MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 luglio 2004, n. 227
Regolamento recante modifiche al regolamento del Fondo interbancario
di garanzia, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia" il quale prevede che: "Le operazioni di credito agrario
possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo
interbancario di garanzia, avente personalita' giuridica e gestione
autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e
delle finanze";
Visto l'articolo 45, comma 2, del predetto decreto legislativo, il
quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari
e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la
garanzia del predetto Fondo interbancario e determina i criteri ed i
limiti degli interventi, nonche' l'entita' delle contribuzioni ad
esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei
finanziamenti assistiti dalla garanzia;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 12 novembre 1996, n. 612,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 1996, n. 285, con
il quale e' stato adottato il regolamento del Fondo interbancario di
garanzia;
Vista la nota del presidente del Fondo interbancario di garanzia n.
57479 del 14 dicembre 2001 con la quale sono state proposte alcune
modifiche al predetto regolamento, preventivamente approvate dal
Consiglio di Amministrazione del Fondo;
Sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 26 gennaio 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 19 maggio 2004;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre
1996, n. 612, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole: "da 10.000.000 e fino a
3 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 5.200 e fino a
euro 1.550.000";
b) al comma 3, ultimo periodo, le parole: "nella misura del 70%
della perdita subita." sono sostituite dalle seguenti: "nella misura
del 75% della perdita subita.";
c) al comma 4, le parole: "nella misura del 50% della perdita."
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 55% della
perdita.";
d) la lettera a) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: "a)
55% della perdita subita su finanziamenti di importo originario fino
a euro 104.000;";
e) la lettera b) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: "b)
35% della perdita subita su finanziamenti di importo originario
superiore a euro 104.000 e fino a euro 775.000, riferiti alla singola
banca.";
f) alla fine e' aggiunto il seguente comma:
"7. La garanzia del Fondo opera anche nel caso in cui i
finanziamenti vengano prorogati in forza di specifiche disposizioni
di legge. In tal caso, ove si tratti di finanziamenti gia' garantiti,
non occorre versare una nuova contribuzione. Se le proroghe
riguardano operazioni finanziarie non assistite dal Fondo, le
proroghe stesse possono essere garantite dal Fondo solo se disposte
per legge e riguardano operazioni a tasso agevolato. La garanzia
opera secondo i criteri previsti per le operazioni fino a diciotto
mesi, previo versamento della dovuta contribuzione.".
Art. 2.
1. All'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro
12 novembre 1996, n. 612, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo le parole: "superiore a 100 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "superiore a euro 52.000";
b) all'ultimo periodo le parole: "e, per quelli a medio termine
destinati all'acquisto di macchinari e bestiame, la garanzia primaria
e' costituita dal privilegio speciale ex art. 46 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385" sono soppresse.
Art. 3.
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro
12 novembre 1996, n. 612, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) le cessioni del credito, salvo quelle effettuate nei
confronti di banche o di intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, ovvero in forza di disposizioni di
legge.".
Art. 4.
1. All'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro 12 novembre
1996, n. 612, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 4, le banche
attivano, indipendentemente dalla richiesta di intervento, ogni
iniziativa utile e conveniente per il recupero dell'insoluto. Quando
la situazione patrimoniale del debitore o dei garanti non ne faccia
ravvisare la convenienza, la banca, previa intesa con il fondo,
interrompe e/o rinuncia alle azioni di recupero. Le azioni di
recupero possono essere interrotte nel caso in cui, nel corso della
procedura, si addivenga ad una soluzione transattiva che consenta
alle banche di ottenere una somma almeno pari al valore dei beni
esecutati, cosi' stimati nella perizia del C.T.U. o in altra perizia
giurata redatta da un tecnico iscritto all'Albo o comunque
corrispondenti al valore del credito vantato dal fondo. Le spese per
le azioni legali sono a carico del fondo in proporzione al credito di
sua competenza.".
Art. 5.
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro
12 novembre 1996, n. 612, le parole: "superiori a lire
cinquecentomila." sono sostituite dalle seguenti: "superiori a
euro 260.".
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 23 luglio 2004
Il Ministro: Siniscalco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2004
Ufficio di controllo preventivo sugli atti dei Ministeri
economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 365