DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2004, n. 100
Regolamento recante modalita' di coordinamento delle attivita' del
gruppo tecnico presso il Ministero dell'interno con la apposita
struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di
immigrazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2-bis, comma 4, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, introdotto dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 189,
che dispone l'emanazione di apposito regolamento per la definizione
delle modalita' di coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico
con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398, regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di
livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 15 dicembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "testo unico": il testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
cosi' come modificato dal decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106;
dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; dal decreto-legge 9 settembre
2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre
2002, n. 222;
b) "Comitato": il Comitato per il coordinamento ed il
monitoraggio di quanto previsto dal testo unico, istituito ai sensi
del comma 1 dell'articolo 2-bis del medesimo testo unico;
c) "gruppo tecnico": il gruppo tecnico di lavoro istituito ai
sensi del comma 3 dell'articolo 2-bis del testo unico;
d) "struttura": l'insieme delle risorse umane e strumentali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri che supportano, nell'esercizio
delle competenze di cui al testo unico, le attivita' del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Comitato di cui all'articolo 2-bis,
comma 3, del medesimo testo unico, individuate nelle forme di cui
all'articolo 3, comma 1.
Art. 2.
Attivita' del gruppo tecnico
1. Il gruppo tecnico svolge l'istruttoria degli affari di
competenza del Comitato.
2. Le funzioni di segreteria del gruppo tecnico sono espletate dal
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno, che trasmette altresi' alla struttura le risultanze
delle istruttorie svolte dal gruppo tecnico.
Art. 3.
Attivita' della struttura
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con proprio
decreto, la struttura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d),
determinandone altresi' i compiti e le modalita' di funzionamento.
2. Sulla base degli indirizzi espressi dal Presidente del Consiglio
dei Ministri e delle indicazioni fornite ai sensi degli articoli 3,
comma 1, e 21 del testo unico, la struttura cura la predisposizione
del documento di programmazione triennale, di cui al medesimo
articolo 3 del testo unico.
3. Sulla base degli indirizzi e delle indicazioni di cui al comma 2
e di quelle del Comitato, che si avvale delle elaborazioni fornite
dal gruppo tecnico, la struttura cura la predisposizione del decreto
annuale sui flussi di ingresso e degli eventuali decreti da adottare
in via transitoria, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo
unico.
4. Sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo tecnico, la
struttura cura, secondo le procedure di cui al comma 3, la
predisposizione dei decreti di decurtazione delle quote annuali di
ingresso fissate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico,
in applicazione dell'articolo 32, comma 1-quater, del medesimo testo
unico, nonche' dell'articolo 1, comma 8, lettera a), del
decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222.
Art. 4.
Ulteriori modalita' di coordinamento
1. La struttura assicura il coordinamento tra le attivita' del
gruppo tecnico e quelle proprie anche mediante riunioni periodiche
tra rappresentanti dei due organismi.
Art. 5.
Disposizione finale
1. Dall'applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Frattini, Ministro degli affari esteri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 362