GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 94 DEL 22/4/2004


DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 99 
Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale
e    semplificazione   amministrativa   in   agricoltura,   a   norma
dell'articolo  1,  comma  2, lettere d), f), g), l), ee), della legge
7 marzo 2003, n. 38.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;
  Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
  Vista la nota n. 376 del 4 marzo 2004 con la quale e' stato inviato
alla  Commissione  europea,  in  attuazione  del  regolamento (CE) n.
659/1999  del  Consiglio,  del  22 marzo  1999,  lo schema di decreto
legislativo  recante attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge
7 marzo 2003, n. 38;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso il 15 gennaio 2004;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 marzo 2004;
  Sulla  proposta  del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di  concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro
e  delle politiche sociali, della giustizia, per gli affari regionali
e per le politiche comunitarie;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

Capo I 
SOGGETTI E ATTIVITA' 
                               Art. 1.
                 Imprenditore agricolo professionale
  1.   Ai   fini   dell'applicazione   della  normativa  statale,  e'
imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso
di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento  (CE)  n.  1257/1999  del  Consiglio, del 17 maggio 1999,
dedichi  alle  attivita' agricole di cui all'articolo 2135 del codice
civile,  direttamente  o  in qualita' di socio di societa', almeno il
cinquanta  per  cento  del  proprio tempo di lavoro complessivo e che
ricavi  dalle  attivita'  medesime  almeno il cinquanta per cento del
proprio  reddito  globale  da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli
assegni  ad  esse  equiparati, le indennita' e le somme percepite per
l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in societa', associazioni
ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo
del  reddito  globale  da  lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle
zone  svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE)
n.  1257/1999,  i  requisiti di cui al presente comma sono ridotti al
venticinque per cento.
  2.  Le  regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti
di cui al comma 1. E' fatta salva la facolta' dell'Istituto nazionale
di  previdenza  sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le
verifiche  ritenute  necessarie  ai  sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.
  3. Le societa' di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo
consortile,  sono  considerate  imprenditori  agricoli  professionali
qualora   lo   statuto  preveda  quale  oggetto  sociale  l'esercizio
esclusivo  delle  attivita'  agricole  di  cui  all'articolo 2135 del
codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
    a) nel caso di societa' di persone qualora almeno un socio sia in
possesso  della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per
le  societa'  in  accomandita  la  qualifica  si  riferisce  ai  soci
accomandatari;
    b) nel  caso  di  societa'  cooperative,  ivi  comprese quelle di
conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia
in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
    c) nel   caso   di   societa'   di  capitali,  quando  almeno  un
amministratore  sia  in  possesso  della  qualifica  di  imprenditore
agricolo professionale.
  4.     Qualunque    riferimento    della    legislazione    vigente
all'imprenditore  agricolo  a  titolo  principale si intende riferito
alla  definizione  di  cui  al  presente  articolo.  All'imprenditore
agricolo  professionale,  se iscritto nella gestione previdenziale ed
assistenziale,  sono altresi' riconosciute le agevolazioni tributarie
in  materia  di  imposizione  indiretta  e creditizie stabilite dalla
normativa  vigente  a  favore delle persone fisiche in possesso della
qualifica di coltivatore diretto.
  5.  L'articolo  12  della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive
modificazioni, e' abrogato.
                               Art. 2.
                          Societa' agricole
  1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle societa' che
hanno  quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' di
cui  all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione
di societa' agricola.
  2.  Le  societa'  costituite  alla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto,  che  abbiano  i  requisiti  di  cui  al  presente
articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione
sociale la indicazione di "societa' agricola" ed adeguare lo statuto,
ove  redatto.  Le  predette  societa'  sono esentate dal pagamento di
tributi  e  diritti  dovuti  per  l'aggiornamento della nuova ragione
sociale  o  denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici
registri immobiliari.
  3.  L'esercizio  del  diritto  di  prelazione  o di riscatto di cui
all'articolo  8  della  legge  26  maggio  1965, n. 590, e successive
modificazioni,  ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817,
spetta  anche  alla  societa'  agricola  di persone qualora almeno la
meta' dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto
come  risultante  dall'iscrizione nella sezione speciale del registro
delle  imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile.
Alla  medesima  societa' sono in ogni caso riconosciute, altresi', le
agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa
vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di
coltivatore diretto.
  4.  Alle  societa'  agricole  di  cui all'articolo 1, comma 3, sono
riconosciute  le  agevolazioni  tributarie  in materia di imposizione
indiretta  e  creditizie  stabilite  dalla normativa vigente a favore
delle  persone  fisiche  in  possesso  della qualifica di coltivatore
diretto.  La  perdita  dei  requisiti di cui all'articolo 1, comma 3,
determina la decadenza dalle agevolazioni.
                               Art. 3.
                  Imprenditoria agricola giovanile
  1.  Dopo  l'articolo  4  del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, e' inserito il seguente:
  "4-bis   (Imprenditoria   agricola   giovanile).   -   1.  Ai  fini
dell'applicazione  della  normativa  statale,  e' considerato giovane
imprenditore  agricolo  l'imprenditore  agricolo  avente una eta' non
superiore a 40 anni.".
  2. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n.  185,  le parole: "alla data del 1° gennaio 2000", sono sostituite
dalle seguenti: "alla data del subentro".
  3.  Ai  giovani  imprenditori  agricoli, anche organizzati in forma
societaria,  che  accedono  al  premio  di  primo insediamento di cui
all'articolo  8,  paragrafo  2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio,   del  17 maggio  1999,  e  successive  modificazioni,  e'
attribuito, nei limiti della somma di dieci milioni di euro annui per
ciascuno  degli anni dal 2004 al 2008 un ulteriore aiuto, sotto forma
di  credito  d'imposta, fino a cinquemila euro annui per cinque anni.
Il  credito  d'imposta  non concorre alla formazione del valore della
produzione  netta  di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,  ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non
rileva altresi' ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917, ed e' utilizzabile in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con  decreto  del  Ministro  delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non
regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  sono determinate le modalita' di applicazione del
presente comma, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5
del   decreto-legge   8 luglio   2002,   n.   138,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
  4. All'articolo 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il comma 1
e' sostituito dal seguente:
  "1.   Allo   scopo  di  favorire  il  conseguimento  di  efficienti
dimensioni  delle  aziende  agricole,  anche  attraverso  il  ricorso
all'affitto,   i   contratti   di   affitto  in  favore  dei  giovani
imprenditori  agricoli  che non hanno ancora compiuto i quaranta anni
sono  soggetti  a  registrazione solo in caso d'uso e per la quale e'
previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro.".
  5.  All'applicazione  del presente articolo si provvede nell'ambito
degli  stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma
2.
                               Art. 4.
              Norme sulla vendita di prodotti agricoli
  1.  La  disciplina amministrativa di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo  18 maggio  2001,  n.  228, si applica anche agli enti ed
alle   associazioni   che  intendano  vendere  direttamente  prodotti
agricoli.
  2.  All'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
e'   aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Gli  esercizi  di
somministrazione  e  di  ristorazione  sono  considerati  consumatori
finali".
                               Art. 5.
                       Attivita' agromeccanica
  1.  E'  definita attivita' agromeccanica quella fornita a favore di
terzi  con  mezzi  meccanici  per  effettuare le operazioni colturali
dirette  alla  cura  ed  allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase  necessaria  del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione
dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonche' tutte le
operazioni  successive  alla  raccolta dei prodotti per garantirne la
messa   in   sicurezza.   Sono   altresi'  ricomprese  nell'attivita'
agromeccanica  le  operazioni  relative  al conferimento dei prodotti
agricoli  ai  centri  di stoccaggio e all'industria di trasformazione
quando  eseguite  dallo  stesso  soggetto  che  ne  ha  effettuato la
raccolta.
                               Art. 6.
                    Organizzazioni di produttori
  1.  All'articolo  26,  comma  1,  del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
    "b)  concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli
associati.  Sino  all'emanazione delle delibere di cui al comma 7, la
concentrazione  dell'offerta  e  la  commercializzazione dei prodotti
sono possibili sia direttamente che in nome e per conto dei soci;".
  2.  All'articolo  26,  comma  1,  del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
  "d-bis)  assicurare  la  trasparenza  e la regolarita' dei rapporti
economici  con  gli  associati  nella  determinazione  dei  prezzi di
vendita dei prodotti;
  d-ter) adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilita',
anche  ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento
(CE) n. 178/2002.".
  3.  All'articolo  26,  comma  3, lettera a), numero 3), del decreto
legislativo  18 maggio  2001,  n.  228, dopo le parole: "direttamente
dall'organizzazione",  sono  aggiunte  le  seguenti: "con facolta' di
commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per
cento del prodotto".
  4.  All'articolo  26,  comma  3,  alinea,  del  decreto legislativo
18 maggio  2001,  n.  228,  dopo  le  parole:  "ai  fini del presente
decreto", sono inserite le seguenti: "e ove non diversamente disposto
dalla normativa comunitaria".
  5. All'articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5.  Le  regioni  comunicano il riconoscimento delle organizzazioni
dei   produttori   all'Albo   nazionale   delle   organizzazioni  dei
produttori,  istituito presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole e
forestali,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono  definite le modalita' per il controllo e per la vigilanza delle
organizzazioni  dei  produttori, al fine di accertare il rispetto dei
requisiti per il riconoscimento.".
  6. All'articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
dopo il comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
  "7-bis.  In  caso di grave squilibrio del mercato le organizzazioni
di  produttori  agricoli  possono  realizzare  accordi con imprese di
approvvigionamento  o  di trasformazione, destinati a riassorbire una
temporanea sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio del
mercato.  Gli accordi sono autorizzati con decreto del Ministro delle
politiche  agricole  e  forestali.  Alle organizzazioni di produttori
agricoli  si  estendono in quanto applicabili, le disposizioni di cui
all'articolo  12, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173.
  7-ter.   Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  d'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
possono essere fissate le modalita' con le quali le organizzazioni di
produttori  possono  richiedere ai produttori un contributo destinato
al  fondo di esercizio per la realizzazione di programmi di attivita'
finalizzati al perseguimento degli scopi di cui al comma 1.".
  7.  Le  organizzazioni  di  produttori riconosciute hanno priorita'
nell'attribuzione  degli  aiuti  di  Stato,  in  conformita'  con  la
regolamentazione comunitaria, per l'organizzazione della produzione e
del mercato.
  8.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  7 si applicano anche alle
organizzazioni   dei   produttori   riconosciute   nei  Paesi  membri
dell'Unione  europea,  che  presentano  caratteristiche comparabili e
iscritte in una specifica sezione dell'Albo di cui al comma 5.
  9.  All'articolo  26,  comma  7,  del decreto legislativo 18 maggio
2001,  n.  228,  le  parole: "Entro ventiquattro mesi dall'entrata in
vigore  del  presente  decreto  legislativo"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Entro il 31 dicembre 2004".
  10.  Le  Regioni  hanno facolta' di derogare all'obbligo prescritto
dall'articolo  26,  comma  3,  lettera  a),  numero  3),  del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, fino alla scadenza del termine di
cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228.
  11.  All'articolo  27,  comma  1, del decreto legislativo 18 maggio
2001,  n. 228, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis per
particolari  situazioni della realta' produttiva, economica e sociale
della regione".
  12.  All'allegato  1  di  cui all'articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo  18 maggio  2001,  n.  228,  il  numero dei produttori e'
ridotto del cinquanta per cento.
  13. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.   Le   organizzazioni   di   produttori  devono,  ai  fini  del
riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti
come   determinati   in   relazione   a  ciascun  settore  produttivo
nell'allegato  1  ed  un  volume  minimo di produzione effettivamente
commercializzata   determinato  nel  tre  per  cento  del  volume  di
produzione   della  regione  di  riferimento.  Il  numero  minimo  di
produttori  aderenti, il volume minimo, espresso, per ciascun settore
o  prodotto,  in quantita' o in valore, nonche' la percentuale di cui
all'articolo  26, comma 3, lettera a), numero 3), sono modificati con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre
nella  misura  massima del cinquanta per cento detta percentuale, nei
seguenti casi:
    a) qualora   le   regioni   procedenti  al  riconoscimento  siano
individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria;
    b) qualora   l'organizzazione   di   produttori   richiedente  il
riconoscimento  abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone
definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;
    c) qualora  la quota prevalente della produzione commercializzata
dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi
della vigente normativa.".
Capo II 
INTEGRITA' AZIENDALE 
                               Art. 7.
               Conservazione dell'integrita' fondiaria
  1.  Dopo  l'articolo  5  del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, e' inserito il seguente:
  "Art.  5-bis  (Conservazione dell'integrita' aziendale). 1. Ove non
diversamente  disposto  dalle leggi regionali, per compendio unico si
intende  l'estensione  di  terreno  necessaria  al raggiungimento del
livello  minimo  di  redditivita'  determinato dai piani regionali di
sviluppo  rurale  per  l'erogazione  del  sostegno  agli investimenti
previsti  dai  Regolamenti  (CE)  nn.  1257 e 1260/1999, e successive
modificazioni.
  2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro
che  si  impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a
condurlo  in  qualita'  di  coltivatore  diretto  o  di  imprenditore
agricolo  professionale  per  un  periodo  di  almeno  dieci anni dal
trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis,
commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili
per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.
  3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad
un  sesto  in favore della costituzione del compendio unico di cui al
comma  2  spettano  comunque  ai trasferimenti di immobili agricoli e
relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso
di  cui  alla  legge  della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre
2001,  n.  17,  effettuati  tra vivi o mortis causa ad acquirenti che
nell'atto  o  con  dichiarazione  separata  si  impegnino  a condurre
direttamente il maso per dieci anni.
  4.  I  terreni  e  le  relative  pertinenze, compresi i fabbricati,
costituenti  il compendio unico, sono considerati unita' indivisibili
per  dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo
non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di
morte  o  per  atti  tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilita'
deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli
atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri
immobiliari  dai  direttori  degli  uffici competenti. Sono nulli gli
atti  tra  vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto
il frazionamento del compendio unico.
  5.  Possono  essere  costituiti in compendio unico terreni agricoli
anche  non  confinanti  fra  loro  purche'  funzionali  all'esercizio
dell'impresa agricola.
  6.  Qualora  nel  periodo  di  cui  al  comma 4, i beni disponibili
nell'asse  ereditario  non  consentano  la soddisfazione di tutti gli
eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o
dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio di cui al
presente   articolo   all'erede   che   la   richieda,  con  addebito
dell'eccedenza.  A  favore degli eredi, per la parte non soddisfatta,
sorge  un  credito  di  valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa
fissa  sui  terreni  caduti in successione, da pagarsi entro due anni
dall'apertura  della  stessa con un tasso d'interesse inferiore di un
punto a quello legale.
  7.  In  caso  di  controversie sul valore da assegnare al compendio
unico  o  relativamente  ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali
presenti  sul  compendio  stesso,  le  parti  possono  richiedere  un
arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di conciliazione di
cui  al  decreto  del  Ministro  delle politiche agricole e forestali
1° luglio 2002, n. 743.
  8.  Se  nessuno  degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale,
sono  revocati  i  diritti  agli  aiuti  comunitari  e nazionali, ivi
comprese    l'attribuzione    di    quote    produttive,    assegnati
all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione. Con
decreto  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni,
e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le
modalita'  per  la  revoca  e  la  riattribuzione dei diritti e delle
quote.
  9.  La  disciplina  di cui al presente articolo si applica anche ai
piani  di  ricomposizione  fondiaria e di riordino fondiario promossi
dalle regioni, province, comuni e comunita' montane.
  10. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati.
  11.  All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito
degli  stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma
2.".
                               Art. 8.
      Estensione del diritto di prelazione o di riscatto agrari
  1.  Gli  assegnatari  dei fondi acquistati dall'Istituto di servizi
per  il  mercato  agricolo  alimentare  (ISMEA)  sono  equiparati  ai
proprietari coltivatori diretti, ai sensi del citato articolo 7 della
legge 14 agosto 1971, n. 817, in ordine al diritto di prelazione o di
riscatto agrari nella compravendita dei fondi confinanti.
  2.  Alle  operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio
del diritto di prelazione o di riscatto agrario per le quali e' stata
presentata  domanda  all'ISMEA  si  applicano  le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 7, della legge 26 maggio 1965, n. 590.
                               Art. 9.
                      Ricomposizione fondiaria
  1. Sono ridotte della meta' le imposte dovute per gli atti tra vivi
diretti  a  realizzare l'accorpamento di fondi rustici, attraverso la
permuta di particelle o la rettificazione dei confini.
  2.  Alle  vendite  dei  beni appartenenti al patrimonio immobiliare
pubblico,  eseguite  ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410,  qualora  abbiano  ad oggetto beni suscettibili di utilizzazione
agricola  e  siano  concluse  con imprenditori agricoli o coltivatori
diretti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di
cui  all'articolo  2188  e  seguenti  del codice civile si applica la
riduzione   del  cinquanta  per  cento  delle  imposte  di  registro,
ipotecaria, catastale e di bollo.
                              Art. 10.
      Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto
  1.  Al  fine  di incentivare l'accorpamento aziendale attraverso la
stipulazione  di contratti di affitto delle particelle finitime della
durata  di  almeno  cinque  anni,  l'imposta di registro e' dovuta in
misura fissa.
                              Art. 11.
Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di societa' cooperativa
  1.  Sono  ridotte di due terzi le imposte dovute per la stipula dei
contratti  di  societa'  cooperativa  tra  imprenditori  agricoli che
conferiscono  in  godimento  alla  societa'  i  terreni  di  cui sono
proprietari  o  affittuari,  per  la costituzione di un'unica azienda
agricola  a  gestione comune. Sono dovute in misura fissa le predette
imposte   qualora   un   quinto  dei  soci  della  cooperativa  siano
imprenditori  agricoli  giovani  che  si  impegnano  ad esercitare la
gestione comune per almeno nove anni.
                              Art. 12.
           Valorizzazione del patrimonio abitativo rurale
  1.  I  redditi  dei  fabbricati  situati  nelle  zone  rurali e non
utilizzabili  ad  abitazione  alla  data  di  entrata  in  vigore del
presente  decreto legislativo, che vengono ristrutturati nel rispetto
della  vigente  disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo che ne
sia proprietario ed acquisiscono i requisiti di abitabilita' previsti
dalle  vigenti  norme,  se  concessi  in  locazione dall'imprenditore
agricolo  per  almeno  cinque anni, ai fini delle imposte sui redditi
per  il periodo relativo al primo contratto di locazione e, comunque,
per  non  piu'  di  nove  anni, sono considerati compresi nel reddito
dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono.
Capo III 
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 
                              Art. 13.
    Fascicolo aziendale e Carta dell'agricoltore e del pescatore
  1.  Il  fascicolo  aziendale  elettronico di cui all'articolo 9 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503,
unico  per  azienda,  e' integrato con i dati di cui all'articolo 18,
paragrafo  1,  lettera  c), e all'articolo 21 del regolamento (CE) n.
1782/2003  del  Consiglio, del 29 settembre 2003. L'aggiornamento del
fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), puo' essere effettuato
dai  soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonche' dai soggetti
di  cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165,  sulla  base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia per
le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA).  Per  qualsiasi  accesso nel
fascicolo  aziendale elettronico, finalizzato all'aggiornamento delle
informazioni  ivi  contenute,  e'  assicurata  l'identificazione  del
soggetto  che  vi  abbia  proceduto. La pubblica amministrazione, ivi
compresi  gli enti pubblici economici, registra inoltre nel fascicolo
aziendale  gli  aiuti  concessi  al  soggetto  che esercita attivita'
agricola  in  attuazione  della  normativa  comunitaria,  nazionale e
regionale.
  2. La Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui all'articolo 7
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 503 del 1999, e'
realizzata  in  coerenza  con  l'articolo  36  del  testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n.  445, e con il decreto legislativo 23 febbraio
2002, n. 10, nonche' secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
dell'interno  19 luglio  2000, e successive modificazioni, pubblicato
nel   Supplemento  Ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  169  del
21 luglio 2000.
  3.  Il  codice  unico  di  identificazione aziende agricole, di cui
all'articolo  1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n.  503  del  1999,  costituisce  sistema unico di identificazione di
ciascun  soggetto  che  esercita  attivita'  agricola  anche ai sensi
all'articolo  18,  paragrafo  1,  lettera f), del regolamento (CE) n.
1782/2003.
  4.  L'AGEA,  quale  autorita'  competente  ai  sensi del Titolo II,
capitolo  4  regolamento  (CE)  n.  1782/2003, assicura, attraverso i
servizi  del  SIAN,  la  realizzazione  dell'Anagrafe  delle  aziende
agricole,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica n. 503
del 1999, nonche' di quanto previsto dai commi 1 e 2.
  5.  Nel caso di banche dati decentrate detenute dai soggetti di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  503  del 1999, l'AGEA assicura le condizioni previste
dall'articolo 19, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
  6.  Le  modalita'  operative  per la gestione e l'aggiornamento del
fascicolo  aziendale elettronico e della Carta dell'agricoltore e del
pescatore,  e  per  il loro aggiornamento, sono stabilite con decreto
del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  sentita  la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
                              Art. 14.
          Semplificazione degli adempimenti amministrativi
  1. Per i pagamenti diretti si applica quanto previsto dall'articolo
22  del  regolamento (CE) n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi
pagatori,  adotta  le  procedure  per  l'attuazione dell'articolo 22,
commi 2 e 3, del predetto regolamento.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  attraverso  il  SIAN  sono  comunicati,  senza oneri per il
destinatario,  e  nel  rispetto  delle disposizioni di cui al decreto
legislativo  30 giugno 2003, n. 196, le modalita' attraverso le quali
ciascun soggetto che esercita attivita' agricola accede direttamente,
anche  per  via  telematica,  alle informazioni contenute nel proprio
fascicolo aziendale.
  3. Il SIAN assicura le modalita' di riconoscimento dell'utente e di
firma  sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti
di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di
cui all'articolo 13, comma 2.
  4.   Ai   fini  dell'aggiornamento  del  repertorio  delle  notizie
economiche e amministrative (REA), le Camere di commercio, industria,
artigianato   e   agricoltura   (CCIAA)   competenti  per  territorio
acquisiscono,  attraverso  le  modalita'  prevista  dall'articolo 15,
comma   4,  del  decreto  legislativo  30 aprile  1998,  n.  173,  le
dichiarazioni   del   soggetto   che   esercita   attivita'  agricola
modificative  del  fascicolo  aziendale. Per le predette finalita' il
SIAN  puo'  altresi' stipulare apposite convenzioni con i soggetti di
cui  all'articolo  3-bis  del  decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165, e successive modificazioni.
  5.   Ai   fini  dell'attuazione  dell'articolo  18,  comma  2,  del
regolamento   (CE)   n.  1782/2003,  nonche'  dell'aggiornamento  del
fascicolo   aziendale  di  cui  all'articolo  13,comma  1,  nel  SIAN
confluiscono  i dati e le informazioni relativi all'identificazione e
registrazione  degli  animali  di  cui  alla direttiva 92/102/CEE del
Consiglio,  del  27 novembre 1992, e al regolamento (CE) n. 1760/2000
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000.
  6.  Ove  non siano espressamente previsti specifici diversi termini
dalla  regolamentazione  comunitaria vigente, per le istanze relative
all'esercizio   dell'attivita'   agricola  presentate  alla  pubblica
amministrazione  per  il tramite dei Centri autorizzati di assistenza
agricola  (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,
e  successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonche' gli
enti  pubblici  economici procedenti adottano il provvedimento finale
entro  centottanta  giorni dal ricevimento dell'istanza gia' istruita
dal  Centro  di  assistenza  agricola  (CAA); decorso tale termine la
domanda  si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti
che  esercitano  l'attivita'  agricola  certificazione  della data di
inoltro  dell'istanza  alla pubblica amministrazione competente. Sono
fatti salvi i termini piu' brevi previsti per i singoli procedimenti,
nonche'  quanto  disposto  dal  decreto  del Ministro delle politiche
agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.
  7.  I  soggetti  che  esercitano  attivita'  agricola  che  abbiano
ottenuto  la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi
della   normativa   comunitaria,   nazionale  e  regionale,  relativa
all'esercizio   della  propria  attivita'  da  parte  della  pubblica
amministrazione,  qualora inoltrino nuove istanze possono rendere una
dichiarazione   sostitutiva   di   atto  notorio  attestante  che  le
informazioni  contenute  nel  fascicolo  aziendale  non  hanno subito
variazioni.
  8.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  6, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nei
rapporti  con  i  soggetti  che esercitano l'attivita' agricola hanno
l'obbligo  di  avvalersi  delle  informazioni contenute nel fascicolo
aziendale.  La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi gli
enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in
via  telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi
di interscambio e cooperazione del SIAN.
  9.  Al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti  amministrativi  e
contabili  a  carico delle imprese agricole, fatti salvi i compiti di
indirizzo  e  monitoraggio  del  Ministero delle politiche agricole e
forestali   ai  sensi  dell'articolo 3,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28 marzo 2000, n. 450, sono trasferiti
all'AGEA  i  compiti  di  coordinamento e di gestione per l'esercizio
delle  funzioni  di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n.
194.
  10.  L'AGEA  subentra, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al
SIAN  di  cui  al  comma  9.  A tale fine sono trasferite all'AGEA le
relative risorse finanziarie, umane e strumentali.
  11.  Il  comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, e' sostituito dal seguente:
  "3.  Con  riferimento  al  prodotti  elencati  nell'Allegato  I del
Trattato  istitutivo  della  Comunita' europea, negli Allegati I e II
del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992,
come  modificato  dal  regolamento  (CE)  n.  692/2003 del Consiglio,
dell'8 aprile  2003,  ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal
diritto  comunitario,  anche  ai  fini  dell'uniforme classificazione
merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e
forestali  sono  disciplinate  le  modalita'  di attuazione di quanto
previsto dal comma 1.".
  12.  L'attivita' di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi
effettuata  sui  mezzi  propri  dalle  imprese  agricole provviste di
officina  non  e'  soggetta  alle  disposizioni  di  cui  alla  legge
5 febbraio 1992, n. 122.
  13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attivita' di
consulenza  per  la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle
macchine  agricole  di  cui  all'articolo  57 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
                              Art. 15.
Scritture  contabili  per le altre attivita' agricole e coordinamento
                    normativo in materia fiscale
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, dopo l'articolo 18-bis, e' inserito il seguente:
  "Art. 18-ter (Scritture contabili per le altre attivita' agricole).
-  1.  I  soggetti  che  si  avvalgono dei regimi di cui all'articolo
56-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.  917,  ed  all'articolo  5  della  legge 31 dicembre 1991, n. 413,
devono  tenere  esclusivamente  i  registri  previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".
  2.  All'articolo  2, comma 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla   lettera   a),  l'alinea  e'  sostituito  dal  seguente:
"all'articolo  32,  comma  2,  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla
seguente:";
    b) alla lettera b):
      1)  l'alinea e' sostituito dal seguente: "dopo l'articolo 56 e'
inserito il seguente:";
      2)  al primo capoverso le parole: "Art. 78-bis" sono sostituite
dalle  seguenti:  "Art.  56-bis"  e  le  parole:  "articolo  29" sono
sostituite dalle seguenti: "articolo 32";
      3)   al   secondo  capoverso  le  parole:  "articolo  29"  sono
sostituite dalle seguenti: "articolo 32";
      4) al quarto capoverso le parole: "articolo 87" sono sostituite
dalle seguenti: "articolo 73";
    c) alla lettera c):
      1)  l'alinea  e'  sostituito dal seguente: "all'articolo 71, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:";
      2)  al primo capoverso, primo periodo, le parole: "articolo 81"
sono   sostituite   dalle   seguenti:  "articolo  67"  e  le  parole:
"dell'articolo 78-bis" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo
56-bis".
                              Art. 16.
          Crediti in discussione presso la Camera arbitrale
  1.  In  caso  di  crediti  vantati  dagli imprenditori agricoli nei
confronti   della   pubblica  amministrazione,  la  camera  nazionale
arbitrale  in  agricoltura  di  cui  al  decreto  del  Ministro delle
politiche  agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743, che sia stata
adita,  certifica  che  entro  centottanta  giorni  sara' definita la
posizione del soggetto istante.
  2.  Durante  il  predetto periodo, gli istituti di credito potranno
tenere  conto  di  tale  certificazione  ai  fini  della  valutazione
complessiva delle garanzie dell'imprenditore agricolo.
  3.  Gli  adeguamenti  alla  regolamentazione della camera nazionale
arbitrale  in  agricoltura  sono  approvati, su proposta degli organi
della camera medesima, con decreto ministeriale.
Capo IV 
TUTELA DEL PATRIMONIO AGROALIMENTARE 
                              Art. 17.
           Promozione del sistema agroalimentare italiano
  1. In raccordo con il Comitato per la valorizzazione del patrimonio
alimentare  italiano di cui all'articolo 59, comma 4-bis, della legge
23 dicembre  1999,  n.  488,  la  societa'  per  azioni "BUONITALIA",
partecipata  dal  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali e
strumento  operativo  del  Ministero  stesso  per  l'attuazione delle
politiche   promozionali   di  competenza  nazionale,  ha  per  scopo
l'erogazione  di  servizi  alle  imprese  del  settore agroalimentare
finalizzati   a   favorire  la  internazionalizzazione  dei  prodotti
italiani,  ivi  compresi la registrazione a livello internazionale di
marchi  associati  ai  segni identificati delle produzioni di origine
nazionali e la loro tutela giuridica internazionale.
  2.  Al  fine  di  favorire  il rafforzamento della tutela economica
delle  produzioni  agroalimentari  di  qualita',  il  Ministero delle
politiche   agricole   e   forestali  e'  autorizzato  ad  acquistare
dall'Istituto  di  servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
le  partecipazioni  da  questo  possedute  nella  societa' per azioni
"BUONITALIA",   nonche'   ad   esercitare   i   conseguenti   diritti
dell'azionista.   All'acquisto   delle   partecipazioni  predette  il
Ministero  delle  politiche agricole e forestali provvede nell'ambito
degli  stanziamenti  di  cui  all'articolo  4 della legge 23 dicembre
1999,  n.  499  destinati  alle iniziative di tutela e valorizzazione
della  qualita'  dei  prodotti  agricoli. Le amministrazioni statali,
regionali  e  locali,  con apposite convenzioni possono affidare alla
societa'   BUONITALIA   l'esercizio   di   attivita'  strumentali  al
perseguimento  di  finalita'  istituzionali  attinenti  con gli scopi
della medesima societa', anche con l'apporto di propri fondi.
  3. Al fine di favorire la partecipazione delle categorie economiche
interessate  alla  realizzazione  delle  finalita' di cui al presente
articolo,  il  Tavolo  agroalimentare,  di  cui  all'articolo  20 del
decreto   legislativo  18 maggio  2001,  n.  228,  esercita  funzioni
consultive  e propositive per la promozione, lo sviluppo, il sostegno
e  l'ammodernamento  della  filiera  agroalimentare,  nonche'  per la
valorizzazione    sul    mercato    internazionale    dei    prodotti
agroalimentari.
                              Art. 18.
Armonizzazione e razionalizzazione in materia di controlli e di frodi
                             alimentari
  1.  L'AGEA  quale  autorita'  competente  ai  sensi  del Titolo II,
capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, esercita nei confronti
dell'Agecontrol  S.p.a.  il controllo ai sensi dell'articolo 6, comma
1,  del regolamento (CEE) n. 27/1985 della Commissione, del 4 gennaio
1985.   A   tale   scopo   sono   trasferite   all'AGEA  le  relative
partecipazioni  azionarie  del  Ministero  delle politiche agricole e
forestali e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).
  2.  Il  comma  7  dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio
2001, n. 223, e' sostituito dal seguente:
  "7.  Le  Regioni e l'Agecontrol S.p.a., nei casi previsti dai commi
1,  2,  3,  4 e 5 provvedono, anche ai sensi del decreto del Ministro
delle  politiche  agricole  e  forestali 21 giugno 2000, n. 217, alle
irrogazioni  delle  relative sanzioni. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabilite  le modalita' di riparto dei
proventi delle predette sanzioni.".
  3.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di controllo di propria
competenza,   l'AGEA   puo'   avvalersi   dell'Ispettorato   centrale
repressioni  frodi  di  cui  al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 7 agosto 1986, n. 486,
sulla  base  di  apposita  convenzione  approvata  dal Ministro delle
politiche agricole e forestali.
  4. All'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
  "4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato
centrale    repressioni    frodi    l'irrogazione    delle   sanzioni
amministrative.".
  5.  All'articolo  3,  comma  1, del decreto legislativo 10 dicembre
2002,  n. 305, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 357 del codice
penale",  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  nonche',  nei limiti del
servizio  cui sono destinati e per le attribuzioni di cui al presente
decreto,  la  qualifica  di Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi
dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale".
  6.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono
trasferiti  all'AGEA gli stanziamenti dello stato di previsione della
spesa  del  Ministero  delle  politiche agricole e forestali relativi
alle  funzioni  dell'Agecontrol  S.p.a.  trasferite in attuazione del
presente articolo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 29 marzo 2004
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              La   Loggia,   Ministro   degli  affari
                              regionali
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli


fp04 - gr04