GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 182 DEL 5/8/2004


DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2004, n. 197 
Attuazione  della  direttiva  2001/24/CE  in materia di risanamento e
liquidazione degli enti creditizi.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39;
  Vista  la  legge  3 febbraio  2003,  n.  14, e, in particolare, gli
articoli 1 e 29 e l'allegato B;
  Vista   la  direttiva  2001/24/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del   4 aprile   2001,   in  materia  di  risanamento  e
liquidazione degli enti creditizi;
  Visto   il   decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  e
successive modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;
  Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 aprile 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della giustizia;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
Capo I 
Attuazione della direttiva n. 2001/24/CE 

                               Art. 1.
         Definizione di Stato d'origine e di Stato ospitante

  1.  All'articolo  1,  comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:
    "g-bis)  "Stato  d'origine" indica lo Stato comunitario in cui la
banca e' stata autorizzata all'esercizio dell'attivita';
    g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la
banca ha una succursale o presta servizi;".
                               Art. 2.
Disposizioni  in  tema di procedure di risanamento di banche operanti
                        in ambito comunitario

  1.   Al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  dopo
l'articolo 95, e' inserita la seguente sezione:

       "Sezione III-bis Banche operanti in ambito comunitario
                             Art. 95-bis
    Riconoscimento delle procedure di risanamento e liquidazione

  1.  I provvedimenti e le procedure di risanamento e liquidazione di
banche  comunitarie  sono  disciplinati  e  producono i loro effetti,
senza  ulteriori  formalita',  nell'ordinamento  italiano  secondo la
normativa dello Stato d'origine.
  2. I provvedimenti e le procedure di amministrazione straordinaria,
di  gestione  provvisoria  e di liquidazione coatta amministrativa di
banche  italiane  si applicano e producono i loro effetti negli altri
Stati  comunitari  e,  sulla base di accordi internazionali, anche in
altri Stati esteri.

                             Art. 95-ter
                               Deroghe

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, gli effetti di
un  provvedimento  di risanamento o dell'apertura di una procedura di
liquidazione:
    a) su  contratti  e  rapporti  di lavoro, sono disciplinati dalla
legge dello Stato comunitario applicabile al contratto di lavoro;
    b) su  contratti  che  danno  diritto  al  godimento  di  un bene
immobile o al suo acquisto, sono disciplinati dalla legge dello Stato
comunitario  nel  cui  territorio  e'  situato l'immobile. Tale legge
determina se un bene sia mobile o immobile;
    c) sui  diritti  relativi  a  un bene immobile, a una nave o a un
aeromobile  soggetti  a  iscrizione  in  un  pubblico  registro, sono
disciplinati  dalla  legge  dello  Stato  comunitario  sotto  la  cui
autorita' si tiene il registro;
    d) sull'esercizio  dei  diritti  di proprieta' o altri diritti su
strumenti   finanziari  la  cui  esistenza  o  il  cui  trasferimento
presuppongano  l'iscrizione  in  un  registro,  in  un  conto o in un
sistema  di deposito accentrato, sono disciplinati dalla legislazione
dello  Stato  comunitario  in cui si trova il registro, il conto o il
sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti.
  2. In   deroga   a   quanto  previsto  dall'articolo  95-bis,  sono
disciplinati  dalla  legge  che  regola  il  contratto gli accordi di
compensazione  e  di  novazione, nonche', fatto salvo quanto previsto
alla lettera d) del comma 1, le cessioni con patto di riacquisto e le
transazioni effettuate in un mercato regolamentato.
  3. Ferme  restando  le  disposizioni dello Stato d'origine relative
alle  azioni  di annullamento, di nullita' o di inopponibilita' degli
atti   compiuti  in  pregiudizio  dei  creditori,  l'adozione  di  un
provvedimento  di  risanamento  o  l'apertura  di  una  procedura  di
liquidazione non pregiudica:
    a) il  diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali
o  immateriali  mobili  o immobili, di proprieta' della banca, che al
momento   dell'adozione   di   un   provvedimento  di  risanamento  o
dell'apertura  di  una  procedura  di  liquidazione  si  trovano  nel
territorio  di uno Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai
predetti  fini  e' assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto
in  un  pubblico  registro  e  opponibile  a  terzi,  che consente di
ottenere un diritto reale;
    b) i  diritti,  nei  confronti della banca, del venditore, basati
sulla  riserva di proprieta', e del compratore di beni che al momento
dell'adozione  del  provvedimento  o dell'apertura della procedura si
trovano  nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di
origine;
    c) il  diritto  del  creditore  di  invocare la compensazione del
proprio  credito  con il credito della banca, quando la compensazione
sia consentita dalla legge applicabile al credito della banca.
  4. In  deroga  all'articolo  95-bis,  la  normativa  dello Stato di
origine   non   si   applica   alla   nullita',   all'annullamento  o
all'inopponibilita' degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori,
quando  il beneficiario di tali atti prova che l'atto pregiudizievole
e'  disciplinato  dalla  legge  di  uno  Stato  comunitario  che  non
consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione.
  5.  Gli  effetti dell'adozione di un provvedimento di risanamento o
dell'apertura  di  una procedura di liquidazione sulle cause pendenti
relative  a  un bene o a un diritto del quale la banca e' spossessata
sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario in cui la causa
e' pendente.
  6.  Le  previsioni  di  cui  ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione
soltanto  ai  casi e nei modi ivi indicati; esse non riguardano altri
profili   della   disciplina   delle   procedure   di  risanamento  e
liquidazione,  quali  le  norme  in  materia di ammissione allo stato
passivo,  anche con riferimento al grado e alla natura delle relative
pretese,  e  di  liquidazione  e  riparto  dell'attivo,  che  restano
soggetti alla disciplina dello Stato di origine della banca.

                           Art. 95-quater
                    Collaborazione tra autorita'

  1.  La Banca d'Italia informa le autorita' di vigilanza degli Stati
comunitari ospitanti dell'apertura delle procedure di amministrazione
straordinaria,  di  gestione  provvisoria  e  di  liquidazione coatta
amministrativa,  nei  confronti  di  banche  italiane, precisando gli
effetti  concreti che tali procedure potrebbero avere. L'informazione
e'  data,  con  ogni  mezzo,  possibilmente prima dell'apertura della
procedura ovvero subito dopo.
  2.  La Banca d'Italia, qualora ritenga necessaria l'applicazione in
Italia  di  una  procedura  di risanamento nei confronti di una banca
comunitaria,  ne  fa richiesta all'autorita' di vigilanza dello Stato
d'origine.

                          Art. 95-quinquies
           Pubblicita' e informazione agli aventi diritto

  1.  I  provvedimenti  di amministrazione straordinaria, di gestione
provvisoria  e  di  liquidazione  coatta  amministrativa adottati nei
confronti di una banca italiana che abbia succursali o presti servizi
in  altri  Stati  comunitari sono pubblicati per estratto anche nella
Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee  e in due quotidiani a
diffusione nazionale di ciascuno Stato ospitante.
  2. Le  comunicazioni  previste dall'articolo 86, commi 1, 2 e 8, ai
soggetti  che  hanno  la  residenza, il domicilio o la sede legale in
altro  Stato  comunitario devono indicare i termini e le modalita' di
presentazione  dei reclami previsti all'articolo 86, comma 4, e delle
opposizioni   previste   dall'articolo   87,   comma  1,  nonche'  le
conseguenze del mancato rispetto dei termini.
  3. Le  pubblicazioni  e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
effettuate  in  lingua  italiana e recano un'intestazione in tutte le
lingue  ufficiali dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo
scopo delle comunicazioni stesse.
  4. I  reclami  e le istanze previsti dall'articolo 86, commi 4 e 5,
le  opposizioni  di  cui all'articolo 87 e le domande di insinuazione
tardive  di  cui all'articolo 89, presentate da soggetti che hanno la
residenza,  il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario,
possono  essere redatti nella lingua ufficiale di tale Stato e recano
un'intestazione  in  lingua  italiana  volta  a  chiarire  la  natura
dell'atto.  I  commissari  possono  chiedere una traduzione in lingua
italiana degli atti medesimi.
  5. Per  soggetti  di  cui  al  comma  2,  i  termini indicati dagli
articoli 86,  comma  4,  e  87, comma 1, sono raddoppiati; il termine
indicato   nell'articolo   86,   comma   5,  decorre  dalla  data  di
pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee
prevista nel comma 1.

                           Art. 95-sexies
                         Norme di attuazione

  1.  La  Banca  d'Italia  adotta  disposizioni  di  attuazione della
presente sezione.

                           Art. 95-septies
                            Applicazione

  1.   Le   disposizioni  della  presente  sezione  si  applicano  ai
provvedimenti  di amministrazione straordinaria, gestione provvisoria
e  liquidazione  coatta  amministrativa,  nonche' ai provvedimenti di
risanamento  e  liquidazione  delle  competenti autorita' degli Stati
comunitari adottati dopo il 5 maggio 2004.
                               Art. 3.
Informazione  alle  autorita'  di  vigilanza  degli Stati comunitari,
  relativamente a procedure che interessano banche extracomunitarie

  1.  All'articolo  77  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
    "1-bis.  La  Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura
di  amministrazione  straordinaria  le  autorita'  di vigilanza degli
Stati    comunitari    che    ospitano    succursali    della   banca
extracomunitaria.   L'informazione   e'   data,   con   ogni   mezzo,
possibilmente  prima  dell'apertura  della  procedura  ovvero  subito
dopo.".
                               Art. 4.
           Sospensione dei pagamenti e delle restituzioni

  1.  All'articolo  83  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1.  Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi
dell'articolo 85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di
adozione  del  provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono
sospesi  il  pagamento  delle  passivita'  di  qualsiasi  genere e le
restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento dei commissari
liquidatori,  con l'indicazione del giorno, dell'ora e del minuto, e'
rilevata  dalla  Banca  d'Italia  sulla  base  del  processo  verbale
previsto all'articolo 85.".
                               Art. 5.
                      Informativa ai creditori

  1.  All'articolo  84  del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4.   I  commissari  devono  presentare  annualmente  alla  Banca
d'Italia  una  relazione  sulla  situazione  contabile e patrimoniale
della  banca  e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un
rapporto  del  Comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia stabilisce
modalita'   e   termini   dell'informativa   periodica  ai  creditori
sull'andamento della liquidazione.".
                               Art. 6.
 Disposizioni applicabili alle succursali di banche extracomunitarie

  1. L'articolo 95 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 95.
                Succursali di banche extracomunitarie
  1.  Alle  succursali  di  banche  extracomunitarie  si applicano le
disposizioni  previste  dalla  presente  sezione  e dall'articolo 77,
comma 1-bis, in quanto compatibili.".
                               Art. 7.
           Disposizioni in tema di liquidazione ordinaria

  1.   Al   decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  dopo
l'articolo 96-quater e' inserito il seguente:

                         "Art. 96-quinquies
                       Liquidazione ordinaria

  1.  Le  banche  informano  tempestivamente  la  Banca  d'Italia del
verificarsi  di  una  causa  di scioglimento della societa'. La Banca
d'Italia  accerta  la  sussistenza  dei  presupposti  per un regolare
svolgimento della procedura di liquidazione.
  2.  Non si puo' dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese
degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa'
se non consti l'accertamento di cui al comma 1.
  3.   L'iscrizione   di   cui  al  comma  2  comporta  la  decadenza
dall'autorizzazione   all'attivita'   bancaria.   La   decadenza  non
impedisce,   previa   autorizzazione   della   Banca   d'Italia,   la
prosecuzione  di  attivita'  ai  sensi  dell'articolo 2487 del codice
civile.
  4.  Nei  confronti  della  societa' in liquidazione restano fermi i
poteri delle autorita' creditizie previsti nel presente decreto.".
Capo II 
Coordinamento del testo unico bancario e del testo unico della 
finanza con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

                               Art. 8.
 Disposizioni in tema di illeciti amministrativi dipendenti da reato

  1.   Al   decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  dopo
l'articolo 97, e' inserita la seguente sezione:

                           "Sezione V-bis
   Responsabilita' per illecito amministrativo dipendente da reato
                             Art. 97-bis
   Responsabilita' per illecito amministrativo dipendente da reato

  1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie
di  reato  un  illecito  amministrativo  a carico di una banca ne da'
comunicazione  alla  Banca  d'Italia  e,  con  riguardo ai servizi di
investimento,  anche  alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il
pubblico  ministero  ne  faccia  richiesta,  vengono sentite la Banca
d'Italia  e,  per  i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali
hanno, in ogni caso, facolta' di presentare relazioni scritte.
  2.  In  ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il
giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia
e  dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate
informazioni  sulla  situazione della banca, con particolare riguardo
alla struttura organizzativa e di controllo.
  3.  La  sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca
le  sanzioni  interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere
a)  e  b),  del  decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i
termini  per la conversione delle sanzioni medesime, e' trasmessa per
l'esecuzione  dall'Autorita'  giudiziaria alla Banca d'Italia. A tale
fine la Banca d'Italia puo' proporre o adottare gli atti previsti dal
titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata
e  le  preminenti  finalita'  di  salvaguardia  della stabilita' e di
tutela dei diritti dei depositanti e della clientela.
  4.  Le  sanzioni  interdittive  indicate  nell'articolo 9, comma 2,
lettere  a)  e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non
possono  essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime
non  si  applica,  altresi',  l'articolo  15  del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231.
  5.  Il  presente  articolo  si applica, in quanto compatibile, alle
succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie.".
                               Art. 9.
Disposizioni  applicabili agli intermediari finanziari che si debbono
                   iscrivere nell'elenco speciale

  1. Il   comma   6   dell'articolo   107   del  decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
    "6.  Gli  intermediari  finanziari iscritti nell'elenco speciale,
quando   siano   stati   autorizzati  all'esercizio  dei  servizi  di
investimento  ovvero  abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso
per  un  ammontare  superiore  al  patrimonio, sono assoggettati alle
disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche'
all'articolo  97-bis  in  quanto compatibile; in luogo degli articoli
86,  commi  6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e
5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.".
                              Art. 10.
Disposizioni  in tema di responsabilita' delle SIM, delle SGR e delle
        SICAV per illecito amministrativo dipendente da reato

  1.  Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo
60, e' inserito il seguente:

                            "Art. 60-bis
Responsabilita'  delle  SIM,  delle  SGR  e  delle SICAV per illecito
                 amministrativo dipendente da reato

  1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie
di reato un illecito amministrativo a carico di una SIM, di una SGR o
di una SICAV, ne da' comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
Nel  corso  del  procedimento,  ove  il  pubblico ministero ne faccia
richiesta,  vengono  sentite  la Banca d'Italia e la CONSOB, le quali
hanno, in ogni caso, facolta' di presentare relazioni scritte.
  2.  In  ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il
giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia
e   dalla   CONSOB   di   aggiornate  informazioni  sulla  situazione
dell'intermediario,   con   particolare   riguardo   alla   struttura
organizzativa e di controllo.
  3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una SIM, di
una  SGR  o di una SICAV le sanzioni interdittive di cui all'articolo
9,  comma  2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime,
e'  trasmessa  per l'esecuzione dall'Autorita' giudiziaria alla Banca
d'Italia  e  alla  CONSOB; a tal fine, la CONSOB o la Banca d'Italia,
ciascuna  nell'ambito delle rispettive competenze, possono proporre o
adottare  gli  atti  previsti  dal  titolo  IV della parte II, avendo
presenti  le  caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti
finalita'  di  salvaguardia  della stabilita' e di tutela dei diritti
degli investitori.
  4.  Le  sanzioni  interdittive  indicate  nell'articolo 9, comma 2,
lettere  a)  e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non
possono  essere  applicate in via cautelare alle SIM, SGR e SICAV. Ai
medesimi  intermediari  non  si  applica, altresi', l'articolo 15 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
  5.  Il  presente  articolo  si applica, in quanto compatibile, alle
succursali   italiane   di  imprese  di  investimento  comunitarie  o
extracomunitarie.".
                              Art. 11.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 9 luglio 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei  Ministri  e,  ad interim, Ministro
                              dell'economia e delle finanze
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli


fp04 - gr04