DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2004, n. 197
Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e
liquidazione degli enti creditizi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, e, in particolare, gli
articoli 1 e 29 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e
liquidazione degli enti creditizi;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 aprile 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Attuazione della direttiva n. 2001/24/CE
Art. 1.
Definizione di Stato d'origine e di Stato ospitante
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:
"g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario in cui la
banca e' stata autorizzata all'esercizio dell'attivita';
g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la
banca ha una succursale o presta servizi;".
Art. 2.
Disposizioni in tema di procedure di risanamento di banche operanti
in ambito comunitario
1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo
l'articolo 95, e' inserita la seguente sezione:
"Sezione III-bis Banche operanti in ambito comunitario
Art. 95-bis
Riconoscimento delle procedure di risanamento e liquidazione
1. I provvedimenti e le procedure di risanamento e liquidazione di
banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti,
senza ulteriori formalita', nell'ordinamento italiano secondo la
normativa dello Stato d'origine.
2. I provvedimenti e le procedure di amministrazione straordinaria,
di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa di
banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri
Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in
altri Stati esteri.
Art. 95-ter
Deroghe
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, gli effetti di
un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di
liquidazione:
a) su contratti e rapporti di lavoro, sono disciplinati dalla
legge dello Stato comunitario applicabile al contratto di lavoro;
b) su contratti che danno diritto al godimento di un bene
immobile o al suo acquisto, sono disciplinati dalla legge dello Stato
comunitario nel cui territorio e' situato l'immobile. Tale legge
determina se un bene sia mobile o immobile;
c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una nave o a un
aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono
disciplinati dalla legge dello Stato comunitario sotto la cui
autorita' si tiene il registro;
d) sull'esercizio dei diritti di proprieta' o altri diritti su
strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento
presuppongano l'iscrizione in un registro, in un conto o in un
sistema di deposito accentrato, sono disciplinati dalla legislazione
dello Stato comunitario in cui si trova il registro, il conto o il
sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, sono
disciplinati dalla legge che regola il contratto gli accordi di
compensazione e di novazione, nonche', fatto salvo quanto previsto
alla lettera d) del comma 1, le cessioni con patto di riacquisto e le
transazioni effettuate in un mercato regolamentato.
3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d'origine relative
alle azioni di annullamento, di nullita' o di inopponibilita' degli
atti compiuti in pregiudizio dei creditori, l'adozione di un
provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di
liquidazione non pregiudica:
a) il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali
o immateriali mobili o immobili, di proprieta' della banca, che al
momento dell'adozione di un provvedimento di risanamento o
dell'apertura di una procedura di liquidazione si trovano nel
territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai
predetti fini e' assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto
in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di
ottenere un diritto reale;
b) i diritti, nei confronti della banca, del venditore, basati
sulla riserva di proprieta', e del compratore di beni che al momento
dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura si
trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di
origine;
c) il diritto del creditore di invocare la compensazione del
proprio credito con il credito della banca, quando la compensazione
sia consentita dalla legge applicabile al credito della banca.
4. In deroga all'articolo 95-bis, la normativa dello Stato di
origine non si applica alla nullita', all'annullamento o
all'inopponibilita' degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori,
quando il beneficiario di tali atti prova che l'atto pregiudizievole
e' disciplinato dalla legge di uno Stato comunitario che non
consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione.
5. Gli effetti dell'adozione di un provvedimento di risanamento o
dell'apertura di una procedura di liquidazione sulle cause pendenti
relative a un bene o a un diritto del quale la banca e' spossessata
sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario in cui la causa
e' pendente.
6. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione
soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse non riguardano altri
profili della disciplina delle procedure di risanamento e
liquidazione, quali le norme in materia di ammissione allo stato
passivo, anche con riferimento al grado e alla natura delle relative
pretese, e di liquidazione e riparto dell'attivo, che restano
soggetti alla disciplina dello Stato di origine della banca.
Art. 95-quater
Collaborazione tra autorita'
1. La Banca d'Italia informa le autorita' di vigilanza degli Stati
comunitari ospitanti dell'apertura delle procedure di amministrazione
straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta
amministrativa, nei confronti di banche italiane, precisando gli
effetti concreti che tali procedure potrebbero avere. L'informazione
e' data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della
procedura ovvero subito dopo.
2. La Banca d'Italia, qualora ritenga necessaria l'applicazione in
Italia di una procedura di risanamento nei confronti di una banca
comunitaria, ne fa richiesta all'autorita' di vigilanza dello Stato
d'origine.
Art. 95-quinquies
Pubblicita' e informazione agli aventi diritto
1. I provvedimenti di amministrazione straordinaria, di gestione
provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa adottati nei
confronti di una banca italiana che abbia succursali o presti servizi
in altri Stati comunitari sono pubblicati per estratto anche nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e in due quotidiani a
diffusione nazionale di ciascuno Stato ospitante.
2. Le comunicazioni previste dall'articolo 86, commi 1, 2 e 8, ai
soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in
altro Stato comunitario devono indicare i termini e le modalita' di
presentazione dei reclami previsti all'articolo 86, comma 4, e delle
opposizioni previste dall'articolo 87, comma 1, nonche' le
conseguenze del mancato rispetto dei termini.
3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
effettuate in lingua italiana e recano un'intestazione in tutte le
lingue ufficiali dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo
scopo delle comunicazioni stesse.
4. I reclami e le istanze previsti dall'articolo 86, commi 4 e 5,
le opposizioni di cui all'articolo 87 e le domande di insinuazione
tardive di cui all'articolo 89, presentate da soggetti che hanno la
residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario,
possono essere redatti nella lingua ufficiale di tale Stato e recano
un'intestazione in lingua italiana volta a chiarire la natura
dell'atto. I commissari possono chiedere una traduzione in lingua
italiana degli atti medesimi.
5. Per soggetti di cui al comma 2, i termini indicati dagli
articoli 86, comma 4, e 87, comma 1, sono raddoppiati; il termine
indicato nell'articolo 86, comma 5, decorre dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
prevista nel comma 1.
Art. 95-sexies
Norme di attuazione
1. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione della
presente sezione.
Art. 95-septies
Applicazione
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai
provvedimenti di amministrazione straordinaria, gestione provvisoria
e liquidazione coatta amministrativa, nonche' ai provvedimenti di
risanamento e liquidazione delle competenti autorita' degli Stati
comunitari adottati dopo il 5 maggio 2004.
Art. 3.
Informazione alle autorita' di vigilanza degli Stati comunitari,
relativamente a procedure che interessano banche extracomunitarie
1. All'articolo 77 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura
di amministrazione straordinaria le autorita' di vigilanza degli
Stati comunitari che ospitano succursali della banca
extracomunitaria. L'informazione e' data, con ogni mezzo,
possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito
dopo.".
Art. 4.
Sospensione dei pagamenti e delle restituzioni
1. All'articolo 83 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi
dell'articolo 85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di
adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono
sospesi il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere e le
restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento dei commissari
liquidatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del minuto, e'
rilevata dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale
previsto all'articolo 85.".
Art. 5.
Informativa ai creditori
1. All'articolo 84 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca
d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale
della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un
rapporto del Comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia stabilisce
modalita' e termini dell'informativa periodica ai creditori
sull'andamento della liquidazione.".
Art. 6.
Disposizioni applicabili alle succursali di banche extracomunitarie
1. L'articolo 95 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 95.
Succursali di banche extracomunitarie
1. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le
disposizioni previste dalla presente sezione e dall'articolo 77,
comma 1-bis, in quanto compatibili.".
Art. 7.
Disposizioni in tema di liquidazione ordinaria
1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo
l'articolo 96-quater e' inserito il seguente:
"Art. 96-quinquies
Liquidazione ordinaria
1. Le banche informano tempestivamente la Banca d'Italia del
verificarsi di una causa di scioglimento della societa'. La Banca
d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare
svolgimento della procedura di liquidazione.
2. Non si puo' dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese
degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa'
se non consti l'accertamento di cui al comma 1.
3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza
dall'autorizzazione all'attivita' bancaria. La decadenza non
impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la
prosecuzione di attivita' ai sensi dell'articolo 2487 del codice
civile.
4. Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi i
poteri delle autorita' creditizie previsti nel presente decreto.".
Capo II
Coordinamento del testo unico bancario e del testo unico della
finanza con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 8.
Disposizioni in tema di illeciti amministrativi dipendenti da reato
1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo
l'articolo 97, e' inserita la seguente sezione:
"Sezione V-bis
Responsabilita' per illecito amministrativo dipendente da reato
Art. 97-bis
Responsabilita' per illecito amministrativo dipendente da reato
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie
di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ne da'
comunicazione alla Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di
investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il
pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca
d'Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali
hanno, in ogni caso, facolta' di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il
giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia
e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate
informazioni sulla situazione della banca, con particolare riguardo
alla struttura organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca
le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere
a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i
termini per la conversione delle sanzioni medesime, e' trasmessa per
l'esecuzione dall'Autorita' giudiziaria alla Banca d'Italia. A tale
fine la Banca d'Italia puo' proporre o adottare gli atti previsti dal
titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata
e le preminenti finalita' di salvaguardia della stabilita' e di
tutela dei diritti dei depositanti e della clientela.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non
possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime
non si applica, altresi', l'articolo 15 del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231.
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle
succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie.".
Art. 9.
Disposizioni applicabili agli intermediari finanziari che si debbono
iscrivere nell'elenco speciale
1. Il comma 6 dell'articolo 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
"6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale,
quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di
investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso
per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle
disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche'
all'articolo 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli
86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e
5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.".
Art. 10.
Disposizioni in tema di responsabilita' delle SIM, delle SGR e delle
SICAV per illecito amministrativo dipendente da reato
1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo
60, e' inserito il seguente:
"Art. 60-bis
Responsabilita' delle SIM, delle SGR e delle SICAV per illecito
amministrativo dipendente da reato
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie
di reato un illecito amministrativo a carico di una SIM, di una SGR o
di una SICAV, ne da' comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia
richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, le quali
hanno, in ogni caso, facolta' di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il
giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia
e dalla CONSOB di aggiornate informazioni sulla situazione
dell'intermediario, con particolare riguardo alla struttura
organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una SIM, di
una SGR o di una SICAV le sanzioni interdittive di cui all'articolo
9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime,
e' trasmessa per l'esecuzione dall'Autorita' giudiziaria alla Banca
d'Italia e alla CONSOB; a tal fine, la CONSOB o la Banca d'Italia,
ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, possono proporre o
adottare gli atti previsti dal titolo IV della parte II, avendo
presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti
finalita' di salvaguardia della stabilita' e di tutela dei diritti
degli investitori.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non
possono essere applicate in via cautelare alle SIM, SGR e SICAV. Ai
medesimi intermediari non si applica, altresi', l'articolo 15 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle
succursali italiane di imprese di investimento comunitarie o
extracomunitarie.".
Art. 11.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri e, ad interim, Ministro
dell'economia e delle finanze
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli