GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 198 DEL 24/8/2004

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

DECRETO 21 luglio 2004 
Istituzione  delle  commissioni di certificazione presso le direzioni
provinciali  e  presso  le province, ai sensi del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, art. 76, comma 1, lettera b).
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista  la  legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo
in materia di occupazione e mercato del lavoro;
  Visto  il  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n. 276, recante
attuazione  delle  deleghe  di  cui  alla legge n. 30 del 2003, ed in
particolare   l'art.   76,   comma   1,   lettera b),   che   prevede
l'istituzione,  secondo quanto stabilito con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, delle commissioni di certificazione
dei  contratti di lavoro presso le direzioni provinciali del lavoro e
le province;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Costituzione e composizione
                 delle commissioni di certificazione
  1. Presso  le direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche
del  lavoro  e  presso  le province sono costituite le commissioni di
certificazione  di  cui  all'art. 76, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo n. 276 del 2003.
  2. La commissione di certificazione presso la direzione provinciale
del  lavoro  e'  composta dal dirigente preposto, che la presiede, da
due  funzionari  addetti  al  servizio  politiche  del  lavoro, da un
rappresentante dell'INPS e da un rappresentante dell'INAIL.
  3. La commissione di certificazione presso la provincia e' composta
dal   dirigente  del  servizio  provinciale  per  l'impiego,  che  la
presiede,  da  tre funzionari del servizio provinciale competente, da
un  rappresentante dell'INPS, da un rappresentante dell'INAIL, da due
rappresentanti sindacali nominati dal presidente della commissione su
designazione  delle  organizzazioni  sindacali  comparativamente piu'
rappresentative  a  livello  provinciale  e da due rappresentanti dei
datori  di  lavoro,  nominati  dal  presidente  della  commissione su
designazione    delle    organizzazioni    dei   datori   di   lavoro
comparativamente piu' rappresentative a livello provinciale.
  4. Alle   riunioni   delle   commissioni   partecipano,   a  titolo
consultivo,  un  rappresentante  della  Agenzia  delle  entrate ed un
rappresentante  del  consiglio provinciale degli ordini professionali
di  appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12 del
1979.
  5. Ai  fini della validita' della seduta e' necessaria la presenza,
rispettivamente, dei membri di cui ai commi 2 e 3.
  6. La  comunicazione  del calendario della seduta con l'indicazione
delle  relative  pratiche  rivolta  all'INPS,  INAIL  e Agenzia delle
entrate  ha  valore  di comunicazione ai sensi dell'art. 78, comma 2,
lettera  a),  del  decreto  legislativo  n. 276 del 2003. Le medesime
autorita'  possono  presentare le eventuali osservazioni in qualsiasi
momento e comunque fino al termine della seduta della commissione.
  7. La  partecipazione  alle  riunioni  della  commissione  non  da'
diritto ad alcun rimborso o compenso.
  8. Ai  sensi  dell'art. 76, comma 3, del decreto legislativo n. 276
del  2003,  le  commissioni  possono stipulare una convenzione per la
costituzione  di  una  commissione unitaria di certificazione. In tal
caso   le   modalita'   di  costituzione  e  di  funzionamento  della
commissione  unitaria  sono  stabilite  dalla  convenzione stessa nel
rispetto dei principi e delle previsioni di cui al presente decreto e
di eventuali accordi interconfederali intervenuti in materia ai sensi
dell'art. 86, comma 13, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
                               Art. 2.
                     Modalita' di funzionamento
  1. Le  commissioni  operano  nel  rispetto  delle  norme di legge e
secondo  un proprio regolamento interno. Le commissioni sono tenute a
trasmettere  i  propri  regolamenti interni al Ministero del lavoro e
delle  politiche sociali, che li valuta ai fini della conformita' con
le disposizioni di legge e regolamento.
  2. Ricevuta  l'istanza  scritta comune delle parti del contratto di
lavoro,  il  presidente della commissione di certificazione, valutata
la  regolarita'  della  documentazione  di cui all'art. 3, provvede a
convocare  le  parti stesse, al fine di procedere alla certificazione
del  contratto.  La  convocazione puo' avvenire anche a mezzo fax. La
convocazione puo' avvenire anche a mezzo di posta elettronica qualora
le   parti  nell'istanza  hanno  al  tal  fine  indicato  il  proprio
indirizzo.
  3. Nel  rispetto  del  proprio  regolamento  interno, il presidente
provvede a redigere apposito calendario dei lavori della commissione,
tenuto conto del numero delle istanze pervenute.
  4. Qualora  risulti  necessario,  e sempre nel rispetto del proprio
regolamento  interno,  il  dirigente  della direzione provinciale del
lavoro   o   del   servizio  provinciale  puo'  costituire  eventuali
sottocommissioni, valutato il carico di lavoro.
                               Art. 3.
                   Procedimento di certificazione
  1. Il  procedimento  di  certificazione ha inizio ad istanza comune
delle  parti  del contratto di lavoro, redatta ai sensi dei commi 2 e
3,  e  si  conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
della  stessa  ovvero  dal ricevimento della ulteriore documentazione
che venga richiesta ad integrazione dalla commissione.
  2. L'istanza  di certificazione, redatta su apposito modulo, dovra'
essere presentata in carta da bollo e sottoscritta in originale dalle
parti, con allegata copia del documento di identita' dei firmatari.
  3. L'istanza   di   certificazione   deve  contenere  l'indicazione
espressa   degli  effetti  civili,  amministrativi,  previdenziali  o
fiscali  in  relazione  ai quali le parti chiedono la certificazione,
inoltre   deve   essere   corredata   dall'originale   del  contratto
sottoscritto  dalle  parti,  contenente  i  dati anagrafici e fiscali
delle stesse.
  4. Sulla base degli atti e dei documenti presentati, la commissione
verifica  la  correttezza  del contratto scelto dalle parti e, ove si
renda necessario, propone eventuali modifiche e integrazioni.
  5. Completato  l'esame  della  documentazione prodotta ed espletata
l'audizione  delle  parti,  viene redatto l'atto di certificazione ai
sensi dell'art. 6.
                               Art. 4.
                Attivita' di consulenza e assistenza
  1. Nel  corso  del  procedimento  di cui all'art. 3, la commissione
presta  attivita'  di  consulenza  e assistenza sia in relazione alla
stipulazione  del  contratto  di  lavoro  e  del  relativo  programma
negoziale  sia  in  relazione  alle modifiche del programma negoziale
medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con
particolare riferimento alla disponibilita' dei diritti e alla esatta
qualificazione dei contratti di lavoro.
  2. La commissione nomina fra i suoi membri un relatore.
                               Art. 5.
                        Audizione delle parti
  1. Le  parti devono presentarsi dinanzi alla commissione nella data
e  nell'ora  stabilite.  L'eventuale  assenza anche solo di una delle
parti   rende   improcedibile   l'istanza   e   rende  necessaria  la
presentazione di una nuova domanda ai sensi dell'art. 3.
  2. L'audizione   delle   parti   ha  per  oggetto  l'assunzione  di
informazioni  sui  fatti  e  sugli  elementi dedotti o da dedurre nel
contratto di lavoro di cui si chiede la certificazione.
  3. Le parti presenziano personalmente all'audizione e, solo in caso
di  comprovate motivazioni valutate dal presidente della commissione,
possono farsi rappresentare da un soggetto appositamente delegato.
  4. Datore  di  lavoro  e  lavoratore  possono farsi assistere dalle
rispettive   organizzazioni   sindacali   o  di  categoria  o  da  un
professionista  regolarmente abilitato. Tale assistenza e' necessaria
qualora   la   parte   sia   presente   in   persona  di  un  proprio
rappresentante.
  5. Delle  dichiarazioni  rese  dalle parti e della attivita' svolta
dalla  commissione deve redigersi verbale nel provvedimento finale di
certificazione.
                               Art. 6.
                   Provvedimento di certificazione
  1. L'atto    di   certificazione   ha   natura   di   provvedimento
amministrativo.  Deve  essere  motivato e contenere l'indicazione dei
rimedi  esperibili  avverso  di  esso,  del  termine,  nonche'  della
autorita'  cui  e'  possibile  ricorrere,  ai  sensi dell'art. 80 del
decreto legislativo n. 276 del 2003.
  2. Il  provvedimento  di  certificazione  deve  contenere esplicita
menzione   degli  effetti  civili,  amministrativi,  previdenziali  o
fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.
A  tal  fine  al lavoratore sono fornite le informazioni, predisposte
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che riassumono le
principali  conseguenze giuridiche privatistiche e pubblicistiche dei
contratti certificati.
  3. Il  provvedimento deve dare atto di tutte le fasi procedimentali
scaturite dalla istanza di certificazione, segnalando la presenza dei
soggetti  di  cui  all'art. 1, comma 6, nonche' le osservazioni dagli
stessi eventualmente presentate.
  4. Il  provvedimento  viene  sottoscritto, ai fini della validita',
dai componenti di diritto della commissione.
  5.   Copia  del  provvedimento  viene  rilasciata  alle  parti  del
contratto   di   lavoro   che   hanno   sottoscritto   l'istanza   di
certificazione.
                               Art. 7.
               Conservazione dei contratti certificati
  1. I  contratti  certificati  e i relativi fascicoli, contenenti la
documentazione   afferente,   devono   essere  conservati  presso  la
direzione  provinciale  del  lavoro o presso la provincia, secondo la
titolarita'  del  procedimento  di  certificazione, per un periodo di
almeno cinque anni, a far data dalla estinzione del contratto stesso.
L'archiviazione puo' avvenire anche per via informatica.
                               Art. 8.
                    Commissione di certificazione
              del regolamento interno delle cooperative
  1. La   certificazione   dei  regolamenti  interni  delle  societa'
cooperative, riguardanti la tipologia dei rapporti di lavoro, attuati
o che si intendono attuare, con i soci lavoratori, ai sensi dell'art.
6  della  legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, e'
effettuata  secondo  la procedura dettata dal presente decreto presso
la specifica commissione di cui al comma 2.
  2. La  commissione  di certificazione del regolamento interno delle
cooperative  e' istituita presso la provincia. Essa e' composta da un
presidente,  indicato  dalla  stessa,  e  in  maniera  paritetica dai
rappresentanti  delle  associazioni  di  rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori, comparativamente piu' rappresentative.
                               Art. 9.
       Commissione di certificazione dei contratti di appalto
  1. La  certificazione  dei contratti di appalto, prevista dall'art.
84  del decreto legislativo n. 276 del 2003, e' effettuata secondo la
procedura di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto.
                              Art. 10.
                         Attivita' formative
  1. Al  fine  di  garantire un uniforme comportamento da parte delle
commissioni  di cui all'art. 1, comma 1, e della commissione unitaria
di cui all'art. 1, comma 8, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  e  le  province  provvedono ad organizzare, nei limiti delle
risorse destinate alle predette finalita' dalla legislazione vigente,
attivita'  di  carattere  formativo  e  informativo  sugli  argomenti
oggetto delle procedure di certificazione.
                              Art. 11.
                      Codici di buone pratiche
  1. In  attesa dei codici di buone pratiche di cui agli articoli 78,
comma  4,  e  84, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 le
commissioni   di   certificazione  operano  sulla  base  del  proprio
regolamento interno.
                              Art. 12.
                          Norme di chiusura
  1. Nel  rispetto  delle  disposizioni dettate dal presente decreto,
ciascuna  delle  sedi  abilitate  allo  svolgimento dell'attivita' di
certificazione  provvede  autonomamente  a  determinare  le eventuali
ulteriori  fasi procedurali, come disposto dall'art. 78, comma 2, del
decreto legislativo n. 276 del 2003.
  2. La  pendenza di un procedimento di certificazione davanti ad uno
degli  organi  di  cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 276 del
2003  rende  improcedibile  la  riproposizione della medesima istanza
davanti allo stesso o altro organo.
  3. Nel  caso  in cui sia stato adottato un provvedimento di diniego
di  certificazione,  una  successiva  istanza  puo'  essere  proposta
davanti   allo  stesso  o  a  diverso  organo,  solo  se  fondata  su
presupposti  e  motivi  diversi.  Le condizioni per la procedibilita'
dell'istanza sono valutate dalla commissione adita.
  4. Ai  fini  di  cui  ai commi da 1 a 3, le parti devono dichiarare
esplicitamente,  nell'istanza  di  certificazione  di cui all'art. 3,
commi  1 e 2 del presente decreto, che non vi sono altri procedimenti
certificatori   pendenti   e   che   non   stati   emessi  precedenti
provvedimenti  di  diniego sulla medesima istanza oppure, nel caso di
sussistenza   di   tali   provvedimenti,   devono   allegarne   copia
all'istanza.
    Roma, 21 luglio 2004
                                                  Il Ministro: Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2004
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5 Lavoro, foglio n. 100


fp04 - gr04