GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 199 DEL 25/8/2004


DECRETO-LEGGE 27 luglio 2004, n. 186 
Ripubblicazione  del  testo del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
coordinato  con  la  legge  di  conversione  27  luglio 2004, n. 186,
recante:  "Disposizioni  urgenti  per  garantire  la funzionalita' di
taluni  settori  della  pubblica amministrazione. Disposizioni per la
rideterminazione   di   deleghe   legislative  e  altre  disposizioni
connesse.".
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((. . . ))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                  Validita' di contratti di lavoro
  1.  Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a
tempo  determinato  stipulati  ai sensi della convenzione 23 novembre
2000  tra  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e
l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS), l'Istituto
nazionale   di   previdenza  per  i  dipendenti  dell'amministrazione
pubblica  (INPDAP)  e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL).
  2.  Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a
tempo  determinato  stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto
collettivo  nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti
pubblici  non  economici  - quadriennio normativo 1994-1997 e biennio
economico  1994-1995  -  tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente
collocati  in  graduatorie  di  selezione  pubblica  per contratti di
formazione  e  lavoro di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
avevano  superato  il  limite  dei  trentadue anni di eta' al momento
della sottoscrizione dei relativi contratti.
((    3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1
e  2  sono  a  carico  degli  enti  di  cui ai medesimi commi, che vi
provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato )).
((   4. (Comma soppresso) )).
((   4-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )).
          Riferimenti normativi:
              -  Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1994, n. 451
          (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  19 luglio 1994, n.
          167),  reca "Disposizioni urgenti in materia di occupazione
          e di fiscalizzazione degli oneri sociali".
              -  Per il comma 4, soppresso in sede di conversione, si
          rinvia  all'art. 1 del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220,
          recante:  "Disposizioni urgenti in materia di personale del
          Centro   nazionale   per   l'informatica   nella   pubblica
          amministrazione  (CNIPA), di applicazione delle imposte sui
          mutui  e  di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi
          alluvionali",  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 195
          del  20  agosto 2004, di cui, per opportuna conoscenza, qui
          si riporta il testo:
              "Art.  1  (Proroga  dei  contratti  di lavoro presso il
          CNIPA).  -  1.  Il Centro nazionale per l'informatica nella
          pubblica   amministrazione   (CNIPA),   nell'ambito   degli
          ordinari  stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica, e' autorizzato a prorogare i
          contratti  di  lavoro a tempo determinato in scadenza entro
          il  31 dicembre  2004  ed in essere alla data di entrata in
          vigore   del   decreto-legge   28   maggio  2004,  n.  136,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
          n.  186.  La predetta proroga non puo' comunque superare la
          data del 31 dicembre 2004.".
                             Art. 1-bis.
((   Riallineamento   delle   posizioni  di  carriera  del  personale
appartenente  ai  ruoli  marescialli  dell'Esercito,  della  Marina e
dell'Aeronautica   con  quelle  del  personale  del  ruolo  ispettori
dell'Arma dei carabinieri )).
((    1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano al
personale  militare  in servizio alla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  inquadrato nei ruoli
marescialli  dell'Esercito,  della Marina e dell'Aeronautica ai sensi
dell'articolo  34  del  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e
successive modificazioni, e non producono alcun effetto nei confronti
del  personale  militare  appartenente  alle  categorie  del congedo,
neppure    ai    fini   dell'adeguamento   dell'indennita'   prevista
dall'articolo  46  della  legge  10 maggio 1983, n. 212, e successive
modificazioni )).
((    2.  Il  personale di cui al comma 1 e' inquadrato, in ordine di
ruolo,  nei  gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di
cui  alle  tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto,
salvo quanto previsto dal comma 9 )).
((    3. Il personale di cui al comma 2 prende posto in ruolo dopo il
personale  gia'  promosso  ai sensi del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196 )).
((    4.  Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di
cui  al  comma  2  non si applicano le rideterminazioni di anzianita'
eventualmente previste dalle restanti tabelle )).
((    5.  Il personale di cui al comma 2, gia' incluso nelle aliquote
ordinarie  di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora
valutato, e' inquadrato nel grado superiore con riserva di attribuire
la  relativa decorrenza a conclusione del procedimento di valutazione
)).
((    6.  Il personale, che per effetto degli inquadramenti di cui al
comma  2  consegue  il  grado superiore, e' escluso dalle aliquote di
avanzamento  definite  al  31 dicembre  2003,  anche se e' stato gia'
valutato e promosso )).
((    7.  Per  il  personale  inquadrato  nel  grado  di  maresciallo
ordinario  e gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo di
permanenza nel grado e' di sei anni )).
((   8. Il personale di cui al comma 2, che si trova nelle condizioni
di  cui  agli  articoli 17,  commi 3 e 4, e 34, comma 15, del decreto
legislativo  12 maggio  1995,  n. 196, e successive modificazioni, al
cessare  delle  cause  impeditive  e'  sottoposto  a  valutazione con
riferimento alle aliquote definite fino al 31 dicembre 2002, ai sensi
dell'articolo 17,  comma  6,  del predetto decreto legislativo n. 196
del  1995 e, al termine del procedimento valutativo, e' inquadrato ai
sensi delle disposizioni di cui al presente articolo )).
((    9.  I  marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla
tabella   D  allegata  al  presente  decreto,  sono  provvisoriamente
inquadrati, in ordine di ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi
corrispondenti  senza  mantenere  l'anzianita'  maturata nel grado di
provenienza.  La decorrenza dell'anzianita' e' attribuita, secondo le
modalita'  di  cui  all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
12 maggio  1995,  n.  196,  in  base alla graduatoria stilata, previo
giudizio  di  merito, secondo i criteri di cui all'articolo 35, commi
terzo   e  quarto,  della  legge  10 maggio  1983,  n.  212,  da  una
commissione  costituita  a tal fine per ciascuna Forza armata secondo
le  modalita'  di  cui  all'articolo 32 della stessa legge n. 212 del
1983, e successive modificazioni )).
((   10. E' determinata al 31 dicembre 2002 un'aliquota straordinaria
per l'avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono
inclusi  i  marescialli  capi  e  gradi corrispondenti con anzianita'
giuridica  rideterminata  all'anno  1994  dalla tabella C allegata al
presente decreto )).
((    11.  Per  ciascuna  Forza  armata  il  numero di promozioni, da
attribuire  ai  sensi  del  comma  10,  e'  stabilito con decreto del
Ministro  della  difesa in misura non superiore a un trentesimo della
consistenza   del   personale   appartenente   al  ruolo  marescialli
determinata  per  l'anno  2002  dalla  tabella B  allegata al decreto
legislativo  8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie
di   porto,  dall'articolo  3,  comma  3,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni )).
((    12. Le promozioni conferite in relazione all'aliquota ordinaria
gia'  determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento
per  concorso  per titoli di servizio ed esami relative all'anno 2002
non  concorrono  a  determinare  il limite delle promozioni di cui al
comma 11 )).
((   13. Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi
dei  commi  10,  11  e  12  non  si  applica  la  rideterminazione di
anzianita' di cui alla tabella A allegata al presente decreto )).
((    14. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga
a  quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo
12 maggio  1995, n. 196, il numero delle promozioni al grado di primo
maresciallo  da  conferire a decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno
2020  compreso  e' fissato annualmente con decreto del Ministro della
difesa  in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del
personale  appartenente  ai  rispettivi ruoli marescialli determinata
per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n.  215, e, per il Corpo delle
Capitanerie  di  porto,  dall'articolo  3,  comma  3, lettera b), del
predetto   decreto   legislativo   n.  196  del  1995,  e  successive
modificazioni )).
((    15. Il personale di cui al presente articolo, che alla data del
31 dicembre  2003  non  ha  compiuto,  in tutto o in parte, i periodi
minimi  di  comando,  di  attribuzioni specifiche, di servizio presso
reparti  e  di imbarco ovvero i corsi e gli esami di cui all'articolo
16  del  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n. 196, e successive
modificazioni, puo' espletarli nel grado di inquadramento )).
((    16.  Il  trattamento  economico  spettante  per  effetto  delle
disposizioni  di  cui al presente articolo e' corrisposto a decorrere
dal 1° gennaio 2003 )).
((    17. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di
primo   maresciallo   con   decorrenza   1° gennaio  2001  lo  scatto
aggiuntivo,   di  cui  all'articolo  6-ter  del  decreto  legislativo
12 maggio  1995, n. 196, e successive modificazioni, e' corrisposto a
decorrere dal 1° gennaio 2003 )).
((    18. A seguito dell'applicazione delle disposizioni del presente
articolo,  se  persistono  disallineamenti  nel  grado  ovvero  nella
qualifica  o  nell'anzianita'  di  grado  ovvero  di qualifica tra il
personale  appartenente ai ruoli ispettori dell'Arma dei carabinieri,
del  Corpo  della  guardia  di  finanza  e  delle  Forze di polizia a
ordinamento  civile  e  ai  ruoli  marescialli delle Forze armate, si
provvede  senza  causare  ulteriori  disallineamenti, nell'ambito dei
provvedimenti  in  materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale  non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia,
di  cui  all'articolo  3,  comma  155,  secondo  periodo, della legge
24 dicembre  2003,  n.  350,  nei  limiti  delle  risorse disponibili
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 3,
comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003 )).
((    19.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato  in  euro 86.179.610 per l'anno 2004, in euro 41.778.570 per
l'anno  2005  e  in  euro  37.998.830  a decorrere dall'anno 2006, si
provvede  a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma
155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 )).
((    20. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
)).
((    21.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze provvede al
monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione del presente
articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma
7,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della
citata legge n. 468 del 1978 )).
          Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo degli articoli 3, 6-ter, 16, 17,
          19, 20 e 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
          recante  "Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
          n.  216,  in  materia  di riordino dei ruoli, modifica alle
          norme  di  reclutamento  stato ed avanzamento del personale
          non   direttivo   delle  Forze  armate"  (pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, S.O.):
              "Art. 3 (Ruoli dei sergenti e dei marescialli). - 1. Il
          ruolo dei sergenti e' articolato nei seguenti gradi:
                a) Esercito
                  sergente;
                  sergente maggiore;
                  sergente maggiore capo.
                b) Marina
                  sergente;
                  secondo capo;
                  secondo capo scelto.
                c) Aeronautica
                  sergente;
                  sergente maggiore;
                  sergente maggiore capo.
              2.  Il ruolo dei marescialli e' articolato nei seguenti
          gradi:
                a) Esercito
                  maresciallo;
                  maresciallo ordinario;
                  maresciallo capo;
                  primo maresciallo.
                b) Marina
                  capo di 3ª classe;
                  capo di 2ª classe;
                  capo di 1ª classe;
                  primo maresciallo.
                c) Aeronautica
                  maresciallo di 3ª classe;
                  maresciallo di 2ª classe;
                  maresciallo di 1ª classe;
                  primo maresciallo.
              3.  La  dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei
          marescialli e' cosi' costituita:
                a) Esercito
                  sergenti: 10.700;
                  marescialli:    17.000    (di   cui   5.100   primi
          marescialli);
                b) Marina
                  sergenti: 7.875;
                  marescialli:    7.425    (di    cui   2.227   primi
          marescialli);
                Capitanerie di Porto:
                  sergenti: 2.100;
                  marescialli: 2.000 (di cui 600 primi marescialli);
                c) Aeronautica
                  sergenti: 10.044;
                  marescialli:    24.300    (di   cui   7.290   primi
          marescialli)".
              "Art.  6-ter  (Norme  transitorie). - 1. In deroga alle
          disposizioni  dell'art.  6-bis, comma 1, fermi restando gli
          altri  requisiti e condizioni previsti al medesimo articolo
          e   all'art.   6-quater,  fino  all'anno  2007,  lo  scatto
          aggiuntivo viene attribuito ai primi marescialli:
                a) che abbiano conseguito o conseguano tale grado con
          decorrenza anteriore al 15 marzo 2001;
                b) promossi alla data del 1° gennaio:
                  2002, dopo un anno di anzianita' nel grado;
                  2003, dopo due anni di anzianita' nel grado;
                  2004, dopo tre anni di anzianita' nel grado;
                  2005, dopo quattro anni di anzianita' nel grado;
                  2006, dopo cinque anni di anzianita' nel grado;
                  2007, dopo sei anni di anzianita' nel grado.
              2.  Fino  al  2020, allo scopo di assicurare l'armonico
          sviluppo  del  ruolo,  il  conferimento  della qualifica di
          "luogotenente"  ai  sensi  del  comma  2  dell'art.  6-bis,
          avviene:
                a) per  l'anno  2001,  includendo in aliquota tutti i
          sottufficiali  che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano
          il   grado   di   maresciallo  maggiore  con  qualifica  di
          "aiutante" e gradi e qualifiche corrispondenti. Il Ministro
          della  difesa  con  proprio  decreto determina il numero di
          qualifiche  da  attribuire  che,  comunque, non deve essere
          superiore, in relazione alle esigenze ordinativo funzionali
          di  ciascuna  Forza armata, a sette volte l'entita' massima
          delle   qualifiche   attribuibili  ai  sensi  del  comma  4
          dell'art. 6-bis;
                b) per gli anni successivi e fino al 2020, sulla base
          delle  esigenze  ordinativo-funzionali  di  ciascuna  Forza
          armata  e  della trasformazione progressiva dello strumento
          militare  in  professionale  di  cui alla legge 14 novembre
          2000,  n. 331, il Ministro della difesa con proprio decreto
          determina  annualmente  i  criteri  per  il  progressivo  e
          graduale    aumento    delle   anzianita'   richieste   per
          l'inserimento   nell'aliquota  di  valutazione  nonche'  il
          numero  di  qualifiche di "luogotenente" da attribuire, che
          non  potra'  comunque  essere superiore al doppio di quelle
          attribuibili ai sensi del comma 4 dell'art. 6-bis".
              "Art.  16  (Periodi  minimi di comando, di attribuzioni
          specifiche, di servizio, espletamento di corsi ed esami). -
          1.  Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei
          sergenti  e dei volontari in servizio permanente per essere
          valutato  deve,  a  seconda  della  Forza  armata o corpo o
          categoria  o  specialita'  di appartenenza, aver compiuto i
          periodi  minimi  di  comando, di attribuzioni specifice, di
          servizio  presso  reparti  e  di imbarco ed aver superato i
          corsi  e  gli  esami  stabiliti dalle tabelle "C/1", "C/2",
          "C/3", allegate al presente decreto".
              "Art.  17  (Aliquote di avanzamento). - 1. Il personale
          appartenente  ai  ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei
          volontari di truppa in servizio permanente, da valutare per
          l'avanzamento,  deve  essere  incluso  in apposite aliquote
          definite  con  decreto  ministeriale al 31 dicembre di ogni
          anno.
              2.  Nelle  aliquote  di valutazione e' incluso tutto il
          personale  che  alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto
          alle condizioni di cui all'art. 16.
              3.   Non   puo'   essere   inserito   nell'aliquota  di
          avanzamento   il   personale   appartenente  ai  ruoli  dei
          marescialli,  dei  sergenti  e  dei  volontari di truppa in
          servizio permanente che sia rinviato a giudizio o ammesso a
          riti  alternativi  per  delitto non colposo, o sottoposto a
          procedimento   disciplinare   da  cui  possa  derivare  una
          sanzione   di   stato,   o   sia  sospeso  dal  servizio  o
          dall'impiego,  o  che si trovi in aspettativa per qualsiasi
          motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.
              4.  Qualora, durante i lavori della commissione e prima
          della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale
          appartenente  ai  ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei
          volontari di truppa in servizio permanente venga a trovarsi
          nelle  situazioni  previste dal terzo comma, la commissione
          sospende la valutazione o cancella il personale interessato
          dal quadro d'avanzamento, se questo e' stato formato. Al di
          fuori   dei   predetti   casi,  le  commissioni  competenti
          ritengano  eccezionalmente  di  non  poter  addivenire alla
          pronuncia  del  giudizio  sull'avanzamento,  sospendono  la
          valutazione  indicandone  i  motivi.  Al  personale e' data
          comunicazione  della  sospensione  della  valutazione e dei
          motivi che l'hanno determinata.
              5.  Nei  riguardi del personale escluso dalle aliquote,
          per  non aver maturato, per motivi di servizio o di salute,
          le  condizioni  di  cui all'art. 16 ovvero escluso ai sensi
          del  comma  3  o  sospeso  ai sensi del comma 4, e' apposta
          riserva fino al cessare delle cause impeditive.
              6.  Al  venir  meno  delle predette cause, salvo che le
          stesse   non   comportino   la   cessazione   dal  servizio
          permanente,   gli  interessati  sono  inclusi  nella  prima
          aliquota utile per la valutazione.
              6-bis.  Il  personale  militare  inserito nei ruoli del
          servizio  permanente  di  cui  all'art.  1  che  sia  stato
          condannato   con   sentenza  definitiva  ad  una  pena  non
          inferiore  a  due  anni  per  delitto  non colposo compiuto
          mediante  comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle
          istituzioni      ovvero      lesivi      del      prestigio
          dell'Amministrazione  e  dell'onore  militare e' escluso da
          ogni  procedura  di  avanzamento  e  dalla  possibilita' di
          transito da un ruolo ad un altro".
              "Art.  19  (Avanzamento a scelta). - 1. L'avanzamento a
          scelta avviene secondo le modalita' e le valutazioni di cui
          all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
              2.  Fatta  eccezione  per quanto previsto al successivo
          art.   20,  nell'avanzamento  a  scelta  le  promozioni  da
          conferire sono cosi' determinate:
                a) il primo terzo del personale appartenente ai ruoli
          dei   marescialli   e  dei  sergenti  iscritto  nel  quadro
          d'avanzamento  a  scelta  e' promosso al grado superiore in
          ordine  di  ruolo  con  decorrenza  dal giorno successivo a
          quello  del  compimento  del periodo di permanenza previsto
          dalle tabelle "B/2" e "B/3", allegate al presente decreto;
                b) il  restante  personale  e'  sottoposto  a seconda
          valutazione  per  l'avanzamento  all'epoca della formazione
          delle   corrispondenti   aliquote  di  scrutinio  dell'anno
          successivo. Di essi:
                1)  la prima meta' viene promossa in ordine di ruolo,
          previa  nuova  valutazione, con un anno di ritardo rispetto
          al  periodo  di  permanenza  previsto  dalle citate tabelle
          "B/2"  e  "B/3",  prendendo  posto  nel ruolo dopo il primo
          terzo  del  personale  da  promuovere  in prima valutazione
          nello stesso anno ai sensi della lettera a);
                2)  la  seconda  meta'  viene  promossa  in ordine di
          ruolo,  previa  nuova  valutazione, con due anni di ritardo
          rispetto  al  periodo  di  permanenza previsto dalle citate
          tabelle  "B/2"  e  "B/3", prendendo posto nel ruolo dopo il
          personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso
          anno.
              3.  Ogni sottufficiale e' comunque promosso in data non
          anteriore  a  quella  di  promozione  del pari grado che lo
          precede.
              4.  Il  personale escluso dalle aliquote di valutazione
          per i motivi di cui all'art. 17, nell'avanzamento a scelta,
          prende  posto,  se  idoneo, a seconda del punteggio globale
          attribuito,  nella graduatoria di merito dei pari grado con
          i  quali  sarebbe  stato  valutato  in  assenza delle cause
          impeditive,  ed  e'  promosso secondo le modalita' indicate
          nei precedenti commi.
              5. Ai fini delle valutazioni di cui al precedente comma
          2  debbono  essere adeguatamente tenuti in considerazione i
          titoli culturali e le capacita' professionali posseduti.".
              "Art. 20 (Avanzamento al grado di primo maresciallo). -
          1.  L'avanzamento  al  grado  di  primo maresciallo e gradi
          corrispondenti  ha luogo a scelta e per concorso per titoli
          ed esami.
              2.  Il  numero  di promozioni annuali al grado di primo
          maresciallo  e  gradi  corrispondenti  e' pari alle vacanze
          determinatesi  a  qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre
          di ogni anno.
              3. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70
          per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno
              4. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed
          esami  nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al
          31 dicembre di ogni anno e' riservato ai marescialli capi e
          gradi  corrispondenti  in  possesso  del  diploma di scuola
          secondaria  di secondo grado. La partecipazione al concorso
          e' limitata a non piu' di due volte.
              4-bis.  I  posti  di  cui  al  comma 3 rimasti scoperti
          possono  essere  devoluti in aumento al numero dei posti di
          cui al comma 4 e viceversa.
              5.  I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati
          idonei  ed  iscritti  nel quadro di avanzamento o vincitori
          del  concorso sono promossi al grado di primo maresciallo e
          gradi  corrispondenti,  nell'ordine  della  graduatoria  di
          merito,  con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo
          a  quello  nel  quale  si  sono  verificate  le  vacanze. I
          marescialli  capi  e gradi corrispondenti promossi ai sensi
          del com-ma 3 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 4.
              6.  Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 debbono
          essere  adeguatamente  tenuti  in  considerazione  i titoli
          culturali e le capacita' professionali posseduti".
              "Art.  34  (Inquadramento nel ruolo dei marescialli). -
          1.  I sottufficiali, in servizio alla data del 1° settembre
          1995,  sono  inquadrati  in  ordine  di  ruolo,  mantenendo
          l'anzianita'  di servizio posseduta e l'anzianita' di grado
          maturata  nel  grado di provenienza, nei seguenti gradi del
          ruolo dei marescialli:
                a) nel   grado   primo   maresciallo,  i  marescialli
          maggiori   o  gradi  corrispondenti,  compresi  quelli  con
          qualifica   di   "aiutante"   o   di  "scelto",  nonche'  i
          marescialli  capi e gradi corrispondenti utilmente inseriti
          nei   quadri   d'avanzamento  formati  entro  la  data  del
          31 agosto 1995;
                b) nel    grado   di   maresciallo   capo   e   gradi
          corrispondenti,  i  marescialli capi, nonche' i marescialli
          ordinari   e   gradi  corrispondenti  inseriti  nei  quadri
          d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;
                c) nel   grado   di  maresciallo  ordinario  e  gradi
          corrispondenti,  i marescialli ordinari, nonche' i sergenti
          maggiori  e  gradi  corrispondenti  utilmente  inseriti nei
          quadri  d'avanzamento  formati  entro la data del 31 agosto
          1995.
              2.   Sono   determinate   al  31 agosto  1995  aliquote
          straordinarie  di  valutazione  in  cui  sono  ricompresi i
          sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla
          tabella  "C"  allegata  alla  legge 10 maggio 1993, n. 212,
          nell'arco temporale dal 1° giugno al 31 agosto 1995.
              3.  I  marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti
          ai  quadri  di avanzamento ordinari e straordinari relativi
          agli  anni  1994  e  1995 ma non promossi, sono inquadrati,
          rispettivamente,  nei  gradi  di  primo  maresciallo  e  di
          maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con decorrenza
          31 agosto  1995,  prendendo  posto  nel ruolo dopo l'ultimo
          promosso dei quadri ordinari e straordinari.
              4.   L'inquadramento   dei   sottufficiali  di  cui  ai
          precedenti  comma 1, lettere b) e c), e commi 2 e 3 avviene
          previa  rideterminazione  dell'anzianita' assoluta di grado
          precedentemente  maturata,  aumentata  di  anni due ai soli
          fini giuridici.
              5. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995
          rivestano   il   grado   di   sergente   maggiore  e  gradi
          corrispondenti  con  almeno  quattro  anni di anzianita' di
          grado,  sono  inquadrati  alla  medesima  data nel grado di
          maresciallo  e  gradi  corrispondenti,  in  ordine di ruolo
          senza mantenere l'anzianita' di grado maturata nel grado di
          provenienza.
              6. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995
          rivestano   il   grado   di   sergente   maggiore  e  gradi
          corrispondenti  con  almeno  quattro  anni di anzianita' di
          grado,  sono inquadrati alla data del 1° settembre 1996 nel
          grado  di  maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di
          ruolo  senza  mantenere  l'anzianita' di grado maturata nel
          grado di provenienza.
              7.  I  sottufficiali  di  cui ai precedenti commi 5 e 6
          vengono  inquadrati  ai soli fini giuridici, all'atto della
          successiva  promozione  al grado di maresciallo ordinario e
          gradi  corrispondenti, con una anzianita' assoluta di grado
          pari alla meta' di quella a suo tempo maturata nel grado di
          sergente maggiore e gradi corrispondenti e ridotta comunque
          nella  misura necessaria affinche' non venga scavalcato nel
          ruolo  l'ultimo sottufficiale inquadrato ai sensi del comma
          3.
              8. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995
          rivestano il grado di sergente e gradi corrispondenti, gia'
          arruolati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono
          alla  predetta  data immessi nel servizio permanente con il
          grado posseduto e conseguono ad anzianita', previo giudizio
          di  idoneita',  il  grado  di  sergente  maggiore  e  gradi
          corrispondenti,  dopo due anni dal reclutamento. A tal fine
          non  si  tiene  conto  dell'anno  di rafferma eventualmente
          contratta  ai  sensi  del  comma 2 dell'art. 20 della legge
          10 maggio 1983, n. 212.
              9.  I  sergenti  che si trovino nelle condizioni di cui
          all'art.  22 della legge 10 maggio 1983, n. 212, al cessare
          delle  cause  impeditive  sono sottoposti al giudizio delle
          commissioni  di  avanzamento di cui all'art. 31 della legge
          stessa   e,  se  giudicati  idonei,  immessi  nel  servizio
          permanente  con  le  stesse  decorrenze  attribuite ai pari
          grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle
          cause  impeditive  e  successivamente  inquadrati  ai sensi
          delle presenti disposizioni.
              10. Gli allievi sottufficiali, gia' arruolati alla data
          del  1° settembre 1995 e da reclutare nel corso del 1995 ai
          sensi  della  legge  10 maggio  1983, n. 212, conseguono ad
          anzianita',  previo  giudizio  di  idoneita',  il  grado di
          sergente   e   gradi   corrispondenti   al  compimento  del
          dodicesimo mese dal reclutamento e sono immessi in servizio
          permanente.   Il   grado   di  sergente  maggiore  e  gradi
          corrispondenti  e' conferito ad anzianita', previo giudizio
          di idoneita', dopo due anni dal reclutamento.
              11.  I  sottufficiali  di  cui  ai  commi  8  e 10 sono
          promossi  al  grado  di maresciallo e gradi corrispondenti,
          previo  giudizio  di idoneita', ed inquadrati nel ruolo dei
          marescialli dopo cinque anni dal reclutamento.
              12.   I   sergenti  e  gradi  corrispondenti  in  ferma
          volontaria  raffermati,  ai  sensi  dell'art.  36, comma 3,
          della  legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'art. 15 della
          legge  10 maggio  1983,  n.  212,  che al 1° settembre 1995
          abbiano  ultimato  la  ferma  triennale,  sono  a tale data
          immessi  in servizio permanente e conseguono ad anzianita',
          previo giudizio di idoneita', il grado di sergente maggiore
          e  gradi  corrispondenti,  dopo  tre  anni  e  sei mesi dal
          reclutamento. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di
          cui al presente comma sono promossi al grado di maresciallo
          e  gradi  corrispondenti,  previo giudizio di idoneita', ed
          inquadrati  nel  ruolo dei marescialli il giorno successivo
          alla   promozione  a  maresciallo  e  gradi  corrispondenti
          dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8.
              13.  L'inquadramento  dei  sottufficiali di complemento
          con   rapporto   di   impiego   e'  effettuato  secondo  le
          disposizioni del presente articolo.
              14.  La  nomina  a  maresciallo  e gradi corrispondenti
          degli  allievi,  reclutati nel 1998 ai sensi del precedente
          art.  11, e' disposta dal giorno successivo alla promozione
          a    maresciallo   e   gradi   corrispondenti   dell'ultimo
          sottufficiale di cui al comma 10.
              15.  Gli  esclusi  a  qualsiasi  titolo  dalle aliquote
          determinate  secondo  i criteri di cui alla legge 10 maggio
          1983,  n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le
          aliquote  straordinarie  di cui al comma 2, o sospesi dalla
          valutazione  o  cancellati  dai  quadri  di avanzamento, al
          venir  meno  delle  cause  impeditive,  sono valutati con i
          medesimi   criteri   fissati   dalle   predette   leggi  e,
          nell'avanzamento,   prendono   posto,   se   idonei   nella
          graduatoria  di merito dei pari grado con i quali sarebbero
          stati  valutati  in  assenza  delle  cause  impeditive. Gli
          stessi  sono  promossi  secondo le modalita' indicate dalla
          citata  legge  n. 212 del 1983 e successivamente inquadrati
          ai sensi del presente articolo".
              -  Si riporta il testo degli articoli 32, 35 e 46 della
          legge   10 maggio   1983,   n.   212,  recante  "Norme  sul
          reclutamento,    gli    organici    e   l'avanzamento   dei
          sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
          e  della  Guardia  di  finanza"  (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 23 maggio 1983, n. 138, S.O.):
              "Art.  32. - 1. Le commissioni di avanzamento di cui al
          precedente articolo sono costituite come segue:
                presidente: un ufficiale generale;
                membri  ordinari: nove ufficiali superiori, dei quali
          il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno
          anziano  quello  di  segretario;  l'aiutante,  il  sergente
          maggiore  capo  o gradi corrispondenti, il caporal maggiore
          capo   scelto   o   gradi  corrispondenti  della  Marina  e
          dell'Aeronautica, che risulti il piu' anziano del ruolo cui
          appartiene   il   personale   da  valutare  alla  data  del
          1° gennaio  dell'anno  considerato  e  che  possa far parte
          della Commissione almeno per l'intero anno solare.
              1-bis.  Per  il  Corpo  della  Guardia  di  finanza, la
          commissione  permanente  di  avanzamento di cui all'art. 31
          della presente legge e' costituita come segue:
                presidente: un ufficiale generale;
                membri  ordinari:  tre ufficiali superiori, dei quali
          il  piu'  anziano  assume  il ruolo di vice presidente e il
          meno  anziano quello di segretario; un maresciallo aiutante
          o   un   brigadiere   capo   ovvero  un  appuntato  scelto,
          rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del
          ruolo   ispettori,   sovrintendenti   ovvero  "appuntati  e
          finanzieri",  che  possa far parte della Commissione almeno
          per   l'intero   anno   solare  a  cui  si  riferiscono  le
          valutazioni da effettuare.
              2.   Per  l'Arma  dei  carabinieri  la  Commissione  di
          avanzamento  di  cui  al  comma 1 e' costituita come segue:
          presidente:  generale di corpo d'armata. Qualora non vi sia
          disponibilita'  di impiego di generali di corpo d'armata in
          ruolo,   l'incarico   di   presidente   e'   funzionalmente
          attribuito  a generale di divisione; membri ordinari: sette
          ufficiali  superiori,  dei  quali il piu' anziano assume il
          ruolo  di  vice  presidente  e  il  meno  anziano quello di
          segretario;  tre  marescialli aiutanti o un brigadiere capo
          ovvero  un appuntato scelto, rispettivamente se trattasi di
          valutazione    di    personale    del    ruolo   ispettori,
          sovrintendenti  ovvero appuntati e carabinieri, che possano
          far  parte  della  Commissione  almeno  per  l'intero  anno
          solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare".
              "Art.   35.   Le   commissioni   esprimono   i  giudizi
          sull'avanzamento  a  scelta  dichiarando innanzitutto se il
          sottufficiale  sia  idoneo o non idoneo all'avanzamento. E'
          giudicato  idoneo il sottufficiale che riporti un numero di
          voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.
              Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali
          giudicati  idonei,  attribuendo a ciascuno di essi un punto
          di merito secondo i criteri di seguito indicati.
              Ogni componente della commissione assegna distintamente
          per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei
          seguenti complessi di elementi:
                a) qualita' morali, di carattere e fisiche;
                b) benemerenze  di  guerra e comportamento in guerra,
          benemerenze  di  pace,  qualita'  professionali  dimostrate
          durante  la carriera, specialmente nel grado rivestito, con
          particolare  riguardo al servizio prestato presso reparti o
          in imbarco, eventuale attivita' svolta al comando di minori
          unita',   nonche'  numero  ed  importanza  degli  incarichi
          ricoperti e delle specializzazioni possedute;
                c) doti  culturali  e  risultati  di  corsi, esami ed
          esperimenti.
              Le  somme  dei punti assegnati per ciascun complesso di
          elementi  di  cui alle lettere a), b) e c), sono divise per
          il  numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al
          centesimo,  sono  sommati tra loro. Il totale cosi ottenuto
          e'  quindi  diviso  per  tre,  calcolando  il  quoziente al
          centesimo.  Detto  quoziente costituisce il punto di merito
          attribuito  al  sottufficiale dalla commissione. Sulla base
          della  graduatoria di merito risultante da tali punteggi la
          commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.
              I  quadri  d'avanzamento  a  scelta sono pubblicati nei
          fogli  d'ordine ministeriali della rispettiva Forza armata,
          del  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  e  del
          Comando generale del Corpo della Guardia di finanza.
              Agli  interessati e' data comunicazione, se idonei, del
          punteggio  conseguito  e,  se non idonei, delle motivazioni
          del giudizio di non idoneita'.
              Contro  i  predetti  atti  sono  ammessi tutti i rimedi
          amministrativi  e  giurisdizionali  previsti dalle norme in
          vigore.
              (Abrogato)".
              "Art.  46.  Al  sottufficiale in ausiliaria compete, in
          aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua
          lorda  pari  all'80  per  cento  della  differenza  tra  il
          trattamento   normale   di   quiescenza   percepito  ed  il
          trattamento  economico onnicomprensivo spettante nel tempo,
          da  attribuire  virtualmente ai soli fini pensionistici, al
          pari  grado  in  servizio  e  con  anzianita'  di  servizio
          corrispondente   a   quella   posseduta  dal  sottufficiale
          all'atto  del  collocamento  in  ausiliaria. Per il calcolo
          della    predetta    differenza    non   si   tiene   conto
          dell'indennita'  integrativa  speciale,  ne' della quota di
          aggiunta di famiglia.
              Le disposizioni di cui agli articoli 67, terzo comma, e
          69,  primo  e  terzo  comma, della legge 10 aprile 1954, n.
          113,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, nonche'
          quelle  di cui all'art. 55 del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  dicembre  1973,  n.  1092,  sono  estese al
          sottufficiale dell'ausiliaria.
              Allo  scadere  del periodo di permanenza in ausiliaria,
          durante  il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene
          operata  in  ragione  del  7  per  cento,  e'  liquidato al
          sottufficiale   un   nuovo  trattamento  di  quiescenza  in
          relazione  a  detto  periodo  e  sulla  base  degli assegni
          pensionabili  che  servirono ai fini della liquidazione del
          trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio
          permanente   o   dal  richiamo,  maggiorati  degli  aumenti
          biennali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
          Repubblica  11 gennaio  1956,  n.  19,  relativi al periodo
          trascorso   in   ausiliaria  non  altrimenti  computato  in
          precedenti  eventuali liquidazioni, nonche' dell'indennita'
          di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia
          stato  richiamato  dall'ausiliaria  per  almeno un anno, e'
          liquidato  all'atto  della cessazione dal richiamo un nuovo
          trattamento   di   quiescenza,  sulla  base  degli  assegni
          pensionabili  percepiti  durante  il  richiamo,  maggiorati
          degli  aumenti  biennali  maturati nel periodo trascorso in
          ausiliaria prima del richiamo stesso".
              -  Il  decreto  legislativo 8 maggio 2001, n. 215, reca
          "Disposizioni    per    disciplinare    la   trasformazione
          progressiva  dello  strumento  militare in professionale, a
          norma  dell'art.  3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
          n.  331"  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 11 giugno
          2001,  n.  133,  S.O.). Si riporta il testo dell'art. 2 del
          decreto medesimo:
              "Art. 2 (Organico complessivo delle Forze armate). - 1.
          L'entita'   complessiva   delle   dotazioni  organiche  del
          personale    militare   dell'Esercito,   della   Marina   e
          dell'Aeronautica  e'  fissata  a 190.000 unita' a decorrere
          dalla data del 1° gennaio 2007.
              2. Alla data del 1° gennaio 2021 le dotazioni organiche
          per   ciascuna   delle   categoria  di  personale  indicate
          all'articolo  1,  comma 2, sono riportate nella tabella "A"
          allegata al presente decreto.
              3.  Al  fine  di  conseguire la progressiva riduzione a
          190.000  unita', secondo un andamento delle consistenze del
          personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri
          indicata  nella tabella "A" allegata alla legge 14 novembre
          2000,  n.  331,  e nel rispetto della ripartizione indicata
          nella  tabella  "A"  di cui al comma 2, sino al 31 dicembre
          2020,  le  dotazioni organiche del personale dell'Esercito,
          della Marina e dell'Aeronautica, a decorrere dal 2003, sono
          annualmente  determinate  con  decreto  del  Ministro della
          difesa,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
          per la funzione pubblica".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 3, comma 155, della
          legge  24 dicembre  2003, n. 350, recante "Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria 2004), pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.:
              "Art.  3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
          personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici). - (Commi da 1 a 77: omissis).
              78. (Abrogato).
              (Commi da 79 a 154: omissis).
              155.  E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per
          l'anno  2004,  42  milioni  di  euro  per  l'anno 2005 e 38
          milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2006  da  destinare a
          provvedimenti   normativi   volti  al  riallineamento,  con
          effetti  economici  a  decorrere dal 1° gennaio 2003, delle
          posizioni  di  carriera  del personale dell'Esercito, della
          Marina,   ivi   comprese   le   Capitanerie   di  porto,  e
          dell'Aeronautica  inquadrato  nei  ruoli dei marescialli ai
          sensi  dell'art. 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
          n.  196, con quelle del personale dell'Arma dei carabinieri
          inquadrato  nel ruolo degli ispettori ai sensi dell'art. 46
          del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. E' altresi'
          autorizzata la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004,
          118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2006  da  destinare  a  provvedimenti
          normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere
          del  personale  non  direttivo  e non dirigente delle Forze
          armate e delle Forze di polizia.
              (Commi da 156 a 172: omissis)".
              -  Si  riporta il testo degli articoli 7 e 11-ter della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468, recante "Riforma di alcune
          norme  di  contabilita'  generale dello Stato in materia di
          bilancio"  (Pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 22 agosto
          1978, n. 233):
              "Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
          di  ordine).  -  Nello  stato di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          "Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
              Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                1)  per  il  pagamento  dei  residui passivi di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa;
                2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.
              Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio".
              "Art.  11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
          In   attuazione   dell'art.   81,   quarto   comma,   della
          Costituzione,  ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
          spese  indica  espressamente,  per  ciascun anno e per ogni
          intervento  da  essa previsto, la spesa autorizzata, che si
          intende  come  limite  massimo di spesa, ovvero le relative
          previsioni  di  spesa,  definendo una specifica clausola di
          salvaguardia   per   la  compensazione  degli  effetti  che
          eccedano  le  previsioni medesime. La copertura finanziaria
          delle  leggi  che  importino nuove o maggiori spese, ovvero
          minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
          seguenti modalita':
                a)  mediante  utilizzo  degli accantonamenti iscritti
          nei  fondi  speciali  previsti  dall'art.  11-bis, restando
          precluso   sia   l'utilizzo  di  accantonamenti  del  conto
          capitale  per  iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
          per  finalita'  difformi  di accantonamenti per regolazioni
          contabili  e  per  provvedimenti in adempimento di obblighi
          internazionali;
                b) mediante  riduzione  di  precedenti autorizzazioni
          legislative  di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni fossero
          affluite  in  conti  correnti  o  in  contabilita' speciali
          presso  la  Tesoreria  statale, si procede alla contestuale
          iscrizione  nello  stato  di previsione della entrata delle
          risorse da utilizzare come copertura;
                c) (abrogata);
                d)  mediante modificazioni legislative che comportino
          nuove  o  maggiori  entrate;  resta in ogni caso esclusa la
          copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
          conto capitale.
              2.   I   disegni   di  legge,  gli  schemi  di  decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
          comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
          quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
          ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
          con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
          minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
          attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
          della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
          pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
          obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
          dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari.
              3.   Le  Commissioni  parlamentari  competenti  possono
          richiedere  al  Governo  la relazione di cui al comma 2 per
          tutte  le  proposte  legislative  e gli emendamenti al loro
          esame  ai fini della verifica tecnica della quantificazione
          degli oneri da essi recati.
              4.  I  disegni  di  legge di iniziativa regionale e del
          CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
          relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
              5.   Per   le   disposizioni   legislative  in  materia
          pensionistica  la  relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
          un   quadro  analitico  di  proiezioni  finanziarie  almeno
          decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
          ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
          materia  di  pubblico  impiego la relazione contiene i dati
          sul  numero  dei  destinatari,  sul  costo  unitario, sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro  completa  attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti   pubblici   omologabili.  Per  le  disposizioni
          legislative  recanti  oneri  a  carico  dei bilanci di enti
          appartenenti  al  settore  pubblico  allargato la relazione
          riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
              6.  Ogni  quattro  mesi la Corte dei conti trasmette al
          Parlamento  una  relazione  sulla tipologia delle coperture
          adottate  nelle  leggi  approvate nel periodo considerato e
          sulle  tecniche  di  quantificazione  degli oneri. La Corte
          riferisce,   inoltre,   su   richiesta   delle  Commissioni
          parlamentari   competenti   nelle  modalita'  previste  dai
          Regolamenti   parlamentari,   sulla   congruenza   tra   le
          conseguenze  finanziarie dei decreti legislativi e le norme
          di copertura recate dalla legge di delega.
              6-bis.  Le disposizioni che comportano nuove o maggiori
          spese   hanno   effetto   entro   i   limiti   della  spesa
          espressamente   autorizzata   nei   relativi  provvedimenti
          legislativi.   Con   decreto   dirigenziale  del  Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria   generale  dello  Stato,  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
          dei  predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione del decreto per
          l'anno in corso alla medesima data.
              6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
          uffici  centrali  del  bilancio e le ragionerie provinciali
          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
          disposizioni di cui al comma 6-bis.
              Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli
          organi  interni di revisione e di controllo provvedono agli
          analoghi   adempimenti   di  vigilanza  e  segnalazione  al
          Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze.
              7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".
                             Art. 1-ter.
    (( Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ))
((    1.  All'articolo  24  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 7, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle
seguenti: "dei ruoli di cui all'articolo 23";
    b) il comma 9 e' abrogato )).
          Riferimenti normativi:
              - Il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, reca
          "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche" (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario). Si
          riporta  il  testo  dell'art.  24  del  decreto legislativo
          30 marzo   2001,  n.  165,  come  modificato  dal  presente
          decreto:
              "Art.  24 (Trattamento economico). (Art. 24 del decreto
          legislativo  n.  29  del 1993, come sostituito dall'art. 13
          del  decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 16
          del  decreto  legislativo n. 80 del 1998, e successivamente
          modificato prima dall'art. 9 decreto legislativo n. 387 del
          1998  e  poi  dall'art.  26, comma 6 della legge n. 448 del
          1998).  - 1. La retribuzione del personale con qualifica di
          dirigente  e'  determinata  dai contratti collettivi per le
          aree  dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico
          accessorio  sia  correlato  alle funzioni attribuite e alle
          connesse  responsabilita'.  La graduazione delle funzioni e
          responsabilita'  ai  fini  del  trattamento  accessorio  e'
          definita,  ai  sensi  dell'art. 4, con decreto ministeriale
          per  le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei
          rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o
          enti,  ferma  restando  comunque l'osservanza dei criteri e
          dei  limiti  delle  compatibilita'  finanziarie fissate dal
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica.
              2.  Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
          generale  ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto
          individuale   e'   stabilito   il   trattamento   economico
          fondamentale,  assumendo  come  parametri  di base i valori
          economici  massimi contemplati dai contratti collettivi per
          le  aree  dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
          trattamento  economico  accessorio, collegato al livello di
          responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
          risultati  conseguiti  nell'attivita'  amministrativa  e di
          gestione, ed i relativi importi.
              3.  Il  trattamento  economico determinato ai sensi dei
          commi  1  e  2  remunera  tutte  le  funzioni  ed i compiti
          attribuiti  ai  dirigenti  in  base  a  quanto previsto dal
          presente   decreto,  nonche'  qualsiasi  incarico  ad  essi
          conferito  in ragione del loro ufficio o comunque conferito
          dall'amministrazione  presso  cui  prestano  servizio  o su
          designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
          corrisposti  direttamente  alla  medesima amministrazione e
          confluiscono   nelle   risorse   destinate  al  trattamento
          economico accessorio della dirigenza.
              4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
          indicato   dall'art.   3,   comma  1,  la  retribuzione  e'
          determinata  ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge
          6 marzo 1992, n. 216, nonche' dalle successive modifiche ed
          integrazioni della relativa disciplina.
              5.   Il   bilancio   triennale   e  le  relative  leggi
          finanziarie,  nell'ambito  delle  risorse  da  destinare ai
          miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
          all'art.  3,  indicano  le  somme  da destinare, in caso di
          perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del
          restante   personale   dirigente   civile  e  militare  non
          contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
          collettivi   nazionali   per   i   dirigenti  del  comparto
          Ministeri,   tenendo   conto   dei  rispettivi  trattamenti
          economici   complessivi   e   degli   incrementi   comunque
          determinatesi  a  partire  dal  febbraio  1993, e secondo i
          criteri  indicati  nell'art.  1,  com-ma  2,  della legge 2
          ottobre 1997, n. 334.
              6.  I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della
          legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
          all'art.  3,  comma 2, sono assegnati alle universita' e da
          queste   utilizzati   per   l'incentivazione   dell'impegno
          didattico  dei  professori  e ricercatori universitari, con
          particolare   riferimento   al   sostegno  dell'innovazione
          didattica,  delle  attivita'  di  orientamento  e tutorato,
          della    diversificazione    dell'offerta   formativa.   Le
          universita'  possono  destinare  allo  stesso  scopo propri
          fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
          il  pagamento  delle  supplenze  e  degli  affidamenti.  Le
          universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
          appositi  compensi incentivanti ai professori e ricercatori
          universitari  che svolgono attivita' di ricerca nell'ambito
          dei   progetti   e  dei  programmi  dell'Unione  europea  e
          internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
          all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997, e' erogata
          come assegno aggiuntivo pensionabile.
              7.  I  compensi  spettanti  in base a norme speciali ai
          dirigenti  dei  ruoli  di cui all'art. 23 o equiparati sono
          assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei
          commi precedenti.
              8.   Ai   fini  della  determinazione  del  trattamento
          economico  accessorio le risorse che si rendono disponibili
          ai  sensi  del  comma  7  confluiscono  in  appositi  fondi
          istituiti  presso ciascuna amministrazione, unitamente agli
          altri compensi previsti dal presente articolo.
              9. (Abrogato).".
                           Art. 1-quater.
(( Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di
lavoro  dei  dipendenti  pubblici  oltre  i  limiti  di  eta'  per il
collocamento a riposo )).
((     1.  Al  comma  1  dell'articolo  16  del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"E'   inoltre  data  facolta'  ai  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo  2001,  n.  165,  e successive modificazioni, con esclusione
degli  appartenenti  alla  carriera  diplomatica  e  prefettizia, del
personale  delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare  e  ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino
al  compimento  del  settantesimo  anno  d'eta'.  In tal caso e' data
facolta'  all'amministrazione,  in  base  alle  proprie  esigenze, di
accogliere  la  richiesta  in  relazione  alla particolare esperienza
professionale  acquisita  dal  richiedente in determinati o specifici
ambiti,  in  funzione  dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto
conto  delle  disposizioni  in  materia  di riduzione programmata del
personale  di  cui  all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre
1997,  n.  449,  e successive modificazioni, nonche' all'articolo 34,
comma  22,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3,
commi   53   e   69,   della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350.  Le
amministrazioni,  inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto
in  servizio  a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro
derivanti  dall'esercizio  della  facolta' di cui al secondo, terzo e
quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione
di   alcuna   ulteriore  tipologia  di  incentivi  al  posticipo  del
pensionamento  ne'  al  pagamento  dei contributi pensionistici e non
rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico" )).
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 16, come modificato dal
          presente decreto, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
          n.  503,  recante  "Norme  per il riordinamento del sistema
          previdenziale  dei  lavoratori  privati e pubblici, a norma
          dell'art.   3   della   legge   23 ottobre  1992,  n.  421"
          (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
          305, supplemento ordinario):
              "Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - E' in
          facolta'  dei  dipendenti  civili  dello Stato e degli enti
          pubblici  non  economici  di  permanere  in  servizio,  con
          effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge
          23 ottobre  1992,  n.  421,  per  un  periodo massimo di un
          biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo
          per  essi  previsti. E' inoltre data facolta' ai dipendenti
          delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni,   con  esclusione  degli  appartenenti  alla
          carriera  diplomatica  e  prefettizia,  del personale delle
          Forze  armate  e  delle  Forze  di  polizia  ad ordinamento
          militare  e  ad ordinamento civile, del personale del Corpo
          nazionale   dei   vigili   del   fuoco,  di  richiedere  il
          trattenimento   in   servizio   fino   al   compimento  del
          settantesimo  anno  d'eta'.  In  tal  caso e' data facolta'
          all'amministrazione,  in  base  alle  proprie  esigenze, di
          accogliere  la  richiesta  in  relazione  alla  particolare
          esperienza   professionale  acquisita  dal  richiedente  in
          determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente
          andamento  dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in
          materia  di  riduzione  programmata  del  personale  di cui
          all'art. 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
          e  successive modificazioni, nonche' all'art. 34, comma 22,
          della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 3, commi
          53   e  69,  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350.  Le
          amministrazioni,  inoltre,  possono destinare il dipendente
          trattenuto  in servizio a compiti diversi da quelli svolti.
          I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facolta'
          di  cui  al  secondo,  terzo  e quarto periodo del presente
          comma   non  danno  luogo  alla  corresponsione  di  alcuna
          ulteriore   tipologia   di   incentivi   al  posticipo  del
          pensionamento ne' al pagamento dei contributi pensionistici
          e  non  rilevano  ai  fini  della  misura  del  trattamento
          pensionistico.
              1-bis.  Per le categorie di personale di cui all'art. 1
          della  legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facolta' di cui al
          comma 1 e' estesa sino al compimento del settantacinquesimo
          anno di eta'.".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n. 165 (per i riferimenti al
          predetto  decreto  legislativo  si  vedano le note all'art.
          1-ter):
              "Art.  1 (Finalita' ed ambito di applicazione). (Art. 1
          del  decreto  legislativo  n.  29 del 1993, come modificato
          dall'art.  1  del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1.
          Le   disposizioni   del   presente   decreto   disciplinano
          l'organizzazione  degli  uffici e i rapporti di lavoro e di
          impiego  alle  dipendenze  delle amministrazioni pubbliche,
          tenuto  conto  delle  autonomie  locali  e  di quelle delle
          regioni  e  delle province autonome, nel rispetto dell'art.
          97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
                a) accrescere  l'efficienza  delle amministrazioni in
          relazione  a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei
          Paesi  dell'Unione  europea,  anche  mediante il coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici;
                b) razionalizzare   il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
                c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
          umane   nelle   pubbliche   amministrazioni,   curando   la
          formazione  e  lo  sviluppo  professionale  dei dipendenti,
          garantendo   pari   opportunita'  alle  lavoratrici  ed  ai
          lavoratori  e  applicando  condizioni  uniformi  rispetto a
          quello del lavoro privato.
              2.  Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
              3.  Le  disposizioni del presente decreto costituiscono
          principi   fondamentali   ai   sensi  dell'art.  117  della
          Costituzione.  Le  regioni a statuto ordinario si attengono
          ad  esse  tenendo  conto  delle peculiarita' dei rispettivi
          ordinamenti.  I principi desumibili dall'art. 2 della legge
          23 ottobre  1992,  n.  421,  e  successive modificazioni, e
          dall'art.  11,  comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  costituiscono
          altresi',  per  le  regioni  a  statuto  speciale  e per le
          provincie   autonome   di   Trento   e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  39, comma 2, della
          legge  27  dicembre  1997,  n.  449, recante "Misure per la
          stabilizzazione  della  finanza pubblica" (pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  30 dicembre  1997, n. 302, supplemento
          ordinario):
              "Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di  incentivazione  del  part-time). - 1.
          (Omissis).
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il
          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
          dei  dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
          entro  il  31  gennaio  dello  stesso anno, con l'obiettivo
          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla
          data  del  31  dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
          per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31
          dicembre  1997.  Alla  data  del  31  dicembre  1999  viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al  numero  delle  unita'  in  servizio  alla  data  del 31
          dicembre  1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore
          riduzione   non  inferiore  all'1  per  cento  rispetto  al
          personale  in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001
          deve  essere  realizzata  una  riduzione  di  personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di
          autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere
          prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi  espletati  alla  data  del 30 settembre 1999. Per
          ciascuno  degli  anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
          Stato  anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
          pubblici  non economici con organico superiore a 200 unita'
          sono  tenuti  a  realizzare  una riduzione di personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 2002.
              (Commi da 2-bis a 28: omissis).".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 34, comma 22, della
          legge  27  dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge finanziaria 2003)", pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, supplemento ordinario:
              "Art.   34   (Organici,   assunzioni   di  personale  e
          razionalizzazione  di  enti e organismi pubblici). - (Commi
          da 1 a 21: omissis).
              22.  Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del
          completamento  degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e
          previo   esperimento   delle  procedure  di  mobilita',  le
          amministrazioni  dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
          le  agenzie  e gli enti pubblici non economici con organico
          superiore  a  200  unita'  sono  tenuti  a  realizzare  una
          riduzione  del  personale  non  inferiore  all'1  per cento
          rispetto  a  quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo
          le  procedure  di  cui  all'art. 39 della legge 27 dicembre
          1997,   n.   449,  e  successive  modificazioni.  Le  altre
          amministrazioni  pubbliche adeguano le proprie politiche di
          reclutamento  di  personale  al  principio  di contenimento
          della  spesa  in  coerenza  con  gli  obiettivi fissati dai
          documenti   di  finanza  pubblica.  A  tale  fine,  secondo
          modalita'  indicate  dal  Ministero  dell'economia  e delle
          finanze  d'intesa  con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi
          competenti  ad  adottare  gli  atti  di  programmazione dei
          fabbisogni   di   personale  trasmettono  annualmente  alle
          predette    amministrazioni   i   dati   previsionali   dei
          fabbisogni.  Per  le  Forze armate, i Corpi di polizia e il
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione,
          per  ciascuno  degli  anni  2004  e  2005, i piani previsti
          dall'art.  19,  comma  4,  della legge 28 dicembre 2001, n.
          448.
              (Commi da 23 a 25: omissis).".
              - Si riporta il testo dell'art. 3, commi 53 e 69, della
          legge  24 dicembre  2003,  n.  350  (per i riferimenti alla
          predetta legge si vedano le note all'art. 1-bis):
              "Art.  3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
          personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici). - (Commi da 1 a 52: omissis).
              53.  Per  l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli
          articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo
          30  marzo  2001,  n.  165,  e successive modificazioni, ivi
          comprese  le  Forze  armate,  i Corpi di polizia e il Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  e'  fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato,
          fatte  salve  le  assunzioni di personale relative a figure
          professionali non fungibili la cui consistenza organica non
          sia  superiore  all'unita',  nonche'  quelle  relative alle
          categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia
          e  il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve
          le  assunzioni  autorizzate  per  l'anno  2003 e non ancora
          effettuate  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge, nonche' quelle connesse con la professionalizzazione
          delle  Forze  armate di cui al decreto legislativo 8 maggio
          2001,  n. 215, e successive modificazioni, nel limite degli
          oneri  indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331. Fermo
          restando  quanto  previsto  dall'art.  39  della  legge  27
          dicembre  1997,  n.  449,  e successive modificazioni, sono
          consentite le assunzioni di ricercatori delle universita' e
          degli  enti  ed  istituzioni di ricerca che siano risultati
          vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003. Per le
          universita'  continuano  ad  applicarsi,  in  ogni  caso, i
          limiti  di spesa per il personale di cui all'art. 51, comma
          4,  della  legge  27  dicembre  1997, n. 449. A tal fine e'
          istituito     presso    il    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della ricerca uno specifico fondo. Con
          decreti  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca,  d'intesa  con  il Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  si  provvede al trasferimento alle singole
          universita'  ed  enti delle occorrenti risorse finanziarie.
          Per  le  amministrazioni  dello  Stato anche ad ordinamento
          autonomo,  le  agenzie, gli enti pubblici non economici, le
          universita'  e  gli  enti  di  ricerca  sono fatte salve le
          assunzioni  autorizzate  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica   31  luglio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale   n.  198  del  27  agosto  2003,  e  non  ancora
          effettuate  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge.  Per  le autonomie regionali e locali e gli enti del
          Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le assunzioni
          previste  e  autorizzate  con  i decreti del Presidente del
          Consiglio  dei Ministri 12 settembre 2003, pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, e non ancora
          effettuate  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge.   Le  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si
          applicano  all'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di
          Stato,  anche  ai fini dell'assorbimento di personale delle
          amministrazioni pubbliche in base a procedure di mobilita',
          nel limite complessivo di 200 unita'.
              (Commi da 54 a 68: omissis).
              69.  Per  ciascuno  degli  anni  2005  e  2006,  previo
          esperimento    delle    procedure    di    mobilita',    le
          amministrazioni  dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
          le  agenzie  e gli enti pubblici non economici con organico
          superiore  a  200  unita'  sono  tenuti  a  realizzare  una
          riduzione  del  personale  non  inferiore  all'1  per cento
          rispetto  a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo
          le  procedure  di  cui  all'art. 39 della legge 27 dicembre
          1997,   n.449,   e   successive   modificazioni.  Le  altre
          amministrazioni  pubbliche adeguano le proprie politiche di
          reclutamento  di  personale  al  principio del contenimento
          della  spesa  in  coerenza  con  gli  obiettivi fissati dai
          documenti   di   finanza  pubblica.  A  tal  fine,  secondo
          modalita'  indicate  dal  Ministero  dell'economia  e delle
          finanze,  d'intesa  con  la  Presidenza  del  Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi
          competenti  ad  adottare  gli  atti  di  programmazione dei
          fabbisogni   di   personale  trasmettono  annualmente  alle
          predette    amministrazioni   i   dati   previsionali   dei
          fabbisogni.  Per  le  Forze armate, i Corpi di polizia e il
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione,
          per  ciascuno  degli  anni  2005  e  2006, i piani previsti
          dall'art.  19,  comma  4,  della legge 28 dicembre 2001, n.
          448.
              (Commi da 70 a 77: omissis).
              78. (Abrogato).
              (Commi da 79 a 172: omissis).".
                               Art. 2.
         (( Misure relative alla Societa' Dante Alighieri ))
((   1. (Comma soppresso) )).
((    2.  In  considerazione  dell'alto  rilievo culturale e dei fini
istituzionali della Societa' Dante Alighieri e della sua comprovata e
pluridecennale   notorieta',   anche  in  ambito  internazionale,  la
predetta  Societa'  e' assimilata, nel rispetto della sua struttura e
finalita',  alle  organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di
cui  alla sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Conseguentemente,  l'attivita'  statutaria svolta dalla Societa' alle
predette condizioni non si considera attivita' commerciale )).
  3.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  derivano nuovi o
maggiori oneri a carico (( della finanza pubblica )).
          Riferimenti normativi:
              - Il  decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, reca
          il  "Riordino  della  disciplina  tributaria degli enti non
          commerciali   e   delle  organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita'  sociale"  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 2
          gennaio  1998,  n. 1, supplemento ordinario). La sezione II
          del  predetto  decreto  reca  "Disposizioni  riguardanti le
          organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.".
                               Art. 3.
Diritto  di  opzione  per il personale della Presidenza del Consiglio
                            dei Ministri
  1.  L'articolo  12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n.  59,  come  modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera h), della
legge  15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che il diritto
di  opzione ivi previsto deve intendersi attribuito esclusivamente al
personale  a suo tempo inquadrato nei ruoli di cui alle Tabelle B e C
allegate  alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e non anche al personale
appartenente  ad  altri  ruoli istituiti nell'ambito della Presidenza
del   Consiglio   dei  Ministri  ai  sensi  di  diverse  disposizioni
normative, pur se aggiunti ai ruoli di cui alla predetta legge n. 400
del 1988.
          Riferimenti normativi:
              - La  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  reca "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della Pubblica
          Amministrazione  e  per  la semplificazione amministrativa"
          (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63,
          supplemento  ordinario).  Si riporta il testo dell'art. 12,
          come  modificato  dall'art.  7,  comma 1, lettera h), della
          legge 15 maggio 1997, n. 127:
              "Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera a) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
          oltreche'  ai  principi  generali desumibili dalla legge 23
          agosto  1988,  n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          dal   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni  ed  integrazioni,  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) assicurare  il collegamento funzionale e operativo
          della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  con  le
          amministrazioni   interessate   e   potenziare,   ai  sensi
          dell'art.  95  della  Costituzione, le autonome funzioni di
          impulso,  indirizzo  e  coordinamento  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri, con eliminazione, riallocazione e
          trasferimento  delle  funzioni  e delle risorse concernenti
          compiti  operativi  o  gestionali  in  determinati settori,
          anche  in relazione al conferimento di funzioni di cui agli
          articoli 3 e seguenti;
                b) trasferire  a  Ministeri  o  ad  enti ed organismi
          autonomi  i  compiti  non  direttamente  riconducibili alle
          predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri secondo criteri di
          omogeneita'  e  di  efficienza gestionale, ed anche ai fini
          della riduzione dei costi amministrativi;
                c) garantire  al  personale inquadrato ai sensi della
          legge  23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il
          permanere  nei  ruoli  della  Presidenza  del Consiglio dei
          Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
          saranno trasferite le competenze;
                d) trasferire   alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,  per l'eventuale affidamento alla responsabilita'
          dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a
          questi ultimi direttamente dalla legge;
                e) garantire   alla   Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri    autonomia    organizzativa,   regolamentare   e
          finanziaria  nell'ambito  dello  stanziamento  previsto  ed
          approvato  con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno
          in corso;
                f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione
          delle  competenze  tra  i  Ministeri,  tenuto  conto  delle
          esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione
          europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti
          e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4
          e  dal  presente  articolo,  in  ogni  caso  riducendone il
          numero,  anche  con  decorrenza  differita all'inizio della
          nuova legislatura;
                g) eliminare    le   duplicazioni   organizzative   e
          funzionali,  sia  all'interno  di ciascuna amministrazione,
          sia  fra  di  esse,  sia tra organi amministrativi e organi
          tecnici,   con  eventuale  trasferimento,  riallocazione  o
          unificazione  delle  funzioni  e  degli uffici esistenti, e
          ridisegnare  le  strutture di primo livello, anche mediante
          istituzione   di   dipartimenti  o  di  amministrazioni  ad
          ordinamento   autonomo   o  di  agenzie  e  aziende,  anche
          risultanti   dalla   aggregazione   di  uffici  di  diverse
          amministrazioni,  sulla  base di criteri di omogeneita', di
          complementarieta' e di organicita';
                h) riorganizzare  e  razionalizzare,  sulla  base dei
          medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo
          I  della  presente  legge,  gli  organi  di  rappresentanza
          periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
          collaborazione con le regioni e gli enti locali;
                i) procedere,  d'intesa  con  le regioni interessate,
          all'articolazione  delle attivita' decentrate e dei servizi
          pubblici,   in   qualunque   forma  essi  siano  gestiti  o
          sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello
          Stato,    in   modo   che,   se   organizzati   a   livello
          sovraregionale,  ne  sia  assicurata  la  fruibilita'  alle
          comunita',  considerate  unitariamente  dal  punto di vista
          regionale.  Qualora esigenze organizzative o il rispetto di
          standard  dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni
          amministrative   statali   con   riferimento  a  dimensioni
          sovraregionali,  deve  essere comunque fatta salva l'unita'
          di ciascuna regione;
                l) riordinare  le  residue  strutture periferiche dei
          Ministeri,  dislocate presso ciascuna provincia, in modo da
          realizzare  l'accorpamento  e  la  concentrazione, sotto il
          profilo  funzionale,  organizzativo  e  logistico, di tutte
          quelle  presso le quali i cittadini effettuano operazioni o
          pratiche  di  versamento  di  debiti  o  di  riscossione di
          crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
                m) istituire,  anche in parallelo all'evolversi della
          struttura  del  bilancio  dello  Stato  ed  alla attuazione
          dell'art.  14  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,   e   successive   modificazioni,   un  piu'  razionale
          collegamento    tra    gestione   finanziaria   ed   azione
          amministrativa,  organizzando  le  strutture  per  funzioni
          omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
                n) rivedere,   senza  aggravi  di  spesa  e,  per  il
          personale  disciplinato  dai contratti collettivi nazionali
          di  lavoro,  fino ad una specifica disciplina contrattuale,
          il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
          di  diretta  collaborazione  dei  Ministri,  prevedendo,  a
          fronte   delle   responsabilita'   e   degli   obblighi  di
          reperibilita'  e  disponibilita'  ad  orari  disagevoli, un
          unico   emolumento,   sostitutivo   delle   ore  di  lavoro
          straordinario   autorizzabili   in  via  aggiuntiva  e  dei
          compensi di incentivazione o similari;
                o) diversificare  le  funzioni  di staff e di line, e
          fornire   criteri  generali  e  principi  uniformi  per  la
          disciplina  degli  uffici posti alle dirette dipendenze del
          Ministro,  in funzione di supporto e di raccordo tra organo
          di  direzione politica e amministrazione e della necessita'
          di  impedire,  agli uffici di diretta collaborazione con il
          Ministro,   lo   svolgimento  di  attivita'  amministrative
          rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
                p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa
          e  il  superamento  della  frammentazione  delle procedure,
          anche  attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di
          coordinamento   tra   uffici,  anche  istituendo  i  centri
          interservizi,  sia all'interno di ciascuna amministrazione,
          sia  fra  le  diverse  amministrazioni;  razionalizzare gli
          organi  collegiali  esistenti  anche mediante soppressione,
          accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
                q) istituire  servizi  centrali  per  la  cura  delle
          funzioni  di  controllo interno, che dispongano di adeguati
          servizi  di  supporto  ed  operino  in collegamento con gli
          uffici   di  statistica  istituiti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
          sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che
          non  provvedano  alla  istituzione dei servizi di controllo
          interno  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
          decreto legislativo;
                r) organizzare   le   strutture  secondo  criteri  di
          flessibilita',   per  consentire  sia  lo  svolgimento  dei
          compiti  permanenti,  sia  il  perseguimento  di  specifici
          obiettivi e missioni;
                s) realizzare  gli  eventuali  processi  di mobilita'
          ricorrendo,  in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su
          base  territoriale,  ai  sensi  dell'art.  35, comma 8, del
          decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n.29, e successive
          modificazioni,    prevedendo    anche    per    tutte    le
          amministrazioni   centrali   interessate  dai  processi  di
          trasferimento  di  cui  all'art.  1  della  presente legge,
          nonche'  di  razionalizzazione,  riordino  e fusione di cui
          all'art.  11,  comma  1,  lettera a), procedure finalizzate
          alla  riqualificazione  professionale  per  il personale di
          tutte  le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti
          disponibili   a  seguito  della  definizione  delle  piante
          organiche  e  con  le modalita' previste dall'art. 3, commi
          205  e  206,  della  legge  28 dicembre 1995, n. 549, fermo
          restando  che  le  singole  amministrazioni provvedono alla
          copertura  degli  oneri finanziari attraverso i risparmi di
          gestione sui propri capitoli di bilancio;
                t) prevedere   che  i  processi  di  riordinamento  e
          razionalizzazione  sopra  indicati  siano  accompagnati  da
          adeguati  processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
          all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
          della  Scuola  superiore  della  pubblica amministrazione e
          delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
              2.   Nell'ambito   dello   stato  di  previsione  della
          Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, relativamente alle
          rubriche  non affidate alla responsabilita' di Ministri, il
          Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  puo'  disporre
          variazioni  compensative,  in  termini  di  competenza e di
          cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
              3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri,  comunque in servizio da almeno un anno alla
          data di entrata in vigore della presente legge presso altre
          amministrazioni  pubbliche,  enti pubblici non economici ed
          autorita' indipendenti, e', a domanda, inquadrato nei ruoli
          delle  amministrazioni, autorita' ed enti pubblici presso i
          quali  presta  servizio,  ove  occorra  in soprannumero; le
          dotazioni  organiche  di cui alle tabelle A, B e C allegate
          alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente
          ridotte.".
              - La  legge  23 agosto  1988,  n.  400 reca "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri"  (pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale    12 settembre   1988,   n.   214,   supplemento
          ordinario).
                             Art. 3-bis.
             (( Mobilita' del personale dirigenziale ))
((    1.  All'articolo  23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  il  primo  ed il secondo periodo sono sostituiti dal
seguente:  "E'  assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti dei
posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente decreto" )).
((    2.  All'articolo  28  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
    "7-bis.   Le   amministrazioni   statali,  anche  ad  ordinamento
autonomo,  e  gli  enti  pubblici non economici comunicano, altresi',
entro  il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e
riepilogativi  relativi  ai  ruoli,  alla  dotazione  organica,  agli
incarichi  dirigenziali  conferiti,  anche ai sensi dell'articolo 19,
commi  5-bis  e  6,  nonche'  alle posizioni di comando, fuori ruolo,
aspettativa  e  mobilita',  con  indicazione  della  decorrenza e del
termine    di   scadenza.   Le   informazioni   sono   comunicate   e
tempestivamente   aggiornate   per   via   telematica  a  cura  delle
amministrazioni   interessate,   con  inserimento  nella  banca  dati
prevista  dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalita' individuate
con   circolare   della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica" )).
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  23  e 28 del
          decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
          dal  presente decreto. Si riporta, altresi', il testo degli
          articoli  19  e  30 del decreto legislativo n. 165 del 2001
          (Per  i  riferimenti  al  predetto  decreto  legislativo si
          vedano le note all'art. 1 -ter):
              "Art.  23  (Ruolo  dei dirigenti). (Art. 23 del decreto
          legislativo  n.  29  del 1993, come sostituito dall'art. 15
          del  decreto  legislativo n. 80 del 1998, e successivamente
          modificato  dall'art.  8 del decreto legislativo n. 387 del
          1998).  -  1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti,
          che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui
          ambito  sono definite apposite sezioni in modo da garantire
          la   eventuale  specificita'  tecnica.  I  dirigenti  della
          seconda  fascia  sono  reclutati attraverso i meccanismi di
          accesso  di  cui  all'art.  28.  I  dirigenti della seconda
          fascia  transitano  nella  prima  qualora abbiano ricoperto
          incarichi  di  direzione  di uffici dirigenziali generali o
          equivalenti,  in  base  ai  particolari  ordinamenti di cui
          all'art.  19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque
          anni  senza  essere incorsi nelle misure previste dall'art.
          21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale.
              2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti
          dei  posti  disponibili,  in  base all'art. 30 del presente
          decreto.   I   contratti  o  accordi  collettivi  nazionali
          disciplinano,  secondo  il  criterio  della continuita' dei
          rapporti  e  privilegiando  la libera scelta del dirigente,
          gli  effetti  connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in
          generale   in   ordine   al   mantenimento   del   rapporto
          assicurativo  con  l'ente  di previdenza, al trattamento di
          fine  rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita'
          di  servizio  e  al  fondo  di previdenza complementare. La
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione   pubblica   cura   una   banca  dati  informatica
          contenente  i  dati relativi ai ruoli delle amministrazioni
          dello Stato.".
              "Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - (Art.
          28  del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
          prima  dall'art. 8 del decreto legislativo n. 470 del 1993,
          poi  dall'art.  15 del decreto legislativo n. 546 del 1993,
          successivamente     modificato    dall'art.    5-bis    del
          decreto-legge n. 163 del 1995, convertito con modificazioni
          della  legge  n.  273 del 1995, e poi nuovamente sostituito
          dall'art. 10 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
          L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni
          statali,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  e  negli  enti
          pubblici  non  economici  avviene  per  concorso  per esami
          indetto    dalle   singole   amministrazioni   ovvero   per
          corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
          superiore della pubblica amministrazione.
              2.  Al  concorso  per  esami  possono  essere ammessi i
          dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
          di  laurea,  che  abbiano  compiuto  almeno  cinque anni di
          servizio  o, se in possesso del diploma di specializzazione
          conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca,  almeno  tre anni di servizio, svolti in
          posizioni  funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
          il  possesso  del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
          amministrazioni    statali    reclutati    a   seguito   di
          corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro
          anni.  Sono,  altresi',  ammessi soggetti in possesso della
          qualifica  di  dirigente  in enti e strutture pubbliche non
          ricomprese  nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2,
          muniti  del  diploma di laurea, che hanno svolto per almeno
          due  anni  le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi
          coloro   che   hanno  ricoperto  incarichi  dirigenziali  o
          equiparati  in amministrazioni pubbliche per un periodo non
          inferiore  a  cinque  anni,  purche'  muniti  di diploma di
          laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti
          di   idoneo  titolo  di  studio  universitario,  che  hanno
          maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
          presso   enti   od   organismi  internazionali,  esperienze
          lavorative  in  posizioni  funzionali apicali per l'accesso
          alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
              3.  Al  corso-concorso  selettivo di formazione possono
          essere  ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento
          di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonche' di uno
          dei  seguenti  titoli:  laurea  specialistica,  diploma  di
          specializzazione,  dottorato  di  ricerca,  o  altro titolo
          post-universitario   rilasciato  da  istituti  universitari
          italiani   o  stranieri,  ovvero  da  primarie  istituzioni
          formative   pubbliche   o  private,  secondo  modalita'  di
          riconoscimento  disciplinate con decreto del Presidente del
          Consiglio    dei    Ministri,    sentiti    il    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e la
          Scuola   superiore   della   pubblica  amministrazione.  Al
          corso-concorso  possono  essere ammessi dipendenti di ruolo
          delle  pubbliche  amministrazioni,  muniti  di  laurea, che
          abbiano  compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in
          posizioni  funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
          il  possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi,
          altresi',  dipendenti  di  strutture  private, collocati in
          posizioni  professionali  equivalenti a quelle indicate nel
          comma  2  per  i  dipendenti  pubblici,  secondo  modalita'
          individuate  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988,  n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti
          del  diploma  di laurea e avere maturato almeno cinque anni
          di  esperienza  lavorativa  in tali posizioni professionali
          all'interno delle strutture stesse.
              4.  Il  corso  di cui al comma 3 ha la durata di dodici
          mesi  ed  e'  seguito,  previo  superamento di esame, da un
          semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o
          private.  Al  termine,  i  candidati  sono sottoposti ad un
          esame-concorso  finale.  Ai  partecipanti  al  corso  e  al
          periodo  di applicazione e' corrisposta una borsa di studio
          a    carico   della   Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione.
              5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          1,  della  legge  23  agosto  1988, n. 400, su proposta del
          Ministro  per  la  funzione  pubblica sentita, per la parte
          relativa  al  corso-concorso,  la  Scuola  superiore  della
          pubblica amministrazione, sono definiti:
                a) le   percentuali,   sul  complesso  dei  posti  di
          dirigente  disponibili,  riservate al concorso per esami e,
          in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
                b) la   percentuale   di  posti  che  possono  essere
          riservati  al  personale  di  ciascuna  amministrazione che
          indice i concorsi pubblici per esami;
                c) i  criteri  per  la composizione e la nomina delle
          commissioni esaminatrici;
                d) le   modalita'  di  svolgimento  delle  selezioni,
          prevedendo   anche   la  valutazione  delle  esperienze  di
          servizio  professionali  maturate  nonche',  nella  fase di
          prima  applicazione  del  concorso  di  cui al comma 2, una
          riserva  di  posti  non  superiore  al  30 per cento per il
          personale   appartenente   da  almeno  quindici  anni  alla
          qualifica  apicale,  comunque  denominata,  della  carriera
          direttiva;
                e) l'ammontare   delle   borse   di   studio   per  i
          partecipanti al corso-concorso.
              6.  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  comma  2,
          anteriormente    al   conferimento   del   primo   incarico
          dirigenziale,  frequentano  un ciclo di attivita' formative
          organizzato   dalla   Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione   e   disciplinato  ai  sensi  del  decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  287.  Tale  ciclo  puo'
          comprendere  anche  l'applicazione  presso  amministrazioni
          italiane  e  straniere,  enti  o  organismi internazionali,
          istituti  o  aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo
          formativo,  di  durata  non  superiore  a dodici mesi, puo'
          svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
          italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
          pubbliche o private.
              7.  In coerenza con la programmazione del fabbisogno di
          personale   delle   amministrazioni   pubbliche   ai  sensi
          dell'art.  39  della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, le
          amministrazioni  di  cui al comma 1 comunicano, entro il 30
          giugno  di  ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica, il numero
          dei  posti  che  si renderanno vacanti nei propri ruoli dei
          dirigenti.  Il  Dipartimento della funzione pubblica, entro
          il   31 luglio   di  ciascun  anno,  comunica  alla  Scuola
          superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire
          mediante   corso-concorso   di   cui   al   comma   3.   Il
          corso-concorso  e'  bandito  dalla  Scuola  superiore della
          pubblica  amministrazione  entro  il 31 dicembre di ciascun
          anno.
              7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
          autonomo,  e  gli  enti  pubblici non economici comunicano,
          altresi',   entro   il  30  giugno  di  ciascun  anno  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione   pubblica  i  dati  complessivi  e  riepilogativi
          relativi  ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi
          dirigenziali  conferiti, anche ai sensi dell'art. 19, commi
          5-bis  e 6, nonche' alle posizioni di comando, fuori ruolo,
          aspettativa e mobilita', con indicazione della decorrenza e
          del  termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e
          tempestivamente  aggiornate per via telematica a cura delle
          amministrazioni  interessate,  con  inserimento nella banca
          dati  prevista  dall'art. 23, comma 2, secondo le modalita'
          individuate  con  circolare  della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
              8.  Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
          accesso   alle   qualifiche   dirigenziali  delle  carriere
          diplomatica  e  prefettizia,  delle Forze di polizia, delle
          Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
              9.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo, e'
          attribuito    alla    Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione  un  ulteriore contributo di 1.500 migliaia
          di euro a decorrere dall'anno 2002.
              10.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 9,
          pari  a  1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002,
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.".
              "Art.  19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - (Art.
          19  del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito
          prima  dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993
          e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
          successivamente   modificato   dall'art.   5   del  decreto
          legislativo  n.  387 del 1998). - 1. Per il conferimento di
          ciascun  incarico  di funzione dirigenziale si tiene conto,
          in  relazione  alla  natura  e  alle  caratteristiche degli
          obiettivi  prefissati,  delle  attitudini e delle capacita'
          professionali  del  singolo  dirigente,  valutate  anche in
          considerazione  dei  risultati  conseguiti  con riferimento
          agli  obiettivi  fissati  nella  direttiva  annuale e negli
          altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli
          incarichi  e  al  passaggio  ad  incarichi  diversi  non si
          applica l'art. 2103 del codice civile.
              2.  Tutti  gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono   conferiti   secondo  le  disposizioni  del  presente
          articolo.    Con    il    provvedimento   di   conferimento
          dell'incarico,   ovvero   con  separato  provvedimento  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente  per  gli  incarichi  di  cui  al  comma 3, sono
          individuati  l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi da
          conseguire,  con  riferimento alle priorita', ai piani e ai
          programmi  definiti  dall'organo di vertice nei propri atti
          di  indirizzo  e  alle eventuali modifiche degli stessi che
          intervengano  nel  corso  del  rapporto,  nonche' la durata
          dell'incarico,  che  deve  essere  correlata agli obiettivi
          prefissati  e  che,  comunque,  non  puo' eccedere, per gli
          incarichi  di  funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4,
          il  termine  di  tre  anni  e,  per  gli altri incarichi di
          funzione  dirigenziale,  il  termine  di  cinque  anni. Gli
          incarichi    sono    rinnovabili.   Al   provvedimento   di
          conferimento  dell'incarico accede un contratto individuale
          con   cui   e'   definito   il  corrispondente  trattamento
          economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24.
          E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
              3.  Gli  incarichi di Segretario generale di Ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
          della  prima  fascia  dei  ruoli  di cui all'art. 23 o, con
          contratto  a tempo determinato, a persone in possesso delle
          specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
              4.  Gli  incarichi  di funzione dirigenziale di livello
          generale  sono  conferiti  con  decreto  del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri,   su   proposta   del  Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  o,  in  misura  non superiore al 70 per cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai   medesimi   ruoli   ovvero,   con   contratto  a  tempo
          determinato,   a   persone  in  possesso  delle  specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6.
              4-bis.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
          funzione  dirigenziale  di  livello  generale, conferiti ai
          sensi  del  comma  4  del  presente articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
              5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
              5-bis.  Gli  incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23  e del 5 per cento della dotazione organica di
          quelli  appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
          non  appartenenti  ai  ruoli  di  cui  al medesimo art. 23,
          purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
          comma   2,   ovvero   di   organi   costituzionali,  previo
          collocamento  fuori  ruolo, comando o analogo provvedimento
          secondo i rispettivi ordinamenti.
              5-ter.  I  criteri  di  conferimento degli incarichi di
          direzione  degli  uffici di livello dirigenziale, conferiti
          ai  sensi  del comma 5 del presente articolo, tengono conto
          delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
              6.  Gli  incarichi  di  cui  ai  commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
          quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
          determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
          durata  di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
          gli  incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
          4,  il  termine  di tre anni, e, per gli altri incarichi di
          funzione  dirigenziale,  il  termine  di  cinque anni. Tali
          incarichi   sono  conferiti  a  persone  di  particolare  e
          comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
          attivita'  in  organismi  ed enti pubblici o privati ovvero
          aziende  pubbliche  o  private con esperienza acquisita per
          almeno  un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o che
          abbiano   conseguito   una   particolare   specializzazione
          professionale,  culturale  e  scientifica  desumibile dalla
          formazione    universitaria    e   post-universitaria,   da
          pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete  esperienze di
          lavoro  maturate,  anche presso amministrazioni statali, in
          posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
          o  che  provengano dai settori della ricerca, della docenza
          universitaria,   delle   magistrature  e  dei  ruoli  degli
          avvocati   e   procuratori   dello  Stato.  Il  trattamento
          economico   puo'   essere   integrato   da  una  indennita'
          commisurata  alla  specifica  qualificazione professionale,
          tenendo  conto  della  temporaneita'  del  rapporto e delle
          condizioni  di  mercato relative alle specifiche competenze
          professionali.  Per  il  periodo di durata dell'incarico, i
          dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni sono collocati
          in    aspettativa   senza   assegni,   con   riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.
              7. (Abrogato).
              8.  Gli  incarichi  di  funzione dirigenziale di cui al
          comma  3  cessano  decorsi  novanta  giorni  dal voto sulla
          fiducia al Governo.
              9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi  3 e 4 e' data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti.
              10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento,  ivi  compresi quelli presso i collegi di
          revisione   degli   enti   pubblici  in  rappresentanza  di
          amministrazioni ministeriali.
              11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          il   Ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
              12.  Per  il  personale  di cui all'art. 3, comma 1, il
          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti  di  settore.  Restano ferme le disposizioni di
          cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
              12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono  norme non derogabili dai contratti o accordi
          collettivi.".
              "Art.   30   (Passaggio   diretto   di   personale  tra
          amministrazioni   diverse).   -   (Art.   33   del  decreto
          legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art.
          13  del decreto legislativo n. 470 del 1993 e poi dall'art.
          18   del   decreto   legislativo   n.   80   del   1998,  e
          successivamente  modificato  dall'art.  20,  comma  2 della
          legge  n.  488  del  1999). - 1. Le amministrazioni possono
          ricoprire  posti  vacanti  in  organico  mediante passaggio
          diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
          servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda
          di  trasferimento.  Il  trasferimento  e'  disposto  previo
          consenso dell'amministrazione di appartenenza.
              2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
          procedure  e  i criteri generali per l'attuazione di quanto
          previsto dal comma 1.".
                             Art. 3-ter.
  (( Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali ))
((    1. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004,
i  segretari  comunali  e  provinciali  per  i quali sia terminato il
quadriennio  di disponibilita' nell'anno 2002, non ricollocati presso
altre   amministrazioni,   rimangono   alle  dipendenze  dell'Agenzia
autonoma   per   la  gestione  dell'albo  dei  segretari  comunali  e
provinciali  sino al passaggio in mobilita', nella piena salvaguardia
della posizione giuridica ed economica )).
((    2. Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere
dall'anno  2003,  sia  terminato  il quadriennio di disponibilita' si
applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165. Prima del collocamento in disponibilita', l'Agenzia autonoma
per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari  comunali  e provinciali
verifica  ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo
n.  165  del  2001 ogni possibilita' di impiego diverso all'interno o
con mobilita' verso altre amministrazioni )).
((    3.  Per  la  mobilita'  volontaria  dei  segretari  comunali  e
provinciali  si  applica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165
del  2001.  Sono abrogati l'articolo 18, ad eccezione del comma 11, e
l'articolo  19,  comma  11,  del  regolamento  di  cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 )).
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 33  e 34 del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165; per il testo
          dell'art.  30  del  predetto  decreto  si  rinvia alle note
          all'art. 3-bis (per i riferimenti al decreto legislativo n.
          165 del 2001 si vedano le note all'art. 1-ter):
              "Art.   33   (Eccedenze   di   personale   e  mobilita'
          collettiva)  (Art.  35  del  decreto  legislativo n. 29 del
          1993,  come  sostituito  prima  dall'art.  14  del  decreto
          legislativo  n.  470  del  1993  e dall'art. 16 del decreto
          legislativo  n. 546 del 1993 e poi dall'art. 20 del decreto
          legislativo  n.  80  del  1998 e successivamente modificato
          dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
          Le  pubbliche  amministrazioni  che  rilevino  eccedenze di
          personale  sono  tenute  ad  informare  preventivamente  le
          organizzazioni  sindacali  di cui al comma 3 e ad osservare
          le  procedure previste dal presente articolo. Si applicano,
          salvo   quanto   previsto   dal   presente   articolo,   le
          disposizioni  di  cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed
          in  particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5, commi 1 e 2,
          e successive modificazioni ed integrazioni.
              2.  Il  presente  articolo  trova  applicazione  quando
          l'eccedenza  rilevata  riguardi almeno dieci dipendenti. Il
          numero  di  dieci unita' si intende raggiunto anche in caso
          di  dichiarazione  di  eccedenza  distinte  nell'arco di un
          anno.  In caso di eccedenze per un numero inferiore a dieci
          unita'   agli  interessati  si  applicano  le  disposizioni
          previste dai commi 7 e 8.
              3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma
          2,  della  legge  23 luglio  1991, n. 223, viene fatta alle
          rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
          sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
          comparto   o   area.   La   comunicazione   deve  contenere
          l'indicazione  dei  motivi che determinano la situazione di
          eccedenza;  dei  motivi tecnici e organizzativi per i quali
          si   ritiene   di   non  poter  adottare  misure  idonee  a
          riassorbire   le   eccedenze   all'interno  della  medesima
          amministrazione;  del  numero,  della  collocazione,  delle
          qualifiche  del  personale eccedente, nonche' del personale
          abitualmente   impiegato,   delle  eventuali  proposte  per
          risolvere  la  situazione di eccedenza e dei relativi tempi
          di  attuazione,  delle  eventuali  misure  programmate  per
          fronteggiare    le    conseguenze    sul    piano   sociale
          dell'attuazione delle proposte medesime.
              4.   Entro   dieci   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione   di  cui  al  comma  1,  a  richiesta  delle
          organizzazioni  sindacali  di  cui  al  comma 3, si procede
          all'esame  delle  cause che hanno contribuito a determinare
          l'eccedenza  del  personale e delle possibilita' di diversa
          utilizzazione  del personale eccedente, o di una sua parte.
          L'esame   e'   diretto  a  verificare  le  possibilita'  di
          pervenite  ad  un  accordo  sulla  ricollocazione  totale o
          parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
          amministrazione,   anche   mediante   il  ricorso  a  forme
          flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
          solidarieta',  ovvero presso altre amministrazioni comprese
          nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato
          ai  sensi  del  comma  6.  Le  organizzazioni sindacali che
          partecipano   all'esame   hanno  diritto  di  ricevere,  in
          relazione  a  quanto  comunicato  dall'amministrazione,  le
          informazioni necessarie ad un utile confronto.
              5.  La  procedura  si  conclude  decorsi quarantacinque
          giorni  dalla  data  del ricevimento della comunicazione di
          cui  al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
          quale  sono  riportate le diverse posizioni delle parti. In
          caso  di  disaccordo,  le  organizzazioni sindacali possono
          richiedere    che    il    confronto   prosegua,   per   le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
          funzione   pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,    con    l'assistenza    dell'Agenzia   per   la
          rappresentanza  negoziale delle pubbliche amministrazioni -
          ARAN,  e  per  le  altre  amministrazioni,  ai  sensi degli
          articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
          469,   e   successive  modificazioni  ed  integrazioni.  La
          procedura  si  conclude  in ogni caso entro sessanta giorni
          dalla comunicazione di cui al comma 1.
              6.  I  contratti collettivi nazionali possono stabilire
          criteri  generali  e procedure per consentire, tenuto conto
          delle  caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle
          eccedenze  di  personale attraverso il passaggio diretto ad
          altre  amministrazioni  nell'ambito  della  provincia  o in
          quello   diverso   che,  in  relazione  alla  distribuzione
          territoriale  delle  amministrazioni  o alla situazione del
          mercato  del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
          nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.
              7.  Conclusa  la  procedura  di  cui ai commi 3, 4 e 5,
          l'amministrazione  colloca  in  disponibilita' il personale
          che  non  sia  possibile impiegare diversamente nell'ambito
          della  medesima  amministrazione  e  che  non  possa essere
          ricollocato  presso  altre  amministrazioni, ovvero che non
          abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
          secondo   gli   accordi  intervenuti  ai  sensi  dei  commi
          precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
              8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
          sospese  tutte  le  obbligazioni  inerenti  al  rapporto di
          lavoro  e  il  lavoratore  ha diritto ad un'indennita' pari
          all'80   per   cento   dello  stipendio  e  dell'indennita'
          integrativa  speciale,  con  esclusione  di qualsiasi altro
          emolumento  retributivo  comunque denominato, per la durata
          massima  di  ventiquattro  mesi.  I  periodi  di  godimento
          dell'indennita'    sono    riconosciuti   ai   fini   della
          determinazione  dei  requisiti  di  accesso alla pensione e
          della  misura  della  stessa.  E'  riconosciuto altresi' il
          diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
          2   del   decreto-legge   13 marzo   1988,   n.   69,   con
          modificazioni,  dalla  legge  13 maggio  1988,  n.  153,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.".
              "Art.  34  (Gestione  del  personale  in disponibilita)
          (Art.  35-bis  del  decreto  legislativo  n.  29  del 1993,
          aggiunto  dall'art.  21  del  decreto legislativo n. 80 del
          1998).  -  1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in
          appositi elenchi.
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo e per gli enti pubblici non economici
          nazionali,  il  Dipartimento  della funzione pubblica della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  forma e gestisce
          l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
          professionale  del  personale e della sua ricollocazione in
          altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
          regionali  e  provinciali  di  cui  al  decreto legislativo
          23 dicembre  1997, n. 469, e realizzando opportune forme di
          coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
              3.  Per  le  altre  amministrazioni, l'elenco e' tenuto
          dalle  strutture  regionali e provinciali di cui al decreto
          legislativo   23 dicembre   1997,   n.  469,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni, alle quali sono affidati i
          compiti  di riqualificazione professionale e ricollocazione
          presso   altre  amministrazioni  del  personale.  Le  leggi
          regionali  previste  dal  decreto  legislativo  23 dicembre
          1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema
          regionale  per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al
          comma 2.
              4.   Il  personale  in  disponibilita'  iscritto  negli
          appositi  elenchi ha diritto all'indennita' di cui all'art.
          33,  comma  8, per la durata massima ivi prevista. La spesa
          relativa   grava   sul   bilancio  dell'amministrazione  di
          appartenenza     sino    al    trasferimento    ad    altra
          amministrazione,   ovvero  al  raggiungimento  del  periodo
          massimo  di  fruizione  dell'indennita'  di cui al medesimo
          comma  8.  Il rapporto di lavoro si intende definitivamente
          risolto   a  tale  data,  fermo  restando  quanto  previsto
          nell'art.  33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione
          goduta  al  momento del collocamento in disponibilita' sono
          corrisposti  dall'amministrazione  di appartenenza all'ente
          previdenziale  di  riferimento  per  tutto il periodo della
          disponibilita'.
              5.  I  contratti collettivi nazionali possono riservare
          appositi  fondi  per  la riqualificazione professionale del
          personale  trasferito  ai sensi dell'art. 33 o collocato in
          disponibilita'  e per favorire forme di incentivazione alla
          ricollocazione   del  personale,  in  particolare  mediante
          mobilita' volontaria.
              6.   Nell'ambito  della  programmazione  triennale  del
          personale  di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
          n.  449,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, le
          nuove   assunzioni   sono   subordinate   alla   verificata
          impossibilita'    di    ricollocare    il    personale   in
          disponibilita' iscritto nell'apposito elenco.
              7.  Per  gli  enti  pubblici  territoriali  le economie
          derivanti  dalla  minore spesa per effetto del collocamento
          in  disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio
          e   possono  essere  utilizzate  per  la  formazione  e  la
          riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
              8.  Sono  fatte  salve  le  procedure di cui al decreto
          legislativo   18 agosto   2000,   n.   267,   relative   al
          collocamento  in  disponibilita'  presso gli enti che hanno
          dichiarato il dissesto.".
              -  Si  riporta  il  testo, come modificato dal presente
          decreto,  degli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente
          della   Repubblica   4 dicembre   1997,   n.  465,  recante
          "Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento
          dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17,
          comma  78,  della legge 15 maggio 1997, n. 127" (Pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1998, n. 3):
              "Art. 18 (Sezione speciale dell'albo e disciplina della
          mobilita). - (Commi da 1 a 10: abrogati).
              11.  Il  funzionario  trasferito e' collocato nei ruoli
          della  amministrazione ricevente conservando il trattamento
          economico  pensionabile  e  la  qualifica in godimento, ove
          piu'   favorevole,  mediante  attribuzione  di  assegno  ad
          personam  pari alla differenza tra il trattamento economico
          in godimento e quello previsto per la nuova qualifica, fino
          al   riassorbimento  a  seguito  dei  futuri  miglioramenti
          economici.
              (Commi da 12 a 14: abrogati).".
              "Art.  19  (Collocamento  in disponibilita'. Criteri di
          utilizzazione). - 1. I segretari non confermati, revocati o
          comunque  privi  di  incarichi  di titolarita' di sede sono
          collocati  in  posizione  di disponibilita' ed iscritti, in
          relazione  alla fascia professionale di appartenenza, nella
          sezione  nazionale  o nella sezione regionale dell'albo nel
          cui  ambito  territoriale e' compreso l'ente ultima sede di
          servizio.
              2.   L'Agenzia   utilizza   i  segretari  collocati  in
          disponibilita'  favorendo, ove possibile, le prestazioni di
          servizio  e  lo  svolgimento di incarichi nell'ambito della
          provincia di residenza o comunque negli ambiti territoriali
          piu' vicini alla residenza stessa. I segretari collocati in
          disponibilita'  sono  utilizzati  prioritariamente  per gli
          incarichi   di  supplenza  e  reggenza,  sulla  base  della
          graduatoria formata secondo criteri stabiliti dal consiglio
          nazionale di amministrazione.
              3.  Fermo  restando quanto previsto dall'art. 17, comma
          69,  della  legge,  per le supplenze in caso di assenza del
          segretario   per   aspettativa,   per  mandato  politico  o
          sindacale,  per maternita' ed in ogni altro caso di assenza
          superiore  a  sei mesi, il segretario supplente e' indicato
          dal sindaco o dal presidente della provincia tra coloro che
          sono  collocati in disponibilita', nel rispetto dei criteri
          determinati dal consiglio nazionale di amministrazione.
              4. L'Agenzia, per l'esigenza del proprio funzionamento,
          sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio nazionale di
          amministrazione, puo' disporre l'assegnazione dei segretari
          in disponibilita' anche presso le sezioni regionali tenendo
          conto  delle richieste in tal senso formulate dai segretari
          in disponibilita'.
              5.  Il  consiglio  nazionale  di  amministrazione  puo'
          concludere  accordi  con  altre pubbliche amministrazioni e
          loro  organismi  od  enti  strumentali  anche economici per
          l'utilizzazione  dei  segretari,  per  il conferimento, nel
          rispetto  della  qualifica  posseduta  dal  segretario,  di
          incarichi  a  tempo  determinato,  anche  con prestazioni a
          tempo parziale ovvero per incarichi di natura professionale
          o per attivita' di studio, consulenza e collaborazione.
              6.  L'accordo  dovra', altresi', definire gli oneri per
          le  prestazioni  di  cui  al  comma  5  che dovranno essere
          corrisposte   da   parte   della  pubblica  amministrazione
          all'Agenzia.  I  relativi  oneri  finanziari affluiscono al
          fondo di cui all'art. 17, comma 80, della legge.
              7.  Ai  segretari  comunali  e provinciali collocati in
          posizione  di  disponibilita' ed utilizzati per le esigenze
          dell'Agenzia  di cui all'art. 7, comma 1, e' corrisposto il
          trattamento  economico  in  godimento  nell'ultima  sede di
          servizio.
              8.  I  segretari comunali e provinciali in posizione di
          disponibilita'  ed incaricati di reggenza o supplenza hanno
          diritto  alla  stessa  retribuzione spettante al segretario
          che sostituiscono, con oneri a carico dell'ente.
              9.  Ai  segretari  comunali  e  provinciali  cui  siano
          conferiti,   durante   il   periodo   di   collocamento  in
          disponibilita',    incarichi    presso    altre   pubbliche
          amministrazioni   viene  attribuito,  con  oneri  a  carico
          dell'ente   presso  cui  presta  servizio,  il  trattamento
          economico  piu' favorevole tra quello in godimento e quello
          spettante    per    l'incarico   ricoperto.   La   presente
          disposizione  non  si  applica  nella  fattispecie prevista
          dall'art. 18, comma 14.
              10. Nelle more dell'attribuzione di uno degli incarichi
          previsti dall'art. 17, comma 72, della legge, al segretario
          comunale  o  provinciale  collocato  in  disponibilita' per
          mancato raggiungimento di risultati a lui imputabile oppure
          motivato  da  gravi  e  ricorrenti violazioni dei doveri di
          ufficio   compete   il   trattamento   economico  tabellare
          spettante   per   la  sua  qualifica  detratti  i  compensi
          percepiti  a  titolo  d'indennita'  per  l'espletamento dei
          predetti  incarichi.  Fino alla stipulazione di una diversa
          disciplina  del contratto collettivo nazionale di lavoro si
          considera la qualifica posseduta.
              11. (Abrogato).
              12.   Durante  il  periodo  in  cui  il  segretario  e'
          collocato in aspettativa per maternita', mandato elettorale
          o  sindacale,  malattia e in ogni altro caso previsto dalla
          legge,  il  termine di collocamento in disponibilita' resta
          sospeso.
              13.  Il  segretario in disponibilita' puo' in qualunque
          momento  dichiarare la propria volonta' di accettare nomine
          in  sedi di fascia professionale immediatamente inferiore a
          quella  in  cui ha prestato l'ultimo servizio da titolare o
          di fascia inferiore a quella per cui e' idoneo.
              14.   Il  segretario  in  disponibilita',  qualora  sia
          nominato  presso  una  sede  di  segreteria  e  non  assuma
          servizio, senza giustificato motivo, decade automaticamente
          dall'iscrizione all'albo.
              15.  Decorsi quattro anni senza avere preso servizio in
          qualita'  di  titolare  in  altra sede, il segretario viene
          cancellato  dall'albo e nei suoi confronti vengono attivate
          le  procedure di mobilita' d'ufficio ai fini del successivo
          collocamento  presso  altre  pubbliche amministrazioni, con
          salvaguardia della posizione giuridica ed economica.".
                           Art. 3-quater.
            (( Modifica all'articolo 101 del testo unico
                sull'ordinamento degli enti locali ))
((   1. All'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
    "2-bis.  Durante  il  periodo  in  cui  il  segretario comunale o
provinciale   e'   utilizzato  in  posizione  di  distacco,  comando,
aspettativa,  fuori  ruolo  o  altra  analoga posi-zione presso altre
amministrazioni  pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge,
il termine di collocamento in disponibilita' resta sospeso" )).
          Riferimenti normativi:
              -  Il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, reca
          "Testo   unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali"  (pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
          2000,  n. 227, S.O.). Si riporta il testo dell'art. 101 del
          predetto  decreto  n.  267  del  2000,  come  modificato da
          presente decreto:
              "Art.   101   (Disponibilita'   e  mobilita)  -  1.  Il
          segretario  comunale o provinciale non confermato, revocato
          o  comunque  privo di incarico e' collocato in posizione di
          disponibilita' per la durata massima di quattro anni.
              2. Durante il periodo di disponibilita' rimane iscritto
          all'albo  ed  e' posto a disposizione dell'Agenzia autonoma
          di  cui all'art. 102 per le attivita' dell'Agenzia stessa o
          per  l'attivita'  di  consulenza,  nonche' per incarichi di
          supplenza  e  di  reggenza,  ovvero  per  l'espletamento di
          funzioni  corrispondenti  alla  qualifica  rivestita presso
          altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri
          a  carico  dell'ente  presso  cui  presta  servizio. Per il
          periodo   di   disponibilita'   al  segretario  compete  il
          trattamento   economico  in  godimento  in  relazione  agli
          incarichi conferiti.
              2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale
          o  provinciale  e'  utilizzato  in  posizione  di distacco,
          comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione
          presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso
          previsto   dalla  legge,  il  termine  di  collocamento  in
          disponibilita' resta sospeso.
              3.  Nel  caso  di  collocamento  in  disponibilita' per
          mancato   raggiungimento   di   risultati   imputabile   al
          segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni
          dei  doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione,
          compete il trattamento economico tabellare spettante per la
          sua  qualifica  detratti  i  compensi percepiti a titolo di
          indennita'  rer  l'espletamento  degli  incarichi di cui al
          comma 2.
              4.  Decorsi quattro anni senza che abbia preso servizio
          in  qualita'  di titolare in altra sede il segretario viene
          collocato  d'ufficio  in  mobilita'  presso altre pubbliche
          amministrazioni  nella  piena  salvaguardia della posizione
          giuridica ed economica.
              4-bis.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  23-bis del
          decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai
          segretari  comunali  e  provinciali equiparati ai dirigenti
          statali  ai  fini  delle procedure di mobilita' per effetto
          del   contratto   collettivo   nazionale  di  lavoro.  Alla
          cessazione   dell'incarico,   il   segretario   comunale  o
          provinciale    viene    collocato    nella   posizione   di
          disponibilita' nell'ambito dell'anno di appartenenza.".
                          Art. 3-quinquies.
              (( Disposizioni relative alla Commissione
                  per le adozioni internazionali ))
((    1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, della legge
16 gennaio  2003,  n.  3,  al  presidente  della  Commissione  per le
adozioni  internazionali  di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio
1983,   n.   184,   e'   attribuita  un'indennita'  nella  misura  da
determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, per
l'esecuzione  della  Convenzione  per  la  tutela  dei  minori  e  la
cooperazione  in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il
29 maggio  1993,  ratificata ai sensi della medesima legge n. 476 del
1998 )).
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della legge 16
          gennaio  2003,  n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in
          maniera   di  pubblica  amministrazione"  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15 S.O.):
              "Art. 2 (Commissione per le adozioni internazionali). -
          1.  All'art.  38  della  legge  4 maggio 1983, n. 184, come
          sostituito  dall'art.  3  della  legge 31 dicembre 1998, n.
          476, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a)  (Sostituisce  il  comma  2  dell'art. 38, legge 4
          maggio 1983, n. 184, di seguito riportato).
                b) al  comma  4,  il  secondo e il terzo periodo sono
          soppressi.
              2.  Dalle  disposizioni  di  cui  al comma 1 non devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati
          i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai
          componenti della Commissione, previsti dal medesimo art. 38
          della  citata  legge  n.  184  del  1983  nel testo vigente
          anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
          legge.
              3.  Le  spese per l'esecuzione della Convenzione per la
          tutela  dei minori e la cooperazione in materia di adozione
          internazionale,  fatta  a L'Aja il 29 maggio 1993, previste
          dall'art.  9  della  legge 31 dicembre 1998, n. 476, pari a
          6.817.231,07  euro,  iscritte  nell'unita'  previsionale di
          base  3.1.5.1  "Fondo per le politiche sociali" dello stato
          di  previsione  del  Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali  sono  trasferite  all'unita'  previsionale di base
          3.1.5.2 "Presidenza del Consiglio dei Ministri" dello stato
          di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
          con  esclusione  della  quota  di  minori  entrate,  pari a
          1.549.370,70  euro,  recate dall'art. 39-quater della legge
          4 maggio  1983, n. 184, introdotto dall'art. 3 della citata
          legge  n.  476 del 1998, e dall'art. 4 della medesima legge
          n. 476 del 1998.".
              - Si riporta il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio
          1983,  n. 184, recante "Diritto del minore ad una famiglia"
          (Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  17 maggio 1983, n.
          133, S.O.):
              "Art.  38.  -  1.  Ai  fini  indicati dall'art. 6 della
          Convenzione   e'   costituita   presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  la  Commissione  per  le adozioni
          internazionali.
              2. La Commissione e' composta da:
                a) un   presidente   nominato   dal   Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  nella  persona  di  un magistrato
          avente   esperienza  nel  settore  minorile  ovvero  di  un
          dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
                b) due  rappresentanti della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri;
                c) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali;
                d) un   rappresentante  del  Ministero  degli  affari
          esteri;
                e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
                f) due rappresentanti del Ministero della giustizia;
                g) un rappresentante del Ministero della salute;
                h) un  rappresentante  del  Ministero dell'economia e
          delle finanze;
                i) un  rappresentante  del Ministero dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca;
                l)  tre  rappresentanti della Conferenza unificata di
          cui  all'art.  8 dcl decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
          281;
                m) tre   rappresentanti   designati,  sulla  base  di
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno
          dei quali designato dal Forum delle associazioni familiari.
              3.  Il  presidente dura in carica due anni e l'incarico
          puo' essere rinnovato una sola volta.
              4.  I  componenti della Commissione rimangono in carica
          quattro anni.
              5.  La  Commissione  si  avvale  di personale dei ruoli
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri e di altre
          amministrazioni pubbliche.".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  9  della  legge
          31 dicembre  1998,  n. 476, recante "Ratifica ed esecuzione
          della   Convenzione   per   la   tutela  dei  minori  e  la
          cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a
          L'Aja  il  29 maggio  1993.  Modifiche  alla legge 4 maggio
          1983,  n.  184,  in  tema  di adozione di minori stranieri"
          (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 12 gennaio 1999, n.
          8):
              "Art. 9. - 1. All'onere derivante dall'attuazione della
          presente  legge,  valutato  in  lire 13.200 milioni annue a
          decorrere  dal  1998,  si  provvede mediante corrispondente
          riduzione    dello    stanziamento   iscritto   nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
          speciale"  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno    finanziario   1998,   allo   scopo   parzialmente
          utilizzando,  per  11.200 milioni di lire, l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  degli  affari  esteri e, per 2.000
          milioni  di lire, l'accantonamento relativo alla Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.
              2.  Le  somme  di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo
          per le politiche sociali istituito presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  con  esclusione  della  quota di
          minori   entrate  pari  a  3.000  milioni  di  lire  recate
          dall'art.  39-quater  della  legge  4 maggio  1983, n. 184,
          introdotto   dall'art.  3  della  presente  legge,  nonche'
          dall'art. 4 della presente legge.
              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
                               Art. 4.
Personale  di  prestito  presso  il  Ministero  dell'ambiente e della
                        tutela del territorio
  1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, in
relazione  alle  diversificate  e specialistiche esigenze funzionali,
puo'  continuare  ad  avvalersi,  ((  senza  nuovi o maggiori oneri a
carico  del  bilancio  dello Stato )), di personale appartenente alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a tale
fine  collocato  in  posizione  di  comando  o  in  analoga posizione
consentita dai rispettivi ordinamenti. Il costo del personale durante
il  periodo  di  utilizzazione  e'  posto  a  carico del bilancio del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
          Riferimenti normativi:
              -  Per  il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 30
          marzo  2001,  n.  165, si vedano le note all'art. 1-quater.
          Per  i  riferimenti  al  predetto decreto si vedano le note
          all'art. 1-ter .
                               Art. 5.
            Normative tecniche in materia di costruzioni
  1.  Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le
competenze  delle  regioni  e  delle  province autonome, il Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici,  entro  trenta giorni dalla data di
entrata  in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il
Dipartimento  della  protezione  civile,  ((  secondo un programma di
priorita' per gli edifici scolastici e sanitari )), alla redazione di
norme  tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative
alle  costruzioni,  nonche'  alla  redazione di norme tecniche per la
progettazione,  la  costruzione  e  l'adeguamento,  anche  sismico ed
idraulico,  delle  dighe  di  ritenuta,  dei  ponti  e delle opere di
fondazione  e  sostegno dei terreni. (( Ai fini dell'emanazione delle
norme  tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento,
anche  sismico  ed  idraulico,  delle  dighe di ritenuta, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del
Registro  italiano  dighe,  da  inviare  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta )).
  2.  Le  norme  tecniche  di  cui  al  comma  1  sono emanate con le
procedure  di  cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto
con il Dipartimento della protezione civile.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 52 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante
          "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in  materia  edilizia  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 ottobre 2001, n. 245, S.O.):
              "Art.  52  (L)  (Tipo  di  strutture  e norme tecniche)
          (legge 3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1). -
          1.  In  tutti  i comuni della Repubblica le costruzioni sia
          pubbliche   sia   private   debbono  essere  realizzate  in
          osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi
          costruttivi   fissate  con  decreti  del  Ministro  per  le
          infrastrutture   e   i   trasporti,  sentito  il  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici  che si avvale anche della
          collaborazione  del  Consiglio  nazionale  delle  ricerche.
          Qualora  le  norme  tecniche riguardino costruzioni in zone
          sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per
          l'interno. Dette norme definiscono:
                a) i  criteri  generali  tecnico-costruttivi  per  la
          progettazione,  esecuzione  e  collaudo  degli  edifici  in
          muratura e per il loro consolidamento;
                b) i  carichi  e  sovraccarichi  e loro combinazioni,
          anche  in funzione del tipo e delle modalita' costruttive e
          della  destinazione  dell'opera, nonche' i criteri generali
          per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
                c) le   indagini   sui  terreni  e  sulle  rocce,  la
          stabilita'  dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri
          generali  e  le precisazioni tecniche per la progettazione,
          esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e
          delle   opere  di  fondazione;  i  criteri  generali  e  le
          precisazioni  tecniche  per  la progettazione, esecuzione e
          collaudo  di  opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi,
          tubazioni,  torri,  costruzioni  prefabbricate  in  genere,
          acquedotti, fognature;
                d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
              2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da
          quelli  in  muratura  o  con  ossatura  portante in cemento
          armato  normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati
          dei  predetti  materiali,  per  edifici  con quattro o piu'
          piani entro e fuori terra, l'idoneita' di tali sistemi deve
          essere  comprovata  da  una  dichiarazione  rilasciata  dal
          presidente  del  Consiglio superiore dei lavori pubblici su
          conforme parere dello stesso Consiglio.
              3.  Le  norme  tecniche di cui al presente articolo e i
          relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo
          la  pubblicazione  dei  rispettivi  decreti  nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.".
                             Art. 5-bis.
((  Integrazione  delle  disposizioni  concernenti  i Giochi olimpici
                   invernali di Torino del 2006 ))
((    1.  Dopo  l'articolo  9  della legge 9 ottobre 2000, n.  285, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
  "Art.  9-bis (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti in corso
d'opera  per  motivi  di  cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio
1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni,  contenute in apposita
perizia  suppletiva  e  di variante, possono essere autorizzate dalla
stazione  appaltante  a  condizione  che  il  completamento integrale
dell'opera   interessata   sia  assicurato  a  valere  sulle  risorse
disponibili,   trascorsi  trenta  giorni  dalla  presentazione  della
richiesta  da  parte della stazione appaltante delle autorizzazioni e
dei  pareri  obbligatori  agli enti e agli uffici coinvolti senza che
sia stato comunicato formalmente un motivato dissenso, sempreche' sia
assicurata  la copertura economica della eventuale maggiore spesa nel
quadro  economico  dell'intervento.  Gli  enti e gli uffici, ai quali
sono  stati  richiesti  autorizzazioni  e  pareri, possono domandare,
entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta da parte della
stazione  appaltante,  una  sola  volta  eventuali  integrazioni alla
documentazione loro presentata" )).
          Riferimenti normativi:
              - La legge 9 ottobre 2000, n. 285, reca "Interventi per
          i  Giochi  olimpici  invernali  "Torino  2006"" (pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2000, n. 242).
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  25 della legge 11
          febbraio  1994,  n. 109 recante "Legge quadro in materia di
          lavori  pubblici"  (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 19
          febbraio 1994, n. 41, S.O.):
              "Art.  25 (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti
          in   corso  d'opera  possono  essere  ammesse,  sentiti  il
          progettista  ed  il  direttore  dei  lavori, esclusivamente
          qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
                a)    per    esigenze   derivanti   da   sopravvenute
          disposizioni legislative e regolamentari;
                b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei
          modi  stabiliti  dal  regolamento  di cui all'art. 3, o per
          l'intervenuta   possibilita'   di   utilizzare   materiali,
          componenti  e  tecnologie  non  esistenti  al momento della
          progettazione  che  possono  determinare,  senza aumento di
          costo,    significativi    miglioramenti   nella   qualita'
          dell'opera  o  di  sue  parti  e  sempre  che  non alterino
          l'impostazione progettuale;
                b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e
          specificita'  dei beni sui quali si interviene verificatisi
          in  corso  d'opera,  o  di  rinvenimenti  imprevisti  o non
          prevedibili nella fase progettuale;
                c) nei  casi  previsti dall'art. 1664, secondo comma,
          del codice civile;
                d)  per  il manifestarsi di errori o di omissioni del
          progetto  esecutivo  che pregiudicano, in tutto o in parte,
          la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in
          tal   caso   il   responsabile   del  procedimento  ne  da'
          immediatamente    comunicazione   all'Osservatorio   e   al
          progettista.
              2.  I  titolari  di  incarichi  di  progettazione  sono
          responsabili  per  i danni subiti dalle stazioni appaltanti
          in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
          di cui al comma 1, lettera d).
              3.  Non  sono considerati varianti ai sensi del comma 1
          gli  interventi  disposti  dal  direttore  dei  lavori  per
          risolvere  aspetti  di dettaglio, che siano contenuti entro
          un  importo  non  superiore al 10 per cento per i lavori di
          recupero,  ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5
          per  cento  per  tutti  gli altri lavori delle categorie di
          lavoro   dell'appalto  e  che  non  comportino  un  aumento
          dell'importo  del  contratto stipulato per la realizzazione
          dell'opera.  Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
          dell'amministrazione,   le   varianti,   in  aumento  o  in
          diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla
          sua  funzionalita',  sempreche'  non  comportino  modifiche
          sostanziali   e   siano   motivate  da  obiettive  esigenze
          derivanti  da  circostanze  sopravvenute e imprevedibili al
          momento  della  stipula del contratto. L'importo in aumento
          relativo  a  tali varianti non puo' superare il 5 per cento
          dell'importo   originario  del  contratto  e  deve  trovare
          copertura    nella   somma   stanziata   per   l'esecuzione
          dell'opera.
              4.  Ove  le  varianti  di  cui  al comma 1, lettera d),
          eccedano  il  quinto dell'importo originario del contratto,
          il  soggetto  aggiudicatore  procede  alla  risoluzione del
          contratto  e  indice  una nuova gara alla quale e' invitato
          l'aggiudicatario iniziale.
              5.  La risoluzione del contratto, ai sensi del presente
          articolo,  da'  luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei
          materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti,
          fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
              5-bis.  Ai  fini  del  presente articolo si considerano
          errore    o   omissione   di   progettazione   l'inadeguata
          valutazione  dello  stato  di  fatto, la mancata od erronea
          identificazione  della  normativa tecnica vincolante per la
          progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
          ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
          violazione  delle  norme di diligenza nella predisposizione
          degli elaborati progettuali.".
                               Art. 6.
           Modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
  1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma
1 e' inserito il seguente:
((    "1-bis.  Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro
trenta  giorni  non si raggiunga l'intesa con la regione interessata,
il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto
nell'ambito  di  una  terna formulata a tal fine dal Presidente della
Giunta  regionale,  tenendo  conto anche delle indicazioni degli enti
locali   e  delle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura interessati. Ove il Presidente della Giunta regionale non
provveda  alla  indicazione  della  terna  entro  trenta giorni dalla
richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture
e  dei  trasporti,  questi  chiede  al  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  di  sottoporre  la questione al Consiglio dei Ministri, che
provvede con deliberazione motivata" )).
          Riferimenti normativi:
              - La legge 28 gennaio 1994, n. 84, reca "Riordino della
          legislazione   in   materia   portuale"  (pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  4 febbraio  1994,  n.  28,  S.O.).  Si
          riporta  il  testo  dell'art.  8 della predetta legge, come
          modificato dal presente decreto:
              "Art.  8  (Presidente dell'autorita' portuale). - 1. Il
          presidente  e'  nominato,  previa  intesa  con  la  regione
          interessata, con decreto del Ministro dei trasporti e della
          navigazione, nell'ambito di una terna di esperti di massima
          e   comprovata  qualificazione  professionale  nei  settori
          dell'economia    dei   trasporti   e   portuale   designati
          rispettivamente  dalla provincia, dai comuni e dalle camere
          di  commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui
          competenza  territoriale coincide, in tutto o in parte, con
          la  circoscrizione  di cui all'art. 6, comma 7. La terna e'
          comunicata  al  Ministro  dei trasporti e della navigazione
          tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro, con
          atto  motivato,  puo'  chiedere  di comunicare entro trenta
          giorni  dalla  richiesta  una  seconda  terna  di candidati
          nell'ambito  della  quale effettuare la nomina. Qualora non
          pervenga  nei  termini  alcuna  designazione,  il  Ministro
          nomina   il   presidente,  previa  intesa  con  la  regione
          interessata,   comunque   tra  personalita'  che  risultano
          esperte   e   di   massima   e   comprovata  qualificazione
          professionale  nei  settori  dell'economia  dei trasporti e
          portuale.
              1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora
          entro  trenta  giorni  non  si  raggiunga  l'intesa  con la
          regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti  indica  il  prescelto  nell'ambito  di una terna
          formulata a tal fine dal Presidente della Giunta regionale,
          tenendo  conto  anche delle indicazioni degli enti locali e
          delle   camere   di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura  interessati.  Ove  il  Presidente della Giunta
          regionale  non  provveda alla indicazione della terna entro
          trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti questi chiede
          al  Presidente  del Consiglio dei Ministri di sottoporre la
          questione  al  Consiglio  dei  Ministri,  che  provvede con
          deliberazione motivata.
              2.  Il  presidente  ha la rappresentanza dell'autorita'
          portuale,  resta  in  carica  quattro  anni  e  puo' essere
          riconfermato  una sola volta. In sede di prima applicazione
          della  presente  legge  la  terna  di  cui  al  comma  1 e'
          comunicata  al  Ministro  dei trasporti e della navigazione
          entro  il  31 marzo  1995.  Entro tale data le designazioni
          gia'  pervenute  devono  essere comunque confermate qualora
          gli  enti di cui al comma 1 non intendano procedere a nuova
          designazione.  Si applicano le disposizioni di cui al comma
          1, terzo e quarto periodo.
              2-bis.  I  presidenti,  nominati  ai sensi del comma 2,
          assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'art. 20,
          commi 1, 2 e 3.
              3. Il presidente dell'autorita' portuale:
                a) presiede il comitato portuale;
                b)    sottopone    al    comitato    portuale,    per
          l'approvazione, il piano operativo triennale;
                c) sottopone al comitato portuale, per l'adozione, il
          piano regolatore portuale;
                d)  sottopone  al  comitato  portuale  gli  schemi di
          delibere  riguardanti  il bilancio preventivo e le relative
          variazioni,  il  conto  consuntivo  e  il  trattamento  del
          segretario  generale,  nonche' il recepimento degli accordi
          contrattuali   relativi   al   personale  della  segreteria
          tecnico-operativa;
                e) propone   al   comitato  portuale  gli  schemi  di
          delibere  riguardanti  le  concessioni  di  cui all'art. 6,
          comma 5;
                f)  provvede  al coordinamento delle attivita' svolte
          nel  porto  dalle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'  al
          coordinamento  e  al  controllo delle attivita' soggette ad
          autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali;
                g) (abrogata    dall'art.    2,   del   decreto-legge
          21 ottobre  1996,  n.  535,  convertito, con modificazioni,
          dalla legge di conversione 27 febbraio 1998, n. 30);
                h) amministra  le aree e i beni del demanio marittimo
          compresi  nell'ambito  della circoscrizione territoriale di
          cui  all'art.  6, comma 7, sulla base delle disposizioni di
          legge   in   materia,   esercitando,  sentito  il  comitato
          portuale,  le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a
          55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme
          di attuazione;
                i) esercita  le  competenze  attribuite all'autorita'
          portuale  dagli  articoli 16  e  18  e rilascia, sentito il
          comitato  portuale,  le  autorizzazioni e le concessioni di
          cui  agli  stessi articoli quando queste abbiano durata non
          superiore  a  quattro  anni,  determinando  l'ammontare dei
          relativi  canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute
          nei  decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione
          di  cui,  rispettivamente, all'art. 16, comma 4, e all'art.
          18, commi 1 e 3;
                l)   promuove   l'istituzione  dell'associazione  del
          lavoro portuale di cui all'art. 17;
                m) assicura  la  navigabilita' nell'ambito portuale e
          provvede,  con  l'intervento del servizio escavazione porti
          di cui all'art. 26, e, in via subordinata, con le modalita'
          di   cui   all'art.   6,   comma   5,  al  mantenimento  ed
          approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto
          dall'art. 5, commi 8 e 9, sulla base di progetti sottoposti
          al  visto  del competente ufficio speciale del genio civile
          per  le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla
          tutela  ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili
          di   necessita'  ed  urgenza,  provvedimenti  di  carattere
          coattivo;  nei casi di interventi urgenti e straordinari di
          escavazione  provvede, anche ricorrendo a modalita' diverse
          da  quelle  di  cui  all'art.  6,  comma  5.  Ai fini degli
          interventi  di  escavazione e manutenzione dei fondali puo'
          indire,   assumendone  la  presidenza,  una  conferenza  di
          servizi con le amministrazioni interessate;
                n) esercita  i  compiti  di  proposta  in  materia di
          delimitazione   delle  zone  franche,  sentite  l'autorita'
          marittima e le amministrazioni locali interessate;
                n-bis)  esercita  ogni  altra  competenza che non sia
          attribuita   dalla   presente   legge   agli  altri  organi
          dell'autorita' portuale.".
                               Art. 7.
    Disposizioni in materia di attivita' sportiva dilettantistica
  1.  In relazione alla necessita' di confermare che il CONI e' unico
organismo  certificatore  della  effettiva  attivita' sportiva svolta
dalle societa' e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni
di  cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della
legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni, si
applicano    alle    societa'    ed    alle   associazioni   sportive
dilettantistiche  che  sono  in  possesso  del riconoscimento ai fini
sportivi   rilasciato   dal   CONI,   quale   garante   dell'unicita'
dell'ordinamento  sportivo  nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma
1,  del  decreto  legislativo  23 luglio  1999,  n. 242, e successive
modificazioni.
  2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle
finanze  -  Agenzia  delle  entrate,  l'elenco delle societa' e delle
associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  90 della legge 27
          dicembre  2002,  n.  289  (per  i riferimenti alla predetta
          legge si vedano le note all'art. 1-quater):
              "Art.   90   (Disposizioni   per  l'attivita'  sportiva
          dilettantistica).   1.   Le  disposizioni  della  legge  16
          dicembre  1991,  n.  398,  e successive modificazioni, e le
          altre  disposizioni  tributarie riguardanti le associazioni
          sportive  dilettantistiche si applicano anche alle societa'
          sportive   dilettantistiche   costituite   in  societa'  di
          capitali senza fine di lucro.
              2.  A  decorrere  dal  periodo di imposta in corso alla
          data  di  entrata in vigore della presente legge, l'importo
          fissato dall'art. 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991,
          n.  398, come sostituito dall'art. 25 della legge 13 maggio
          1999,  n.  133,  e  successive  modificazioni, e' elevato a
          250.000 euro.
              3.  Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) all'art.  81, comma 1, lettera m), e' aggiunto, in
          fine,  il  seguente  periodo: "Tale disposizione si applica
          anche   ai   rapporti   di   collaborazione   coordinata  e
          continuativa   di   carattere  amministrativogestionale  di
          natura  non  professionale  resi  in  favore  di societa' e
          associazioni sportive dilettantistiche.";
                b) all'art.   83,   comma   2,  le  parole:  "a  lire
          10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a 7.500 euro".
              4.  Il  CONI,  le  federazioni sportive nazionali e gli
          enti  di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non sono
          obbligati  ad  operare la ritenuta del 4 per cento a titolo
          di   acconto   sui   contributi  erogati  alle  societa'  e
          associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'art.
          28,   secondo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
              5.  Gli  atti  costitutivi  e  di  trasformazione delle
          societa'  e associazioni sportive dilettantistiche, nonche'
          delle  federazioni  sportive  e  degli  enti  di promozione
          sportiva  riconosciuti  dal CONI direttamente connessi allo
          svolgimento    dell'attivita'   sportiva,   sono   soggetti
          all'imposta di registro in misura fissa.
              6.  Al  n.  27-bis  della tabella di cui all'allegato B
          annesso   al   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
          26 ottobre  1972,  n.  642,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
          seguenti  parole:  "e dalle federazioni sportive ed enti di
          promozione sportiva riconosciuti dal CONI".
              7. All'art. 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente
          della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole:
          "organizzazioni  non luciative di utilita' sociale (ONLUS)"
          sono  inserite  le  seguenti: "e le societa' e associazioni
          sportive dilettantistiche".
              8.  Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di
          societa',    associazioni   sportive   dilettantistiche   e
          fondazioni  costituite  da istituzioni scolastiche, nonche'
          di associazioni sportive scolastiche che svolgono attivita'
          nei   settori   giovanili  riconosciuta  dalle  federazioni
          sportivenazionali   o   da   enti  di  promozione  sportiva
          costituisce,  per  il soggetto erogante, fino ad un importo
          annuo  complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa
          di  pubblicita',  volta alla promozione dell'immagine o dei
          prodotti  del  soggetto  erogante  mediante  una  specifica
          attivita' del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2,
          del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917.
              9.  Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate le
          seguenti modificazioni:
                a)  all'art.  13-bis,  comma, 1, la lettera i-ter) e'
          sostituita  dalla  seguente: "i-ter) le erogazioni liberali
          in  denaro  per  un  importo complessivo in ciascun periodo
          d'imposta  non  superiore  a  1.500  euro,  in favore delle
          societa'   e   associazioni  sportive  dilettantistiche,  a
          condizione   che  il  versamento  di  tali  erogazioni  sia
          eseguito  tramite  banca  o  ufficio postale ovvero secondo
          altre   modalita'   stabilite   con  decreto  del  Ministro
          dell'economia   e  delle  finanze,  da  adottare  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
                b)  all'art.  65,  comma  2,  la lettera c-octies) e'
          abrogata.
              10.  All'art.  17,  comma  2,  del  decreto legislativo
          15 dicembre  1997,  n.  446, le parole: "delle indennita' e
          dei  rimborsi  di cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del
          citato   testo   unico  delle  imposte  sui  redditi"  sono
          soppresse.
              11.  All'art.  111-bis,  comma 4, del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  sono aggiunte, in
          fine,  le  seguenti  parole: "ed alle associazioni sportive
          dilettantistiche".
              12.  Presso  l'Istituto  per  il  credito  sportivo  e'
          istituito il fondo di garanzia per la fornitura di garanzia
          sussidiaria  a  quella ipotecaria per i mutui relativi alla
          costruzione,    all'ampliamento,    all'attrezzatura,    al
          miglioramento  o  all'acquisto  di  impianti  sportivi, ivi
          compresa  l'acquisizione  delle  relative  aree da parte di
          societa'   o  associazioni  sportive  dilettantistiche  con
          personalita' giuridica.
              13.  Il  fondo e' disciplinato con apposito regolamento
          adottato,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  dal  Ministro  per  i beni e le
          attivita'   culturali,   di   concerto   con   il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  previa deliberazione del
          Consiglio nazionale del CONI. Il regolamento disciplina, in
          particolare,  le forme di intervento del fondo in relazione
          all'entita' del finanziamento e al tipo di impianto.
              14.  Il  fondo  e'  gestito  e  amministrato  a  titolo
          gratuito dall'Istituto per il credito sportivo.
              15.  La  garanzia  prestata  dal  fondo  e'  di  natura
          sussidiaria,  si  esplica  nei  limiti  e  con le modalita'
          stabiliti  dal regolamento di cui al comma 13 e opera entro
          i limiti delle disponibilita' del fondo.
              16.  La  dotazione  finanziaria del fondo e' costituita
          dall'importo  annuale  acquisito  dal fondo speciale di cui
          all'art.  5  della  legge  24 dicembre  1957,  n.  1295,  e
          successive  modificazioni,  dei  premi  riservati al CONI a
          norma  dell'art.  6 del decreto legislativo 14 aprile 1948,
          n. 496, colpiti da decadenza.
              17.     Le    societa'    e    associazioni    sportive
          dilettantistiche   devono   indicare   nella  denominazione
          sociale   la   finalita'   sportiva   e  la  ragione  o  la
          denominazione  sociale  dilettantistica  e possono assumere
          una delle seguenti forme:
                a) associazione   sportiva   priva   di  personalita'
          giuridica  disciplinata  dagli  articoli 36  e seguenti del
          codice civile;
                b) associazione  sportiva  con personalita' giuridica
          di  diritto  privato  ai  sensi  del  regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
          n. 361;
                c) societa'   sportiva   di  capitali  o  cooperativa
          costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di
          quelle che prevedono le finalita' di lucro.
              18.    Le   societa'   e   le   associazioni   sportive
          dilettantistiche  si  costituiscono  con  atto  scritto nel
          quale  deve  tra  l'altro  essere  indicata la sede legale.
          Nello statuto devono essere espressamente previsti:
                a) la denominazione;
                b) l'oggetto       sociale       con      riferimento
          all'organizzazione  di attivita' sportive dilettantistiche,
          compresa l'attivita' didattica;
                c)   l'attribuzione   della   rappresentanza   legale
          dell'associazione;
                d) l'assenza  di  fini di lucro e la previsione che i
          proventi  delle  attivita'  non  possono,  in  nessun caso,
          essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
                e) le   norme  sull'ordinamento  interno  ispirato  a
          principi  di  democrazia  e  di  uguaglianza dei diritti di
          tutti  gli  associati,  con  la previsione dell'elettivita'
          delle  cariche  sociali,  fatte  salve le societa' sportive
          dilettantistiche  che  assumono  la  forma  di  societa' di
          capitali  o  cooperative  per  le  quali  si  applicano  le
          disposizioni del codice civile;
                f) l'obbligo     di     redazione    di    rendiconti
          economico-finanziari,  nonche' le modalita' di approvazione
          degli stessi da parte degli organi statutari;
                g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
                h) l'obbligo  di  devoluzione  ai  fini  sportivi del
          patrimonio  in  caso di scioglimento delle societa' e delle
          associazioni.
              18-bis.  E'  fatto  divieto  agli  amministratori delle
          societa'  e delle associazioni sportive dilettantistiche di
          ricoprire   la   medesima   carica   in  altre  societa'  o
          associazioni  sportive  dilettantistiche  nell'ambito della
          medesima  federazione  sportiva  o  disciplina associata se
          riconosciute  dal  CONI,  ovvero nell'ambito della medesima
          disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
              18-ter.   Le   societa'   e  le  associazioni  sportive
          dilettantistiche  che, alla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  sono  in possesso dei requisiti di cui al
          comma   18,   possono   provvedere  all'integrazione  della
          denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale
          della  determinazione  assunta in tale senso dall'assemblea
          dei soci.
              19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi
          sportivi  delle  Forze armate, delle Forze di polizia e del
          Corpo  nazionale  dei  Vigili del fuoco, di cui all'art. 6,
          comma  4,  della  legge  31 marzo 2000, n. 78, firmatari di
          apposite convenzioni con il CONI.
              20. (Abrogato).
              21. (Abrogato).
              22. (Abrogato).
              23.  I  dipendenti pubblici possono prestare la propria
          attivita',   nell'ambito   delle  societa'  e  associazioni
          sportive  dilettantistiche,  fuori  dall'orario  di lavoro,
          purche'  a  titolo  gratuito  e fatti salvi gli obblighi di
          servizio,   previa   comunicazione  all'amministrazione  di
          appartenenza.   Ai   medesimi   soggetti   possono   essere
          riconosciuti  esclusivamente  le indennita' e i rimborsi di
          cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
              24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte
          degli   enti  locali  territoriali  e'  aperto  a  tutti  i
          cittadini  e  deve  essere garantito, sulla base di criteri
          obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive.
              25.  Ai  fini  del conseguimento degli obiettivi di cui
          all'art.  29  della  presente legge, nei casi in cui l'ente
          pubblico  territoriale non intenda gestire direttamente gli
          impianti   sportivi,   la   gestione  e'  affidata  in  via
          preferenziale    a   societa'   e   associazioni   sportive
          dilettantistiche,  enti  di promozione sportiva, discipline
          sportive  associate e federazioni sportive nazionali, sulla
          base  di  convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e
          previa  determinazione  di criteri generali e obiettivi per
          l'individuazione   dei   soggetti  affidatari.  Le  regioni
          disciplinano,   con   propria   legge,   le   modalita'  di
          affidamento.
              26.  Le  palestre,  le  aree  di  gioco  e gli impianti
          sportivi   scolastici,   compatibilmente  con  le  esigenze
          dell'attivita'  didattica  e delle attivita' sportive della
          scuola,  comprese  quelle  extracurriculari  ai  sensi  del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  10 ottobre  1996, n. 567, devono essere posti a
          disposizione    di   societa'   e   associazioni   sportive
          dilettantistiche  aventi sede nel medesimo comune in cui ha
          sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo  23 luglio  1999, n. 242, recante "Riordino del
          Comitato  olimpico  nazionale  italiano - C.O.N.I., a norma
          dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" (pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1999, n. 176):
              "Art.  5  (Compiti  del  consiglio  nazionale). - 1. Il
          Consiglio  nazionale,  nel  rispetto  delle deliberazioni e
          degli  indirizzi  emanati  dal CIO, opera per la diffusione
          dell'idea  olimpica  e  disciplina  e  coordina l'attivita'
          sportiva  nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle
          federazioni  sportive nazionali e delle discipline sportive
          nazionali.
              1-bis.  Il Consiglio nazionale elegge il presidente e i
          componenti della Giunta nazionale di cui all'art. 6.
              2. Il consiglio nazionale svolge i seguenti compiti:
                a) adotta  lo  statuto  e gli altri atti normativi di
          competenza,   nonche'   i   relativi   atti   di  indirizzo
          interpretativo ed applicativo;
                b) stabilisce i principi fondamentali ai quali devono
          uniformarsi,   allo   scopo   del  riconoscimento  ai  fini
          sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali,
          delle   discipline   sportive   associate,  degli  enti  di
          promozione   sportiva   e  delle  associazioni  e  societa'
          sportive;
                c) delibera    in    ordine   ai   provvedimenti   di
          riconoscimento,   ai   fini   sportivi,  delle  federazioni
          sportive   nazionali,   delle   societa'   ed  associazioni
          sportive,   degli   enti   di  promozione  sportiva,  delle
          associazioni  benemerite  e  di  altre  discipline sportive
          associate  al  C.O.N.I.  e alle federazioni, sulla base dei
          requisiti  fissati  dallo statuto, tenendo conto a tal fine
          anche  della  rappresentanza e del carattere olimpico dello
          sport,   dell'eventuale  riconoscimento  del  CIO  e  della
          tradizione sportiva della disciplina;
                d) stabilisce,  in armonia con l'ordinamento sportivo
          internazionale   e   nell'ambito  di  ciascuna  federazione
          sportiva  nazionale  o della disciplina sportiva associata,
          criteri   per   la   distinzione   dell'attivita'  sportiva
          dilettantistica da quella professionistica;
                e) stabilisce   i   criteri   e   le   modalita'  per
          l'esercizio   dei   controlli  sulle  federazioni  sportive
          nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti
          di promozione sportiva riconosciuti;
                e-bis)   stabilisce  i  criteri  e  le  modalita'  di
          esercizio dei controlli da parte delle federazioni sportive
          nazionali  sulle societa' sportive di cui all'art. 12 della
          legge  23 marzo  1981,  n.  91.  Allo scopo di garantire il
          regolare  svolgimento  dei campionati sportivi il controllo
          sulle societa' di cui alla citata legge n. 91 del 1981 puo'
          essere  svolto  in  via  sostitutiva  dal  CONI  in caso di
          verificata  inadeguatezza  dei  controlli  da  parte  della
          federazione sportiva nazionale;
                e-ter)  delibera, su proposta della Giunta nazionale,
          il  commissariamento delle federazioni sportive nazionali o
          delle  discipline  sportive  associate,  in  caso  di gravi
          irregolarita'   nella   gestione   o  di  gravi  violazioni
          dell'ordinamento  sportivo da parte degli organi direttivi,
          ovvero    in   caso   di   constatata   impossibilita'   di
          funzionamento  dei  medesimi,  o  nel caso in cui non siano
          garantiti   il   regolare   avvio   e   svolgimento   delle
          competizioni sportive nazionali;
                f)  approva  gli  indirizzi  generali  sull'attivita'
          dell'ente, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
          ratifica  le  delibere della giunta nazionale relative alle
          variazioni di bilancio;
                g) esprime  parere sulle questioni ad esso sottoposte
          dalla Giunta nazionale;
                h)  svolge  gli  altri  compiti previsti dal presente
          decreto e dallo statuto.".
                               Art. 8.
           Disposizioni relative al Ministero della difesa
((    1.  All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300,  la  parola:  "dieci"  e'  sostituita dalla seguente:
"undici" )).
  2.  Al  fine  di  assicurare  l'effettivo  rispetto  del  principio
dell'invarianza   della   spesa,   nelle   more  dell'emanazione  del
regolamento   di  cui  all'articolo  17,  comma  4-bis,  della  legge
23 agosto  1988, n. 400, il maggior onere derivante dalla previsione,
ai sensi del comma 1, del trattamento economico spettante al titolare
dell'incarico   di   cui   all'articolo  19,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165, (( e successive modificazioni )),
e'  compensato  rendendo (( contestualmente )) indisponibili, al fine
del   conferimento   presso  la  stessa  amministrazione,  tre  posti
effettivamente  coperti  di  livello dirigenziale. In alternativa, il
predetto incarico di cui all'articolo 19, comma 4, del citato decreto
legislativo  n.  165 del 2001 e' conferito ad un ufficiale generale e
gradi  corrispondenti  delle  Forze armate, equiparato a dirigente di
prima  fascia,  ferma  restando  la consistenza organica dei predetti
gradi prevista dalla vigente normativa.
  3.  Con  il  regolamento  di  cui  al  comma  2  sono  adottate  le
disposizioni  idonee  ad  assicurare  in  via definitiva l'invarianza
della spesa.
          Riferimenti normativi:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  21  del  decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  recante  "Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59"  (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  30 agosto  1999,  n. 203, S.O.), come modificato
          dal presente decreto:
              "Art.  21  (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in  direzioni  generali  in  numero non superiore a undici,
          coordinate da un segretario generale.
              2.  Sono  fatte  salve  le disposizioni contenute nella
          legge  18 febbraio  1997,  n.  25 e nel decreto legislativo
          16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre
          1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
          464,  nonche'  nell'art. 2 del decreto del Presidente della
          Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400. (Per i riferimenti alla predetta
          legge si vedano le note all'art. 3):
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                  b)  l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (soppressa).
               2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".
              -  Il  testo  dell'art.  19,  del  decreto  legislativo
          30 marzo  2001,  n.  165  e'  riportato nelle note all'art.
          3-bis  (per  i riferimenti al predetto decreto si vedano le
          note all'art. 1-ter):
                             Art. 8-bis.
           (( Disposizioni in materia di quote di riserva
                  per le assunzioni obbligatorie ))
((    1.  Le  riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n.
68, si applicano alle procedure concorsuali previste dall'articolo 29
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse quelle per
il  conferimento  degli  incarichi  di presidenza, di durata annuale,
negli  istituti  e  nelle  scuole di istruzione secondaria, nei licei
artistici e negli istituti d'arte )).
          Riferimenti normativi:
              -  La  legge  12 marzo  1999, n. 68, reca "Norme per il
          diritto  al lavoro dei disabili" (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.0.).
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  29  del  decreto
          legislativo  30 marzo  2001,  n.  165 (per i riferimenti al
          predetto decreto si vedano le note all'art. 1-ter):
              "Art.  29.  (Reclutamento  dei  dirigenti  scolastici).
          (Art.  28-bis  del  decreto  legislativo  n.  29  del 1993,
          aggiunto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 59 del 1998
          e  successivamente  modificato dall'art. 11, comma 15 della
          legge  n. 124 del 1999). - 1. Il reclutamento dei dirigenti
          scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo
          di  formazione,  indetto  con  decreto  del  Ministro della
          pubblica  istruzione,  svolto in sede regionale con cadenza
          periodica,  comprensivo di moduli di formazione comune e di
          moduli  di  formazione specifica per la scuola elementare e
          media,  per  la  scuola  secondaria  superiore  e  per  gli
          istituti   educativi.  Al  corso  concorso  e'  ammesso  il
          personale  docente  ed  educativo delle istituzioni statali
          che  abbia  maturato,  dopo la nomina in ruolo, un servizio
          effettivamente  prestato  di almeno sette anni con possesso
          di  laurea,  nei  rispettivi settori formativi, fatto salvo
          quanto previsto al comma 4.
                2.  Il  numero  di  posti  messi  a  concorso in sede
          regionale rispettivamente per la scuola elementare e media,
          per  la  scuola  secondaria  superiore e per le istituzioni
          educative  e'  calcolato  sommando  i  posti gia' vacanti e
          disponibili  per  la  nomina  in  ruolo alla data della sua
          indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'art.
          25,  ovvero  dopo  la  nomina  di  tutti  i  vincitori  del
          precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso
          del  triennio  successivo  per  collocamento  a  riposo per
          limiti   di   eta',   maggiorati  della  percentuale  media
          triennale  di cessazione dal servizio per altri motivi e di
          un'ulteriore  percentuale  del  25 per cento, tenendo conto
          dei posti da riservare alla mobilita'.
              3.  Il corso concorso, si articola in una selezione per
          titoli,  in  un  concorso  di  ammissione, in un periodo di
          formazione  e in un esame finale. Al concorso di ammissione
          accedono  coloro  che  superano  la  selezione  per  titoli
          disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo
          di   formazione   i   candidati  utilmente  inseriti  nella
          graduatoria  del concorso di ammissione entro il limite del
          numero  dei  posti  messi  a  concorso  a norma del comma 2
          rispettivamente  per  la  scuola elementare e media, per la
          scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative,
          maggiorati  del  dieci per cento. Nel primo corso concorso,
          bandito  per  il  numero  di posti determinato ai sensi del
          comma 2  dopo  l'avvio  delle procedure di inquadramento di
          cui   all'art.   25,  il  50  per  cento  dei  posti  cosi'
          determinati    e'    riservato   a   coloro   che   abbiano
          effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni
          di  preside  incaricato  previo  superamento di un esame di
          ammissione  a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso
          di  formazione il predetto personale viene graduato tenendo
          conto  dell'esito  del  predetto  esame  di ammissione, dei
          titoli    culturali    e    professionali    posseduti    e
          dell'anzianita'   di   servizio   maturata   quale  preside
          incaricato.
              4.  Il periodo di formazione, di durata non inferiore a
          quello  previsto  dal  decreto di cui all'art. 25, comma 2,
          comprende  periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e
          istituzioni;  il  numero  dei moduli di formazione comune e
          specifica,  i  contenuti,  la  durata  e  le  modalita'  di
          svolgimento  sono  disciplinati  con  decreto  del Ministro
          della  pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la
          funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati
          a  realizzare  la  formazione.  Con  lo stesso decreto sono
          disciplinati  i  requisiti  e i limiti di partecipazione al
          corso  concorso per posti non coerenti con la tipologia del
          servizio prestato.
              5.  In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori
          coloro  che  l'hanno  superato,  in numero non superiore ai
          posti  messi  a  concorso,  rispettivamente  per  la scuola
          elementare  e  media,  per  la  scuola  secondaria e per le
          istituzioni  educative.  Nel  primo  corso concorso bandito
          dopo   l'avvio   delle  procedure  d'inquadramento  di  cui
          all'art.  25, il 50 per cento dei posti messi a concorso e'
          riservato   al  personale  in  possesso  dei  requisiti  di
          servizio  come  preside  incaricato  indicati al comma 3. I
          vincitori  sono  assunti  in  ruolo  nel  limite  dei posti
          annualmente   vacanti   e  disponibili,  nell'ordine  delle
          graduatorie  definitive.  In  caso  di rifiuto della nomina
          sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede
          e'  disposta  sulla base dei principi del presente decreto,
          tenuto  conto  delle specifiche esperienze professionali. I
          vincitori   in  attesa  di  nomina  continuano  a  svolgere
          l'attivita'  docente.  Essi  possono essere temporaneamente
          utilizzati,  per  la sostituzione dei dirigenti assenti per
          almeno  tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data
          di  approvazione  della  prima  graduatoria  non  sono piu'
          conferiti incarichi di presidenza.
              6.  Alla  frequenza  dei moduli di formazione specifica
          sono  ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede
          di   contrattazione   collettiva,  anche  i  dirigenti  che
          facciano  domanda  di mobilita' professionale tra i diversi
          settori.   L'accoglimento   della  domanda  e'  subordinato
          all'esito  positivo  dell'esame  finale  relativo ai moduli
          frequentati.
              7.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   su   proposta   del   Ministro  della  pubblica
          istruzione,  di  concerto  col  Ministro  per  la  funzione
          pubblica  sono definiti i criteri per la composizione delle
          commissioni esaminatrici.".
                             Art. 8-ter.
       (( Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione,
                 dell'universita' e della ricerca ))
((  1.  Per  l'anno  scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di
cui  all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n.
255,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n.
333, e' fissato al 25 agosto 2004 )).
          Riferimenti normativi:
              - Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 3 luglio 2001,
          n.   255   recante  "Disposizioni  urgenti  per  assicurare
          l'ordinato    avvio    dell'anno   scolastico   2001/2002",
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
          n. 333 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2001, n.
          193), e' il seguente:
              "Art.   4.   (Accelerazione  di  procedure).  -  1.  Le
          assunzioni   a  tempo  indeterminato,  i  provvedimenti  di
          utilizzazione,   di  assegnazione  provvisoria  e  comunque
          quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo,
          devono  essere  completati  entro  il  31 luglio di ciascun
          anno.  I  contratti  a  tempo  indeterminato  stipulati dai
          dirigenti   territorialmente   competenti  dopo  tale  data
          comportano  il  differimento delleassunzioni in servizio al
          1° settembre   dell'anno  successivo,  fermi  restando  gli
          effetti   giuridici  dall'inizio  dell'anno  scolastico  di
          conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine
          del  31 luglio  devono  essere  conferiti  gli incarichi di
          presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima
          data  i  dirigenti  territorialmente  competenti  procedono
          altresi'  alle  nomine  dei  supplenti  annuali,  e fino al
          termine    dell'attivita'    didattica    attingendo   alle
          graduatorie permanenti provinciali.
              2.  Decorso  il  termine  del  31  luglio,  i dirigenti
          scolastici  provvedono  alle nomine dei supplenti annuali e
          fino  al termine delle attivita' didattiche attingendo alle
          graduatorie  permanenti provinciali. Per le nomine relative
          alle  supplenze brevi e saltuarie, di cui all'art. 4, comma
          3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, il dirigente utilizza
          le  graduatorie  di  istituto,  predisposte,  per  la prima
          fascia,  in  conformita'  ai  nuovi criteri definiti per le
          graduatorie permanenti dagli articoli 1 e 2.
              3.   Limitatamente  all'anno  scolastico  2001/2002  il
          termine di cui ai commi 1 e 2 e' fissato al 31 agosto 2001.
          Il  termine  di  cui  all'art. 3, comma 3, e' fissato al 31
          luglio 2001.".
                           Art. 8-quater.
              (( Disposizioni in materia di ordinamento
             dell'amministrazione degli affari esteri ))
((   1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 102:
      1) al primo comma e' abrogata la lettera c);
      2) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
    "L'amministrazione  degli  affari esteri puo' inoltre organizzare
un  corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata
complessiva di almeno tre mesi";
      3)  al  secondo  comma,  dopo  le parole: "I corsi previsti dal
primo" sono inserite le seguenti: "e dal secondo";
    b) all'articolo 108:
      1) il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Le  promozioni  al  grado  di  consigliere  di  ambasciata  sono
effettuate  fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano
compiuto quattro anni di effettivo servizio";
      2) il secondo comma e' abrogato;
    c) all'articolo 110:
      1) al primo comma, dopo le parole: "quattro anni" sono inserite
le  seguenti:  ",  salva la facolta' dell'amministrazione di disporre
l'esecuzione  del  provvedimento  di  destinazione  entro  i sessanta
giorni successivi" ed e' soppresso l'ultimo periodo;
      2) il secondo comma e' abrogato;
      3)  al  terzo  comma,  dopo  le  parole: "fra sede e sede" sono
inserite  le  seguenti:  ", salva la facolta' dell'amministrazione di
prevedere   proroghe  nella  misura  massima  di  trenta  giorni  per
consentire una ordinata gestione dei movimenti";
    d) all'articolo 110-bis:
      1)  al  primo  comma, le parole: "durante il mese di gennaio di
ogni  anno"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "secondo le modalita'
specificamente   disciplinate   dall'amministrazione   medesima";  le
parole: "nel corso dello stesso anno" sono soppresse; dopo le parole:
"rappresentanza diplomatica" sono inserite le seguenti: "e di capo di
consolato generale di I classe";
      2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    "I  capi  dei consolati generali di I classe sono individuati dal
Ministro  degli  affari  esteri  fra  i  funzionari  diplomatici  che
possiedono le qualita' piu' idonee per svolgere l'incarico";
    e) all'articolo  173, comma 4, dopo le parole: "per gravi ragioni
di  salute"  sono inserite le seguenti: "o perche' affidati all'altro
genitore  a  seguito  di divorzio, annullamento, separazione legale o
consensuale   omologata,   nonche'   nei  casi  di  provvedimenti  di
separazione  o  scioglimento  del  matrimonio pronunciati dal giudice
straniero  anche  se  non  deliberati  o,  in  caso di figli naturali
legalmente  riconosciuti,  affidati al genitore non convivente con il
dipendente all'estero";
    f)  all'articolo  190,  primo  comma,  dopo le parole: "di cui ai
successivi  articoli"  sono aggiunte le seguenti: ", anche secondo le
modalita' di cui al regolamento previsto dall'articolo 31 della legge
23 aprile 2003, n. 109".
  2.  All'articolo  17  del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85,
dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
  "7-bis.  In  deroga  a  quanto  previsto  dagli articoli 102, primo
comma,  lettera  b),  e 107, primo comma, lettera a), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18, i funzionari
diplomatici  entrati  in  servizio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre
2003  possono  essere  promossi dal grado di consigliere di legazione
anche  se  non  hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al
medesimo articolo 102, primo comma, lettera b). I funzionari che sono
stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire,
entro  tre  anni  dalla  promozione  stessa,  un  apposito  corso  di
aggiornamento di durata semestrale".
  3.  Dall'attuazione  delle disposizioni di cui al comma 1, salvo la
previsione  di  cui al comma 1, lettera e), non devono derivare oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
  4.    All'onere   finanziario   derivante   dall'attuazione   delle
disposizioni  di  cui al comma 1, lettera e), valutato in complessivi
euro  199.765  a  decorrere  dall'anno  2004,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
  5.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  provvede  al
monitoraggio  degli  oneri  derivanti  dall'applicazione del presente
articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma
7,  della  legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali
decreti  emananti  ai  sensi  dell'articolo  7, secondo comma, n. 2),
della citata legge n. 468 del 1978.
  6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
)).
          Riferimenti normativi:
              - Il  testo  dell'art.  102  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18  (pubblicato in
          Gazzetta   Ufficiale   18 febbraio  1967,  n.  44)  recante
          "Ordinamento  dell'Amministrazione degli affari esteri", da
          ultimo  sostituito  dall'art.  3  del  decreto  legislativo
          24 marzo  2000,  n.  85,  come  modificato  dal decreto qui
          pubblicato e' il seguente:
              "Art. 102 (Formazione e aggiornamento professionale). -
          L'amministrazione   degli   affari   esteri  provvede  alla
          formazione  e all'aggiornamento professionale del personale
          diplomatico nel corso dell'intera carriera. In particolare,
          essa  organizza  per  il  personale  in  servizio  a Roma i
          seguenti corsi collegati alla progressione in carriera:
                a) corso di formazione professionale per i funzionari
          diplomatici   in   prova,   della   durata  di  nove  mesi,
          coincidente con il periodo di prova;
                b) corso   di   aggiornamento   per  i  segretari  di
          legazione,  della  durata  complessiva  di almeno sei mesi,
          propedeutico  all'avanzamento  al  grado  di consigliere di
          legazione;
                c) (abrogata).
              L'amministrazione  degli  affari  esteri  puo'  inoltre
          organizzare  un  corso  di aggiornamento per consiglieri di
          ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi.
              I  corsi  previsti  dal  primo  e dal secondo comma del
          presente   articolo   si   svolgono  a  cura  dell'istituto
          diplomatico,  in  eventuale  collaborazione  con  la Scuola
          superiore  della pubblica amministrazione nonche' con altre
          strutture  per la loro esecuzione. Con decreto del Ministro
          degli  affari  esteri  sono  stabiliti  i  contenuti  e  le
          modalita'   di   svolgimento   di  tali  corsi  miranti  ad
          assicurare  l'aggiornamento  dei  funzionari diplomatici ai
          diversi   livelli  in  relazione  agli  argomenti  ritenuti
          prioritari dall'amministrazione, tramite approfondimenti di
          natura  teorica,  nonche'  contatti  con  istituzioni, enti
          locali,  settore  privato  ed  imprenditoriale  e  mezzi di
          informazione. Durante lo svolgimento dei corsi il personale
          e' esentato dal servizio negli uffici dell'amministrazione.
              L'amministrazione   provvede   ad  organizzare  per  il
          personale diplomatico destinato ad una sede estera adeguate
          attivita'  di  preparazione  ed informazione, di una durata
          complessiva  non  superiore  a  due mesi. Tale personale e'
          autorizzato  ad  assentarsi  dalla  sede estera senza oneri
          aggiuntivi  per l'amministrazione. Con decreto del Ministro
          degli  affari  esteri  sono  stabiliti  i  contenuti  e  le
          modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  previste  nel
          presente  comma  con  la  previsione  in  particolare di un
          periodo  di  approfondimento  tematico  presso la Direzione
          generale   competente   per  il  Paese  o  l'organizzazione
          internazionale  di  destinazione,  nonche'  di contatti con
          istituzioni,   enti   o  centri  di  ricerca  che  trattano
          questioni  rilevanti per i rapporti fra l'Italia e il Paese
          o l'organizzazione internazionale di destinazione.
              Per  il  personale  diplomatico  che viene richiamato a
          Roma   dal   servizio  all'estero  sono  previste  apposite
          attivita'    di   aggiornamento,   a   cura   dell'istituto
          diplomatico,   sulla   evoluzione   legislativa,  politica,
          economica   e   culturale   in   Italia,   con  particolare
          riferimento  agli  specifici  compiti che il funzionario e'
          chiamato a svolgere presso l'amministrazione centrale.
              L'amministrazione  puo'  inviare,  con  trattamento  di
          missione, funzionari diplomatici a seguire studi in materie
          particolari in Italia o all'estero per la durata massima di
          un  anno.  Possono  essere  destinati  a seguire i predetti
          studi non piu' di dieci funzionari contemporaneamente.
              L'amministrazione   puo'   autorizzare   i   funzionari
          diplomatici,  a  domanda, ad assentarsi dal servizio per la
          durata  massima  di  un  anno  per  seguire,  in  Italia  o
          all'estero,    studi    in   materie   di   interesse   per
          l'Amministrazione   stessa.   Durante   tale   periodo   ai
          funzionari   diplomatici   cosi'   autorizzati   non  viene
          corrisposto   alcun   trattamento  economico.  Il  predetto
          periodo  viene considerato utile ai fini dell'anzianita' di
          servizio,   del   collocamento  a  riposo  e  del  relativo
          trattamento  di  quiescenza.  Il  funzionario  e'  tenuto a
          versare  all'Amministrazione  l'importo  dei  contributi  e
          delle  ritenute  a  suo carico, quali previsti dalla legge,
          sul  trattamento  economico  spettantegli.  Possono  essere
          autorizzati  ad  assentarsi  a tale titolo dal servizio non
          piu' di dieci funzionari contemporaneamente".
              - Il  testo  dell'art.  108  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18  (pubblicato in
          Gazzetta   Ufficiale  18 febbraio  1967,  n.  44)  recante:
          "Ordinamento  dell'Amministrazione degli affari esteri", da
          ultimo  sostituito  dall'art.  9  del  decreto  legislativo
          24 marzo  2000,  n.  85,  come  modificato  dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
                "Art.  108  (Promozione  al  grado  di consigliere di
          ambasciata). -  Le  promozioni  al  grado di consigliere di
          ambasciata  sono  effettuate fra i consiglieri di legazione
          che  nel  loro  grado  abbiano  compiuto  quattro  anni  di
          effettivo servizio.
              (Abrogato).
              La    valutazione    dei   consiglieri   di   legazione
          scrutinabili ai sensi del primo comma del presente articolo
          e' effettuata dalla Commissione prevista dall'art. 105-bis,
          primo  comma,  lettera  b)  del  presente  decreto,  ed  e'
          espressa   in  forma  sintetica  e  senza  applicazione  di
          coefficienti  numerici.  Essa  tiene  conto,  alla  luce in
          particolare  di  quanto risulta dalle schede di valutazione
          annuale  di  cui  all'art.  106 del presente decreto, della
          qualita'  del  servizio  prestato,  degli incarichi svolti,
          dell'eventuale  responsabilita'  di  uffici  al Ministero o
          reggenza  di  uffici  all'estero,  dei risultati conseguiti
          rispetto   agli   obiettivi   assegnati,  delle  condizioni
          politico-ambientali  in  cui  il  servizio e' stato svolto,
          della  cultura,  nonche' della personalita' del funzionario
          della  sua  attitudine  a  ricoprire  le funzioni del grado
          superiore.".
              - Il  testo  dell'art.  110  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18  (pubblicato in
          Gazzetta  Ufficiale  18  febbraio  1967,  n.  44)  recante:
          "Ordinamento  dell'Amministrazione  degli affari esteri, da
          ultimo  sostituito  dall'art.  11  del  decreto legislativo
          24 marzo  2000,  n.  85,  come  modificato  dal decreto qui
          pubblicato e' il seguente:
                "Art.    110   (Avvicendamenti).   -   I   funzionari
          diplomatici  vengono  destinati  ad ogni sede estera per un
          periodo  minimo  di due anni e uno massimo di quattro anni,
          salva   la   facolta'   dell'amministrazione   di  disporre
          l'esecuzione  del  provvedimento  di  destinazione  entro i
          sessanta giorni successivi.
              (Abrogato).
              I   funzionari  diplomatici  non  possono  rimanere  in
          servizio  all'estero  per  piu'  di  otto anni consecutivi,
          detratte le interruzioni di servizio fra sede e sede, salva
          la  facolta'  dell'amministrazione  di  prevedere  proroghe
          nella  misura  massima  di trenta giorni per consentire una
          ordinata gestione dei movimenti. Successivamente al periodo
          di  servizio  all'estero, essi prestano servizio a Roma per
          un periodo non inferiore a due anni.
              Ai   fini   dell'applicazione   del  quarto  comma,  si
          considera servizio all'estero anche quello prestato, previa
          autorizzazione  dell'Amministrazione, presso organizzazioni
          internazionali o Stati esteri.
              Per  esigenze di servizio o gravi ragioni personali, il
          Ministro  puo' disporre deroghe alle disposizioni contenute
          nel   presente   articolo,   sentito,   per   i   capi   di
          rappresentanza  diplomatica,  il  Consiglio dei Ministri e,
          per  gli  altri  funzionari  diplomatici,  il  consiglio di
          amministrazione.".
              -   Il   testo   dell'art.  110-bis,  del  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   5 gennaio   1967,  n.  18
          (pubblicato  in Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44)
          recante:  "Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari
          esteri",  da  ultimo  modificato  dall'art.  18 della legge
          23 aprile  2003,  n. 109, come ulteriormente modificato dal
          decreto qui pubblicato e' il seguente:
              "Art.  110-bis (Assegnazione di posti presso gli uffici
          all'estero). - Con comunicazione diretta a tutti gli uffici
          a   Roma  ed  all'estero,  l'amministrazione  da'  notizia,
          secondo    le   modalita'   specificatamente   disciplinate
          dall'amministrazione  medesima,  dei  posti  all'estero che
          devono  essere ricoperti, ad eccezione di quelli di capo di
          rappresentanza  diplomatica e di capo di consolato generale
          di  I  classe.  I posti vengono assegnati ai funzionari che
          presentino  la propria candidatura, sulla base dei seguenti
          criteri:
                a) specifiche  attitudini professionali del candidato
          rispetto al posto da ricoprire, quali sono desumibili dalla
          eventuale  specializzazione, dalle precedenti esperienze di
          lavoro,  dalla  conoscenza  di  particolari  lingue,  dalla
          qualita' del servizio precedentemente prestato;
                b) esigenza  di  maturare  i  requisiti  previsti per
          l'avanzamento ai gradi superiori;
                c) alternanza tra sedi di maggiore e minore disagio;
                d) anzianita' di servizio;
                e) anzianita'  di permanenza presso l'amministrazione
          centrale.
              I   capi  dei  consolati  generali  di  I  classe  sono
          individuati   dal   Ministro  degli  affari  esteri  fra  i
          funzionari  diplomatici  che  possiedono  le  qualita' piu'
          idonee per svolgere l'incarico.
              Il  Ministro  degli  affari  esteri,  nel  proporre  al
          Consiglio  dei  Ministri i funzionari da nominare come capi
          delle rappresentanze diplomatiche, sceglie i funzionari che
          a  suo  giudizio  possiedono  le  qualita'  piu' idonee per
          svolgere il miglior servizio nell'interesse dello Stato.
              Successivamente   alla   delibera   del  Consiglio  dei
          Ministri,  e prima della richiesta di gradimento ai governi
          di accreditamento o della comunicazione alle organizzazioni
          internazionali  presso  le  quali  il  servizio deve essere
          svolto,   il   Ministro   degli   affari   esteri  fornisce
          un'informativa  alle  competenti  commissioni  parlamentari
          circa le nomine deliberate.".
              - Il  testo  dell'art.  173  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18  (pubblicato in
          Gazzetta   Ufficiale  18 febbraio  1967,  n.  44)  recante:
          "Ordinamento  dell'Amministrazione degli affari esteri", da
          ultimo  sostituito  dall'art.  7  del  decreto  legislativo
          27 febbraio  1998,  n.  62, come modificato dal decreto qui
          pubblicato, e' il seguente:
              "Art. 173 (Aumenti per situazione di famiglia). - 1. In
          relazione  agli oneri derivanti dal servizio del dipendente
          all'estero  e'  attribuita  al  medesimo,  se coniugato, un
          aumento  del  20 per cento della sua indennita' di servizio
          qualora   il  coniuge  non  eserciti  attivita'  lavorativa
          retribuita,  ovvero  non  goda  di  redditi di impresa o da
          lavoro  autonomo  in  misura  superiore  a quella stabilita
          dalle    disposizioni   vigenti   per   esser   considerato
          fiscalmente   a  carico.  Qualora  il  coniuge  fruisca  di
          trattamento pensionistico costituito con contributi versati
          in  ottemperanza  a  disposizioni  di  legge  e con oneri a
          carico  dell'erario  o  di enti previdenziali, dall'aumento
          per  situazioni  di famiglia viene detratto l'importo della
          pensione.
              2.  L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di
          nullita',  annullamento,  divorzio,  separazione  legale  o
          consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di
          separazione  o  scioglimento  di  matrimonio pronunciati da
          giudice straniero anche se non delibati.
              3.  All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni
          figlio  un  aumento  dell'indennita' di servizio all'estero
          commisurata  al 5 per cento dell'indennita' di servizio che
          nello  stesso  Paese  e'  prevista  per  il  posto di primo
          segretario o di console.
              4.  Gli  aumenti  di  cui  ai  commi  1, 2 e 3 non sono
          pagabili  qualora i familiari per i quali sono previsti non
          risiedano    stabilmente    nella    sede    del   titolare
          dell'indennita',  fatta  eccezione  per  i  figli  che  non
          possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o
          per  gravi  ragioni  di salute o perche' affidati all'altro
          genitore  a  seguito di divorzio, annullamento, separazione
          legale   o  consensuale  omologata,  nonche'  nei  casi  di
          provvedimenti  di separazione o scioglimento del matrimonio
          pronunciati  dal giudice straniero anche se non delibati o,
          in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati
          al genitore non convivente con il dipendente all'estero. E'
          fatta   anche  eccezione  per  il  coniuge  che  non  possa
          risiedere  nella  stessa  sede  per gravi ragioni di salute
          rispetto  alle  quali  l'assistenza  medica  nel  Paese  di
          servizio,  a giudizio del consiglio di amministrazione, non
          sia    adeguata:   in   tal   caso,   peraltro,   l'aumento
          dell'indennita'  di  servizio  in  relazione  al coniuge e'
          limitato  al 15 per cento. E' infine fatta eccezione per il
          coniuge che non possa risiedere nella stessa sede in quanto
          debba  assistere  i  figli minorenni assenti dalla sede per
          motivi  di  studio  o  di  salute:  in  tal  caso l'aumento
          dell'indennita'  di  servizio  in  relazione  al coniuge e'
          limitato al 5 per cento.
              5.  La  nozione  di  stesse  trovano  applicazione sono
          determinati   dal   regolamento   di  cui  al  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica  3  residenza  stabile  agli
          effetti delle disposizioni contenute nel comma 4, nonche' i
          casi e le condizioni in cui le disposizioni luglio 1991, n.
          306,  che potra' essere modificato con decreto del Ministro
          degli  affari  esteri,  di  concerto  con  il  Ministro del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
              - Il  testo  dell'art.  190  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18  (pubblicato in
          Gazzetta   Ufficiale  18 febbraio  1967,  n.  44)  recante:
          "Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri" come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
                "Art.  190  (Viaggi di trasferimento). - Il personale
          del  Ministero degli affari esteri ha diritto, per i viaggi
          di  trasferimento,  al  trattamento  di  cui  ai successivi
          articoli,  anche secondo le modalita' di cui al regolamento
          previsto dall'art. 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109.
              Per  i  viaggi  di  trasferimento  si  intendono quelli
          compiuti   in  occasione  di  destinazione  all'estero,  di
          trasferimento da una ad altra sede all'estero e di richiamo
          al Ministero.".
              -  Si  trascrive,  per  opportuna  conoscenza, anche il
          testo  dell'art.  31  della  legge  23 aprile  2003, n. 109
          (Modifiche  ed integrazioni al decreto del Presidente della
          Repubblica  5 gennaio  1967, n. 18, recante ordinamento del
          Ministero  degli  affari esteri), citato nel soprariportato
          art. 190:
              "Art.  31.  - 1. La materia del trasporto degli effetti
          del  personale di cui agli articoli 199, 200, 201 e 202 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          18,  e' disciplinata con regolamento da emanare con decreto
          del  Ministro  degli  affari  esteri,  di  concerto  con il
          Ministro  dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.".
              -   Il  testo  dell'art.  17  del  decreto  legislativo
          24 marzo  2000,  n.  85  (pubblicato  in Gazzetta Ufficiale
          11 aprile  2000,  n.  85)  recante "Riordino della carriera
          diplomatica,  a  norma  dell'art.  1  della legge 28 luglio
          1999,  n.  266" come modificato dal decreto qui pubblicato,
          e' il seguente:
              "Art.  l7  (Norme di attuazione, transitorie e di prima
          applicazione). -  1.  Fino  all'emanazione  del regolamento
          previsto  dal  primo comma dell'art. 99-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967, n. 18, come
          introdotto  dall'art.  1  del presente decreto, continua ad
          applicarsi   il  regolamento  concernente  il  concorso  di
          ammissione  alla carriera diplomatica contenuto nel decreto
          del  Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252,
          e successive modificazioni.
              2.  Alla  spesa  relativa  all'incremento dell'organico
          della  carriera  diplomatica,  disposto  dall'art.  101 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          18,  come  sostituito  dall'art. 2 del presente decreto, si
          provvede  con  gli stanziamenti previsti dall'art. 1, comma
          1,  lettera c), dall'art. 19, comma 1, e dall'art. 19 della
          legge 28 luglio 1999, n. 266.
              3.  Le  posizioni  soprannumerarie  che  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del presente decreto ancora sussistono
          nei  gradi di Ministro plenipotenziario di seconda classe e
          di  consigliere  d'ambasciata  a norma della legge 4 agosto
          1989, n. 285, sono riassorbite per effetto degli incrementi
          delle dotazioni organiche disposti dal presente decreto.
              4.  Nel  corso  dell'anno  in  cui  entra  in vigore il
          presente  decreto  le  nomine ai gradi di ambasciatore e di
          Ministro plenipotenziario vengono effettuate in deroga alle
          disposizioni  contenute  nel  terzo  comma,  lettera  a), e
          quarto comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art.
          5 del presente decreto.
              5.  Fino  allemanazione  del  regolamento  previsto dal
          primo  comma dell'art. 106 del decreto del Presidente della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art.
          7  del  presente decreto, da effettuarsi entro ventiquattro
          mesi   dall'entrata   in   vigore   del  presente  decreto,
          continuano  ad  applicarsi  le  norme vigenti in materia di
          valutazione periodica dei funzionari diplomatici.
              6.  Le  relazioni  previste  dal  primo comma dell'art.
          106-bis   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          5 gennaio  1967,  n.  18,  come  introdotto dall'art. 7 del
          presente decreto, che, in virtu' del decreto del Presidente
          della  Repubblica  27 luglio  1995,  n.  377,  abrogato dal
          presente decreto, avrebbero dovuto essere redatte nel corso
          degli  anni  2000 e 2001, saranno acquisite rispettivamente
          alle date del 31 dicembre 2000 e 31 dicembre 2001.
              7. In deroga al primo comma, lettere a) e b), dell'art.
          107  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1967,  n.  18,  come  sostituito  dall'art.  8 del presente
          decreto,  i  funzionari  diplomatici  gia' in servizio alla
          data  del 31 dicembre 1998 possono essere promossi al grado
          di  consigliere  di legazione se hanno compiuto nove anni e
          mezzo  di  servizio effettivo nella carriera diplomatica ed
          anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di
          cui  al  primo comma, lettera b), dell'art. 102 del decreto
          del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
          sostituito  dall'art.  3  del  presente decreto. Peraltro i
          funzionari  che  hanno conseguito la promozione al grado di
          consigliere di legazione senza aver frequentato il predetto
          corso   sono   tenuti  a  seguire,  entro  tre  anni  dalla
          promozione  stessa,  un  apposito corso di aggiornamento di
          durata semestrale organizzato dall'Istituto diplomatico.
              7-bis.  In deroga a quanto previsto dagli articoli 102,
          primo  comma,  lettera  b), e 107, primo comma, lettera a),
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n.  18,  i  funzionari, diplomatici entrati in servizio dal
          1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 possono essere promossi
          dal  grado  di  consigliere di legazione anche se non hanno
          frequentato  il  corso  di aggiornamento di cui al medesimo
          art.  102,  primo  comma, lettera b). I funzionari che sono
          stati  promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti
          a  seguire,  entro  tre  anni  dalla  promozione stessa, un
          apposito corso di aggiornamento di durata semestrale.
              8.  Nei  primi  dieci  anni  successivi  all'entrata in
          vigore  del  presente  decreto  non  si  applicano, per gli
          avanzamenti  ai gradi superiori, i requisiti previsti dalle
          seguenti norme:
                a) primo comma, lettera b), dell'art. 108 del decreto
          del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
          sostituito  dall'art.  9  del  presente decreto, per quanto
          riguarda    la   promozione   al   grado   di   consigliere
          d'ambasciata;
                b) primo  comma,  lettere  b) e c), dell'art. 109 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
          18,  come sostituito dall'art. 10 del presente decreto, per
          quanto   riguarda   la   nomina   al   grado   di  Ministro
          plenipotenziario.
              9.  Nei  primi due anni successivi alla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  le  nomine  al grado di
          ambasciatore  sono  effettuate  fra  i  funzionari che alla
          predetta    data    rivestono    il   grado   di   Ministro
          plenipotenziario di prima classe.
              10.  I  funzionari diplomatici che alla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  si  trovano collocati a
          disposizione per lo svolgimento di un incarico speciale, ai
          sensi  del  secondo  comma  dell'art.  111  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, quale
          vigeva  anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 13
          del  presente  decreto,  permangono  nella stessa posizione
          fino  alla conclusione dell'incarico o fino alla revoca del
          collocamento   a   disposizione.  Fintanto  che  permangano
          funzionari  collocati a disposizione con incarico speciale,
          il   numero  massimo  dei  funzionari  che  possono  essere
          collocati  fuori  ruolo  ai sensi dell'art. 274 del decreto
          del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come
          sostituito dall'art. 15 del presente decreto, e' ridotto di
          tante  unita'  quanti  sono i funzionari ancora collocati a
          disposizione.
              11.  Per  la  determinazione del trattamento economico,
          disciplinato  dall'art.  112,  del  decreto  del Presidente
          della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n. 18, come sostituito
          dall'art. 14 del presente decreto, si provvede a utilizzare
          le  risorse  disponibili in funzione del riequilibrio delle
          retribuzioni  della  carriera diplomatica rispetto a quelle
          della  dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando
          ogni  eventuale  sperequazione.  L'indennita'  di posizione
          spettante  in  base  alla  legge 2 ottobre 1997, n. 334, e'
          assorbita  nella  componente stipendiale di base, per tutti
          gli   appartenenti   allo   stesso   grado  della  carriera
          diplomatica.".
              -  Per  il testo dell'art. 102, primo comma, lettera b)
          del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
          n.   18  recante  "Ordinamento  dell'Amministrazione  degli
          affari esteri", si veda nella nota all'art. 8-quater.
              -  Si  trascrive,  per  opportuna  conoscenza, anche il
          testo  dell'art.  107,  primo comma, lettera a) del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n. 18
          recante   "Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari
          esteri", citato nel soprariportato art. 17:
              "Art.  107  (Promozione a consigliere di legazione). Le
          promozioni  al  grado  di  consigliere  di  legazione  sono
          effettuate   fra  i  segretari  di  legazione  che  abbiano
          compiuto  un  periodo  complessivo di dieci anni e mezzo di
          servizio  effettivo  nella  carriera diplomatica, nel corso
          del quale:
                a) abbiano  frequentato  con  profitto  il  corso  di
          aggiornamento  di  cui al primo comma, lettera b) dell'art.
          102 del presente decreto;
                (Omissis).".
              -  Per  il testo degli articoli 11-ter e 7, della legge
          5 agosto 1978, n. 468, si vedano le note all'art. 1-bis.
                          Art. 8-quinquies.
    (( Attivita' di ricerca nel campo della protezione civile ))
((  1.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  anche  in  relazione  a  quanto
disposto  nella  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri
del  27  febbraio  2004,  pubblicata  nel  supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  59  dell'11 marzo  2004,  tutte le attivita'
convenzionali  da  porre in essere in materia di protezione civile da
parte  dei  gruppi  nazionali  di ricerca scientifica sono sottoposte
alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri. Le convenzioni in atto sono
risolte  con  effetto  dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  ed  entro i successivi sessanta
giorni  i  presidenti  dei gruppi nazionali di ricerca trasmettono al
Dipartimento  della  protezione  civile  i  risultati delle attivita'
svolte,  nonche',  ai  fini  del  rimborso,  il  quadro  delle  spese
effettivamente sostenute )).
          Riferimenti normativi:
              -   La  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  del  27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  11 marzo 2004, n. 59,
          reca:  "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e
          funzionale   del   sistema   di  allertamento  nazionale  e
          regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini
          di protezione civile.".
                           Art. 8-sexies.
                (( Disposizioni relative all'azienda
                  Policlinico Umberto I di Roma ))
((    1.  La  successione  prevista  dal comma 1, dell'articolo 2 del
decreto-legge  1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni
dalla  legge  3 dicembre  1999,  n.  453, si interpreta nel senso che
l'azienda  Policlinico  Umberto  I  di  Roma succede nei contratti di
durata  in  essere  con  la  soppressa  omonima azienda universitaria
esclusivamente   nelle  obbligazioni  relative  alla  esecuzione  dei
medesimi  successiva  alla data di istituzione della predetta azienda
Policlinico Umberto I )).
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  dell'art. 2, del decreto-legge 1° ottobre
          1999,   n.   341   (Disposizioni   urgenti   per  l'azienda
          Policlinico   Umberto   I   e   per  l'azienda  ospedaliera
          Sant'Andrea  di  Roma), convertito con modificazioni, dalla
          legge  3 dicembre  1999,  n. 453 (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 3 dicembre 1999, n. 284), e' il seguente:
              "Art.  2.  - 1. L'azienda Policlinico Umberto I succede
          all'omonima  azienda  universitaria  dei rapporti in corso,
          relativi   alla  gestione  dell'assistenza  sanitaria,  con
          utenti,  autorita'  competenti e altre amministrazioni, nei
          contratti   in   corso  per  la  costruzione  di  strutture
          destinate ad attivita' assistenziali, nonche' nei contratti
          in  corso  per  la  fornitura  di  beni e servizi destinati
          all'assistenza  sanitaria, per un periodo massimo di dodici
          mesi;  entro  tale  data  il  direttore  generale risolve i
          predetti  contratti  con  l'indizione  di  nuove procedure,
          ovvero  procede  alla  loro  conferma  o, con l'accordo del
          contraente,  alla  revisione  in  tutto  o  in  parte delle
          condizioni.
              2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          e per un periodo massimo di diciotto mesi:
                a)  non possono essere intraprese o proseguite azioni
          esecutive  nei confronti dell'azienda Policlinico Umberto I
          e  dell'Universita'  "La  Sapienza",  per i debiti, assunti
          dall'omonima  azienda universitaria, relativi alla gestione
          dell'assistenza sanitaria;
                b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono
          scaduti  i  termini  per  l'opposizione giudiziale da parte
          dell'azienda   universitaria   Policlinico   Umberto   I  e
          dell'Universita'  "La  Sapienza",  ovvero la stessa benche'
          proposta,  sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal
          giudice,  con  inserimento, da parte del commissario, nella
          massa  passiva  di  cui  al  comma  3 dell'importo dovuto a
          titolo di capitale, accessori e spese;
                c)  i  pignoramenti  eventualmente eseguiti non hanno
          efficacia  e non vincolano l'azienda Policlinico Umberto I,
          l'Universita'  "La  Sapienza"  e  il  commissario di cui al
          comma 3;
                d) i debiti insoluti non producono interessi ne' sono
          soggetti a rivalutazione monetaria.
              3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica, entro quindici giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  nomina un commissario con il compito di
          accertare  la massa attiva e passiva relativa alla gestione
          dell'assistenza    sanitaria    da    parte    dell'azienda
          universitaria  Policlinico  Umberto  I,  determinatasi fino
          alla  data  di  cessazione  della  medesima,  ed istituisce
          apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti
          e   debiti   maturati  fino  alla  medesima  data.  Per  lo
          svolgimento  dell'attivita'  del  commissario  e per il suo
          compenso  e'  autorizzata  la spesa di lire 200 milioni per
          l'anno 1999; per gli anni successivi le relative spese sono
          poste a carico dei fondi indicati al comma 6.
              4. Il commissario ha potere di accesso a tutti gli atti
          dell'Universita' "La Sapienza" e dell'azienda universitaria
          Policlinico Umberto I relativi alla gestione della medesima
          azienda  universitaria.  L'azienda Policlinico Umberto I e'
          tenuta  a  fornire,  a  richiesta  del  commissario, idonei
          locali,   attrezzature   ed  il  personale  necessario.  Il
          commissario  puo',  per  motivate  esigenze,  avvalersi  di
          consulenze.
              5. Il commissario provvede all'accertamento della massa
          attiva    e   passiva   mediante   la   formazione,   entro
          duecentoquaranta  giorni  dall'insediamento, di un piano di
          rilevazione,  con  l'applicazione,  per quanto compatibili,
          delle  disposizioni di cui all'art. 87, commi 2, 4 e 5, con
          esclusione  delle  parole: "di cui al comma 3", nonche' 6 e
          7,  con  esclusione  delle  parole: "di cui al comma 3" del
          decreto  legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; le competenze
          ivi  attribuite  al  Ministero dell'interno sono esercitate
          dal   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione economica.
              6.  A  seguito  del definitivo accertamento della massa
          attiva  e  passiva,  il  commissario,  sulla base dei mezzi
          finanziari   all'occorrenza   messi  a  disposizione  dalla
          regione  Lazio  nell'ambito dei fondi che saranno assegnati
          alle  regioni  con  provvedimento  legislativo  da adottare
          nell'anno 2000 per la copertura dei disavanzi delle aziende
          unita'  sanitarie locali, utilizzando le risorse allo scopo
          preordinate  dalla  legge  finanziaria per il medesimo anno
          all'occorrenza integrate, predispone il piano di estinzione
          delle  eventuali passivita' e lo sottopone all'approvazione
          del   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica  entro  i  successivi  centoventi
          giorni. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione
          il   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione  economica  provvede,  a valere e nei limiti
          dei predetti mezzi finanziari, al pagamento delle eventuali
          passivita',  applicando  le  disposizioni  di  cui all'art.
          90-bis,  comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
          n.  77,  con esclusione delle parole: "entro sei mesi dalla
          data di conseguita disponibilita' del mutuo di cui all'art.
          88,  comma  2",  dando priorita' temporale al pagamento dei
          crediti  per  i  quali  sia  stata  accolta  la proposta di
          transazione di cui alla predetta disposizione.
              7.  L'azienda  Policlinico Umberto I assume la qualita'
          di  sostituto processuale dell'Universita' "La Sapienza" di
          Roma   nel   contenzioso   giudiziale   ed  extragiudiziale
          concernente  appalti  o  concessioni  per opere pubbliche a
          prevalente o esclusiva destinazione sanitaria.
              8.  L'Azienda  ospedaliera  Sant'Andrea,  dalla data di
          trasferimento  alla  stessa  dei  beni  immobili  e  mobili
          costituenti  il  complesso ospedaliero Sant'Andrea, succede
          al   comune   di   Roma   ed  agli  istituti  fisioterapici
          ospedalieri  di  Roma in tutti i rapporti in corso comunque
          connessi  ai  beni trasferiti. L'azienda ospedaliera assume
          la  qualita' di sostituto processuale dei predetti enti nel
          contenzioso   giudiziale   ed  extragiudiziale  concernente
          appalti e forniture relativi ai beni trasferiti.
              8-bis.  All'onore  derivante  dal  comma 3 del presente
          articolo,  pari  a  lire  200  milioni  per l'anno 1999, si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione   economica  per  l'anno  1999,  allo  scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero  della  sanita'.  Il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.".
                           Art. 8-septies.
            (( Contributo una tantum alle aziende colpite
               dalla siccita' nell'annata 1989-1990 ))
((  1.  Il  contributo  una tantum previsto dall'articolo 2, comma 2,
del   decreto-legge   6 dicembre   1990,   n.  367,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30 gennaio  1991, n. 31, a favore delle
aziende  olivicole  e  viticole  colpite  dalla  siccita' nell'annata
agraria  1989-1990  deve intendersi erogabile dagli enti territoriali
interessati  entro  i  limiti  dell'autorizzazione  di  spesa  di cui
all'articolo  11 del medesimo decreto-legge e nell'ambito della quota
destinata a ciascun ente.
  2.  Al  citato  articolo 2,  comma  2, del decreto-legge n. 367 del
1990,  le  parole:  "di lire" sono sostituite dalle seguenti: "fino a
lire" )).
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo  dell'art. 2, del decreto-legge 6 dicembre
          1990,  n.  367  (Misure  urgenti  a  favore  delle  aziende
          agricole   e   zootecniche  danneggiate  dalla  eccezionale
          siccita'   verificatasi   nell'annata  agraria  1989-1990),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991,
          n.  31  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 1° febbraio
          1991,  n.  27), come modificato dal decreto qui pubblicato,
          e' il seguente:
              "Art.  2. - 1. In relazione agli eventi di cui all'art.
          1,  i  contributi  previsti  dall'art.  1,  secondo  comma,
          lettera   b),  della  legge  15 ottobre  1981,  n.  590,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni, a favore delle
          aziende  agricole  singole  o associate, di cui all'art. 1,
          sono elevati rispettivamente:
                  a)  a  lire 3 milioni ed a lire 10 milioni a favore
          delle  aziende  agricole  aventi  diritto,  per  due annate
          agrarie,  anche  non  consecutive,  a  partire  dall'annata
          1981-82,  congiuntamente  o disgiuntamente alle provvidenze
          di  cui  all'art.  1, secondo comma, lettere b) e c), della
          legge  15 ottobre  1981, n. 590, e successive modificazioni
          ed integrazioni;
                b) a  lire  5  milioni  ed a lire 11 milioni a favore
          delle  aziende  agricole  aventi  diritto,  per  tre annate
          agrarie,  anche  non  consecutive,  a  partire  dall'annata
          1981-82,  congiuntamente  o disgiuntamente alle provvidenze
          di  cui  all'art.  1,  secondo comma lettere b) e c), della
          legge  15 ottobre  1981, n. 590, e successive modificazioni
          ed integrazioni;
                c) a  lire  6  milioni  ed a lire 12 milioni a favore
          delle  aziende  agricole aventi diritto, per quattro annate
          agrarie,  anche  non  consecutive,  a  partire  dall'annata
          1981-82,  congiuntamente  o disgiuntamente alle provvidenze
          di  cui  all'art.  1, secondo comma, lettere b) e c), della
          legge  15 ottobre  1981, n. 590, e successive modificazioni
          ed integrazioni;
                d) a  lire  7  milioni  ed a lire 13 milioni a favore
          delle  aziende  agricole  aventi  diritto,  per  almeno tre
          annate  consecutive, a partire dall'annata agraria 1986-87,
          congiuntamente  o  disgiuntamente  alle  provvidenze di cui
          all'art.  1,  secondo  comma,  lettere b) e c), della legge
          15 ottobre  1981,  n.  590,  e  successive modificazioni ed
          integrazioni.
              2. E' attribuito un contributo una tantum fino a lire 2
          milioni  per  ettaro, e comunque entro il limite massimo di
          cinquanta  milioni  ad  azienda,  a  favore  delle  aziende
          olivicole e viticole del Mezzogiorno colpite dalla siccita'
          nell'annata 1989-1990 che abbiano subito un danno superiore
          al  50  per  cento dell'intera produzione lorda vendibile e
          ricadenti nelle aree a tal uopo delimitate.".
                           Art. 8-octies.
  (( Contributo straordinario al Corpo nazionale soccorso alpino ))
((    1.  Allo scopo di concorrere all'avvio e al perseguimento delle
finalita'  istituzionali  del  Corpo  nazionale  soccorso  alpino, e'
attribuito  al  medesimo  un contributo straordinario di 350.000 euro
per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
  2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2004-2006,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle politiche agricole e forestali.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
)).
                           Art. 8-nonies.
              (( Norme di interpretazione autentica ))
((    1.  Il punto B.3), lettera b-bis), della tabella di valutazione
annessa  al  decreto-legge  7 aprile  2004,  n.  97,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel
senso  che  il  servizio  prestato  nella scuola dell'infanzia, nella
scuola  primaria  e  in qualita' di personale educativo e' valutabile
esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di
attivita'; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria
di  primo  e  di  secondo  grado  e' valutabile esclusivamente per le
graduatorie  relative  a  tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera
h),  della  tabella  di  cui  al precedente periodo si interpreta nel
senso  che  il servizio valutabile in misura doppia e' esclusivamente
quello  prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato
come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri, e non anche
quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola.
  2.  L'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si
interpreta  nel  senso  che  la  rideterminazione  delle  graduatorie
permanenti  dell'ultimo  scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1,
lettera  b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 20 agosto 2001, n. 333, e' riferita, per
quanto  concerne  i  soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli
prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004 )).
          Riferimenti normativi:
              -  Il  testo del punto B), della tabella di valutazione
          annessa al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni
          urgenti   per   assicurare   l'ordinato   avvio   dell'anno
          scolastico  2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato
          e  di  universita),  convertito,  con  modificazioni, dalla
          legge  4 giugno  2004,  n.  143  (pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 5 giugno 2004, n. 130), e' il seguente:
              2.   "Tabella   di   valutazione   dei  titoli  per  la
          rideterminazione  dell'ultimo  scaglione  delle graduatorie
          permanenti  di  cui  all'art.  401  del  testo  unico delle
          disposizioni  legislative vigenti in materia di istruzione,
          relative  alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
          decreto  legislativo  16 aprile  1999, n. 297, e successive
          modificazioni.
                A) (Omissis).
                B) Servizio di insegnamento o di educatore.
                B.1)  Per  il servizio di insegnamento prestato nelle
          scuole  materne o elementari o negli istituti di istruzione
          secondaria   o   artistica  statali,  ovvero  nelle  scuole
          paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di
          sostegno  per  gli  alunni  portatori di handicap, e per il
          servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti,
          per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino
          ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.
                B.2)  Per  il  servizio  di  insegnamento prestato in
          istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o
          pareggiati   ovvero  nelle  scuole  elementari  parificate,
          ovvero  nelle  scuole materne autorizzate, sono attribuiti,
          per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino
          ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.
                B.3) Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai
          precedenti punti B.1 e B.2:
                  a)e'  valutabile  solo  il servizio di insegnamento
          prestato  con  il  possesso del titolo di studio prescritto
          dalla  normativa  vigente all'epoca della nomina e relativo
          alla  classe  di  concorso  o  posto per il quale si chiede
          l'inserimento in graduatoria;
                  b) il  servizio prestato contemporaneamente in piu'
          insegnamenti  o  in  piu' classi di concorso e valutato per
          una sola graduatoria a scelta dell'interessato;
                  b-bis) il servizio prestato in classe di concorso o
          posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la
          graduatoria  e'  valutato nella misura del 50 per cento del
          punteggio previsto al punto B.1);
                  c) il  servizio svolto nelle attivita' di sostegno,
          se  prestata  con  il  possesso  del  prescritto titolo per
          l'accesso  alla  classe  di  concorso,  area disciplinare o
          posto, e' valutato in una delle classi di concorso comprese
          nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato;
                  d) non  sono  valutabili  i servizi di insegnamento
          prestati  durante  il periodo di durata legale dei corsi di
          specializzazione per l'insegnamento secondario;
                  e) a  decorrere  dall'anno  scolastico 2005-2006 il
          servizio  prestato nelle scuole italiane all'estero e nelle
          scuole  materne o elementari o negli istituti di istruzione
          secondaria  o  artistica  nei Paesi appartenenti all'Unione
          europea  e'  equiparato al corrispondente servizio prestato
          in Italia;
                  f) il  servizio prestato nelle scuole militari, che
          rilasciano  titoli  di studio corrispondenti a quelli della
          scuola  statale,  e'  valutato  per intero, se svolto per i
          medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;
                  g) il servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle
          scuole paritarie e' valutato per intero, ai sensi dell'art.
          2,  comma  2,  del  decreto-legge  3 luglio  2001,  n. 255,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
          n. 333;
                  h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine
          e  grado  situate  nei comuni di montagna di cui alla legge
          10 marzo  1957,  n. 90, nelle isole minori e negli istituti
          penitenziari  e'  valutato  in  misura doppia. Si intendono
          quali  scuole  di montagna quelle di cui almeno una sede e'
          collocata  in  localita'  situata  sopra  i  600  metri dal
          livello del mare;
                  i) (abrogato).
              (Omissis).".
                           Art. 8-decies.
                      (( Proroga di termine ))
((   1. Il termine indicato dall'articolo 6 del regolamento di cui al
decreto interministeriale 15 luglio 2003, n. 388, e' prorogato di sei
mesi )).
          Riferimenti normativi:
              - Il testo dell'art. 6 del decreto interministeriale 15
          luglio  2003, n. 388 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
          febbraio   2004,   n.   27)  recante  "Regolamento  recante
          disposizioni  sul  pronto soccorso aziendale, in attuazione
          dell'art.  15,  comma  3,  del decreto legislativo 1994, n.
          626, e successive modificazioni" e' il seguente:
              "Art.  6  (Entrata  in  vigore).  - Il presente decreto
          entra  in  vigore  sei mesi dopo la sua pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".
                               Art. 9.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
     


VEDERE TABELLE ALLEGATE


Tabella pag.32
Tabella pag.33
Tabella pag.34






fp04 - gr04