GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 204 DEL 31/8/2004

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 23 luglio 2004, n. 227 
Regolamento  recante modifiche al regolamento del Fondo interbancario
di   garanzia,   di  cui  all'articolo  45  del  decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385.
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia"  il  quale prevede che: "Le operazioni di credito agrario
possono   essere  assistite  dalla  garanzia  sussidiaria  del  Fondo
interbancario  di  garanzia, avente personalita' giuridica e gestione
autonoma  e  sottoposto  alla vigilanza del Ministero dell'economia e
delle finanze";
  Visto  l'articolo 45, comma 2, del predetto decreto legislativo, il
quale  prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari
e  forestali,  individua  le  operazioni  alle  quali  si  applica la
garanzia  del predetto Fondo interbancario e determina i criteri ed i
limiti  degli  interventi,  nonche'  l'entita' delle contribuzioni ad
esso  dovute  da  parte  delle  banche, in rapporto all'ammontare dei
finanziamenti assistiti dalla garanzia;
  Visto  il decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 1996, n. 285, con
il  quale e' stato adottato il regolamento del Fondo interbancario di
garanzia;
  Vista la nota del presidente del Fondo interbancario di garanzia n.
57479  del  14 dicembre  2001 con la quale sono state proposte alcune
modifiche  al  predetto  regolamento,  preventivamente  approvate dal
Consiglio di Amministrazione del Fondo;
  Sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali;
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Visto  l'articolo 17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri";
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 26 gennaio 2004;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 19 maggio 2004;
  Ritenuto di dovere provvedere in merito;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. All'articolo  1  del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre
       1996, n. 612, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 3, primo periodo, le parole: "da 10.000.000 e fino a
3  miliardi"  sono sostituite dalle seguenti: "da euro 5.200 e fino a
                          euro 1.550.000";
    b) al  comma  3, ultimo periodo, le parole: "nella misura del 70%
della  perdita subita." sono sostituite dalle seguenti: "nella misura
                   del 75% della perdita subita.";
    c) al  comma  4, le parole: "nella misura del 50% della perdita."
sono   sostituite   dalle  seguenti:  "nella  misura  del  55%  della
                             perdita.";
    d) la  lettera  a)  del comma 5 e' sostituita dalla seguente: "a)
55%  della perdita subita su finanziamenti di importo originario fino
                          a euro 104.000;";
    e) la  lettera  b)  del comma 5 e' sostituita dalla seguente: "b)
35%  della  perdita  subita  su  finanziamenti  di importo originario
superiore a euro 104.000 e fino a euro 775.000, riferiti alla singola
                              banca.";
               f) alla fine e' aggiunto il seguente comma:
  "7.   La  garanzia  del  Fondo  opera  anche  nel  caso  in  cui  i
finanziamenti  vengano  prorogati in forza di specifiche disposizioni
di legge. In tal caso, ove si tratti di finanziamenti gia' garantiti,
non   occorre   versare  una  nuova  contribuzione.  Se  le  proroghe
riguardano   operazioni  finanziarie  non  assistite  dal  Fondo,  le
proroghe  stesse  possono essere garantite dal Fondo solo se disposte
per  legge  e  riguardano  operazioni  a tasso agevolato. La garanzia
opera  secondo  i  criteri previsti per le operazioni fino a diciotto
        mesi, previo versamento della dovuta contribuzione.".
                               Art. 2.
  1.  All'articolo  4,  comma  3, del decreto del Ministro del tesoro
 12 novembre 1996, n. 612, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  secondo  periodo le parole: "superiore a 100 milioni" sono
        sostituite dalle seguenti: "superiore a euro 52.000";
    b) all'ultimo  periodo  le parole: "e, per quelli a medio termine
destinati all'acquisto di macchinari e bestiame, la garanzia primaria
e'  costituita  dal  privilegio  speciale  ex  art.  46  del  decreto
       legislativo 1° settembre 1993, n. 385" sono soppresse.
                               Art. 3.
  1.  All'articolo  6,  comma  3, del decreto del Ministro del tesoro
12 novembre 1996, n. 612, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
    "e)   le  cessioni  del  credito,  salvo  quelle  effettuate  nei
confronti di banche o di intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale   previsto   dall'articolo   107   del  decreto  legislativo
1° settembre  1993,  n.  385,  ovvero  in  forza  di  disposizioni di
                              legge.".
                               Art. 4.
  1.  All'articolo  7 del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre
        1996, n. 612, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 4, le banche
attivano,  indipendentemente  dalla  richiesta  di  intervento,  ogni
iniziativa  utile e conveniente per il recupero dell'insoluto. Quando
la  situazione  patrimoniale del debitore o dei garanti non ne faccia
ravvisare  la  convenienza,  la  banca,  previa  intesa con il fondo,
interrompe  e/o  rinuncia  alle  azioni  di  recupero.  Le  azioni di
recupero  possono  essere interrotte nel caso in cui, nel corso della
procedura,  si  addivenga  ad  una soluzione transattiva che consenta
alle  banche  di  ottenere  una  somma almeno pari al valore dei beni
esecutati,  cosi' stimati nella perizia del C.T.U. o in altra perizia
giurata   redatta   da   un  tecnico  iscritto  all'Albo  o  comunque
corrispondenti  al valore del credito vantato dal fondo. Le spese per
le azioni legali sono a carico del fondo in proporzione al credito di
                          sua competenza.".
                               Art. 5.
  1.  All'articolo  8,  comma  1, del decreto del Ministro del tesoro
12 novembre   1996,   n.   612,   le   parole:   "superiori   a  lire
cinquecentomila."   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "superiori  a
                             euro 260.".
  Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
                             osservare.
                          Roma, 23 luglio 2004
                                              Il Ministro: Siniscalco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2004
  Ufficio   di   controllo   preventivo   sugli  atti  dei  Ministeri
economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 365


fp04 - gr04