MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 21 luglio 2004
Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente norme in
materia di procreazione medicalmente assistita ed in particolare
l'art. 7, comma 1;
Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, di ratifica ed esecuzione
della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei
diritti dell'uomo e della dignita' dell'essere umano riguardo
all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui
diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile
1997, nonche' del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168,
sul divieto di clonazione di esseri umani;
Sentito l'Istituto superiore di sanita' circa le indicazioni
delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente
assistita;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso
nella seduta del 14 luglio 2004;
Decreta:
Art. 1.
Sono adottate le Linee guida contenenti le indicazioni delle
procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita,
allegate come parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2004
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2004
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e
dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 150
Allegato
LINEE GUIDA CONTENENTI LE INDICAZIONI DELLE PROCEDURE E DELLE
TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
Art. 7 - Legge n. 40/2004
Allegato pag. 4
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Allegato pag. 19
Allegato pag. 20
Allegato pag. 21
Allegato pag. 22
Allegato pag. 23
Allegato pag. 24
Allegato pag. 25
Allegato pag. 26