GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 187 DELL' 11/8/2004

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

CIRCOLARE 2 agosto 2004, n. 32 
Tirocini  estivi  di  orientamento  di  cui  all'art.  60 del decreto
legislativo n. 276 del 2003.
  L'art.  60  del  decreto  legislativo  10 settembre  2003,  n. 276,
introduce  un  nuovo  istituto,  i  Tirocini  estivi di orientamento,
destinati  ad  "adolescenti  e  giovani",  regolarmente iscritti a un
ciclo  di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni
ordine e grado.
  Ad eccezione di alcune specifiche disposizioni contenute nel citato
decreto  legislativo,  lo  stesso  art.  60  rinvia  per  l'ulteriore
disciplina  all'art.  18  della  legge  24  giugno 1997, n. 196 ed al
decreto  del  Ministro  del  lavoro e previdenza sociale del 25 marzo
1998, n. 142.
  Nel  rammentare  ai soggetti interessati e a vario titolo coinvolti
nel   relativo  procedimento  che  lo  strumento  in  esame  e'  gia'
direttamente   applicabile   ed  operativo,  stante  la  peculiarita'
dell'istituto   si   ritiene   comunque   opportuno   fornire  alcuni
chiarimenti,  rimandando,  per  gli  aspetti  non  contemplati  nella
presente  circolare,  alle  prescrizioni  contenute nelle norme sopra
indicate.
1. Finalita'.
  1.  I "Tirocini estivi di orientamento" si inseriscono nelle misure
volte  ad  assicurare  ai  giovani,  oltre  alle  conoscenze di base,
l'acquisizione  di  competenze  spendibili  nel  mercato  del lavoro,
agevolandone le scelte professionali.
2. Destinatari e limiti di eta'.
  1.   Riguardo  ai  destinatari,  si  rammenta  che  le  nozioni  di
"adolescenti  e  giovani"  vanno  desunte  dalla normativa vigente in
materia,  ossia  dalla  legge 17 ottobre 1967, n. 977, come novellata
dal   decreto   legislativo  4 agosto  1999,  n.  345,  e  successive
modificazioni,  di  attuazione della Direttiva 94/33/CE relativa alla
protezione  dei  giovani  sul lavoro - che definisce "adolescente" il
minore  di  eta'  compresa tra i 15 e i 18 anni - nonche' dal decreto
legislativo  n. 297/2002, che ha modificato il decreto legislativo n.
181/2000  (recante  norme  per  agevolare  l'incontro  tra  domanda e
offerta  di  lavoro),  in  cui  all'art.  1, comma 2, si ribadisce la
nozione  di "adolescente" di cui al decreto legislativo n. 345/1999 e
si  definisce  "giovane"  il  soggetto di eta' superiore ai 18 anni e
fino ai 25 anni compiuti.
  Cio'  premesso, pertanto, si precisa che il limite minimo per poter
i giovani fruire del tirocinio in questione sono i 15 anni di eta'.
3. Durata e sussidio economico.
  1. Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata massima di tre
mesi,  anche  in  caso  di  pluralita'  di  tirocini, e si svolge nel
periodo  compreso  tra  la  fine  dell'anno  accademico e l'inizio di
quello successivo.
  Considerato,  in  proposito, che il termine e la successiva ripresa
dell'attivita'  scolastica,  in  relazione a ciascun anno accademico,
per  gli  istituti  secondari  superiori  risultano  diversi  in ogni
regione,  e  che  formalmente  nelle  universita'  l'anno  accademico
ricomprende   l'arco   temporale   continuativo  dal  1° novembre  al
31 ottobre  successivo,  si  precisa  che i tirocini in esame possono
essere  attivati nel periodo estivo che decorre dai giorno successivo
al  termine  delle lezioni a quello precedente l'inizio di quelle del
successivo anno.
  Pertanto,  ciascun istituto scolastico fara' riferimento al periodo
dei   mesi   estivi  in  cui  la  propria  attivita'  scolastica  sia
effettivamente sospesa.
  2.  Analogamente a quanto statuito dal combinato disposto dell'art.
18,  comma  1,  lettera  g) della legge n. 196/1997 e dell'art. 9 del
decreto  ministeriale  n.  142/1998  per  i  tirocini  formativi e di
orientamento,  anche  per  i  tirocini  estivi di orientamento di cui
all'art.  60  in  questione  e'  prevista  l'eventualita'  -  ma  non
l'obbligatorieta'  -  di  erogare  a favore del tirocinante una borsa
lavoro,  per  un  importo massimo mensile di 600 euro, onere gravante
sul  "soggetto  ospitante",  salva  la  possibilita' per costui di un
rimborso totale o parziale delle somme eventualmente erogate da parte
di fondi pubblici.
  3. L'attivazione del tirocinio estivo di orientamento non determina
l'instaurazione  di  un  rapporto di lavoro di natura subordinata fra
l'azienda   ed   il   tirocinante   e,   pertanto,  non  comporta  la
cancellazione  dagli  elenchi  tenuti  dai  centri  per l'impiego. Il
medesimo,  quindi, per il periodo di fruizione della borsa, non entra
nel computo della media dei dipendenti occupati nei mesi precedenti.
  4.  I  datori possono ospitare tirocinanti senza limiti percentuali
massimi, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.
  5. Il tirocinio estivo di orientamento, inoltre, proprio per la sua
funzione di avvicinamento al mondo del lavoro, non puo' precludere la
possibilita'   che  il  tirocinante  possa  essere  assunto  a  tempo
indeterminato  anche  part-time,  o mediante altre forme contrattuali
previste dalle norme, da qualsivoglia "soggetto ospitante", nel corso
o  al  termine  (senza  soluzione  di continuita) della fruizione del
tirocinio   stesso,   purche'   ovviamente  ricorrano  i  presupposti
necessari  all'instaurazione  del  costituendo  rapporto  di  lavoro,
incluso il prioritario assolvimento dei diritto-dovere all'istruzione
ed alla formazione da parte del tirocinante.
4. Garanzie assicurative.
  1.  I  soggetti  promotori  sono tenuti ad assicurare i tirocinanti
contro  gli  infortuni  sul  lavoro  presso  l'istituto nazionale per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro (INAIL), nonche'
presso  idonea  compagnia assicuratrice per la responsabilita' civile
verso  terzi.  Le  coperture  assicurative devono riguardare anche le
attivita'   eventualmente   svolte   dal   tirocinante  al  di  fuori
dell'azienda   e   rientranti  nel  progetto  di  orientamento  e  di
addestramento pratico.
  2.  Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi
a dette coperture assicurative.
  3.  Nel  caso  in  cui  i  soggetti  promotori  delle iniziative di
tirocinio  estivo  siano le strutture pubbliche competenti in materia
di  collocamento  e  di  politica  attiva del lavoro, il soggetto che
ospita   il  tirocinante  puo'  assumere  a  proprio  carico  l'onere
economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.
5. Modalita' di attivazione.
  1.  Come  quelli formativi e di orientamento, ex art. 2 del decreto
ministeriale  n.  142/1998  i  tirocini  estivi  di orientamento sono
promossi,   anche   su   proposta   degli  enti  bilaterali  e  delle
associazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro e dei lavoratori, da
parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
    a) Enti  e agenzie regionali del lavoro (ex agenzie regionali per
l'impiego),  centri  per l'impiego, ovvero strutture, aventi analoghi
compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;
    b) universita'  e  istituti di istruzione universitaria statali e
non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
    c) uffici scolastici regionali;
    d) istituzioni  scolastiche  statali  e non statali che rilascino
titoli  di  studio  con valore legale, anche nell'ambito dei piani di
studio previsti dal vigente ordinamento;
    e) centri  pubblici  o  a  partecipazione  pubblica di formazione
professionale  e/o  orientamento nonche' centri operanti in regime di
convenzione   con  la  regione  o  la  provincia  competente,  ovvero
accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
    f) comunita'  terapeutiche,  enti ausiliari e cooperative sociali
purche' iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
    g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti
pubblici delegati dalla regione.
  2.   I  tirocini  possono  essere  promossi  anche  da  istituzioni
formative  private,  non  aventi  scopo  di  lucro, diverse da quelle
indicate  in  precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione,
fatta salva la possibilita' di revoca, della regione.
6. Tutorato e modalita' esecutive.
  1.  I  tirocini  estivi  di  orientamento sono progettati, attuati,
verificati   e   valutati,  sotto  la  responsabilita'  del  soggetto
promotore,  che  in  ogni caso dovra' operare in stretto raccordo con
l'istituzione  scolastica  o  formativa  frequentata  dagli  studenti
destinatari dei tirocini medesimi.
  2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni con le
imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le
camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli
enti  pubblici  e  privati,  ivi  inclusi  quelli  del terzo settore,
disponibili  ad accogliere durante il periodo estivo gli studenti per
periodi   di   apprendimento   in   situazione  lavorativa,  che  non
costituiscono, come gia' precisato, rapporto individuale di lavoro.
  3.  I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come
responsabile    didattico-organizzativo   delle   attivita';   questi
favorisce  l'inserimento  dello  studente  nel contesto operativo, lo
assiste  nel  percorso  di  orientamento e di addestramento pratico e
fornisce  all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a
verificare  e  valutare le attivita' dello studente e l'efficacia dei
processi orientativi e di addestramento pratico.
  4.  I  soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile
aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
  5.  Attesa la particolarita' della fattispecie, qualora il soggetto
promotore  non  sia l'istituzione scolastica e formativa, questa puo'
designare  un  proprio tutor formativo interno che, in collaborazione
col  tutor formativo di cui al punto 3, svolge il ruolo di assistenza
e guida degli studenti impegnati nel tirocinio estivo.
  6.  L'esperienza  puo'  svolgersi  in  piu' settori operativi della
medesima organizzazione lavorativa.
  7.  Qualora  le  esperienze  si realizzino presso una pluralita' di
aziende,  le  convenzioni  possono  essere  stipulate tra il titolare
della   struttura   che  promuove  i  tirocini  e  l'associazione  di
rappresentanza dei datori di lavoro interessati.
  8.  E'  ammessa  la  stipula  di  "convenzioni  quadro"  a  livello
territoriale  fra  i soggetti istituzionali competenti a promuovere i
tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.
  9. Alla convenzione, che puo' riguardare piu' tirocini, deve essere
allegato  un  progetto di orientamento e di addestramento pratico per
ciascun tirocinio, contenente:
    a) il nominativo del tirocinante;
    b) i  nominativi  ed i compiti del tutore incaricato dal soggetto
promotore  e  di  quello  dell'istituzione scolastica e formativa (se
designato), ed il nominativo del responsabile aziendale;
    c) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
    d) gli obiettivi e le modalita' di svolgimento del tirocinio, con
l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
    e) le  strutture aziendali (settore, stabilimenti, sedi, reparti,
uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
    f) gli   aspetti  relativi  alla  tutela  della  salute  e  della
sicurezza dei partecipanti;
    g) gli  estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la
responsabilita' civile;
    h) i rapporti e le responsabilita' dei diversi soggetti coinvolti
nei percorsi formativi di tirocinio estivo di orientamento.
  10.  Il modello di convenzione e' allegato alla presente circolare,
opportunamente  adattato dall'allegato n. 1 del decreto del Ministero
del  lavoro e della previdenza sociale n. 142/1998; per il modello di
progetto  di  orientamento  e  di  addestramento  pratico  si  rinvia
all'allegato  n.  2 del medesimo decreto ministeriale (si rammenta di
aggiungere  nel  testo,  altresi', i dati relativi al tutor formativo
interno dell'istituto scolastico e formativo, se designato).
7. Invio convenzioni e progetti formativi.
  1.  I  soggetti  promotori  sono  tenuti  a trasmettere copia della
convenzione  e di ciascun progetto di orientamento e di addestramento
pratico  alla  regione, alla struttura territoriale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali competente per territorio in materia
di  ispezione nonche' alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero,
in  mancanza,  agli  organismi  locali delle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
8. Valore dei corsi.
  1.   Le   attivita'   svolte  nel  corso  dei  tirocini  estivi  di
orientamento,  possono  avere  valore  di  credito  formativo  e, ove
debitamente  certificato  dalle  strutture promotrici, possono essere
riportate  nel  curriculum  dello studente ai fini dell'erogazione da
parte  delle  strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro
tra domanda ed offerta di lavoro.
    Roma, 2 agosto 2004
                       Il Ministro del lavoro
                      e delle politiche sociali
                               Maroni
                                                           Allegato 1
           CONVENZIONE DI TIROCINIO ESTIVO DI ORIENTAMENTO
                                 Tra
  Il/la  ....  (soggetto  promotore) con sede in ...., codice fiscale
....  d'ora  in  poi denominato "soggetto promotore", rappresentato/a
dal sig. ....nato a .... il ....;
                                  e
  ....(denominazione dell'azienda ospitante) con sede legale in ....,
codice  fiscale  ....d'ora  in  poi  denominato "soggetto ospitante",
rappresentato/a dal sig ...., nato a .... il ....;
                              Premesso
che  al  fine  di  agevolare  le  scelte  professionali  mediante  la
conoscenza  diretta  del  mondo  del  lavoro  e realizzare momenti di
alternanza  tra  studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i
soggetti  richiamati all'art. 60 del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276  possono promuovere Tirocini estivi di orientamento in
impresa  a  beneficio  di  coloro  che abbiano gia' assolto l'obbligo
scolastico  ai  sensi  della  legge  31 dicembre  1962,  n.  1859,  e
successive modificazioni ed integrazioni.
                      Si conviene quanto segue:
                               Art. 1.
  Ai  sensi dell'60 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
e dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, .... la (riportare
la  denominazione  dell'azienda  ospitante)  si impegna ad accogliere
presso  le  sue  strutture  n.  ...  soggetti  in tirocinio estivo di
orientamento  su  proposta  di  ....  (riportare la denominazione del
soggetto  promotore),  ai  sensi  dell'art.  5  del decreto attuativo
dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.
                               Art. 2.
  1.  Il  tirocinio  estivo  di  orientamento,  ai  sensi dell'60 del
decreto  legislativo  10 settembre  2003, n. 276 e dell'art. 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.
  2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attivita' di orientamento
e  di  addestramento  pratico  e'  seguita  e verificata da un tutore
designato   dal   soggetto   promotore   in   veste  di  responsabile
didattico/organizzativo,  da  un  tutore  designato  dall'istituzione
scolastica   e   formativa  (se  incaricato)  e  da  un  responsabile
aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
  3.  Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base
alla   presente   convenzione   viene   predisposto  un  progetto  di
orientamento e di addestramento pratico contenente:
    a) il nominativo del tirocinante;
    b) i  nominativi  ed i compiti del tutore incaricato dal soggetto
promotore   e  di  quello  designato  dall'istituzione  scolastica  e
formativa, ed il nominativo del responsabile aziendale;
    c) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
    d) gli obiettivi e le modalita' di svolgimento dei tirocinio, con
l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
    e) le  strutture aziendali (settore, stabilimenti, sedi, reparti,
uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
    f) gli   aspetti  relativi  alla  tutela  della  salute  e  della
sicurezza dei partecipanti;
    g) estremi  identificativi  delle  assicurazioni  INAIL  e per la
responsabilita' civile;
    h) i rapporti e le responsabilita' dei diversi soggetti coinvolti
nei  percorsi  formativi  di  tirocinio  estivo  di orientamento e di
addestramento pratico.
                               Art. 3.
  1. Durante lo svolgimento del tirocinio estivo di orientamento e di
addestramento pratico il tirocinante e' tenuto a:
    svolgere  le attivita' previste dal progetto di orientamento e di
addestramento pratico;
    rispettare  le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro;
    mantenere  la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati,
informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti,
acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
                               Art. 4.
  1.  Il  soggetto  promotore  assicura il/i tirocinante/i contro gli
infortuni  sul  lavoro presso l'Inail, nonche' per la responsabilita'
civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di
incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante
si  impegna  a  segnalare  l'evento,  entro  i  tempi  previsti dalla
normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al
numero  della  polizza  sottoscritta  dal  soggetto  promotore) ed al
soggetto promotore.
  2.  Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o
alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio in materia
di  ispezione, nonche' alle rappresentanze sindacali aziendali, copia
della   convenzione   di   ciascun  progetto  di  orientamento  e  di
addestramento pratico.
  ........................, (data) ...........................
  ......................... (firma per il soggetto promotore)
  ......................... (firma per il soggetto ospitante)


fp04 - gr04