GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 197 DEL 23/8/2004

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 

DELIBERAZIONE 3 agosto 2004 
Norme   a   garanzia  dell'accesso  dei  fornitori  di  contenuti  di
particolare  valore  alle reti per la televisione digitale terrestre.
(Delibera n. 253/04/CONS).
           L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella riunione di Consiglio del 3 agosto 2004;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989,
relativa  al  coordinamento  di determinate disposizioni legislative,
regolamentari   e   amministrative  degli  Stati  membri  concernenti
l'esercizio  delle  attivita'  televisive cosi' come modificata dalla
direttiva del Parlamento e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997;
  Vista  la  legge  30 aprile  1998, n. 122, recante "Differimento di
termini   previsti  dalla  legge  31 luglio  1997,  n.  249  relativi
all'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in
materia   di   programmazione   e   di   interruzioni   pubblicitarie
televisive";
  Vista  la  delibera  n.  278/99/CONS  del  20 ottobre 1999, recante
"Procedura  per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito
di ricerche e indagini conoscitive";
  Vista  la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche";
  Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni
urgenti  per  il  differimento  di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive  analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di
impianti  radiotelevisivi" convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66;
  Vista  la  propria  delibera  n.  435/01/CONS  del 15 novembre 2001
recante  "Approvazione  del regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre  in  tecnica  digitale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  del 6 dicembre 2001, n. 284, supplemento
ordinario n. 259 (di seguito indicato come "regolamento");
  Vista   la  direttiva  2002/21/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune
per  le  reti  ed  i  servizi di comunicazione elettronica (direttiva
quadro);
  Vista la raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio
2003  relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore
delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione
ex  ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e
del  Consiglio  del  7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo
comune  per  le  reti  ed  i  servizi  di  comunicazione  elettronica
pubblicata nella GUCE dell'8 marzo 2003;
  Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante
"Codice  delle  comunicazioni elettroniche" (di seguito indicato come
"Codice");
  Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante "Modifiche e integrazioni
al  regolamento  concernente  l'accesso  ai  documenti  approvato con
delibera  n.  217/01/CONS"  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;
  Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio
in   materia   di   assetto   del  sistema  radiotelevisivo  e  della
RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a., nonche' delega al Governo per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione";
  Vista  la  delibera  n. 39/04/CONS, recante "Consultazione pubblica
concernente  norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti
di   particolare   valore  alle  reti  per  la  televisione  digitale
terrestre",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana  n. 75 del 30 marzo 2004, i cui termini sono stati prorogati
con  la  delibera n. 115/04/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 6 maggio 2004, n. 105;
  Viste  le  risposte pervenute e le osservazioni formulate a seguito
della  consultazione  pubblica  indetta con delibera n. 39/04/CONS da
parte  di  AERANTI  CORALLO, AIIP, APT, Cartoon Italia, Coordinamento
Nazionale  Telestreet,  DOC/IT,  e.Bismedia,  FRT, H3G, Home Shopping
Europe, ISIMM, La 7 Televisioni, Prima Tv, RAI, Rete Blu, RTI;
  Considerato  che  l'art. 23, comma 5, della legge 3 maggio 2004, n.
112,  ha  previsto  che,  a decorrere dalla data di entrata in vigore
della  medesima  legge, la licenza di operatore di rete televisiva e'
rilasciata,  su  domanda,  ai  soggetti che esercitano legittimamente
l'attivita' di diffusione televisiva, in virtu' di titolo concessorio
ovvero  per  il  generale assentimento di cui al comma 1 del medesimo
articolo,  qualora  dimostrino  di  avere raggiunto una copertura non
inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale e che
l'art.  23, comma 6, della legge 3 maggio 2004, n. 112, prevede che i
soggetti  richiedenti  la  licenza  di  operatore  di rete televisiva
devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda,
l'obbligo  di  osservare  le  disposizioni  che saranno stabilite nel
provvedimento previsto dall'art. 29 del regolamento;
  Considerato che l'art. 29 del regolamento aveva previsto l'adozione
da  parte  dell'Autorita'  di provvedimenti a tutela del pluralismo e
della  concorrenza  entro  il 31 marzo 2004 e che, tuttavia, il nuovo
quadro   normativo   comunitario  delle  comunicazioni  elettroniche,
recepito  successivamente  dal  Codice, prevede che l'imposizione, la
modifica  o  la  revoca  di obblighi ex-ante a carico di operatori di
rete di comunicazioni elettroniche puo' avvenire solo con riguardo ad
"imprese  che dispongono di un significativo potere di mercato previo
completamento delle procedure di analisi dei mercati rilevanti";
  Considerato  che  il  suddetto  nuovo  quadro  regolamentare non si
applica,  invece,  ai  contenuti dei servizi forniti mediante reti di
comunicazione  elettronica e lascia impregiudicate le misure adottate
a   livello  nazionale  per  promuovere  la  diversita'  culturale  e
linguistica  e per assicurare il pluralismo dei mezzi di informazione
e che le disposizioni previste dal comma 1, lettere a) e b) dell'art.
29   del  regolamento  riguardano  specificatamente  il  profilo  del
pluralismo  informativo  e  la  tutela  dei fornitori di contenuti di
particolare valore;
  Ritenuto,  pertanto, opportuno adottare un primo provvedimento che,
in  attuazione di quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lettere a) e
b),   preveda  norme  a  garanzia  dell'accesso  alle  reti  digitali
terrestri  per  fornitori di contenuto di "particolare valore" per il
sistema televisivo nazionale e locale;
  Considerato   che,   anche   a  seguito  della  consultazione,  per
l'individuazione  dei  contenuti  di  particolare  valore  in  ambito
nazionale,  in particolare trasmessi attraverso canali tematici, sono
stati  adottati  i  seguenti  criteri:  l'arricchimento del contenuto
educativo  della  programmazione,  il  rafforzamento  del  pluralismo
informativo,  l'informazione  e  l'approfondimento  dei fatti e delle
notizie, del contesto socio-economico, culturale e politico nazionale
ed  internazionale,  il miglioramento del rapporto fra il cittadino e
la  pubblica  amministrazione  ovvero  fra  cittadino  e fornitori di
servizi  di  interesse generale e di pubblica utilita', la promozione
dell'identita' culturale nazionale ed europea;
  Considerata,  inoltre, la necessita' di promuovere in tale ambito i
programmi  dedicati  alla  formazione  dei  minori  in eta' scolare e
prescolare,  e di precisare che per questi ultimi non solo il tema ma
anche il linguaggio usato, gli argomenti trattati ed il format (quali
quelli  del  documentario  e  del  cartone  animato)  debbono  essere
adeguati alla finalita' formativa del pubblico destinatario;
  Considerato,  infine,  che  la  direttiva 89/552/CE prevede che per
promuovere  attivamente  l'una  o  l'altra  lingua,  gli Stati membri
devono  avere  la  facolta'  di  stabilire norme piu' rigorose o piu'
particolareggiate, secondo criteri linguistici, sempre che tali norme
rispettino   il   diritto   comunitario  e  non  si  applichino  alla
ritrasmissione  di  programmi  originari di altri Stati membri, e che
qualora  lo ritengano necessario per il conseguimento di obiettivi di
politica  linguistica,  gli  Stati  membri  hanno  la  facolta',  nel
rispetto del diritto comunitario, di prevedere norme piu' dettagliate
o  piu'  rigorose,  in  particolare  secondo criteri linguistici, per
quanto  riguarda  alcune  o  tutte  le  trasmissioni  delle emittenti
televisive soggette alla loro giurisdizione;
  Considerato  che, per l'individuazione dei contenuti di particolare
valore  in  ambito  locale,  oltre  ai  criteri individuati a livello
nazionale,   sono   stati   identificati,   anche   a  seguito  della
consultazione,   l'informazione   locale  e  l'approfondimento  della
realta'   socio-economica  e  politica  a  livello  territoriale  che
valorizzi  le  culture locali e dialettali e la multiculturalita', la
localizzazione  territoriale  dell'attivita'  formativa  legata  allo
sviluppo  dei servizi, dell'industria e dell'artigianato locali anche
nel  contesto di politiche di internazionalizzazione, la tutela delle
minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;
  Considerato   che,   nella   definizione   di   regole  a  garanzia
dell'accesso  dei fornitori di contenuto di particolare valore, oltre
alle specifiche previsioni del regolamento, si ritiene necessario che
gli  operatori  di  rete forniscano un'adeguata informazione circa la
disponibilita'  di risorse trasmissive tramite un congruo preavviso e
opportune forme di pubblicita';
  Udita  la  relazione del commissario dott. Antonio Pilati, relatore
ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita'.
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni della
legge n. 112/04 e si intende per:
    a) "regolamento": il regolamento relativo alla radiodiffusione in
tecnica digitale di cui all'allegato A della delibera n. 435/01/CONS;
    b) "canale  tematico":  il  fornitore  di  contenuti  che dedichi
almeno il 70% della propria programmazione allo stesso tema;
    c) "fase  di  avvio  dei  mercati": il periodo che intercorre tra
l'entrata  in  vigore  del  regolamento e la data di cessazione delle
concessioni  in  tecnica  analogica,  ossia  la  data  della completa
attuazione  del  piano  di assegnazione delle frequenze televisive in
tecnica digitale;
    d) "fornitore  di contenuti a carattere comunitario": il soggetto
che  ha  la  responsabilita'  editoriale  nella  predisposizione  dei
programmi  destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale
che si impegna:
      1. a non trasmettere piu' del 5% di pubblicita' per ogni ora di
diffusione;
      2. a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il
50%  dell'orario  di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle
21.
    e) "fornitori   di   contenuti   indipendenti":  gli  editori  di
palinsesti  destinati  alla  televisione  digitale  terrestre che non
siano  riconducibili  direttamente o indirettamente agli operatori di
rete  ovvero che non siano in rapporto di controllo o di collegamento
con i suddetti operatori di rete ai sensi dell'art. 2, commi 16, 17 e
18, della legge n. 249/1997 e dell'art. 2359, comma 3, codice civile;
    f) "programmi  originali  autoprodotti":  programmi realizzati in
proprio  dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue
controllate,   ovvero   in   co-produzione  con  altro  fornitore  di
contenuti;
                               Art. 2.
                               Oggetto
  1.  Il  presente  provvedimento  contiene le disposizioni minime di
riferimento  che  gli  operatori di rete sono tenuti a rispettare per
garantire  accesso alle reti per la televisione digitale terrestre da
parte  dei  fornitori  di  contenuti  di  particolare  valore  di cui
all'art. 29, comma 1, lettere a) e b), del regolamento.
                               Art. 3.
Contenuti  di  particolare  valore nell'ambito del sistema televisivo
                              nazionale
  1.  Ai  fini  del  presente  provvedimento,  sono identificati come
fornitori  di  contenuti di particolare valore riguardo alla qualita'
della   programmazione  ed  al  pluralismo  informativo  nel  sistema
televisivo  nazionale,  i  fornitori  di contenuti indipendenti i cui
palinsesti, prevalentemente in lingua italiana, rispettano almeno uno
dei seguenti criteri:
    a) arricchimento  del  contenuto  educativo  della programmazione
attraverso  canali  tematici dedicati alla formazione, in particolare
quelli che, per scelta degli argomenti, del linguaggio e dei formati,
sono adatti ad un pubblico in eta' scolare o prescolare;
    b) rafforzamento  del  pluralismo  informativo  attraverso canali
tematici  dedicati all'informazione e all'approfondimento dei fatti e
delle    notizie,    del    contesto    socio-economico,   culturale,
multiculturale e politico nazionale ed internazionale;
    c) miglioramento  del  rapporto  fra  il  cittadino e la pubblica
amministrazione  ovvero  fra  cittadino  e  fornitori  di  servizi di
interesse  generale  e  di  pubblica utilita' attraverso l'offerta di
canali tematici e di servizi interattivi a cio' dedicati;
    d) promozione  dell'identita' culturale nazionale ed europea, per
i  canali  che  non  rientrano  nella definizione di canale tematico,
attraverso  palinsesti che garantiscono una quota di riserva a favore
delle opere europee e di produttori indipendenti maggiorata, rispetto
a  quella  minima prevista dalla legge n. 122/1998, in misura del 25%
per  le  opere  europee  (per  un totale pari al 75%) e del 10% per i
produttori  indipendenti (per un totale pari al 20%) di cui almeno la
meta' prodotta negli ultimi 5 anni.
                               Art. 4.
Contenuti  di  particolare  valore nell'ambito del sistema televisivo
                               locale
  1.  Ai  fini  del  presente  provvedimento,  fatto  salvo il titolo
preferenziale  previsto  dall'art.  36 della delibera n. 435/01/CONS,
sono  fornitori  di  contenuti  di  particolare  valore  nel  sistema
televisivo  locale, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera a), n. 2,
del   regolamento,  i  fornitori  di  contenuti  indipendenti  i  cui
palinsesti rispettano almeno uno dei seguenti criteri:
    a) riservano almeno il 70% della programmazione ad uno o piu' dei
seguenti temi:
      1.  formazione, con particolare riferimento alla localizzazione
territoriale   dell'attivita'  formativa  legata  allo  sviluppo  dei
servizi,  dell'industria e dell'artigianato locali anche nel contesto
di politiche di internazionalizzazione;
      2.   informazione   locale   e  approfondimento  della  realta'
socio-economica  e  politica  a livello territoriale, compresi canali
dedicati  alla  valorizzazione  delle  culture  locali e dialettali e
della multiculturalita';
      3. rapporto dei cittadini con le amministrazioni locali e con i
fornitori  di  servizi  locali  di  interesse  generale e di pubblica
utilita' con offerta di programmi e servizi interattivi dedicati.
    b) sono a carattere comunitario;
    c) dedicano la propria programmazione alle minoranze linguistiche
riconosciute  dalla  legge, ferma restando la riserva di capacita' in
favore delle medesime minoranze linguistiche.
                               Art. 5.
                  Obblighi degli operatori di rete
  1.  Gli operatori di rete, nella gestione e fornitura della propria
capacita'  trasmissiva,  tengono  conto delle richieste di accesso da
parte dei canali che rispondono ai criteri di cui agli art. 3 e 4 del
presente   provvedimento,  fermo  restando  il  titolo  preferenziale
previsto dall'art. 36, comma 1, del regolamento.
  2.  Ai  fini  di quanto disposto dal comma 1, gli operatori di rete
assicurano:
    a) una corretta informazione, resa nota ai potenziali interessati
tramite  la  pubblicazione, sul proprio sito Internet e su almeno due
quotidiani  nazionali,  con un anticipo di almeno 60 giorni, circa la
messa  a  disposizione  di  risorse trasmissive da cedere a terzi, le
relative condizioni tecniche ed economiche ed i criteri prioritari di
assegnazione;
    b) la  parita' di trattamento nelle condizioni tecnico-economiche
di offerta della capacita' trasmissiva.
                               Art. 6.
                        Risorse insufficienti
  1. Nel  caso  in  cui  la capacita' messa a disposizione da ciascun
operatore  di  rete  sia  insufficiente  a  soddisfare  le  richieste
pervenute  da parte dei fornitori di contenuti entro i termini di cui
all'art.   5,  comma  2,  lettera  a),  l'operatore  di  rete  adotta
meccanismi   che  garantiscono  un  accesso  in  via  prioritaria  ai
fornitori di contenuti di particolare valore.
  2. L'operatore  di  rete  soggetto all'obbligo di destinare a terzi
parte  della  propria  capacita'  trasmissiva,  o  ai sensi dell'art.
2-bis,  comma 1,  della  legge  n. 66/2001 o in conseguenza di quanto
disposto  dall'art.  25,  comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112,
oppure, al termine della fase di avvio dei mercati, in conseguenza di
quanto  disposto  dall'art. 24 della delibera 435/01/CONS, riserva ai
soggetti di cui agli articoli 3 e 4 del presente provvedimento almeno
il  20%  della propria capacita' trasmissiva da destinare a terzi, e,
in ogni caso, una capacita' sufficiente per la trasmissione di almeno
un programma televisivo.
  3.  Ai  fini  della  determinazione  della  base  di calcolo per il
computo   della  capacita'  trasmissiva  da  destinare  a  terzi,  si
considerano almeno cinque programmi per blocco di diffusione.
  4.  Se  la  capacita'  trasmissiva  e' stata integralmente occupata
nella  fase  di  sperimentazione,  dal  momento  del  rilascio  della
licenza, gli operatori di rete di cui al comma 2 considerano comunque
prioritarie  le richieste pervenute dai fornitori di contenuti di cui
agli  articoli 3  e  4  del  presente provvedimento che devono essere
soddisfatte,  nella  misura della riserva di cui al medesimo comma 2,
alla prima scadenza contrattuale utile.
  5.  Al fine di soddisfare il maggior numero di richieste di accesso
alla   propria   capacita'   trasmissiva   ed   in  caso  di  risorse
insufficienti,  gli  operatori  di  rete  e prevedono la condivisione
statica e dinamica tra i fornitori di contenuti.
                               Art. 7.
                   Risoluzione delle controversie
  1.   Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  28,  comma  1  del
regolamento,   per  la  risoluzione  di  eventuali  controversie  tra
operatori    di   rete   e   fornitori   di   contenuti   nell'ambito
dell'applicazione  dei  criteri stabiliti nel presente provvedimento,
si  applica  l'art.  1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
con  la medesima disciplina procedurale di cui agli articoli 7, 8, 9,
10,  11,  12  e  13  dell'allegato  A  alla  delibera  n. 148/01/CONS
intendendosi  attribuiti  al Consiglio i poteri previsti dal predetto
regolamento.
  2.  Ai  sensi  dell'art.  28, comma 2, del regolamento, gli accordi
degli  operatori  di  rete  con i fornitori di contenuti indipendenti
sono  preventivamente comunicati all'Autorita' al fine della verifica
del rispetto delle disposizioni previste dal presente provvedimento e
dalla normativa vigente.
                               Art. 8.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Al  fine  di assicurare il rispetto dell'obbligo di separazione
societaria previsto dall'art. 5, comma 1, lettera g), numero 2, della
legge  3 maggio  2004,  n.  112,  nonche'  dall'art. 27, comma 1, del
regolamento,  i  soggetti di cui all'art. 23, comma 5, della legge n.
112/2004,  possono  richiedere il rilascio della licenza di operatore
di  rete,  anche  a  favore di altra societa' da esso controllata, ad
esso  collegata  o  controllante il soggetto, ai sensi dell'art. 2359
c.c.,  a  condizione  che  tale  societa'  soddisfi,  all'atto  della
richiesta,  i requisiti previsti dalla normativa vigente. I soggetti,
legittimamente  operanti  in ambito nazionale in tecnica analogica in
virtu'  di  una  concessione  o del generale assentimento di cui alla
legge  n.  112/2004, che richiedono licenza di operatore di rete sono
tenuti   all'atto  di  presentazione  della  domanda  ad  attuare  la
separazione   societaria   fra  operatore  di  rete  e  fornitore  di
contenuti.
  2.  L'Autorita'  si  riserva  di  rivedere le presenti disposizioni
all'esito  di  una  verifica  dell'efficacia  delle  stesse alla luce
dell'evoluzione del mercato.
  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana,  nel  Bollettino  ufficiale  e  sul  sito  web
dell'Autorita'  ed  entra  in  vigore  il  giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Napoli, 3 agosto 2004
                                                 Il presidente: Cheli


fp04 - gr04