UNIVERSITA' DI BERGAMO
DECRETO RETTORALE 10 agosto 2004
Modificazioni allo statuto.
IL RETTORE
Visto l'art. 11, comma 3, dello Statuto dell'Universita' degli
studi di Bergamo, che prevede che le modifiche allo statuto siano
deliberate a maggioranza assoluta dei componenti dal senato
accademico, integrato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168,
art. 16, commi 2 e 3, con le procedure di cui alla stessa, art. 6,
commi 9, 10, e 11, sentito il Consiglio di amministrazione;
Vista la proposta di modifica dello statuto approvata, con
deliberazione del 24 maggio 2004, dal senato accademico integrato,
previo parere espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 4 maggio 2004;
Visti i rilievi formulati dal MIUR con provvedimento direttoriale
del 14 luglio 2004;
Considerato che i predetti rilievi mossi dal MIUR non modificano
nella sostanza gli articoli interessati e che sono stati
integralmente accolti con decreto rettorale prot. n. 14351/I/002 del
10 agosto 2004 da sottoporre a ratifica del senato accademico
integrato, cosi' come previsto dall'art. 16, comma 2, lettera i)
dello Statuto vigente;
Decreta:
Art. 1.
Sono emanate le modifiche dello statuto dell'Universita' degli
studi di Bergamo, il cui testo viene riordinato con la nuova
numerazione degli articoli e dei commi ed e' allegato al presente
decreto di cui costituisce parte integrante.
Art. 2.
Le predette modifiche dello statuto entreranno in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 11, comma 4
dello statuto vigente.
Bergamo, 10 agosto 2004
Il rettore: Castoldi
Allegato
Titolo I
NORME GENERALI
Capo I
Principi direttivi
Art. 1.
Natura giuridica e finalita' istituzionali
1. L'Universita' di Bergamo, istituzione pubblica dotata di
personalita' giuridica che non persegue scopi di lucro, e' sede
primaria di istruzione, di formazione e di ricerca scientifica e
tecnologica a livello universitario.
2. In attuazione dell'art. 33 della Costituzione, l'universita'
ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa,
finanziaria e contabile.
3. Per il conseguimento delle proprie finalita', l'universita'
agisce con il concorso responsabile di studenti, docenti, ricercatori
e personale tecnico-amministrativo avendo come riferimento il
rispetto e la promozione dei diritti della persona umana.
4. Con riferimento alle tematiche attinenti alle proprie
finalita' istituzionali, l'universita' favorisce sia il confronto ed
il rapporto con le realta' istituzionali, sociali, culturali e
produttive locali, nazionali ed internazionali, sia progetti di
sviluppo interuniversitario nell'ambito delle politiche della
cooperazione internazionale.
Art. 2
Attivita' didattiche e di ricerca
1. Nell'ambito delle proprie finalita' l'universita' svolge
l'attivita' didattica e organizza le relative strutture al fine di
perseguire la qualita' piu' elevata di istruzione, nel rispetto della
liberta' di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati
nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari.
2. In attuazione delle norme vigenti in materia degli ordinamenti
didattici universitari e del conferimento del valore legale ai titoli
di studio, l'Universita' di Bergamo rilascia i seguenti titoli di
studio aventi valore legale:
laurea (L);
laurea specialistica (LS);
diploma di specializzazione (DS);
dottorato di ricerca (DR);
master universitario di I e II livello (MU),
ed istituisce ed organizza le attivita' culturali, di formazione e di
aggiornamento destinate anche a soggetti esterni alla propria
comunita'.
Puo' inoltre attivare, disciplinandoli con specifici regolamenti
didattici, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione
permanente e ricorrente.
L'Universita' di Bergamo assicura, altresi', agli studenti gia'
iscritti nell'a.a. 2000/2001, il rilascio dei titoli di studio aventi
valore legale secondo il previgente ordinamento.
3. Per la migliore efficacia dell'attivita' didattica
l'universita' organizza servizi didattici integrativi e di tutorato
oltre a sostenere l'effettuazione di stage e tirocini formativi.
4. L'Universita' puo' istituire borse di studio per cittadini
italiani e stranieri, ivi compresi i professori visitatori, nonche'
borse di studio, premi di operosita' scientifica, sussidi per il
tirocinio formativo e di avviamento al lavoro, per studenti
meritevoli, diplomati, laureati, dottori di ricerca.
5. Nell'ambito delle proprie finalita' l'universita' svolge
l'attivita' di ricerca scientifica e tecnologica ed opera nel
rispetto della liberta' di ricerca dei docenti e dei ricercatori
nonche' dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche sia
per quanto attiene ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai
metodi.
6. Per la realizzazione delle proprie finalita' istituzionali
l'universita' provvede all'istituzione, organizzazione e
funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio,
anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi,
finanziari e di gestione, ed assicura a quanti operano nel suo ambito
l'effettivo esercizio delle liberta' di insegnamento e di ricerca
nello svolgimento delle prestazioni cui ciascuno e' tenuto a norma di
legge, di statuto e di regolamenti.
Art. 3.
Diritto allo studio
1. L'Universita' degli studi di Bergamo, in attuazione degli
articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legge in materia
di diritto agli studi universitari, organizza i propri servizi in
modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario e
collabora alle attivita' degli enti per il diritto allo studio nelle
forme ritenute di volta in volta piu' idonee.
2. L'universita' concorre inoltre alle complessive esigenze di
orientamento e di formazione culturale degli studenti ed alla
compiuta partecipazione alle attivita' universitarie.
3. L'universita' riconosce, promuove, sostiene e pubblicizza le
attivita' di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi svolte
in forme associative, di volontariato e di cooperazione che
concorrano in modo costruttivo alla realizzazione dei fini
istituzionali dell'ateneo, secondo modalita' dettate dallo statuto e
dai regolamenti.
Art. 4.
Attivita' culturali, sportive e ricreative
1. L'universita' riconosce, promuove, sostiene e pubblicizza,
anche nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo
studio, le attivita' culturali e ricreative degli studenti e del
personale universitario attraverso apposite forme organizzative
rappresentative, convenzionandosi con gli enti pubblici e privati
nonche' con le associazioni operanti in tali ambiti.
2. Il Comitato per lo sport universitario riconosce, promuove e
coordina le attivita' sportive a vantaggio della comunita'
universitaria, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti
sportivi, nonche' ai programmi di sviluppo e promozione delle
attivita' sportive a carattere ricreativo e agonistico, esercita le
altre competenze previste dalle disposizioni vigenti.
3. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento di altre
attivita' possono essere affidati in tutto o in parte mediante
convenzioni al C.U.S.I., che provvede anche per il tramite del suo
organo periferico C.U.S. Bergamo.
Art. 5.
Organizzazione dell'universita'
1. L'organizzazione dell'universita' e' funzionale all'efficace
svolgimento dell'attivita' didattica e di ricerca e deve assicurare
un efficiente utilizzo delle strutture e dei servizi.
2. L'organizzazione dell'universita' e' ispirata ai seguenti
principi:
distinzione della funzione di indirizzo politico e di
controllo, che compete agli organi di Governo, dalla gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa che spetta al direttore
amministrativo, ai dirigenti e, nei limiti stabiliti dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai responsabili degli
uffici;
gestione dell'attivita' sulla base di programmi e progetti;
gestione per budget delle strutture didattiche, scientifiche,
amministrative e di servizio centrali e periferiche.
Art. 6.
Capacita' giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale
1. Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria
autonomia funzionale, l'universita', ferma restando l'esclusione di
scopo di lucro, ha piena capacita' di diritto pubblico e privato.
2. L'universita' e' legittimata a porre in essere ogni atto
negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle
proprie finalita' istituzionali, ivi compresi gli atti di
costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili
anche di diritto privato, nonche' di costituzione e di partecipazione
a fondazioni e a societa' di capitali sia in Italia che all'estero.
3. L'universita' puo' promuovere, organizzare e gestire in
collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a
scala locale, nazionale ed internazionale, attivita' di comune
interesse nei settori relativi alle proprie finalita' istituzionali,
nonche' svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni
per conto di terzi.
4. L'universita' provvede, anche in collaborazione con altri
soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed
internazionale, alla realizzazione, alla gestione e alla fornitura di
servizi didattici, amministrativi ed assistenziali ad integrazione
delle attivita' istituzionali svolte, nonche', a norma della legge
19 novembre 1990, n. 341, art. 6, di servizi culturali, ricreativi,
di assistenza, di orientamento, di preparazione sia agli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sia ai
concorsi pubblici, di formazione e di aggiornamento professionale
nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno,
nonche' di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le
competenze di altre istituzioni pubbliche al riguardo.
5. L'universita', anche su proposta dei singoli Consigli di
facolta' o delle altre strutture didattiche scientifiche interessate,
puo' stipulare con Enti pubblici e privati:
convenzioni per il finanziamento degli affidamenti e delle
supplenze da attribuire nei limiti e con le modalita' previsti
dall'ordinamento universitario;
convenzioni che abbiano per oggetto l'attivazione di cicli di
esercitazioni;
convenzioni per i lettorati di lingua straniera;
convenzioni per attivita' di ricerca;
convenzioni per il finanziamento di borse di studio di
qualsiasi tipo e di incentivi per la ricerca anche a favore di
cittadini stranieri;
convenzioni per attivita' di orientamento e formazione e per
ogni altra attivita' didattica, scientifica e di ricerca volte anche
allo sviluppo e formazione del territorio.
6. La collaborazione di cui ai commi precedenti verra'
particolarmente promossa nei confronti della regione Lombardia, della
provincia di Bergamo, del comune di Bergamo, della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo.
Art. 7.
Risorse finanziarie
1. Le fonti di finanziamento dell'universita' sono costituite da
trasferimenti dello Stato, di altri enti pubblici e privati e da
entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi
universitari, e da forme autonome di finanziamento, quali contributi
volontari, proventi di attivita', rendite, frutti e alienazioni del
patrimonio, atti di liberalita' e corrispettivi di contratti e
convenzioni.
3. I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei
corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati
periodicamente dal Consiglio di amministrazione in modo da assicurare
anche la copertura dei costi sostenuti, ivi compresi gli oneri
finanziari e la quota di spese generali imputabili alla prestazione.
4. Per le spese di investimento l'universita' puo' ricorrere, nei
limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a
prestiti o a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di
equilibrio di bilancio su scala pluriennale.
Art. 8.
Uguaglianza delle opportunita'
1. L'universita' garantisce pari opportunita' nell'accesso agli
studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera,
indipendentemente dal sesso, dalla religione e dalla etnia.
2. E' istituito il comitato per le pari opportunita', per
realizzare le finalita' della legge n. 125 del 1991 ed in particolare
con lo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare
l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche
promuovendo l'adozione di misure dirette a rimuovere gli ostacoli che
di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunita',
denominate azioni positive per le donne. Il consiglio di
amministrazione garantisce gli strumenti per il funzionamento del
comitato, con un budget da definirsi annualmente, su proposta del
comitato stesso.
Art. 9.
Informazione
1. L'universita' assicura adeguata pubblicizzazione a tutte le
sue attivita', garantendo la migliore circolazione delle informazioni
al suo interno e la loro diffusione all'esterno.
2. E 'garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai
documenti amministrativi relativi all'attivita' dell'universita' a
norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le disposizioni
adottate con regolamento di Ateneo.
Art. 10.
Partecipazione ad organismi privati
1. L'universita' puo' partecipare a societa' o altre forme
associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita'
strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili
per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. La partecipazione dell'universita', deliberata dal Consiglio
di amministrazione, deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
a) attestazione del livello universitario dell'attivita' svolta
ad opera del senato accademico;
b) disponibilita' delle risorse finanziarie od organizzative
richieste;
c) destinazione a finalita' istituzionali dell'universita' di
eventuali dividendi spettanti all'ateneo;
d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia
dell'universita' in occasione di aumenti di capitale;
e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di
eventuali perdite, alla quota di partecipazione.
3. Ai sensi della normativa vigente, per lo svolgimento delle
attivita' strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca,
nonche' al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle
migliori condizioni di mercato, l'universita' puo' costituire, in
qualita' di ente di riferimento, una fondazione universitaria di
diritto privato con la partecipazione di enti, associazioni ed
imprese.
La fondazione e' disciplinata da apposito statuto approvato dal
Senato accademico e dal consiglio di amministrazione.
4. La collaborazione dell'universita' puo' essere costituita dal
comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi della
liberta' e dell'autonomia organizzativa della ricerca e con oneri a
carico del comodatario.
5. La licenza gratuita del marchio e' consentita solo in
occasione di manifestazioni celebrative e, ferma in ogni caso la
salvaguardia del prestigio dell'ateneo, deve essere oggetto di
apposita autorizzazione da parte del Consiglio di amministrazione,
sentito il Senato accademico.
6. Degli organismi pubblici o privati, cui l'universita'
partecipa, cosi' come dei rappresentanti nominati, e' tenuto completo
ed aggiornato elenco a cura del direttore amministrativo. L'elenco e'
consultabile da chiunque vi abbia interesse.
Capo II
Fonti normative
Art. 11.
Statuto
1. Il presente statuto e' adottato ai sensi degli articoli 6 e 16
della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed e' espressione fondamentale
dell'autonomia dell'Universita' di Bergamo secondo i principi
dell'art. 33 della Costituzione.
2. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma,
rimangono applicabili le norme legislative in vigore disciplinanti
profili dell'ordinamento universitario che non formino specifico
oggetto dello Statuto e dei relativi regolamenti, ne' siano comunque
incompatibili con lo Statuto stesso.
3. Le modifiche dello statuto sono deliberate a maggioranza
assoluta dei suoi componenti dal senato accademico, integrato ai
sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, commi 2 e 3, con le
procedure di cui alla stessa, art. 6, commi 9, 10 e 11, sentito il
consiglio di amministrazione. Le facolta' ed i dipartimenti, nonche',
per quanto di sua pertinenza, il consiglio degli studenti possono
sottoporre proposte di modifica al senato accademico integrato, le
cui componenti elettive sono rinnovate ogni quattro anni.
4. Lo statuto e le relative modifiche, sono emanati con decreto
del rettore dell'universita' ai sensi della legge 9 maggio 1989, n.
168, art. 6, commi 9, 10 e 11 ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 12.
Regolamenti di ateneo
1. I seguenti regolamenti di ateneo e le relative modifiche sono
approvati a maggioranza assoluta degli aventi diritto:
1° dal Consiglio di amministrazione:
a) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita', che disciplina la gestione finanziaria, contabile,
patrimoniale e l'attivita' negoziale, anche in deroga alle norme dei
vigenti ordinamenti contabili dello Stato e degli enti pubblici;
b) regolamento generale, che definisce e disciplina
l'organizzazione e le procedure di funzionamento degli organi
centrali di Ateneo e dei servizi di biblioteca, i criteri di
organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca e le procedure
di elezione degli organi di ogni ordine e grado dell'universita' e
delle rappresentanze in essi presenti, ad eccezione dei
rappresentanti degli studenti la cui elezione e' disciplinata dal
regolamento degli studenti;
c) regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
2° dal Senato accademico:
a) regolamento didattico, che disciplina l'ordinamento degli
studi sia di tutti i corsi per i quali l'universita' rilascia titoli
con valore legale, sia, indicando i criteri generali, dei servizi
didattici integrativi, delle attivita' culturali, formative e di
aggiornamento destinate anche a soggetti esterni alla propria
comunita';
b) regolamento degli studenti, che fissa i criteri e le
modalita' di elezione e di funzionamento del consiglio degli
studenti, nonche' quelli relativi alla elezione dei rappresentanti
degli studenti negli altri organi dell'universita', nei quali sia
prevista la loro presenza per legge o per statuto.
2. Gli altri regolamenti di ateneo sono deliberati dal Senato
accademico e dal Consiglio di amministrazione, secondo le rispettive
competenze, a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
I regolamenti che contengono parti di competenza del Senato
accademico e parti di competenza del consiglio di amministrazione,
devono essere approvati nella loro interezza da ambedue gli organi.
3. Ove previsto dalla normativa vigente, i regolamenti sono
trasmessi al Ministero che ne esercita il controllo di legittimita' e
di merito.
4. I regolamenti di ateneo sono emanati con decreto del rettore,
ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito dal
regolamento stesso.
Art. 13.
Regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche
1. I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche
disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di
ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal
regolamento generale di ateneo, l'organizzazione e le procedure di
funzionamento delle strutture alle quali si riferiscono.
2. I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche,
dotate di autonomia normativa in base al presente statuto, sono
approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei
componenti. Sono emanati con decreto del rettore, previo parere
favorevole del senato accademico o del consiglio di amministrazione
secondo le rispettive competenze. Qualora i regolamenti delle
strutture contengano parti di competenza del senato accademico e
parti di competenza del consiglio di amministrazione, devono essere
sottoposti ad ambedue gli organi nella loro interezza. In caso di
contrasti tra regolamenti delle strutture il Consiglio di
amministrazione dirime le controversie. Entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non
sia diversamente stabilito.
Art. 14.
Norma di integrazione
1. Lo statuto ed i regolamenti ivi previsti sono immediatamente
modificati ed integrati dalle norme derivanti da leggi che operino
espresso riferimento alle universita'.
Titolo II
ORGANI CENTRALI
Art. 15.
Organi centrali dell'universita'
1. Sono organi dell'universita' il rettore, la giunta di ateneo,
il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il consiglio
degli studenti, il collegio dei revisori dei conti ed il nucleo di
valutazione.
Art. 16.
Il rettore
1. Il rettore rappresenta l'universita' ad ogni effetto di legge.
2. Spetta al rettore:
a) emanare lo statuto ed i regolamenti;
b) curare l'osservanza dello statuto, dei regolamenti di ateneo
e delle norme concernenti l'ordinamento universitario;
c) convocare e presiedere il senato accademico, il consiglio di
amministrazione e la giunta di ateneo e provvedere alla esecuzione
delle relative deliberazioni;
d) vigilare su tutte le strutture e i servizi dell'ateneo,
impartendo le opportune direttive per il buon andamento delle
attivita';
e) esercitare l'autorita' disciplinare nei confronti del
personale nei casi e nell'ambito delle competenze previsti dalla
legge;
f) stipulare le convenzioni ed i contratti tra l'universita' ed
amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati per i
quali la legge, lo statuto o i regolamenti non prevedono una diversa
competenza;
g) presentare al Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", le
relazioni periodiche ed i piani previsti per legge;
h) predisporre ogni anno una relazione di accompagnamento al
bilancio di previsione dell'ateneo;
i) provvedere all'assegnazione degli spazi e delle risorse
edilizie;
l) provvedere in via provvisoria, con proprio decreto, in casi
straordinari di necessita' e di urgenza, in materia di competenza del
consiglio di amministrazione, della giunta di ateneo e del senato
accademico, salvo ratifica dell'organo competente nella seduta
immediatamente successiva;
m) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono
demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme in vigore.
3. Il rettore nomina un prorettore vicario scelto tra i
professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le
funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento. Il
prorettore vicario e' membro di diritto del senato accademico, del
consiglio di amministrazione e della giunta di ateneo con voto
deliberativo.
4. Il Rettore puo' nominare, tra i professori di ruolo, suoi
delegati attribuendo loro incarichi specifici.
5. Il rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia
a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno
in caso di nomina. Dura in carica quattro anni ed e' immediatamente
rieleggibile una sola volta.
L'elettorato attivo e' costituito:
a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di
seconda fascia;
b) dai ricercatori di ruolo;
c) dai rappresentanti del personale amministrativo e tecnico
eletti nel consiglio di amministrazione, nel senato accademico, nella
giunta di ateneo e da due rappresentanti di ogni consiglio di
facolta';
d) dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di
amministrazione, nel senato accademico, nella giunta di ateneo e da
due rappresentanti di ogni consiglio di facolta'.
6. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima
fascia che lo segue in ordine di anzianita' nel ruolo, almeno trenta
giorni prima della data stabilita per le votazioni e non piu' di
centottanta giorni prima della scadenza del rettore in carica. Nel
caso di anticipata cessazione, la convocazione deve aver luogo fra il
trentesimo ed il novantesimo giorno successivo alla data della
cessazione. Il decano provvede altresi' alla costituzione del seggio
elettorale e alla designazione del professore ordinario che dovra'
presiederlo; il segretario del seggio e' scelto dal presidente tra
gli aventi diritto al voto.
7. Il rettore e' eletto a scrutinio segreto nelle prime due
votazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e nella
terza votazione con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di
mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due
candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior
numero di voti. Per la validita' delle singole elezioni e' comunque
richiesto che vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi
diritto. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di
parita', risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' nel
ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parita',
quello con maggiore anzianita' anagrafica.
8. Il rettore e' proclamato eletto dal Ministro con proprio
decreto ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
Art. 17.
La giunta di ateneo
1. Il rettore presiede la giunta di ateneo, da lui insediata
entro trenta giorni dall'inizio del suo mandato e composta da quattro
membri designati su proposta del rettore dal senato accademico e dal
consiglio di amministrazione tra i propri componenti, nonche' dal
Prorettore vicario e dal direttore amministrativo che svolge anche le
funzioni di segretario. La durata in carica della giunta corrisponde
a quella di ciascun mandato del rettore.
2. Fanno inoltre parte della Giunta uno studente designato dal
Consiglio degli studenti fra i suoi membri ed un rappresentante del
personale tecnico e amministrativo.
3. Il Senato accademico e il consiglio di amministrazione possono
delegare alla giunta l'esercizio di proprie attribuzioni.
Art. 18.
Il senato accademico
1. Il senato accademico esercita tutte le competenze relative
alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e
di ricerca dell'ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole
strutture didattiche e scientifiche.
2. Spetta in particolare al senato accademico:
a) coordinare le attivita' delle strutture didattiche e di
ricerca;
b) approvare i regolamenti di ateneo previsti dal precedente
art. 12 ed esercitare le altre attribuzioni previste dal precedente
art. 13 in merito ai regolamenti delle strutture didattiche e
scientifiche;
c) elaborare e approvare il piano pluriennale di sviluppo
dell'ateneo tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture
didattiche e scientifiche;
d) predisporre e approvare, prima dell'inizio di ogni anno
accademico, il programma annuale dell'attivita' didattica e
scientifica sulla base del piano pluriennale di sviluppo e nei limiti
degli stanziamenti indicati nel bilancio di previsione;
e) determinare i criteri per la distribuzione del personale
docente e ricercatore fra le strutture didattiche e scientifiche;
f) avanzare richieste al consiglio di amministrazione per
l'assegnazione di personale amministrativo e tecnico alle strutture
didattiche e di ricerca;
g) avanzare al consiglio di amministrazione proposte per la
ripartizione delle risorse finanziarie;
h) promuovere specifiche iniziative atte a stabilire un
equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di
immatricolazione e di iscrizione;
i) approvare l'istituzione dei servizi indicati dal precedente
art. 6, terzo, quarto e quinto comma, su proposta delle facolta', dei
dipartimenti e del consiglio degli studenti;
l) approvare le relazioni periodiche e i piani previsti per
legge da inoltrare al Ministro;
m) approvare gli accordi quadro in ordine alle attivita' di
collaborazione con soggetti esterni di cui al precedente art. 6,
terzo, quarto e quinto comma;
n) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi
nazionali e internazionali di cooperazione;
o) deliberare l'istituzione di eventuali commissioni con
funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone
le relative competenze;
p) esprimere parere sul bilancio di previsione;
q) dare pareri su qualsiasi argomento che il rettore ritenga
opportuno sottoporre al suo esame;
r) esercitare tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono
demandate dallo statuto, dai regolamenti di ateneo e dalle norme
vigenti.
3. Il senato accademico puo' delegare alla giunta d'ateneo
l'esercizio di proprie attribuzioni eccetto che per quanto previsto
dalle lettere a), b), c), d), h), l), p), q), r) del secondo comma
del presente articolo e dall'art. 12.
4. Il senato accademico e' convocato dal rettore, che lo
presiede, in via ordinaria almeno ogni tre mesi e, in via
straordinaria, quando occorra o quando ne faccia richiesta motivata
almeno un terzo dei suoi membri.
5. Le procedure per il funzionamento del Senato accademico sono
fissate dal regolamento generale di ateneo di cui al precedente art.
12.
6. Il Senato accademico e' costituito con decreto del rettore ed
e' composto da:
a) il rettore, che lo presiede;
b) il prorettore vicario;
c) i presidi di facolta';
d) un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia,
un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia, un
rappresentante dei ricercatori di ruolo;
e) sei rappresentanti delle grandi aggregazioni scientifico
disciplinari presenti nell'ateneo. L'elettorato attivo e passivo
spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori di ruolo. La meta' dei
predetti rappresentanti e' eletta fra i direttori di dipartimento. La
votazione avverra' su due liste distinte: una comprendente l'elenco
dei Direttori di dipartimento, l'altra i rappresentanti delle aree, i
quali saranno votati senza distinzione di aggregazione da professori
di ruolo e ricercatori di ruolo su apposite liste di candidati con
l'espressione di un'unica preferenza per ognuna delle due liste;
f) un rappresentante degli studenti per ciascuna facolta';
g) due rappresentanti del personale amministrativo e tecnico;
h) il direttore amministrativo o un suo delegato, che esercita
anche le funzioni di segretario.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in
caso di parita' prevale il voto del rettore.
8. Il senato accademico dura in carica quattro anni.
Art. 19.
Il consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione cura la gestione
amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo.
2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:
a) approvare i regolamenti di ateneo previsti dal precedente
art. 12 ed esercitare le altre attribuzioni previste dal precedente
art. 13 in merito ai regolamenti delle strutture didattiche e
scientifiche;
b) approvare, sentito il senato accademico, il bilancio di
previsione;
c) approvare il rendiconto della gestione;
d) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio
immobiliare e mobiliare dell'universita' e definire i criteri e le
modalita' dei relativi inventari;
e) approvare i provvedimenti relativi alle contribuzioni a
carico degli studenti, le quali possono essere definite anche in
misura unica conglobata;
f) definire ed attuare, su proposta del senato accademico, la
ripartizione delle risorse finanziarie;
g) approvare il piano per la copertura dei posti di personale
tecnico-amministrativo;
h) predisporre, in conformita' ai criteri formulati dal piano
di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'ateneo e approvare i
relativi interventi attuativi;
i) deliberare l'istituzione dei servizi sociali, culturali e
ricreativi, compreso il servizio mensa, di interesse dei propri
dipendenti docenti e del personale amministrativo e tecnico;
l) deliberare l'istituzione di eventuali commissioni con
funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone
le relative competenze;
m) nominare, su proposta del rettore, il direttore
amministrativo;
n) esercitare tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono
demandate dallo statuto, dai regolamenti di ateneo e dalle norme
vigenti.
3. Il consiglio di amministrazione puo' delegare alla giunta
d'ateneo l'esercizio di proprie attribuzioni salvo quanto previsto
dalle lettere a), b), c), e), f), h), m), del secondo comma del
presente articolo.
4. Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del
consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di
ateneo di cui al precedente art. 12.
5. Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del
Rettore ed e' composto da:
a) il rettore, che lo presiede;
b) il prorettore vicario;
c) il direttore amministrativo, che svolge anche funzioni di
segretario;
d) due professori di ruolo di prima fascia;
e) due professori di ruolo di seconda fascia;
f) due rappresentanti dei ricercatori di ruolo;
g) tre rappresentanti degli studenti;
h) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;
i) un rappresentante della regione Lombardia;
l) il presidente della provincia di Bergamo o suo delegato;
m) il sindaco del comune di Bergamo o suo delegato;
n) il presidente della Camera di commercio o suo delegato;
o) possono altresi' far parte del consiglio di amministrazione
rappresentanti di soggetti privati che si impegnino a contribuire,
per tutta la durata in carica del consiglio e secondo criteri fissati
dal senato accademico, al bilancio dell'universita' con erogazione di
fondi non finalizzati nei limiti indicati dal senato accademico.
6. I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle
precedenti lettere d), e), f), h) nonche' di quella indicata alla
precedente lettera g) e le relative procedure di elettorato sono
fissate, rispettivamente, dal regolamento generale di ateneo e dal
regolamento degli studenti.
7. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed
i membri di esso indicati alle precedenti lettere da d) a h) possono
essere immediatamente rieletti o confermati per una sola volta.
Art. 20.
Il Consiglio degli studenti
1. Il consiglio degli studenti e' organo di rappresentanza degli
studenti a livello di ateneo.
2. Il consiglio degli studenti esprime:
a) parere obbligatorio su:
1) regolamento degli studenti;
2) interventi di attuazione del diritto allo studio;
3) determinazioni delle contribuzioni a carico degli
studenti;
b) parere facoltativo su ogni altro argomento di interesse
degli studenti, anche presentando proposte agli organi competenti.
Nelle ipotesi di pareri obbligatori, trascorsi venti giorni dalla
trasmissione al Consiglio degli studenti del testo della proposta, e'
facolta' degli organi richiedenti procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
3. Il consiglio ha inoltre il compito di promuovere e di gestire
i rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze
studentesche di altri atenei.
4. Il consiglio degli studenti e' costituito con decreto del
rettore ed e' composto dagli studenti eletti nei vari organi
universitari e nel consiglio dell'Istituto per il diritto allo studio
universitario di Bergamo. I criteri e le modalita' di elezione e di
funzionamento del consiglio sono fissati dal regolamento degli
studenti.
5. L'universita' garantisce al consiglio studentesco, per
l'espletamento dei propri compiti, le strutture e le risorse
necessarie, comprese quelle finanziarie che potranno essere gestite
come contabilita' speciale del bilancio generale di ateneo.
6. Non possono essere eletti in nessun organo di rappresentanza
studentesca gli studenti iscritti oltre il terzo anno fuori corso.
Art. 21.
Il collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo cui spetta il
controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile
dell'ateneo, compresi i centri di spesa.
2. Su proposta del rettore, il consiglio di amministrazione
nomina il Presidente e quattro revisori, che costituiscono il
collegio e durano in carica tre anni, esterni all'universita' scelti
fra esperti di comprovata qualificazione ed anche fra dirigenti del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e del Ministero del tesoro, iscritti nel registro dei revisori
contabili.
3. I componenti del collegio possono essere, anche singolarmente,
confermati per non piu' di due mandati successivi a quello di nomina.
4. Il collegio dei revisori dei conti:
a) esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e
finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione contabile e finanziaria,
redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di
deliberazione del conto consuntivo;
b) esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di
bilancio;
c) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il
regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e
patrimoniale, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli
eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa;
d) accerta la regolarita' della tenuta dei libri e delle
scritture contabili;
e) effettua almeno ogni trimestre verifiche di cassa e
sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprieta', deposito,
cauzione o custodia.
5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso collegialmente e
singolarmente agli atti e documenti dell'universita' e dei centri
autonomi di spesa.
6. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del
consiglio di amministrazione.
7. Ove occorra, il collegio delibera un proprio regolamento
interno di funzionamento.
Art. 22.
Il nucleo di valutazione di ateneo
1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore,
costituisce il nucleo di valutazione di ateneo, composto da un minimo
di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati
tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito
non accademico e che dura in carica tre anni.
2. Al nucleo di valutazione di ateneo compete la valutazione
interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e
di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio,
verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei
rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la
produttivita' della ricerca e della didattica, nonche'
l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato
le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche e
trasmette relazioni richieste dal Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e dal Comitato per la valutazione
del sistema universitario.
4. Il nucleo opera in posizione di autonomia e periodicamente
comunica le risultanze della sua attivita' direttamente al rettore.
Accede alle fonti informative in possesso di tutte le strutture
dell'universita', puo' richiedere informazioni supplementari e puo'
convocare i responsabili delle diverse strutture.
Titolo III
STRUTTURE E ATTIVITA'
Capo I
Strutture e attivita' didattiche e di ricerca
Art. 23.
Strutture didattiche e di ricerca dell'universita'
1. Nell'universita' l'attivita' didattica viene svolta in modo
coordinato nelle seguenti strutture didattiche:
facolta' e loro articolazioni;
scuole di specializzazione;
corsi di formazione e di aggiornamento;
corsi di dottorato di ricerca;
corsi di perfezionamento.
2. Le strutture di ricerca sono i dipartimenti.
3. Al fine di garantire il necessario coordinamento fra attivita'
di didattica e di ricerca, ogni consiglio di facolta' individuera' i
dipartimenti che dovranno fornire il supporto scientifico ed
organizzativo alle attivita' dei singoli corsi di studio.
4. L'organizzazione della prestazione didattica, che comprende
anche le decisioni concernenti l'orario e il calendario delle lezioni
e degli esami, del ricevimento e delle attivita' di tutorato, nonche'
le altre modalita' atte a realizzare il diritto all'apprendimento
degli studenti e il principio di buon andamento dell'attivita'
didattica, e' riservata all'autonomia delle facolta' che deliberano,
sentita la propria commissione didattica, anche in armonia alle
esigenze della sperimentazione didattica.
5. Per attivita' di ricerca di rilevante impegno finanziario, che
si esplichino sulla base di progetti almeno triennali e che
coinvolgano le attivita' di piu' dipartimenti, il senato accademico
puo' deliberare la istituzione di centri interdipartimentali di
ricerca. Le risorse di personale e finanziarie per lo svolgimento
delle attivita' relative devono essere garantite dai dipartimenti che
hanno promosso la costituzione di detti centri. Le modalita' per
l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento degli stessi sono
contenute nel regolamento generale di ateneo.
Art. 24.
La facolta'
1. Le facolta' hanno il compito primario di organizzare e
coordinare l'attivita' didattica dei corsi di studio e degli altri
corsi che ad esse afferiscono, predisponendo i relativi regolamenti.
2. Le facolta' si articolano in corsi di studio secondo quanto
previsto dal regolamento didattico di ateneo.
3. Spetta in particolare alla facolta':
a) formulare il proprio progetto didattico articolato in
funzione dei corsi di studio e aggiornarlo annualmente anche ai fini
dell'elaborazione del programma di sviluppo dell'ateneo;
b) provvedere all'assegnazione dei posti disponibili di
professore e di ricercatore di ruolo, con delibere assunte a voto
palese, a maggioranza assoluta dei presenti e sulla base del
principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle
dei chiamandi, sentiti i corsi di laurea o di indirizzo, ove essa si
articoli in tali organismi, e i dipartimenti, limitatamente alle
discipline di cui ciascuno di essi si compone;
c) provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli
insegnamenti attivati e al buon andamento delle attivita' didattiche,
d'intesa con i collegi didattici dei corsi di studio, allo scopo, tra
l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici;
d) formulare proposte per la modifica degli ordinamenti
didattici dei corsi di studio;
e) programmare e utilizzare le risorse finanziarie assegnate
per le attivita' di sua pertinenza;
f) determinare la distribuzione dei compiti e del carico
didattico dei professori e dei ricercatori, nel rispetto della
liberta' di insegnamento dei singoli;
g) esercitare tutte le altre attribuzioni che alla stessa sono
demandate dallo statuto, dai regolamenti di ateneo e dalle norme
legislative applicabili ai sensi del precedente art. 11, comma
secondo.
4. Sono organi della facolta' il preside, il consiglio di
facolta', il consiglio di presidenza.
Art. 25.
Il preside
1. Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il
consiglio di facolta' e il consiglio di presidenza e ne attua le
deliberazioni.
2. Spetta in particolare al preside:
a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attivita'
didattiche e organizzative che fanno capo alla facolta';
b) partecipare alle sedute del senato accademico;
c) esercitare tutte le altre attribuzioni demandategli dallo
statuto, dai regolamenti e dalle norme vigenti.
3. Il preside provvede con proprio decreto, da sottoporre a
ratifica nella seduta immediatamente successiva, in casi straordinari
di necessita' e di urgenza, in materia di competenza del Consiglio di
facolta'.
4. Il preside nomina fra i professori di ruolo di prima fascia un
vicario, che in caso di impedimento o di assenza lo supplisce in
tutte le sue funzioni, ed e' coadiuvato dal consiglio di presidenza,
composto dal vicario, da un professore di seconda fascia e da un
ricercatore di ruolo e da uno degli studenti del consiglio di
facolta'. Ne fa inoltre parte il responsabile amministrativo della
facolta'. Le modalita' di designazione dei membri, le competenze, le
modalita' di funzionamento del consiglio di presidenza sono stabilite
nel regolamento didattico della facolta'.
5. Il preside viene eletto tra i professori di prima fascia di
ruolo a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo
pieno in caso di nomina, dal consiglio di facolta' nella composizione
di cui all'art. 26, quarto comma.
6. Il preside e' eletto a scrutinio segreto nelle prime due
votazioni con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e nella
terza votazione con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di
mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i
due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior
numero di voti. Per la validita' delle singole elezioni e' comunque
richiesto che vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi
diritto. In caso di parita', e' eletto il piu' anziano in ruolo e, in
caso di ulteriore parita', il piu' anziano in eta'. Le ulteriori
modalita' riguardanti l'elezione sono fissate dal regolamento
generale di ateneo.
7. Il preside dura in carica quattro anni ed e' immediatamente
rieleggibile una sola volta.
Art. 26.
Il consiglio di facolta'
1. Il consiglio di facolta' delibera sulle materie di competenza
della facolta'.
2. Esso e' convocato dal preside quando occorra o quando ne
faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
3. Le procedure per il funzionamento del consiglio di facolta'
sono fissate dal regolamento di facolta'.
4. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e
fuori ruolo della facolta', da una rappresentanza dei ricercatori
universitari confermati della facolta' in numero pari a un quarto dei
professori di ruolo, da una rappresentanza di ricercatori non
confermati che costituisca la meta' della rappresentanza di quelli
confermati, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero
pari a un quinto rispetto ai professori di ruolo fino ad un massimo
di otto. I professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del
numero legale. Fanno parte del consiglio di facolta' due
rappresentanti del personale amministrativo e tecnico.
5. Possono partecipare alle adunanze del consiglio di facolta'
con voto consultivo i professori supplenti e a contratto di
insegnamento nei corsi di studio secondo quanto previsto dal
regolamento di facolta'.
6. Il consiglio di facolta' dura in carica quattro anni.
Art. 27.
Le commissioni didattiche
1. Presso ogni facolta' e' istituita una commissione didattica,
presieduta dal preside o da un suo delegato e composta per meta' da
docenti e ricercatori di ruolo e per meta' da rappresentanti degli
studenti nel consiglio di facolta', con il compito di valutare
l'efficacia dell'organizzazione didattica anche con riguardo ai
problemi di coordinamento tra i diversi corsi di studio, tra docenti
e studenti, tra docenti, tra facolta' e servizi di segreteria,
nonche' il funzionamento dei servizi di tutorato.
Effettua valutazioni, verifiche e rilevazioni statistiche sui
vari aspetti dell'attivita' didattica, anche attraverso la
predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre
agli studenti.
2. La composizione ed il funzionamento della commissione sono
disciplinati dal Regolamento di facolta' tenendo conto dei vari corsi
di studio.
3. La commissione, nell'ambito delle sue competenze, ha poteri di
iniziativa nei confronti del consiglio di facolta'; riferisce
periodicamente sullo stato dell'attivita' didattica formulando
proposte idonee a superare eventuali inconvenienti.
4. Analoghe commissioni possono essere istituite presso i corsi
di studio.
Art. 28.
Autonomia gestionale delle facolta'
1. Le facolta' hanno autonomia finanziaria, amministrativa e
gestionale nei limiti delle risorse assegnate.
2. Le risorse finanziarie da assegnare alle facolta' per le
attivita' di loro competenza, sono annualmente deliberate dal
consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico che
approva la programmazione didattica.
3. Sono organi del centro di gestione autonoma delle facolta':
il preside;
il consiglio di facolta'.
Art. 29.
Il consiglio di presidenza
1. Il consiglio di presidenza e' composto ai sensi dell'art. 25,
comma 4. Ne fa inoltre parte il responsabile amministrativo della
facolta'.
2. Le modalita' di designazione dei membri, le competenze e le
modalita' di funzionamento del consiglio di presidenza sono stabilite
con deliberazione del consiglio di facolta'.
3. Il consiglio di presidenza dura in carica quattro anni.
Art. 30.
La classe di corsi di studio
1. Le classi di corsi di studio sono attivate nell'ateneo quali
raggruppamenti di corsi di studio ai sensi dei decreti ministeriali,
che determinano le denominazioni delle classi nonche' gli obiettivi
formativi qualificanti comuni ai corsi di studio appartenenti alla
medesima classe.
2. Le classi di corsi di studio sono rette da un comitato di
coordinamento che opera per la contestualizzazione e l'organizzazione
armonica delle attivita' didattiche dei propri corsi di studio.
3. Il comitato di coordinamento e' composto dai coordinatori dei
corsi di studio afferenti, che eleggono il presidente.
4. Il comitato di coordinamento di classe ha di norma funzioni
propositive ed e' tenuto a svolgere i compiti definiti nel
regolamento didattico di ateneo.
Art. 31.
Il corso di studio
1. I corsi di studio istituiti presso l'ateneo sono quelli
inseriti nel regolamento didattico di ateneo.
2. I corsi di studio afferiscono di norma ad una facolta';
possono essere istituiti corsi di studio mediante accordi tra diverse
facolta' dell'ateneo (corsi di studio interfacolta) o convenzioni tra
diversi atenei (corsi di studio interuniversitari).
3. I corsi di studio sono retti da un collegio didattico di corso
di studio costituito da tutti i professori di prima e di seconda
fascia, da tutti i ricercatori e, con voto consultivo, da tutti i
professori non di ruolo, che sono incaricati dalla facolta' di
svolgere attivita' didattica contemplata dal relativo regolamento
didattico.
4. Il collegio didattico e' presieduto da un coordinatore, eletto
in base al regolamento didattico di corso tra i professori di ruolo
che ne fanno parte, e svolge le funzioni attribuite dal regolamento
didattico di ateneo.
Art. 32.
Il dipartimento
1. I dipartimenti promuovono, coordinano e organizzano le
attivita' di ricerca dell'universita', nel rispetto dell'autonomia di
ogni singolo docente o ricercatore e del diritto di questi di
accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. Il
dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e gestionale,
puo' stipulare contratti e convenzioni e svolgere prestazioni di
ricerca e di servizio anche per conto di terzi, escluse le materie
riservate alla propria competenza dal Consiglio di amministrazione.
2. I dipartimenti collaborano con le facolta' ed i corsi di
studio all'attivita' didattica relativa a settori di ricerca di
proprio interesse. Sono responsabili diretti delle attivita'
didattiche relative ai dottorati di ricerca.
3. I dipartimenti esprimono, nei settori di propria competenza,
pareri articolati sui candidati alla copertura dei posti di ruolo
presso le facolta' e pareri sull'assegnazione degli incarichi
didattici da parte delle stesse facolta' ed esercitano tutte le altre
attribuzioni che ad essi sono demandate dallo statuto, dai
regolamenti di ateneo e dalle norme vigenti.
4. La richiesta di costituzione del dipartimento deve essere
avanzata, di norma, almeno da otto tra professori e ricercatori di
ruolo, dei quali almeno due professori di prima fascia e tre di
seconda fascia.
5. La richiesta deve essere approvata dal senato accademico e dal
consiglio di amministrazione. Il dipartimento e' costituito con
decreto del rettore.
6. I dipartimenti inviano periodicamente al nucleo di valutazione
le relazioni sulla produzione scientifica.
7. A ciascun dipartimento afferiscono i professori di ruolo, i
ricercatori ed il personale tecnico dei settori di attivita' di
rispettivo interesse e delle attivita' connesse. Ai singoli
professori e ricercatori e' garantita la possibilita' di opzione fra
piu' dipartimenti: le modalita' per l'esercizio di tale opzione e
l'eventuale afferenza dei professori supplenti e a contratto di
insegnamento nei corsi di studio sono previste dai regolamenti di
ciascun dipartimento.
8. Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la
giunta.
9. Il Direttore rappresenta il dipartimento, ne presiede il
consiglio e la giunta, cura, in attuazione delle deliberazioni di
detti organi, l'organizzazione e la gestione dell'attivita' di
competenza di esso, vigila nell'ambito dello stesso sull'osservanza
delle norme dello statuto e dei regolamenti e delle norme vigenti, ed
esercita tutte le altre funzioni attribuitegli da tali norme.
10. Il direttore provvede in via provvisoria, con proprio
decreto, in casi straordinari di necessita' e di urgenza, in materia
di competenza del consiglio e della giunta di dipartimento da
sottoporre a ratifica dell'organo competente nella seduta
immediatamente successiva.
11. Fa inoltre parte del consiglio di dipartimento una
rappresentanza degli studenti iscritti al dottorato di ricerca.
12. Il direttore e' eletto a scrutinio segreto dal consiglio di
dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno
o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di
nomina. Solo in caso di indisponibilita' di un docente di prima
fascia, potra' essere eletto un docente di seconda fascia. E'
nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni ed e'
rieleggibile immediatamente una sola volta. Le modalita' di elezione
del direttore sono fissate dal regolamento generale di Ateneo e dal
regolamento del rispettivo dipartimento.
13. Il direttore designa un vicario, che lo supplisce in caso di
impedimento o di assenza.
14. Il consiglio di dipartimento delibera sulle materie di
competenza del dipartimento. E' convocato dal direttore quando
occorra o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei
suoi membri.
15. La giunta e' l'organo di gestione che coadiuva il direttore
di dipartimento. Il mandato di essa coincide con quello dello stesso
direttore.
16. Il funzionamento e la composizione del consiglio e della
giunta, compresi i criteri di individuazione delle rappresentanze in
essi presenti e le relative procedure di elettorato, sono
disciplinate dal regolamento di ciascun dipartimento.
Art. 33.
I centri di ricerca e di servizio
1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico,
puo' istituire su proposta delle strutture e degli organi interessati
centri di ricerca e/o di servizio. La relativa disciplina e'
determinata con apposito regolamento.
Capo II
Organizzazione amministrativa, finanziaria e tecnica
Art. 34.
Organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici
1. La struttura dei servizi amministrativi e tecnici costituisce
la risorsa organizzativa di supporto allo svolgimento della funzione
didattica e scientifica.
2. La gestione della struttura amministrativa e tecnica e'
affidata alla responsabilita' del personale dirigenziale e dei
responsabili di servizio a cio' delegati; a tale attivita'
sovrintende il direttore amministrativo.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'assetto della
struttura organizzativa e le modalita' di copertura dei posti e degli
incarichi, sono disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi approvato dal consiglio di amministrazione.
4. L'universita' riconosce e promuove la crescita professionale
di tutto il personale tecnico e amministrativo. A tal fine definisce
piani pluriennali e programmi annuali per la formazione e
l'aggiornamento professionale, in attuazione dei quali organizza
anche direttamente incontri, corsi di preparazione e di
perfezionamento, conferenze.
Art. 35.
Il direttore amministrativo
1. Il direttore amministrativo esplica le seguenti attribuzioni:
a) e' capo degli uffici e dei servizi centrali di ateneo;
b) esplica una generale attivita' di indirizzo, direzione e
controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo;
c) determina i criteri di organizzazione degli uffici in
conformita' alle direttive impartite dal Consiglio di
amministrazione;
d) compie gli atti di gestione del personale
tecnico-amministrativo dell'universita';
e) collabora con il rettore nella predisposizione dei piani
pluriennali e del bilancio preventivo e coordina la predisposizione
del budget dell'universita';
f) cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi di
governo anche sulla base di specifici progetti;
g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme vigenti.
2. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal
consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, con le
modalita' previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi in conformita' alla vigente normativa in materia.
3. L'incarico di direttore amministrativo vicario e' attribuito
dal rettore su proposta del direttore amministrativo.
Il direttore amministrativo vicario sostituisce il direttore
amministrativo in caso di impedimento o assenza e puo' ricevere
deleghe specifiche per la trattazione di particolari materie.
Art. 36.
Funzioni dirigenziali
1. Il direttore amministrativo, gli altri dirigenti e i
responsabili delle strutture attuano, per la parte di rispettiva
competenza, i programmi deliberati dagli organi accademici,
disponendo a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti
dagli organi stessi, e rispondono dei risultati conseguiti, in
termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella
gestione in relazione agli obiettivi prefissati.
2. Gli incarichi dirigenziali e di responsabile di struttura,
sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi in conformita' alla vigente normativa in materia.
Art. 37.
Sistema bibliotecario
1. Il sistema bibliotecario di ateneo, cui afferiscono le
biblioteche e i centri di documentazione dell'Universita' di Bergamo,
ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate le
funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio
bibliotecario e documentale, nonche' il trattamento e la diffusione
dell'informazione bibliografica.
2. Le attivita' e l'organizzazione del sistema bibliotecario sono
disciplinate da apposito regolamento.
Art. 38.
Autonomia amministrativa, finanziaria e contabile
1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita' riconosce autonomia alle strutture organizzative.
2. L'autonomia amministrativa, contabile e di bilancio e'
riconosciuta alle facolta' e ai dipartimenti e puo' essere accordata
ad altre strutture che siano complesse per le loro peculiari
caratteristiche e le rilevanti dimensioni.
3. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita' disciplina con riferimento all'intera organizzazione
dell'ateneo i criteri della gestione, le procedure amministrative e
finanziarie e le relative responsabilita', in modo da assicurare la
rapidita' e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto
dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei piani pluriennali di
impiego. Inoltre disciplina in particolare:
a) la formulazione del bilancio di previsione, che e' approvato
dal consiglio di amministrazione, acquisiti i pareri del collegio dei
revisori dei conti e del Senato accademico;
b) la formulazione del rendiconto della gestione, che e'
approvato dal consiglio di amministrazione, acquisiti il parere del
collegio dei revisori dei conti e la relazione del nucleo di
valutazione;
c) le procedure contrattuali;
d) le forme di controllo interno sull'efficienza e sui
risultati della gestione complessiva dell'universita', nonche' dei
singoli centri di gestione e dell'amministrazione del patrimonio;
e) la disciplina di spese di rappresentanza, di gestione e di
funzionamento degli organi.
Titolo IV
NORME COMUNI
Art. 39.
Decorrenza dei mandati, incompatibilita' e decadenza
1. Le funzioni di rettore, di pro-rettore, di preside di
facolta', di direttore di dipartimento, di direttore dei centri
autonomi di spesa e di presidente del nucleo di valutazione non sono
cumulabili. Non sono altresi' cumulabili le funzioni di membro eletto
del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
2. Il venire meno nel corso del mandato dei requisiti di
eleggibilita' alle cariche di cui al comma 1 costituisce causa di
decadenza dalle cariche stesse, verificatasi la quale si procede a
nuove elezioni e, nel caso del prorettore, ad una nuova nomina. Il
nuovo eletto, iniziera' un nuovo mandato.
3. Il venir meno nel corso del mandato dei requisiti di
eleggibilita' negli organismi collegiali costituisce parimenti causa
di decadenza dalla carica, nella quale succede per la restante parte
del mandato il primo dei non eletti che ne abbia i requisiti
nell'ambito della rispettiva lista. In mancanza si procede a nuove
elezioni.
4. La decorrenza e la durata dei mandati e le modalita' di
elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali
sono definite dalle disposizioni vigenti in materia di elezioni delle
componenti studentesche.
5. Al fine della durata dei mandati l'anno della prima elezione
viene computato solo quando la nomina avviene entro il primo semestre
dell'anno accademico di funzionamento.
Art. 40.
Organi collegiali
1. La mancata designazione di membri non inficia l'insediamento
degli organi collegiali purche' essi risultino composti da almeno due
terzi degli aventi diritto.
2. Gli organi statutari e i singoli membri di questi, decorsa la
durata dei relativi mandati, rimangono in carica fino
all'insediamento dei successori e comunque per non piu' di
quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del
mandato.
3. L'adunanza degli organi collegiali e' valida quando sia
presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto
deliberativo, salvo il caso che, per determinati argomenti, sia
diversamente disposto. Nel computo per determinare la maggioranza non
si tiene conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza:
comunque per le adunanze del consiglio di amministrazione, del senato
accademico e della giunta di ateneo e' necessaria la partecipazione
della maggioranza assoluta dei convocati.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, tranne
che sia altrimenti disposto a norma di legge o di statuto. Gli
astenuti sono computati ai fini della formazione della maggioranza
richiesta.
5. Le deliberazioni assunte dagli organi collegiali sono
pubbliche.
6. Chiunque non partecipi per piu' di tre volte consecutive alle
adunanze degli organi di cui e' membro, per elezione o designazione,
senza giustificazione, decade dal mandato rivestito.
Art. 41.
Disposizioni sulle deleghe
1. Nei casi previsti dal presente statuto, le deleghe sono
conferite con delibera, approvata con maggioranza assoluta dei
componenti, per oggetti definiti o materie determinate, anche
corrispondenti a settori organici, e per un tempo che di norma, in
mancanza di diversa specificazione, corrisponde alla durata in carica
dell'organo delegante o, se piu' limitata, dell'organo destinatario
della delega.
Art. 42.
Indennita' e compensi
1. Il Consiglio di amministrazione delibera, in conformita' alla
normativa vigente, l'assegnazione e la misura delle indennita' di
funzione seguenti:
al rettore;
al prorettore;
ai delegati del rettore;
ai revisori dei conti;
ai componenti il nucleo di valutazione;
ai presidi di facolta' (salvo che questi si avvalgano delle
limitazioni dell'attivita' didattica ex art. 13, 2 comma del decreto
del Presidente della Repubblica n. 382/1980);
ai coordinatori dei corsi di studio (salvo che questi si
avvalgano delle limitazioni dell'attivita' didattica ex art. 13, 2
comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980);
ai direttori di dipartimento (qualora non si avvalgano della
limitazione dell'attivita' didattica ex art. 13, 2 comma del decreto
del Presidente della Repubblica n. 382/1980);
ai direttori dei centri di ricerca e di servizio;
al direttore della scuola di specializzazione per
l'insegnamento secondario;
ai coordinatori dei dottorati di ricerca.
2. Il consiglio di amministrazione puo' deliberare, in
conformita' alla normativa vigente, l'assegnazione e la misura di
indennita' dovute per la partecipazione agli organi centrali di
governo dell'universita': sono esclusi i componenti ai quali e'
riconosciuta un'indennita' ai sensi dei commi precedenti.
3. L'universita' puo' conferire incentivi, anche economici, al
personale docente e al personale amministrativo e tecnico per il
miglioramento della didattica, della ricerca, dei servizi e per gli
scambi con altre universita' italiane e straniere, secondo le norme
fissate dal regolamento di ateneo.
Art. 43.
Ripartizione degli utili
1. Gli utili da prestazioni di servizio o comunque derivanti da
contratti o da convenzioni stipulate con enti pubblici o privati e
con soggetti fisici e giuridici, saranno destinati ad attivita'
istituzionali ed al personale, nella misura ed entro i limiti
stabiliti autonomamente dall'universita' in un proprio specifico
regolamento.
Art. 44.
Copertura assicurativa e spese legali
1. L'universita' puo' accendere un'assicurazione per la copertura
assicurativa della responsabilita' civile verso terzi, salvo
l'ipotesi di dolo o colpa grave, a favore dei dipendenti docenti,
amministrativi e tecnici e degli amministratori per l'esercizio delle
loro funzioni: nel regolamento di ateneo sono stabiliti limiti e
modalita'.
2. L'universita' puo' rimborsare le spese di difesa legale per
l'assistenza dei dipendenti docenti, amministrativi e tecnici e degli
amministratori nei confronti dei quali e' stato aperto un
procedimento di responsabilita' penale e/o civile, per fatti o atti
compiuti nell'espletamento dei compiti di ufficio. In tal caso nello
stabilire le condizioni, le modalita' e i limiti di tale onere il
regolamento generale di ateneo dovra' comunque prevedere l'obbligo da
parte dell'amministrazione di esigere dal dipendente e
dall'amministratore tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso
questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per
fatti commessi con dolo o colpa grave.
Art. 45.
Calendario accademico
1. L'anno accademico, fatti salvi i vincoli di carattere
nazionale, ha inizio il primo di ottobre. Tutti i mandati elettivi e
i termini per le immatricolazioni, le iscrizioni e per il calendario
accademico fanno riferimento a questa medesima data.
La data di avvio dei corsi e' stabilita dalle singole facolta'.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 46.
Mandati in corso e limiti di rieleggibilita'
1. Il rettore, i presidi, i direttori di dipartimento ed i membri
del consiglio di amministrazione in carica al momento dell'entrata in
vigore delle modifiche statutarie continuano a svolgere le loro
funzioni fino alla conclusione dei rispettivi mandati.
2. Ai fini dei limiti alla rieleggibilita' immediata, non si
considerano i mandati precedenti, mentre e' computato il mandato in
corso alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie.