MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 5 agosto 2004
Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola
comune.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del
29 settembre 2003;
Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione 21 aprile
2004;
Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del
21 aprile 2004;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante
"attuazione dell'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia
di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione
amministrativa in agricoltura";
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge
24 giugno 2004, n. 157;
Vista la posizione della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome sull'attuazione del regolamento (CE) n.
1782/03 espressa nella seduta del 15 gennaio 2004 della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano;
Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004, n. 1628, d'intesa
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano, recante disposizioni
nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/03 relativamente
all'art. 33 ed all'art. 40, che disciplinano rispettivamente
l'ammissibilita' al regime di pagamento unico e le circostanze
eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di
riferimento, nonche' del regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione
che detta modalita' di applicazione;
Vista la nota della Commissione europea 25 giugno 2004, prot. n.
16536;
Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni per una immediata ed
ordinata applicazione delle richiamate norme comunitarie;
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
espressa nella riunione del 29 luglio 2004;
Decreta:
Art. 1.
Avvio del regime di pagamento unico
1. Il regime di pagamento unico previsto dal regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e' applicato a livello
nazionale dal l° gennaio 2005, fatta eccezione per l'art. 62 la cui
applicazione decorre dal 1° gennaio 2006.
2. Il regime di pagamento unico viene attuato con le modalita'
previste dagli articoli da 33 a 57 e 62 del regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche
e integrazioni.
3. Ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera a), secondo trattino del
regolamento (CE) n. 1782/2003 sono esclusi dal regime di pagamento
unico i pagamenti diretti concessi ai sensi dell'art. 3 del
regolamento (CE) n. 2358/71.
Art. 2.
Gestione della riserva nazionale
1. Lo Stato si avvale del diritto di adottare misure in
applicazione dell'art. 42, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.
2. Lo Stato applica tutte le disposizioni facoltative previste
dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 795/2004 della
Commissione del 21 aprile 2004.
3. Le determinazioni sull'utilizzazione della riserva nazionale,
sui criteri oggettivi per le assegnazioni ai sensi dei paragrafi 3 e
5 dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e sulle altre
misure conseguenti ai regolamenti attuativi del regolamento (CE) n.
1782/2003, sono adottate con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la conferenza Stato-Regioni.
4. La gestione della riserva nazionale di cui all'art. 42 del
regolamento (CE) n. 1782/2003 e' affidata all'AGEA che, al fine di
assicurare il rispetto del massimale nazionale ai sensi dell'art. 41
del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonche' l'equilibrio della riserva
nazionale e il rispetto delle finalita' di cui ai commi 3, 4, 5 e 6
dell'art. 42 del citato regolamento, procede alle riduzioni lineari
degli importi di riferimento dandone comunicazione agli organismi
pagatori riconosciuti.
5. I criteri oggettivi e la definizione delle zone omogenee di
utilizzo della riserva nazionale di cui all'art. 42 del citato
regolamento sono definiti con decreto di cui al comma 3.
Art. 3.
Criteri di ammissibilita'
1. Nella definizione di "successione anticipata" di cui all'art. 33
del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio rientrano:
a) il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;
b) tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi
titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da
altro agricoltore, al quale il primo puo' succedere per successione
legittima.
2. Ai fini dell'art. 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1782/2003, rientra nell'ipotesi di cambiamento della forma giuridica
il caso in cui l'agricoltore che gestisce 1'azienda all'atto
dell'avviamento del regime:
a) abbia esercitato attivita' agricola come membro compartecipe
dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile,
ovvero sia stato parte attiva in agricoltura della famiglia che ha
esercitato in precedenza il controllo dell'azienda;
b) abbia esercitato, come persona fisica o giuridica, attivita'
agricola attraverso una societa' della quale aveva il controllo
secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile, ovvero
abbia esercitato la medesima attivita' come affittuario di societa'
della quale aveva il controllo;
c) abbia esercitato, come societa', attivita' agricola attraverso
uno o piu' propri soci.
3. Rientra nelle fattispecie di cui al comma 2 anche il caso in cui
l'agricoltore che conduceva l'azienda nel periodo di riferimento
abbia costituito una societa' che gestisce l'azienda stessa alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4.
Gestione degli importi resi disponibili dalla modulazione
1. Gli importi totali resi disponibili dalla modulazione sono
ripartiti fra i Piani di sviluppo rurale con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, adottato sentita la Conferenza
Stato-Regioni, sulla base dei parametri concordati in sede di
Comitato nazionale per la sorveglianza sull'attuazione dei piani di
sviluppo rurale, come sostegno supplementare alle misure dei piani
medesimi.
Art. 5.
Condizionalita'
1. Le norme quadro inerenti le buone condizioni agronomiche ed
ambientali, e gli obblighi derivanti dai criteri di gestione
obbligatoria, cui devono conformarsi le regioni e le province
autonome, sono definite con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la conferenza Stato-Regioni, sulla base
dello schema riportato negli Allegati III e IV del regolamento (CE)
n. 1782/2003, nel rispetto dei principi comunitari, garantendo la
parita' di trattamento degli agricoltori ed evitando distorsioni del
mercato e della concorrenza.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
definiscono, con propri provvedimenti, nel rispetto dei principi
comunitari, garantendo la parita' di trattamento degli agricoltori ed
evitando distorsioni del mercato e della concorrenza, le buone
condizioni agronomiche ed ambientali e gli obblighi derivanti dai
criteri di gestione obbligatoria entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di cui al comma 1. In caso di inadempienza,
il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il potere
sostitutivo.
3. L'AGEA e' responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli
di cui ai commi 1 e 2, eseguiti dagli organismi pagatori e
garantisce, attraverso il SIAN il rispetto delle condizioni di cui
all'art. 9 del regolamento (CE) n. 796/2004.
Art. 6.
Prima assegnazione dei titoli all'aiuto
1. Possono beneficiare dell'aiuto gli agricoltori che si trovino
nelle condizioni di cui all'art. 33 del regolamento (CE) n.
1782/2003, cosi' come specificate dal presente decreto.
2. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del regolamento (CE) n.
795/2004, l'AGEA procede all'identificazione degli agricoltori aventi
titolo all'aiuto, definendo tempi e modalita' per la registrazione
nel SIAN delle conferme ovvero delle modifiche aziendali per le
fattispecie ricadenti negli articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento
(CE) n. 795/2004 della Commissione, cosi' come descritte dal presente
decreto, nonche' dei casi di forza maggiore e delle circostanze
eccezionali, ai sensi dell'art. 40, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 1782/2003 e del decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 20 luglio 2004, n. 1628.
3. Entro il 31 marzo 2005 gli organismi pagatori provvedono ad
inviare agli agricoltori identificati con la procedura di cui al
comma 2, il modulo di domanda di cui all'art. 34, comma 1, del
regolamento (CE) n. 1782/2003.
4. Entro il 15 maggio 2005 gli agricoltori presentano all'organismo
pagatore competente la domanda di fissazione definitiva dei titoli
all'aiuto e di ammissione al regime di pagamento unico.
5. La domanda e' predisposta in coerenza con gli articoli 12 e 13
del regolamento (CE) n. 796/2004 e dovra' altresi' contenere gli
elementi necessari a dimostrare la qualifica di agricoltore del
richiedente, ai sensi dell'art. 2, lettera a), del regolamento (CE)
n. 1782/2003.
6. Gli agricoltori che si trovano nelle condizioni previste dagli
articoli 42, commi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio del 29 settembre 2003, presentano all'organismo pagatore
competente, domanda di ammissione al regime di pagamento unico alle
condizioni stabilite nella sezione II del capitolo II del regolamento
(CE) n. 795/2004 della Commissione.
7. Gli agricoltori che si trovano nelle condizioni previste
dall'art. 42, comma 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio del 29 settembre 2003 presentano all'organismo pagatore
competente domanda di ammissione al regime di pagamento unico, nelle
fattispecie previste e alle condizioni stabilite nella sezione III
del capitolo III del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione.
8. Gli organismi pagatori garantiscono all'AGEA, attraverso il
SIAN, la contestuale disponibilita' delle domande di fissazione dei
titoli all'aiuto, ai fini del calcolo definitivo dei titoli stessi,
del dimensionamento della riserva nazionale e del calcolo dei titoli
da riserva, che l'AGEA esegue e rende disponibili attraverso il SIAN,
agli organismi pagatori. Entro il 15 agosto 2005 gli organismi
pagatori assegnano ai produttori i titoli all'aiuto definitivi.
9. Le dimensioni minime di una azienda per potere presentare la
domanda di fissazione dei titoli all'aiuto non possono essere
inferiori a 0,3 ettari.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano ai titoli
all'aiuto sottoposti alle condizioni particolari di cui agli
articoli da 47 a 50 del regolamento (CE) n. 1782/2003, purche' i
titolari mantengano almeno il 50% dell'attivita' agricola svolta nel
periodo di riferimento espressa in unita' di bestiame adulto (UBA).
Art. 7.
Uso dei titoli all'aiuto
1. Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli
agricoltori che, in possesso in via originaria o derivata di titoli
all'aiuto ai sensi degli articoli da 33 a 43 del regolamento (CE) n.
1782/2003, dispongano all'11 novembre 2004 delle parcelle per le
quali presentano domanda di pagamento e su queste esercitino
attivita' agricola nel rispetto del regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 795/2004 e 796/2004 della
Commissione e di quanto stabilito nel presente decreto, salvo quanto
disposto all'art. 49, comma 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio e salvi casi di forza maggiore o di circostanze
eccezionali.
Art. 8.
Tipi specifici di agricoltura previsti dall'art. 69 del regolamento
(CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.
1. Nel settore dei seminativi, delle carni bovine e degli
ovicaprini viene operata una trattenuta dell'8% della componente
settoriale seminativi, del 7% della componente settoriale carni
bovine e del 5% della componente settoriale ovicaprini del massimale
nazionale di cui all'art. 41 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del
Consiglio del 29 settembre 2003, individuate nell'allegato VI del
detto regolamento.
2. Le somme cosi' ottenute sono destinate, settore per settore, e
su base annua, a un pagamento supplementare agli agricoltori del
settore interessato che rispettino le condizioni di ammissibilita' al
premio.
3. Le condizioni di ammissibilita' al premio supplementare, che
tengono conto della tutela e valorizzazione dell'ambiente o del
miglioramento della qualita' e commercializzazione dei prodotti
agricoli, possono essere determinate annualmente con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, da adottarsi entro il termine previsto dalla normativa
comunitaria avvalendosi anche delle proposte del comitato di cui al
comma successivo.
4. Per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse finanziarie
previste a titolo di aiuto supplementare e per la formulazione di
proposte di modifica delle condizioni di ammissibilita' al premio
supplementare di cui al comma 3, e' istituito un comitato paritetico
Ministero delle politiche agricole e forestali e regioni e province
autonome, integrato da una rappresentanza delle organizzazioni del
tavolo agro/alimentare.
Art. 9.
Applicazione del pagamento supplementare
1. Le trattenute di cui al precedente art. 8 vengono utilizzate per
erogare un pagamento supplementare, condizionato come segue:
a) nel settore dei seminativi un pagamento supplementare ad
ettaro viene erogato agli agricoltori che utilizzano sementi
certificate per la coltivazione di particolari varieta' e che
adottino modalita' di certificazione, tecniche di coltivazione,
stoccaggio ed altre pratiche produttive tali da corrispondere a
caratteristiche qualitative richieste dal mercato e che favoriscono
la commercializzazione;
b) nel settore delle carni bovine un pagamento supplementare per
capo viene erogato agli allevatori di vacche nutrici, come definite
dal diritto comunitario, di razze specializzate da carne iscritte nei
libri genealogici o agli allevatori di vacche nutrici a duplice
attitudine e/o di bovini allevati secondo metodi estensivi;
c) nel settore delle carni ovine e caprine un pagamento
supplementare a capo viene erogato agli allevatori singoli o
associati con piu' di 50 capi.
2. In caso di superamento dei plafond relativi al finanziamento
delle misure di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), un
abbattimento pro rata e' applicato ai relativi pagamenti
supplementari per ettaro o per capo.
Art. 10.
Trasferimento dei titoli agli aiuti
1. In caso di vendita del titolo all'aiuto, si applicano le
trattenute, da riversare alla riserva nazionale, calcolate nelle
percentuali massime previste dall'art. 9 del regolamento (CE) n.
795/2004 della Commissione.
2. La cessione del titolo all'aiuto, che avviene secondo quanto
stabilito dall'art. 25 del regolamento (CE) n. 795/2004 della
Commissione, deve avvenire mediante atto con sottoscrizione
autenticata, ad esclusione degli accordi in deroga di cui all'art. 45
della legge n. 203/1982, e deve essere comunicata a pena di nullita'
agli organismi pagatori, entro dieci giorni dalla sottoscrizione.
Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, l'AGEA, in
attuazione dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 1782/03, convalida il
trasferimento del titolo, comunicato attraverso il SIAN dagli
oganismi pagatori.
3. Per i trasferimenti dei titoli secondo quanto previsto dall'art.
27 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, le domande di
cedente e cessionario devono essere presentate congiuntamente agli
organismi pagatori.
4. I trasferimenti dei titoli all'aiuto possono avvenire solo
all'interno delle regioni omogenee cosi' come definite all'art. 2,
comma 5.
Art. 11.
Clausole relative ai contratti privati di vendita
1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 795/2004 della Commissione, l'acquirente puo' presentare
domanda di fissazione del titolo all'aiuto a nome del venditore e con
l'esplicita autorizzazione di questo.
2. Ai contratti privati di vendita di cui all'art. 17 del
regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione si applica il comma 5
del medesimo articolo.
Art. 12.
Disposizioni applicabili agli agricoltori che si trovano in una
situazione particolare
1. Qualora il contratto d'affitto di cui agli articoli 20 e 22 del
regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 o i
programmi di cui all'art. 23 dello stesso regolamento cessino dopo la
scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito
del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione,
l'agricoltore interessato puo' chiedere la fissazione dei propri
titoli all'aiuto, dopo la scadenza del contratto d'affitto o del
programma, entro il termine ultimo di presentazione delle domande nel
quadro del regime di pagamento unico dell'anno successivo.
2. Anche ai contratti di durata quinquennale, in relazione alla
prassi consolidata in Italia, si applicano le disposizioni previste
per i contratti d'affitto a lungo termine previsti negli articoli 20,
21 e 22 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del
21 aprile 2004.
3. Agli agricoltori di cui all'art. 20 del regolamento (CE)
795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, vengono attribuiti
titoli all'aiuto calcolati su un importo di riferimento fissato
secondo criteri definiti con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
Art. 13.
Ritiro dalla produzione
1. I produttori che abbiano ritirato superfici dalla produzione a
titolo obbligatorio devono lasciarle a riposo ai sensi dell'art. 32
del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione e non possono
effettuare le semine prima del 31 agosto per il raccolto dell'anno
successivo.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano
le misure previste dai commi 2 e 3 dell'art. 32 del regolamento (CE)
n. 795/2004 della Commissione.
3. In caso di applicazione dell'art. 33 del regolamento (CE) n.
795/2004 della Commissione, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano adottano le misure in esso previste. In ogni regione
o provincia autonoma le nuove superfici ammissibili non possono
superare le superfici dichiarate inammissibili.
4. Gli scambi previsti nell'art. 33 del regolamento (CE) n.
795/2004 della Commissione devono essere sottoposti a preventiva
notificazione alla regione o provincia autonoma, che provvedera' ad
accogliere o respingere la proposta contenuta nell'atto notificato
entro sessanta giorni dall'invio dello stesso.
5. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano garantiscono,
attraverso il SIAN, la contestuale disponibilita' dei dati derivanti
dall'applicazione del presente articolo.
Art. 14.
Clausola arbitrale
1. La domanda presentata al fine di partecipare al regime di
pagamento unico puo' essere accompagnata da una dichiarazione
irrevocabile di accettazione di una clausola arbitrale, in base alla
quale si accetta di sottoporre ogni possibile controversia in ordine
alla partecipazione od esclusione dal regime, alla camera arbitrale
di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 99 del 2004.
2. La procedura arbitrale e' regolata dalle disposizioni contenute
nel regolamento esecutivo della Camera nazionale arbitrale in
agricoltura, istituita con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743, confermato dall'art. 16
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la
registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
Roma, 5 agosto 2004
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2004
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita'
produttive, registro n. 4 Politiche agricole e forestali, foglio n.
182