MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 21 giugno 2004
Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le
agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari ad
Euro 737.876,00.
IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo
della ricerca
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo
del "Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca";
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino
della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della
ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle
tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori", e in particolare gli
articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli
adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla
ricerca;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante:
"Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297";
Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di
nomina del comitato cosi' come previsto dall'art. 7 del predetto
decreto legislativo;
Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8, 9 del
predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i
relativi esiti istruttori;
Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni
del 16 dicembre 2003, 20 febbraio 2004, riportate ai punti 3 dei
rispettivi resoconti sommari;
Visto il Programma operativo nazionale "Ricerca, sviluppo
tecnologico ed alta formazione" 2000/2006 nelle regioni
dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);
Visto il completamento di programmazione del predetto PON,
approvato in data 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza del
programma, e successive modifiche ed integrazioni;
Visti in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura I.1
"Progetti di ricerca di interesse industriale" all'interno
dell'asse I e della misura III.1 "Miglioramento delle risorse umane
nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico" all'interno
dell'asse III;
Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure
predette;
Visto il decreto del Ministro dell'economica e delle finanze n.
90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca "Criteri e modalita' di concessione
delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per
le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei
conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
25 novembre 2003, n. 274;
Viste le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca
per l'anno 2004;
Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento
nelle predette riunioni esiste o e' in corso di acquisizione la
certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del
3 giugno 1998, n. 252;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche e integrazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. I seguenti progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi
dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 di cui
alle premesse, sono ammessi alle agevolazioni previste dalla citata
normativa, nelle forme, misure, modalita' e condizioni indicate, per
ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (Allegato 1).
Art. 2.
1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale
8 agosto 2000, n. 593 e' data facolta' al soggetto proponente di
richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30%
dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a
soggetti privati la stessa dovra' essere garantita da fidejussione
bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
3. Nello svolgimento delle attivita' progettuali i costi di ciascun
progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori
dall'obiettivo 1, non potranno superare il 25% del costo totale del
progetto.
4. Per i progetti che prevedono l'intervento MIUR nella forma del
credito agevolato e contributo nella spesa la durata
dell'ammortamento, e' stabilito come segue:
progetti che prevedono una durata fino a ventiquattro mesi (al
netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente
articolo nonche' gli eventuali ulteriori proroghe) il periodo di
ammortamento e' fissato in dieci anni in rate semestrali, costanti,
posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla
seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva
conclusione della ricerca;
progetti che prevedono una durata di oltre ventiquattro mesi fino
a quarantotto mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo
comma del presente articolo nonche' di eventuali ulteriori proroghe)
il periodo di ammortamento e' fissato in nove anni in rate
semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed
interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva
alla data di effettiva conclusione della ricerca;
progetti che prevedono una durata di oltre quarantotto mesi fino a
sessanta mesi (al netto della eventuale maggiorazione di cui
all'ultimo comma del presente articolo) il periodo di ammortamento e'
fissato in otto anni in rate semestrali, costanti, posticipate,
comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda
scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione
della ricerca.
5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca,
ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione
per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa
quota di contributo.
6. La durata del progetto potra' essere maggiorata fino a dodici
mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione
delle attivita' poste in essere dal contratto, fermo restando quanto
stabilito al comma 5.
Art. 3.
La relativa spesa di Euro 737.876,00 nella forma di contributo
nella spesa per attivita' di formazione, di cui al presente decreto,
grava sulle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla
ricerca, sezione aree depresse utilizzando gli appositi finanziamenti
del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo,
della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste
nell'ambito del Programma operativo nazionale "Ricerca, sviluppo
tecnologico ed alta formazione" 2000/2006 nelle regioni
dell'obittivo 1 del territorio nazionale approvato dalla Commissione
europea in data 8 agosto 2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 giugno 2004
Il direttore generale: Criscuoli
Allegato 1
Allegato 2