GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 98 DEL 27/4/2004


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2004 
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione,
la  duplicazione,  la riproduzione e la validazione, anche temporale,
dei documenti informatici.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.   445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa  e  in
particolare l'art. 8, comma 2;
  Visto  il  decreto  legislativo  23 gennaio  2002,  n.  10, recante
attuazione   della   direttiva  1999/93/CE,  relativa  ad  un  quadro
comunitario per le firme elettroniche;
  Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea  14 luglio  2003,
relativa  alla  pubblicazione  dei  numeri  di  riferimento  di norme
generalmente  riconosciute  relative  a prodotti di firma elettronica
conformemente  alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 175/45  del  15 luglio 2003 che induce ad integrare in tal senso le
premesse del provvedimento;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
2001,  con il quale e' stata attribuita al Ministro per l'innovazione
e  le  tecnologie,  dott.  Lucio  Stanca,  tra  l'altro, la delega ad
esercitare  le  funzioni  spettanti  al  Presidente del Consiglio dei
Ministri  nelle  materie dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo
della  societa' dell'informazione, nonche' delle connesse innovazioni
per le amministrazioni pubbliche;
  Sentito il Ministro per la funzione pubblica;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Espletata  la procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla  direttiva  98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno  1998,  modificata  dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo  e  del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata con decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
                              Decreta:
Titolo I 
DISPOSIZIONI GENERALI 
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.   Ai  fini  delle  presenti  regole  tecniche  si  applicano  le
definizioni   contenute   negli  articoli 1  e  22  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni. Si intende, inoltre, per:
    a) testo  unico,  il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di documentazione amministrativa, emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    b) Dipartimento,   il   dipartimento   per   l'innovazione  e  le
tecnologie  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  o altro
organismo  di  cui  si  avvale  il  Ministro  per  l'innovazione e le
tecnologie;
    c) chiavi,   la  coppia  di  chiavi  asimmetriche  come  definite
all'art. 22, comma 1, lettera b), del testo unico;
    d) impronta  di una sequenza di simboli binari (bit), la sequenza
di  simboli  binari  (bit) di lunghezza predefinita generata mediante
l'applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash;
    e) funzione  di  hash,  una  funzione  matematica  che  genera, a
partire  da  una  generica  sequenza  di  simboli  binari  (bit), una
impronta  in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da
questa, determinare una sequenza di simboli binari (bit) per le quali
la funzione generi impronte uguali;
    f) evidenza informatica, una sequenza di simboli binari (bit) che
puo' essere elaborata da una procedura informatica;
    g) riferimento  temporale,  informazione,  contenente  la  data e
l'ora, che viene associata ad uno o piu' documenti informatici;
    h) validazione    temporale,   il   risultato   della   procedura
informatica,  con  cui  si  attribuisce,  ad  uno  o  piu'  documenti
informatici, un riferimento temporale opponibile ai terzi;
    i) marca  temporale,  un'evidenza  informatica  che  consente  la
validazione temporale.
                               Art. 2.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 8, comma 2,
del testo unico, le regole tecniche per la generazione, apposizione e
verifica delle firme digitali.
  2.   Le   disposizioni   di  cui  al  titolo  II  si  applicano  ai
certificatori  che  rilasciano al pubblico certificati qualificati ai
sensi del testo unico.
  3.  Ai  certificatori  accreditati  o che intendono accreditarsi ai
sensi del testo unico si applicano, oltre a quanto previsto dal comma
2, anche le disposizioni di cui al titolo III.
  4.  I  certificatori  accreditati  devono disporre di un sistema di
validazione temporale conforme alle disposizioni di cui al titolo IV.
  5.  Ai  prodotti  sviluppati  o commercializzati in uno degli Stati
membri  dell'Unione  europea  e  dello  spazio  economico  europeo in
conformita'  alle  norme  nazionali  di  recepimento  della direttiva
1999/93/CE,  e'  consentito  di  circolare  liberamente  nel  mercato
interno.
  6.  Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche agli Stati
non appartenenti all'Unione europea con i quali siano stati stipulati
specifici accordi di riconoscimento reciproco.
Titolo II 
REGOLE TECNICHE DI BASE 
                               Art. 3.
                    Norme tecniche di riferimento
  1.  I prodotti di firma digitale e i dispositivi sicuri di firma di
cui  all'art.  29-sexies del testo unico, devono essere conformi alle
norme   generalmente   riconosciute   a   livello   internazionale  o
individuate  dalla  Commissione  europea  secondo la procedura di cui
all'art. 9 della direttiva 1999/93/CE.
  2.  Gli  algoritmi di generazione e verifica delle firme digitali e
le funzioni di hash sono individuati ai sensi del comma 1.
  3.  Il  documento  informatico,  sottoscritto  con firma digitale o
altro  tipo  di  firma  elettronica avanzata basata su un certificato
qualificato   e  generata  mediante  un  dispositivo  sicuro  per  la
creazione  di  una firma, non produce gli effetti di cui all'art. 10,
comma  3,  del  testo  unico,  se  contiene  macroistruzioni o codici
eseguibili, tali da attivare funzionalita' che possano modificare gli
atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.
                               Art. 4.
Caratteristiche  generali delle chiavi per la creazione e la verifica
                             della firma
  1.  Una coppia di chiavi per la creazione e la verifica della firma
puo' essere attribuita ad un solo titolare.
  2.  Se  il  titolare appone la sua firma per mezzo di una procedura
automatica,  deve utilizzare una coppia di chiavi diversa da tutte le
altre in suo possesso.
  3.  Se  la  procedura  automatica  fa  uso  di piu' dispositivi per
apporre  la  firma  del medesimo titolare, deve essere utilizzata una
coppia di chiavi diversa per ciascun dispositivo.
  4.  Ai fini del presente decreto, le chiavi di creazione e verifica
della  firma  ed  i  correlati  servizi,  si  distinguono  secondo le
seguenti tipologie:
    a) chiavi   di   sottoscrizione,  destinate  alla  generazione  e
verifica delle firme apposte o associate ai documenti;
    b) chiavi   di   certificazione,  destinate  alla  generazione  e
verifica  delle firme apposte o associate ai certificati qualificati,
alle   liste  di  revoca  (CRL)  e  sospensione  (CSL),  ovvero  alla
sottoscrizione   dei  certificati  relativi  a  chiavi  di  marcatura
temporale;
    c) chiavi  di  marcatura  temporale, destinate alla generazione e
verifica delle marche temporali.
  5.  Non  e'  consentito  l'uso di una coppia di chiavi per funzioni
diverse  da  quelle  previste, per ciascuna tipologia, dal precedente
comma 4.
  6.  In  deroga  a  quanto  stabilito  al  comma  5,  le  chiavi  di
certificazione  di  cui  al  comma  4,  lettera  b),  possono  essere
utilizzate  per  altre  finalita'  previa autorizzazione da parte del
Dipartimento.
  7.  La  robustezza  delle  chiavi  deve essere tale da garantire un
adeguato livello di sicurezza in rapporto allo stato delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche.
                               Art. 5.
                      Generazione delle chiavi
  1.  La  generazione  della  coppia di chiavi deve essere effettuata
mediante  dispositivi  e  procedure  che assicurino, in rapporto allo
stato  delle  conoscenze scientifiche e tecnologiche, l'unicita' e la
robustezza  della coppia generata, nonche' la segretezza della chiave
privata.
  2.  Il  sistema di generazione della coppia di chiavi deve comunque
assicurare:
    a) la   rispondenza  della  coppia  ai  requisiti  imposti  dagli
algoritmi di generazione e di verifica utilizzati;
    b) l'equiprobabilita'   di   generazione   di   tutte  le  coppie
possibili;
    c)  l'identificazione  del  soggetto  che  attiva la procedura di
generazione.
                               Art. 6.
                Modalita' di generazione delle chiavi
  1.   Le   chiavi   di   certificazione   possono   essere  generate
esclusivamente dal responsabile del servizio.
  2. Le chiavi di sottoscrizione possono essere generate dal titolare
o dal certificatore.
  3.  La  generazione  delle  chiavi  di  sottoscrizione  effettuata,
autonomamente dal titolare, deve avvenire all'interno del dispositivo
sicuro  per  la generazione delle firme, che deve essere rilasciato o
indicato dal certificatore.
  4.  Il certificatore deve assicurarsi che il dispositivo sicuro per
la  generazione  delle  firme, da lui fornito o indicato, presenti le
caratteristiche  e i requisiti di sicurezza di cui all'art. 29-sexies
del testo unico e all'art. 9 del presente decreto.
  5.   Il   titolare   e'  tenuto  ad  utilizzare  esclusivamente  il
dispositivo  fornito  dal certificatore, ovvero un dispositivo scelto
tra quelli indicati dal certificatore stesso.
                               Art. 7.
                     Conservazione delle chiavi
  1.   E'   vietata  la  duplicazione  della  chiave  privata  e  dei
dispositivi che la contengono.
  2.  Per  fini particolari di sicurezza, e' consentito che le chiavi
di   certificazione   vengano  esportate  purche'  cio'  avvenga  con
modalita' tali da non ridurre il livello di sicurezza.
  3. Il titolare della coppia di chiavi deve:
    a) conservare  con  la  massima  diligenza la chiave privata o il
dispositivo  che  la contiene al fine di garantirne l'integrita' e la
massima riservatezza;
    b) conservare  le  informazioni  di  abilitazione  all'uso  della
chiave privata separatamente dal dispositivo contenente la chiave;
    c) richiedere    immediatamente   la   revoca   dei   certificati
qualificati  relativi  alle  chiavi contenute in dispositivi di firma
difettosi o di cui abbia perduto il possesso.
                               Art. 8.
    Generazione delle chiavi al di fuori del dispositivo di firma
  1.  Se la generazione delle chiavi avviene su un sistema diverso da
quello   destinato  all'uso  della  chiave  privata,  il  sistema  di
generazione deve assicurare:
    a) l'impossibilita'  di  intercettazione  o recupero di qualsiasi
informazione,  anche  temporanea, prodotta durante l'esecuzione della
procedura;
    b) il  trasferimento  della  chiave  privata,  in  condizioni  di
massima sicurezza, nel dispositivo di firma in cui verra' utilizzata.
  2.   Il  sistema  di  generazione  deve  essere  isolato,  dedicato
esclusivamente  a questa attivita' ed adeguatamente protetto contro i
rischi di interferenze ed intercettazioni.
  3.  L'accesso  al  sistema deve essere controllato e ciascun utente
preventivamente  identificato.  Ogni  sessione  di lavoro deve essere
registrata nel giornale di controllo.
  4.  Prima della generazione di una nuova coppia di chiavi, l'intero
sistema  deve  procedere  alla verifica della propria configurazione,
dell'autenticita'   ed   integrita'   del   software   installato   e
dell'assenza di programmi non previsti dalla procedura.
                               Art. 9.
    Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma
  1.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  all'art. 29-sexies del testo
unico,  la  generazione  della  firma deve avvenire all'interno di un
dispositivo   sicuro   di   firma,   cosi'   che  non  sia  possibile
l'intercettazione della chiave privata utilizzata.
  2.  Il  dispositivo  sicuro  di  firma  deve  poter essere attivato
esclusivamente dal titolare prima di procedere alla generazione della
firma.
  3. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e
certificazione  di  sicurezza  ai sensi dello schema nazionale per la
valutazione   e   certificazione   di  sicurezza  nel  settore  della
tecnologia dell'informazione, secondo i criteri indicati all'art. 53.
  4. La personalizzazione del dispositivo sicuro di firma deve almeno
garantire:
    a) l'acquisizione   da   parte   del   certificatore   dei   dati
identificativi   del  dispositivo  di  firma  utilizzato  e  la  loro
associazione al titolare;
    b) la  registrazione  nel  dispositivo  di  firma del certificato
qualificato, relativo alle chiavi di sottoscrizione del titolare.
  5.  La  personalizzazione  del  dispositivo  sicuro  di  firma puo'
prevedere, per l'utilizzo nelle procedure di verifica della firma, la
registrazione,  nel dispositivo di firma, del certificato elettronico
relativo alla chiave pubblica del certificatore la cui corrispondente
privata   e'   stata  utilizzata  per  sottoscrivere  il  certificato
qualificato relativo alle chiavi di sottoscrizione del titolare;
  6.  La personalizzazione del dispositivo di firma e' registrata nel
giornale di controllo.
  7.    Il    certificatore    deve   adottare,   nel   processo   di
personalizzazione  del  dispositivo  sicuro  per la generazione delle
firme,  procedure  atte ad identificare il titolare di un dispositivo
sicuro di firma e dei certificati in esso contenuti.
                              Art. 10.
                    Verifica delle firme digitali
  1.  I  certificatori  che rilasciano certificati qualificati devono
fornire  ovvero indicare almeno un sistema che consenta di effettuare
la verifica delle firme digitali.
                              Art. 11.
              Informazioni riguardanti i certificatori
  1.   I   certificatori   che  rilasciano  al  pubblico  certificati
qualificati  ai  sensi del testo unico devono fornire al dipartimento
le seguenti informazioni e documenti:
    a) dati anagrafici ovvero denominazione o ragione sociale;
    b) residenza ovvero sede legale;
    c) sedi operative;
    d) rappresentante legale;
    e) certificati delle chiavi di certificazione;
    f) piano per la sicurezza contenuto in busta sigillata;
    g) manuale operativo di cui al successivo art. 38;
    h) dichiarazione  di  impegno  al rispetto delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    i) dichiarazione   di   conformita'  ai  requisiti  previsti  nel
presente decreto;
    l) relazione sulla struttura organizzativa;
    m) copia  di  una  polizza  assicurativa  di copertura dei rischi
dell'attivita' e dei danni causati a terzi.
  2.  Il  Dipartimento  rende  accessibili,  in  via  telematica,  le
informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), d).
  3.  Restano  salve le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica  23 dicembre 1997, n. 522, e successive modificazioni, con
riferimento  ai  compiti di certificazione e di validazione temporale
del    Centro    nazionale    per   l'informatica   nelle   pubbliche
amministrazioni,  in  conformita'  alle  disposizioni dei regolamenti
previsti dall'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
                              Art. 12.
           Comunicazione tra certificatore e Dipartimento
  1.   I   certificatori   che  rilasciano  al  pubblico  certificati
qualificati devono attenersi alle regole emanate dal Dipartimento per
realizzare  un  sistema  di  comunicazione sicuro attraverso il quale
scambiare le informazioni previste dal presente decreto.
                              Art. 13.
             Generazione delle chiavi di certificazione
  1.  La  generazione delle chiavi di certificazione deve avvenire in
modo conforme a quanto previsto dal presente Titolo.
  2.  Per  ciascuna  chiave  di  certificazione il certificatore deve
generare  un  certificato  sottoscritto  con  la chiave privata della
coppia cui il certificato si riferisce.
  3.  I  valori  contenuti  nei  singoli  campi del certificato delle
chiavi  di  certificazione  devono  essere  codificati in modo da non
generare  equivoci  relativi al nome, ragione o denominazione sociale
del certificatore.
                              Art. 14.
               Generazione dei certificati qualificati
  1.   In  aggiunta  agli  obblighi  previsti  per  il  certificatore
dall'art.  29-bis  del  testo  unico prima di emettere il certificato
qualificato il certificatore deve:
    a) accertarsi dell'autenticita' della richiesta;
    b) verificare  il  possesso  della  chiave  privata e il corretto
funzionamento della coppia di chiavi.
  2.  Il  certificato qualificato deve essere generato con un sistema
conforme a quanto previsto dall'art. 28.
  3.  L'emissione  dei certificati qualificati deve essere registrata
nel giornale di controllo con la specificazione della data e dell'ora
della generazione.
  4.  Il  momento  della  generazione  dei  certificati  deve  essere
attestato tramite un riferimento temporale.
                              Art. 15.
         Informazioni contenute nei certificati qualificati
  1.  Fatto salvo quanto previsto dall'art. 27-bis del testo unico, i
certificati   qualificati   devono   contenere   almeno  le  seguenti
informazioni:
    a) codice identificativo del titolare presso il certificatore;
    b) tipologia  della  coppia  di  chiavi  in base all'uso cui sono
destinate.
  2.   Le  informazioni  personali  contenute  nel  certificato  sono
utilizzabili  unicamente  per  identificare  il  titolare della firma
elettronica,   per   legittimare   la  sottoscrizione  del  documento
informatico, nonche' per indicare eventuali funzioni del titolare.
  3. I valori contenuti nei singoli campi del certificato qualificato
devono essere codificati in modo da non generare equivoci relativi al
nome, ragione o denominazione sociale del certificatore.
  4.   Il   certificatore  determina  il  periodo  di  validita'  dei
certificati  qualificati in funzione della robustezza delle chiavi di
creazione e verifica impiegate e dei servizi cui essi sono destinati.
  5.  Il  certificatore  custodisce  le  informazioni di cui all'art.
29-bis,  comma  2,  lettera  m)  del  testo unico, per un periodo non
inferiore   a  dieci  anni  dalla  data  di  scadenza  o  revoca  del
certificato qualificato.
                              Art. 16.
          Revoca e sospensione del certificato qualificato
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  29-septies del testo
unico,  il certificato qualificato deve essere revocato o sospeso dal
certificatore,  ove  quest'ultimo  abbia notizia della compromissione
della chiave privata o del dispositivo per la creazione della firma.
                              Art. 17.
Revoca   dei   certificati   qualificati   relativi   a   chiavi   di
                           sottoscrizione
  1.  La  revoca  del  certificato  qualificato  relativo a chiavi di
sottoscrizione    viene   effettuata   dal   certificatore   mediante
l'inserimento  del  suo  codice  identificativo in una delle liste di
certificati revocati e sospesi (CRL/CSL).
  2.  Se  la  revoca  avviene  a causa della possibile compromissione
della   segretezza   della  chiave  privata,  il  certificatore  deve
procedere tempestivamente alla pubblicazione dell'aggiornamento della
lista di revoca.
  3.  La revoca dei certificati e' annotata nel giornale di controllo
con la specificazione della data e dell'ora della pubblicazione della
nuova lista.
                              Art. 18.
               Revoca su iniziativa del certificatore
  1.  Salvo  i casi di motivata urgenza, il certificatore che intende
revocare   un   certificato   qualificato   deve   darne   preventiva
comunicazione al titolare, specificando i motivi della revoca nonche'
la data e l'ora a partire dalla quale la revoca e' efficace.
                              Art. 19.
                  Revoca su richiesta del titolare
  1.  La  richiesta  di revoca deve essere inoltrata al certificatore
munita  della  sottoscrizione  del  titolare  e con la specificazione
della sua decorrenza.
  2.  Le  modalita' di inoltro della richiesta devono essere indicate
dal certificatore nel manuale operativo di cui al successivo art. 38.
  3.  Il certificatore deve verificare l'autenticita' della richiesta
e  procedere alla revoca entro il termine richiesto. Sono considerate
autentiche le richieste inoltrate con le modalita' previste dal comma
2.
  4. Se il certificatore non ha la possibilita' di accertare in tempo
utile  l'autenticita'  della  richiesta, procede alla sospensione del
certificato.
                              Art. 20.
              Revoca su richiesta del terzo interessato
  1.  La  richiesta  di  revoca da parte del terzo interessato da cui
derivano   i  poteri  di  rappresentanza  del  titolare  deve  essere
inoltrata   al  certificatore  munita  di  sottoscrizione  e  con  la
specificazione della sua decorrenza.
  2. Il certificatore deve notificare la revoca al titolare.
  3. Se il certificatore non ha la possibilita' di accertare in tempo
utile  l'autenticita'  della  richiesta, procede alla sospensione del
certificato.
                              Art. 21.
               Sospensione dei certificati qualificati
  1.  La  sospensione  del  certificato qualificato e' effettuata dal
certificatore  attraverso  l'inserimento  di  tale certificato in una
delle liste dei certificati revocati e sospesi (CRL/CSL).
  2.  La  sospensione  dei  certificati  e'  annotata nel giornale di
controllo  con  l'indicazione  della  data  e  dell'ora di esecuzione
dell'operazione.
                              Art. 22.
             Sospensione su iniziativa del certificatore
  1.  Salvo casi d'urgenza, che il certificatore e' tenuto a motivare
contestualmente   alla   comunicazione   di   cui   al  comma  2,  il
certificatore  che intende sospendere un certificato qualificato deve
darne  preventiva  comunicazione  al  titolare  specificando i motivi
della sospensione e la sua durata.
  2.  L'avvenuta  sospensione del certificato qualificato deve essere
tempestivamente comunicata al titolare specificando la data e l'ora a
partire dalla quale il certificato qualificato risulta sospeso.
  3. Se la sospensione e' causata da una richiesta di revoca motivata
dalla possibile compromissione della chiave privata, il certificatore
deve procedere tempestivamente alla pubblicazione della sospensione.
                              Art. 23.
                Sospensione su richiesta del titolare
  1.   La   richiesta   di   sospensione  deve  essere  inoltrata  al
certificatore  munita  della  sottoscrizione  del  titolare  e con la
specificazione della sua durata.
  2.  Le  modalita' di inoltro della richiesta devono essere indicate
dal certificatore nel manuale operativo.
  3.  Il certificatore deve verificare l'autenticita' della richiesta
e  procedere  alla  sospensione  entro  il  termine  richiesto.  Sono
considerate  autentiche  le  richieste  inoltrate  con  le  modalita'
previste dal comma 2.
                              Art. 24.
           Sospensione su richiesta del terzo interessato
  1.  La  richiesta di sospensione da parte del terzo interessato, da
cui  derivano  i  poteri  di rappresentanza del titolare, deve essere
inoltrata   al  certificatore  munita  di  sottoscrizione  e  con  la
specificazione della sua durata.
  2. Il certificatore deve notificare la sospensione al titolare.
                              Art. 25.
             Sostituzione delle chiavi di certificazione
  1.  Almeno  novanta  giorni  prima  della  scadenza del certificato
relativo  a chiavi di certificazione il certificatore deve avviare la
procedura  di  sostituzione,  generando,  con  le  modalita' previste
dall'art. 13, una nuova coppia di chiavi.
  2.  Il  certificatore  deve  generare  un certificato relativo alla
nuova  chiave  pubblica  sottoscritto  con  la  chiave  privata della
vecchia   coppia   ed  uno  relativo  alla  vecchia  chiave  pubblica
sottoscritto con la chiave privata della nuova coppia.
  3.  I  certificati  generati  secondo  quanto  previsto dal comma 2
debbono essere inviati al dipartimento.
                              Art. 26.
     Revoca dei certificati relativi a chiavi di certificazione
  1.  La  revoca  del certificato relativo ad una coppia di chiavi di
certificazione e' consentita solo nei seguenti casi:
    a) compromissione  della  chiave  privata,  intesa come diminuita
affidabilita'   nelle   caratteristiche  di  sicurezza  della  chiave
privata;
    b) guasto del dispositivo di firma;
    c) cessazione dell'attivita'.
  2.  La  revoca  deve  essere  notificata  entro ventiquattro ore al
dipartimento  e a tutti i titolari di certificati qualificati firmati
con la chiave privata appartenente alla coppia revocata.
  3.  I  certificati  qualificati  per i quali risulti compromessa la
chiave   privata  con  cui  sono  stati  sottoscritti  devono  essere
revocati.
                              Art. 27.
            Requisiti di sicurezza dei sistemi operativi
  1.  Il  sistema  operativo  dei  sistemi di elaborazione utilizzati
nelle attivita' di certificazione per la generazione delle chiavi, la
generazione  dei  certificati  qualificati e la gestione del registro
dei  certificati qualificati, devono essere conformi quanto meno alle
specifiche previste dalla classe ITSEC F-C2/E2 o equivalenti.
  2.  Il  requisito  di  cui  al  comma  1  non si applica al sistema
operativo dei dispositivi di firma.
                              Art. 28.
         Sistema di generazione dei certificati qualificati
  1.  La  generazione dei certificati qualificati deve avvenire su un
sistema  utilizzato esclusivamente per la generazione di certificati,
situato in locali adeguatamente protetti.
  2.  L'entrata e l'uscita dai locali protetti deve essere registrata
sul giornale di controllo.
  3.  L'accesso  ai  sistemi  di elaborazione deve essere consentito,
limitatamente  alle  funzioni  assegnate, esclusivamente al personale
autorizzato,   identificato   attraverso  un'opportuna  procedura  di
riconoscimento  da  parte  del  sistema  al  momento  di  apertura di
ciascuna sessione.
  4. L'inizio e la fine di ciascuna sessione devono essere registrate
sul giornale di controllo.
                              Art. 29.
                 Accesso del pubblico ai certificati
  1.  Le  liste dei certificati revocati e sospesi devono essere rese
pubbliche.
  2.  I  certificati  qualificati, su richiesta del titolare, possono
essere accessibili alla consultazione del pubblico, ovvero comunicati
a   terzi,  esclusivamente  nei  casi  consentiti  dal  titolare  del
certificato e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
  3.  Le liste pubblicate dei certificati revocati e sospesi, nonche'
i   certificati   qualificati  eventualmente  resi  accessibili  alla
consultazione  del pubblico, sono utilizzabili da chi le consulta per
le  sole  finalita'  di  applicazione delle norme che disciplinano la
verifica e la validita' della firma digitale.
                              Art. 30.
                       Piano per la sicurezza
  1.  Il  certificatore  deve  definire un piano per la sicurezza nel
quale devono essere contenuti almeno i seguenti elementi:
    a) struttura generale, modalita' operativa e struttura logistica;
    b) descrizione   dell'infrastruttura  di  sicurezza  per  ciascun
immobile rilevante ai fini della sicurezza;
    c) allocazione dei servizi e degli uffici negli immobili;
    d) elenco del personale e sua allocazione negli uffici;
    e) attribuzione delle responsabilita';
    f) algoritmi crittografici o altri sistemi utilizzati;
    g) descrizione   delle  procedure  utilizzate  nell'attivita'  di
certificazione;
    h) descrizione dei dispositivi installati;
    i) descrizione dei flussi di dati;
    l) procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati;
    m) procedura di gestione dei disastri;
    n) analisi dei rischi;
    o) descrizione delle contromisure;
    p) specificazione dei controlli.
  2.  Fatto  salvo  quanto  disposto  al  comma  3,  il  piano per la
sicurezza,  sottoscritto dal legale rappresentante del certificatore,
deve essere consegnato al dipartimento in busta sigillata.
  3.  Le  informazioni  di cui al comma 1, lettere b), c) e d) devono
essere  consegnate al dipartimento in una busta sigillata, che verra'
aperta  solo  in caso di contestazioni, diversa da quella nella quale
e' contenuto il piano per la sicurezza.
  4. Il piano per la sicurezza deve attenersi quanto meno alle misure
minime  di sicurezza per il trattamento dei dati personali emanate ai
sensi dell'art. 33, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
                              Art. 31.
                        Giornale di controllo
  1.  Il  giornale  di  controllo  e'  costituito  dall'insieme delle
registrazioni  effettuate  automaticamente dai dispositivi installati
presso  il  certificatore,  allorche'  si  verificano  le  condizioni
previste dal presente decreto.
  2.  Le  registrazioni  possono  essere effettuate indipendentemente
anche su supporti distinti e di tipo diverso.
  3.  A  ciascuna  registrazione deve essere associato un riferimento
temporale.
  4. Il giornale di controllo deve essere tenuto in modo da garantire
l'autenticita'  delle  annotazioni e consentire la ricostruzione, con
la  necessaria  accuratezza,  di  tutti  gli eventi rilevanti ai fini
della sicurezza.
  5.  L'integrita'  del  giornale di controllo deve essere verificata
con frequenza almeno mensile.
  6.  Le  registrazioni  contenute  nel  giornale di controllo devono
essere conservate per un periodo non inferiore a 10 anni.
                              Art. 32.
                Sistema di qualita' del certificatore
  1.  Entro  un  anno dall'avvio dell'attivita' di certificazione, il
certificatore  deve  dichiarare la conformita' del proprio sistema di
qualita'  alle  norme  ISO  9000,  successive  evoluzioni  o  a norme
equivalenti.
  2.  Il  manuale  della  qualita'  deve  essere depositato presso il
dipartimento e reso disponibile presso il certificatore.
                              Art. 33.
           Organizzazione del personale del certificatore
  1.   L'organizzazione   del   personale   addetto  al  servizio  di
certificazione deve prevedere almeno le seguenti funzioni:
    a) responsabile della sicurezza;
    b) responsabile della generazione e custodia delle chiavi;
    c) responsabile della personalizzazione dei dispositivi di firma;
    d) responsabile della generazione dei certificati;
    e) responsabile della gestione del registro dei certificati;
    f) responsabile della registrazione degli utenti;
    g) responsabile della sicurezza dei dati;
    h) responsabile della crittografia o di altro sistema utilizzato;
    i) responsabile dei servizi tecnici;
    l) responsabile delle verifiche e delle ispezioni (auditing);
    m) responsabile del sistema di riferimento temporale.
  2.  E'  possibile attribuire al medesimo soggetto piu' funzioni tra
quelle  previste  dal  comma 1  purche' tra loro compatibili; sono in
ogni  caso  compatibili  tra  loro  le funzioni specificate nei sotto
indicati raggruppamenti:
    a) generazione   e   custodia   delle   chiavi,  generazione  dei
certificati,    personalizzazione    dei    dispositivi   di   firma,
crittografia, sicurezza dei dati;
    b) registrazione   degli   utenti,   gestione  del  registro  dei
certificati, crittografia, sicurezza dei dati, sistema di riferimento
temporale.
                              Art. 34.
         Requisiti di competenza ed esperienza del personale
  1.  Il personale cui sono attribuite le funzioni previste dall'art.
33   deve   aver   maturato   una   esperienza   almeno  quinquennale
nell'analisi, progettazione e conduzione di sistemi informatici.
  2.  Per  ogni  aggiornamento apportato al sistema di certificazione
deve essere previsto un apposito corso di addestramento.
                              Art. 35.
                 Formato dei certificati qualificati
  1.  I  certificati  qualificati  e  le  informazioni  relative alle
procedure  di  sospensione  e  di  revoca devono essere conformi alla
norma ISO/IEC 9594-8:2001 e successive evoluzioni.
                              Art. 36.
                         Formato della firma
  1.   Alla  firma  digitale  deve  essere  allegato  il  certificato
qualificato  corrispondente alla chiave pubblica da utilizzare per la
verifica.
                              Art. 37.
                         Codice di emergenza
  1. Per ciascun certificato qualificato emesso il certificatore deve
fornire al titolare almeno un codice riservato, da utilizzare in caso
di  emergenza per confermare l'autenticita' della eventuale richiesta
di sospensione del certificato.
  2.  In  caso  di  emergenza  e' possibile richiedere la sospensione
immediata   di  un  certificato  qualificato  utilizzando  il  codice
previsto  al  comma  1.  La  richiesta  deve  essere  successivamente
confermata    utilizzando    una   delle   modalita'   previste   dal
certificatore.
  3.  Il  certificatore  adotta  specifiche  misure  di sicurezza per
assicurare la segretezza del codice di emergenza.
                              Art. 38.
                          Manuale operativo
  1.  Il  manuale  operativo  definisce  le  procedure  applicate dal
certificatore  che rilascia certificati qualificati nello svolgimento
della sua attivita'.
  2.   Il   manuale   operativo  deve  essere  depositato  presso  il
dipartimento  e pubblicato a cura del certificatore in modo da essere
consultabile per via telematica.
  3. Il manuale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
    a) dati identificativi del certificatore;
    b) dati identificativi della versione del manuale operativo;
    c) responsabile del manuale operativo;
    d) definizione  degli  obblighi del certificatore, del titolare e
dei richiedenti la verifica delle firme;
    e) definizione    delle   responsabilita'   e   delle   eventuali
limitazioni agli indennizzi;
    f) indirizzo  del  sito web del certificatore ove sono pubblicate
le tariffe;
    g) modalita' di identificazione e registrazione degli utenti;
    h) modalita'  di  generazione  delle chiavi per la creazione e la
verifica della firma;
    i) modalita' di emissione dei certificati;
    l)  modalita'  con  cui  viene espletato quanto previsto all'art.
27-bis, comma 1, lettera a) del testo unico;
    m) modalita' di sospensione e revoca dei certificati;
    n) modalita' di sostituzione delle chiavi;
    o) modalita' di gestione del registro dei certificati;
    p) modalita' di accesso al registro dei certificati;
    q) modalita' di protezione della riservatezza;
    r) modalita'  per  l'apposizione e la definizione del riferimento
temporale;
    s) modalita'  operative  per  l'utilizzo  del sistema di verifica
delle firme di cui all'art. 10, comma 1;
    t) modalita' operative per la generazione della firma digitale.
                              Art. 39.
              Riferimenti temporali opponibili ai terzi
  1.  I  riferimenti  temporali  realizzati in conformita' con quanto
disposto  dal  titolo  IV sono opponibili ai terzi ai sensi dell'art.
14, comma 2, del testo unico.
  2.  I riferimenti temporali apposti sul giornale di controllo da un
certificatore   accreditato,  secondo  quanto  indicato  nel  proprio
manuale  operativo,  sono  opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 14,
comma 2, del testo unico.
  3.  L'ora  assegnata ai riferimenti temporali di cui al comma 2 del
presente  articolo,  deve corrispondere alla scala di tempo UTC(IEN),
di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  30 novembre  1993,  n.  591, con una differenza non
superiore ad un minuto primo.
  4.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono  anche  utilizzare come
sistemi di validazione temporale:
    a) il   riferimento   temporale   contenuto  nella  segnatura  di
protocollo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  31 ottobre  2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 novembre 2000, n. 272;
    b) il  riferimento  temporale ottenuto attraverso la procedura di
conservazione dei documenti in conformita' alle norme vigenti;
    c) il  riferimento  temporale  ottenuto  attraverso l'utilizzo di
posta certificata ai sensi dell'art. 14 del testo unico.
Titolo III 
ULTERIORI REGOLE PER I CERTIFICATORI ACCREDITATI 
                              Art. 40.
              Obblighi per i certificatori accreditati
  1.  Il  certificatore  deve generare un certificato qualificato per
ciascuna  delle  chiavi  di firma elettronica avanzata utilizzate dal
dipartimento   per   la   sottoscrizione   dell'elenco  pubblico  dei
certificatori e pubblicarlo nel proprio registro dei certificati.
  2.  Il certificatore garantisce l'interoperabilita' del prodotto di
verifica di cui all'art. 10 ai documenti informatici sottoscritti con
firma  digitale  emessa  dalla struttura di certificazione della Rete
unitaria   della  pubblica  amministrazione  e  successive  modifiche
tecniche e organizzative.
  3.  Il certificatore deve mantenere copia della lista, sottoscritta
dal   dipartimento,   dei   certificati   relativi   alle  chiavi  di
certificazione  di  cui  all'art.  41,  comma 1, lettera f), che deve
rendere accessibile per via telematica.
  4.  I certificatori accreditati, al fine di ottenere e mantenere il
riconoscimento  di  cui  all'art. 28, comma 1 del testo unico, devono
svolgere  la  propria  attivita'  in  conformita' con quanto previsto
dalle  regole  per  il  riconoscimento  e  la  verifica del documento
elettronico.
                              Art. 41.
            Elenco pubblico dei certificatori accreditati
  1.  L'elenco  pubblico  dei  certificatori  accreditati  tenuto dal
dipartimento   ai   sensi   del   testo   unico,  contiene  per  ogni
certificatore accreditato le seguenti informazioni:
    a) denominazione;
    b) sede legale;
    c) rappresentante legale;
    d) nome X.500;
    e) indirizzo internet;
    f) lista dei certificati delle chiavi di certificazione;
    g) manuale operativo;
    h) data di accreditamento volontario;
    i) data di cessazione ed eventuale certificatore sostitutivo.
  2.  L'elenco  pubblico  e'  sottoscritto e reso disponibile per via
telematica dal dipartimento.
  3.  Il  dipartimento  provvede  all'aggiornamento  della  lista dei
certificati  delle  chiavi  di  certificazione  e a rendere la stessa
disponibile  ai certificatori per la pubblicazione ai sensi dell'art.
40, comma 3.
  4.  L'elenco  pubblico  e' sottoscritto dal Capo del dipartimento o
dal  dirigente  da  lui  designato,  mediante  una  firma elettronica
avanzata, generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di
una firma.
  5. Sulla Gazzetta Ufficiale e' dato avviso:
    a) della costituzione dell'elenco di cui al comma 4;
    b) dell'indicazione  del  soggetto  preposto  alla sottoscrizione
dell'elenco pubblico di cui al comma 4;
    c) del  valore  dei  codici identificativi delle chiavi pubbliche
relative  alle  coppie  di  chiavi  utilizzate  per la sottoscrizione
dell'elenco  pubblico,  generati  attraverso  gli algoritmi dedicated
hash-function  3,  corrispondente  alla  funzione  SHA- 1 e dedicated
hash-function  1,  corrispondente  alla funzione RIPEMD-160, definiti
nella norma ISO/IEC 10118-3:1998;
    d) con  almeno  novanta giorni di preavviso, della scadenza delle
chiavi utilizzate per la sottoscrizione dell'elenco pubblico;
    e) della  revoca  delle  chiavi  utilizzate per la sottoscrizione
dell'elenco  pubblico sopravvenute per ragioni di sicurezza, ovvero a
seguito di sostituzione dei soggetti designati ai sensi della lettera
b).
  6.  Fino alla certificazione delle chiavi da parte del dipartimento
ai sensi dell'art. 29-quinquies del testo unico si utilizzano, per la
sottoscrizione  dell'elenco  pubblico, le chiavi di sottoscrizione di
soggetti designati dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie.
                              Art. 42.
             Rappresentazione del documento informatico
  1.  Il  certificatore deve indicare nel manuale operativo i formati
del  documento informatico e le modalita' operative a cui il titolare
deve attenersi per ottemperare a quanto prescritto dall'art. 3, comma
3.
                              Art. 43.
                          Limitazioni d'uso
  1.  Il  certificatore,  su  richiesta  del  titolare  o  del  terzo
interessato,   e'  tenuto  a  inserire  nel  certificato  qualificato
eventuali limitazioni d'uso.
Titolo IV 
REGOLE PER LA VALIDAZIONE TEMPORALE E PER LA PROTEZIONE DEI DOCUMENTI 
INFORMATICI 
                              Art. 44.
                        Validazione temporale
  1.  Una  evidenza informatica e' sottoposta a validazione temporale
con la generazione di una marca temporale che le si applichi.
  2.  Le  marche  temporali  sono  generate  da  un  apposito sistema
elettronico sicuro in grado di:
    a) mantenere la data e l'ora conformemente a quanto richiesto dal
presente decreto;
    b) generare la struttura di dati secondo quanto specificato negli
articoli 45 e 48;
    c) sottoscrivere  digitalmente  la  struttura di dati di cui alla
lettera b).
                              Art. 45.
            Informazioni contenute nella marca temporale
  1.   Una   marca   temporale  deve  contenere  almeno  le  seguenti
informazioni:
    a) identificativo dell'emittente;
    b) numero di serie della marca temporale;
    c) algoritmo di sottoscrizione della marca temporale;
    d) identificativo   del   certificato  relativo  alla  chiave  di
verifica della marca;
    e) data ed ora di generazione della marca;
    f) identificatore  dell'algoritmo di hash utilizzato per generare
l'impronta   dell'evidenza   informatica   sottoposta  a  validazione
temporale;
    g) valore dell'impronta dell'evidenza informatica.
  2.  La  marca  temporale  puo'  inoltre contenere un identificatore
dell'oggetto  a  cui appartiene l'impronta di cui al comma 1, lettera
g).
                              Art. 46.
                    Chiavi di marcatura temporale
  1.  Ogni  coppia  di chiavi utilizzata per la validazione temporale
deve  essere  univocamente  associata  ad  un  sistema di validazione
temporale.
  2.  Al  fine di limitare il numero di marche temporali generate con
la  medesima  coppia, le chiavi di marcatura temporale debbono essere
sostituite  ed  un nuovo certificato deve essere emesso dopo non piu'
di  un mese di utilizzazione, indipendentemente dalla durata del loro
periodo di validita' e senza revocare il corrispondente certificato.
  3.  Per  la  sottoscrizione  dei  certificati  relativi a chiavi di
marcatura    temporale    debbono   essere   utilizzate   chiavi   di
certificazione appositamente generate.
  4.  Le  chiavi  di  certificazione e di marcatura temporale possono
essere   generate  esclusivamente  dai  responsabili  dei  rispettivi
servizi.
                              Art. 47.
               Gestione dei certificati e delle chiavi
  1. Alle chiavi di certificazione utilizzate, ai sensi dell'art. 46,
comma  3,  per  sottoscrivere  i  certificati  relativi  a  chiavi di
marcatura  temporale,  si  applica  quanto  previsto per le chiavi di
certificazione  utilizzate  per  sottoscrivere certificati relativi a
chiavi di sottoscrizione.
  2.  I  certificati  relativi  ad  una coppia di chiavi di marcatura
temporale,  oltre ad essere conformi alla norma ISO/IEC 9594-8:2001 e
successive  evoluzioni, devono contenere 1'identificativo del sistema
di marcatura temporale che utilizza le chiavi.
                              Art. 48.
           Precisione dei sistemi di validazione temporale
  1.  L'ora  assegnata ad una marca temporale deve corrispondere, con
una differenza non superiore ad un minuto secondo rispetto alla scala
di tempo UTC(IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato  30 novembre  1993, n. 591, al momento
della sua generazione.
  2. La data e l'ora contenute nella marca temporale sono specificate
con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC).
                              Art. 49.
           Sicurezza dei sistemi di validazione temporale
  1.  Ogni sistema di validazione temporale deve produrre un registro
operativo   su  di  un  supporto  non  riscrivibile  nel  quale  sono
automaticamente  registrati gli eventi per i quali tale registrazione
e' richiesta dal presente decreto.
  2.  Qualsiasi  anomalia  o  tentativo  di  manomissione  che  possa
modificare   il  funzionamento  dell'apparato  in  modo  da  renderlo
incompatibile con i requisiti del presente decreto, ed in particolare
con  quello  di  cui  all'art.  48, comma 1, deve essere annotato sul
registro operativo e causare il blocco del sistema.
  3.  Il  blocco  del  sistema  di  validazione temporale puo' essere
rimosso  esclusivamente  con  l'intervento di personale espressamente
autorizzato.
  4.  La  conformita'  ai  requisiti  di  sicurezza  specificati  nel
presente articolo deve essere verificata secondo criteri di sicurezza
almeno  equivalenti a quelli previsti dal livello di valutazione E2 e
robustezza  dei meccanismi HIGH dell'ITSEC, o dal livello EAL 3 della
norma  ISO/IEC 15408 o superiori. Sono ammessi livelli di valutazione
internazionalmente riconosciuti come equivalenti.
                              Art. 50.
                 Registrazione delle marche generate
  1.  Tutte  le  marche temporali emesse da un sistema di validazione
sono conservate in un apposito archivio digitale non modificabile per
un   periodo  non  inferiore  a  cinque  anni  ovvero,  su  richiesta
dell'interessato,  per  un periodo maggiore, alle condizioni previste
dal certificatore.
  2.   La   marca   temporale  e'  valida  per  l'intero  periodo  di
conservazione a cura del fornitore del servizio.
                              Art. 51.
                 Richiesta di validazione temporale
  1.   Il   certificatore   stabilisce,   pubblicandole  nel  manuale
operativo,  le procedure per l'inoltro della richiesta di validazione
temporale.
  2. La richiesta deve contenere l'evidenza informatica alla quale le
marche temporali debbono fare riferimento.
  3.  L'evidenza  informatica  puo'  essere  sostituita da una o piu'
impronte,  calcolate  con  funzioni  di  hash  previste  dal  manuale
operativo.  Debbono  essere  comunque  accettate  le funzioni di hash
basate sugli algoritmi dedicated hash-function 3, corrispondente alla
funzione  SHA-1  e  dedicated  hash-function  1,  corrispondente alla
funzione RIPEMD-160, definiti nella norma ISO/IEC 10118-3:1998.
  4.  Il  certificatore  ha  facolta'  di  implementare il sistema di
validazione   temporale   in   modo   che  sia  possibile  richiedere
l'emissione   di   piu'  marche  temporali  per  la  stessa  evidenza
informatica.  In  tal caso debbono essere restituite marche temporali
generate con chiavi diverse.
  5. La generazione delle marche temporali deve garantire un tempo di
risposta,  misurato  come  differenza  tra il momento della ricezione
della   richiesta  e  l'ora  riportata  nella  marca  temporale,  non
superiore al minuto primo.
                              Art. 52.
        Estensione della validita' del documento informatico
  1.  La  validita'  di  un  documento  informatico, i cui effetti si
protraggano nel tempo oltre il limite della validita' della chiave di
sottoscrizione,  puo'  essere  estesa  mediante l'associazione di una
marca temporale.
Titolo V 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
                              Art. 53.
                          Norme transitorie
  1. In attesa della pubblicazione degli algoritmi per la generazione
e  verifica della firma digitale secondo quanto previsto dall'art. 3,
i  certificatori  accreditati  ai sensi dell'art. 28 del testo unico,
devono   utilizzare   l'algoritmo   RSA  (Rivest-Shamir-Adleman)  con
lunghezza delle chiavi non inferiore a 1024 bit.
  2.  In  attesa  della  pubblicazione delle funzioni di hash secondo
quanto  previsto  dall'art.  3,  i certificatori accreditati ai sensi
dell'art.  28  del  testo  unico  devono  utilizzare uno dei seguenti
algoritmi,  definiti  nella  norma  ISO/IEC 10118-3:1998 e successive
evoluzioni:
    a) dedicated hash-function 3, corrispondente alla funzione SHA-1;
    b) dedicated   hash-function   1,  corrispondente  alla  funzione
RIPEMD-160.
  3.  In  attesa  che la Commissione europea, secondo la procedura di
cui  all'art.  9  della  direttiva  1999/93/CE,  indichi i livelli di
valutazione   relativamente  alla  certificazione  di  sicurezza  dei
dispositivi  sicuri  per la creazione di una firma prevista dall'art.
10   del   decreto   legislativo   23 gennaio   2002,   n.  10,  tale
certificazione  e'  effettuata secondo criteri non inferiori a quelli
previsti  dal livello di valutazione E3 e robustezza HIGH dell'ITSEC,
o  dal  livello  EAL  4  della  norma ISO/IEC 15408 o superiori. Sono
ammessi  livelli  di valutazione internazionalmente riconosciuti come
equivalenti.
  4.  Il dipartimento disciplina con circolare il riconoscimento e la
verifica  del  documento elettronico; fino all'emanazione della prima
circolare  continueranno  ad  applicarsi  le  regole vigenti adottate
dall'Autorita' per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni.
                              Art. 54.
                             Abrogazioni
  1.  Dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto e' abrogato il
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999,
recante  le  regole  tecniche  per la formazione, la trasmissione, la
conservazione,  la  duplicazione,  la  riproduzione e la validazione,
anche temporale, dei documenti informatici, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 aprile 1999, n. 87.
    Roma, 13 gennaio 2004
                                             p. Il Presidente: Stanca
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2004
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 16


fp04 - gr04