GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N.192 DEL 17/8/2004



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

DECRETO 26 aprile 2004, n. 214 
Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di
istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento
del  titolo  di studio da essi rilasciato (attuazione dell'articolo 4
della legge 11 luglio 2002, n. 148).
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista  la  Convenzione  sul  riconoscimento  dei  titoli  di studio
relativi  all'insegnamento  superiore  nella  Regione europea fatta a
Lisbona l'11 aprile 1997 e, in particolare, l'articolo VI.5;
  Vista  la  legge  11 luglio 2002, n. 148, di ratifica ed esecuzione
della  Convenzione  sul  riconoscimento dei titoli di studio relativi
all'insegnamento  superiore  nella  Regione  europea, fatta a Lisbona
l'11  aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno e,
in particolare, l'articolo 4;
  Vista  la  legge  19  ottobre  1999,  n.  370,  e,  in particolare,
l'articolo 2;
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;
  Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'articolo
17, commi 3 e 4;
  Visto il parere del CUN espresso nella seduta del 3 aprile 2003;
  Visto il parere del CNAM espresso nella seduta del 14 aprile 2003;
  Visto  il parere del Consiglio di Stato emanato nell'adunanza del 9
febbraio 2004;
  Ritenuto  di  non  recepire  il parere del Consiglio di Stato nella
parte  in  cui  ravvisa  l'opportunita'  che  vengano adottati moduli
vistati  dalla  EUA,  in quanto trattasi di ente sprovvisto di status
comunitario,  nonche'  nella parte in cui ravvisa la necessita' che i
criteri siano suffragati anche dal parere della CRUI oltre quello del
Comitato Regionale, in quanto del Comitato Regionale di coordinamento
fanno  parte  i  Rettori  delle  universita'  statali  e  non statali
legalmente  riconosciute  aventi  sede  nel  territorio della Regione
interessata;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17,  comma  3,  della predetta legge n. 400 del
1988,  cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con nota n. DAGL1/14.3.4/2004/16 del 18 marzo 2004;
  Considerata   la   necessita'  di  procedere  alla  emanazione  del
regolamento  ministeriale,  ai  sensi  dell'articolo 4 della legge 11
luglio 2002, n. 148;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                               Oggetto

  1.  Il  regolamento  definisce  i  criteri  e  le procedure per gli
istituti  stranieri  di istruzione superiore che operano in Italia ai
fini  del  riconoscimento  dei titoli di studio da essi rilasciati ai
sensi dell'articolo VI.5 della Convenzione.
  2. Ai sensi del regolamento si intendono:
    a) per  Ministro,  il  Ministro  dell'istruzione,  universita'  e
ricerca;
    b) per  Ministero,  il  Ministero  dell'istruzione, universita' e
ricerca;
    c) per  Dipartimento,  il  Dipartimento per l'universita', l'alta
formazione   artistica,   musicale  e  coreutica  e  per  la  ricerca
scientifica e tecnologica;
    d) per  Convenzione, la Convenzione sul riconoscimento dei titoli
di  studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea,
fatta a Lisbona l'11 aprile 1997;
    e) per legge, la legge 11 luglio 2002, n. 148;
    f) per  istituti  stranieri di istruzione superiore, gli istituti
stranieri  di istruzione superiore statali o riconosciuti dallo Stato
o  accreditati nello Stato di origine abilitati al rilascio di titoli
di   studio,   di   documentata   rilevanza   scientifica  sul  piano
internazionale;
    g) per Comitato, il Comitato Nazionale di Valutazione del sistema
universitario  di  cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n.
370;
    h) per   CNAM,  il  Consiglio  Nazionale  per  l'Alta  Formazione
Artistica e Musicale;
    i) per  Comitato  Regionale  di Coordinamento, il Comitato di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1998, n. 25.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
            - La  legge  9 maggio 1989, n. 168, concerne "Istituzione
          dell'universita'    e    della    ricerca   scientifica   e
          tecnologica".
              - Il   decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
              - Si  riporta il testo dell'art. VI.5 della Convenzione
          sul   riconoscimento   dei   titoli   di   studio  relativi
          all'insegnamento  superiore  nella  Regione europea fatta a
          Lisbona l'11 aprile 1997:
              "Ogni  parte  puo'  subordinare  il  riconoscimento dei
          titoli  di  studio  di insegnamento superiore rilasciati da
          istituti   accademici   stranieri   che   operano  nel  suo
          territorio  a requisiti specifici di legislazione nazionale
          o   ad  accordi  specifici  firmati  con  la  Parte  a  cui
          appartengono tali istituti.".
              - L'art. 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148 (Ratifica
          ed  esecuzione  della  Convenzione  sul  riconoscimento dei
          titoli  di studio relativi all'insegnamento superiore nella
          Regione  europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme
          di adeguamento dell'ordinamento interno) prevede:
              "Art.  4.  -  1.  L'applicazione  dell'art.  VI.5 della
          Convenzione  e'  disciplinata  con  successivo  regolamento
          ministeriale  ai  sensi  dell'art.  17,  commi 3 e 4, della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400, da emanare entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge.".
              - L'art.   2  della  legge  19  ottobre  1999,  n.  370
          (Disposizioni  in  materia  di  universita'  e  di  ricerca
          scientifica e tecnologica) prevede:
            "Art.  2  (Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del
          sistema  universitario).  -  1.  E'  istituito  il Comitato
          nazionale  per  la  valutazione  del sistema universitario,
          costituito  da  nove membri, anche stranieri, di comprovata
          qualificazione  ed  esperienza nel campo della valutazione,
          scelti   in   una  pluralita'  di  settori  metodologici  e
          disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con
          decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica, previo parere delle competenti
          commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso
          Ministro,   previo   parere  delle  competenti  commissioni
          parlamentari,   sono   disciplinati  il  funzionamento  del
          Comitato  e la durata in carica dei suoi componenti secondo
          principi  di  autonomia  operativa  e  di pubblicita' degli
          atti. Il Comitato:
                a) fissa  i criteri generali per la valutazione delle
          attivita'  delle  universita'  previa  consultazione  della
          Conferenza  dei  rettori delle universita' italiane (CRUI),
          del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio
          nazionale   degli   studenti   universitari   (CNSU),   ove
          costituito;
                b) promuove  la  sperimentazione, l'applicazione e la
          diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;
                c) determina    ogni   triennio   la   natura   delle
          informazioni  e  i  dati  che i nuclei di valutazione degli
          atenei sono tenuti a comunicare annualmente;
                d) predispone  ed  attua,  sulla base delle relazioni
          dei  nuclei  di  valutazione  degli  atenei  e  delle altre
          informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni
          esterne   delle   universita'   o   di   singole  strutture
          didattiche, approvato dal Ministro dell'universita' e della
          ricerca   scientifica   e   tecnologica,   con  particolare
          riferimento  alla  qualita'  delle attivita' universitarie,
          sulla    base    di   standard   riconosciuti   a   livello
          internazionale, nonche' della raccomandazione 98/561/CE del
          Consiglio,  del  24  settembre  1998, sulla cooperazione in
          materia   di   garanzia   della   qualita'  nell'istruzione
          superiore;
                e) predispone   annualmente   una   relazione   sulle
          attivita' di valutazione svolte;
                f) svolge   i   compiti   assegnati  dalla  normativa
          vigente,  alla  data  di  entrata  in vigore della presente
          legge,  all'Osservatorio  per  la  valutazione  del sistema
          universitario    di    cui    al   decreto   del   Ministro
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          5 maggio 1999, n. 229;
                g) svolge, su richiesta del Ministro dell'universita'
          e   della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  ulteriori
          attivita'   consultive,  istruttorie,  di  valutazione,  di
          definizione  di  standard,  di  parametri  e  di  normativa
          tecnica,  anche  in relazione alle distinte attivita' delle
          universita', nonche' ai progetti e alle proposte presentati
          dalle medesime.
              2.    A    decorrere   dall'anno   2000   il   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          sentiti  il  CUN,  il  CNSU e la CRUI, riserva, con proprio
          decreto,  unitamente  alla  quota  di  riequilibrio  di cui
          all'art.  5,  commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
          537,  e  successive  modificazioni,  un'ulteriore quota del
          fondo  per il finanziamento ordinario delle universita' per
          l'attribuzione  agli  atenei  di  appositi incentivi, sulla
          base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti
          dell'attivita'  di  valutazione  di  cui  all'art.  1  e al
          presente articolo.
              3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per
          la  valutazione  del  sistema  universitario  e'  soppresso
          l'Osservatorio    per    la    valutazione    del   sistema
          universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del
          sistema  universitario  si applicano le disposizioni di cui
          all'art. 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
          la  relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita
          alle  attivita'  del  Comitato,  e'  integrata  di  lire  2
          miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.
              4.  Alla  data  di  cui al comma 3, primo periodo, sono
          abrogati  il  secondo  e  il  terzo  periodo  del  comma 23
          dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.".
              - La  legge  21  dicembre  1999,  n. 508 "Riforma delle
          Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
          dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti
          superiori  per le industrie artistiche, dei conservatori di
          musica  e degli istituti musicali pareggiati" e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
              - Si  riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
          Note all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art. VI.5 della Convenzione vedi
          note alle premesse.
              - Per  il  titolo  della  legge 11 luglio 2002, n. 148,
          vedi note alle premesse.
              - Per il testo dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999,
          n. 37, vedi nota alle premesse.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  27  gennaio  1998,  n.  25
          (Regolamento  recante  disciplina dei procedimenti relativi
          allo   sviluppo   ed   alla   programmazione   del  sistema
          universitario,    nonche'    ai   comitati   regionali   di
          coordinamento,  a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e
          b), della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              "Art.  3  (Comitati regionali di coordinamento). - 1. I
          comitati  regionali  di  coordinamento  sono costituiti dai
          rettori delle universita' aventi sede nella stessa regione,
          dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato,
          nonche'  da  un  rappresentante  degli  studenti  se  nella
          regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti
          se  ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un numero
          di  atenei  nella  regione  superiore  a  tre, eletti dalla
          componente studentesca dei senati accademici e dei consigli
          di amministrazione delle universita' della regione, riunita
          in  seduta  comune.  Nella  regione  Trentino-Alto Adige si
          istituiscono  due  comitati  provinciali  di coordinamento,
          ciascuno  di  essi  composto dal presidente della provincia
          autonoma,   o   da  un  suo  delegato,  dai  rettori  delle
          universita'  della  provincia  e  dai  rappresentanti degli
          studenti  delle medesime, determinati ai sensi del presente
          comma.
              2.  I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li
          presiede  ed  individuano la sede universitaria ai fini del
          supporto tecnico e amministrativo.
              3.  I  comitati, oltre alle funzioni di cui all'art. 2,
          comma  3,  lettera c),  provvedono  al  coordinamento delle
          iniziative  in  materia  di  programmazione  degli  accessi
          all'istruzione  universitaria,  di orientamento, di diritto
          allo   studio,   di  alta  formazione  professionale  e  di
          formazione  continua  e  ricorrente, di utilizzazione delle
          strutture  universitarie,  nonche'  al coordinamento con il
          sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali,
          con le istanze economiche e sociali del territorio.".
                               Art. 2.
                              Requisiti

  1.  Gli  istituti  stranieri  di  istruzione superiore, ai fini del
riconoscimento  ai  sensi  dell'articolo  VI.5  della Convenzione dei
titoli  di studio da essi rilasciati, rivolgono istanza al Ministero,
secondo  modalita'  stabilite  con decreto del Ministero stesso. Sono
consentite   integrazioni   dell'istanza   ove   il  procedimento  di
riconoscimento non sia stato nel frattempo concluso.
  2. I suddetti istituti devono possedere i seguenti requisiti:
    a) essere  istituti  riconosciuti  facenti  parte  del sistema di
istruzione  superiore  del  proprio  Paese,  ai  sensi  dell'articolo
VIII.2, lettera b), della Convenzione;
    b) essere   istituti   di  istruzione  superiore  di  particolare
rilevanza scientifica sul piano internazionale;
    c) la  sede  o  le  sedi  ove  si svolgono in Italia le attivita'
didattiche   devono   disporre   di   adeguate   strutture  edilizie,
strumentali,   didattico-scientifiche  e  adeguati  servizi  per  gli
studenti;
    d) le  attivita'  didattiche  svolte  devono  essere  incluse nei
programmi  di studio degli istituti stranieri di istruzione superiore
di cui al punto a);
    e) i  criteri  di  accesso ai corsi di studio e di verifica della
preparazione degli studenti debbono essere omologhi a quelli adottati
dagli istituti di cui al medesimo punto a);
    f) le   attivita'   d'insegnamento  devono  essere  impartite  da
personale  docente  in possesso di requisiti professionali analoghi a
quelli  del personale docente degli istituti di cui al medesimo punto
a);
    g) i  titoli  rilasciati  in  Italia  devono  avere  nel Paese di
origine  lo  stesso  valore  dei  titoli  rilasciati  dagli  istituti
stranieri di istruzione superiore di cui al medesimo punto a).
          Nota all'art. 2:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  VIII.2, lettera b)
          della Convenzione:
              "Ogni   parte   si  adoperera'  per  mettere  a  punto,
          mantenere e divulgare:
                a) (omissis);
                b) un  elenco  di  istituti  riconosciuti (pubblici o
          privati)  facenti  parte  del proprio sistema di istruzione
          superiore,  indicando  la  facolta' che hanno di rilasciare
          vari  tipi  di titoli di studio ed i requisiti per ottenere
          l'accesso a ciascun tipo di istituto e programma;
                c) (omissis);
                d) (omissis).".
                               Art. 3.
                              Procedura

  1.  Gli  istituti  stranieri  di  istruzione  superiore  presentano
richiesta  al  Ministero  dell'istruzione,  universita'  e  ricerca e
inviano  la  domanda, per conoscenza, al Ministero dell'interno ed al
Ministero   degli   affari  esteri,  corredata  della  documentazione
attestante i requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.
  2.   Entro   sessanta   giorni  dal  ricevimento  dell'istanza,  il
responsabile  del  procedimento  trasmette  al Comitato e al Comitato
Regionale  di  Coordinamento  competente  per  territorio copia della
stessa  e della relativa documentazione per la verifica dei requisiti
di  cui  all'articolo 2,  comma  2, lettera c). Nel medesimo termine,
copia   dell'istanza   e  della  documentazione  viene  trasmessa  al
Consiglio Universitario Nazionale o al Consiglio Nazionale per l'Alta
Formazione  Artistica  e  Musicale,  per  la  verifica  dei requisiti
previsti nell'articolo 2, comma 2, lettere b), d), e) ed f).
  3. Entro i successivi centoventi giorni, il Comitato e il Consiglio
Universitario   Nazionale   o   il  Consiglio  Nazionale  per  l'Alta
Formazione   Artistica  e  Musicale  formulano  motivate  valutazioni
tecniche  circa  il  possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2,
comma 2, da parte dei soggetti istanti.
  4.  Entro  il  termine di cui al comma 3 i Ministeri dell'interno e
degli   affari   esteri   comunicano  al  Ministero  dell'istruzione,
universita'   e   ricerca   eventuali   osservazioni   di  rispettiva
competenza.
  5.  Previo  conforme parere del Comitato, del Comitato Regionale di
Coordinamento,  del Consiglio Universitario Nazionale o del Consiglio
Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, con decreto del
Direttore  generale  competente,  i  titoli rilasciati dagli istituti
indicati   nell'articolo   2,  comma  1,  possono  essere  dichiarati
ammissibili    alle    procedure   di   riconoscimento   disciplinate
dall'articolo  2  della  legge  con l'obbligo anche di rapportarne la
durata del percorso formativo alla durata legale degli studi previsti
dai vigenti ordinamenti universitari italiani.
  6.  Ove  ricorrano  particolari  necessita'  istruttorie, i termini
indicati  nel  presente articolo possono essere prorogati, a cura del
responsabile  del  procedimento,  per  ulteriori  sessanta giorni con
provvedimento motivato da comunicare all'istituto interessato.
  7.  Il  provvedimento  di  diniego  all'ammissibilita', idoneamente
motivato, e' adottato con le stesse modalita'.
  8.  I  provvedimenti indicati nei commi 5 e 7 sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
                               Art. 4.
                      Permanenza dei requisiti

  1.   Ai  fini  dell'accertamento  della  permanenza  dei  requisiti
previsti  dall'articolo  2,  comma  2, il Ministero dispone verifiche
ispettive,  con  cadenza  almeno  quadriennale,  presso  gli istituti
stranieri di istruzione superiore di cui all'articolo 3, comma 5.
  2.  Qualora  vengano  accertati  fatti  modificativi  dei requisiti
previsti  dall'articolo  2,  comma  2,  puo'  essere adottato, previo
contraddittorio  con  i  soggetti  interessati, decreto di revoca del
provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, idoneamente
motivato,  su conforme parere del Comitato, del Comitato Regionale di
Coordinamento e del Consiglio Universitario Nazionale o del Consiglio
Nazionale  per  l'Alta  Formazione Artistica e Musicale. La revoca e'
comunque   disposta   in   caso   di  interruzione  o  di  cessazione
dell'attivita'  formativa.  Il  decreto di revoca e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
                               Art. 5.
                 Accesso agli atti del procedimento

  1.  Ai  sensi  e con le modalita' indicate nel regolamento previsto
dall'articolo  22  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, in materia di
procedimento  amministrativo, i soggetti indicati negli articoli 7, 9
e  10  della  legge  stessa  hanno  diritto  di accesso agli atti del
procedimento in possesso del Ministero.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 26 aprile 2004
                                                 Il Ministro: Moratti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2004

Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona   e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 116
          Nota all'art. 5:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 7, 9, 10 e 22
          della  legge  7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
          di  procedimento  amministrativo e di diritto di accesso ai
          documenti amministrativi).
              "Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
          derivanti   da   particolari   esigenze  di  celerita'  del
          procedimento,    l'avvio   del   procedimento   stesso   e'
          comunicato,  con  le  modalita'  previste  dall'art.  8, ai
          soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e'
          destinato  a  produrre  effetti diretti ed a quelli che per
          legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
          ragioni    di   impedimento   predette,   qualora   da   un
          provvedimento  possa  derivare  un  pregiudizio  a soggetti
          individuati  o  facilmente  individuabili, diversi dai suoi
          diretti  destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire
          loro,  con  le  stesse  modalita',  notizia dell'inizio del
          procedimento.
              2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma 1 resta salva la
          facolta'  dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima
          della  effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
          comma 1, provvedimenti cautelari.
              Art. 9. - 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi
          pubblici  o  privati,  nonche'  i  portatori  di  interessi
          diffusi  costituiti  in  associazioni o comitati, cui possa
          derivare  un  pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta'
          di intervenire nel procedimento.
              Art.  10.  -  1.  I soggetti di cui all'art. 7 e quelli
          intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
                a) di  prendere  visione degli atti del procedimento,
          salvo quanto previsto dall'art. 24;
                b) di  presentare  memorie  scritte  e documenti, che
          l'amministrazione   ha  l'obbligo  di  valutare  ove  siano
          pertinenti all'oggetto del procedimento.
              Art.  22.  -  1.  Al  fine di assicurare la trasparenza
          dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento
          imparziale  e'  riconosciuto  a chiunque vi abbia interesse
          per  la  tutela  di  situazioni giuridicamente rilevanti il
          diritto  di accesso ai documenti amministrativi, secondo le
          modalita' stabilite dalla presente legge.
              2.   E'   considerato   documento  amministrativo  ogni
          rappresentazione        grafica,       fotocinematografica,
          elettromagnetica  o di qualunque altra specie del contenuto
          di   atti,   anche   interni,   formati   dalle   pubbliche
          amministrazioni    o,    comunque,   utilizzati   ai   fini
          dell'attivita' amministrativa.
              3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  le amministrazioni interessate adottano le
          misure  organizzative  idonee  a  garantire  l'applicazione
          della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione
          alla Commissione di cui all'art. 27.".


fp04-gr04