GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 196 DEL 21/8/2004


LEGGE 29 luglio 2004, n. 221 
Ratifica  ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo
43,  paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo
di  polizia  (Convenzione  EUROPOL),  che  modifica  l'articolo  2  e
l'Allegato  di  detta  Convenzione,  fatto a Bruxelles il 30 novembre
2000.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               ART. 1.
   1.  Il  Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
Protocollo  stabilito  in  base  all'articolo  43, paragrafo 1, della
Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione
EUROPOL),   che   modifica   l'articolo   2  e  l'Allegato  di  detta
Convenzione, fatto a Bruxelles il 30 novembre 2000.
                               ART. 2.
   1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al  Protocollo di cui
all'articolo  1,  a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in  conformita'  a  quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 3, del
Protocollo stesso.
   Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la
spesa  di euro 68.310 per l'anno 2004, di euro 78.250 per l'anno 2005
e  di euro 79.200 annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale "
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
   2.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                              .Art. 4.
       La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello Stato, sara'
inserita   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.

         Data a Roma, addi' 29 luglio 2004

                               CIAMPI

                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio
                              dei Ministri
                                 Frattini,   Ministro   degli  affari
                              esteri

   Visto, il Guardasigilli: Castelli

                              LAVORI PREPARATORI
             Senato della Repubblica (atto n. 2460):
                 Presentato   dal   Ministro   degli   affari  esteri
          (Frattini) il 31 luglio 2003.
                 Assegnato  alla  3ª  commissione (Affari esteri), in
          sede  referente,  il 25  settembre  2003,  con pareri delle
          commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 14ª.
                 Esaminato  dalla  3ª  commissione il 26 novembre e 3
          dicembre 2003.
                 Relazione  scritta  annunciata  il  10 dicembre 2003
          (atto n. 2460/A - relatore sen. Guglielmo Castagnetti).
                 Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003.
             Camera dei deputati (atto n. 4577):
                 Assegnato  alla  III commissione (Affari esteri), in
          sede   referente,  il  13 gennaio  2004  con  pareri  delle
          commissioni I, II, V, VI e XIV.
                 Esaminato  dalla  III  commissione il 4 febbraio, 30
          marzo e 19 maggio 2004.
                 Esaminato  in  aula  il 5 luglio 2004 e approvato il
          7 luglio 2004.
                             PROTOCOLLO
           STABILITO IN BASE ALL'ARTICOLO 43, PARAGRAFO 1
                  DELLA CONVENZIONE CHE ISTITUISCE
                    UN UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA
           (CONVENZIONE EUROPOL) CHE MODIFICA L'ARTICOLO 2
                  E L'ALLEGATO DI DETTA CONVENZIONE

   LE  ALTE  PARTI  CONTRAENTI  del  presente  protocollo  e le parti
contraenti  della  convenzione  che  istituisce un ufficio europeo di
polizia, Stati membri dell'Unione europea,
   CON  RIFERIMENTO  all'atto  del  Consiglio dell'Unione europea del
trenta novembre duemila, considerando quanto segue:
   (1)  Occorre  dare all'Europol strumenti piu' efficaci per lottare
contro  il  riciclaggio  al  fine  di  rafforzare l'Europol nelle sue
possibilita' di sostegno degli Stati membri in tale lotta.
   (2)  Il  Consiglio  europeo  ha  invitato il Consiglio dell'Unione
europea  ad  estendere  la  competenza dell'Europol al riciclaggio in
generale, a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi riciclati
derivano,
   HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
   ARTICOLO 1
   La Convenzione Europol e' modificata come segue:
   1) l'articolo 2 e' modificato come segue:
   a) al paragrafo 2, il primo comma e' sostituito dal seguente:
   "2.  Al  fine di realizzare progressivamente l'obiettivo di cui al
paragrafo  1,  l'Europol  e'  incaricato,  in  un  primo tempo, della
prevenzione e della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti
e  di  materie  nucleari  e  radioattive,  le  attivita'  illecite di
riciclaggio      di      denaro,     l'organizzazione     clandestina
dell'immigrazione,  la  tratta  degli  esseri  umani e il traffico di
autoveicoli rubati.";
   b) al paragrafo 3, il primo comma e' sostituito dal seguente:
   "3. La competenza dell'Europol per una forma di criminalita' o per
aspetti  specifici  di una forma di criminalita' comprende i reati ad
essi  connessi.  Essa,  tuttavia,  non  comprende i reati presupposto
delle   attivita'   illecite  di  riciclaggio  di  denaro,  forme  di
criminalita' rispetto alle quali l'Europol, ai sensi del paragrafo 2,
non e' competente.";
   2) l'allegato e' modificato come segue:
   Il  paragrafo che comincia con le parole "A norma dell'articolo 2,
paragrafo 2, inoltre," e' sostituito dal seguente:
   "A   norma  dell'articolo  2,  paragrafo  2,  inoltre,  incaricare
L'Europol  di  occuparsi  di  una  delle  forme  di  criminalita' qui
elencate  implica parimenti conferirgli competenza in merito ai reati
connessi.".
                             ARTICOLO 2
   1.  Il  presente  protocollo  e'  sottoposto agli Stati membri per
l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.
   2.   Gli  Stati  membri  notificano  al  Segretario  Generale  del
Consiglio   dell'Unione   europea   l'espletamento   delle  procedure
richieste  dalle  rispettive  norme costituzionali per l'adozione del
presente protocollo.
   3.  Il  presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la
notifica   di  cui  al  paragrafo  2  da  parte  dello  Stato  membro
dell'Unione  europea  alla  data dell'adozione da parte del Consiglio
dell'ano  che  stabilisce  il  presente protocollo, che ottemperi per
ultimo a detta formalita'.
                             ARTICOLO 3
   1.  I1  presente  protocollo  e'  aperto all'adesione di qualsiasi
Stato che diventi membro dell'Unione europea, qualora non sia entrato
in  vigore  alla  data  di  deposito degli strumenti di adesione alla
Convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.
   2.   Gli   strumenti  di  adesione  al  presente  protocollo  sono
depositati   simultaneamente   agli   strumenti   di   adesione  alla
Convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.
   3. Fa fede il testo del protocollo nella lingua dello Stato membro
aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.
   4.  Qualora  allo  scadere  del  periodo  di  cui all'articolo 46,
paragrafo  4 della Convenzione Europol il presente protocollo non sia
entrato  in  vigore,  esso  entrera'  in  vigore  per lo Stato membro
aderente  alla  data  di  entrata  in  vigore  di cui all'articolo 2,
paragrafo 3.
   5.  Qualora  il  presente  protocollo,  a  norma  dell'articolo 2,
paragrafo  3,  entri in vigore prima dello scadere del periodo di cui
all'articolo   46,   paragrafo   4   della  Convenzione  Europol,  ma
successivamente  al  deposito  dello  strumento di adesione di cui al
paragrafo  2,  lo  Stato  membro  aderente  aderisce alla Convenzione
Europol  modificata  in  virtu'  del  presente  protocollo,  a  norma
dell'articolo 46 della medesima.
                             ARTICOLO 4
   1.  Il  Segretario  generale  del Consiglio dell'Unione europea e'
depositario del presente protocollo.
   2.  Il  depositano  pubblica nella Gazzetta ufficiale informazioni
sullo  stato  delle  adozioni  e  delle  adesioni  e  qualsiasi altra
notificazione relativa al presente protocollo.


VEDERE ALLEGATI

Allegato pag. 8
Allegato pag. 9
Allegato pag. 10





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