GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 84 DEL 9/4/2004


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

DECRETO 24 febbraio 2004, n. 91 
Regolamento  recante  modalita'  di attuazione e organizzazione della
banca  di  dati  relativa  ai minori dichiarati adottabili, istituita
dall'articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149.
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149, concernente
"Modifiche  alla  legge  4 maggio  1983, n. 184, recante: "Disciplina
dell'adozione  e  dell'affidamento dei minori" nonche' al titolo VIII
del libro primo del codice civile";
  Visto,  in  particolare, il comma 3 dell'articolo 40 della legge n.
149  del 2001, ove si dispone che "con regolamento del Ministro della
giustizia   sono   disciplinate  le  modalita'  di  attuazione  e  di
organizzazione della banca dati";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994,
n.   748,  recante  modalita'  applicative  del  decreto  legislativo
12 febbraio  1993,  n.  39, concernente: "Norme in materia di sistemi
informativi    delle    amministrazioni    pubbliche   in   relazione
all'amministrazione della Giustizia";
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n. 196, recante:
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
  Sentito  il  parere dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, reso con nota in data 11 giugno 2002;
  Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
reso con nota n. 10602/25794 in data 11 luglio 2003;
  Udito  il  parere  interlocutorio  del Consiglio di Stato, espresso
dalla  Sezione  consultiva  per  gli atti normativi nell'adunanza del
25 agosto 2003;
  Sentito  il  parere del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
reso con nota n. prot. UL/835/03/83-03 del 10 dicembre 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 gennaio 2004;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota n. prot. ia 194/U-U.L 7/3-1 del 26 gennaio 2004 e nota n. prot.
309/U - 7/3-1 ia U.L. del 5 febbraio 2004);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Agli effetti del presente regolamento, si intende per:
    a) "banca  di  dati":  la  banca  di  dati  costituita  presso il
Ministero  della  giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile,
relativa  ai  dati  dei  minori  dichiarati  adottabili,  ai  coniugi
aspiranti  all'adozione  nazionale  e  internazionale,  nonche'  alle
persone singole disponibili all'adozione, in relazione ai casi di cui
alle  lettere  a),  c) e d) del comma 1 dell'articolo 44, della legge
4 maggio  1983, n. 184, cosi' come sostituito dall'articolo 25, della
legge 28 marzo 2001, n. 149;
    b) "dati":  i  dati  previsti  dalla  legge  sulle  adozioni  che
affluiscono  dai  domini  specifici  dei  tribunali per i minorenni e
dalle  procure  della  Repubblica presso i tribunali per i minorenni,
dalle  singole  regioni,  nonche'  ogni  altra  informazione  utile a
garantire il miglior esito del procedimento di adozione;
    c) "uffici  della  giurisdizione  minorile":  i  tribunali  per i
minorenni  e  le  procure  della  Repubblica presso i tribunali per i
minorenni,  i  giudici  tutelari, la sezione della famiglia presso le
corti  d'appello,  le  procure generali presso la corte d'appello, la
corte  di  cassazione  e  la  procura  generale  presso  la  corte di
cassazione;
    d) "regole procedurali di carattere tecnico operativo": le regole
emanate  con  decreto del Ministro della giustizia per la definizione
di  dettaglio  della  gestione  della  banca di dati in ossequio alle
esigenze relative alla integrita' fisica e logica dei dati;
    e) "responsabile   dei  sistemi  informativi  automatizzati":  il
dirigente  generale  o  equiparato di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.
                               Art. 2.
       Principi generali di organizzazione della banca di dati
  1.  La  banca  di  dati  e'  organizzata  in  modo da assicurare la
integrita',  la riservatezza e la disponibilita' dei dati, nonche' la
identificazione   dei  soggetti  che  accedono  agli  stessi,  previa
registrazione con annotazione dei dati identificativi dell'utente.
  2.  La  banca  di  dati e' costituita presso il Dipartimento per la
giustizia  minorile  e la gestione della stessa e' attribuita al Capo
del  Dipartimento  della  giustizia  minorile,  il quale, nell'ambito
della  struttura  organizzativa, puo' designare un proprio sostituto,
scelto   nell'ambito   del   personale   di   dirigenza   addetto  al
Dipartimento.
  3.  Titolari  del trattamento dei dati a norma dell'articolo 28 del
decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n. 196, sono gli uffici della
giurisdizione    minorile,   ciascuno   nell'ambito   delle   proprie
competenze.
  4.  La  banca  di dati consente qualunque operazione o complesso di
operazioni,   effettuati   anche   senza   l'ausilio   di   strumenti
elettronici,    concernenti    la    raccolta,    la   registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione,
la   modificazione,   la   selezione,   l'estrazione,  il  raffronto,
l'utilizzo,  l'interconnessione,  il  blocco,  la  comunicazione,  la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.
                               Art. 3.
               Modalita' di tenuta della banca di dati
  1. La banca di dati e' tenuta in modo informatizzato secondo regole
procedurali di carattere tecnico operativo.
  2.   Il  sistema  informatico  e'  strutturato  con  modalita'  che
assicurano:
    a) l'individuazione dell'ufficio al quale il dato appartiene;
    b) l'individuazione  del  soggetto  che  inserisce  o modifica il
dato;
    c) l'avvenuta   ricezione   da   parte  del  sistema  informatico
dell'inserimento o della modifica del dato.
  3.  La  conformita'  alle  regole  procedurali di carattere tecnico
operativo  e'  certificata  dal  responsabile dei sistemi informativi
automatizzati  del  Ministero  della  giustizia, prima della messa in
uso.
                               Art. 4.
                  Alimentazione della banca di dati
  1.  La  banca  di  dati  e' alimentata automaticamente dai registri
informatizzati presso gli uffici della giurisdizione minorile tramite
la Rete Unica della Giustizia.
  2.  Il  sistema  informatico  permette  anche  l'inserimento  o  la
modifica del dato in modalita' manuale.
  3.  La  banca  di  dati  e' alimentata anche con l'apporto dei dati
forniti dalle singole regioni.
                               Art. 5.
               Modalita' di accesso alla banca di dati
  1.  L'accesso  alle informazioni contenute nella banca di dati e il
rilascio di copie ed estratti e' disciplinato come segue; esso e':
    a) riservato  ai magistrati dei tribunali per i minorenni e delle
procure  presso  i  tribunali  per  i minorenni cui sia attribuita la
trattazione  dello  specifico  procedimento  di  adozione  nonche' ai
magistrati  degli  altri  uffici  della  giurisdizione  minorile.  In
quest'ultimo  caso,  il  capo  dell'ufficio  individua  i  magistrati
autorizzati all'accesso;
    b) consentito   al   personale  appartenente  agli  uffici  della
giurisdizione  minorile,  previa  autorizzazione  da  parte  del capo
dell'ufficio;
    c) consentito agli interessati, come individuati dalla lettera i)
del  comma  1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, solo quanto ai loro dati personali e nel rispetto dei diritti
loro  spettanti  a  norma  del  titolo  II  della Parte I del decreto
legislativo  30 giugno 2003, n. 196, per il tramite dei tribunali per
i minorenni e delle procure presso i tribunali per i minorenni.
  2.  Ciascuna  postazione  avente  accesso  alla banca di dati resta
soggetta   a   previa   registrazione   con   annotazione   dei  dati
identificativi dell'utente.
  3.  I dati personali concernenti l'identificazione degli utenti del
servizio  e  le  operazioni di accesso e consultazione della banca di
dati  di cui al comma 1 lettere a) e b) sono utilizzabili per fini di
sicurezza  del  sistema  e di accertamento di eventuali illeciti, nel
rispetto   dei  principi  dell'articolo 11  del  decreto  legislativo
30 giugno  2003,  n.  196, nonche' per statistiche sulla base di dati
anonimi.
  4.  Gli  utenti  possono utilizzare i dati personali consultati per
esclusivi scopi connessi alle finalita' per le quali la banca di dati
e' istituita.
                               Art. 6.
                         Contenuto dei dati
  1.  In  conformita'  alle modalita' del trattamento e dei requisiti
dei  dati previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno
2003,  n.  196,  la  banca  di  dati  puo'  contenere i seguenti dati
personali aggiornati con cadenza trimestrale:
    a) minori dichiarati adottabili:
      1) dati anagrafici;
      2) condizioni di salute;
      3)  famiglia  di  origine  ed  eventuale esistenza di fratelli,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 7, della legge
4 maggio  1983,  n. 184, come modificato dall'articolo 24 della legge
28 marzo 2001, n. 149;
      4) attuale sistemazione;
      5) precedenti collocamenti;
      6) provvedimenti dell'autorita' giudiziaria minorile;
      7) dati contenuti nei certificati del casellario giudiziale per
i minorenni;
      8)   ogni  altra  informazione  idonea  al  miglior  esito  del
procedimento;
    b) coniugi  aspiranti  all'adozione  nazionale e internazionale e
persone  singole disponibili all'adozione in relazione ai casi di cui
alle  lettere a), c) e d) del comma 1 dell'articolo 44, della legge 4
maggio  1983,  n.  184, cosi' come sostituito dall'articolo 25, della
legge 28 marzo 2001, n. 149:
      1) dati anagrafici;
      2) residenza, domicilio, recapito telefonico;
      3) stato civile;
      4) stato di famiglia;
      5)  dati  anagrafici  dei genitori della coppia o della persona
singola aspirante all'adozione;
      6) condizioni di salute;
      7) condizioni economiche;
      8) caratteristiche socio demografiche della famiglia;
      9) motivazioni;
      10)  altri  procedimenti  di  affidamento  o  di adozione ed il
relativo esito;
      11) dati contenuti nei certificati del casellario giudiziale;
      12)  ogni  altra  informazione  idonea  al  miglior  esito  del
procedimento.
                               Art. 7.
                Obblighi di conservazione e custodia
  1.  I  dati  contenuti  nella  banca di dati sono conservati per il
tempo  previsto  dall'articolo 11,  comma  1,  lettera e) del decreto
legislativo  30 giugno  2003,  n.  196 e dall'articolo 30 del decreto
legislativo  29 ottobre 1999, n. 490, nonche' secondo le modalita' di
cui  all'articolo 6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
                               Art. 8.
          Regole procedurali di carattere tecnico operativo
  1.  Entro  centoventi  giorni  dall'entrata  in vigore del presente
regolamento,  con  decreto del Ministro della giustizia, sono emanate
le regole procedurali di carattere tecnico operativo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 24 febbraio 2004
                                                Il Ministro: Castelli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2004
  Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 167


fp04 - gr04