GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N.184 DEL 7/8/2004


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

DECRETO 21 giugno 2004 
Ammissione  di  progetti  autonomi  al finanziamento del Fondo per le
agevolazioni   alla   ricerca,  per  un  impegno  di  spesa  pari  ad
Euro 737.876,00.
                        IL DIRETTORE GENERALE
                 per il coordinamento e lo sviluppo
                            della ricerca
  Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo
del "Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca";
  Visto  il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino
della  disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della
ricerca   scientifica   e   tecnologica,   per  la  diffusione  delle
tecnologie,  per  la mobilita' dei ricercatori", e in particolare gli
articoli  5  e  7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli
adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla
ricerca;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 agosto  2000,  n. 593, recante:
"Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297";
  Visto  il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di
nomina  del  comitato  cosi'  come  previsto dall'art. 7 del predetto
decreto legislativo;
  Viste  le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8, 9 del
predetto  decreto  ministeriale  dell'8 agosto  2000,  n.  593,  e  i
relativi esiti istruttori;
  Tenuto  conto  delle proposte formulate dal comitato nelle riunioni
del  16 dicembre  2003,  20 febbraio  2004,  riportate ai punti 3 dei
rispettivi resoconti sommari;
  Visto   il   Programma   operativo   nazionale  "Ricerca,  sviluppo
tecnologico    ed    alta   formazione"   2000/2006   nelle   regioni
dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);
  Visto   il   completamento  di  programmazione  del  predetto  PON,
approvato  in  data 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza del
programma, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visti  in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura I.1
"Progetti   di   ricerca   di   interesse   industriale"  all'interno
dell'asse I  e  della misura III.1 "Miglioramento delle risorse umane
nel  settore  della ricerca e dello sviluppo tecnologico" all'interno
dell'asse III;
  Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure
predette;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economica e delle finanze n.
90402  del  10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca "Criteri e modalita' di concessione
delle  agevolazioni  previste dagli interventi a valere sul Fondo per
le  agevolazioni  alla  ricerca  (F.A.R.),  registrato alla Corte dei
conti  il  30 ottobre  2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
25 novembre 2003, n. 274;
  Viste  le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca
per l'anno 2004;
  Considerato  che per tutti i progetti proposti per il finanziamento
nelle  predette  riunioni  esiste  o  e'  in corso di acquisizione la
certificazione  di cui al decreto del Presidente della Repubblica del
3 giugno 1998, n. 252;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche e integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I seguenti progetti di ricerca e formazione, presentati ai sensi
dell'art.  8  del  decreto  ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 di cui
alle  premesse,  sono ammessi alle agevolazioni previste dalla citata
normativa,  nelle forme, misure, modalita' e condizioni indicate, per
ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (Allegato 1).
                               Art. 2.
  1. Gli  interventi,  di  cui  al presente decreto, sono subordinati
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.
  2. Ai  sensi  del  comma 35  dell'art.  5  del decreto ministeriale
8 agosto  2000,  n.  593  e'  data facolta' al soggetto proponente di
richiedere   una   anticipazione  per  un  importo  massimo  del  30%
dell'intervento  concesso.  Ove  detta  anticipazione  sia concessa a
soggetti  privati  la  stessa dovra' essere garantita da fidejussione
bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
  3. Nello svolgimento delle attivita' progettuali i costi di ciascun
progetto,    di    cui   al   presente   decreto,   sostenuti   fuori
dall'obiettivo 1,  non  potranno superare il 25% del costo totale del
progetto.
  4. Per  i  progetti che prevedono l'intervento MIUR nella forma del
credito    agevolato    e    contributo   nella   spesa   la   durata
dell'ammortamento, e' stabilito come segue:
    progetti  che  prevedono  una durata fino a ventiquattro mesi (al
netto  della  maggiorazione  di  cui  all'ultimo  comma  del presente
articolo  nonche'  gli  eventuali  ulteriori  proroghe) il periodo di
ammortamento  e'  fissato in dieci anni in rate semestrali, costanti,
posticipate,  comprensive  di  capitale ed interessi, a partire dalla
seconda   scadenza  semestrale  successiva  alla  data  di  effettiva
conclusione della ricerca;
    progetti che prevedono una durata di oltre ventiquattro mesi fino
a  quarantotto  mesi  (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo
comma  del presente articolo nonche' di eventuali ulteriori proroghe)
il   periodo  di  ammortamento  e'  fissato  in  nove  anni  in  rate
semestrali,   costanti,   posticipate,  comprensive  di  capitale  ed
interessi,  a  partire  dalla  seconda scadenza semestrale successiva
alla data di effettiva conclusione della ricerca;
  progetti  che prevedono una durata di oltre quarantotto mesi fino a
sessanta   mesi  (al  netto  della  eventuale  maggiorazione  di  cui
all'ultimo comma del presente articolo) il periodo di ammortamento e'
fissato  in  otto  anni  in  rate  semestrali, costanti, posticipate,
comprensive  di  capitale  ed  interessi,  a  partire  dalla  seconda
scadenza  semestrale  successiva  alla  data di effettiva conclusione
della ricerca.
  5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca,
ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione
per  ciascun  soggetto  proponente del costo ammesso e della relativa
quota di contributo.
  6. La  durata  del  progetto potra' essere maggiorata fino a dodici
mesi  per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione
delle  attivita' poste in essere dal contratto, fermo restando quanto
stabilito al comma 5.
                               Art. 3.
  La  relativa  spesa  di  Euro 737.876,00  nella forma di contributo
nella  spesa per attivita' di formazione, di cui al presente decreto,
grava  sulle  disponibilita'  del  Fondo  per  le  agevolazioni  alla
ricerca, sezione aree depresse utilizzando gli appositi finanziamenti
del  Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo,
della  legge  16 aprile  1987,  n.  183,  secondo  le  quote previste
nell'ambito  del  Programma  operativo  nazionale  "Ricerca, sviluppo
tecnologico    ed    alta   formazione"   2000/2006   nelle   regioni
dell'obittivo 1  del territorio nazionale approvato dalla Commissione
europea in data 8 agosto 2000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 giugno 2004
                                     Il direttore generale: Criscuoli


Allegato 1
Allegato 2


fp04-gr04