COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 26 febbraio 2004
Valutazione dell'ipotesi di accordo tra l'Aran e Cgil, Cisl, Uil,
Cisal, Cgil-Snur, Cisl-Ricerca, Uil-Pa e Cisal-Ricerca sul personale
dell'Enea. (Deliberazione n. 04/38).
LA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE
DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Nel procedimento pos. 16491, su proposta del Commissario Lippolis;
Premesso:
1. che in data 18 luglio 2003 e' stato trasmesso alla Commissione
il testo dell'ipotesi di accordo stipulata il 16 luglio 2003 tra
l'Aran e le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cisal e le
Organizzazioni sindacali Cgil/Snur, Cisl/Ricerca, Uil/Pa,
Cisal/Ricerca, concernente le norme di garanzia sui servizi pubblici
essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in
caso di sciopero del personale non dirigente dell'ENEA - Ente per le
nuove tecnologie l'energia e l'ambiente;
2. che l'ipotesi di accordo del 16 luglio 2003 sostituisce il
precedente accordo sottoscritto in data 12 giugno 1996 dall'Enea con
i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali del settore e
valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 97/668 del
16 ottobre 1997;
3. che con nota del 23 ottobre 2003 la Commissione ha inviato il
testo dell'ipotesi di accordo in esame alle organizzazioni degli
utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, al
fine di acquisirne il parere, come prescritto dall'art. 13, lettera
a), legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000,
assegnando a tali organizzazioni il termine di quindici giorni per
l'invio del predetto parere;
4. che, in data 3 novembre 2003 e 10 novembre 2003 sono
rispettivamente pervenuti i pareri favorevoli dell'Associazione per
la difesa e l'orientamento dei consumatori (Adoc) e dell'Unione
nazionale consumatori;
Considerato:
1. che l'ipotesi di accordo del 16 luglio 2003 risulta
sottoscritta dall'Aran che rappresenta l'Ente per le Nuove Tecnologie
l'Energia e l'Ambiente e da un insieme di Organizzazioni sindacali
che comprende la maggior parte delle organizzazioni sindacali
presenti nel settore;
2. che ai fini della garanzia delle prestazioni indispensabili la
predetta ipotesi di accordo individua adeguatamente i servizi
pubblici da considerare essenziali, le prestazioni indispensabili
(art. 2) e le modalita' di individuazione dei contingenti di
personale da impiegare in caso di sciopero (art. 3);
3. che l'ipotesi di accordo prevede le modalita' di proclamazione
delle astensioni coerentemente con gli obblighi di legge, con la
predeterminazione di una durata graduale delle astensioni mediante la
previsione, nell'ambito di una stessa vertenza del limite di 24 ore
consecutive per la prima azione di sciopero e di 48 ore per le
astensioni successive (art. 4, commi 1 e 3), nonche' con la
previsione di un intervallo minimo di 48 ore tra le azioni di
sciopero da osservarsi tra la conclusione di un'astensione e la
proclamazione della successiva (art. 4, comma 3, lettera d);
4. che in base alla delibera n. 03/130 dell'11 settembre 2003
anche l'astensione dal lavoro straordinario e' considerata sciopero e
deve rispettare quanto disposto da tale delibera e da ogni altra
regola ivi contemplata;
5. che inoltre nel testo in esame sono sancite precise regole sul
preavviso, sulla revoca dello sciopero e sull'obbligo di
comunicazione agli utenti (art. 4, comma 2);
6. che stante quanto previsto dall'art. 2, comma 2 della legge n.
146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di
intervallo tra azione di sciopero e proclamazione dello sciopero
successivo e conformemente a quanto precisato dalla Commissione nella
delibera di indirizzo (delibera 00/225) pur nel silenzio dell'ipotesi
di accordo sul punto, deve intendersi che e' fatto divieto di
proclamare con un'unica proclamazione piu' azioni di sciopero e che
pertanto ogni proclamazione avra' ad oggetto una sola azione di
sciopero;
7. che, inoltre, pur non essendo espressamente previsto il
termine entro il quale la revoca deve considerarsi tempestiva e
giustificata, tuttavia tale termine e' direttamente deducibile
dall'interpretazione sistematica dell'art. 2, comma 6 della legge n.
146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
8. che l'accordo contiene altresi' il divieto di proclamazione di
forme anomale o surrettizie di sciopero, conformemente agli
orientamenti interpretativi della Commissione (art. 4, comma 3,
lettera d);
9. che infine l'accordo in esame contiene correttamente
l'espressa previsione delle procedure di raffreddamento e
conciliazione ad integrazione del sistema di relazioni industriali
del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro che,
conseguentemente, e' previstauna apposita procedura di conciliazione,
da esperire preventivamente rispetto alla proclamazione dello
sciopero (art. 5), nella quale si individuano tre diverse sedi di
composizione della controversia, in ragione della dimensione e del
livello della controversia medesima;
10. che pertanto, con le precisazioni interpretative dei
precedenti considerato, l'ipotesi di accordo in esame si pone in
linea con le regole della legge n. 146/1990, cosi' come modificata
dalla legge n. 83/2000, sia per quanto riguarda le prestazioni
indispensabili sia per quanto concerne gli aspetti procedimentali.
Valuta idonea:
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n.
146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, l'ipotesi di
accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale
non dirigente dell'ENEA, sottoscritto in data 16 luglio 2003 tra
l'Aran e le Confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cisal e le
organizzazioni sindacali Cgil/Snur, Cisl/Ricerca, Uil/Pa,
Cisal/Ricerca.
Dispone:
la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle
Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro della
funzione pubblica, all'Aran, alle Confederazioni sindacali Cgil,
Cisl, Uil, Cisal e alle Organizzazioni sindacali Cgil/Snur,
Cisl/Ricerca, Uil/Pa, Cisal/Ricerca.
Roma, 26 febbraio 2004.
Il presidente: Martone