GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 199 DEL 25/8/2004

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

DECRETO 10 agosto 2004 
Modifiche  alle  "Norme  tecniche  per  gli  attraversamenti  e per i
parallelismi  di  condotte  e  canali  convoglianti liquidi e gas con
ferrovie ed altre linee di trasporto".
                               IL CAPO
             del Dipartimento per i trasporti terrestri
              e per i sistemi informatici e statistici

  Visto   il   decreto   ministeriale  del  Ministero  dei  trasporti
23 febbraio  1971,  n. 2445, con il quale sono state approvate "Norme
tecniche  per  gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e
canali  convoglianti  liquidi  e  gas  con ferrovie ed altre linee di
trasporto";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753,   recante  nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza  e
regolarita'  dell'esercizio  delle  ferrovie  e  di  altri servizi di
trasporto;
  Visto   il   decreto   ministeriale   del   Ministero  dell'interno
24 novembre  1984  recante  norme  di  sicurezza  antincendio  per il
trasporto,  la  distribuzione,  l'accumulo  e l'utilizzazione del gas
naturale con densita' non superiore a 0,8;
  Visto il decreto ministeriale del Ministro dei trasporti 2 novembre
1987,  n.  975,  con il quale e' stata approvata la parziale modifica
delle  disposizioni concernenti la sistemazione delle apparecchiature
di  controllo  e  dei  congegni  di intercettazione espresse al punto
2.5.1 delle norme tecniche di cui al decreto ministeriale 23 febbraio
1971,  n.  2445,  ed  e'  stato  stabilito  che le linee ferroviarie,
realizzate   nell'ambito  di  centri  abitati,  con  impianti  aventi
caratteristiche  costruttive  di  linea  metropolitana debbano essere
considerate  sotto  il profilo tecnico, tranvie ai sensi dell'art. 12
del D.L.L. 23 febbraio 1919, n. 303, pertanto non soggette alle norme
relative  agli  attraversamenti di cui al citato decreto ministeriale
23 febbraio 1971, n. 2445;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'interno  16 novembre  1999
recante  le  modifiche  al  citato decreto ministeriale del Ministero
dell'interno 24 novembre 1984;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche;
  Ravvisata  l'opportunita' di apportare alcune modifiche alle citate
norme  in  relazione alle innovazioni tecnologiche, intervenute nella
qualita'   dei   materiali  utilizzati  per  la  realizzazione  delle
condotte, nei metodi di posa in opera delle stesse, ed alle obiettive
difficolta',   frequentemente   incontrate,  nella  sistemazione  dei
congegni di intercettazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  approvate  con l'allegato al presente decreto le modifiche ai
punti:
    2.1.1.3  -  2.1.1.5 - 2.1.2.3 - 2.1.2.7 - 2.3.1 - 2.3.2 - 2.3.4 -
2.3.6  -  2.3.7  -  2.4.1  - 2.4.2 - 2.4.4 - 2.4.6 - 2.4.11 - 2.5.1 -
2.5.2  - 4.1.1.5, delle "Norme tecniche per gli attraversamenti e per
i  parallelismi  di  condotte e canali convoglianti liquidi e gas con
ferrovie  ed  altre linee di trasporto" gia' approvate con il decreto
ministeriale 23 febbraio 1971, n. 2445.
                               Art. 2.
  Nelle  norme  tecniche  di  cui al decreto ministeriale 23 febbraio
1971, n. 2445:
    l'unita'  di  misura  della  pressione chilogrammo per centimetro
quadrato  (kg/cmq)  e'  sostituita  con  l'unita'  "bar" (1 bar = 105
Pascal);
    per  "gas  metano"  si  intende  gas  naturale  con  densita' non
superiore a 0,8.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 10 agosto 2004

                                         Il capo Dipartimento: Fumero
                                                             Allegato

MODIFICHE  ALLE  "NORME  TECNICHE  PER  GLI  ATTRAVERSAMENTI  E PER I
PARALLELISMI  DI  CONDOTTE  E  CANALI  CONVOGLIANTI LIQUIDI E GAS CON
FERROVIE  ED  ALTRE LINEE DI TRASPORTO" GIA' APPROVATE CON IL DECRETO
MINISTERIALE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI 23 FEBBRAIO 1971, n. 2445.
Punti:
    2.  Norme  tecniche  per gli attraversamenti ed i parallelismi di
ferrovie  con condotte convoglianti liquidi e gas (esclusi acquedotti
e canalizzazioni a pelo libero).
    2.1 Attraversamenti.
    Gli attraversamenti si distinguono in:
      interrati (2.1.1);
      superiori (2.1.2);
      inferiori (2.1.3);
    2.1.1  Attraversamenti  interrati:  sono quelli realizzati con le
condotte interrate al disotto dei binari.
    2.1.1.3  La condotta attraversante deve essere contenuta entro un
tubo   di   maggior   diametro   (tubo   di   protezione)  avente  le
caratteristiche  riportate al paragrafo 2.4 e deve avere una pendenza
uniforme non inferiore al due per mille in direzione dello spurgo.
    Nel  caso di utilizzo di tubazioni in polietilene di cui al punto
2.3.1,  qualora posate con la tecnica della trivellazione controllata
(trivellazione  teleguidata, microtunneling o altre simili), puo' non
essere rispettata la pendenza della condotta.
    2.1.2    Attraversamenti    superiori.    Si    distinguono    in
attraversamenti  mediante  struttura  propria  ed attraversamenti con
appoggio  su  altri  manufatti  (esistenti  o  da  costruire  per usi
promiscui vari).
    2.1.1.5  Nel  caso  che si debba necessariamente attraversare una
stazione  ferroviaria non e' ammesso l'attraversamento di marciapiedi
di  stazione, di piani caricatori o di altre installazioni fisse. Non
e'  ammesso  altresi'  l'attraversamento  di  fasci  di binari aventi
larghezza  maggiore di 20 m misurata fra le rotaie esterne dei binari
estremi delle stazioni, delle fermate e degli scali merci.
    Negli    altri    casi    non   contemplati,   non   e'   ammesso
l'attraversamento  di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 30
m misurata fra le rotaie esterne dei binari estremi.
    2.1.2.3 Non e' ammesso l'attraversamento superiore di marciapiedi
di  stazione, di piani caricatori o di altre installazioni fisse. Non
e'  ammesso  altresi'  l'attraversamento  di  fasci  di binari aventi
larghezza  maggiore di 20 m misurata fra le rotaie esterne dei binari
estremi delle stazioni, delle fermate e degli scali merci.
    Negli    altri    casi    non   contemplati,   non   e'   ammesso
l'attraversamento  di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 30
m misurata fra le rotaie esterne dei binari estremi.
    2.1.2.7 Non sono ammessi attraversamenti superiori con appoggio o
sospensione  a  struttura  metallica  di  pertinenza  della  ferrovia
attraversata.
    Gli attraversamenti superiori con appoggio su altri manufatti non
metallici  (esistenti  o  da costruire per usi promiscui vari) devono
essere  realizzati introducendo la condotta nel tubo di protezione di
cui al punto 2.4. Tale tubo di protezione deve essere sistemato in un
cunicolo  appositamente  predisposto  o  ricavato  sotto  il piano di
calpestio   del   manufatto,   oppure  puo'  essere  incorporato  nel
sottofondo  stradale  con opportuno rinfianco di malta di cemento, ma
sempre nell'interno delle spallette o balaustre del manufatto.
    Non sono ammessi attraversamenti superiori con tubi di protezione
appoggiati o sospesi a mensole murate all'esterno dei manufatti.
    E'  ammesso  nel  caso  di  condotte convoglianti gas metano, per
diametro  nominale  fino  a  350  mm e per pressioni di esercizio non
superiori  a 5 bar, posare la condotta senza il tubo di protezione in
un  cunicolo ad uso esclusivo, ricavato nell'opera d'arte in grado di
proteggere  meccanicamente  la  condotta stessa, la cui intercapedine
libera deve essere riempita con materiale inerte. Inoltre la condotta
puo'  essere  direttamente  interrata  nella massicciata stradale nel
rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  al  decreto  ministeriale del
Ministero  dell'interno 24 novembre 1984 e successive modificazioni e
integrazioni.
    2.3 Caratteristiche tecniche e sistemi di prova delle condotte in
opera.
    2.3.1  Le  condotte  in  attraversamento devono essere di acciaio
di qualita',  salvo  i  casi  in  cui  il  fluido  trasportato non ne
consenta l'impiego.
    E'   ammesso   nel  caso  di  condotte  convoglianti  gas  metano
l'utilizzo  di  tubazioni in polietilene, per diametri esterni fino a
315 mm e per pressioni di esercizio non superiori a 5 bar.
    In  ogni  caso  tali  condotte  non  devono avere caratteristiche
inferiori a:
      PE  80,  Serie  5  - SDR 11 di cui alla norma UNI ISO 4437 e al
decreto  ministeriale  del  Ministero dell'interno 24 novembre 1984 e
successive modificazioni e integrazioni.
    2.3.2  Le  sezioni  costituenti  il tratto di condotta come sopra
detto  devono  nel  caso di condotte in acciaio essere unite di testa
mediante saldatura elettrica ad arco.
    Le  saldature  devono  essere  tutte  radiografate  allorche'  la
pressione  di  esercizio  e'  superiore  a  5 bar. L'Ente richiedente
l'attraversamento  e'  tenuto  ad esibire la relativa documentazione,
completata   anche   dal  certificato  di  accettabilita'  rilasciato
dall'Istituto italiano della saldatura o da altro Istituto legalmente
riconosciuto.
    Le  tubazioni  di polietilene di cui al punto 2.3.1, convoglianti
gas  metano,  devono  essere  unite  mediante  saldatura di testa per
fusione  o  saldatura per fusione mediante raccordi elettrosaldabili.
Non  sono ammesse saldature delle condotte in polietilene all'interno
del tubo di protezione nell'ambito degli attraversamenti.
    2.3.4 Gli spessori delle condotte in acciaio devono corrispondere
od  essere  immediatamente superiori a quelli desunti dal calcolo con
la  formula  sopra  riportata.  In ogni caso lo spessore minimo delle
condotte in acciaio non deve essere inferiore a 4 mm.
    2.3.6  Il  tratto di condotta interessante l'attraversamento deve
essere sottoposto ad una prova idraulica in opera pari a 1,5 volte la
pressione  dichiarata  massima  di  esercizio. La pressione minima di
prova  idraulica  non  deve  mai  essere  inferiore  a  5  bar e deve
mantenersi  costante  per  2  ore  dopo  raggiunta la stabilizzazione
(termica, idraulica, ecc.) del sistema.
    Per  le condotte in polietilene di cui al punto 2.3.1 la prova di
tenuta  puo' essere effettuata anche mediante fluido gassoso inerte o
aria,   secondo   quanto  prescritto  dal  decreto  ministeriale  del
Ministero  dell'interno 24 novembre 1984 e successive modificazioni e
integrazioni.
    2.3.7  La  pressione  di prova idraulica o pneumatica deve essere
controllata  con  manometro  registratore.  Il  risultato della prova
stessa deve essere verbalizzato.
    2.4 Tubo di protezione. Tubi di sfiato e spurghi.
    2.4.1 Il tubo di protezione deve essere di acciaio di qualita' ed
avere  uno  spessore  adeguato alle sollecitazioni da sopportare. Nel
caso   di  tubazioni  in  polietilene  di  cui  al  punto  2.3.1,  in
attraversamento  inferiore,  in  parallelismo,  qualora posate con la
tecnica  della  trivellazione controllata, il tubo di protezione puo'
essere anche dello stesso materiale della condotta e venga sottoposto
a  sollecitazioni  non  superiori  a  quelle  calcolate per i tubi in
acciaio.
    2.4.2 Indipendentemente dai risultati del calcolo di cui al punto
2.4.3  non  devono  essere  adottati  spessori  minori di 4 mm per le
tubazioni di acciaio.
    2.4.4  Il  diametro  del  tubo  di protezione deve essere tale da
assicurare una intercapedine non inferiore a 2 cm e non maggiore di 5
cm.
    E'  ammesso  nel  caso  di  condotte convoglianti gas metano, che
l'intercapedine  libera  tra  la  condotta  ed  il tubo di protezione
soddisfi  le  prescrizioni  del  decreto  ministeriale  del Ministero
dell'interno   24 novembre   1984   e   successive   modificazioni  e
integrazioni.
    2.4.6  La  condotta  portante deve essere posata nell'interno del
tubo  di  protezione  con  distanziatori  di  materiale  isolante non
deteriorabile.  I distanziatori non devono occupare piu' di un quarto
della  sezione  dell'intercapedine, e devono essere in numero tale da
garantire  che  i  due  tubi  non vengano in nessun caso a contatto e
devono  essere  posti  in  modo  da consentire il libero deflusso dei
liquidi  e  dei  gas.  Nel  caso di condotte in polietilene di cui al
punto  2.3.1,  con  tubo  di  protezione  dello  stesso  materiale, i
distanziatori di cui al precedente capoverso possono essere omessi.
    2.4.11  Il tubo di protezione deve essere munito anche di tubo di
spurgo   della   intercapedine  da  collocare  in  prossimita'  della
estremita' piu' bassa del tubo stesso.
    Il  tubo  di spurgo deve terminare nel pozzetto a valle di cui al
successivo punto 2.5.1.
    Esso  deve  avere  il diametro non inferiore a 20 mm. Nel caso di
tubazioni di polietilene di cui al punto 2.3.1, qualora posate con la
tecnica  della  trivellazione  controllata,  il  tubo  di spurgo puo'
essere omesso.
    2.5 Apparecchiature di controllo e congegni di intercettazione.
    2.5.1  A monte ed a valle dell'attraversamento, in corrispondenza
delle  estremita'  del tubo di protezione devono essere costruiti due
pozzetti  contenenti  ciascuno: una presa per manometro, le eventuali
apparecchiature   relative   alla  protezione  catodica,  di  cui  al
paragrafo  2.6,  le  prese  agibili  per il controllo periodico dello
stato elettrico della condotta e del tubo di protezione, il terminale
del  tubo  di  spurgo  dell'intercapedine  fra  tubo  di protezione e
condotta.  Detto  terminale deve essere munito di una idonea chiusura
di sicurezza.
    E'  tuttavia  ammesso che le apparecchiature ed i congegni di cui
sopra vengano sistemati nel modo seguente:
      le prese per manometro, nelle camerette, nei pozzetti interrati
o nei recinti di protezione degli organi di intercettazione;
      le  prese  elettriche agibili per il controllo della situazione
elettrica  della  condotta  e  del  relativo  tubo  di protezione, su
pozzetti o su armadietti a piantana ubicati presso i tubi di sfiato;
      i  pozzetti  di  ricovero  dei  terminali  dei  tubi  di spurgo
dell'intercapedine   tra   condotta   e   tubo   di   protezione,  in
corrispondenza  o  nelle  vicinanze  delle  estremita'  del  tubo  di
protezione medesimo, ma in ogni caso a distanza non minore di 3 m dal
piede  del  rilevato  o  5  m dal ciglio delle trincee, anche se cio'
comporta un aumento della anzidetta minima distanza di 10 m.
    2.5.2 Tutte le condotte devono essere intercettabili a monte ed a
valle  dell'attraversamento.  Gli  organi  di  intercettazione devono
essere ubicati in posizione facilmente accessibile, in modo che possa
essere  rapido  l'intervento  per  intercettare  il flusso in caso di
necessita',  e,  ad  una distanza fra loro non maggiore di 1000 m. La
predetta  distanza  di  1000  m in deve intendersi misurata sull'asse
della condotta. Gli organi di intercettazione anzidetti devono essere
protetti  da camerette interrate o pozzetti interrati o da recinti in
modo  che  la  loro  manovra  possa  essere  effettuata  soltanto dal
personale addetto.
    Ciascuna  cameretta, ciascun pozzetto interrato o ciascun recinto
non  puo'  in  nessun  caso trovarsi a meno di 20 m dalla rotaia piu'
vicina.  La  predetta distanza di 20 m deve intendersi misurata sulla
ortogonale all'asse del binario.
    E'  ammesso  nel  caso  di  condotte convoglianti gas metano, con
pressioni  superiori  a  5  bar,  che  gli  organi di intercettazione
possono essere ubicati ad una distanza tra loro superiore a 1000 m ma
inferiore  a  2000  m,  a  condizione  che  sia  previsto  un sistema
automatico  o  manuale  che  permetta  l'immediata  attivazione degli
organi di intercettazione in caso di avaria.

NORME  TECNICHE PER GLI ATTRAVERSAMENTI ED I PARALLELISMI DI FERROVIE
CON CONDOTTE CONVOGLIANTI ACQUE SOTTO PRESSIONE.
    4.1.1.5  Non  e'  ammesso  l'attraversamento  di  marciapiedi  di
stazione,  di piani caricatori o di altre installazioni fisse. Non e'
ammesso   altresi'   l'attraversamento  di  fasci  di  binari  aventi
larghezza  maggiore di 20 m misurata fra le rotaie esterne dei binari
estremi delle stazioni, delle fermate e degli scali merci.
    Negli    altri    casi    non   contemplati,   non   e'   ammesso
l'attraversamento  di fasci di binari aventi larghezza maggiore di 30
m misurata fra le rotaie esterne dei binari estremi.


fp04 - gr04