GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 78 DEL 2/4/2004


AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

DELIBERAZIONE 11 marzo 2004 
Consultazione  pubblica  concernente  le misure per l'assegnazione di
diritti  d'uso  per  le  frequenze disponibili per reti radio a larga
banda punto multipunto a 26 e 28 GHZ. (Deliberazione n. 55 /04/CONS).
           L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione di Consiglio dell'11 marzo 2004;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante
"Codice  delle comunicazioni elettroniche"; pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003, ed
in particolare l'art. 14, comma 1, e l'art. 29;
  Vista   la   delibera  n.  278/99/CONS  recante  Procedura  per  lo
svolgimento  di  consultazioni  pubbliche  nell'ambito  di ricerche e
indagini conoscitive";
  Vista   la   delibera   n.   822/00/CONS,  recante  "Procedure  per
l'assegnazione   di   frequenze   per   reti   radio  a  larga  banda
punto-multipunto"  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19
dicembre;
  Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante "Modifiche e integrazioni
al  regolamento  concernente  l'accesso  ai  documenti  approvato con
delibera  n.  217/0l/CONS"  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;
  Vista  la  nota del Ministro delle comunicazioni n. GMB/14350/02/04
del   24 febbraio  2004  con  cui  si  manifesta  l'esigenza  di  una
regolamentazione  ai  fini  dell'assegnazione  delle frequenze ancora
disponibili per i sistemi WLL a 26 e 28 GHz a seguito di richieste in
tal  senso  di  operatori  di mercato, e le richieste degli operatori
stessi;
  Ritenuto   pertanto   di  dover  procedere  all'emanazione  di  una
disciplina   per  il  rilascio  dei  diritti  d'uso  delle  frequenze
disponibili  per  i  sistemi  WLL  in  banda  26  e  28 GHz, ai sensi
dell'art.  29  del  Codice,  anche  in  base  a quanto previsto dalla
delibera n. 822/00/CONS;
  Considerato   che   l'Autorita'   ha   elaborato  una  proposta  di
provvedimento  che  descrive  le  procedure  ai fini del rilascio dei
diritti  d'uso delle frequenze disponibili per i sistemi WLL in banda
26 e 28 GHz;
  Vista   la   delibera   n.   453/03/CONS  recante  il  "Regolamento
concernente la procedura di consultazione pubblica di cui all'art. 11
del  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n. 259" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004:
  Ritenuto  pertanto  opportuno  consentire alle parti interessate di
presentare le proprie osservazioni sulla proposta di provvedimento:
  Visto  il documento per la consultazione proposto dal Direttore del
Dipartimento regolamentazione;
  Udita  la relazione del Commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda,
relatore   ai   sensi   dell'art.   32  del  Regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.  E'  indetta la consultazione pubblica concernente le misure per
l'assegnazione di diritti d'uso per le frequenze disponibili per reti
radio a larga banda punto multipunto a 26 e 28 GHz.
  2.  Le  modalita'  di  consultazione e la proposta di provvedimento
sono  riportati  rispettivamente  negli allegati A e B della presente
delibera, di cui costituiscono parte integrante.
  3.   Le  comunicazioni  di  risposta  alla  consultazione  pubblica
dovranno  essere  inviate entro il termine tassativo di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  provvedimento  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel Bollettino ufficiale e sul sito web
dell'Autorita'.

    Napoli, 11 marzo 2004

                                                 Il presidente: Cheli
                               Allegato A alla delibera n. 55/04/CONS

                     MODALITA' DI CONSULTAZIONE
    L'Autorita'  intende  acquisire,  tramite consultazione pubblica,
commenti,  elementi  di  informazione  e documentazione relativi alla
proposta  di  provvedimento  di  misure per l'assegnazione di diritti
d'uso  per le frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto
a  26  e  28  GHz, di seguito definiti brevemente sistemi WLL, ancora
disponibili a seguito delle procedure di gara espletate con bando del
Ministero delle comunicazioni del 31 gennaio 2002.
  In particolare l'Autorita'
                               Invita
    anche  ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera b), del Codice, le
parti  interessate  a  far  pervenire all'Autorita' stessa le proprie
osservazioni   in  merito  alla  proposta  di  provvedimento  di  cui
all'allegato   B,   con  particolare  riferimento  alle  proposte  di
decisione ivi contenute ed alle domande evidenziate nel riquadro.
    Le  comunicazioni.  recanti  la  dicitura "Consultazione pubblica
sulle  misure  per  il  rilascio  di  diritti  d'uso per le frequenze
disponibili   per   i   sistemi  WLL".  nonche'  l'indicazione  della
denominazione  del  soggetto  rispondente,  potranno  essere inviate,
entro  il  termine tassativo di trenta giorni dalla pubblicazione del
presente documento nella Gazzetta Ufficiale, tramite raccomandata con
ricevuta  di  ritorno,  corriere  o  raccomandata a mano, al seguente
indirizzo:
    Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  -  ing. Bruno
Artemisio,    Ufficio    pianificazione    frequenze,    Dipartimento
Regolamentazione centro direzionale Is. B5 - 80143 Napoli.
    Le  comunicazioni  potranno  essere  inviate,  entro  il medesimo
termine, a mezzo fax al seguente numero: 081-7507.621.
    E'  gradito  l'inoltro  anche  in formato elettronico al seguente
indirizzo e-mail: regolamentazione@agcom.it. riportando in oggetto la
denominazione  del  soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra
riportata.  Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non
e'  sostitutiva  dell'invio  del  documento cartaceo con le modalita'
suesposte.
    Le   comunicazioni   devono  essere  strutturate  in  maniera  da
contenere   le  osservazioni  della  parte  interessata,  in  maniera
puntuale  e sintetica, sui punti di interesse fra quelli descritti in
dettaglio   nell'allegato  B,  nel  rispetto  dell'ordine  espositivo
proposto.
    Le   comunicazioni  fornite  dai  soggetti  che  aderiscono  alla
consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo
rispetto  ad  eventuali successive effettive decisioni dell'Autorita'
stessa.
    Ai  sensi  dell'art.  3, comma 3, della delibera n. 435/03/CONS i
soggetti   partecipanti   forniscono  anche  la  propria  valutazione
dell'impatto esterno della procedura di assegnazione proposta e delle
eventuali alternative.
    I  soggetti  rispondenti  dovranno  allegare  alla documentazione
fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia
di  accesso  agli  atti,  approvato con delibera n. 217/01/CONS, come
modificata  dalla  delibera  n. 335/03/CONS, contenente l'indicazione
dei  documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli
specifici  motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la
richiesta stessa.
    In  considerazione  dell'opportunita'  di  pubblicare i documenti
forniti,  i  soggetti  rispondenti  dovranno  altresi  allegare  alla
documentazione inviata uno specifico "nulla osta alla pubblicazione",
per le parti non sottratte all'accesso.
    Le  comunicazioni pervenute saranno pubblicate, tenendo conto del
grado  di  accessibilita'  indicato,  sul  sito  web  dell'Autorita',
all'indirizzo www.agcom.it.
;
                               Allegato B alla delibera n. 55/04/CONS

              Contenuti della proposta di provvedimento
    "Misure  per  l'assegnazione  di  diritti  d'uso per le frequenze
disponibili  per  reti radio a larga banda punto multipunto a 26 e 28
GHz".
    1. Quadro di riferimento normativo
    Con  la  delibera n. 822/00/CONS del 22 novembre 2000, "Procedure
per  l'assegnazione  di  frequenze  per  reti  radio  a  larga  banda
punto-multipunto",  l'Autorita'  ha  avviato le procedure ai fini del
rilascio di licenze per l'utilizzo di frequenze per i sistemi a larga
banda di tipo punto-multipunto nelle bande a 26 e 28 GHz, comunemente
noti come sistemi Wireless Local Loop (WLL).
    L'art.  10,  comma  4, della delibera dispone che, con successivo
provvedimento,   sono   stabiliti   i  criteri  e  le  modalita'  per
l'assegnazione   delle   frequenze  che  dovessero  risultare  ancora
disponibili   in   seguito   alle   procedure   disciplinate  con  il
provvedimento in questione.
    Il  quadro  regolamentare  di  riferimento  e'  stato  completato
dall'Autorita'  con  la  delibera  n. 400/01/CONS del 10 ottobre 2001
"Disposizioni relative all'assegnazione di frequenze per reti radio a
larga  banda  punto-multipunto  in  banda 26 e 28 GHz e misure atte a
garantire condizioni di effettiva concorrenza".
    Successivamente  al  completamento  del  quadro  regolamentare da
parte  dell'Autorita',  il Ministero ha provveduto alla pubblicazione
del  relativo  bando  di gara il 31 gennaio 2002 ed all'effettuazione
della  gara nel mese di giugno del 2002. Delle potenziali 210 licenze
disponibili   sono   state   assegnate  69  licenze  a  14  operatori
differenti,  di  cui 48 in banda 24,5 - 26,5 GHz e 21 in banda 27,5 -
29,5 GHz. Solo nella regione Umbria si e' effettuata una procedura di
miglioramenti  competitivi  e  solo  nella banda 24.5 - 26,5 GHz, con
l'assegnazione di tutte le 7 licenze disponibili. Nessun operatore si
e'  avvalso della facolta' di ottenere banda aggiuntiva a 24,5 - 26,5
GHz,  benche'  3  di  essi  ne avessero manifestato l'interesse nella
prima fase di gara.
    Nella  tabella  A,  riportata  in  calce,  viene rappresentato il
riepilogo   dei   blocchi  di  frequenze  che  risulterebbero  ancora
disponibili  nelle  varie  aree  regionali,  mentre  nella tabella B,
anch'essa  in calce, viene riportata la canalizzazione dei blocchi di
frequenze.
    2. Esigenze per un'ulteriore regolamentazione
    Tutto  cio'  premesso, e tenuto conto delle richieste provenienti
da  operatori interessati, l'Autorita' ritiene necessario procedere a
definire le regole per l'attribuzione dei diritti d'uso relativi alla
banda rimasta inassegnata.
    Il  Codice delle comunicazioni elettroniche dispone, all'art. 14,
comma  1,  che  la  predisposizione  dei  piani di assegnazione delle
frequenze,  a  cura  dell'Autorita', e' fondata su criteri obiettivi,
trasparenti,  non  discriminatori e proporzionati, all'art. 27, comma
6,  che  i  diritti  d'uso  delle  frequenze  siano concessi mediante
procedure  pubbliche,  trasparenti e non discriminatorie, ed all'art.
29, comma 1, che l'Autorita', quando debba valutare l'opportunita' di
limitare  il  numero dei diritti d'uso da concedere per le frequenze,
deve tra l'altro:
    1. concedere a tutte le parti interessate, compresi gli utenti ed
i consumatori, l'opportunita' di esprimere la loro posizione;
    2. pubblicare qualsiasi decisione relativa alla concessione di un
numero limitato di diritti individuali d'uso, indicandone le ragioni;
    3.  stabilire procedure basate su criteri di selezione obiettivi,
trasparenti, proporzionati e non discriminatori;
    4.  riesaminare  tali  limitazioni  a  scadenze  ragionevoli  o a
ragionevole richiesta degli operatori interessati.
    Inoltre, il codice, all'art. 29, dispone che l'Autorita', qualora
ritenga possibile concedere ulteriori diritti individuali d'uso delle
frequenze  radio,  renda  nota  la decisione ed il Ministero invita a
presentare  domanda  per  la  concessione  di tali diritti, in base a
procedure stabilite dall'Autorita'.
    3. Descrizione della procedura proposta
    Tenuto  conto degli esiti della procedura di gara gia' espletata,
la   modalita'   di   funzionamento   della   procedura  proposta  e'
sintetizzabile come segue:
      a) Passo 1
    Il  Ministero delle comunicazioni invita pubblicamente i soggetti
interessati   all'assegnazione  delle  frequenze  WLL  disponibili  a
presentare  domanda  nelle varie aree regionali. I soggetti ammessi a
presentare domanda sono sia coloro che hanno gia' ottenuto il diritto
d'uso  delle  frequenze  nella  precedente  selezione  sia coloro che
intendono acquisire i diritti d'uso per la prima volta.
    Tutte  le condizioni normative (definizione delle aree regionali,
dimensione  dei blocchi di frequenza, condizioni per l'utilizzo delle
frequenze,  obblighi  di  copertura,  misure per favorire lo sviluppo
della   concorrenza,   requisiti  soggettivi  dei  partecipanti)  non
espressamente   modificate   nella   presente   procedura,  rimangono
invariate  rispetto  alla  precedente  selezione.  Si  propone che la
durata  dell'invito  a  presentare  domanda di assegnazione abbia una
durata  di  dodici  mesi  e  che  la disponibilita' dei blocchi venga
periodicamente   aggiornata.   Successivamente,  ove  necessario,  il
Ministero potra' reiterare la procedura.
      b) Passo 2
    Nel  momento in cui, per una certa area regionale e per una certa
banda  (26  o 28 GHz) perviene una richiesta, il Ministero rende nota
l'eventuale  manifestazione  d'interesse,  la  pubblicazione  di tale
notizia fa decorrere un "periodo finestra" di trenta giorni solari in
cui  possono essere presentate altre richieste per la stessa banda ed
area geografica.
    Si propone che ogni soggetto possa presentare domanda per un solo
blocco  alla  volta  per  banda  ed  area  regionale, durante ciascun
"periodo   finestra"   attivato.   Tuttavia,  terminato  un  "periodo
finestra",  qualora  siano disponibili ancora blocchi di frequenza lo
stesso soggetto puo' presentare un'altra domanda per ulteriore banda,
e  cosi'  via.  Tale  disposizione  consente  di  allargare  il  piu'
possibile  il numero di operatori di mercato risultanti, a parita' di
banda assegnata.
      c) Passo 3a
    Qualora  per  una  data  area  geografica  il  numero  di domande
ammissibili  pervenute,  entro  il  termine  dei  trenta  giorni, sia
inferiore alla disponibilita' dei blocchi disponibili, l'assegnazione
dei  blocchi  stessi  avviene  rispettando  l'ordine di presentazione
delle  domande.  L'assegnazione  comporta  il pagamento del valore di
riserva per il blocco, cioe' il valore minimo fissato.
      d) Passo 3b
    Nel  caso  in cui nel "periodo finestra" di trenta giorni vengano
presentate  piu'  domande rispetto al numero dei blocchi disponibili,
si  propone  di  utilizzare il criterio di selezione detto Sealed Bid
Single Offer (offerta unica in busta chiusa).
    In  sostanza  si  prevede che ciascun richiedente, congiuntamente
alla  domanda di partecipazione ed assegnazione di un certo blocco di
frequenze,  presenti, opzionalmente, un'offerta, singola e sigillata,
contenente   l'ammontare  che  il  richiedente  sarebbe  disposto  ad
offrire,  in  aggiunta  al minimo, per l'assegnazione di un blocco in
quella  data  area  geografica  nel  caso in cui il numero di domande
superi  la disponibilita'. Tale offerta di rilancio potrebbe comunque
essere  pari  a  zero qualora il soggetto non intenda competere sulla
base economica ma solo partecipare all'assegnazione al prezzo minimo.
Qualora  il  soggetto  non  presenti l'offerta sigillata assieme alla
domanda  di  assegnazione si intende che il rilancio sia pari a zero.
Ovviamente  non  si  dara'  luogo all'apertura delle buste contenenti
l'eventuale offerta nei casi descritti al Passo 3a.
    Nel  caso  descritto al passo 3b l'assegnazione dei diritti d'uso
dei  blocchi  avverrebbe  sulla  base  dell'entita'  dell'offerta  di
rilancio,  formando una graduatoria. In caso di eventuale parita' fra
due  o  piu'  offerte,  per determinare l'ordine della graduatoria di
assegnazione   verrebbe   preso   in   considerazione   l'ordine   di
presentazione delle offerte ed in caso di ulteriore parita' sarebbero
favoriti  i  nuovi entranti rispetto ai gia' licenziatari WLL (1), ed
infine ove necessario si procedera' mediante estrazione a sorteggio.
    Per quanto riguarda la fissazione dell'importo minimo per ciascun
blocco  si  propone  che esso sia pari a quello gia' stabilito per la
precedente  selezione eventualmente tenendo conto della necessita' di
attualizzazione  e di allineamento della durata dei diritti d'uso con
quella delle licenze gia' rilasciate.
    La  durata  dei  diritti  d'uso assegnati, tenuto conto di quanto
disposto  all'art.  27,  comma  4,  e  all'art.  25, commi 6 e 7, del
Codice,  e'  fissata  al  31 dicembre  dell'anno  in  cui  termina la
validita'  delle  licenze  assegnate con le procedure di cui al bando
del   31 gennaio   2002.  L'allineamento  della  durata  consente  la
cessazione dei diritti d'uso nello stesso anno per tutte le frequenze
assegnate  nelle  bande WLL e pertanto semplifica sia le procedure di
eventuale  rinnovo  che l'emanazione di eventuali disposizioni future
in ordine alla gestione armonizzata dello spettro.
    Quesiti:
      1)    Si    ritiene   condivisibile   la   procedura   proposta
dall'Autorita'   per   l'assegnazione   delle  frequenze  WLL  ancora
disponibili?
      2)  Con  riferimento alle condizioni generali ed alle procedure
descritte  nei passi 1-3, si chiede di proporre eventuali alternative
(la proposta deve essere adeguatamente motivata).
    (1)  Un  soggetto  si  considera  gia'  licenziatario  WLL  se e'
titolare  di  una  licenza  WLL rilasciata con le procedure di cui al
bando  del  31 gennaio 2002 ovvero se in tali condizioni si trova una
delle societa' appartenenti al medesimo gruppo economico/industriale.
          

VEDERE ALLEGATI

Allegato pag. 81
Allegato pag. 82



fp04 - gr04