GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 201 DEL 27/8/2004

UNIVERSITA' DI BERGAMO 

DECRETO RETTORALE 10 agosto 2004 
Modificazioni allo statuto.
                             IL RETTORE
  Visto  l'art.  11,  comma  3,  dello Statuto dell'Universita' degli
studi  di  Bergamo,  che  prevede che le modifiche allo statuto siano
deliberate   a   maggioranza   assoluta  dei  componenti  dal  senato
accademico,  integrato  ai  sensi  della legge 9 maggio 1989, n. 168,
art.  16,  commi 2  e 3, con le procedure di cui alla stessa, art. 6,
commi 9, 10, e 11, sentito il Consiglio di amministrazione;
  Vista   la  proposta  di  modifica  dello  statuto  approvata,  con
deliberazione  del  24 maggio  2004, dal senato accademico integrato,
previo  parere espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta
del 4 maggio 2004;
  Visti  i  rilievi formulati dal MIUR con provvedimento direttoriale
del 14 luglio 2004;
  Considerato  che  i  predetti rilievi mossi dal MIUR non modificano
nella   sostanza   gli   articoli   interessati   e  che  sono  stati
integralmente  accolti con decreto rettorale prot. n. 14351/I/002 del
10 agosto  2004  da  sottoporre  a  ratifica  del  senato  accademico
integrato,  cosi'  come  previsto  dall'art.  16, comma 2, lettera i)
dello Statuto vigente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  emanate  le  modifiche  dello  statuto dell'Universita' degli
studi  di  Bergamo,  il  cui  testo  viene  riordinato  con  la nuova
numerazione  degli  articoli e  dei  commi ed e' allegato al presente
decreto di cui costituisce parte integrante.
                               Art. 2.
  Le  predette  modifiche  dello  statuto  entreranno  in  vigore  il
quindicesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 11, comma 4
dello statuto vigente.
    Bergamo, 10 agosto 2004
                                                 Il rettore: Castoldi
                                                             Allegato

                              Titolo I
                           NORME GENERALI
                               Capo I
                         Principi direttivi
                               Art. 1.
             Natura giuridica e finalita' istituzionali
    1.  L'Universita'  di  Bergamo,  istituzione  pubblica  dotata di
personalita'  giuridica  che  non  persegue  scopi  di lucro, e' sede
primaria  di  istruzione,  di  formazione  e di ricerca scientifica e
tecnologica a livello universitario.
    2.  In  attuazione dell'art. 33 della Costituzione, l'universita'
ha  autonomia  didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa,
finanziaria e contabile.
    3.  Per  il  conseguimento delle proprie finalita', l'universita'
agisce con il concorso responsabile di studenti, docenti, ricercatori
e   personale   tecnico-amministrativo  avendo  come  riferimento  il
rispetto e la promozione dei diritti della persona umana.
    4.   Con   riferimento  alle  tematiche  attinenti  alle  proprie
finalita'  istituzionali, l'universita' favorisce sia il confronto ed
il  rapporto  con  le  realta'  istituzionali,  sociali,  culturali e
produttive  locali,  nazionali  ed  internazionali,  sia  progetti di
sviluppo   interuniversitario   nell'ambito   delle  politiche  della
cooperazione internazionale.
                               Art. 2
                  Attivita' didattiche e di ricerca
    1.  Nell'ambito  delle  proprie  finalita'  l'universita'  svolge
l'attivita'  didattica  e  organizza le relative strutture al fine di
perseguire la qualita' piu' elevata di istruzione, nel rispetto della
liberta'  di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati
nella disciplina relativa agli ordinamenti didattici universitari.
    2. In attuazione delle norme vigenti in materia degli ordinamenti
didattici universitari e del conferimento del valore legale ai titoli
di  studio,  l'Universita'  di  Bergamo rilascia i seguenti titoli di
studio aventi valore legale:
      laurea (L);
      laurea specialistica (LS);
      diploma di specializzazione (DS);
      dottorato di ricerca (DR);
      master universitario di I e II livello (MU),
ed istituisce ed organizza le attivita' culturali, di formazione e di
aggiornamento   destinate  anche  a  soggetti  esterni  alla  propria
comunita'.
    Puo'  inoltre attivare, disciplinandoli con specifici regolamenti
didattici,  corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione
permanente e ricorrente.
    L'Universita'  di  Bergamo assicura, altresi', agli studenti gia'
iscritti nell'a.a. 2000/2001, il rilascio dei titoli di studio aventi
valore legale secondo il previgente ordinamento.
    3.   Per   la   migliore   efficacia   dell'attivita'   didattica
l'universita'  organizza  servizi didattici integrativi e di tutorato
oltre a sostenere l'effettuazione di stage e tirocini formativi.
    4.  L'Universita'  puo'  istituire  borse di studio per cittadini
italiani  e  stranieri, ivi compresi i professori visitatori, nonche'
borse  di  studio,  premi  di  operosita' scientifica, sussidi per il
tirocinio   formativo   e  di  avviamento  al  lavoro,  per  studenti
meritevoli, diplomati, laureati, dottori di ricerca.
    5.  Nell'ambito  delle  proprie  finalita'  l'universita'  svolge
l'attivita'  di  ricerca  scientifica  e  tecnologica  ed  opera  nel
rispetto  della  liberta'  di  ricerca  dei docenti e dei ricercatori
nonche'  dell'autonomia  di  ricerca delle strutture scientifiche sia
per  quanto  attiene  ai temi della ricerca sia per quanto attiene ai
metodi.
    6.  Per  la  realizzazione  delle proprie finalita' istituzionali
l'universita'     provvede    all'istituzione,    organizzazione    e
funzionamento  delle  strutture didattiche, di ricerca e di servizio,
anche   per   quanto  concerne  i  connessi  aspetti  amministrativi,
finanziari e di gestione, ed assicura a quanti operano nel suo ambito
l'effettivo  esercizio  delle  liberta'  di insegnamento e di ricerca
nello svolgimento delle prestazioni cui ciascuno e' tenuto a norma di
legge, di statuto e di regolamenti.
                               Art. 3.
                         Diritto allo studio
    1.  L'Universita'  degli  studi  di  Bergamo, in attuazione degli
articoli 3  e  34 della Costituzione e della vigente legge in materia
di  diritto  agli  studi  universitari, organizza i propri servizi in
modo  da  rendere  effettivo  e  proficuo  lo  studio universitario e
collabora  alle attivita' degli enti per il diritto allo studio nelle
forme ritenute di volta in volta piu' idonee.
    2.  L'universita'  concorre  inoltre alle complessive esigenze di
orientamento  e  di  formazione  culturale  degli  studenti  ed  alla
compiuta partecipazione alle attivita' universitarie.
    3.  L'universita'  riconosce, promuove, sostiene e pubblicizza le
attivita'  di  servizio agli studenti iscritti ai propri corsi svolte
in   forme   associative,  di  volontariato  e  di  cooperazione  che
concorrano   in   modo   costruttivo   alla  realizzazione  dei  fini
istituzionali  dell'ateneo, secondo modalita' dettate dallo statuto e
dai regolamenti.
                               Art. 4.
             Attivita' culturali, sportive e ricreative
    1.  L'universita'  riconosce,  promuove,  sostiene e pubblicizza,
anche  nell'ambito  dell'attuazione  delle  norme  sul  diritto  allo
studio,  le  attivita'  culturali  e  ricreative degli studenti e del
personale   universitario  attraverso  apposite  forme  organizzative
rappresentative,  convenzionandosi  con  gli  enti pubblici e privati
nonche' con le associazioni operanti in tali ambiti.
    2.  Il  Comitato per lo sport universitario riconosce, promuove e
coordina   le   attivita'   sportive   a  vantaggio  della  comunita'
universitaria,  sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti
sportivi,  nonche'  ai  programmi  di  sviluppo  e  promozione  delle
attivita'  sportive  a carattere ricreativo e agonistico, esercita le
altre competenze previste dalle disposizioni vigenti.
    3.  La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento di altre
attivita'  possono  essere  affidati  in  tutto  o  in parte mediante
convenzioni  al  C.U.S.I.,  che provvede anche per il tramite del suo
organo periferico C.U.S. Bergamo.
                               Art. 5.
                   Organizzazione dell'universita'
    1.  L'organizzazione  dell'universita' e' funzionale all'efficace
svolgimento  dell'attivita'  didattica e di ricerca e deve assicurare
un efficiente utilizzo delle strutture e dei servizi.
    2.  L'organizzazione  dell'universita'  e'  ispirata  ai seguenti
principi:
      distinzione   della   funzione   di  indirizzo  politico  e  di
controllo,  che  compete  agli  organi  di  Governo,  dalla  gestione
finanziaria,  tecnica  ed  amministrativa  che  spetta  al  direttore
amministrativo,  ai dirigenti e, nei limiti stabiliti dal regolamento
sull'ordinamento  degli  uffici  e dei servizi, ai responsabili degli
uffici;
      gestione dell'attivita' sulla base di programmi e progetti;
      gestione  per  budget delle strutture didattiche, scientifiche,
amministrative e di servizio centrali e periferiche.
                               Art. 6.
     Capacita' giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale
    1.  Nel  rispetto  dei  principi  generali  regolanti  la propria
autonomia  funzionale,  l'universita', ferma restando l'esclusione di
scopo di lucro, ha piena capacita' di diritto pubblico e privato.
    2.  L'universita'  e'  legittimata  a  porre  in essere ogni atto
negoziale,  anche  a  titolo  oneroso,  idoneo al perseguimento delle
proprie   finalita'   istituzionali,   ivi   compresi   gli  atti  di
costituzione  o  di  adesione  ad  organismi associativi e consortili
anche di diritto privato, nonche' di costituzione e di partecipazione
a fondazioni e a societa' di capitali sia in Italia che all'estero.
    3.  L'universita'  puo'  promuovere,  organizzare  e  gestire  in
collaborazione  con  altri  soggetti,  pubblici e privati, operanti a
scala  locale,  nazionale  ed  internazionale,  attivita'  di  comune
interesse  nei settori relativi alle proprie finalita' istituzionali,
nonche'  svolgere,  con  riferimento agli stessi settori, prestazioni
per conto di terzi.
    4.  L'universita'  provvede,  anche  in  collaborazione con altri
soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed
internazionale, alla realizzazione, alla gestione e alla fornitura di
servizi  didattici,  amministrativi  ed assistenziali ad integrazione
delle  attivita'  istituzionali  svolte, nonche', a norma della legge
19 novembre  1990,  n. 341, art. 6, di servizi culturali, ricreativi,
di  assistenza,  di  orientamento,  di preparazione sia agli esami di
Stato  per  l'abilitazione  all'esercizio  delle  professioni  sia ai
concorsi  pubblici,  di  formazione  e di aggiornamento professionale
nell'interesse  di  tutte  le componenti operanti al proprio interno,
nonche'   di  utenze  esterne,  fatte  salve  le  attribuzioni  e  le
competenze di altre istituzioni pubbliche al riguardo.
    5.  L'universita',  anche  su  proposta  dei  singoli Consigli di
facolta' o delle altre strutture didattiche scientifiche interessate,
puo' stipulare con Enti pubblici e privati:
      convenzioni  per  il  finanziamento  degli  affidamenti e delle
supplenze  da  attribuire  nei  limiti  e  con  le modalita' previsti
dall'ordinamento universitario;
      convenzioni  che  abbiano per oggetto l'attivazione di cicli di
esercitazioni;
      convenzioni per i lettorati di lingua straniera;
      convenzioni per attivita' di ricerca;
      convenzioni   per  il  finanziamento  di  borse  di  studio  di
qualsiasi  tipo  e  di  incentivi  per  la  ricerca anche a favore di
cittadini stranieri;
      convenzioni  per  attivita'  di orientamento e formazione e per
ogni  altra attivita' didattica, scientifica e di ricerca volte anche
allo sviluppo e formazione del territorio.
    6.   La   collaborazione   di  cui  ai  commi  precedenti  verra'
particolarmente promossa nei confronti della regione Lombardia, della
provincia  di  Bergamo,  del  comune  di  Bergamo,  della  Camera  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo.
                               Art. 7.
                         Risorse finanziarie
    1.  Le fonti di finanziamento dell'universita' sono costituite da
trasferimenti  dello  Stato,  di  altri  enti pubblici e privati e da
entrate proprie.
    2.  Le  entrate  proprie sono costituite da tasse e da contributi
universitari,  e da forme autonome di finanziamento, quali contributi
volontari,  proventi  di attivita', rendite, frutti e alienazioni del
patrimonio,  atti  di  liberalita'  e  corrispettivi  di  contratti e
convenzioni.
    3.  I  criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei
corrispettivi   delle  prestazioni  rese  a  terzi  sono  determinati
periodicamente dal Consiglio di amministrazione in modo da assicurare
anche  la  copertura  dei  costi  sostenuti,  ivi  compresi gli oneri
finanziari e la quota di spese generali imputabili alla prestazione.
    4. Per le spese di investimento l'universita' puo' ricorrere, nei
limiti  e  alle  condizioni  previste  dalla  legislazione vigente, a
prestiti  o  a forme di leasing in modo da garantire le condizioni di
equilibrio di bilancio su scala pluriennale.
                               Art. 8.
                   Uguaglianza delle opportunita'
    1.  L'universita'  garantisce pari opportunita' nell'accesso agli
studi   e   nei   meccanismi   di   reclutamento   e   di   carriera,
indipendentemente dal sesso, dalla religione e dalla etnia.
    2.  E'  istituito  il  comitato  per  le  pari  opportunita', per
realizzare le finalita' della legge n. 125 del 1991 ed in particolare
con  lo  scopo  di  favorire  l'occupazione femminile e di realizzare
l'uguaglianza  sostanziale  tra  uomini  e  donne  nel  lavoro, anche
promuovendo l'adozione di misure dirette a rimuovere gli ostacoli che
di   fatto   impediscono   la  realizzazione  di  pari  opportunita',
denominate   azioni   positive   per   le   donne.  Il  consiglio  di
amministrazione  garantisce  gli  strumenti  per il funzionamento del
comitato,  con  un  budget  da definirsi annualmente, su proposta del
comitato stesso.
                               Art. 9.
                            Informazione
    1.  L'universita'  assicura  adeguata pubblicizzazione a tutte le
sue attivita', garantendo la migliore circolazione delle informazioni
al suo interno e la loro diffusione all'esterno.
    2.  E  'garantito  a chiunque ne abbia interesse per la tutela di
situazioni   giuridicamente   rilevanti  il  diritto  di  accesso  ai
documenti  amministrativi  relativi  all'attivita' dell'universita' a
norma  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, secondo le disposizioni
adottate con regolamento di Ateneo.
                              Art. 10.
                 Partecipazione ad organismi privati
    1.  L'universita'  puo'  partecipare  a  societa'  o  altre forme
associative  di  diritto  privato  per  lo  svolgimento  di attivita'
strumentali  alle  attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili
per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
    2.  La  partecipazione dell'universita', deliberata dal Consiglio
di amministrazione, deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
      a) attestazione del livello universitario dell'attivita' svolta
ad opera del senato accademico;
      b) disponibilita'  delle  risorse  finanziarie od organizzative
richieste;
      c) destinazione  a  finalita' istituzionali dell'universita' di
eventuali dividendi spettanti all'ateneo;
      d) espressa  previsione  di  patti  parasociali  a salvaguardia
dell'universita' in occasione di aumenti di capitale;
      e) limitazione   del   concorso  dell'Ateneo,  nel  ripiano  di
eventuali perdite, alla quota di partecipazione.
    3.  Ai  sensi  della  normativa vigente, per lo svolgimento delle
attivita'  strumentali  e  di supporto alla didattica e alla ricerca,
nonche'  al  fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle
migliori  condizioni  di  mercato,  l'universita' puo' costituire, in
qualita'  di  ente  di  riferimento,  una fondazione universitaria di
diritto  privato  con  la  partecipazione  di  enti,  associazioni ed
imprese.
    La  fondazione  e' disciplinata da apposito statuto approvato dal
Senato accademico e dal consiglio di amministrazione.
    4.  La collaborazione dell'universita' puo' essere costituita dal
comodato  di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi della
liberta'  e  dell'autonomia organizzativa della ricerca e con oneri a
carico del comodatario.
    5.  La  licenza  gratuita  del  marchio  e'  consentita  solo  in
occasione  di  manifestazioni  celebrative  e,  ferma in ogni caso la
salvaguardia  del  prestigio  dell'ateneo,  deve  essere  oggetto  di
apposita  autorizzazione  da  parte del Consiglio di amministrazione,
sentito il Senato accademico.
    6.   Degli   organismi  pubblici  o  privati,  cui  l'universita'
partecipa, cosi' come dei rappresentanti nominati, e' tenuto completo
ed aggiornato elenco a cura del direttore amministrativo. L'elenco e'
consultabile da chiunque vi abbia interesse.
                               Capo II
                           Fonti normative
                              Art. 11.
                               Statuto
    1. Il presente statuto e' adottato ai sensi degli articoli 6 e 16
della  legge  9 maggio  1989,  n. 168, ed e' espressione fondamentale
dell'autonomia   dell'Universita'   di  Bergamo  secondo  i  principi
dell'art. 33 della Costituzione.
    2.  Nel  rispetto  dei  principi  di  cui  al  precedente  comma,
rimangono  applicabili  le  norme legislative in vigore disciplinanti
profili  dell'ordinamento  universitario  che  non  formino specifico
oggetto  dello Statuto e dei relativi regolamenti, ne' siano comunque
incompatibili con lo Statuto stesso.
    3.  Le  modifiche  dello  statuto  sono  deliberate a maggioranza
assoluta  dei  suoi  componenti  dal  senato accademico, integrato ai
sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, commi 2 e 3, con le
procedure  di  cui  alla stessa, art. 6, commi 9, 10 e 11, sentito il
consiglio di amministrazione. Le facolta' ed i dipartimenti, nonche',
per  quanto  di  sua  pertinenza, il consiglio degli studenti possono
sottoporre  proposte  di  modifica al senato accademico integrato, le
cui componenti elettive sono rinnovate ogni quattro anni.
    4.  Lo  statuto e le relative modifiche, sono emanati con decreto
del  rettore  dell'universita' ai sensi della legge 9 maggio 1989, n.
168,  art.  6,  commi 9, 10 e 11 ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
                              Art. 12.
                        Regolamenti di ateneo
    1.  I seguenti regolamenti di ateneo e le relative modifiche sono
approvati a maggioranza assoluta degli aventi diritto:
    1° dal Consiglio di amministrazione:
      a) regolamento   per   l'amministrazione,   la   finanza  e  la
contabilita',  che  disciplina  la  gestione  finanziaria, contabile,
patrimoniale  e l'attivita' negoziale, anche in deroga alle norme dei
vigenti ordinamenti contabili dello Stato e degli enti pubblici;
      b) regolamento    generale,    che   definisce   e   disciplina
l'organizzazione   e  le  procedure  di  funzionamento  degli  organi
centrali  di  Ateneo  e  dei  servizi  di  biblioteca,  i  criteri di
organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca e le procedure
di  elezione  degli  organi di ogni ordine e grado dell'universita' e
delle   rappresentanze   in   essi   presenti,   ad   eccezione   dei
rappresentanti  degli  studenti  la  cui elezione e' disciplinata dal
regolamento degli studenti;
      c) regolamento  di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241
in  materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
    2° dal Senato accademico:
      a) regolamento  didattico,  che  disciplina l'ordinamento degli
studi  sia di tutti i corsi per i quali l'universita' rilascia titoli
con  valore  legale,  sia,  indicando i criteri generali, dei servizi
didattici  integrativi,  delle  attivita'  culturali,  formative e di
aggiornamento   destinate  anche  a  soggetti  esterni  alla  propria
comunita';
      b) regolamento  degli  studenti,  che  fissa  i  criteri  e  le
modalita'   di  elezione  e  di  funzionamento  del  consiglio  degli
studenti,  nonche'  quelli  relativi alla elezione dei rappresentanti
degli  studenti  negli  altri  organi dell'universita', nei quali sia
prevista la loro presenza per legge o per statuto.
    2.  Gli  altri  regolamenti  di ateneo sono deliberati dal Senato
accademico  e dal Consiglio di amministrazione, secondo le rispettive
competenze, a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
    I  regolamenti  che  contengono  parti  di  competenza del Senato
accademico  e  parti  di competenza del consiglio di amministrazione,
devono essere approvati nella loro interezza da ambedue gli organi.
    3.  Ove  previsto  dalla  normativa  vigente,  i regolamenti sono
trasmessi al Ministero che ne esercita il controllo di legittimita' e
di merito.
    4.  I regolamenti di ateneo sono emanati con decreto del rettore,
ed  entrano  in  vigore  il  quindicesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione,   salvo   che   non  sia  diversamente  stabilito  dal
regolamento stesso.
                              Art. 13.
        Regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche
    1.  I  regolamenti  delle  strutture  didattiche  e  scientifiche
disciplinano,  nell'ambito  delle  attribuzioni e delle competenze di
ciascuna  di  esse  e  nel rispetto delle norme poste al riguardo dal
regolamento  generale  di  ateneo, l'organizzazione e le procedure di
funzionamento delle strutture alle quali si riferiscono.
    2.  I  regolamenti  delle  strutture  didattiche  e scientifiche,
dotate  di  autonomia  normativa  in  base  al presente statuto, sono
approvati   dai   rispettivi  consigli  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti.  Sono  emanati  con  decreto  del  rettore, previo parere
favorevole  del  senato accademico o del consiglio di amministrazione
secondo   le  rispettive  competenze.  Qualora  i  regolamenti  delle
strutture  contengano  parti  di  competenza  del senato accademico e
parti  di  competenza del consiglio di amministrazione, devono essere
sottoposti  ad  ambedue  gli  organi nella loro interezza. In caso di
contrasti   tra   regolamenti   delle   strutture   il  Consiglio  di
amministrazione   dirime   le  controversie.  Entrano  in  vigore  il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non
sia diversamente stabilito.
                              Art. 14.
                        Norma di integrazione
    1.  Lo  statuto ed i regolamenti ivi previsti sono immediatamente
modificati  ed  integrati  dalle norme derivanti da leggi che operino
espresso riferimento alle universita'.
                              Titolo II
                           ORGANI CENTRALI
                              Art. 15.
                  Organi centrali dell'universita'
    1.  Sono organi dell'universita' il rettore, la giunta di ateneo,
il  senato  accademico, il consiglio di amministrazione, il consiglio
degli  studenti,  il  collegio dei revisori dei conti ed il nucleo di
valutazione.
                              Art. 16.
                             Il rettore
    1. Il rettore rappresenta l'universita' ad ogni effetto di legge.
    2. Spetta al rettore:
      a) emanare lo statuto ed i regolamenti;
      b) curare l'osservanza dello statuto, dei regolamenti di ateneo
e delle norme concernenti l'ordinamento universitario;
      c) convocare e presiedere il senato accademico, il consiglio di
amministrazione  e  la  giunta di ateneo e provvedere alla esecuzione
delle relative deliberazioni;
      d) vigilare  su  tutte  le  strutture  e i servizi dell'ateneo,
impartendo  le  opportune  direttive  per  il  buon  andamento  delle
attivita';
      e) esercitare   l'autorita'   disciplinare  nei  confronti  del
personale  nei  casi  e  nell'ambito  delle competenze previsti dalla
legge;
      f) stipulare le convenzioni ed i contratti tra l'universita' ed
amministrazioni  pubbliche  o altri soggetti pubblici e privati per i
quali  la legge, lo statuto o i regolamenti non prevedono una diversa
competenza;
      g) presentare  al  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica,  di  seguito  denominato  "Ministro", le
relazioni periodiche ed i piani previsti per legge;
      h) predisporre  ogni  anno  una relazione di accompagnamento al
bilancio di previsione dell'ateneo;
      i) provvedere  all'assegnazione  degli  spazi  e  delle risorse
edilizie;
      l) provvedere  in via provvisoria, con proprio decreto, in casi
straordinari di necessita' e di urgenza, in materia di competenza del
consiglio  di  amministrazione,  della  giunta di ateneo e del senato
accademico,   salvo  ratifica  dell'organo  competente  nella  seduta
immediatamente successiva;
      m) esercitare   tutte   le  altre  attribuzioni  che  gli  sono
demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme in vigore.
    3.   Il  rettore  nomina  un  prorettore  vicario  scelto  tra  i
professori  di  ruolo  di  prima fascia, che lo supplisce in tutte le
funzioni  da  lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento. Il
prorettore  vicario  e'  membro di diritto del senato accademico, del
consiglio  di  amministrazione  e  della  giunta  di  ateneo con voto
deliberativo.
    4.  Il  Rettore  puo'  nominare,  tra i professori di ruolo, suoi
delegati attribuendo loro incarichi specifici.
    5. Il rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia
a  tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno
in  caso  di nomina. Dura in carica quattro anni ed e' immediatamente
rieleggibile una sola volta.
    L'elettorato attivo e' costituito:
      a) da  tutti  i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di
seconda fascia;
      b) dai ricercatori di ruolo;
      c) dai  rappresentanti  del  personale amministrativo e tecnico
eletti nel consiglio di amministrazione, nel senato accademico, nella
giunta  di  ateneo  e  da  due  rappresentanti  di  ogni consiglio di
facolta';
      d) dai  rappresentanti  degli  studenti eletti nel Consiglio di
amministrazione,  nel  senato accademico, nella giunta di ateneo e da
due rappresentanti di ogni consiglio di facolta'.
    6.  La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano
o,  in  caso  di  sua  assenza o impedimento, dal professore di prima
fascia  che lo segue in ordine di anzianita' nel ruolo, almeno trenta
giorni  prima  della  data  stabilita  per le votazioni e non piu' di
centottanta  giorni  prima  della scadenza del rettore in carica. Nel
caso di anticipata cessazione, la convocazione deve aver luogo fra il
trentesimo  ed  il  novantesimo  giorno  successivo  alla  data della
cessazione.  Il decano provvede altresi' alla costituzione del seggio
elettorale  e  alla  designazione del professore ordinario che dovra'
presiederlo;  il  segretario  del seggio e' scelto dal presidente tra
gli aventi diritto al voto.
    7.  Il  rettore  e'  eletto  a  scrutinio segreto nelle prime due
votazione  con  la  maggioranza assoluta degli aventi diritto e nella
terza  votazione  con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di
mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due
candidati  che  nell'ultima  votazione  abbiano  riportato il maggior
numero  di  voti. Per la validita' delle singole elezioni e' comunque
richiesto  che  vi  abbia  partecipato  almeno  un terzo degli aventi
diritto.  E' eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di
parita',  risulta  eletto  il  candidato  con maggiore anzianita' nel
ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parita',
quello con maggiore anzianita' anagrafica.
    8.  Il  rettore  e'  proclamato  eletto  dal Ministro con proprio
decreto ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
                              Art. 17.
                         La giunta di ateneo
    1.  Il  rettore  presiede  la  giunta di ateneo, da lui insediata
entro trenta giorni dall'inizio del suo mandato e composta da quattro
membri  designati su proposta del rettore dal senato accademico e dal
consiglio  di  amministrazione  tra  i propri componenti, nonche' dal
Prorettore vicario e dal direttore amministrativo che svolge anche le
funzioni  di segretario. La durata in carica della giunta corrisponde
a quella di ciascun mandato del rettore.
    2.  Fanno  inoltre  parte della Giunta uno studente designato dal
Consiglio  degli  studenti fra i suoi membri ed un rappresentante del
personale tecnico e amministrativo.
    3. Il Senato accademico e il consiglio di amministrazione possono
delegare alla giunta l'esercizio di proprie attribuzioni.
                              Art. 18.
                        Il senato accademico
    1.  Il  senato  accademico  esercita tutte le competenze relative
alla  programmazione  e al coordinamento delle attivita' didattiche e
di  ricerca  dell'ateneo,  fatte  salve le attribuzioni delle singole
strutture didattiche e scientifiche.
    2. Spetta in particolare al senato accademico:
      a) coordinare  le  attivita'  delle  strutture  didattiche e di
ricerca;
      b) approvare  i  regolamenti  di ateneo previsti dal precedente
art.  12  ed esercitare le altre attribuzioni previste dal precedente
art.  13  in  merito  ai  regolamenti  delle  strutture  didattiche e
scientifiche;
      c) elaborare  e  approvare  il  piano  pluriennale  di sviluppo
dell'ateneo  tenendo conto delle indicazioni avanzate dalle strutture
didattiche e scientifiche;
      d) predisporre  e  approvare,  prima  dell'inizio  di ogni anno
accademico,   il   programma   annuale   dell'attivita'  didattica  e
scientifica sulla base del piano pluriennale di sviluppo e nei limiti
degli stanziamenti indicati nel bilancio di previsione;
      e) determinare  i  criteri  per  la distribuzione del personale
docente e ricercatore fra le strutture didattiche e scientifiche;
      f) avanzare  richieste  al  consiglio  di  amministrazione  per
l'assegnazione  di  personale amministrativo e tecnico alle strutture
didattiche e di ricerca;
      g) avanzare  al  consiglio  di  amministrazione proposte per la
ripartizione delle risorse finanziarie;
      h) promuovere   specifiche   iniziative  atte  a  stabilire  un
equilibrato   rapporto   tra   risorse   disponibili   e  domande  di
immatricolazione e di iscrizione;
      i) approvare  l'istituzione dei servizi indicati dal precedente
art. 6, terzo, quarto e quinto comma, su proposta delle facolta', dei
dipartimenti e del consiglio degli studenti;
      l) approvare  le  relazioni  periodiche  e i piani previsti per
legge da inoltrare al Ministro;
      m) approvare  gli  accordi  quadro  in ordine alle attivita' di
collaborazione  con  soggetti  esterni  di  cui al precedente art. 6,
terzo, quarto e quinto comma;
      n) determinare   i   criteri  per  l'attuazione  dei  programmi
nazionali e internazionali di cooperazione;
      o) deliberare   l'istituzione   di  eventuali  commissioni  con
funzioni  consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone
le relative competenze;
      p) esprimere parere sul bilancio di previsione;
      q) dare  pareri  su  qualsiasi argomento che il rettore ritenga
opportuno sottoporre al suo esame;
      r) esercitare  tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono
demandate  dallo  statuto,  dai  regolamenti  di ateneo e dalle norme
vigenti.
    3.  Il  senato  accademico  puo'  delegare  alla  giunta d'ateneo
l'esercizio  di  proprie attribuzioni eccetto che per quanto previsto
dalle  lettere  a),  b), c), d), h), l), p), q), r) del secondo comma
del presente articolo e dall'art. 12.
    4.  Il  senato  accademico  e'  convocato  dal  rettore,  che  lo
presiede,   in   via  ordinaria  almeno  ogni  tre  mesi  e,  in  via
straordinaria,  quando  occorra o quando ne faccia richiesta motivata
almeno un terzo dei suoi membri.
    5.  Le  procedure per il funzionamento del Senato accademico sono
fissate  dal regolamento generale di ateneo di cui al precedente art.
12.
    6.  Il Senato accademico e' costituito con decreto del rettore ed
e' composto da:
      a) il rettore, che lo presiede;
      b) il prorettore vicario;
      c) i presidi di facolta';
      d) un  rappresentante  dei professori di ruolo di prima fascia,
un  rappresentante  dei  professori  di  ruolo  di seconda fascia, un
rappresentante dei ricercatori di ruolo;
      e) sei  rappresentanti  delle  grandi  aggregazioni scientifico
disciplinari  presenti  nell'ateneo.  L'elettorato  attivo  e passivo
spetta ai professori di ruolo e ai ricercatori di ruolo. La meta' dei
predetti rappresentanti e' eletta fra i direttori di dipartimento. La
votazione  avverra'  su due liste distinte: una comprendente l'elenco
dei Direttori di dipartimento, l'altra i rappresentanti delle aree, i
quali  saranno votati senza distinzione di aggregazione da professori
di  ruolo  e  ricercatori di ruolo su apposite liste di candidati con
l'espressione di un'unica preferenza per ognuna delle due liste;
      f) un rappresentante degli studenti per ciascuna facolta';
      g) due rappresentanti del personale amministrativo e tecnico;
      h) il  direttore amministrativo o un suo delegato, che esercita
anche le funzioni di segretario.
    7.  Le  deliberazioni  sono  prese a maggioranza dei presenti; in
caso di parita' prevale il voto del rettore.
    8. Il senato accademico dura in carica quattro anni.
                              Art. 19.
                   Il consiglio di amministrazione
    1.   Il   consiglio   di   amministrazione   cura   la   gestione
amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo.
    2. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:
      a) approvare  i  regolamenti  di ateneo previsti dal precedente
art.  12  ed esercitare le altre attribuzioni previste dal precedente
art.  13  in  merito  ai  regolamenti  delle  strutture  didattiche e
scientifiche;
      b) approvare,  sentito  il  senato  accademico,  il bilancio di
previsione;
      c) approvare il rendiconto della gestione;
      d) esercitare  la  vigilanza sulla conservazione del patrimonio
immobiliare  e  mobiliare  dell'universita' e definire i criteri e le
modalita' dei relativi inventari;
      e) approvare  i  provvedimenti  relativi  alle  contribuzioni a
carico  degli  studenti,  le  quali  possono essere definite anche in
misura unica conglobata;
      f) definire  ed  attuare, su proposta del senato accademico, la
ripartizione delle risorse finanziarie;
      g) approvare  il  piano per la copertura dei posti di personale
tecnico-amministrativo;
      h) predisporre,  in  conformita' ai criteri formulati dal piano
di  sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'ateneo e approvare i
relativi interventi attuativi;
      i) deliberare  l'istituzione  dei  servizi sociali, culturali e
ricreativi,  compreso  il  servizio  mensa,  di  interesse dei propri
dipendenti docenti e del personale amministrativo e tecnico;
      l) deliberare   l'istituzione   di  eventuali  commissioni  con
funzioni  consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone
le relative competenze;
      m) nominare,    su   proposta   del   rettore,   il   direttore
amministrativo;
      n) esercitare  tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono
demandate  dallo  statuto,  dai  regolamenti  di ateneo e dalle norme
vigenti.
    3.  Il  consiglio  di  amministrazione  puo' delegare alla giunta
d'ateneo  l'esercizio  di  proprie attribuzioni salvo quanto previsto
dalle  lettere  a),  b),  c),  e),  f), h), m), del secondo comma del
presente articolo.
    4.  Le  procedure  per  la  convocazione  ed il funzionamento del
consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di
ateneo di cui al precedente art. 12.
    5.  Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del
Rettore ed e' composto da:
      a) il rettore, che lo presiede;
      b) il prorettore vicario;
      c) il  direttore  amministrativo,  che svolge anche funzioni di
segretario;
      d) due professori di ruolo di prima fascia;
      e) due professori di ruolo di seconda fascia;
      f) due rappresentanti dei ricercatori di ruolo;
      g) tre rappresentanti degli studenti;
      h) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo;
      i) un rappresentante della regione Lombardia;
      l) il presidente della provincia di Bergamo o suo delegato;
      m) il sindaco del comune di Bergamo o suo delegato;
      n) il presidente della Camera di commercio o suo delegato;
      o) possono  altresi' far parte del consiglio di amministrazione
rappresentanti  di  soggetti  privati che si impegnino a contribuire,
per tutta la durata in carica del consiglio e secondo criteri fissati
dal senato accademico, al bilancio dell'universita' con erogazione di
fondi non finalizzati nei limiti indicati dal senato accademico.
    6. I criteri di individuazione delle rappresentanze indicate alle
precedenti  lettere  d),  e),  f), h) nonche' di quella indicata alla
precedente  lettera  g)  e  le  relative procedure di elettorato sono
fissate,  rispettivamente,  dal  regolamento generale di ateneo e dal
regolamento degli studenti.
    7. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ed
i  membri di esso indicati alle precedenti lettere da d) a h) possono
essere immediatamente rieletti o confermati per una sola volta.
                              Art. 20.
                     Il Consiglio degli studenti
    1.  Il consiglio degli studenti e' organo di rappresentanza degli
studenti a livello di ateneo.
    2. Il consiglio degli studenti esprime:
      a) parere obbligatorio su:
        1) regolamento degli studenti;
        2) interventi di attuazione del diritto allo studio;
        3)   determinazioni   delle   contribuzioni  a  carico  degli
studenti;
      b) parere  facoltativo  su  ogni  altro  argomento di interesse
degli studenti, anche presentando proposte agli organi competenti.
    Nelle ipotesi di pareri obbligatori, trascorsi venti giorni dalla
trasmissione al Consiglio degli studenti del testo della proposta, e'
facolta'   degli   organi   richiedenti  procedere  indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
    3.  Il consiglio ha inoltre il compito di promuovere e di gestire
i   rapporti   nazionali  ed  internazionali  con  le  rappresentanze
studentesche di altri atenei.
    4.  Il  consiglio  degli  studenti  e' costituito con decreto del
rettore  ed  e'  composto  dagli  studenti  eletti  nei  vari  organi
universitari e nel consiglio dell'Istituto per il diritto allo studio
universitario  di  Bergamo. I criteri e le modalita' di elezione e di
funzionamento  del  consiglio  sono  fissati  dal  regolamento  degli
studenti.
    5.   L'universita'   garantisce  al  consiglio  studentesco,  per
l'espletamento   dei  propri  compiti,  le  strutture  e  le  risorse
necessarie,  comprese  quelle finanziarie che potranno essere gestite
come contabilita' speciale del bilancio generale di ateneo.
    6.  Non  possono essere eletti in nessun organo di rappresentanza
studentesca gli studenti iscritti oltre il terzo anno fuori corso.
                              Art. 21.
                 Il collegio dei revisori dei conti
    1.  Il  collegio dei revisori dei conti e' l'organo cui spetta il
controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile
dell'ateneo, compresi i centri di spesa.
    2.  Su  proposta  del  rettore,  il  consiglio di amministrazione
nomina  il  Presidente  e  quattro  revisori,  che  costituiscono  il
collegio  e durano in carica tre anni, esterni all'universita' scelti
fra  esperti  di comprovata qualificazione ed anche fra dirigenti del
Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e  del  Ministero  del  tesoro,  iscritti  nel  registro dei revisori
contabili.
    3. I componenti del collegio possono essere, anche singolarmente,
confermati per non piu' di due mandati successivi a quello di nomina.
    4. Il collegio dei revisori dei conti:
      a) esercita   la   vigilanza   sulla  regolarita'  contabile  e
finanziaria   della   gestione   ed  attesta  la  corrispondenza  del
rendiconto  alle  risultanze  della gestione contabile e finanziaria,
redigendo   apposita   relazione   che   accompagna  la  proposta  di
deliberazione del conto consuntivo;
      b) esprime parere sul bilancio preventivo e sulle variazioni di
bilancio;
      c) compie  tutte  le  verifiche  necessarie  per  assicurare il
regolare   andamento   della   gestione   finanziaria,   contabile  e
patrimoniale,   sottoponendo  al  consiglio  di  amministrazione  gli
eventuali rilievi in ordine alla gestione stessa;
      d) accerta  la  regolarita'  della  tenuta  dei  libri  e delle
scritture contabili;
      e) effettua   almeno   ogni  trimestre  verifiche  di  cassa  e
sull'esistenza  dei  valori  e  dei  titoli  in proprieta', deposito,
cauzione o custodia.
    5. I revisori dei conti hanno diritto di accesso collegialmente e
singolarmente  agli  atti  e  documenti dell'universita' e dei centri
autonomi di spesa.
    6.  I  membri  del  Collegio  possono assistere alle riunioni del
consiglio di amministrazione.
    7.  Ove  occorra,  il  collegio  delibera  un proprio regolamento
interno di funzionamento.
                              Art. 22.
                 Il nucleo di valutazione di ateneo
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione,  su proposta del rettore,
costituisce il nucleo di valutazione di ateneo, composto da un minimo
di  cinque  ad  un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati
tra  studiosi  ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito
non accademico e che dura in carica tre anni.
    2.  Al  nucleo  di  valutazione  di ateneo compete la valutazione
interna  della  gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e
di  ricerca,  degli  interventi  di  sostegno al diritto allo studio,
verificando  anche  mediante  analisi  comparative  dei  costi  e dei
rendimenti,   il   corretto  utilizzo  delle  risorse  pubbliche,  la
produttivita'    della    ricerca    e   della   didattica,   nonche'
l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
    3.  Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato
le  opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche e
trasmette  relazioni richieste dal Ministero dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e tecnologica e dal Comitato per la valutazione
del sistema universitario.
    4.  Il  nucleo  opera  in posizione di autonomia e periodicamente
comunica  le  risultanze della sua attivita' direttamente al rettore.
Accede  alle  fonti  informative  in  possesso  di tutte le strutture
dell'universita',  puo'  richiedere informazioni supplementari e puo'
convocare i responsabili delle diverse strutture.
                             Titolo III
                        STRUTTURE E ATTIVITA'
                               Capo I
            Strutture e attivita' didattiche e di ricerca
                              Art. 23.
         Strutture didattiche e di ricerca dell'universita'
    1.  Nell'universita'  l'attivita'  didattica viene svolta in modo
coordinato nelle seguenti strutture didattiche:
      facolta' e loro articolazioni;
      scuole di specializzazione;
      corsi di formazione e di aggiornamento;
      corsi di dottorato di ricerca;
      corsi di perfezionamento.
    2. Le strutture di ricerca sono i dipartimenti.
    3. Al fine di garantire il necessario coordinamento fra attivita'
di  didattica e di ricerca, ogni consiglio di facolta' individuera' i
dipartimenti   che   dovranno  fornire  il  supporto  scientifico  ed
organizzativo alle attivita' dei singoli corsi di studio.
    4.  L'organizzazione  della  prestazione didattica, che comprende
anche le decisioni concernenti l'orario e il calendario delle lezioni
e degli esami, del ricevimento e delle attivita' di tutorato, nonche'
le  altre  modalita'  atte  a realizzare il diritto all'apprendimento
degli  studenti  e  il  principio  di  buon  andamento dell'attivita'
didattica,  e' riservata all'autonomia delle facolta' che deliberano,
sentita  la  propria  commissione  didattica,  anche  in armonia alle
esigenze della sperimentazione didattica.
    5. Per attivita' di ricerca di rilevante impegno finanziario, che
si   esplichino  sulla  base  di  progetti  almeno  triennali  e  che
coinvolgano  le  attivita' di piu' dipartimenti, il senato accademico
puo'  deliberare  la  istituzione  di  centri  interdipartimentali di
ricerca.  Le  risorse  di  personale e finanziarie per lo svolgimento
delle attivita' relative devono essere garantite dai dipartimenti che
hanno  promosso  la  costituzione  di  detti centri. Le modalita' per
l'istituzione,  l'organizzazione e il funzionamento degli stessi sono
contenute nel regolamento generale di ateneo.
                              Art. 24.
                             La facolta'
    1.  Le  facolta'  hanno  il  compito  primario  di  organizzare e
coordinare  l'attivita'  didattica  dei corsi di studio e degli altri
corsi che ad esse afferiscono, predisponendo i relativi regolamenti.
    2.  Le  facolta'  si articolano in corsi di studio secondo quanto
previsto dal regolamento didattico di ateneo.
    3. Spetta in particolare alla facolta':
      a) formulare   il  proprio  progetto  didattico  articolato  in
funzione  dei corsi di studio e aggiornarlo annualmente anche ai fini
dell'elaborazione del programma di sviluppo dell'ateneo;
      b) provvedere   all'assegnazione   dei   posti  disponibili  di
professore  e  di  ricercatore  di ruolo, con delibere assunte a voto
palese,  a  maggioranza  assoluta  dei  presenti  e  sulla  base  del
principio  del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle
dei  chiamandi, sentiti i corsi di laurea o di indirizzo, ove essa si
articoli in  tali  organismi,  e  i  dipartimenti, limitatamente alle
discipline di cui ciascuno di essi si compone;
      c) provvedere   ad   assicurare   la  copertura  di  tutti  gli
insegnamenti attivati e al buon andamento delle attivita' didattiche,
d'intesa con i collegi didattici dei corsi di studio, allo scopo, tra
l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici;
      d) formulare   proposte   per  la  modifica  degli  ordinamenti
didattici dei corsi di studio;
      e) programmare  e  utilizzare  le risorse finanziarie assegnate
per le attivita' di sua pertinenza;
      f) determinare  la  distribuzione  dei  compiti  e  del  carico
didattico  dei  professori  e  dei  ricercatori,  nel  rispetto della
liberta' di insegnamento dei singoli;
      g) esercitare  tutte le altre attribuzioni che alla stessa sono
demandate  dallo  statuto,  dai  regolamenti  di ateneo e dalle norme
legislative  applicabili  ai  sensi  del  precedente  art.  11, comma
secondo.
    4.  Sono  organi  della  facolta'  il  preside,  il  consiglio di
facolta', il consiglio di presidenza.
                              Art. 25.
                             Il preside
    1.  Il  preside  rappresenta  la  facolta', convoca e presiede il
consiglio  di  facolta'  e  il  consiglio di presidenza e ne attua le
deliberazioni.
    2. Spetta in particolare al preside:
      a) sovrintendere  al regolare svolgimento di tutte le attivita'
didattiche e organizzative che fanno capo alla facolta';
      b) partecipare alle sedute del senato accademico;
      c) esercitare  tutte  le  altre attribuzioni demandategli dallo
statuto, dai regolamenti e dalle norme vigenti.
    3.  Il  preside  provvede  con  proprio  decreto, da sottoporre a
ratifica nella seduta immediatamente successiva, in casi straordinari
di necessita' e di urgenza, in materia di competenza del Consiglio di
facolta'.
    4. Il preside nomina fra i professori di ruolo di prima fascia un
vicario,  che  in  caso  di  impedimento o di assenza lo supplisce in
tutte  le sue funzioni, ed e' coadiuvato dal consiglio di presidenza,
composto  dal  vicario,  da  un  professore di seconda fascia e da un
ricercatore  di  ruolo  e  da  uno  degli  studenti  del consiglio di
facolta'.  Ne  fa  inoltre parte il responsabile amministrativo della
facolta'.  Le modalita' di designazione dei membri, le competenze, le
modalita' di funzionamento del consiglio di presidenza sono stabilite
nel regolamento didattico della facolta'.
    5.  Il  preside  viene eletto tra i professori di prima fascia di
ruolo a tempo pieno, o che dichiarino di optare per il regime a tempo
pieno in caso di nomina, dal consiglio di facolta' nella composizione
di cui all'art. 26, quarto comma.
    6.  Il  preside  e'  eletto  a  scrutinio segreto nelle prime due
votazioni  con  la  maggioranza assoluta degli aventi diritto e nella
terza  votazione  con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di
mancata  elezione,  si  procede con il sistema del ballottaggio tra i
due  candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior
numero  di  voti. Per la validita' delle singole elezioni e' comunque
richiesto  che  vi  abbia  partecipato  almeno  un terzo degli aventi
diritto. In caso di parita', e' eletto il piu' anziano in ruolo e, in
caso  di  ulteriore  parita',  il  piu' anziano in eta'. Le ulteriori
modalita'   riguardanti   l'elezione  sono  fissate  dal  regolamento
generale di ateneo.
    7.  Il  preside  dura in carica quattro anni ed e' immediatamente
rieleggibile una sola volta.
                              Art. 26.
                      Il consiglio di facolta'
    1.  Il consiglio di facolta' delibera sulle materie di competenza
della facolta'.
    2.  Esso  e'  convocato  dal  preside  quando occorra o quando ne
faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
    3.  Le  procedure  per il funzionamento del consiglio di facolta'
sono fissate dal regolamento di facolta'.
    4. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e
fuori  ruolo  della  facolta',  da una rappresentanza dei ricercatori
universitari confermati della facolta' in numero pari a un quarto dei
professori  di  ruolo,  da  una  rappresentanza  di  ricercatori  non
confermati  che  costituisca  la meta' della rappresentanza di quelli
confermati,  da  una rappresentanza degli studenti iscritti in numero
pari  a  un quinto rispetto ai professori di ruolo fino ad un massimo
di  otto. I professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del
numero   legale.   Fanno   parte   del   consiglio  di  facolta'  due
rappresentanti del personale amministrativo e tecnico.
    5.  Possono  partecipare  alle adunanze del consiglio di facolta'
con   voto  consultivo  i  professori  supplenti  e  a  contratto  di
insegnamento   nei  corsi  di  studio  secondo  quanto  previsto  dal
regolamento di facolta'.
    6. Il consiglio di facolta' dura in carica quattro anni.
                              Art. 27.
                      Le commissioni didattiche
    1.  Presso  ogni facolta' e' istituita una commissione didattica,
presieduta  dal  preside o da un suo delegato e composta per meta' da
docenti  e  ricercatori  di ruolo e per meta' da rappresentanti degli
studenti  nel  consiglio  di  facolta',  con  il  compito di valutare
l'efficacia  dell'organizzazione  didattica  anche  con  riguardo  ai
problemi  di coordinamento tra i diversi corsi di studio, tra docenti
e  studenti,  tra  docenti,  tra  facolta'  e  servizi di segreteria,
nonche' il funzionamento dei servizi di tutorato.
    Effettua  valutazioni,  verifiche  e  rilevazioni statistiche sui
vari   aspetti   dell'attivita'   didattica,   anche   attraverso  la
predisposizione  di  specifici  questionari  valutativi da sottoporre
agli studenti.
    2.  La  composizione  ed  il funzionamento della commissione sono
disciplinati dal Regolamento di facolta' tenendo conto dei vari corsi
di studio.
    3. La commissione, nell'ambito delle sue competenze, ha poteri di
iniziativa   nei  confronti  del  consiglio  di  facolta';  riferisce
periodicamente   sullo   stato  dell'attivita'  didattica  formulando
proposte idonee a superare eventuali inconvenienti.
    4.  Analoghe  commissioni possono essere istituite presso i corsi
di studio.
                              Art. 28.
                 Autonomia gestionale delle facolta'
    1.  Le  facolta'  hanno  autonomia  finanziaria, amministrativa e
gestionale nei limiti delle risorse assegnate.
    2.  Le  risorse  finanziarie  da  assegnare  alle facolta' per le
attivita'   di  loro  competenza,  sono  annualmente  deliberate  dal
consiglio  di  amministrazione,  sentito  il  Senato  accademico  che
approva la programmazione didattica.
    3. Sono organi del centro di gestione autonoma delle facolta':
      il preside;
      il consiglio di facolta'.
                              Art. 29.
                     Il consiglio di presidenza
    1.  Il consiglio di presidenza e' composto ai sensi dell'art. 25,
comma  4.  Ne  fa  inoltre parte il responsabile amministrativo della
facolta'.
    2.  Le  modalita'  di designazione dei membri, le competenze e le
modalita' di funzionamento del consiglio di presidenza sono stabilite
con deliberazione del consiglio di facolta'.
    3. Il consiglio di presidenza dura in carica quattro anni.
                              Art. 30.
                    La classe di corsi di studio
    1.  Le  classi di corsi di studio sono attivate nell'ateneo quali
raggruppamenti  di corsi di studio ai sensi dei decreti ministeriali,
che  determinano  le denominazioni delle classi nonche' gli obiettivi
formativi  qualificanti  comuni  ai corsi di studio appartenenti alla
medesima classe.
    2.  Le  classi  di  corsi  di studio sono rette da un comitato di
coordinamento che opera per la contestualizzazione e l'organizzazione
armonica delle attivita' didattiche dei propri corsi di studio.
    3.  Il comitato di coordinamento e' composto dai coordinatori dei
corsi di studio afferenti, che eleggono il presidente.
    4.  Il  comitato  di coordinamento di classe ha di norma funzioni
propositive   ed   e'  tenuto  a  svolgere  i  compiti  definiti  nel
regolamento didattico di ateneo.
                              Art. 31.
                         Il corso di studio
    1.  I  corsi  di  studio  istituiti  presso  l'ateneo sono quelli
inseriti nel regolamento didattico di ateneo.
    2.  I  corsi  di  studio  afferiscono  di  norma ad una facolta';
possono essere istituiti corsi di studio mediante accordi tra diverse
facolta' dell'ateneo (corsi di studio interfacolta) o convenzioni tra
diversi atenei (corsi di studio interuniversitari).
    3. I corsi di studio sono retti da un collegio didattico di corso
di  studio  costituito  da  tutti  i professori di prima e di seconda
fascia,  da  tutti  i  ricercatori e, con voto consultivo, da tutti i
professori  non  di  ruolo,  che  sono  incaricati  dalla facolta' di
svolgere  attivita'  didattica  contemplata  dal relativo regolamento
didattico.
    4. Il collegio didattico e' presieduto da un coordinatore, eletto
in  base  al regolamento didattico di corso tra i professori di ruolo
che  ne  fanno parte, e svolge le funzioni attribuite dal regolamento
didattico di ateneo.
                              Art. 32.
                           Il dipartimento
    1.   I  dipartimenti  promuovono,  coordinano  e  organizzano  le
attivita' di ricerca dell'universita', nel rispetto dell'autonomia di
ogni  singolo  docente  o  ricercatore  e  del  diritto  di questi di
accedere   direttamente   ai   finanziamenti   per   la  ricerca.  Il
dipartimento  ha  autonomia finanziaria, amministrativa e gestionale,
puo'  stipulare  contratti  e  convenzioni  e svolgere prestazioni di
ricerca  e  di  servizio anche per conto di terzi, escluse le materie
riservate alla propria competenza dal Consiglio di amministrazione.
    2.  I  dipartimenti  collaborano  con  le  facolta' ed i corsi di
studio  all'attivita'  didattica  relativa  a  settori  di ricerca di
proprio   interesse.   Sono   responsabili  diretti  delle  attivita'
didattiche relative ai dottorati di ricerca.
    3.  I  dipartimenti esprimono, nei settori di propria competenza,
pareri  articolati  sui  candidati  alla copertura dei posti di ruolo
presso   le  facolta'  e  pareri  sull'assegnazione  degli  incarichi
didattici da parte delle stesse facolta' ed esercitano tutte le altre
attribuzioni   che   ad   essi  sono  demandate  dallo  statuto,  dai
regolamenti di ateneo e dalle norme vigenti.
    4.  La  richiesta  di  costituzione  del dipartimento deve essere
avanzata,  di  norma,  almeno da otto tra professori e ricercatori di
ruolo,  dei  quali  almeno  due  professori  di prima fascia e tre di
seconda fascia.
    5. La richiesta deve essere approvata dal senato accademico e dal
consiglio  di  amministrazione.  Il  dipartimento  e'  costituito con
decreto del rettore.
    6. I dipartimenti inviano periodicamente al nucleo di valutazione
le relazioni sulla produzione scientifica.
    7.  A  ciascun  dipartimento afferiscono i professori di ruolo, i
ricercatori  ed  il  personale  tecnico  dei  settori di attivita' di
rispettivo   interesse   e   delle  attivita'  connesse.  Ai  singoli
professori  e ricercatori e' garantita la possibilita' di opzione fra
piu'  dipartimenti:  le  modalita'  per l'esercizio di tale opzione e
l'eventuale  afferenza  dei  professori  supplenti  e  a contratto di
insegnamento  nei  corsi  di  studio sono previste dai regolamenti di
ciascun dipartimento.
    8.  Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la
giunta.
    9.  Il  Direttore  rappresenta  il  dipartimento,  ne presiede il
consiglio  e  la  giunta,  cura, in attuazione delle deliberazioni di
detti  organi,  l'organizzazione  e  la  gestione  dell'attivita'  di
competenza  di  esso, vigila nell'ambito dello stesso sull'osservanza
delle norme dello statuto e dei regolamenti e delle norme vigenti, ed
esercita tutte le altre funzioni attribuitegli da tali norme.
    10.  Il  direttore  provvede  in  via  provvisoria,  con  proprio
decreto,  in casi straordinari di necessita' e di urgenza, in materia
di  competenza  del  consiglio  e  della  giunta  di  dipartimento da
sottoporre   a   ratifica   dell'organo   competente   nella   seduta
immediatamente successiva.
    11.   Fa   inoltre   parte  del  consiglio  di  dipartimento  una
rappresentanza degli studenti iscritti al dottorato di ricerca.
    12.  Il  direttore e' eletto a scrutinio segreto dal consiglio di
dipartimento  tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno
o  che  dichiarino  di  optare per il regime a tempo pieno in caso di
nomina.  Solo  in  caso  di  indisponibilita'  di un docente di prima
fascia,  potra'  essere  eletto  un  docente  di  seconda  fascia. E'
nominato  con  decreto del rettore, dura in carica quattro anni ed e'
rieleggibile  immediatamente una sola volta. Le modalita' di elezione
del  direttore  sono fissate dal regolamento generale di Ateneo e dal
regolamento del rispettivo dipartimento.
    13.  Il direttore designa un vicario, che lo supplisce in caso di
impedimento o di assenza.
    14.  Il  consiglio  di  dipartimento  delibera  sulle  materie di
competenza  del  dipartimento.  E'  convocato  dal  direttore  quando
occorra  o  quando  ne  faccia motivata richiesta almeno un terzo dei
suoi membri.
    15.  La  giunta e' l'organo di gestione che coadiuva il direttore
di  dipartimento. Il mandato di essa coincide con quello dello stesso
direttore.
    16.  Il  funzionamento  e  la  composizione del consiglio e della
giunta,  compresi i criteri di individuazione delle rappresentanze in
essi   presenti   e   le   relative  procedure  di  elettorato,  sono
disciplinate dal regolamento di ciascun dipartimento.
                              Art. 33.
                  I centri di ricerca e di servizio
    1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico,
puo' istituire su proposta delle strutture e degli organi interessati
centri  di  ricerca  e/o  di  servizio.  La  relativa  disciplina  e'
determinata con apposito regolamento.
                               Capo II
        Organizzazione amministrativa, finanziaria e tecnica
                              Art. 34.
         Organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici
    1.  La struttura dei servizi amministrativi e tecnici costituisce
la  risorsa organizzativa di supporto allo svolgimento della funzione
didattica e scientifica.
    2.  La  gestione  della  struttura  amministrativa  e  tecnica e'
affidata  alla  responsabilita'  del  personale  dirigenziale  e  dei
responsabili   di   servizio   a  cio'  delegati;  a  tale  attivita'
sovrintende il direttore amministrativo.
    3.  L'organizzazione  degli uffici e dei servizi, l'assetto della
struttura organizzativa e le modalita' di copertura dei posti e degli
incarichi,  sono  disciplinate dal regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi approvato dal consiglio di amministrazione.
    4.  L'universita'  riconosce e promuove la crescita professionale
di  tutto il personale tecnico e amministrativo. A tal fine definisce
piani   pluriennali   e   programmi   annuali  per  la  formazione  e
l'aggiornamento  professionale,  in  attuazione  dei  quali organizza
anche   direttamente   incontri,   corsi   di   preparazione   e   di
perfezionamento, conferenze.
                              Art. 35.
                     Il direttore amministrativo
    1. Il direttore amministrativo esplica le seguenti attribuzioni:
      a) e' capo degli uffici e dei servizi centrali di ateneo;
      b) esplica  una  generale  attivita'  di indirizzo, direzione e
controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo;
      c) determina  i  criteri  di  organizzazione  degli  uffici  in
conformita'    alle    direttive    impartite    dal   Consiglio   di
amministrazione;
      d) compie     gli    atti    di    gestione    del    personale
tecnico-amministrativo dell'universita';
      e) collabora  con  il  rettore  nella predisposizione dei piani
pluriennali  e  del bilancio preventivo e coordina la predisposizione
del budget dell'universita';
      f) cura  l'attuazione  dei  programmi  definiti dagli organi di
governo anche sulla base di specifici progetti;
      g) esercita  tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate
dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme vigenti.
    2.  L'incarico  di  direttore  amministrativo  e'  attribuito dal
consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del  rettore,  con  le
modalita'  previste  dal  regolamento sull'ordinamento degli uffici e
dei servizi in conformita' alla vigente normativa in materia.
    3.  L'incarico  di direttore amministrativo vicario e' attribuito
dal rettore su proposta del direttore amministrativo.
    Il  direttore  amministrativo  vicario  sostituisce  il direttore
amministrativo  in  caso  di  impedimento  o  assenza e puo' ricevere
deleghe specifiche per la trattazione di particolari materie.
                              Art. 36.
                        Funzioni dirigenziali
    1.   Il   direttore  amministrativo,  gli  altri  dirigenti  e  i
responsabili  delle  strutture  attuano,  per  la parte di rispettiva
competenza,   i   programmi   deliberati   dagli  organi  accademici,
disponendo  a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti
dagli  organi  stessi,  e  rispondono  dei  risultati  conseguiti, in
termini di efficienza nell'impiego delle risorse e di efficacia nella
gestione in relazione agli obiettivi prefissati.
    2.  Gli  incarichi  dirigenziali  e di responsabile di struttura,
sono disciplinati dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi in conformita' alla vigente normativa in materia.
                              Art. 37.
                        Sistema bibliotecario
    1.  Il  sistema  bibliotecario  di  ateneo,  cui  afferiscono  le
biblioteche e i centri di documentazione dell'Universita' di Bergamo,
ha  lo  scopo  di  sviluppare  ed  organizzare in forme coordinate le
funzioni  di  acquisizione,  conservazione e fruizione del patrimonio
bibliotecario  e  documentale, nonche' il trattamento e la diffusione
dell'informazione bibliografica.
    2. Le attivita' e l'organizzazione del sistema bibliotecario sono
disciplinate da apposito regolamento.
                              Art. 38.
          Autonomia amministrativa, finanziaria e contabile
    1.   Il  regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita' riconosce autonomia alle strutture organizzative.
    2.   L'autonomia  amministrativa,  contabile  e  di  bilancio  e'
riconosciuta  alle facolta' e ai dipartimenti e puo' essere accordata
ad  altre  strutture  che  siano  complesse  per  le  loro  peculiari
caratteristiche e le rilevanti dimensioni.
    3.   Il  regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'  disciplina  con  riferimento  all'intera organizzazione
dell'ateneo  i  criteri della gestione, le procedure amministrative e
finanziarie  e  le relative responsabilita', in modo da assicurare la
rapidita'  e  l'efficienza  dell'erogazione della spesa e il rispetto
dell'equilibrio  finanziario  del bilancio e dei piani pluriennali di
impiego. Inoltre disciplina in particolare:
      a) la formulazione del bilancio di previsione, che e' approvato
dal consiglio di amministrazione, acquisiti i pareri del collegio dei
revisori dei conti e del Senato accademico;
      b) la  formulazione  del  rendiconto  della  gestione,  che  e'
approvato  dal  consiglio di amministrazione, acquisiti il parere del
collegio  dei  revisori  dei  conti  e  la  relazione  del  nucleo di
valutazione;
      c) le procedure contrattuali;
      d) le   forme   di  controllo  interno  sull'efficienza  e  sui
risultati  della  gestione  complessiva dell'universita', nonche' dei
singoli centri di gestione e dell'amministrazione del patrimonio;
      e) la  disciplina  di spese di rappresentanza, di gestione e di
funzionamento degli organi.
                              Titolo IV
                            NORME COMUNI
                              Art. 39.
        Decorrenza dei mandati, incompatibilita' e decadenza
    1.  Le  funzioni  di  rettore,  di  pro-rettore,  di  preside  di
facolta',  di  direttore  di  dipartimento,  di  direttore dei centri
autonomi  di spesa e di presidente del nucleo di valutazione non sono
cumulabili. Non sono altresi' cumulabili le funzioni di membro eletto
del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
    2.  Il  venire  meno  nel  corso  del  mandato  dei  requisiti di
eleggibilita'  alle  cariche  di  cui al comma 1 costituisce causa di
decadenza  dalle  cariche  stesse, verificatasi la quale si procede a
nuove  elezioni  e,  nel caso del prorettore, ad una nuova nomina. Il
nuovo eletto, iniziera' un nuovo mandato.
    3.  Il  venir  meno  nel  corso  del  mandato  dei  requisiti  di
eleggibilita'  negli organismi collegiali costituisce parimenti causa
di  decadenza dalla carica, nella quale succede per la restante parte
del  mandato  il  primo  dei  non  eletti  che  ne  abbia i requisiti
nell'ambito  della  rispettiva  lista. In mancanza si procede a nuove
elezioni.
    4.  La  decorrenza  e  la  durata  dei  mandati e le modalita' di
elezione  dei  rappresentanti  degli studenti negli organi collegiali
sono definite dalle disposizioni vigenti in materia di elezioni delle
componenti studentesche.
     5.  Al fine della durata dei mandati l'anno della prima elezione
viene computato solo quando la nomina avviene entro il primo semestre
dell'anno accademico di funzionamento.
                              Art. 40.
                          Organi collegiali
    1.  La  mancata designazione di membri non inficia l'insediamento
degli organi collegiali purche' essi risultino composti da almeno due
terzi degli aventi diritto.
    2.  Gli organi statutari e i singoli membri di questi, decorsa la
durata    dei    relativi   mandati,   rimangono   in   carica   fino
all'insediamento   dei   successori   e  comunque  per  non  piu'  di
quarantacinque  giorni  decorrenti  dal  giorno  della  scadenza  del
mandato.
    3.  L'adunanza  degli  organi  collegiali  e'  valida  quando sia
presente   la   maggioranza   assoluta  dei  componenti  aventi  voto
deliberativo,  salvo  il  caso  che,  per  determinati argomenti, sia
diversamente disposto. Nel computo per determinare la maggioranza non
si  tiene  conto  di quelli che abbiano giustificato la loro assenza:
comunque per le adunanze del consiglio di amministrazione, del senato
accademico  e  della giunta di ateneo e' necessaria la partecipazione
della maggioranza assoluta dei convocati.
    4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, tranne
che  sia  altrimenti  disposto  a  norma  di  legge o di statuto. Gli
astenuti  sono  computati  ai fini della formazione della maggioranza
richiesta.
    5.   Le   deliberazioni  assunte  dagli  organi  collegiali  sono
pubbliche.
    6.  Chiunque non partecipi per piu' di tre volte consecutive alle
adunanze  degli organi di cui e' membro, per elezione o designazione,
senza giustificazione, decade dal mandato rivestito.
                              Art. 41.
                     Disposizioni sulle deleghe
    1.  Nei  casi  previsti  dal  presente  statuto,  le deleghe sono
conferite  con  delibera,  approvata  con  maggioranza  assoluta  dei
componenti,   per  oggetti  definiti  o  materie  determinate,  anche
corrispondenti  a  settori  organici, e per un tempo che di norma, in
mancanza di diversa specificazione, corrisponde alla durata in carica
dell'organo  delegante  o, se piu' limitata, dell'organo destinatario
della delega.
                              Art. 42.
                        Indennita' e compensi
    1.  Il Consiglio di amministrazione delibera, in conformita' alla
normativa  vigente,  l'assegnazione  e  la misura delle indennita' di
funzione seguenti:
      al rettore;
      al prorettore;
      ai delegati del rettore;
      ai revisori dei conti;
      ai componenti il nucleo di valutazione;
      ai  presidi  di  facolta'  (salvo che questi si avvalgano delle
limitazioni  dell'attivita' didattica ex art. 13, 2 comma del decreto
del Presidente della Repubblica n. 382/1980);
      ai  coordinatori  dei  corsi  di  studio  (salvo  che questi si
avvalgano  delle  limitazioni  dell'attivita' didattica ex art. 13, 2
comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980);
      ai  direttori  di  dipartimento (qualora non si avvalgano della
limitazione  dell'attivita' didattica ex art. 13, 2 comma del decreto
del Presidente della Repubblica n. 382/1980);
      ai direttori dei centri di ricerca e di servizio;
      al    direttore    della   scuola   di   specializzazione   per
l'insegnamento secondario;
      ai coordinatori dei dottorati di ricerca.
    2.   Il   consiglio   di   amministrazione  puo'  deliberare,  in
conformita'  alla  normativa  vigente,  l'assegnazione e la misura di
indennita'  dovute  per  la  partecipazione  agli  organi centrali di
governo  dell'universita':  sono  esclusi  i  componenti  ai quali e'
riconosciuta un'indennita' ai sensi dei commi precedenti.
    3.  L'universita'  puo'  conferire incentivi, anche economici, al
personale  docente  e  al  personale  amministrativo e tecnico per il
miglioramento  della  didattica, della ricerca, dei servizi e per gli
scambi  con  altre universita' italiane e straniere, secondo le norme
fissate dal regolamento di ateneo.
                              Art. 43.
                      Ripartizione degli utili
    1.  Gli  utili da prestazioni di servizio o comunque derivanti da
contratti  o  da  convenzioni stipulate con enti pubblici o privati e
con  soggetti  fisici  e  giuridici,  saranno  destinati ad attivita'
istituzionali  ed  al  personale,  nella  misura  ed  entro  i limiti
stabiliti  autonomamente  dall'universita'  in  un  proprio specifico
regolamento.
                              Art. 44.
                Copertura assicurativa e spese legali
    1. L'universita' puo' accendere un'assicurazione per la copertura
assicurativa   della   responsabilita'   civile  verso  terzi,  salvo
l'ipotesi  di  dolo  o  colpa grave, a favore dei dipendenti docenti,
amministrativi e tecnici e degli amministratori per l'esercizio delle
loro  funzioni:  nel  regolamento  di  ateneo sono stabiliti limiti e
modalita'.
    2.  L'universita'  puo'  rimborsare le spese di difesa legale per
l'assistenza dei dipendenti docenti, amministrativi e tecnici e degli
amministratori   nei   confronti   dei   quali  e'  stato  aperto  un
procedimento  di  responsabilita' penale e/o civile, per fatti o atti
compiuti  nell'espletamento dei compiti di ufficio. In tal caso nello
stabilire  le  condizioni,  le  modalita' e i limiti di tale onere il
regolamento generale di ateneo dovra' comunque prevedere l'obbligo da
parte    dell'amministrazione    di    esigere   dal   dipendente   e
dall'amministratore  tutti  gli  oneri  di  difesa sostenuti nel caso
questi  sia  stato  condannato  con sentenza passata in giudicato per
fatti commessi con dolo o colpa grave.
                              Art. 45.
                        Calendario accademico
    1.   L'anno  accademico,  fatti  salvi  i  vincoli  di  carattere
nazionale,  ha inizio il primo di ottobre. Tutti i mandati elettivi e
i  termini per le immatricolazioni, le iscrizioni e per il calendario
accademico fanno riferimento a questa medesima data.
    La data di avvio dei corsi e' stabilita dalle singole facolta'.
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE
                              Art. 46.
            Mandati in corso e limiti di rieleggibilita'
    1. Il rettore, i presidi, i direttori di dipartimento ed i membri
del consiglio di amministrazione in carica al momento dell'entrata in
vigore  delle  modifiche  statutarie  continuano  a  svolgere le loro
funzioni fino alla conclusione dei rispettivi mandati.
    2.  Ai  fini  dei  limiti  alla rieleggibilita' immediata, non si
considerano  i  mandati precedenti, mentre e' computato il mandato in
corso alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie.


fp04 - gr04