GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 94 DEL 22/4/2004


MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

DECRETO 5 aprile 2004 
Approvazione  dello  statuto del "Consorzio obbligatorio nazionale di
raccolta  e  trattamento  degli  oli  e dei grassi vegetali e animali
esausti".
       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                                  e
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22, recante
"Attuazione  delle  direttive  91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di
imballaggio", e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto,  in particolare, l'art. 47 del suddetto decreto legislativo,
che  prevede la costituzione del "Consorzio obbligatorio nazionale di
raccolta  e  trattamento  degli  oli e dei grassi vegetali e animali,
esausti", di seguito denominato Consorzio;
  Visto  il  decreto dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  in  data  15 luglio 1998, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1998, n. 187, con il quale e'
stato approvato lo statuto del Consorzio;
  Considerato  che  l'assemblea  dei  soci del Consorzio, tenutasi in
data  6 aprile  2003,  ha  deliberato  all'unanimita' di approvare un
nuovo statuto del Consorzio;
  Vista la nota del 27 gennaio 2004 del Presidente del Consorzio, con
la  quale  il  Consorzio ha trasmesso il nuovo statuto, ai fini della
sua approvazione;
  Ritenuto,  pertanto,  di  poter  procedere  all'approvazione  dello
statuto nella sua nuova formulazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' approvato lo statuto del "Consorzio obbligatorio nazionale di
raccolta  e  trattamento  degli  oli e dei grassi vegetali e animali,
esausti", allegato al presente decreto.
  2. Il presente decreto sara' inviato alla Gazzetta Ufficiale per la
pubblicazione.

    Roma, 5 aprile 2004


                                          Il Ministro dell'ambiente
                                        e della tutela del territorio
                                                   Matteoli


Il Ministro delle attivitą produttive
               Marzano
                                                             Allegato
STATUTO   DEL   CONSORZIO   OBBLIGATORIO   NAZIONALE  DI  RACCOLTA  E
        TRATTAMENTO OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI
                              Titolo I
                STRUTTURA ED ATTIVITA' DEL CONSORZIO
                               Art. 1.
                     Costituzione del Consorzio
    1. E' costituito il "Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta
e  trattamento  degli oli e dei grassi vegetali ed animali, esausti",
in appresso denominato "Consorzio", ai sensi dell'art. 47 del decreto
legislativo  5 febbraio  1997, n. 22, e sue successive integrazioni e
modificazioni.  Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ha personalita'
giuridica di diritto privato.
                               Art. 2.
                            Sede e durata
    1. Il Consorzio ha sede legale in Roma e sede operativa a Milano.
Il Consorzio ha durata illimitata e comunque connessa alla permanenza
dei presupposti normativi per la sua costituzione.
                               Art. 3.
                         Oggetto e finalita'
    1.  Il  Consorzio  assicura  e  promuove  su  tutto il territorio
nazionale:
      a) la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento, il
recupero ed il riutilizzo di oli e grassi vegetali ed animali esausti
fatti  salvi  i  rifiuti animali disciplinati dal decreto legislativo
14 dicembre 1992, n. 508, e successive modificazioni;
      b) lo  smaltimento,  nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia  di  inquinamento, degli oli e dei grassi vegetali ed animali
esausti dei quali non sia possibile o conveniente il recupero;
      c) lo  svolgimento di indagini di mercato e studi di settore al
fine  di  migliorare,  economicamente  e  tecnicamente,  il  ciclo di
raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e
grassi vegetali ed animali esausti.
    2.   Il   Consorzio,  nell'esplicazione  dei  compiti  e  per  il
perseguimento  di  fini  consortili  e' legittimato a porre in essere
tutti  gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare,
immobiliare  e  finanziaria,  necessari  od  utili alla realizzazione
degli  scopi  consortili  e  comunque  direttamente  o indirettamente
connessi all'attivita' consortile.
    3.  Il Consorzio ha la facolta' di stipulare accordi con soggetti
pubblici e privati ai fini dell'attivita' consortile.
    4.  Il  Consorzio  nel  perseguire i propri fini istituzionali si
uniforma   a   criteri   di  trasparenza,  efficienza,  efficacia  ed
economicita',  provvedendo  ad  affidare  gli  incarichi di raccolta,
trasporto  e  recupero  ad imprese autorizzate ai sensi della vigente
normativa,  senza creare discriminazioni sul mercato od ostacolare la
concorrenza.  Gli  incarichi di cui sopra saranno affidati in base ai
requisiti  e  alle  norme  individuate  ed approvate dal consiglio di
amministrazione.   Fino   alla   definizione  delle  convenzioni,  le
attivita'  di  raccolta,  trasporto, riciclo e recupero continuano ad
essere  svolte dalle imprese consorziate e debitamente autorizzate ai
sensi  del  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modifiche ed integrazioni.
    4-bis.  Ai  sensi  di  quanto  previsto dal comma 11 dell'art. 47
decreto  legislativo  n.  22/1997 e' fatta salva comunque la facolta'
per  il  detentore  di  conferire  gli  oli e grassi esausti anche ad
operatori  di  altri  Stati membri della Comunita' europea, in regola
con le specifiche autorizzazioni dei relativi Paesi e dietro rilascio
di   dichiarazione   attestante   la   destinazione  al  trattamento,
riutilizzo  o  recupero degli oli e grassi esausti nello stato membro
di destinazione nel rispetto delle norme vigenti.
    5.  Il  Consorzio  puo' strutturarsi in articolazioni regionali e
interregionali  e  puo'  svolgere  le  attivita'  di  cui al presente
articolo   attraverso   soggetti   terzi   sulla   base  di  apposite
convenzioni. Il Consorzio puo' stipulare, anche ai sensi dell'art. 25
del   decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  e  successive
modifiche  e  integrazioni specifici accordi e/o apposite convenzioni
con:
      a) il  Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e
il ministero delle attivita' produttive;
      b) i  comuni,  le  comunita' montane e i loro consorzi, aziende
municipalizzate,   loro   concessionari,  enti  pubblici  e  privati,
regioni;
      c) consorzi,  societa',  enti ed istituti di ricerca incaricati
dello  svolgimento  di  attivita'  a contenuto tecnico, tecnologico o
finanziario, comprese tra i fini istituzionali.
    6.  Al  fine di migliorare la razionalizzazione ed organizzazione
delle  proprie  funzioni,  nonche' al fine di ottimizzare le forme di
conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti oggetto dell'attivita'
del   Consorzio,   lo   stesso   svolge   tutte  le  attivita'  anche
complementari  o sussidiarie direttamente o indirettamente coordinate
e/o  comunque  connesse  compresa  l'assunzione  di iniziative atte a
sensibilizzare  l'opinione  pubblica  sul  tema  della raccolta e del
recupero  degli  oli  e  grassi  vegetali ed animali esausti. Pone in
essere  tutti  gli  atti  di attuazione e/o applicazione previsti dal
decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e
integrazioni e dalle altre norme primarie e secondarie direttamente o
indirettamente attinenti.
    7.  Il  Consorzio e' soggetto passivo del diritto di accesso alle
informazioni  ai  sensi  del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.
39, di attuazione della direttiva 90/313/CE.
    8.   Nel  perseguimento  delle  sue  attivita'  istituzionali  il
Consorzio  si  astiene  da  qualunque  atto,  attivita'  o iniziativa
suscettibile  di  impedire,  restringere  o falsare la concorrenza in
ambito nazionale e comunitario. In particolare, fermo restando quanto
previsto  dall'art.  47, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, e' fatto assoluto divieto al Consorzio ed ai consorziati
di  ostacolare o impedire lo svolgimento di attivita' economiche e di
gestione  degli  oli  e  dei  grassi  vegetali  ed  animali esausti e
regolarmente  autorizzate ai sensi del predetto decreto legislativo e
successive modifiche ed integrazioni.
                               Art. 4.
                         Soci del Consorzio
    1. Partecipano al Consorzio:
      a) le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi
vegetali ed animali esausti;
      b) le  imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali
ed  animali  esausti, anche con eventuale riutilizzo degli stessi oli
rigenerati;
      c) le  associazioni  nazionali  di  categoria delle imprese che
effettuano  la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi
vegetali, e animali esausti.
    Possono partecipare:
      d) le  imprese che producono o importano oli e grassi animali e
vegetali  per  uso  alimentare  che  vengono immessi confezionati sul
mercato  nazionale  ovvero cedono alle imprese oli e grassi animali e
vegetali   che   vengono  utilizzati  come  ingredienti  di  prodotti
composti.
    2.  Le  imprese  di  cui  sopra  possono partecipare al Consorzio
tramite    le    loro    associazioni   di   categoria   maggiormente
rappresentative  a  livello  nazionale.  Tali  associazioni, comprese
quelle  di  cui  alla lettera c), aderiscono esclusivamente in nome e
per  conto  delle  imprese  ad  esse  associate,  pertanto  tutte  le
conseguenze  economiche  e  giuridiche  gravano  esclusivamente sulle
imprese rappresentate.
                               Art. 5.
                Quote di partecipazione al Consorzio
    1.  I  consorziati  sono  distinti  nelle  seguenti  categorie di
appartenenza:
      a) produttori, importatori e detentori di oli e grassi vegetali
ed animali esausti;
      b)  riciclatori  e  recuperatori  di  oli  e grassi vegetali ed
animali esausti;
      c) raccoglitori di oli e grassi vegetali ed animali esausti;
      d) produttori  o importatori di oli e grassi animali e vegetali
per  uso  alimentare  che  vengono  immessi  confezionati sul mercato
nazionale  ovvero cedono alle imprese oli e grassi animali e vegetali
che vengono utilizzati come ingredienti di prodotti composti.
    2.  Il valore unitario delle quote di partecipazione al Consorzio
e' determinato dall'assemblea.
    3.  Le  quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite nelle
seguenti percentuali:
      a) ai   produttori,  importatori,  detentori  di  oli  vegetali
esausti: 25%;
      b) ai riciclatori e recuperatori: 25%;
      c) ai raccoglitori: 25%;
      d) ai  produttori  o  importatori  di  oli  e  grassi animali e
vegetali  per  uso  alimentare  che  vengono immessi confezionati sul
mercato  nazionale  ovvero cedono alle imprese oli e grassi animali e
vegetali   che   vengono  utilizzati  come  ingredienti  di  prodotti
composti: 25%.
                               Art. 6.
                      Obblighi dei consorziati
    1. I consorziati sono obbligati:
      a) ad  adeguarsi  alle  deliberazioni  degli organi consortili,
assunte  per  il  perseguimento  e  la  realizzazione  dei  fini  del
Consorzio stesso;
      b) ad  operare  per mezzo del Consorzio ed in ottemperanza alle
indicazioni del Consorzio stesso per quanto attiene alle attivita' di
cui all'oggetto consortile.
    2.  Il  Consorzio verifica il corretto adempimento degli obblighi
nascenti  dalla partecipazione ad esso e, attraverso i propri organi,
ovvero  avvalendosi  delle  competenti  autorita' locali e nazionali,
promuovere  le  azioni  opportune al fine di accertare e reprimere le
violazioni agli obblighi stessi.
                               Art. 7.
             Finanziamento delle attivita' del Consorzio
    1.  Il  Consorzio  finanzia  lo  svolgimento  delle sue attivita'
istituzionali mediante:
      a) le  quote  di partecipazione consortili secondo i criteri di
determinazione proposti dal consiglio di amministrazione ed approvati
dall'assemblea;
      b) i   proventi   delle   attivita'  svolte  dal  Consorzio  in
attuazione  delle  norme,  dei  regolamenti  e  dello  statuto, ed in
particolare il prezzo di cessione di oli e grassi vegetali ed animali
esausti alle imprese che ne effettuano la rigenerazione;
      c) eventuali  contributi  e  finanziamenti  provenienti da enti
pubblici o privati;
      d) i proventi della gestione patrimoniale del fondo consortile;
      e) il  contributo di riciclaggio sugli oli e grassi vegetali ed
animali  per  uso  alimentare  umano  destinati  al  mercato  interno
prodotti  ed importati. Tale contributo e' determinato annualmente su
proposta  del  consiglio  di amministrazione con decreto del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  di concerto con il
Ministro  delle  attivita'  produttive,  nella  misura necessaria per
garantire l'equilibrio della gestione del Consorzio.
    2.  Le  modalita'  ed  i  termini  di riscossione e versamento al
Consorzio  dei contributi di riutilizzo, sono stabilite dal consiglio
di amministrazione.
                              Titolo II
                               ORGANI
                               Art. 8.
              Determinazione compensi e prezzo cessione
    1. I criteri per la determinazione del compenso per la raccolta e
del prezzo di cessione degli oli o grassi esausti saranno individuati
dal consiglio di amministrazione
                               Art. 9.
                        Organi del Consorzio
    1. Sono organi del Consorzio:
      l'assemblea dei consorziati;
      il consiglio d'amministrazione;
      il collegio dei revisori dei conti.
                              Art. 10.
                              Assemblea
    1.  L'assemblea  ordinaria e' convocata dal presidente su mandato
del  consiglio  di  amministrazione  almeno  due  volte  l'anno,  per
l'approvazione del bilancio di' previsione e di quello consuntivo con
le seguenti modalita':
      a) mediante  avviso  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale
almeno trenta giorni prima dell'adunanza, ovvero
      b) mediante  avviso  da inviarsi a mezzo lettera raccomandata o
telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza, ovvero,
      c) mediante  avviso  depositato  presso  la  sede  consortile e
pubblicato  su  due  quotidiani  a  diffusione nazionale almeno venti
giorni  prima  dell'adunanza.  In  ogni  caso l'avviso deve contenere
l'indicazione  dell'ordine  del  giorno,  del luogo, della data della
prima e della seconda convocazione, che puo' essere fissata non prima
di 24 ore dalla prima adunanza.
    2. L'assemblea ordinaria puo' essere convocata anche a seguito di
richiesta  da  parte di tanti consorziati che rappresentano almeno un
quinto  delle  quote di partecipazione al fondo ovvero da parte di un
terzo  dei  componenti del consiglio di amministrazione. La richiesta
deve  contenere gli argomenti da trattare all'ordine del giorno e gli
amministratori devono provvedere senza indugio.
    3.  L'assemblea  ordinaria  e'  regolarmente  costituita in prima
convocazione  con  la  presenza  personale,  o  per  delega, di tanti
consorziati  che rappresentino almeno la meta' delle quote consortili
e   delibera   a   maggioranza   delle  quote  presenti.  L'assemblea
straordinaria  e'  regolarmente  costituita  in  prima convocazione e
delibera  con  la  presenza e il voto favorevole di tanti consorziati
che rappresentino piu' della meta' delle quote consortili. In seconda
convocazione   l'assemblea  ordinaria  e'  validamente  costituita  e
delibera   con   il   voto   favorevole   di  tanti  consorziati  che
rappresentino  almeno  la  maggioranza delle quote presenti qualunque
siano  le  quote  di fondo rappresentate dai consorziati intervenuti;
l'assemblea  straordinaria  e' validamente costituita qualunque siano
le  quote  consortili  presenti  e delibera con il voto favorevole di
tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi delle quote di
partecipazione  presenti,  salvo le diverse maggioranze previste, per
altre motivazioni, dallo statuto.
    3-bis.   Sono  esclusi  dal  computo  del  quorum  costitutivo  e
deliberativo le quote dei consorziati non in regola con il versamento
della  quota  di  fondo  consortile,  i  consorziati  in conflitto di
interessi  o  comunque inadempienti con riferimento alle obbligazioni
consortili  non  hanno  diritto  di  voto  in  assemblea. Lo stato di
inadempienza deve risultare da comunicazione scritta del consorzio da
inviarsi nei termini di cui al precedente comma 1.
    4.  L'assemblea  straordinaria  e'  convocata  dal  presidente su
mandato  del  consiglio  d'amministrazione,  laddove  quest'ultimo lo
ritenga  necessario,  con  le  modalita'  previste  al  comma  1.  La
convocazione  straordinaria  puo',  altresi',  essere richiesta da un
numero  di consorziati titolari di almeno il 15% delle quote. In tale
ipotesi  il  presidente  deve  procedere  entro  dieci  giorni  dalla
richiesta alla convocazione dell'assemblea.
    5.   Ogni  consorziato  partecipa  all'assemblea  con  il  legale
rappresentante  o  con  un proprio delegato, la cui veste puo' essere
assunta  anche  da  un  altro  consorziato.  Il  numero delle deleghe
possedute dal singolo partecipante e' limitato a tre.
    6.  L'assemblea  e'  presieduta dal presidente del Consorzio o in
caso  di  sua  assenza o impedimento dal vice presidente o in caso di
assenza anche di questo dal consigliere piu' anziano di eta'.
    7.  Per  quanto  non esplicitamente disciplinato dalle precedenti
disposizioni   si   applicano,  compatibilmente  con  la  natura  del
Consorzio  e  con questo statuto, le disposizioni previste dal codice
civile.
                              Art. 11.
                         Assemblea ordinaria
    1. L'assemblea ordinaria:
      a) elegge  i  membri  del  consiglio  di  amministrazione,  del
collegio dei revisori contabili;
      b) approva  il  bilancio  preventivo  annuale  ed  il  bilancio
consuntivo annuale;
      c) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche;
      d) approva  i  programmi  di  attivita'  e  di investimento del
consorzio;
      e) determina  il  valore unitario delle quote di partecipazione
al fondo dei singoli consorziati;
      f) approva   la   relazione  sulla  gestione,  comprendente  il
programma di gestione, nonche' i risultati conseguiti nel riciclaggio
e nel recupero degli oli e grassi vegetali ed animali esausti;
      g) delibera  circa  l'eventuale assegnazione dell'indennita' di
carica  al  presidente ed al vice presidente, dell'emolumento annuale
e/o   dell'indennita'   di   seduta   ai   membri  del  consiglio  di
amministrazione ed ai revisori contabili;
      h) delibera  ogni  opportuno  provvedimento  in merito ai mezzi
finanziari ed al versamento dei contributi di cui all'art. 7;
      i) delibera sull'ammissione di nuovi soci;
      k) delibera  sulla  istituzione  o variazione di eventuali sedi
secondarie;
      l) delibera  su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione
del  Consorzio  riservati  alla sua competenza dal presente statuto o
dalla  legge  e  su  quelli  sottoposti al suo esame dal consiglio di
amministrazione.
                              Art. 12.
                       Assemblea straordinaria
    1.  L'assemblea  straordinaria  delibera  sulle  modifiche  dello
statuto,   sullo   svolgimento   del   Consorzio,  sulla  nomina  dei
liquidatori  e  su  qualsiasi  altro argomento devoluto espressamente
alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
    2.   Le  proposte  di  modifica  dello  statuto  sono  deliberate
dall'assemblea  con  il  voto  favorevole  dei  due terzi delle quote
presenti  o  rappresentate.  Tali  modifiche devono essere sottoposte
all'approvazione  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio e del Ministero delle attivita' produttive.
    3.  In  caso di scioglimento del Consorzio, l'assemblea determina
la  destinazione  del  patrimonio,  le modalita' della liquidazione e
nomina uno o piu' liquidatori.
    4. Il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le attivita'
sociali,  deve  essere  destinato  agli scopi del Consorzio o a scopi
affini, secondo le eventuali indicazioni normative.
                              Art. 13.
                    Consiglio di amministrazione
    1.  Il consiglio di amministrazione del Consorzio e' composto dal
presidente,  dal  vice presidente e da almeno 8 membri. I membri sono
nominati in rappresentanza dei consorziati, ed espressione di questi,
tenendo  conto  delle  quote  di partecipazione e delle necessita' di
assicurare  la  presenza  di  tutte  le  categorie consorziate. Fanno
altresi'  parte  del  consiglio  tre  membri nominati uno ciascuno in
rappresentanza   dei  Ministeri  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio,  delle  attivita' produttive e delle politiche agricole e
forestali. Esso si intende regolarmente costituito con la presenza di
almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza
dei presenti.
    In   attesa   della   nomina   dei   consiglieri   di  competenza
ministeriale,  il  quorum  costitutivo si intendera' relativo ai soli
consiglieri eletti in rappresentanza delle categorie consorziate.
    2.  I  membri  in  rappresentanza  dei  consorziati  sono  eletti
mediante  votazione su liste distinte per ciascuna delle categorie di
consorziati con voto limitato, rispettivamente, a tre preferenze.
    3.  Il  consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i
suoi membri sono rieleggibili.
    4. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno
o piu' dei membri del consiglio nominati dall'assemblea nel corso del
mandato,  la  sua  sostituzione  avra'  luogo esclusivamente mediante
cooptazione  e  comunque  nell'ambito delle categorie di appartenenza
con riferimento al primo dei candidati non eletti.
    5.  Il  consiglio di amministrazione e' convocato mediante invito
scritto  dal  presidente ed in caso di assenza o impedimento dal vice
presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere piu'
anziano  di  eta' tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare
oppure   quando   ne  sia  fatta  domanda  da  almeno  un  terzo  dei
consiglieri.  In  questo  caso  il  consiglio dovra' essere convocato
entro venti giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
    6.  La  convocazione  e' fatta a mezzo invito da comunicarsi, con
lettera  raccomandata  o  telefax,  non  meno  di  sette giorni prima
dell'adunanza  e,  nei  casi  urgenti, con mezzi idonei in modo che i
consiglieri  ed  i  sindaci  effettivi  ne siano informati almeno due
giorni prima della riunione.
    7.  Le  riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute
dal  presidente; in caso di assenza o impedimento dal vice presidente
e in sua mancanza dal consigliere piu' anziano di eta'.
                              Art. 14.
              Funzioni del consiglio di amministrazione
    1. Il consiglio di amministrazione e' investito dei poteri per la
gestione  ordinaria  e  straordinaria  del  Consorzio  che  non siano
riservati  all'assemblea ed ha la facolta' di compiere tutti gli atti
che  ritenga  opportuni  per  l'attuazione ed il raggiungimento degli
scopi consortili.
    2. Il Consiglio puo' altresi' delegare le proprie attribuzioni ad
uno o piu' dei suoi membri determinando i limiti della delega.
    3. Spetta tra l'altro al consiglio di amministrazione:
      a) nominare il presidente e il vice presidente;
      b) dare mandato al presidente di convocare l'assemblea;
      c) predisporre  il  bilancio preventivo e consuntivo nonche' la
relazione illustrativa;
      d) adottare regolamenti consortili provvisori e definitivi e le
loro   successive   integrazioni   e/o  modificazioni  da  sottoporre
all'assemblea per l'approvazione;
      e) adottare il programma annuale o pluriennale;
      f) deliberare   sulle   proposte   di  eventuale  articolazione
regionale  ed  interregionale  del  Consorzio  e  sulle  proposte  di
convenzione con gli enti locali territoriali e le loro aziende di cui
all'art. 3 del presente statuto;
      g) deliberare  sulla stipula degli atti e dei contratti di ogni
genere inerenti all'attivita' consortile;
      h) definire le strutture organizzative;
      i) vigilare   per   l'esatto  adempimento  degli  obblighi  dei
consorziati  nei  confronti del Consorzio nei modi e con le procedure
previste dall'art. 6, comma 2, del presente statuto;
      l) porre  in  essere  gli  atti  ed  operazioni  di ordinaria e
straordinaria  amministrazione,  fatta  eccezione  per quelli che per
disposizione di legge o del presente statuto siano riservati ad altri
organi del Consorzio;
      m) proporre l'istituzione di sedi secondarie;
      n) adottare   programmi   di   attivita'  ed  investimento  del
Consorzio;
      o) deliberare  in  ordine  alle  modalita'  organizzative della
raccolta, dello stoccaggio e del trattamento;
      p) stabilire  le  modalita'  ed  i  termini  di  riscossione  e
versamento delle somme di cui all'art. 7, comma 2, e all'art. 20;
      q) stabilire  i criteri per la determinazione del compenso alla
raccolta e i prezzi di cessione;
      r) approvare la ripartizione e la redistribuzione annuale delle
quote di partecipazione;
      s) stabilire  contenuti  e  requisiti  delle  aziende  per  gli
incarichi di cui all'art. 3, comma 4.
                              Art. 15.
                    Presidente e vice presidente
    1. Il presidente, nominato dal consiglio di amministrazione tra i
propri  componenti, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile per un
solo ulteriore mandato.
    2.   Il   vice   presidente   e'   nominato   dal   consiglio  di
amministrazione  tra  i propri componenti, dura in carica tre anni ed
e' rieleggibile per un solo ulteriore mandato.
    3.  Il  presidente  ha  la rappresentanza legale del Consorzio in
giudizio e nei confronti dei terzi ed ha la firma sociale.
    4.  Presiede  le  riunioni  del  consiglio  di  amministrazione e
rappresenta il Consorzio con le pubbliche amministrazioni.
    5.  In caso di assenza dichiarata o impedimento le funzioni a lui
attribuite  sono  svolte  dal  vice  presidente ed in sua assenza dal
consigliere piu' anziano di eta'.
                              Art. 16.
                   Collegio dei revisori dei conti
    1.  Il  collegio  dei  revisori  e'  costituito  da  sette membri
effettivi e due supplenti. Tre membri effettivi sono nominati uno dal
Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  uno  dal
Ministro   delle  attivita'  produttive  e  uno  dal  Ministro  delle
politiche   agricole  e  forestali.  Gli  altri  membri  sono  eletti
dall'assemblea.  Per i membri di nomina ministeriale non e' richiesta
l'iscrizione  nel registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero della giustizia.
    2.  I  revisori  dei  conti  durano  in  carica  3  anni  e  sono
rieleggibili.
    3. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull'andamento della
gestione  economica  e  finanziaria  del  Consorzio  e  ne  riferisce
all'assemblea con la relazione sul conto consuntivo.
    4.  I  revisori  partecipano  all'assemblea  e  alle riunioni del
consiglio di amministrazione.
    5.  I  revisori dei conti supplenti subentrano a quelli effettivi
secondo  l'anzianita'  di  carica. In caso di pari anzianita' prevale
l'eta' anagrafica.
    6. I revisori di nomina ministeriale possono essere revocati solo
dai Ministri che li hanno nominati.
                             Titolo III
       DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 17.
                    Esercizio sociale e bilancio
    1.  L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio
e terminera' il 31 dicembre di ogni anno.
    2.  Il  bilancio  di  previsione di ciascun esercizio deve essere
approvato  entro  il  31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si
riferisce.
    3.  Il  bilancio  consuntivo  di  ciascun  esercizio  deve essere
approvato  entro  il  30 aprile  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento. Il bilancio consuntivo e' costituito dal conto economico
e   dalla   situazione   patrimoniale  del  Consorzio  e  dalla  nota
illustrativa, redatti nelle forme previste dal codice civile.
    4.  I  progetti  di bilancio devono essere comunicati ai revisori
almeno  trenta  giorni  prima  della riunione dell'assemblea che deve
deliberare sulla loro approvazione.
    5.  I  bilanci,  di  cui  ai  comma  2 e 3 del presente articolo,
corredati  da  relazione  tecnica sull'attivita' consortile, dovranno
essere   inviati  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  al Ministero delle attivita' produttive entro sessanta
giorni dalla loro approvazione ed all'O.N.R.
    6. Ove i Ministeri formulino dei rilievi, l'assemblea e' tenuta a
deliberare  su  di essi entro trenta giorni successivi al ricevimento
della   comunicazione  ministeriale.  Le  controdeduzioni  deliberate
dall'assemblea  sono  inviate  ai  Ministeri.  Se  i Ministeri non si
pronunciano  entro  i successivi trenta giorni i bilanci si intendono
approvati.
                              Art. 18.
              Rapporti con le amministrazioni pubbliche
    1.  Il  Consorzio  svolge  le proprie attivita' di collegamento e
collaborazione  per  quanto di rispettiva competenza con il Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  il Ministero delle
attivita' produttive e le altre amministrazioni competenti.
    2.   Il   Consorzio,   in   particolare,  comunica  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio ed al Ministero delle
attivita'  produttive gli atti di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 dell'art.
5.
    3.  Il  Consorzio  comunica  all'Osservatorio  i  nominativi  dei
soggetti  appartenenti  alle  categorie indicate all'art. 4, comma 1,
del  presente  statuto  che hanno aderito al Consorzio e le quantita'
raccolte  e recuperate nell'anno precedente entro il 31 marzo di ogni
anno.
                              Art. 19.
                       Regolamenti consortili
    1.  Il  funzionamento  e  l'organizzazione  del Consorzio possono
essere  disciplinati  da  regolamenti  deliberati  dall'assemblea  su
proposta  del  consiglio di amministrazione ed approvati dal Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  di concerto con il
Ministro delle attivita' produttive.
                              Art. 20.
                          Fondo consortile
    1.   Ciascuno   dei  consorziati  e'  tenuto  a  concorrere  alla
costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al
numero  di  quote  di  cui  e'  titolare.  L'entita'  della  somma da
conferire  per ogni quota del Consorzio e' determinata dall'assemblea
su proposta del consiglio di amministrazione.
    2.  Il  fondo consortile puo' essere impiegato nella gestione del
Consorzio  ove  siano  insufficienti  le  altre  fonti  di  provvista
finanziaria,  ma  deve  essere  reintegrato  nel corso dell'esercizio
successivo.
    3.  Gli  eventuali  conguagli  relativi  agli  importi dovuti dai
singoli  per  la  formazione  ed il mantenimento del fondo consortile
sono determinati dal consiglio di amministrazione.
                              Art. 21.
         Recesso dei consorziati e cessazione del Consorzio
    1.  I consorziati possono richiedere, previa domanda scritta, che
sia  disposta  la propria esclusione dal Consorzio dichiarando di non
svolgere piu' attivita' prevista dall'art. 4 del presente statuto. Il
consiglio  di  amministrazione,  previa verifica di quanto dichiarato
dal  recedente,  provvede  ad  escludere  il  socio  dall'elenco  dei
consorziati. Il socio escluso deve comunque concorrere alla eventuale
costituzione  del  Fondo  consortile deliberata per l'anno in corso e
deve  far  fronte  a  tutti  gli  impegni contratti nei confronti del
Consorzio  pro-quota in ragione del periodo residuo di permanenza nel
corso dell'anno.
    2. Nulla e' dovuto a qualsiasi titolo al consorziato escluso.
                              Art. 22.
          Rapporti con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti
    1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in collegamento ed in
costante  collaborazione  con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti di
cui all'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
                              Art. 23.
                              Vigilanza
    1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio,
d'intesa  con  il  Ministero delle attivita' produttive, ove constati
gravi  irregolarita'  nella gestione del Consorzio o l'impossibilita'
di  normale  funzionamento  degli  organi consortili puo' disporre lo
scioglimento  di  uno  o  piu'  organi  e la nomina di un commissario
incaricato    dell'ordinaria    amministrazione   in   attesa   della
ricostituzione   degli   organi   stessi.   In   caso  di  constatata
impossibilita'   di   procedere   alla  ricostituzione,  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro
delle  attivita'  produttive nominano un commissario incaricato della
gestione straordinaria del Consorzio.
                              Art. 24.
  Applicazione del codice civile e delle leggi regolanti la materia
    1.  Per  tutto  quanto  non  esplicitamente  disposto valgono, in
quanto  compatibili  con la natura del Consorzio e con lo statuto, le
norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.


fp04 - gr04