MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 21 luglio 2004
Istituzione delle commissioni di certificazione presso le direzioni
provinciali e presso le province, ai sensi del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, art. 76, comma 1, lettera b).
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo
in materia di occupazione e mercato del lavoro;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante
attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 30 del 2003, ed in
particolare l'art. 76, comma 1, lettera b), che prevede
l'istituzione, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, delle commissioni di certificazione
dei contratti di lavoro presso le direzioni provinciali del lavoro e
le province;
Decreta:
Art. 1.
Costituzione e composizione
delle commissioni di certificazione
1. Presso le direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche
del lavoro e presso le province sono costituite le commissioni di
certificazione di cui all'art. 76, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo n. 276 del 2003.
2. La commissione di certificazione presso la direzione provinciale
del lavoro e' composta dal dirigente preposto, che la presiede, da
due funzionari addetti al servizio politiche del lavoro, da un
rappresentante dell'INPS e da un rappresentante dell'INAIL.
3. La commissione di certificazione presso la provincia e' composta
dal dirigente del servizio provinciale per l'impiego, che la
presiede, da tre funzionari del servizio provinciale competente, da
un rappresentante dell'INPS, da un rappresentante dell'INAIL, da due
rappresentanti sindacali nominati dal presidente della commissione su
designazione delle organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello provinciale e da due rappresentanti dei
datori di lavoro, nominati dal presidente della commissione su
designazione delle organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative a livello provinciale.
4. Alle riunioni delle commissioni partecipano, a titolo
consultivo, un rappresentante della Agenzia delle entrate ed un
rappresentante del consiglio provinciale degli ordini professionali
di appartenenza dei soggetti di cui all'art. 1 della legge n. 12 del
1979.
5. Ai fini della validita' della seduta e' necessaria la presenza,
rispettivamente, dei membri di cui ai commi 2 e 3.
6. La comunicazione del calendario della seduta con l'indicazione
delle relative pratiche rivolta all'INPS, INAIL e Agenzia delle
entrate ha valore di comunicazione ai sensi dell'art. 78, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Le medesime
autorita' possono presentare le eventuali osservazioni in qualsiasi
momento e comunque fino al termine della seduta della commissione.
7. La partecipazione alle riunioni della commissione non da'
diritto ad alcun rimborso o compenso.
8. Ai sensi dell'art. 76, comma 3, del decreto legislativo n. 276
del 2003, le commissioni possono stipulare una convenzione per la
costituzione di una commissione unitaria di certificazione. In tal
caso le modalita' di costituzione e di funzionamento della
commissione unitaria sono stabilite dalla convenzione stessa nel
rispetto dei principi e delle previsioni di cui al presente decreto e
di eventuali accordi interconfederali intervenuti in materia ai sensi
dell'art. 86, comma 13, del decreto legislativo n. 276 del 2003.
Art. 2.
Modalita' di funzionamento
1. Le commissioni operano nel rispetto delle norme di legge e
secondo un proprio regolamento interno. Le commissioni sono tenute a
trasmettere i propri regolamenti interni al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, che li valuta ai fini della conformita' con
le disposizioni di legge e regolamento.
2. Ricevuta l'istanza scritta comune delle parti del contratto di
lavoro, il presidente della commissione di certificazione, valutata
la regolarita' della documentazione di cui all'art. 3, provvede a
convocare le parti stesse, al fine di procedere alla certificazione
del contratto. La convocazione puo' avvenire anche a mezzo fax. La
convocazione puo' avvenire anche a mezzo di posta elettronica qualora
le parti nell'istanza hanno al tal fine indicato il proprio
indirizzo.
3. Nel rispetto del proprio regolamento interno, il presidente
provvede a redigere apposito calendario dei lavori della commissione,
tenuto conto del numero delle istanze pervenute.
4. Qualora risulti necessario, e sempre nel rispetto del proprio
regolamento interno, il dirigente della direzione provinciale del
lavoro o del servizio provinciale puo' costituire eventuali
sottocommissioni, valutato il carico di lavoro.
Art. 3.
Procedimento di certificazione
1. Il procedimento di certificazione ha inizio ad istanza comune
delle parti del contratto di lavoro, redatta ai sensi dei commi 2 e
3, e si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
della stessa ovvero dal ricevimento della ulteriore documentazione
che venga richiesta ad integrazione dalla commissione.
2. L'istanza di certificazione, redatta su apposito modulo, dovra'
essere presentata in carta da bollo e sottoscritta in originale dalle
parti, con allegata copia del documento di identita' dei firmatari.
3. L'istanza di certificazione deve contenere l'indicazione
espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o
fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione,
inoltre deve essere corredata dall'originale del contratto
sottoscritto dalle parti, contenente i dati anagrafici e fiscali
delle stesse.
4. Sulla base degli atti e dei documenti presentati, la commissione
verifica la correttezza del contratto scelto dalle parti e, ove si
renda necessario, propone eventuali modifiche e integrazioni.
5. Completato l'esame della documentazione prodotta ed espletata
l'audizione delle parti, viene redatto l'atto di certificazione ai
sensi dell'art. 6.
Art. 4.
Attivita' di consulenza e assistenza
1. Nel corso del procedimento di cui all'art. 3, la commissione
presta attivita' di consulenza e assistenza sia in relazione alla
stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma
negoziale sia in relazione alle modifiche del programma negoziale
medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di lavoro, con
particolare riferimento alla disponibilita' dei diritti e alla esatta
qualificazione dei contratti di lavoro.
2. La commissione nomina fra i suoi membri un relatore.
Art. 5.
Audizione delle parti
1. Le parti devono presentarsi dinanzi alla commissione nella data
e nell'ora stabilite. L'eventuale assenza anche solo di una delle
parti rende improcedibile l'istanza e rende necessaria la
presentazione di una nuova domanda ai sensi dell'art. 3.
2. L'audizione delle parti ha per oggetto l'assunzione di
informazioni sui fatti e sugli elementi dedotti o da dedurre nel
contratto di lavoro di cui si chiede la certificazione.
3. Le parti presenziano personalmente all'audizione e, solo in caso
di comprovate motivazioni valutate dal presidente della commissione,
possono farsi rappresentare da un soggetto appositamente delegato.
4. Datore di lavoro e lavoratore possono farsi assistere dalle
rispettive organizzazioni sindacali o di categoria o da un
professionista regolarmente abilitato. Tale assistenza e' necessaria
qualora la parte sia presente in persona di un proprio
rappresentante.
5. Delle dichiarazioni rese dalle parti e della attivita' svolta
dalla commissione deve redigersi verbale nel provvedimento finale di
certificazione.
Art. 6.
Provvedimento di certificazione
1. L'atto di certificazione ha natura di provvedimento
amministrativo. Deve essere motivato e contenere l'indicazione dei
rimedi esperibili avverso di esso, del termine, nonche' della
autorita' cui e' possibile ricorrere, ai sensi dell'art. 80 del
decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. Il provvedimento di certificazione deve contenere esplicita
menzione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o
fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione.
A tal fine al lavoratore sono fornite le informazioni, predisposte
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che riassumono le
principali conseguenze giuridiche privatistiche e pubblicistiche dei
contratti certificati.
3. Il provvedimento deve dare atto di tutte le fasi procedimentali
scaturite dalla istanza di certificazione, segnalando la presenza dei
soggetti di cui all'art. 1, comma 6, nonche' le osservazioni dagli
stessi eventualmente presentate.
4. Il provvedimento viene sottoscritto, ai fini della validita',
dai componenti di diritto della commissione.
5. Copia del provvedimento viene rilasciata alle parti del
contratto di lavoro che hanno sottoscritto l'istanza di
certificazione.
Art. 7.
Conservazione dei contratti certificati
1. I contratti certificati e i relativi fascicoli, contenenti la
documentazione afferente, devono essere conservati presso la
direzione provinciale del lavoro o presso la provincia, secondo la
titolarita' del procedimento di certificazione, per un periodo di
almeno cinque anni, a far data dalla estinzione del contratto stesso.
L'archiviazione puo' avvenire anche per via informatica.
Art. 8.
Commissione di certificazione
del regolamento interno delle cooperative
1. La certificazione dei regolamenti interni delle societa'
cooperative, riguardanti la tipologia dei rapporti di lavoro, attuati
o che si intendono attuare, con i soci lavoratori, ai sensi dell'art.
6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, e'
effettuata secondo la procedura dettata dal presente decreto presso
la specifica commissione di cui al comma 2.
2. La commissione di certificazione del regolamento interno delle
cooperative e' istituita presso la provincia. Essa e' composta da un
presidente, indicato dalla stessa, e in maniera paritetica dai
rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori, comparativamente piu' rappresentative.
Art. 9.
Commissione di certificazione dei contratti di appalto
1. La certificazione dei contratti di appalto, prevista dall'art.
84 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e' effettuata secondo la
procedura di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto.
Art. 10.
Attivita' formative
1. Al fine di garantire un uniforme comportamento da parte delle
commissioni di cui all'art. 1, comma 1, e della commissione unitaria
di cui all'art. 1, comma 8, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e le province provvedono ad organizzare, nei limiti delle
risorse destinate alle predette finalita' dalla legislazione vigente,
attivita' di carattere formativo e informativo sugli argomenti
oggetto delle procedure di certificazione.
Art. 11.
Codici di buone pratiche
1. In attesa dei codici di buone pratiche di cui agli articoli 78,
comma 4, e 84, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 le
commissioni di certificazione operano sulla base del proprio
regolamento interno.
Art. 12.
Norme di chiusura
1. Nel rispetto delle disposizioni dettate dal presente decreto,
ciascuna delle sedi abilitate allo svolgimento dell'attivita' di
certificazione provvede autonomamente a determinare le eventuali
ulteriori fasi procedurali, come disposto dall'art. 78, comma 2, del
decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. La pendenza di un procedimento di certificazione davanti ad uno
degli organi di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 276 del
2003 rende improcedibile la riproposizione della medesima istanza
davanti allo stesso o altro organo.
3. Nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento di diniego
di certificazione, una successiva istanza puo' essere proposta
davanti allo stesso o a diverso organo, solo se fondata su
presupposti e motivi diversi. Le condizioni per la procedibilita'
dell'istanza sono valutate dalla commissione adita.
4. Ai fini di cui ai commi da 1 a 3, le parti devono dichiarare
esplicitamente, nell'istanza di certificazione di cui all'art. 3,
commi 1 e 2 del presente decreto, che non vi sono altri procedimenti
certificatori pendenti e che non stati emessi precedenti
provvedimenti di diniego sulla medesima istanza oppure, nel caso di
sussistenza di tali provvedimenti, devono allegarne copia
all'istanza.
Roma, 21 luglio 2004
Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5 Lavoro, foglio n. 100