AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 3 agosto 2004
Norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di
particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre.
(Delibera n. 253/04/CONS).
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione di Consiglio del 3 agosto 2004;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989,
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti
l'esercizio delle attivita' televisive cosi' come modificata dalla
direttiva del Parlamento e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di
termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 relativi
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in
materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie
televisive";
Vista la delibera n. 278/99/CONS del 20 ottobre 1999, recante
"Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito
di ricerche e indagini conoscitive";
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche";
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di
impianti radiotelevisivi" convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66;
Vista la propria delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001
recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 6 dicembre 2001, n. 284, supplemento
ordinario n. 259 (di seguito indicato come "regolamento");
Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune
per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva
quadro);
Vista la raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio
2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore
delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione
ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
pubblicata nella GUCE dell'8 marzo 2003;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
"Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito indicato come
"Codice");
Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante "Modifiche e integrazioni
al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con
delibera n. 217/01/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio
in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche' delega al Governo per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione";
Vista la delibera n. 39/04/CONS, recante "Consultazione pubblica
concernente norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti
di particolare valore alle reti per la televisione digitale
terrestre", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 75 del 30 marzo 2004, i cui termini sono stati prorogati
con la delibera n. 115/04/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 6 maggio 2004, n. 105;
Viste le risposte pervenute e le osservazioni formulate a seguito
della consultazione pubblica indetta con delibera n. 39/04/CONS da
parte di AERANTI CORALLO, AIIP, APT, Cartoon Italia, Coordinamento
Nazionale Telestreet, DOC/IT, e.Bismedia, FRT, H3G, Home Shopping
Europe, ISIMM, La 7 Televisioni, Prima Tv, RAI, Rete Blu, RTI;
Considerato che l'art. 23, comma 5, della legge 3 maggio 2004, n.
112, ha previsto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della medesima legge, la licenza di operatore di rete televisiva e'
rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente
l'attivita' di diffusione televisiva, in virtu' di titolo concessorio
ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1 del medesimo
articolo, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non
inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale e che
l'art. 23, comma 6, della legge 3 maggio 2004, n. 112, prevede che i
soggetti richiedenti la licenza di operatore di rete televisiva
devono assumere, con specifica dichiarazione contenuta nella domanda,
l'obbligo di osservare le disposizioni che saranno stabilite nel
provvedimento previsto dall'art. 29 del regolamento;
Considerato che l'art. 29 del regolamento aveva previsto l'adozione
da parte dell'Autorita' di provvedimenti a tutela del pluralismo e
della concorrenza entro il 31 marzo 2004 e che, tuttavia, il nuovo
quadro normativo comunitario delle comunicazioni elettroniche,
recepito successivamente dal Codice, prevede che l'imposizione, la
modifica o la revoca di obblighi ex-ante a carico di operatori di
rete di comunicazioni elettroniche puo' avvenire solo con riguardo ad
"imprese che dispongono di un significativo potere di mercato previo
completamento delle procedure di analisi dei mercati rilevanti";
Considerato che il suddetto nuovo quadro regolamentare non si
applica, invece, ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di
comunicazione elettronica e lascia impregiudicate le misure adottate
a livello nazionale per promuovere la diversita' culturale e
linguistica e per assicurare il pluralismo dei mezzi di informazione
e che le disposizioni previste dal comma 1, lettere a) e b) dell'art.
29 del regolamento riguardano specificatamente il profilo del
pluralismo informativo e la tutela dei fornitori di contenuti di
particolare valore;
Ritenuto, pertanto, opportuno adottare un primo provvedimento che,
in attuazione di quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lettere a) e
b), preveda norme a garanzia dell'accesso alle reti digitali
terrestri per fornitori di contenuto di "particolare valore" per il
sistema televisivo nazionale e locale;
Considerato che, anche a seguito della consultazione, per
l'individuazione dei contenuti di particolare valore in ambito
nazionale, in particolare trasmessi attraverso canali tematici, sono
stati adottati i seguenti criteri: l'arricchimento del contenuto
educativo della programmazione, il rafforzamento del pluralismo
informativo, l'informazione e l'approfondimento dei fatti e delle
notizie, del contesto socio-economico, culturale e politico nazionale
ed internazionale, il miglioramento del rapporto fra il cittadino e
la pubblica amministrazione ovvero fra cittadino e fornitori di
servizi di interesse generale e di pubblica utilita', la promozione
dell'identita' culturale nazionale ed europea;
Considerata, inoltre, la necessita' di promuovere in tale ambito i
programmi dedicati alla formazione dei minori in eta' scolare e
prescolare, e di precisare che per questi ultimi non solo il tema ma
anche il linguaggio usato, gli argomenti trattati ed il format (quali
quelli del documentario e del cartone animato) debbono essere
adeguati alla finalita' formativa del pubblico destinatario;
Considerato, infine, che la direttiva 89/552/CE prevede che per
promuovere attivamente l'una o l'altra lingua, gli Stati membri
devono avere la facolta' di stabilire norme piu' rigorose o piu'
particolareggiate, secondo criteri linguistici, sempre che tali norme
rispettino il diritto comunitario e non si applichino alla
ritrasmissione di programmi originari di altri Stati membri, e che
qualora lo ritengano necessario per il conseguimento di obiettivi di
politica linguistica, gli Stati membri hanno la facolta', nel
rispetto del diritto comunitario, di prevedere norme piu' dettagliate
o piu' rigorose, in particolare secondo criteri linguistici, per
quanto riguarda alcune o tutte le trasmissioni delle emittenti
televisive soggette alla loro giurisdizione;
Considerato che, per l'individuazione dei contenuti di particolare
valore in ambito locale, oltre ai criteri individuati a livello
nazionale, sono stati identificati, anche a seguito della
consultazione, l'informazione locale e l'approfondimento della
realta' socio-economica e politica a livello territoriale che
valorizzi le culture locali e dialettali e la multiculturalita', la
localizzazione territoriale dell'attivita' formativa legata allo
sviluppo dei servizi, dell'industria e dell'artigianato locali anche
nel contesto di politiche di internazionalizzazione, la tutela delle
minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;
Considerato che, nella definizione di regole a garanzia
dell'accesso dei fornitori di contenuto di particolare valore, oltre
alle specifiche previsioni del regolamento, si ritiene necessario che
gli operatori di rete forniscano un'adeguata informazione circa la
disponibilita' di risorse trasmissive tramite un congruo preavviso e
opportune forme di pubblicita';
Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati, relatore
ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorita'.
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni della
legge n. 112/04 e si intende per:
a) "regolamento": il regolamento relativo alla radiodiffusione in
tecnica digitale di cui all'allegato A della delibera n. 435/01/CONS;
b) "canale tematico": il fornitore di contenuti che dedichi
almeno il 70% della propria programmazione allo stesso tema;
c) "fase di avvio dei mercati": il periodo che intercorre tra
l'entrata in vigore del regolamento e la data di cessazione delle
concessioni in tecnica analogica, ossia la data della completa
attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in
tecnica digitale;
d) "fornitore di contenuti a carattere comunitario": il soggetto
che ha la responsabilita' editoriale nella predisposizione dei
programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale
che si impegna:
1. a non trasmettere piu' del 5% di pubblicita' per ogni ora di
diffusione;
2. a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il
50% dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle
21.
e) "fornitori di contenuti indipendenti": gli editori di
palinsesti destinati alla televisione digitale terrestre che non
siano riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di
rete ovvero che non siano in rapporto di controllo o di collegamento
con i suddetti operatori di rete ai sensi dell'art. 2, commi 16, 17 e
18, della legge n. 249/1997 e dell'art. 2359, comma 3, codice civile;
f) "programmi originali autoprodotti": programmi realizzati in
proprio dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue
controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di
contenuti;
Art. 2.
Oggetto
1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni minime di
riferimento che gli operatori di rete sono tenuti a rispettare per
garantire accesso alle reti per la televisione digitale terrestre da
parte dei fornitori di contenuti di particolare valore di cui
all'art. 29, comma 1, lettere a) e b), del regolamento.
Art. 3.
Contenuti di particolare valore nell'ambito del sistema televisivo
nazionale
1. Ai fini del presente provvedimento, sono identificati come
fornitori di contenuti di particolare valore riguardo alla qualita'
della programmazione ed al pluralismo informativo nel sistema
televisivo nazionale, i fornitori di contenuti indipendenti i cui
palinsesti, prevalentemente in lingua italiana, rispettano almeno uno
dei seguenti criteri:
a) arricchimento del contenuto educativo della programmazione
attraverso canali tematici dedicati alla formazione, in particolare
quelli che, per scelta degli argomenti, del linguaggio e dei formati,
sono adatti ad un pubblico in eta' scolare o prescolare;
b) rafforzamento del pluralismo informativo attraverso canali
tematici dedicati all'informazione e all'approfondimento dei fatti e
delle notizie, del contesto socio-economico, culturale,
multiculturale e politico nazionale ed internazionale;
c) miglioramento del rapporto fra il cittadino e la pubblica
amministrazione ovvero fra cittadino e fornitori di servizi di
interesse generale e di pubblica utilita' attraverso l'offerta di
canali tematici e di servizi interattivi a cio' dedicati;
d) promozione dell'identita' culturale nazionale ed europea, per
i canali che non rientrano nella definizione di canale tematico,
attraverso palinsesti che garantiscono una quota di riserva a favore
delle opere europee e di produttori indipendenti maggiorata, rispetto
a quella minima prevista dalla legge n. 122/1998, in misura del 25%
per le opere europee (per un totale pari al 75%) e del 10% per i
produttori indipendenti (per un totale pari al 20%) di cui almeno la
meta' prodotta negli ultimi 5 anni.
Art. 4.
Contenuti di particolare valore nell'ambito del sistema televisivo
locale
1. Ai fini del presente provvedimento, fatto salvo il titolo
preferenziale previsto dall'art. 36 della delibera n. 435/01/CONS,
sono fornitori di contenuti di particolare valore nel sistema
televisivo locale, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera a), n. 2,
del regolamento, i fornitori di contenuti indipendenti i cui
palinsesti rispettano almeno uno dei seguenti criteri:
a) riservano almeno il 70% della programmazione ad uno o piu' dei
seguenti temi:
1. formazione, con particolare riferimento alla localizzazione
territoriale dell'attivita' formativa legata allo sviluppo dei
servizi, dell'industria e dell'artigianato locali anche nel contesto
di politiche di internazionalizzazione;
2. informazione locale e approfondimento della realta'
socio-economica e politica a livello territoriale, compresi canali
dedicati alla valorizzazione delle culture locali e dialettali e
della multiculturalita';
3. rapporto dei cittadini con le amministrazioni locali e con i
fornitori di servizi locali di interesse generale e di pubblica
utilita' con offerta di programmi e servizi interattivi dedicati.
b) sono a carattere comunitario;
c) dedicano la propria programmazione alle minoranze linguistiche
riconosciute dalla legge, ferma restando la riserva di capacita' in
favore delle medesime minoranze linguistiche.
Art. 5.
Obblighi degli operatori di rete
1. Gli operatori di rete, nella gestione e fornitura della propria
capacita' trasmissiva, tengono conto delle richieste di accesso da
parte dei canali che rispondono ai criteri di cui agli art. 3 e 4 del
presente provvedimento, fermo restando il titolo preferenziale
previsto dall'art. 36, comma 1, del regolamento.
2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, gli operatori di rete
assicurano:
a) una corretta informazione, resa nota ai potenziali interessati
tramite la pubblicazione, sul proprio sito Internet e su almeno due
quotidiani nazionali, con un anticipo di almeno 60 giorni, circa la
messa a disposizione di risorse trasmissive da cedere a terzi, le
relative condizioni tecniche ed economiche ed i criteri prioritari di
assegnazione;
b) la parita' di trattamento nelle condizioni tecnico-economiche
di offerta della capacita' trasmissiva.
Art. 6.
Risorse insufficienti
1. Nel caso in cui la capacita' messa a disposizione da ciascun
operatore di rete sia insufficiente a soddisfare le richieste
pervenute da parte dei fornitori di contenuti entro i termini di cui
all'art. 5, comma 2, lettera a), l'operatore di rete adotta
meccanismi che garantiscono un accesso in via prioritaria ai
fornitori di contenuti di particolare valore.
2. L'operatore di rete soggetto all'obbligo di destinare a terzi
parte della propria capacita' trasmissiva, o ai sensi dell'art.
2-bis, comma 1, della legge n. 66/2001 o in conseguenza di quanto
disposto dall'art. 25, comma 8, della legge 3 maggio 2004, n. 112,
oppure, al termine della fase di avvio dei mercati, in conseguenza di
quanto disposto dall'art. 24 della delibera 435/01/CONS, riserva ai
soggetti di cui agli articoli 3 e 4 del presente provvedimento almeno
il 20% della propria capacita' trasmissiva da destinare a terzi, e,
in ogni caso, una capacita' sufficiente per la trasmissione di almeno
un programma televisivo.
3. Ai fini della determinazione della base di calcolo per il
computo della capacita' trasmissiva da destinare a terzi, si
considerano almeno cinque programmi per blocco di diffusione.
4. Se la capacita' trasmissiva e' stata integralmente occupata
nella fase di sperimentazione, dal momento del rilascio della
licenza, gli operatori di rete di cui al comma 2 considerano comunque
prioritarie le richieste pervenute dai fornitori di contenuti di cui
agli articoli 3 e 4 del presente provvedimento che devono essere
soddisfatte, nella misura della riserva di cui al medesimo comma 2,
alla prima scadenza contrattuale utile.
5. Al fine di soddisfare il maggior numero di richieste di accesso
alla propria capacita' trasmissiva ed in caso di risorse
insufficienti, gli operatori di rete e prevedono la condivisione
statica e dinamica tra i fornitori di contenuti.
Art. 7.
Risoluzione delle controversie
1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1 del
regolamento, per la risoluzione di eventuali controversie tra
operatori di rete e fornitori di contenuti nell'ambito
dell'applicazione dei criteri stabiliti nel presente provvedimento,
si applica l'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
con la medesima disciplina procedurale di cui agli articoli 7, 8, 9,
10, 11, 12 e 13 dell'allegato A alla delibera n. 148/01/CONS
intendendosi attribuiti al Consiglio i poteri previsti dal predetto
regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del regolamento, gli accordi
degli operatori di rete con i fornitori di contenuti indipendenti
sono preventivamente comunicati all'Autorita' al fine della verifica
del rispetto delle disposizioni previste dal presente provvedimento e
dalla normativa vigente.
Art. 8.
Disposizioni transitorie e finali
1. Al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo di separazione
societaria previsto dall'art. 5, comma 1, lettera g), numero 2, della
legge 3 maggio 2004, n. 112, nonche' dall'art. 27, comma 1, del
regolamento, i soggetti di cui all'art. 23, comma 5, della legge n.
112/2004, possono richiedere il rilascio della licenza di operatore
di rete, anche a favore di altra societa' da esso controllata, ad
esso collegata o controllante il soggetto, ai sensi dell'art. 2359
c.c., a condizione che tale societa' soddisfi, all'atto della
richiesta, i requisiti previsti dalla normativa vigente. I soggetti,
legittimamente operanti in ambito nazionale in tecnica analogica in
virtu' di una concessione o del generale assentimento di cui alla
legge n. 112/2004, che richiedono licenza di operatore di rete sono
tenuti all'atto di presentazione della domanda ad attuare la
separazione societaria fra operatore di rete e fornitore di
contenuti.
2. L'Autorita' si riserva di rivedere le presenti disposizioni
all'esito di una verifica dell'efficacia delle stesse alla luce
dell'evoluzione del mercato.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web
dell'Autorita' ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Napoli, 3 agosto 2004
Il presidente: Cheli