GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 94 DEL 22/4/2004


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 2004, n. 100 
Regolamento  recante  modalita'  di coordinamento delle attivita' del
gruppo  tecnico  presso  il  Ministero  dell'interno  con la apposita
struttura  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di
immigrazione.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 2-bis, comma 4, del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  introdotto  dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 189,
che  dispone  l'emanazione di apposito regolamento per la definizione
delle  modalita'  di coordinamento delle attivita' del gruppo tecnico
con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'articolo  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante  disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 luglio  2002,  recante  ordinamento delle strutture generali della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398, regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di
livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 15 dicembre 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 gennaio 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro degli affari
esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) "testo  unico":  il testo unico delle disposizioni concernenti
la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello
straniero,  approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
cosi'  come  modificato  dal  decreto-legge  4 aprile  2002,  n.  51,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 7 giugno 2002, n. 106;
dalla  legge  30 luglio  2002,  n. 189; dal decreto-legge 9 settembre
2002,  n.  195,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre
2002, n. 222;
    b) "Comitato":   il   Comitato   per   il   coordinamento  ed  il
monitoraggio  di  quanto previsto dal testo unico, istituito ai sensi
del comma 1 dell'articolo 2-bis del medesimo testo unico;
    c) "gruppo  tecnico":  il  gruppo  tecnico di lavoro istituito ai
sensi del comma 3 dell'articolo 2-bis del testo unico;
    d) "struttura": l'insieme delle risorse umane e strumentali della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri che supportano, nell'esercizio
delle  competenze  di cui al testo unico, le attivita' del Presidente
del  Consiglio dei Ministri e del Comitato di cui all'articolo 2-bis,
comma  3,  del  medesimo  testo unico, individuate nelle forme di cui
all'articolo 3, comma 1.
                               Art. 2.
                    Attivita' del gruppo tecnico
  1.   Il   gruppo  tecnico  svolge  l'istruttoria  degli  affari  di
competenza del Comitato.
  2.  Le funzioni di segreteria del gruppo tecnico sono espletate dal
Dipartimento  per  le  liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno,  che  trasmette  altresi'  alla struttura le risultanze
delle istruttorie svolte dal gruppo tecnico.
                               Art. 3.
                      Attivita' della struttura
  1.  Il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con proprio
decreto,  la  struttura  di  cui all'articolo 1, comma 1, lettera d),
determinandone altresi' i compiti e le modalita' di funzionamento.
  2. Sulla base degli indirizzi espressi dal Presidente del Consiglio
dei  Ministri  e delle indicazioni fornite ai sensi degli articoli 3,
comma  1,  e 21 del testo unico, la struttura cura la predisposizione
del  documento  di  programmazione  triennale,  di  cui  al  medesimo
articolo 3 del testo unico.
  3. Sulla base degli indirizzi e delle indicazioni di cui al comma 2
e  di  quelle  del Comitato, che si avvale delle elaborazioni fornite
dal  gruppo tecnico, la struttura cura la predisposizione del decreto
annuale  sui flussi di ingresso e degli eventuali decreti da adottare
in  via  transitoria,  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 4, del testo
unico.
  4.  Sulla  base  delle  indicazioni  fornite dal gruppo tecnico, la
struttura   cura,  secondo  le  procedure  di  cui  al  comma  3,  la
predisposizione  dei  decreti  di decurtazione delle quote annuali di
ingresso  fissate  a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico,
in  applicazione dell'articolo 32, comma 1-quater, del medesimo testo
unico,   nonche'   dell'articolo   1,   comma   8,  lettera  a),  del
decreto-legge    9 settembre    2002,   n.   195,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222.
                               Art. 4.
                Ulteriori modalita' di coordinamento
  1.  La  struttura  assicura  il  coordinamento tra le attivita' del
gruppo  tecnico  e  quelle proprie anche mediante riunioni periodiche
tra rappresentanti dei due organismi.
                               Art. 5.
                         Disposizione finale
  1.  Dall'applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2004

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2004
  Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 362


fp04 - gr04