GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 185 DEL 9/8/2004

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE 

DECRETO 1 luglio 2004 
Progetto "PC alle famiglie", di cui all'art. 4, comma 10, della legge
24 dicembre 2003, n. 350.
            IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'art.
27, che istituisce un fondo speciale, denominato "PC ai giovani";
  Visto  l'art.  4,  comma  10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
legge  finanziaria  2004,  che  prevede  la  destinazione  nel limite
massimo  di  30  milioni di euro di quota parte del fondo sopracitato
per  la  costituzione  di  un  fondo  speciale  denominato  "PC  alle
famiglie" finalizzato alla copertura delle spese relative all'omonimo
progetto   (di  seguito:  Progetto)  promosso  dal  Dipartimento  per
l'innovazione  e  le  tecnologie  della  Presidenza del Consiglio dei
Ministri,   diretto   all'erogazione,  nel  corso  del  2004,  di  un
contributo di 200 euro per l'acquisizione e l'utilizzo di un personal
computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad Internet,
da  parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un
reddito  complessivo  non  superiore a 15.000 euro, relativo all'anno
2002;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 10, della legge n. 350
del  2003,  con  decreto  di  natura  non  regolamentare adottato dal
Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  di  concerto  con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite, entro i
limiti  delle  disponibilita' finanziarie, le modalita' di attuazione
del   Progetto,   nonche'  quelle  di  individuazione  dei  requisiti
reddituali   e   dei  soggetti  tenuti  alla  verifica  dei  predetti
requisiti;
  Ritenuta  l'opportunita',  al fine di assicurare un'attuazione piu'
rapida  ed  efficace  dell'intervento  agevolativo,  di corrispondere
l'incentivo riconosciuto ai beneficiari sotto forma di una riduzione,
di   pari   importo,   del  prezzo  di  vendita,  praticata  all'atto
dell'acquisto   dal  rivenditore  degli  strumenti  informatici,  con
diritto di questi al rimborso della riduzione medesima;
  Ritenuta,  altresi',  l'esigenza  di avvalersi per la realizzazione
del  Progetto  della  collaborazione  di  SOGEI  -  Societa' Generale
d'Informatica  S.p.a. e di Poste Italiane S.p.a., in quanto risultano
essere  gli unici organismi in possesso delle tecnologie, dei mezzi e
delle  competenze  necessarie  per  conseguire in maniera ottimale lo
scopo prefissato dal legislatore sotto il profilo sia dell'efficienza
delle  procedure,  sia  dei costi finanziari da sostenere, secondo le
modalita' stabilite dal presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
              Beneficiari, validita' temporale oggetto
                     ed ammontare dell'incentivo
  1.  Ai  contribuenti  persone  fisiche  residenti  in Italia con un
reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per il reddito
derivante  dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
relative  pertinenze,  non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno
d'imposta  2002,  i  quali per lo stesso anno d'imposta risultano non
essere  fiscalmente  a  carico  di  altro  contribuente  (di seguito:
beneficiari),  che acquistano un personal computer (di seguito: "PC")
nuovo  di  fabbrica,  di  qualsiasi  prezzo,  marca e tipo, avente la
configurazione   di   cui  al  comma  3,  e'  riconosciuto,  all'atto
dell'acquisto,  sulla  base  della  disponibilita'  del  Fondo di cui
all'art.  27  della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nel limite di 30
milioni di euro per l'anno 2004, un incentivo pari ad euro 200.
  2.  Entro  lo  stesso limite di disponibilita' potranno beneficiare
dell'incentivo, fermo restando la condizione che per l'anno d'imposta
2002 risultino non essere fiscalmente a carico di altro contribuente,
anche coloro i quali, per lo stesso anno d'imposta 2002, appartengono
a categorie esonerate dalla dichiarazione dei redditi.
  3.  Al fine di ottenere le agevolazioni di cui al presente decreto,
per " PC" si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di
certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito da:
    a) unita' centrale e unita' disco rigido interno;
    b) scheda di gestione dell'audio e del video;
    c) dispositivo  di  connessione  e  periferiche (video, tastiera,
mouse);
    d) lettore CD Rom o DVD;
    e) sistema  operativo  adatto ad ospitare software applicativi di
produttivita' o gestionali;
    f) predisposizione per l'accesso ad Internet (modem).
  4.  Il  PC  deve essere dotato della certificazione di qualita' ISO
9001.2, nonche' della certificazione rilasciata dal produttore ovvero
dal  distributore  del  sistema  operativo,  per il sistema operativo
pre-installato.
  5. Il contributo e' concesso anche in caso di acquisto di una parte
del  sistema  operativo, purche' comprendente almeno le componenti di
cui alle lettere a), e) ed f) del comma 3.
  6.  I  beneficiari possono aderire al progetto entro e non oltre un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
                               Art. 2.
            Modalita' di conseguimento dell'agevolazione
  1. I soggetti che intendono usufruire dell'agevolazione, verificato
che l'ammontare del reddito complessivo riportato sulla dichiarazione
dei redditi modello 703-3/2003 (importo indicato al rigo 6, diminuito
dell'importo  indicato  al  rigo 9), ovvero sul modello UNICO persone
fisiche  2003  (importo  indicato  al  rigo RN1, quadro RN, diminuito
dell'importo indicato al rigo RN4), ovvero, nei casi di esonero dalla
dichiarazione,  sulla certificazione dei redditi di lavoro dipendente
e  assimilati  (modello  CUD - sommatoria dei punti 1, 2 e 4) o sulle
altre  certificazioni  di  cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni,   sia   non   superiore  a  15.000  euro,
usufruiscono  dell'incentivo  all'atto dell'acquisto del PC presso un
qualsiasi  rivenditore che aderisce al Progetto. I soggetti esonerati
dalla  dichiarazione  dei  redditi  che  hanno  avuto  nel  2002 piu'
rapporti  di  lavoro,  ricevendo  per  ognuno di essi un modello CUD,
dovranno  verificare  l'ammontare  del reddito complessivo come somma
dei redditi relativi a ciascun CUD ricevuto.
  2.  I  beneficiari  sono tenuti a fornire al rivenditore il proprio
numero  di  codice  fiscale,  esibendo  la carta di identita' o altro
valido  documento  di  riconoscimento  ai  fini della identificazione
personale.
  3.  Coloro  i  quali  rientrano nella fattispecie di cui al comma 2
dell'art.  1,  per ottenere l'incentivo, oltre che adempiere a quanto
prescritto   al   comma   2  del  presente  articolo,  dichiarano  al
rivenditore   di   essere   esonerati   dalla   presentazione   della
dichiarazione  dei redditi. Il rivenditore inserisce tale notizia nel
campo   appositamente   predisposto   sul   foglio   elettronico   di
prenotazione  vendita,  di  cui  all'art.  3,  comma 1, attendendo il
riscontro  in tempo reale per l'assenso alla vendita e la conseguente
registrazione.      Il      contribuente      sottoscrive     altresi
l'autocertificazione   relativa   alla   sua  posizione  di  esonero,
utilizzando allo scopo il modulo presente sul sito di cui all'art. 3,
comma  1,  e  lo  consegna  al  rivenditore. Quest'ultimo provvede ad
inviare  per  via  telematica  o  per  telefax  le autocertificazioni
corredate  dalla  copia  del documento di riconoscimento ottenute dai
beneficiari  esonerati dalla dichiarazione. Il mancato adempimento di
tale  operazione  non  consente  la corresponsione al rivenditore del
rimborso,   da   parte   del  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le
tecnologie, della detrazione effettuata in favore del beneficiario.
  4.  L'incentivo  e'  costituito da una riduzione, pari ad euro 200,
del  prezzo  complessivo di acquisto del PC, IVA inclusa, al netto di
ogni eventuale sconto commerciale.
                               Art. 3.
                Adempimenti a carico del rivenditore
  1.   Il  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  della
Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri  provvede  ad  inserire
nell'apposito  sito del portale www.italia. gov.it, due diversi fogli
elettronici dedicati rispettivamente:
    a) ai rivenditori gia' aderenti al progetto PC ai giovani, di cui
al  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 aprile 2003,
che  devono  dichiarare  la  loro  adesione  al  progetto,  indicando
eventuali aggiornamenti degli estremi gia' forniti;
    b) ai  rivenditori  diversi  dai soggetti di cui alla lettera a),
che  devono  fornire gli estremi identificativi del proprio esercizio
commerciale,  il  relativo  indirizzo,  il numero di partita IVA, gli
estremi  di  iscrizione  alla Camera di commercio nonche' manifestare
l'accettazione delle condizioni riportate nel sito medesimo.
  2. Al fine di pubblicizzare l'adesione del rivenditore al Progetto,
gli  esercizi  devono  esporre  la  vetrofania riportante il logo del
Progetto  stesso, reso disponibile dal Dipartimento per l'innovazione
e le tecnologie nel sito di cui al comma 1.
  3.  Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto
la  propria responsabilita' l'identita' del beneficiario, accede alla
propria  posizione  sul  sito  di cui al comma 1 e compila l'apposito
foglio  elettronico  trasferendovi  i dati relativi all'operazione e,
specificatamente,  le  generalita'  dell'acquirente,  gli estremi del
documento  di  identificazione, il numero di codice fiscale. Ricevuto
l'assenso  alla  vendita, il rivenditore inserisce il numero di serie
del  PC  oggetto  della  transazione,  il numero identificativo dello
scontrino  fiscale  emesso  e,  nella  fattispecie di cui all'art. 2,
comma     3,     provvede     tempestivamente    alla    trasmissione
dell'autocertificazione.
  4.  L'operazione  di  cui  al comma 3 e' automaticamente inibita in
caso  di  cumulo  con  le  iniziative  PC ai giovani e PC ai docenti,
nonche'  in  caso  di  esaurimento  della  disponibilita'  del  Fondo
previste dall'art. 1.
  5.   A  fronte  di  ogni  vendita  effettuata,  al  rivenditore  e'
riconosciuto  un  rimborso  dell'ammontare  della riduzione di prezzo
praticata, sulla base del consuntivo reso disponibile sul sito di cui
al  comma  1.  Il  relativo  importo  e'  corrisposto  mensilmente al
rivenditore,   secondo   le  indicazioni  da  esso  fornite  all'atto
dell'adesione  al  Progetto,  mediante  bonifico  su  conto  corrente
bancario o accreditamento su conto corrente postale o assegno postale
emesso  dalle  Poste  Italiane  S.p.a., previo pagamento da parte del
medesimo  della  somma  di  euro  3.00  per ogni operazione, oltre il
corrispettivo dovuto all'ente creditizio o al Bancoposta.
                               Art. 4.
            Attivita' del Dipartimento per l'innovazione
     e le tecnologie e degli organismi esterni di collaborazione
  1. Per la realizzazione del Progetto secondo le modalita' stabilite
dal   presente  decreto,  il  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le
tecnologie si avvale, previa stipula di apposite convenzioni, sentito
il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, della collaborazione a
titolo  oneroso  di SOGEI-Societa' Generale d'Informatica S.p.a. e di
Poste Italiane S.p.a. per quanto concerne:
    a) la  predisposizione  della  banca dati dei beneficiari in base
alla condizione reddituale;
    b)  la  realizzazione  delle  procedure informatizzate necessarie
all'assegnazione   al   riconoscimento  della  posizione  comprovante
l'iscrizione  dell'attivita'  commerciale  alla  Camera di commercio,
nonche' all'esercizio del controllo e del monitoraggio del Progetto;
    c) il  rimborso  ai  rivenditori  dei  crediti  maturati ai sensi
dell'art. 3. comma 5;
    d) la   realizzazione  e  la  gestione  delle  sezioni  del  sito
necessarie allo svolgimento del Progetto;
    e) l'organizzazione e la gestione di un centralino automatico per
informazioni sintetiche sul Progetto;
    f) l'apertura  di  una  casella  postale  per  la ricezione delle
autocertificazioni  raccolte dai rivenditori di cui all'art. 2, comma
3.
  2.   Il  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, inoltre:
    a) ad   attivare   un  piano  di  comunicazione  ed  informazione
finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa;
    b) ad  effettuare  il  controllo  sistematico  ed il monitoraggio
dell'andamento   del   Progetto,   in  relazione  agli  obiettivi  da
raggiungere.
                               Art. 5.
                        Trattamento dei dati
  1.  Il  trattamento  avviene  nei limiti strettamente necessari per
l'attuazione  del  Progetto e nel rispetto della vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali.
                               Art. 6.
                      Disposizioni finanziarie
  1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4
relativi  alla  realizzazione  del  Progetto  sono a carico del Fondo
nella  misura  massima del cinque per cento delle sue disponibilita',
cosi'  come  previste  dall'art.  4, comma 10, della legge n. 350 del
2003.
  2.  La  restante  quota  delle  disponibilita' di cui al comma 1 e'
utilizzata per la concessione degli incentivi.
  3.  Tutte le spese necessarie per l'attuazione del Progetto secondo
le  modalita'  di  cui  al  presente  decreto  sono  a  carico  delle
disponibilita' del Fondo e verranno liquidate ai rispettivi creditori
dal  Dipartimento  del  tesoro  su  richiesta  del  Dipartimento  per
l'innovazione    e    le   tecnologie,   corredata   della   relativa
documentazione di spesa.
  4.  I  fondi  necessari  per  la  concessione  degli incentivi sono
trasferiti dal Dipartimento del tesoro su conto corrente infruttifero
intestato  a Poste Italiane S.p.a, presso la Tesoreria centrale dello
Stato   su   richiesta   del  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le
tecnologie.  Poste Italiane S.p.a. provvede al prelevamento dei fondi
e  al  rimborso  ai  rivenditori  delle somme loro dovute, secondo le
modalita' da stabilire nella convenzione di cui all'art. 4, comma 1.
                               Art. 7.
                        Revoca del contributo
  1.  Qualora  risulti  che  la concessione dei contributi erogati ai
sensi  del  presente  decreto  e  stata  determinata da dichiarazioni
mendaci   o  false  attestazioni  anche  documentali  effettuate  dal
beneficiario  o  dal rivenditore, il Dipartimento per l'innovazione e
le  tecnologie revoca il contributo, previa contestazione, in esito a
un procedimento in contraddittorio.
  2.  La  revoca  dei  contributi  comporta  l'obbligo  di  riversare
all'erario,   entro  i  termini  fissati  dal  provvedimento  stesso,
l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali
ISTAT di inflazione in rapporto ai "prezzi al consumo per le famiglie
di  operai  e  di  impiegati",  oltre agli interessi corrispettivi al
tasso legale.
  3.  Ove  l'obbligato  non  ottemperi  al versamento entro i termini
fissati,  il  recupero  coattivo  dei contributi e degli accessori al
contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante
iscrizione  al  ruolo,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602  e  del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46.
  Il  presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per la
registrazione,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua
pubblicazione.
    Roma, 1° luglio 2004
                    Il Ministro per l'innovazione
                           e le tecnologie
                               Stanca
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2004
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro . 8, foglio n. 311


fp04 - gr04