GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 191 DEL 16/8/2004

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 

DECRETO 5 agosto 2004 
Disposizioni  per  l'attuazione della riforma della politica agricola
comune.
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del
29 settembre 2003;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione 21 aprile
2004;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  796/2004  della  Commissione  del
21 aprile 2004;
  Visto   il  decreto  legislativo  29 marzo  2004,  n.  99,  recante
"attuazione  dell'art.  1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia
di  soggetti  e  attivita',  integrita'  aziendale  e semplificazione
amministrativa in agricoltura";
  Visto  l'art.  4,  comma  3,  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
cosi'  come  modificato  dall'art.  2,  comma  1,  del  decreto-legge
24 giugno 2004, n. 157;
  Vista  la posizione della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle  province  autonome  sull'attuazione  del  regolamento  (CE) n.
1782/03  espressa  nella  seduta del 15 gennaio 2004 della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato e le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano;
  Visto  il  decreto  ministeriale  20 luglio 2004, n. 1628, d'intesa
della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni
e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano, recante disposizioni
nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 relativamente
all'art.   33   ed  all'art.  40,  che  disciplinano  rispettivamente
l'ammissibilita'  al  regime  di  pagamento  unico  e  le circostanze
eccezionali   verificatesi   prima   o   nel  corso  del  periodo  di
riferimento, nonche' del regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione
che detta modalita' di applicazione;
  Vista  la  nota  della Commissione europea 25 giugno 2004, prot. n.
16536;
  Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni per una immediata ed
ordinata applicazione delle richiamate norme comunitarie;
  Vista  l'intesa  della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato  e  le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e Bolzano
espressa nella riunione del 29 luglio 2004;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Avvio del regime di pagamento unico

  1.  Il  regime  di pagamento unico previsto dal regolamento (CE) n.
1782/2003  del Consiglio del 29 settembre 2003 e' applicato a livello
nazionale  dal  l° gennaio 2005, fatta eccezione per l'art. 62 la cui
applicazione decorre dal 1° gennaio 2006.
  2.  Il  regime  di  pagamento  unico viene attuato con le modalita'
previste  dagli  articoli da  33  a  57  e 62 del regolamento (CE) n.
1782/2003  del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche
e integrazioni.
  3. Ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera a), secondo trattino del
regolamento  (CE)  n.  1782/2003 sono esclusi dal regime di pagamento
unico   i  pagamenti  diretti  concessi  ai  sensi  dell'art.  3  del
regolamento (CE) n. 2358/71.
                               Art. 2.
                  Gestione della riserva nazionale

  1.   Lo   Stato  si  avvale  del  diritto  di  adottare  misure  in
applicazione  dell'art.  42, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.
  2.  Lo  Stato  applica  tutte  le disposizioni facoltative previste
dagli   articoli 6  e  7  del  regolamento  (CE)  n.  795/2004  della
Commissione del 21 aprile 2004.
  3.  Le  determinazioni  sull'utilizzazione della riserva nazionale,
sui  criteri oggettivi per le assegnazioni ai sensi dei paragrafi 3 e
5  dell'art.  42  del  regolamento  (CE)  n. 1782/2003, e sulle altre
misure  conseguenti  ai regolamenti attuativi del regolamento (CE) n.
1782/2003,  sono  adottate  con  decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la conferenza Stato-Regioni.
  4.  La  gestione  della  riserva  nazionale  di cui all'art. 42 del
regolamento  (CE)  n.  1782/2003 e' affidata all'AGEA che, al fine di
assicurare  il rispetto del massimale nazionale ai sensi dell'art. 41
del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonche' l'equilibrio della riserva
nazionale  e  il rispetto delle finalita' di cui ai commi 3, 4, 5 e 6
dell'art.  42  del citato regolamento, procede alle riduzioni lineari
degli  importi  di  riferimento  dandone comunicazione agli organismi
pagatori riconosciuti.
  5.  I  criteri  oggettivi  e  la definizione delle zone omogenee di
utilizzo  della  riserva  nazionale  di  cui  all'art.  42 del citato
regolamento sono definiti con decreto di cui al comma 3.
                               Art. 3.
                      Criteri di ammissibilita'

  1. Nella definizione di "successione anticipata" di cui all'art. 33
del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio rientrano:
    a) il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;
    b) tutti  i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi
titolo  l'azienda  o  parte  dell'azienda  precedentemente gestita da
altro  agricoltore,  al quale il primo puo' succedere per successione
legittima.
  2.  Ai  fini  dell'art.  33,  paragrafo  2, del regolamento (CE) n.
1782/2003,  rientra nell'ipotesi di cambiamento della forma giuridica
il   caso  in  cui  l'agricoltore  che  gestisce  1'azienda  all'atto
dell'avviamento del regime:
    a) abbia  esercitato  attivita' agricola come membro compartecipe
dell'impresa  familiare  di  cui  all'art. 230-bis del codice civile,
ovvero  sia  stato  parte attiva in agricoltura della famiglia che ha
esercitato in precedenza il controllo dell'azienda;
    b) abbia  esercitato,  come persona fisica o giuridica, attivita'
agricola  attraverso  una  societa'  della  quale  aveva il controllo
secondo  quanto  previsto  dall'art.  2359  del codice civile, ovvero
abbia  esercitato  la medesima attivita' come affittuario di societa'
della quale aveva il controllo;
    c) abbia esercitato, come societa', attivita' agricola attraverso
uno o piu' propri soci.
  3. Rientra nelle fattispecie di cui al comma 2 anche il caso in cui
l'agricoltore  che  conduceva  l'azienda  nel  periodo di riferimento
abbia costituito una societa' che gestisce l'azienda stessa alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
                               Art. 4.
      Gestione degli importi resi disponibili dalla modulazione

  1.  Gli  importi  totali  resi  disponibili  dalla modulazione sono
ripartiti  fra  i  Piani  di sviluppo rurale con decreto del Ministro
delle  politiche agricole e forestali, adottato sentita la Conferenza
Stato-Regioni,  sulla  base  dei  parametri  concordati  in  sede  di
Comitato  nazionale  per la sorveglianza sull'attuazione dei piani di
sviluppo  rurale,  come  sostegno supplementare alle misure dei piani
medesimi.
                               Art. 5.
                           Condizionalita'

  1.  Le  norme  quadro  inerenti  le buone condizioni agronomiche ed
ambientali,   e  gli  obblighi  derivanti  dai  criteri  di  gestione
obbligatoria,  cui  devono  conformarsi  le  regioni  e  le  province
autonome,  sono  definite  con  decreto  del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la conferenza Stato-Regioni, sulla base
dello  schema  riportato negli Allegati III e IV del regolamento (CE)
n.  1782/2003,  nel  rispetto  dei principi comunitari, garantendo la
parita'  di trattamento degli agricoltori ed evitando distorsioni del
mercato e della concorrenza.
  2.   Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
definiscono,  con  propri  provvedimenti,  nel  rispetto dei principi
comunitari, garantendo la parita' di trattamento degli agricoltori ed
evitando  distorsioni  del  mercato  e  della  concorrenza,  le buone
condizioni  agronomiche  ed  ambientali  e gli obblighi derivanti dai
criteri  di gestione obbligatoria entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di cui al comma 1. In caso di inadempienza,
il  Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il potere
sostitutivo.
  3. L'AGEA e' responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli
di  cui  ai  commi  1  e  2,  eseguiti  dagli  organismi  pagatori  e
garantisce,  attraverso  il  SIAN il rispetto delle condizioni di cui
all'art. 9 del regolamento (CE) n. 796/2004.
                               Art. 6.
               Prima assegnazione dei titoli all'aiuto

  1.  Possono  beneficiare  dell'aiuto gli agricoltori che si trovino
nelle   condizioni  di  cui  all'art.  33  del  regolamento  (CE)  n.
1782/2003, cosi' come specificate dal presente decreto.
  2.  Ai  sensi  dell'art.  12,  comma  1,  del  regolamento  (CE) n.
795/2004, l'AGEA procede all'identificazione degli agricoltori aventi
titolo  all'aiuto,  definendo  tempi e modalita' per la registrazione
nel  SIAN  delle  conferme  ovvero  delle  modifiche aziendali per le
fattispecie  ricadenti negli articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento
(CE) n. 795/2004 della Commissione, cosi' come descritte dal presente
decreto,  nonche'  dei  casi  di  forza  maggiore e delle circostanze
eccezionali, ai sensi dell'art. 40, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n.  1782/2003  e  del decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 20 luglio 2004, n. 1628.
  3.  Entro  il  31 marzo  2005  gli organismi pagatori provvedono ad
inviare  agli  agricoltori  identificati  con  la procedura di cui al
comma  2,  il  modulo  di  domanda  di  cui all'art. 34, comma 1, del
regolamento (CE) n. 1782/2003.
  4. Entro il 15 maggio 2005 gli agricoltori presentano all'organismo
pagatore  competente  la  domanda di fissazione definitiva dei titoli
all'aiuto e di ammissione al regime di pagamento unico.
  5.  La  domanda e' predisposta in coerenza con gli articoli 12 e 13
del  regolamento  (CE)  n.  796/2004  e dovra' altresi' contenere gli
elementi  necessari  a  dimostrare  la  qualifica  di agricoltore del
richiedente,  ai  sensi dell'art. 2, lettera a), del regolamento (CE)
n. 1782/2003.
  6.  Gli  agricoltori che si trovano nelle condizioni previste dagli
articoli 42,  commi  3  e  5,  del  regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio  del  29 settembre  2003, presentano all'organismo pagatore
competente,  domanda  di ammissione al regime di pagamento unico alle
condizioni stabilite nella sezione II del capitolo II del regolamento
(CE) n. 795/2004 della Commissione.
  7.  Gli  agricoltori  che  si  trovano  nelle  condizioni  previste
dall'art.  42,  comma  4,  del  regolamento  (CE)  n.  1782/2003  del
Consiglio  del  29 settembre  2003  presentano all'organismo pagatore
competente  domanda di ammissione al regime di pagamento unico, nelle
fattispecie  previste  e  alle condizioni stabilite nella sezione III
del capitolo III del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione.
  8.  Gli  organismi  pagatori  garantiscono  all'AGEA, attraverso il
SIAN,  la  contestuale disponibilita' delle domande di fissazione dei
titoli  all'aiuto,  ai fini del calcolo definitivo dei titoli stessi,
del  dimensionamento della riserva nazionale e del calcolo dei titoli
da riserva, che l'AGEA esegue e rende disponibili attraverso il SIAN,
agli  organismi  pagatori.  Entro  il  15 agosto  2005  gli organismi
pagatori assegnano ai produttori i titoli all'aiuto definitivi.
  9.  Le  dimensioni  minime  di una azienda per potere presentare la
domanda  di  fissazione  dei  titoli  all'aiuto  non  possono  essere
inferiori a 0,3 ettari.
  10.  Le  disposizioni  di cui al comma 9 non si applicano ai titoli
all'aiuto   sottoposti   alle  condizioni  particolari  di  cui  agli
articoli da  47  a  50  del  regolamento (CE) n. 1782/2003, purche' i
titolari  mantengano almeno il 50% dell'attivita' agricola svolta nel
periodo di riferimento espressa in unita' di bestiame adulto (UBA).
                               Art. 7.
                      Uso dei titoli all'aiuto

  1.   Possono   beneficiare   del  regime  di  pagamento  unico  gli
agricoltori  che,  in possesso in via originaria o derivata di titoli
all'aiuto  ai sensi degli articoli da 33 a 43 del regolamento (CE) n.
1782/2003,  dispongano  all'11 novembre  2004  delle  parcelle per le
quali   presentano  domanda  di  pagamento  e  su  queste  esercitino
attivita' agricola nel rispetto del regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio,   dei  regolamenti  (CE)  n.  795/2004  e  796/2004  della
Commissione  e di quanto stabilito nel presente decreto, salvo quanto
disposto  all'art. 49, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio   e   salvi   casi  di  forza  maggiore  o  di  circostanze
eccezionali.
                               Art. 8.
Tipi  specifici  di agricoltura previsti dall'art. 69 del regolamento
       (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.

  1.   Nel  settore  dei  seminativi,  delle  carni  bovine  e  degli
ovicaprini  viene  operata  una  trattenuta  dell'8% della componente
settoriale  seminativi,  del  7%  della  componente  settoriale carni
bovine  e del 5% della componente settoriale ovicaprini del massimale
nazionale  di  cui  all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio  del  29 settembre  2003,  individuate nell'allegato VI del
detto regolamento.
  2.  Le  somme cosi' ottenute sono destinate, settore per settore, e
su  base  annua,  a  un  pagamento supplementare agli agricoltori del
settore interessato che rispettino le condizioni di ammissibilita' al
premio.
  3.  Le  condizioni  di  ammissibilita' al premio supplementare, che
tengono  conto  della  tutela  e  valorizzazione  dell'ambiente o del
miglioramento  della  qualita'  e  commercializzazione  dei  prodotti
agricoli,  possono  essere  determinate  annualmente  con decreto del
Ministro  delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, da adottarsi entro il termine previsto dalla normativa
comunitaria  avvalendosi  anche delle proposte del comitato di cui al
comma successivo.
  4.  Per  il  monitoraggio  dell'utilizzo  delle risorse finanziarie
previste  a  titolo  di  aiuto supplementare e per la formulazione di
proposte  di  modifica  delle  condizioni di ammissibilita' al premio
supplementare  di cui al comma 3, e' istituito un comitato paritetico
Ministero  delle  politiche agricole e forestali e regioni e province
autonome,  integrato  da  una rappresentanza delle organizzazioni del
tavolo agro/alimentare.
                               Art. 9.
              Applicazione del pagamento supplementare

  1. Le trattenute di cui al precedente art. 8 vengono utilizzate per
erogare un pagamento supplementare, condizionato come segue:
    a)  nel  settore  dei  seminativi  un  pagamento supplementare ad
ettaro   viene   erogato  agli  agricoltori  che  utilizzano  sementi
certificate  per  la  coltivazione  di  particolari  varieta'  e  che
adottino  modalita'  di  certificazione,  tecniche  di  coltivazione,
stoccaggio  ed  altre  pratiche  produttive  tali  da corrispondere a
caratteristiche  qualitative  richieste dal mercato e che favoriscono
la commercializzazione;
    b) nel  settore delle carni bovine un pagamento supplementare per
capo  viene  erogato agli allevatori di vacche nutrici, come definite
dal diritto comunitario, di razze specializzate da carne iscritte nei
libri  genealogici  o  agli  allevatori  di  vacche nutrici a duplice
attitudine e/o di bovini allevati secondo metodi estensivi;
    c) nel   settore   delle  carni  ovine  e  caprine  un  pagamento
supplementare   a  capo  viene  erogato  agli  allevatori  singoli  o
associati con piu' di 50 capi.
  2.  In  caso  di  superamento dei plafond relativi al finanziamento
delle  misure  di  cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), un
abbattimento   pro   rata   e'   applicato   ai   relativi  pagamenti
supplementari per ettaro o per capo.
                              Art. 10.
                 Trasferimento dei titoli agli aiuti

  1.  In  caso  di  vendita  del  titolo  all'aiuto,  si applicano le
trattenute,  da  riversare  alla  riserva  nazionale, calcolate nelle
percentuali  massime  previste  dall'art.  9  del regolamento (CE) n.
795/2004 della Commissione.
  2.  La  cessione  del  titolo all'aiuto, che avviene secondo quanto
stabilito  dall'art.  25  del  regolamento  (CE)  n.  795/2004  della
Commissione,   deve   avvenire   mediante   atto  con  sottoscrizione
autenticata, ad esclusione degli accordi in deroga di cui all'art. 45
della  legge n. 203/1982, e deve essere comunicata a pena di nullita'
agli  organismi  pagatori,  entro  dieci giorni dalla sottoscrizione.
Entro  trenta  giorni dalla ricezione della comunicazione, l'AGEA, in
attuazione dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 1782/03, convalida il
trasferimento   del  titolo,  comunicato  attraverso  il  SIAN  dagli
oganismi pagatori.
  3. Per i trasferimenti dei titoli secondo quanto previsto dall'art.
27  del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, le domande di
cedente  e  cessionario  devono essere presentate congiuntamente agli
organismi pagatori.
  4.  I  trasferimenti  dei  titoli  all'aiuto  possono avvenire solo
all'interno  delle  regioni  omogenee cosi' come definite all'art. 2,
comma 5.
                              Art. 11.
          Clausole relative ai contratti privati di vendita

  1.  Ai  sensi  dell'art.  17, comma 3, paragrafo 2, del regolamento
(CE)  n.  795/2004  della  Commissione,  l'acquirente puo' presentare
domanda di fissazione del titolo all'aiuto a nome del venditore e con
l'esplicita autorizzazione di questo.
  2.  Ai  contratti  privati  di  vendita  di  cui  all'art.  17  del
regolamento  (CE) n. 795/2004 della Commissione si applica il comma 5
del medesimo articolo.
                              Art. 12.
Disposizioni  applicabili  agli  agricoltori  che  si  trovano in una
                       situazione particolare

  1.  Qualora il contratto d'affitto di cui agli articoli 20 e 22 del
regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 o i
programmi di cui all'art. 23 dello stesso regolamento cessino dopo la
scadenza  del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito
del  regime  di  pagamento  unico nel suo primo anno di applicazione,
l'agricoltore  interessato  puo'  chiedere  la  fissazione dei propri
titoli  all'aiuto,  dopo  la  scadenza  del contratto d'affitto o del
programma, entro il termine ultimo di presentazione delle domande nel
quadro del regime di pagamento unico dell'anno successivo.
  2.  Anche  ai  contratti  di durata quinquennale, in relazione alla
prassi  consolidata  in Italia, si applicano le disposizioni previste
per i contratti d'affitto a lungo termine previsti negli articoli 20,
21  e  22  del  regolamento  (CE)  n.  795/2004 della Commissione del
21 aprile 2004.
  3.  Agli  agricoltori  di  cui  all'art.  20  del  regolamento (CE)
795/2004  della  Commissione  del  21 aprile 2004, vengono attribuiti
titoli  all'aiuto  calcolati  su  un  importo  di riferimento fissato
secondo  criteri  definiti  con  decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
                              Art. 13.
                       Ritiro dalla produzione

  1.  I  produttori che abbiano ritirato superfici dalla produzione a
titolo  obbligatorio  devono lasciarle a riposo ai sensi dell'art. 32
del  regolamento  (CE)  n.  795/2004  della Commissione e non possono
effettuare  le  semine  prima del 31 agosto per il raccolto dell'anno
successivo.
  2.  Le  regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano
le  misure previste dai commi 2 e 3 dell'art. 32 del regolamento (CE)
n. 795/2004 della Commissione.
  3.  In  caso  di  applicazione dell'art. 33 del regolamento (CE) n.
795/2004  della  Commissione,  le  regioni  e le province autonome di
Trento e Bolzano adottano le misure in esso previste. In ogni regione
o  provincia  autonoma  le  nuove  superfici  ammissibili non possono
superare le superfici dichiarate inammissibili.
  4.  Gli  scambi  previsti  nell'art.  33  del  regolamento  (CE) n.
795/2004  della  Commissione  devono  essere  sottoposti a preventiva
notificazione  alla  regione o provincia autonoma, che provvedera' ad
accogliere  o  respingere  la proposta contenuta nell'atto notificato
entro sessanta giorni dall'invio dello stesso.
  5. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano garantiscono,
attraverso  il SIAN, la contestuale disponibilita' dei dati derivanti
dall'applicazione del presente articolo.
                              Art. 14.
                         Clausola arbitrale

  1.  La  domanda  presentata  al  fine  di  partecipare al regime di
pagamento   unico  puo'  essere  accompagnata  da  una  dichiarazione
irrevocabile  di accettazione di una clausola arbitrale, in base alla
quale  si accetta di sottoporre ogni possibile controversia in ordine
alla  partecipazione  od esclusione dal regime, alla camera arbitrale
di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 99 del 2004.
  2.  La procedura arbitrale e' regolata dalle disposizioni contenute
nel   regolamento  esecutivo  della  Camera  nazionale  arbitrale  in
agricoltura,  istituita  con  decreto  del  Ministro  delle politiche
agricole  e forestali 1° luglio 2002, n. 743, confermato dall'art. 16
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
  Il  presente  decreto  e'  trasmesso all'organo di controllo per la
registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana   ed   entra   in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione.
    Roma, 5 agosto 2004
                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2004

Ufficio  di  controllo  sugli  atti  dei  Ministeri  delle  attivita'
produttive,  registro  n. 4 Politiche agricole e forestali, foglio n.
182


fp04 - gr04