MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARE 2 agosto 2004, n. 32
Tirocini estivi di orientamento di cui all'art. 60 del decreto
legislativo n. 276 del 2003.
L'art. 60 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
introduce un nuovo istituto, i Tirocini estivi di orientamento,
destinati ad "adolescenti e giovani", regolarmente iscritti a un
ciclo di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni
ordine e grado.
Ad eccezione di alcune specifiche disposizioni contenute nel citato
decreto legislativo, lo stesso art. 60 rinvia per l'ulteriore
disciplina all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ed al
decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale del 25 marzo
1998, n. 142.
Nel rammentare ai soggetti interessati e a vario titolo coinvolti
nel relativo procedimento che lo strumento in esame e' gia'
direttamente applicabile ed operativo, stante la peculiarita'
dell'istituto si ritiene comunque opportuno fornire alcuni
chiarimenti, rimandando, per gli aspetti non contemplati nella
presente circolare, alle prescrizioni contenute nelle norme sopra
indicate.
1. Finalita'.
1. I "Tirocini estivi di orientamento" si inseriscono nelle misure
volte ad assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base,
l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro,
agevolandone le scelte professionali.
2. Destinatari e limiti di eta'.
1. Riguardo ai destinatari, si rammenta che le nozioni di
"adolescenti e giovani" vanno desunte dalla normativa vigente in
materia, ossia dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, come novellata
dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, e successive
modificazioni, di attuazione della Direttiva 94/33/CE relativa alla
protezione dei giovani sul lavoro - che definisce "adolescente" il
minore di eta' compresa tra i 15 e i 18 anni - nonche' dal decreto
legislativo n. 297/2002, che ha modificato il decreto legislativo n.
181/2000 (recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro), in cui all'art. 1, comma 2, si ribadisce la
nozione di "adolescente" di cui al decreto legislativo n. 345/1999 e
si definisce "giovane" il soggetto di eta' superiore ai 18 anni e
fino ai 25 anni compiuti.
Cio' premesso, pertanto, si precisa che il limite minimo per poter
i giovani fruire del tirocinio in questione sono i 15 anni di eta'.
3. Durata e sussidio economico.
1. Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata massima di tre
mesi, anche in caso di pluralita' di tirocini, e si svolge nel
periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e l'inizio di
quello successivo.
Considerato, in proposito, che il termine e la successiva ripresa
dell'attivita' scolastica, in relazione a ciascun anno accademico,
per gli istituti secondari superiori risultano diversi in ogni
regione, e che formalmente nelle universita' l'anno accademico
ricomprende l'arco temporale continuativo dal 1° novembre al
31 ottobre successivo, si precisa che i tirocini in esame possono
essere attivati nel periodo estivo che decorre dai giorno successivo
al termine delle lezioni a quello precedente l'inizio di quelle del
successivo anno.
Pertanto, ciascun istituto scolastico fara' riferimento al periodo
dei mesi estivi in cui la propria attivita' scolastica sia
effettivamente sospesa.
2. Analogamente a quanto statuito dal combinato disposto dell'art.
18, comma 1, lettera g) della legge n. 196/1997 e dell'art. 9 del
decreto ministeriale n. 142/1998 per i tirocini formativi e di
orientamento, anche per i tirocini estivi di orientamento di cui
all'art. 60 in questione e' prevista l'eventualita' - ma non
l'obbligatorieta' - di erogare a favore del tirocinante una borsa
lavoro, per un importo massimo mensile di 600 euro, onere gravante
sul "soggetto ospitante", salva la possibilita' per costui di un
rimborso totale o parziale delle somme eventualmente erogate da parte
di fondi pubblici.
3. L'attivazione del tirocinio estivo di orientamento non determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro di natura subordinata fra
l'azienda ed il tirocinante e, pertanto, non comporta la
cancellazione dagli elenchi tenuti dai centri per l'impiego. Il
medesimo, quindi, per il periodo di fruizione della borsa, non entra
nel computo della media dei dipendenti occupati nei mesi precedenti.
4. I datori possono ospitare tirocinanti senza limiti percentuali
massimi, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.
5. Il tirocinio estivo di orientamento, inoltre, proprio per la sua
funzione di avvicinamento al mondo del lavoro, non puo' precludere la
possibilita' che il tirocinante possa essere assunto a tempo
indeterminato anche part-time, o mediante altre forme contrattuali
previste dalle norme, da qualsivoglia "soggetto ospitante", nel corso
o al termine (senza soluzione di continuita) della fruizione del
tirocinio stesso, purche' ovviamente ricorrano i presupposti
necessari all'instaurazione del costituendo rapporto di lavoro,
incluso il prioritario assolvimento dei diritto-dovere all'istruzione
ed alla formazione da parte del tirocinante.
4. Garanzie assicurative.
1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti
contro gli infortuni sul lavoro presso l'istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonche'
presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilita' civile
verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le
attivita' eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori
dell'azienda e rientranti nel progetto di orientamento e di
addestramento pratico.
2. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi
a dette coperture assicurative.
3. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di
tirocinio estivo siano le strutture pubbliche competenti in materia
di collocamento e di politica attiva del lavoro, il soggetto che
ospita il tirocinante puo' assumere a proprio carico l'onere
economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.
5. Modalita' di attivazione.
1. Come quelli formativi e di orientamento, ex art. 2 del decreto
ministeriale n. 142/1998 i tirocini estivi di orientamento sono
promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da
parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
a) Enti e agenzie regionali del lavoro (ex agenzie regionali per
l'impiego), centri per l'impiego, ovvero strutture, aventi analoghi
compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;
b) universita' e istituti di istruzione universitaria statali e
non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
c) uffici scolastici regionali;
d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino
titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di
studio previsti dal vigente ordinamento;
e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione
professionale e/o orientamento nonche' centri operanti in regime di
convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero
accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
f) comunita' terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali
purche' iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti
pubblici delegati dalla regione.
2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni
formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle
indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione,
fatta salva la possibilita' di revoca, della regione.
6. Tutorato e modalita' esecutive.
1. I tirocini estivi di orientamento sono progettati, attuati,
verificati e valutati, sotto la responsabilita' del soggetto
promotore, che in ogni caso dovra' operare in stretto raccordo con
l'istituzione scolastica o formativa frequentata dagli studenti
destinatari dei tirocini medesimi.
2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni con le
imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli
enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore,
disponibili ad accogliere durante il periodo estivo gli studenti per
periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non
costituiscono, come gia' precisato, rapporto individuale di lavoro.
3. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come
responsabile didattico-organizzativo delle attivita'; questi
favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo
assiste nel percorso di orientamento e di addestramento pratico e
fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a
verificare e valutare le attivita' dello studente e l'efficacia dei
processi orientativi e di addestramento pratico.
4. I soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile
aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
5. Attesa la particolarita' della fattispecie, qualora il soggetto
promotore non sia l'istituzione scolastica e formativa, questa puo'
designare un proprio tutor formativo interno che, in collaborazione
col tutor formativo di cui al punto 3, svolge il ruolo di assistenza
e guida degli studenti impegnati nel tirocinio estivo.
6. L'esperienza puo' svolgersi in piu' settori operativi della
medesima organizzazione lavorativa.
7. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralita' di
aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare
della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di
rappresentanza dei datori di lavoro interessati.
8. E' ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello
territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i
tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.
9. Alla convenzione, che puo' riguardare piu' tirocini, deve essere
allegato un progetto di orientamento e di addestramento pratico per
ciascun tirocinio, contenente:
a) il nominativo del tirocinante;
b) i nominativi ed i compiti del tutore incaricato dal soggetto
promotore e di quello dell'istituzione scolastica e formativa (se
designato), ed il nominativo del responsabile aziendale;
c) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
d) gli obiettivi e le modalita' di svolgimento del tirocinio, con
l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
e) le strutture aziendali (settore, stabilimenti, sedi, reparti,
uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
f) gli aspetti relativi alla tutela della salute e della
sicurezza dei partecipanti;
g) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la
responsabilita' civile;
h) i rapporti e le responsabilita' dei diversi soggetti coinvolti
nei percorsi formativi di tirocinio estivo di orientamento.
10. Il modello di convenzione e' allegato alla presente circolare,
opportunamente adattato dall'allegato n. 1 del decreto del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale n. 142/1998; per il modello di
progetto di orientamento e di addestramento pratico si rinvia
all'allegato n. 2 del medesimo decreto ministeriale (si rammenta di
aggiungere nel testo, altresi', i dati relativi al tutor formativo
interno dell'istituto scolastico e formativo, se designato).
7. Invio convenzioni e progetti formativi.
1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della
convenzione e di ciascun progetto di orientamento e di addestramento
pratico alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali competente per territorio in materia
di ispezione nonche' alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero,
in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
8. Valore dei corsi.
1. Le attivita' svolte nel corso dei tirocini estivi di
orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove
debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere
riportate nel curriculum dello studente ai fini dell'erogazione da
parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro
tra domanda ed offerta di lavoro.
Roma, 2 agosto 2004
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Allegato 1
CONVENZIONE DI TIROCINIO ESTIVO DI ORIENTAMENTO
Tra
Il/la .... (soggetto promotore) con sede in ...., codice fiscale
.... d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato/a
dal sig. ....nato a .... il ....;
e
....(denominazione dell'azienda ospitante) con sede legale in ....,
codice fiscale ....d'ora in poi denominato "soggetto ospitante",
rappresentato/a dal sig ...., nato a .... il ....;
Premesso
che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i
soggetti richiamati all'art. 60 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 possono promuovere Tirocini estivi di orientamento in
impresa a beneficio di coloro che abbiano gia' assolto l'obbligo
scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Si conviene quanto segue:
Art. 1.
Ai sensi dell'60 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
e dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, .... la (riportare
la denominazione dell'azienda ospitante) si impegna ad accogliere
presso le sue strutture n. ... soggetti in tirocinio estivo di
orientamento su proposta di .... (riportare la denominazione del
soggetto promotore), ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo
dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.
Art. 2.
1. Il tirocinio estivo di orientamento, ai sensi dell'60 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dell'art. 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attivita' di orientamento
e di addestramento pratico e' seguita e verificata da un tutore
designato dal soggetto promotore in veste di responsabile
didattico/organizzativo, da un tutore designato dall'istituzione
scolastica e formativa (se incaricato) e da un responsabile
aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base
alla presente convenzione viene predisposto un progetto di
orientamento e di addestramento pratico contenente:
a) il nominativo del tirocinante;
b) i nominativi ed i compiti del tutore incaricato dal soggetto
promotore e di quello designato dall'istituzione scolastica e
formativa, ed il nominativo del responsabile aziendale;
c) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
d) gli obiettivi e le modalita' di svolgimento dei tirocinio, con
l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
e) le strutture aziendali (settore, stabilimenti, sedi, reparti,
uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
f) gli aspetti relativi alla tutela della salute e della
sicurezza dei partecipanti;
g) estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la
responsabilita' civile;
h) i rapporti e le responsabilita' dei diversi soggetti coinvolti
nei percorsi formativi di tirocinio estivo di orientamento e di
addestramento pratico.
Art. 3.
1. Durante lo svolgimento del tirocinio estivo di orientamento e di
addestramento pratico il tirocinante e' tenuto a:
svolgere le attivita' previste dal progetto di orientamento e di
addestramento pratico;
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro;
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati,
informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti,
acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Art. 4.
1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli
infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonche' per la responsabilita'
civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di
incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante
si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla
normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al
numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al
soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o
alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio in materia
di ispezione, nonche' alle rappresentanze sindacali aziendali, copia
della convenzione di ciascun progetto di orientamento e di
addestramento pratico.
........................, (data) ...........................
......................... (firma per il soggetto promotore)
......................... (firma per il soggetto ospitante)