DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 99
Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale
e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge
7 marzo 2003, n. 38.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
Vista la nota n. 376 del 4 marzo 2004 con la quale e' stato inviato
alla Commissione europea, in attuazione del regolamento (CE) n.
659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, lo schema di decreto
legislativo recante attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge
7 marzo 2003, n. 38;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
reso il 15 gennaio 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 marzo 2004;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro
e delle politiche sociali, della giustizia, per gli affari regionali
e per le politiche comunitarie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
SOGGETTI E ATTIVITA'
Art. 1.
Imprenditore agricolo professionale
1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, e'
imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso
di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del
regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
dedichi alle attivita' agricole di cui all'articolo 2135 del codice
civile, direttamente o in qualita' di socio di societa', almeno il
cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che
ricavi dalle attivita' medesime almeno il cinquanta per cento del
proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli
assegni ad esse equiparati, le indennita' e le somme percepite per
l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in societa', associazioni
ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo
del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle
zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE)
n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al
venticinque per cento.
2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti
di cui al comma 1. E' fatta salva la facolta' dell'Istituto nazionale
di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le
verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.
3. Le societa' di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo
consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali
qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio
esclusivo delle attivita' agricole di cui all'articolo 2135 del
codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) nel caso di societa' di persone qualora almeno un socio sia in
possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per
le societa' in accomandita la qualifica si riferisce ai soci
accomandatari;
b) nel caso di societa' cooperative, ivi comprese quelle di
conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia
in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
c) nel caso di societa' di capitali, quando almeno un
amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore
agricolo professionale.
4. Qualunque riferimento della legislazione vigente
all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito
alla definizione di cui al presente articolo. All'imprenditore
agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed
assistenziale, sono altresi' riconosciute le agevolazioni tributarie
in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla
normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della
qualifica di coltivatore diretto.
5. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive
modificazioni, e' abrogato.
Art. 2.
Societa' agricole
1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle societa' che
hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' di
cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione
di societa' agricola.
2. Le societa' costituite alla data di entrata in vigore del
presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente
articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione
sociale la indicazione di "societa' agricola" ed adeguare lo statuto,
ove redatto. Le predette societa' sono esentate dal pagamento di
tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della nuova ragione
sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici
registri immobiliari.
3. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui
all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive
modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817,
spetta anche alla societa' agricola di persone qualora almeno la
meta' dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto
come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile.
Alla medesima societa' sono in ogni caso riconosciute, altresi', le
agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa
vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di
coltivatore diretto.
4. Alle societa' agricole di cui all'articolo 1, comma 3, sono
riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione
indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore
delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore
diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3,
determina la decadenza dalle agevolazioni.
Art. 3.
Imprenditoria agricola giovanile
1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, e' inserito il seguente:
"4-bis (Imprenditoria agricola giovanile). - 1. Ai fini
dell'applicazione della normativa statale, e' considerato giovane
imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una eta' non
superiore a 40 anni.".
2. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 185, le parole: "alla data del 1° gennaio 2000", sono sostituite
dalle seguenti: "alla data del subentro".
3. Ai giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma
societaria, che accedono al premio di primo insediamento di cui
all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, e successive modificazioni, e'
attribuito, nei limiti della somma di dieci milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2004 al 2008 un ulteriore aiuto, sotto forma
di credito d'imposta, fino a cinquemila euro annui per cinque anni.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della
produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Non
rileva altresi' ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non
regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono determinate le modalita' di applicazione del
presente comma, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 5
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
4. All'articolo 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, il comma 1
e' sostituito dal seguente:
"1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti
dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso
all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani
imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni
sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale e'
previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro.".
5. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito
degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma
2.
Art. 4.
Norme sulla vendita di prodotti agricoli
1. La disciplina amministrativa di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si applica anche agli enti ed
alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti
agricoli.
2. All'articolo 10, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli esercizi di
somministrazione e di ristorazione sono considerati consumatori
finali".
Art. 5.
Attivita' agromeccanica
1. E' definita attivita' agromeccanica quella fornita a favore di
terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali
dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione
dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonche' tutte le
operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la
messa in sicurezza. Sono altresi' ricomprese nell'attivita'
agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti
agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione
quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la
raccolta.
Art. 6.
Organizzazioni di produttori
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) concentrare l'offerta e commercializzare la produzione degli
associati. Sino all'emanazione delle delibere di cui al comma 7, la
concentrazione dell'offerta e la commercializzazione dei prodotti
sono possibili sia direttamente che in nome e per conto dei soci;".
2. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
"d-bis) assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti
economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di
vendita dei prodotti;
d-ter) adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilita',
anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento
(CE) n. 178/2002.".
3. All'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "direttamente
dall'organizzazione", sono aggiunte le seguenti: "con facolta' di
commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per
cento del prodotto".
4. All'articolo 26, comma 3, alinea, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: "ai fini del presente
decreto", sono inserite le seguenti: "e ove non diversamente disposto
dalla normativa comunitaria".
5. All'articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Le regioni comunicano il riconoscimento delle organizzazioni
dei produttori all'Albo nazionale delle organizzazioni dei
produttori, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite le modalita' per il controllo e per la vigilanza delle
organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei
requisiti per il riconoscimento.".
6. All'articolo 26, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
dopo il comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"7-bis. In caso di grave squilibrio del mercato le organizzazioni
di produttori agricoli possono realizzare accordi con imprese di
approvvigionamento o di trasformazione, destinati a riassorbire una
temporanea sovracapacita' produttiva per ristabilire l'equilibrio del
mercato. Gli accordi sono autorizzati con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali. Alle organizzazioni di produttori
agricoli si estendono in quanto applicabili, le disposizioni di cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173.
7-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
possono essere fissate le modalita' con le quali le organizzazioni di
produttori possono richiedere ai produttori un contributo destinato
al fondo di esercizio per la realizzazione di programmi di attivita'
finalizzati al perseguimento degli scopi di cui al comma 1.".
7. Le organizzazioni di produttori riconosciute hanno priorita'
nell'attribuzione degli aiuti di Stato, in conformita' con la
regolamentazione comunitaria, per l'organizzazione della produzione e
del mercato.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche alle
organizzazioni dei produttori riconosciute nei Paesi membri
dell'Unione europea, che presentano caratteristiche comparabili e
iscritte in una specifica sezione dell'Albo di cui al comma 5.
9. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, le parole: "Entro ventiquattro mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto legislativo" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro il 31 dicembre 2004".
10. Le Regioni hanno facolta' di derogare all'obbligo prescritto
dall'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, fino alla scadenza del termine di
cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228.
11. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis per
particolari situazioni della realta' produttiva, economica e sociale
della regione".
12. All'allegato 1 di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il numero dei produttori e'
ridotto del cinquanta per cento.
13. All'articolo 27 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le organizzazioni di produttori devono, ai fini del
riconoscimento, rappresentare un numero minimo di produttori aderenti
come determinati in relazione a ciascun settore produttivo
nell'allegato 1 ed un volume minimo di produzione effettivamente
commercializzata determinato nel tre per cento del volume di
produzione della regione di riferimento. Il numero minimo di
produttori aderenti, il volume minimo, espresso, per ciascun settore
o prodotto, in quantita' o in valore, nonche' la percentuale di cui
all'articolo 26, comma 3, lettera a), numero 3), sono modificati con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni possono ridurre
nella misura massima del cinquanta per cento detta percentuale, nei
seguenti casi:
a) qualora le regioni procedenti al riconoscimento siano
individuate nell'obiettivo 1 ai sensi della normativa comunitaria;
b) qualora l'organizzazione di produttori richiedente il
riconoscimento abbia almeno il 50 per cento dei soci ubicati in zone
definite svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria;
c) qualora la quota prevalente della produzione commercializzata
dalla organizzazione di produttori sia certificata biologica ai sensi
della vigente normativa.".
Capo II
INTEGRITA' AZIENDALE
Art. 7.
Conservazione dell'integrita' fondiaria
1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Conservazione dell'integrita' aziendale). 1. Ove non
diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si
intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del
livello minimo di redditivita' determinato dai piani regionali di
sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti
previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive
modificazioni.
2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro
che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a
condurlo in qualita' di coltivatore diretto o di imprenditore
agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal
trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis,
commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili
per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.
3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad
un sesto in favore della costituzione del compendio unico di cui al
comma 2 spettano comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e
relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso
di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre
2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa ad acquirenti che
nell'atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre
direttamente il maso per dieci anni.
4. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati,
costituenti il compendio unico, sono considerati unita' indivisibili
per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo
non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di
morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilita'
deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli
atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri
immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli
atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto
il frazionamento del compendio unico.
5. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli
anche non confinanti fra loro purche' funzionali all'esercizio
dell'impresa agricola.
6. Qualora nel periodo di cui al comma 4, i beni disponibili
nell'asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli
eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o
dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio di cui al
presente articolo all'erede che la richieda, con addebito
dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta,
sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa
fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni
dall'apertura della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un
punto a quello legale.
7. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio
unico o relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali
presenti sul compendio stesso, le parti possono richiedere un
arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di conciliazione di
cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
1° luglio 2002, n. 743.
8. Se nessuno degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale,
sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi
comprese l'attribuzione di quote produttive, assegnati
all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni,
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le
modalita' per la revoca e la riattribuzione dei diritti e delle
quote.
9. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai
piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi
dalle regioni, province, comuni e comunita' montane.
10. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati.
11. All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito
degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma
2.".
Art. 8.
Estensione del diritto di prelazione o di riscatto agrari
1. Gli assegnatari dei fondi acquistati dall'Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sono equiparati ai
proprietari coltivatori diretti, ai sensi del citato articolo 7 della
legge 14 agosto 1971, n. 817, in ordine al diritto di prelazione o di
riscatto agrari nella compravendita dei fondi confinanti.
2. Alle operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio
del diritto di prelazione o di riscatto agrario per le quali e' stata
presentata domanda all'ISMEA si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 7, della legge 26 maggio 1965, n. 590.
Art. 9.
Ricomposizione fondiaria
1. Sono ridotte della meta' le imposte dovute per gli atti tra vivi
diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici, attraverso la
permuta di particelle o la rettificazione dei confini.
2. Alle vendite dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare
pubblico, eseguite ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, qualora abbiano ad oggetto beni suscettibili di utilizzazione
agricola e siano concluse con imprenditori agricoli o coltivatori
diretti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di
cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile si applica la
riduzione del cinquanta per cento delle imposte di registro,
ipotecaria, catastale e di bollo.
Art. 10.
Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto
1. Al fine di incentivare l'accorpamento aziendale attraverso la
stipulazione di contratti di affitto delle particelle finitime della
durata di almeno cinque anni, l'imposta di registro e' dovuta in
misura fissa.
Art. 11.
Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di societa' cooperativa
1. Sono ridotte di due terzi le imposte dovute per la stipula dei
contratti di societa' cooperativa tra imprenditori agricoli che
conferiscono in godimento alla societa' i terreni di cui sono
proprietari o affittuari, per la costituzione di un'unica azienda
agricola a gestione comune. Sono dovute in misura fissa le predette
imposte qualora un quinto dei soci della cooperativa siano
imprenditori agricoli giovani che si impegnano ad esercitare la
gestione comune per almeno nove anni.
Art. 12.
Valorizzazione del patrimonio abitativo rurale
1. I redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non
utilizzabili ad abitazione alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, che vengono ristrutturati nel rispetto
della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo che ne
sia proprietario ed acquisiscono i requisiti di abitabilita' previsti
dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore
agricolo per almeno cinque anni, ai fini delle imposte sui redditi
per il periodo relativo al primo contratto di locazione e, comunque,
per non piu' di nove anni, sono considerati compresi nel reddito
dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono.
Capo III
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 13.
Fascicolo aziendale e Carta dell'agricoltore e del pescatore
1. Il fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503,
unico per azienda, e' integrato con i dati di cui all'articolo 18,
paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 21 del regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003. L'aggiornamento del
fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), puo' essere effettuato
dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonche' dai soggetti
di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (AGEA). Per qualsiasi accesso nel
fascicolo aziendale elettronico, finalizzato all'aggiornamento delle
informazioni ivi contenute, e' assicurata l'identificazione del
soggetto che vi abbia proceduto. La pubblica amministrazione, ivi
compresi gli enti pubblici economici, registra inoltre nel fascicolo
aziendale gli aiuti concessi al soggetto che esercita attivita'
agricola in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e
regionale.
2. La Carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui all'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, e'
realizzata in coerenza con l'articolo 36 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e con il decreto legislativo 23 febbraio
2002, n. 10, nonche' secondo quanto previsto dal decreto del Ministro
dell'interno 19 luglio 2000, e successive modificazioni, pubblicato
nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del
21 luglio 2000.
3. Il codice unico di identificazione aziende agricole, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 503 del 1999, costituisce sistema unico di identificazione di
ciascun soggetto che esercita attivita' agricola anche ai sensi
all'articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n.
1782/2003.
4. L'AGEA, quale autorita' competente ai sensi del Titolo II,
capitolo 4 regolamento (CE) n. 1782/2003, assicura, attraverso i
servizi del SIAN, la realizzazione dell'Anagrafe delle aziende
agricole, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 503
del 1999, nonche' di quanto previsto dai commi 1 e 2.
5. Nel caso di banche dati decentrate detenute dai soggetti di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 503 del 1999, l'AGEA assicura le condizioni previste
dall'articolo 19, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
6. Le modalita' operative per la gestione e l'aggiornamento del
fascicolo aziendale elettronico e della Carta dell'agricoltore e del
pescatore, e per il loro aggiornamento, sono stabilite con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 14.
Semplificazione degli adempimenti amministrativi
1. Per i pagamenti diretti si applica quanto previsto dall'articolo
22 del regolamento (CE) n. 1782/2003. L'AGEA, sentiti gli organismi
pagatori, adotta le procedure per l'attuazione dell'articolo 22,
commi 2 e 3, del predetto regolamento.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, attraverso il SIAN sono comunicati, senza oneri per il
destinatario, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le modalita' attraverso le quali
ciascun soggetto che esercita attivita' agricola accede direttamente,
anche per via telematica, alle informazioni contenute nel proprio
fascicolo aziendale.
3. Il SIAN assicura le modalita' di riconoscimento dell'utente e di
firma sicure attraverso la firma digitale, emessa per i procedimenti
di propria competenza, e la Carta dell'agricoltore e del pescatore di
cui all'articolo 13, comma 2.
4. Ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie
economiche e amministrative (REA), le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (CCIAA) competenti per territorio
acquisiscono, attraverso le modalita' prevista dall'articolo 15,
comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le
dichiarazioni del soggetto che esercita attivita' agricola
modificative del fascicolo aziendale. Per le predette finalita' il
SIAN puo' altresi' stipulare apposite convenzioni con i soggetti di
cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165, e successive modificazioni.
5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 18, comma 2, del
regolamento (CE) n. 1782/2003, nonche' dell'aggiornamento del
fascicolo aziendale di cui all'articolo 13,comma 1, nel SIAN
confluiscono i dati e le informazioni relativi all'identificazione e
registrazione degli animali di cui alla direttiva 92/102/CEE del
Consiglio, del 27 novembre 1992, e al regolamento (CE) n. 1760/2000
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000.
6. Ove non siano espressamente previsti specifici diversi termini
dalla regolamentazione comunitaria vigente, per le istanze relative
all'esercizio dell'attivita' agricola presentate alla pubblica
amministrazione per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza
agricola (CAA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,
e successive modificazioni, la pubblica amministrazione, nonche' gli
enti pubblici economici procedenti adottano il provvedimento finale
entro centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza gia' istruita
dal Centro di assistenza agricola (CAA); decorso tale termine la
domanda si intende accolta. A tale fine i CAA rilasciano ai soggetti
che esercitano l'attivita' agricola certificazione della data di
inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente. Sono
fatti salvi i termini piu' brevi previsti per i singoli procedimenti,
nonche' quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali in data 18 dicembre 2002.
7. I soggetti che esercitano attivita' agricola che abbiano
ottenuto la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi
della normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa
all'esercizio della propria attivita' da parte della pubblica
amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze possono rendere una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le
informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito
variazioni.
8. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nei
rapporti con i soggetti che esercitano l'attivita' agricola hanno
l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo
aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi gli
enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in
via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi
di interscambio e cooperazione del SIAN.
9. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi e
contabili a carico delle imprese agricole, fatti salvi i compiti di
indirizzo e monitoraggio del Ministero delle politiche agricole e
forestali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, sono trasferiti
all'AGEA i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n.
194.
10. L'AGEA subentra, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al
SIAN di cui al comma 9. A tale fine sono trasferite all'AGEA le
relative risorse finanziarie, umane e strumentali.
11. Il comma 3 dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, e' sostituito dal seguente:
"3. Con riferimento al prodotti elencati nell'Allegato I del
Trattato istitutivo della Comunita' europea, negli Allegati I e II
del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992,
come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 del Consiglio,
dell'8 aprile 2003, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal
diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione
merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e
forestali sono disciplinate le modalita' di attuazione di quanto
previsto dal comma 1.".
12. L'attivita' di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi
effettuata sui mezzi propri dalle imprese agricole provviste di
officina non e' soggetta alle disposizioni di cui alla legge
5 febbraio 1992, n. 122.
13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attivita' di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle
macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Art. 15.
Scritture contabili per le altre attivita' agricole e coordinamento
normativo in materia fiscale
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, dopo l'articolo 18-bis, e' inserito il seguente:
"Art. 18-ter (Scritture contabili per le altre attivita' agricole).
- 1. I soggetti che si avvalgono dei regimi di cui all'articolo
56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ed all'articolo 5 della legge 31 dicembre 1991, n. 413,
devono tenere esclusivamente i registri previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".
2. All'articolo 2, comma 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), l'alinea e' sostituito dal seguente:
"all'articolo 32, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:";
b) alla lettera b):
1) l'alinea e' sostituito dal seguente: "dopo l'articolo 56 e'
inserito il seguente:";
2) al primo capoverso le parole: "Art. 78-bis" sono sostituite
dalle seguenti: "Art. 56-bis" e le parole: "articolo 29" sono
sostituite dalle seguenti: "articolo 32";
3) al secondo capoverso le parole: "articolo 29" sono
sostituite dalle seguenti: "articolo 32";
4) al quarto capoverso le parole: "articolo 87" sono sostituite
dalle seguenti: "articolo 73";
c) alla lettera c):
1) l'alinea e' sostituito dal seguente: "all'articolo 71, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:";
2) al primo capoverso, primo periodo, le parole: "articolo 81"
sono sostituite dalle seguenti: "articolo 67" e le parole:
"dell'articolo 78-bis" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo
56-bis".
Art. 16.
Crediti in discussione presso la Camera arbitrale
1. In caso di crediti vantati dagli imprenditori agricoli nei
confronti della pubblica amministrazione, la camera nazionale
arbitrale in agricoltura di cui al decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743, che sia stata
adita, certifica che entro centottanta giorni sara' definita la
posizione del soggetto istante.
2. Durante il predetto periodo, gli istituti di credito potranno
tenere conto di tale certificazione ai fini della valutazione
complessiva delle garanzie dell'imprenditore agricolo.
3. Gli adeguamenti alla regolamentazione della camera nazionale
arbitrale in agricoltura sono approvati, su proposta degli organi
della camera medesima, con decreto ministeriale.
Capo IV
TUTELA DEL PATRIMONIO AGROALIMENTARE
Art. 17.
Promozione del sistema agroalimentare italiano
1. In raccordo con il Comitato per la valorizzazione del patrimonio
alimentare italiano di cui all'articolo 59, comma 4-bis, della legge
23 dicembre 1999, n. 488, la societa' per azioni "BUONITALIA",
partecipata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e
strumento operativo del Ministero stesso per l'attuazione delle
politiche promozionali di competenza nazionale, ha per scopo
l'erogazione di servizi alle imprese del settore agroalimentare
finalizzati a favorire la internazionalizzazione dei prodotti
italiani, ivi compresi la registrazione a livello internazionale di
marchi associati ai segni identificati delle produzioni di origine
nazionali e la loro tutela giuridica internazionale.
2. Al fine di favorire il rafforzamento della tutela economica
delle produzioni agroalimentari di qualita', il Ministero delle
politiche agricole e forestali e' autorizzato ad acquistare
dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
le partecipazioni da questo possedute nella societa' per azioni
"BUONITALIA", nonche' ad esercitare i conseguenti diritti
dell'azionista. All'acquisto delle partecipazioni predette il
Ministero delle politiche agricole e forestali provvede nell'ambito
degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre
1999, n. 499 destinati alle iniziative di tutela e valorizzazione
della qualita' dei prodotti agricoli. Le amministrazioni statali,
regionali e locali, con apposite convenzioni possono affidare alla
societa' BUONITALIA l'esercizio di attivita' strumentali al
perseguimento di finalita' istituzionali attinenti con gli scopi
della medesima societa', anche con l'apporto di propri fondi.
3. Al fine di favorire la partecipazione delle categorie economiche
interessate alla realizzazione delle finalita' di cui al presente
articolo, il Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercita funzioni
consultive e propositive per la promozione, lo sviluppo, il sostegno
e l'ammodernamento della filiera agroalimentare, nonche' per la
valorizzazione sul mercato internazionale dei prodotti
agroalimentari.
Art. 18.
Armonizzazione e razionalizzazione in materia di controlli e di frodi
alimentari
1. L'AGEA quale autorita' competente ai sensi del Titolo II,
capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, esercita nei confronti
dell'Agecontrol S.p.a. il controllo ai sensi dell'articolo 6, comma
1, del regolamento (CEE) n. 27/1985 della Commissione, del 4 gennaio
1985. A tale scopo sono trasferite all'AGEA le relative
partecipazioni azionarie del Ministero delle politiche agricole e
forestali e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).
2. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio
2001, n. 223, e' sostituito dal seguente:
"7. Le Regioni e l'Agecontrol S.p.a., nei casi previsti dai commi
1, 2, 3, 4 e 5 provvedono, anche ai sensi del decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217, alle
irrogazioni delle relative sanzioni. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di riparto dei
proventi delle predette sanzioni.".
3. Per lo svolgimento delle attivita' di controllo di propria
competenza, l'AGEA puo' avvalersi dell'Ispettorato centrale
repressioni frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 486,
sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministro delle
politiche agricole e forestali.
4. All'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
"4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato
centrale repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni
amministrative.".
5. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 dicembre
2002, n. 305, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 357 del codice
penale", sono aggiunte le seguenti: ", nonche', nei limiti del
servizio cui sono destinati e per le attribuzioni di cui al presente
decreto, la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi
dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale".
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
trasferiti all'AGEA gli stanziamenti dello stato di previsione della
spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali relativi
alle funzioni dell'Agecontrol S.p.a. trasferite in attuazione del
presente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Castelli, Ministro della giustizia
La Loggia, Ministro degli affari
regionali
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli