AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto d'interpretazione autentica dell'art. 8 della parte I
dell'accordo collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 per la
costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche
amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento
elettorale.
Il giorno 6 aprile 2004 alle ore 14,30, presso la sede dellAran,
ha avuto luogo l'incontro tra:
l'Aran nella persona del Presidente avv. Guido Fantoni
(firmato);
e le seguenti Confederazioni sindacali:
CGIL (firmato);
CISL (firmato);
UIL (firmato);
CONFSAL (firmato);
CISAL (firmato);
RDB - CUB (firmato);
UGL (firmato);
Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente
contratto d'interpretazione autentica.
Premesso che il giudice del lavoro del tribunale di Trieste -
Sezione lavoro - in relazione al ricorso della CGIL Federazione
lavoratori della funzione pubblica di Trieste contro il comune di
Trieste (R.G. n. 211/2002) nella udienza di discussione del
21 febbraio 2003 ha ritenuto, ai sensi dell'art. 64 del decreto
legislativo n. 165/2001, che per potere definire la controversia di
cui al giudizio e' necessario risolvere in via pregiudiziale la
questione concernente l'interpretazione autentica dell'art. 8
dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il
personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la
definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998;
Considerato che la regione Friuli-Venezia Giulia in applicazione
della legge costituzionale n. 2/1993 (modificativa della legge
costituzionale n. 1/1963) e dell'art. 1 della legge regionale n.
3/1998, con legge regionale n. 13/1998 ha istituito il comparto unico
del pubblico impiego regionale e locale (art. 127) e l'Agenzia
regionale per la rappresentanza negoziale degli enti e delle
pubbliche amministrazioni (A.Re.Ra.N) (art. 128);
Che il comune di Trieste rientra tra gli enti di cui sopra;
Che, pertanto, la disciplina delle relazioni sindacali per il
comparto regionale in questione, fermo rimanendo quanto stabilito dal
decreto legislativo n. 165/2001, e' rimessa ad una autonoma
contrattazione;
Che nella citata legge regionale n. 13/1998 non risulta alcun
rinvio esplicito circa l'applicabilita' al personale delle
amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego della regione
e degli enti locali, tra cui il comune di Trieste, degli Accordi e
Contratti nazionali quadro stipulati all'ARAN sulle relazioni
sindacali, ne' e' nota alcuna disposizione in tal senso;
Che, pertanto, la richiesta di interpretazione autentica sulle
norme applicate negli atti del comune di Trieste esula dalle
competenze delle presenti parti che hanno stipulato l'Accordo
collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione
delle RSU e relativo regolamento elettorale;
Tuttavia, le parti sopraindicate, per quanto possa tornare utile
alla vicenda in questione, e relativamente alla interpretazione
dell'art. 8 dell'Accordo citato applicato alle amministrazioni
legalmente rappresentate dall'ARAN, ritengono di poter formulare le
seguenti valutazioni:
1. la RSU e' uno organismo unitario di rappresentanza dei
lavoratori;
2. sul funzionamento della RSU, l'Accordo collettivo quadro del
7 agosto 1998 stabilisce come unica regola che la RSU assume le
proprie decisioni a maggioranza dei componenti;
3. le modalita' con le quali tale maggioranza si esprime devono
essere eventualmente, definite dalla RSU stessa con proprio
regolamento interno;
4. la circostanza che la RSU non si doti di un proprio
regolamento, non ne muta la natura, che rimane quella di soggetto
sindacale unitario cui si applicano le regole generali proprie degli
organismi unitari elettivi di natura collegiale;
5. ne deriva, inoltre, che anche in mancanza di un regolamento
di funzionamento, la RSU decide a maggioranza.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, limitatamente all'art.
8 del piu' volte citato Accordo quadro del 7 agosto 1998 applicato
alle pubbliche amministrazioni rappresentate dall'ARAN, le parti
formulano l'interpretazione autentica nel testo che segue:
Art. 1.
1. Con il presente contratto si conferma che la RSU, organismo
unitario di rappresentanza dei lavoratori, assume le proprie
decisioni a maggioranza dei componenti, sulla base di quanto indicato
nei punti da 1 a 5 del penultimo capoverso della premessa.