GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 211 DELL'11/9/2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2003, n. 254 
Regolamento  recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a
norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  8 luglio  1986,  n.  349, recante istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22, recante
attuazione  delle  direttive  91/156/CEE  sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi,  e  94/62/CE  sugli  imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio, e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, recante
definizione   ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti  di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219,
recante  regolamento  concernente  la  disciplina per la gestione dei
rifiuti sanitari;
  Vista  la  direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio in data 9 aprile 2002, recante indicazioni per la corretta
e  piena  applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle
spedizioni  di  rifiuti  ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti,
pubblicata  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108
del 10 maggio 2002;
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
in  data  6 giugno  2002,  recante  traduzione in lingua italiana del
testo  consolidato  della  versione  2001  delle  disposizioni  degli
allegati  A  e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di
merci  pericolose  su  strada  (ADR),  di cui al decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e dei trasporti 21 dicembre 2001 in materia di
trasporto  di  merci pericolose su strada, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 agosto 2002;
  Visto  l'articolo  24  della  legge 31 luglio 2002, n. 179, recante
disposizioni in materia ambientale;
  Visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  3 ottobre  2002, recante norme sanitarie relative ai
sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 marzo 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
Capo I 
Disposizioni generali 
                               Art. 1.
                  Finalita' e campo di applicazione
  1. Il  presente  regolamento  disciplina  la  gestione  dei rifiuti
sanitari  e  degli  altri  rifiuti  di  cui al comma 5, allo scopo di
garantire  elevati  livelli  di  tutela  dell'ambiente e della salute
pubblica e controlli efficaci.
  2.  Sono esclusi i microrganismi geneticamente modificati di cui al
decreto  legislativo 12 aprile 2001, n. 206, recante attuazione della
direttiva  98/81/CE  che  modifica la direttiva 90/219/CE concernente
l'impiego  confinato  di microrganismi geneticamente modificati. Sono
altresi'   esclusi  i  materiali  normati  dal  regolamento  (CE)  n.
1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002,
recante  norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale
non  destinati  al  consumo umano, quali le carcasse degli animali da
esperimento,  le  carcasse  intere e le parti anatomiche, provenienti
dall'attivita'    diagnostica    degli    Istituti    zooprofilattici
sperimentali  delle  facolta'  di  medicina  veterinaria ed agraria e
degli  Istituti  scientifici di ricerca. Sono invece disciplinati dal
presente  regolamento  i piccoli animali da esperimento ed i relativi
tessuti  e  parti  anatomiche,  provenienti  da strutture pubbliche e
private,  individuate  ai  sensi  del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni, che svolgono attivita'
medica  e  veterinaria  di  prevenzione,  di  diagnosi,  di  cura, di
riabilitazione  e  di  ricerca  ed erogano le prestazioni di cui alla
legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  3.  Le  autorita'  competenti  e  le  strutture  sanitarie adottano
iniziative  dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la
riduzione  della  produzione  dei  rifiuti. I rifiuti sanitari devono
essere  gestiti  in modo da diminuirne la pericolosita', da favorirne
il  reimpiego,  il  riciclaggio  e  il  recupero e da ottimizzarne la
raccolta,  il  trasporto  e lo smaltimento. A tale fine devono essere
incentivati:
    a) l'organizzazione  di  corsi  di formazione del personale delle
strutture  sanitarie  sulla  corretta  gestione dei rifiuti sanitari,
soprattutto  per minimizzare il contatto di materiali non infetti con
potenziali  fonti  infettive  e  ridurre  la  produzione di rifiuti a
rischio infettivo;
    b) la raccolta differenziata dei rifiuti sanitari assimilati agli
urbani prodotti dalle strutture sanitarie;
    c) l'ottimizzazione  dell'approvvigionamento  e  dell'utilizzo di
reagenti  e  farmaci  per  ridurre  la produzione di rifiuti sanitari
pericolosi  non  a  rischio  infettivo  e  di  rifiuti  sanitari  non
pericolosi;
    d) l'ottimizzazione    dell'approvvigionamento    delle   derrate
alimentari al fine di ridurre la produzione di rifiuti alimentari;
    e) l'utilizzo   preferenziale,  ove  tecnicamente  possibile,  di
prodotti e reagenti a minore contenuto di sostanze pericolose;
    f) l'utilizzo   preferenziale,  ove  tecnicamente  possibile,  di
plastiche non clorurate;
    g) l'utilizzo  di  tecnologie  di trattamento di rifiuti sanitari
tendenti a favorire il recupero di materia e di energia.
  4.  Le  strutture  sanitarie  devono  provvedere  alla gestione dei
rifiuti  prodotti  secondo  criteri  di  sicurezza,  nel rispetto dei
principi  stabiliti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive  modificazioni,  e  dal presente regolamento. Le strutture
sanitarie  pubbliche  devono,  altresi', provvedere alla gestione dei
rifiuti prodotti secondo criteri di economicita'.
  5.  I  rifiuti  disciplinati  dal  presente  regolamento e definiti
all'articolo 2, comma 1, sono:
    a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
    b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
    c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
    d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
    e) i  rifiuti  sanitari  che  richiedono particolari modalita' di
smaltimento;
    f) i  rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonche' i rifiuti
derivanti  da altre attivita' cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali
provenienti da aree cimiteriali;
    g) i  rifiuti  speciali,  prodotti  al  di  fuori delle strutture
sanitarie,  che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi
a rischio infettivo, con l'esclusione degli assorbenti igienici.
                               Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo,
negli  allegati  I  e  II  del  presente regolamento, che derivano da
strutture  pubbliche  e  private,  individuate  ai  sensi del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che
svolgono  attivita' medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi,
di  cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di
cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
    b) rifiuti  sanitari  non  pericolosi: i rifiuti sanitari che non
sono  compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22;
    c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti
sanitari  elencati  a  titolo  esemplificativo  nell'allegato  II del
presente    regolamento,    compresi   tra   i   rifiuti   pericolosi
contrassegnati  con  un asterisco "*" nell'allegato A della direttiva
del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio in data
9 aprile 2002;
    d) rifiuti  sanitari  pericolosi  a rischio infettivo: i seguenti
rifiuti   sanitari   individuati   dalle  voci  18.01.03  e  18.02.02
nell'allegato A della citata direttiva in data 9 aprile 2002:
      1)  tutti  i  rifiuti  che provengono da ambienti di isolamento
infettivo  nei  quali  sussiste  un rischio di trasmissione biologica
aerea,  nonche'  da  ambienti  ove soggiornano pazienti in isolamento
infettivo  affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo
4,  di cui all'allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni;
      2)  i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell'allegato I
del  presente  regolamento  che  presentano almeno una delle seguenti
caratteristiche:
        2a)  provengano  da  ambienti di isolamento infettivo e siano
venuti  a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto
dei pazienti isolati;
        2b) siano contaminati da:
          2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue
in quantita' tale da renderlo visibile;
          2b2)   feci   o  urine,  nel  caso  in  cui  sia  ravvisata
clinicamente  dal  medico  che  ha  in cura il paziente una patologia
trasmissibile attraverso tali escreti;
          2b3)   liquido   seminale,   secrezioni  vaginali,  liquido
cerebro-spinale,   liquido   sinoviale,   liquido  pleurico,  liquido
peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico;
      3) i rifiuti provenienti da attivita' veterinaria, che:
        3a) siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli
animali;
        3b)  siano  venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico
secreto od escreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario
competente,  un  rischio  di  patologia trasmissibile attraverso tali
liquidi;
    e) rifiuti  da  esumazione  ed  estumulazione: i seguenti rifiuti
costituiti  da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle
casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
      1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
      2)   simboli   religiosi,   piedini,   ornamenti   e  mezzi  di
movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
      3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
      4)  resti  non  mortali di elementi biodegradabili inseriti nel
cofano;
      5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
    f) rifiuti  derivanti  da altre attivita' cimiteriali: i seguenti
rifiuti derivanti da attivita' cimiteriali:
      1)  materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia
cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
      2)  altri  oggetti  metallici  o  non metallici asportati prima
della cremazione, tumulazione od inumazione;
    g) rifiuti  sanitari  assimilati  ai  rifiuti  urbani: i seguenti
rifiuti  sanitari,  qualora  non  rientrino  tra  quelli  di cui alle
lettere c) e d), assoggettati al regime giuridico e alle modalita' di
gestione dei rifiuti urbani:
      1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti
dalle cucine delle strutture sanitarie;
      2)  i  rifiuti  derivanti  dall'attivita'  di  ristorazione e i
residui  dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture
sanitarie,  esclusi  quelli  che  provengono  da  pazienti affetti da
malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico
che  li  ha  in  cura,  una  patologia  trasmissibile attraverso tali
residui;
      3)  vetro,  carta,  cartone,  plastica,  metalli, imballaggi in
genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di
raccolta  differenziata, nonche' altri rifiuti non pericolosi che per
qualita'  e  per  quantita'  siano  assimilati  agli  urbani ai sensi
dell'articolo  21,  comma  2,  lettera  g),  del  decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22;
      4) la spazzatura;
      5)  indumenti  e  lenzuola monouso e quelli di cui il detentore
intende disfarsi;
      6)   i   rifiuti   provenienti  da  attivita'  di  giardinaggio
effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
      7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche
contaminati  da  sangue  esclusi  quelli  dei  degenti  infettivi,  i
pannolini  pediatrici  e  i  pannoloni,  i  contenitori  e  le sacche
utilizzate per le urine;
      8)  i  rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a
procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m),
a  condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento
per  rifiuti  urbani.  Lo smaltimento in discarica e' sottoposto alle
condizioni  di  cui  all'articolo 11, comma 1, lettera c). In caso di
smaltimento,  per  incenerimento  o  smaltimento  in discarica, al di
fuori  dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto
di questi rifiuti non e' soggetta a privativa;
    h) rifiuti   sanitari   che  richiedono  particolari  sistemi  di
gestione: le seguenti categorie di rifiuti sanitari:
      1a) farmaci scaduti o inutilizzabili;
      1b)  medicinali  citotossici  e  citostatici  per  uso  umano o
veterinario  ed  i materiali visibilmente contaminati che si generano
dalla manipolazione ed uso degli stessi;
      2)  organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto
3 dell'allegato I al presente regolamento;
      3)   piccoli   animali   da  esperimento  di  cui  al  punto  3
dell'allegato I al presente regolamento;
      4) sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope;
    i) rifiuti   speciali,  prodotti  al  di  fuori  delle  strutture
sanitarie,  che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi
a   rischio   infettivo:  i  rifiuti  speciali,  di  cui  al  decreto
legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  prodotti  al  di fuori delle
strutture  sanitarie,  con  le caratteristiche di cui all'articolo 2,
comma  1,  lettera  d),  quali  ad  esempio  quelli  prodotti  presso
laboratori  di  analisi  microbiologiche  di alimenti, di acque, o di
cosmetici,  presso  industrie  di  emoderivati,  istituti  estetici e
similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici;
    l)   disinfezione:  drastica  riduzione  della  carica  microbica
effettuata con l'impiego di sostanze disinfettanti;
    m) sterilizzazione:  abbattimento  della carica microbica tale da
garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6.
La sterilizzazione e' effettuata secondo le norme UNI 10384/94, parte
prima,  mediante  procedimento  che comprenda anche la triturazione e
l'essiccamento   ai   fini  della  non  riconoscibilita'  e  maggiore
efficacia  del  trattamento, nonche' della diminuzione di volume e di
peso  dei  rifiuti  stessi.  Possono essere sterilizzati unicamente i
rifiuti  sanitari  pericolosi  a  solo rischio infettivo. L'efficacia
viene  verificata  secondo  quanto  indicato  nell'allegato  III  del
presente  regolamento.  La  sterilizzazione  dei  rifiuti  sanitari a
rischio   infettivo  e'  una  facolta'  esercitabile  ai  fini  della
semplificazione delle modalita' di gestione dei rifiuti stessi;
    n) sterilizzatrici:  apparecchiature dedicate esclusivamente alla
sterilizzazione  dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.
L'efficacia  del  procedimento  di  sterilizzazione  ed  i metodi per
dimostrarla,  sono  stabiliti  dalla norma UNI 10384/94, parte prima,
sulla base delle prove di convalida in essa stabilite.
                               Art. 3.
      Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti
             da attivita' di esumazione ed estumulazione
  1. Si definiscono:
    a) parti anatomiche riconoscibili: gli arti inferiori, superiori,
le parti di essi, di persona o di cadavere a cui sono stati amputati;
    b) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi
conservativi  risultanti  dalla  incompleta  scheletrizzazione  di un
cadavere    per    effetto    di   mummificazione,   saponificazione,
corificazione,   decorso   il   periodo  di  ordinaria  inumazione  o
tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.
  2. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche
riconoscibili,    le   autorizzazioni   al   trasporto,   inumazione,
tumulazione  o  cremazione  sono  rilasciate  dalla azienda sanitaria
locale competente per territorio.
  3.  In  caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono
avviate  a  sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria
che ha curato la persona amputata.
  4.  La  persona amputata puo' chiedere, espressamente, che la parte
anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa
modalita'.  In  tale  caso  la  richiesta deve avvenire e deve essere
inoltrata   all'ufficio   preposto  della  azienda  sanitaria  locale
competente  per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura
e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione.
  5.  Per  la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali,
le  autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione
sono rilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono esumati
o estumulati.
  6.  Per  la  cremazione  di  resti  mortali  non  e'  necessaria la
documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  10 settembre  1990,  n.  285,  recante
regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni.
                               Art. 4.
      Gestione dei rifiuti sanitari, dei rifiuti da esumazioni
             ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti
                   da altre attivita' cimiteriali.
  1.   Fatto  salvo  quanto  previsto  dai  seguenti  articoli,  alle
attivita'  di  deposito  temporaneo,  raccolta,  trasporto, recupero,
smaltimento,  intermediazione  e  commercio dei rifiuti sanitari, dei
rifiuti  da  esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da
altre   attivita'   cimiteriali   si  applicano,  in  relazione  alla
classificazione  di tali rifiuti come urbani, assimilati agli urbani,
speciali,  pericolosi  e  non  pericolosi,  le  norme regolamentari e
tecniche  attuative  del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
che disciplinano la gestione dei rifiuti.
  2.  Nel  caso  in  cui  l'attivita'  del  personale sanitario delle
strutture  pubbliche e private che erogano le prestazioni di cui alla
legge  n.  833  del 1978, e al decreto legislativo n. 502 del 1992, e
successive  modificazioni,  sia  svolta  all'esterno delle stesse, si
considerano  luogo  di  produzione  dei rifiuti sanitari le strutture
medesime,  ai  sensi  dell'articolo  58,  comma  7-ter,  del  decreto
legislativo n. 22 del 1997. Il conferimento di tali rifiuti dal luogo
in  cui e' effettuata la prestazione alla struttura sanitaria avviene
sotto  la  responsabilita' dell'operatore sanitario che ha fornito la
prestazione,  in tempo utile per garantire il rispetto dei termini di
cui all'articolo 8.
  3.  Si  considerano altresi' prodotti presso le strutture sanitarie
di   riferimento   i  rifiuti  sanitari,  con  esclusione  di  quelli
assimilati  agli  urbani,  prodotti  presso gli ambulatori decentrati
dell'azienda sanitaria di riferimento.
  4. Ai fini della semplificazione delle procedure e del contenimento
della  spesa  sanitaria,  per  favorire  lo  smaltimento  dei rifiuti
sanitari  sterilizzati  in  impianti di termodistruzione con recupero
energetico  e  per  assicurare  il  servizio  di gestione dei rifiuti
sanitari  alle  migliori  condizioni  di  mercato,  le  regioni  e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi di
programma   tra   loro,   con  le  strutture  sanitarie  e  i  medici
convenzionati con le stesse e con i soggetti privati interessati.
  5. Le regioni, secondo criteri concordati tra lo Stato e le regioni
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituiscono
sistemi di monitoraggio e di analisi dei costi e della congruita' dei
medesimi  relativamente  alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti
sanitari  e  trasmettono, annualmente, anche in forma informatica, al
fine  della  loro  elaborazione, i dati risultanti da dette attivita'
all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  che,  successivamente,  li
comunica  ai  Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e
della  salute.  Il  sistema di monitoraggio, istituito dalle regioni,
puo'  stabilire gli obiettivi minimi di recupero dei rifiuti prodotti
che le strutture sanitarie sono tenute a raggiungere.
                               Art. 5.
              Recupero di materia dai rifiuti sanitari
  1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da
avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero di materia
delle  seguenti  categorie  di  rifiuti sanitari, anche attraverso la
raccolta differenziata:
    a) contenitori  in  vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di
soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per
la  somministrazione,  esclusi  i contenitori di soluzioni di farmaci
antiblastici  o  visibilmente contaminati da materiale biologico, che
non siano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, e non provengano da pazienti in isolamento infettivo;
    b) altri  rifiuti  di imballaggio in vetro, di carta, di cartone,
di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
    c) rifiuti metallici non pericolosi;
    d) rifiuti di giardinaggio;
    e) rifiuti  della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine
delle strutture sanitarie;
    f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
    g) oli minerali, vegetali e grassi;
    h) batterie e pile;
    i) toner;
    l) mercurio;
    m) pellicole e lastre fotografiche.
  2. Le regioni incentivano il recupero dei rifiuti sanitari da parte
delle  strutture  sanitarie  ai  sensi  dell'articolo  4  del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ai medesimi fini i comuni possono
stipulare apposite convenzioni con le strutture sanitarie.
                               Art. 6.
           Acque reflue provenienti da attivita' sanitaria
  1. Lo scarico di acque reflue provenienti da attivita' sanitarie e'
disciplinato  dal  decreto  legislativo  11 maggio  1999,  n.  152, e
successive modificazioni.
  2.  Feci, urine e sangue possono essere fatti confluire nelle acque
reflue che scaricano nella rete fognaria.
Capo II 
Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
                               Art. 7.
           Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi
                         a rischio infettivo
  1.  La  sterilizzazione  dei  rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo  e'  effettuata  in  impianti  autorizzati  ai  sensi degli
articoli 27  e  28  del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni.
  2.  Gli  impianti  di  sterilizzazione  localizzati all'interno del
perimetro  della struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai
sensi  degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
a  condizione  che  in  tali  impianti  siano trattati esclusivamente
rifiuti  prodotti  dalla struttura stessa. A tali fini si considerano
prodotti  dalla  struttura  sanitaria  dove  e' ubicato l'impianto di
sterilizzazione  anche  i  rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie
decentrate  ma  organizzativamente  e funzionalmente collegate con la
stessa.
  3.  Il  direttore  o  il  responsabile sanitario e il gestore degli
impianti  di  sterilizzazione localizzati all'interno delle strutture
sanitarie   sono   responsabili  dell'attivazione  degli  impianti  e
dell'efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi.
  4.  L'attivazione  degli  impianti  di  sterilizzazione localizzati
all'interno  delle  strutture  sanitarie  deve essere preventivamente
comunicata  alla  provincia  ai fini dell'effettuazione dei controlli
periodici.
  5.  Il  direttore o il responsabile sanitario o i soggetti pubblici
istituzionalmente   competenti   devono   procedere   alla  convalida
dell'impianto  di sterilizzazione prima della messa in funzione degli
stessi  o, se si tratta di impianti gia' in esercizio, entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento,
secondo  i  criteri  e per i parametri previsti dall'allegato III. La
convalida  deve essere ripetuta ogni ventiquattro mesi, e comunque ad
ogni  intervento  di  manutenzione  straordinaria dell'impianto, e la
relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni presso
la  sede  della struttura sanitaria o presso l'impianto e deve essere
esibita ad ogni richiesta delle competenti autorita'.
  6.   L'efficacia   del  processo  di  sterilizzazione  deve  essere
verificata  e  certificata secondo i tempi, le modalita' ed i criteri
stabiliti  nell'allegato  III  da  parte del direttore o responsabile
sanitario o dal responsabile tecnico.
  7.  Gli  impianti  di  sterilizzazione  sono sottoposti ad adeguati
controlli periodici da parte delle autorita' competenti.
  8. Fatto salvo l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico
di  cui  all'articolo  12  del  decreto legislativo n. 22 del 1997, e
successive  modificazioni,  presso l'impianto di sterilizzazione deve
essere  tenuto  un  registro  con fogli numerati progressivamente nel
quale,  ai  fini  dell'effettuazione  dei  controlli,  devono  essere
riportate le seguenti informazioni:
    a) numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione;
    b) quantita'  giornaliera  e  tipologia  di rifiuti sottoposti al
processo di sterilizzazione;
    c) data del processo di sterilizzazione.
                               Art. 8
   Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto
         dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
  1.  Per  garantire  la  tutela  della  salute  e  dell'ambiente, il
deposito   temporaneo,   la  movimentazione  interna  alla  struttura
sanitaria,  il  deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei
rifiuti   sanitari  pericolosi  a  rischio  infettivo  devono  essere
effettuati   utilizzando   apposito   imballaggio  a  perdere,  anche
flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo"  e  il  simbolo  del  rischio biologico o, se si tratta di
rifiuti  taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere,
resistente   alla  puntura,  recante  la  scritta  "Rifiuti  sanitari
pericolosi  a  rischio  infettivo  taglienti  e  pungenti", contenuti
entrambi   nel  secondo  imballaggio  rigido  esterno,  eventualmente
riutilizzabile  previa  idonea  disinfezione  ad  ogni  ciclo  d'uso,
recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo".
  2.   Gli  imballaggi  esterni  di  cui  al  comma  1  devono  avere
caratteristiche   adeguate   per   resistere   agli   urti   ed  alle
sollecitazioni  provocate durante la loro movimentazione e trasporto,
e  devono  essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli
imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
  3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:
    a) il  deposito  temporaneo  di  rifiuti  sanitari  pericolosi  a
rischio  infettivo  deve  essere effettuato in condizioni tali da non
causare  alterazioni che comportino rischi per la salute e puo' avere
una  durata  massima  di cinque giorni dal momento della chiusura del
contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto
la  responsabilita'  del  produttore, tale termine e' esteso a trenta
giorni  per  quantitativi  inferiori a 200 litri. La registrazione di
cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, deve avvenire entro cinque giorni;
    b) le  operazioni  di  deposito preliminare, raccolta e trasporto
dei   rifiuti   sanitari   pericolosi  a  rischio  infettivo  restano
sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;
    c) per  i  rifiuti  pericolosi a rischio infettivo destinati agli
impianti  di  incenerimento  l'intera  fase  di trasporto deve essere
effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile;
    d) il  deposito  preliminare  dei  medesimi  non  deve, di norma,
superare  i cinque giorni. La durata massima del deposito preliminare
viene,  comunque,  fissata  nel  provvedimento di autorizzazione, che
puo' prevedere anche l'utilizzo di sistemi di refrigerazione.
                               Art. 9.
    Deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva,
       raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati
  1.  I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  g),  numero  8), assimilati ai rifiuti urbani, devono essere
raccolti  e  trasportati  con  il  codice  CER  20 03 01, utilizzando
appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da
quelli  utilizzati  per  i  rifiuti  urbani  e  per gli altri rifiuti
sanitari  assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile
"Rifiuti  sanitari sterilizzati" alla quale dovra' essere aggiunta la
data della sterilizzazione.
  2.  Le  operazioni  di  raccolta  e  trasporto dei rifiuti sanitari
sterilizzati,  assimilati  ai  rifiuti  urbani, di cui al comma 1 del
presente  articolo, sono sottoposte al regime giuridico ed alle norme
tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani.
  3.  I rifiuti sanitari sterilizzati di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  g),  numero 8), assimilati ai rifiuti urbani, smaltiti fuori
dell'ambito   territoriale   ottimale   (ATO)   presso   impianti  di
incenerimento   di   rifiuti  urbani  o  discariche  di  rifiuti  non
pericolosi,  devono  essere  raccolti e trasportati separatamente dai
rifiuti urbani.
  4.  I  rifiuti  sanitari  sterilizzati,  non  assimilati ai rifiuti
urbani  in  quanto  avviati in impianti di produzione di combustibile
derivato  da  rifiuti  (CDR)  od avviati in impianti che utilizzano i
rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, devono
essere  raccolti  e  trasportati  separatamente  dai  rifiuti  urbani
utilizzando il codice CER 19 12 10.
  5.   Le   operazioni   di  movimentazione  interna  alla  struttura
sanitaria,  di  deposito  temporaneo,  di  raccolta  e  trasporto, di
deposito  preliminare,  di  messa  in  riserva  dei  rifiuti sanitari
sterilizzati,  di  cui  ai  commi  3  e  4,  devono essere effettuati
utilizzando  appositi  imballaggi  a  perdere,  anche  flessibili, di
colore  diverso  da  quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli
altri   rifiuti   sanitari   assimilati,   recanti,   ben   visibile,
l'indicazione  indelebile  "Rifiuti sanitari sterilizzati" alla quale
dovra' essere aggiunta la data della sterilizzazione.
  6.  Alle  operazioni  di deposito temporaneo, raccolta e trasporto,
messa   in   riserva,   deposito  preliminare  dei  rifiuti  sanitari
sterilizzati  di  cui  ai  commi  3  e 4 si applicano le disposizioni
tecniche  che  disciplinano  la  gestione  dei  rifiuti  speciali non
pericolosi.
  7.  In  caso  di  smaltimento  dei  rifiuti  sanitari  sterilizzati
assimilati  ai  rifiuti  urbani in regioni diverse da quelle dove gli
stessi  sono  prodotti si applicano le condizioni di cui all'articolo
5, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
                              Art. 10.
   Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
  1.  I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere
smaltiti  mediante  termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi
del  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con le modalita' di
cui ai commi 2 e 3.
  2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano
anche  altre  caratteristiche  di  pericolo di cui all'allegato I del
decreto  legislativo  n.  22 del 1997, devono essere smaltiti solo in
impianti per rifiuti pericolosi.
  3.  I  rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono
essere  smaltiti,  nel  rispetto delle disposizioni di cui al decreto
del  Ministro  dell'ambiente  19 novembre  1997, n. 503, e successive
modificazioni:
    a) in  impianti  di incenerimento di rifiuti urbani e in impianti
di   incenerimento   di   rifiuti   speciali.  Essi  sono  introdotti
direttamente  nel  forno,  senza  prima  essere  mescolati  con altre
categorie  di rifiuti. Alla bocca del forno e' ammesso il caricamento
contemporaneo con altre categorie di rifiuti;
    b) in impianti di incenerimento dedicati.
  4.  Le  operazioni  di  caricamento  dei  rifiuti  al  forno devono
avvenire  senza  manipolazione diretta dei rifiuti. Per manipolazione
diretta  si  intende  una  operazione che generi per gli operatori un
rischio infettivo.
                              Art. 11.
            Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati
  1. I rifiuti sanitari sterilizzati:
    a) possono  essere  avviati  in  impianti  di produzione di CDR o
direttamente utilizzati come mezzo per produrre energia;
    b) nel  rispetto  delle  disposizioni  del  decreto  del Ministro
dell'ambiente  19 novembre  1997, n. 503, e successive modificazioni,
possono  essere  smaltiti  in  impianti  di  incenerimento di rifiuti
urbani o in impianti di incenerimento di rifiuti speciali alle stesse
condizioni economiche adottate per i rifiuti urbani;
    c) qualora  nella  regione  di  produzione  del rifiuto non siano
presenti,   in   numero  adeguato  al  fabbisogno,  ne'  impianti  di
produzione  di  CDR,  ne'  impianti che utilizzano i rifiuti sanitari
sterilizzati  come  mezzo  per  produrre  energia,  ne'  impianti  di
termodistruzione, previa autorizzazione del presidente della regione,
possono  essere  sottoposti  al regime giuridico dei rifiuti urbani e
alle  norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica per
rifiuti non pericolosi. L'autorizzazione del presidente della regione
ha  validita'  temporanea  sino  alla  realizzazione  di un numero di
impianti di trattamento termico adeguato al fabbisogno regionale.
Capo III 
Rifiuti da esumazione e da estumulazione, rifiuti derivanti 
da altre attivita' cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali 
provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari 
che richiedono particolari modalita' di smaltimento.
                              Art. 12.
              Rifiuti da esumazione e da estumulazione
  1.  I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti
separatamente dagli altri rifiuti urbani.
  2.  I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti
e  trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore
distinguibile  da  quelli  utilizzati  per  la  raccolta  delle altre
frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale
e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
  3.   I  rifiuti  da  esumazione  ed  estumulazione  possono  essere
depositati   in   apposita  area  confinata  individuata  dal  comune
all'interno   del   cimitero,  qualora  tali  operazioni  si  rendano
necessarie  per  garantire  una  maggiore razionalita' del sistema di
raccolta   e   trasporto   ed   a  condizione  che  i  rifiuti  siano
adeguatamente   racchiusi   negli   appositi   imballaggi  a  perdere
flessibili di cui al comma 2.
  4.  I  rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati
al  recupero  o  smaltiti  in  impianti  autorizzati  ai  sensi degli
articoli 27  e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per
lo  smaltimento  dei  rifiuti  urbani,  in conformita' ai regolamenti
comunali  ex  articolo  21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto
legislativo.
  5.  La  gestione  dei  rifiuti  da esumazioni ed estumulazioni deve
favorire il recupero dei resti metallici di cui all'articolo 2, comma
1, lettera e), numero 5).
  6.  Nel  caso  di avvio a discarica senza preventivo trattamento di
taglio  o  triturazione  dei  rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  e),  numeri  1) e 3), tali rifiuti devono essere inseriti in
apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
                              Art. 13.
         Rifiuti provenienti da altre attivita' cimiteriali
  1.  I  rifiuti  provenienti  da  altre attivita' cimiteriali di cui
all'articolo  2,  comma  1,  lettera  f),  numero  1), possono essere
riutilizzati  all'interno  della  stessa  struttura cimiteriale senza
necessita'  di  autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo n. 22
del  1997,  avviati  a  recupero  o  smaltiti in impianti per rifiuti
inerti.
  2.  Nella  gestione  dei  rifiuti  provenienti  da  altre attivita'
cimiteriali  devono  essere  favorite  le  operazioni di recupero dei
rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2).
                              Art. 14.
      Categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari
                  sistemi di gestione e smaltimento
  1.  I  rifiuti  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), devono
essere   smaltiti  in  impianti  di  incenerimento.  Nelle  more  del
recepimento   della   direttiva   2000/76/CE,   lo   smaltimento  dei
chemioterapici   antiblastici   puo'   avvenire   negli  impianti  di
incenerimento  gia'  autorizzati  per i rifiuti sanitari pericolosi a
rischio infettivo.
  2.  I rifiuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), numeri 2)
e  3),  devono  essere  gestiti  con  le stesse modalita' dei rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo.
  3.  Le  sostanze stupefacenti e le altre sostanze psicotrope di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera h), numero 4), devono essere avviate
allo  smaltimento  in  impianti di incenerimento autorizzati ai sensi
del   decreto   legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22.  Il  deposito
temporaneo,   il   trasporto  e  lo  stoccaggio  sono  esclusivamente
disciplinati  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
                              Art. 15.
                 Gestione di altri rifiuti speciali
  1.  I  rifiuti  speciali,  prodotti  al  di  fuori  delle strutture
sanitarie,  che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi
a  rischio  infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d),
devono  essere  gestiti  con le stesse modalita' dei rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti igienici.
Capo IV 
Disposizioni finali 
                              Art. 16.
                             Abrogazioni
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
regolamento sono abrogati:
    a) il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di concerto con il
Ministro della sanita', in data 26 giugno 2000, n. 219;
    b) l'articolo  2,  comma  1-bis, della legge 16 novembre 2001, n.
405;
    c) l'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
                              Art. 17.
        Responsabile della struttura sanitaria e del cimitero
  1.  Al  responsabile della struttura sanitaria pubblica o privata e
del   cimitero   e'  attribuito  il  compito  di  sovrintendere  alla
applicazione  delle  disposizioni  del  presente  regolamento,  fermo
restando   quanto   previsto  dagli  articoli 10  e  51  del  decreto
legislativo  5 febbraio  1997, n. 22, con l'osservanza degli obblighi
derivanti  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  prevenzione
incendi.
                              Art. 18.
                          Oneri finanziari
  1.   Le   pubbliche   amministrazioni,   ivi   incluse  le  regioni
interessate,   provvedono  all'attuazione  del  presente  regolamento
nell'ambito  delle proprie attivita' istituzionali e delle risorse di
bilancio  allo scopo finalizzate. Le province autonome di Trento e di
Bolzano  provvedono  ad  attuare  le  finalita'  di  cui  al presente
decreto,  secondo  quanto  previsto  dallo  statuto  speciale e dalle
relative norme di attuazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 15 luglio 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
                              Sirchia, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2003
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 3, foglio n. 334

                               Allegato I
                      (art. 2, comma 1, lettera a))

        TIPOLOGIE DI RIFIUTI SANITARI E LORO CLASSIFICAZIONE
                      (elenco esemplificativo)
=====================================================================
     Composizione     |     Tipo rifiuto     |   Regime giuridico
=====================================================================
1. Rifiuti a rischio  |                      |
infettivo di cui      |                      |
all'art. 2, comma 1,  |Assorbenti igienici,  |
lettera d) C.E.R.     |pannolini pediatrici e|Pericolosi a rischio
1801030 o 180202      |pannoloni             |infettivo
---------------------------------------------------------------------
                      |Bastoncini cotonati   |
                      |per colposcopia e     |
                      |pap-test              |
---------------------------------------------------------------------
                      |Bastoncini oculari non|
                      |sterili               |
---------------------------------------------------------------------
                      |Bastoncini oftalmici  |
                      |di TNT                |
---------------------------------------------------------------------
                      |Cannule e drenaggi    |
---------------------------------------------------------------------
                      |Cateteri (vescicali,  |
                      |venosi, arteriosi per |
                      |drenaggi pleurici,    |
                      |ecc.) raccordi, sonde |
---------------------------------------------------------------------
                      |Circuiti per          |
                      |circolazione          |
                      |extracorporea         |
---------------------------------------------------------------------
                      |Cuvette monouso per   |
                      |prelievo bioptico     |
                      |endometriale          |
---------------------------------------------------------------------
                      |Deflussori            |
---------------------------------------------------------------------
                      |Fleboclisi contaminate|
---------------------------------------------------------------------
                      |Filtri di dialisi.    |
                      |Filtri esausti        |
                      |provenienti da cappe  |
                      |(in assenza di rischio|
                      |chimico)              |
---------------------------------------------------------------------
                      |Guanti monouso        |
---------------------------------------------------------------------
                      |Materiale monouso:    |
                      |vials, pipette,       |
                      |provette, indumenti   |
                      |protettivi mascherine,|
                      |occhiali, telini,     |
                      |lenzuola, calzari,    |
                      |seridrape,            |
                      |soprascarpe, camici   |
---------------------------------------------------------------------
                      |Materiale per         |
                      |medicazione (garze,   |
                      |tamponi, bende,       |
                      |cerotti, lunghette,   |
                      |maglie tubolari)      |
---------------------------------------------------------------------
                      |Sacche (per           |
                      |trasfusioni, urina    |
                      |stomia, nutrizione    |
                      |parenterale)          |
---------------------------------------------------------------------
                      |Set di infusione      |
---------------------------------------------------------------------
                      |Sonde rettali e       |
                      |gastriche             |
---------------------------------------------------------------------
                      |Sondini (nasografici  |
                      |per broncoaspirazione,|
                      |per ossigenoterapia,  |
                      |ecc.)                 |
---------------------------------------------------------------------
                      |Spazzole, cateteri per|
                      |prelievo citologico   |
---------------------------------------------------------------------
                      |Speculum auricolare   |
                      |monouso               |
---------------------------------------------------------------------
                      |Speculum vaginale     |
---------------------------------------------------------------------
                      |Suturatrici           |
                      |automatiche monouso   |
---------------------------------------------------------------------
                      |Gessi o bendaggi      |
---------------------------------------------------------------------
                      |Denti e piccole parti |
                      |anatomiche non        |
                      |riconoscibili         |
---------------------------------------------------------------------
                      |Lettiere per animali  |
                      |da esperimento        |
---------------------------------------------------------------------
                      |Contenitori vuoti     |
---------------------------------------------------------------------
                      |Contenitori vuoti di  |
                      |vaccini ad antigene   |
                      |vivo                  |
---------------------------------------------------------------------
                      |Rifiuti di gabinetti  |
                      |dentistici            |
---------------------------------------------------------------------
                      |Rifiuti di            |
                      |ristorazione          |
---------------------------------------------------------------------
                      |Spazzatura            |
---------------------------------------------------------------------
1-bis Rifiuti         |                      |
provenienti dallo     |Piastre, terreni di   |
svolgimento di        |colture ed altri      |
attivita' di ricerca e|presidi utilizzati in |
di diagnostica        |microbiologia e       |
battereologica C.E.R. |contaminati da agenti |Pericolosi a rischio
180103 o 180202       |patogeni              |infettivo
---------------------------------------------------------------------
                      |Aghi, siringhe, lame, |
                      |vetri, lancette       |
                      |pungidito, venflon,   |
2. Rifiuti taglienti  |testine, rasoi e      |Pericolosi a rischio
C.E.R. 180103 o 180202|bisturi monouso       |infettivo
---------------------------------------------------------------------
2-bis Rifiuti         |                      |
taglienti inutilizzati|Aghi, siringhe, lame, |
C.E.R. 180101 o 180201|rasoi                 |Non pericolosi
---------------------------------------------------------------------
3. Organi e parti     |                      |
anatomiche non        |Tessuti, organi e     |Rifiuti sanitari che
riconoscibili -       |parti anatomiche non  |richiedono particolari
Piccoli animali da    |riconoscibili. Sezioni|sistemi di gestione.
esperimento C.E.R.    |di animali da         |Pericolosi a rischio
180103 o 180202       |esperimento           |infettivo
---------------------------------------------------------------------
                      |Contenitori vuoti di  |
                      |farmaci, di farmaci   |
                      |veterinari, dei       |
                      |prodotti ad azione    |
                      |disinfettante, di     |
4. Contenitori vuoti, |medicinali veterinari |
in base al materiale  |prefabbricati, di     |
costitutivo           |premiscele per        |
dell'imballaggio va   |alimenti              |
assegnato un codice   |medicamentosi, di     |
C.E.R. della categoria|vaccini ad antigene   |Assimilati agli urbani
1501: 150101 - 150102 |spento, di alimenti e |se conformi alle
- 150103 - 150104 -   |di bevande, di        |caratteristiche di cui
150105 - 150106 -     |soluzioni per         |all'art. 5 del presente
150107 - 150109       |infusione             |regolamento
---------------------------------------------------------------------
                      |Farmaci scaduti o di  |Rifiuti sanitari che
5. Farmaci scaduti o  |scarto, esclusi i     |richiedono particolari
inutilizzabili C.E.R. |medicinali citotossici|sistemi di gestione.
180109 o 180208       |e citostatici         |Non Pericolosi
---------------------------------------------------------------------
                      |Sostanze chimiche di  |
                      |scarto, dal settore   |
                      |sanitario e           |
                      |veterinario o da      |
                      |attivita' di ricerca  |
                      |collegate, non        |
                      |pericolose o non      |
                      |contenenti sostanze   |
                      |pericolose ai sensi   |
6. Sostanze chimiche  |dell'art. 1 della     |
di scarto C.E.R.      |decisione Europea     |
180107 o 180206       |2001/118/CE           |Non Pericolosi

                               Allegato II
                      (art. 2, comma 1, lettera a))

         RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI NON A RISCHIO INFETTIVO
                      (elenco esemplificativo)

=====================================================================
                        Denominazione                         |C.E.R.
=====================================================================
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di        |
gestione. Medicinali citotossici e citostatici dal settore    |
sanitario o da attivita' di ricerca collegate....             |180108
---------------------------------------------------------------------
Rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di        |
gestione. Medicinali citotossici e citostatici dal settore    |
veterinario o da attivita' di ricerca collegate....           |180207
---------------------------------------------------------------------
Sostanze chimiche di scarto, dal settore sanitario o da       |
attivita' di ricerca collegate, pericolose o contenenti       |
sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione      |
Europea 2001/118/CE....                                       |180106
---------------------------------------------------------------------
Sostanze chimiche di scarto, dal settore veterinario o da     |
attivita' di ricerca collegate, pericolose o contenenti       |
sostanze pericolose ai sensi dell'art. 1 della decisione      |
Europea 2001/118/CE....                                       |180205
---------------------------------------------------------------------
Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici....  |180110
---------------------------------------------------------------------
Oli per circuiti idraulici contenenti PCB....                 |130101
---------------------------------------------------------------------
Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati....            |130109
---------------------------------------------------------------------
Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati....        |130110
---------------------------------------------------------------------
Oli sintetici per circuiti idraulici....                      |130111
---------------------------------------------------------------------
Oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili....     |130112
---------------------------------------------------------------------
Altri oli per circuiti idraulici....                          |130113
---------------------------------------------------------------------
Soluzioni fissative....                                       |090104
---------------------------------------------------------------------
Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa....          |090101
---------------------------------------------------------------------
Materiali isolanti contenenti amianto....                     |170601
---------------------------------------------------------------------
Lampade fluorescenti....                                      |200121
---------------------------------------------------------------------
Batterie al piombo....                                        |160601
---------------------------------------------------------------------
Batterie al nichel-cadmio....                                 |160602
---------------------------------------------------------------------
Batterie contenenti mercurio....                              |160603 
                           Allegato III
                  (art. 2, comma 1, lettera m))

          CONVALIDA E VERIFICA DELL'EFFICACIA DELL'IMPIANTO
                  E DEL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE
    1. La  convalida  dell'impianto  di  sterilizzazione  deve essere
effettuata  secondo  i criteri e i parametri previsti nella norma UNI
10384/94   Parte   I   e   successive   modifiche   ed  integrazioni.
    2. L'efficacia  dell'impianto  e  del processo di sterilizzazione
nel  corso  della  gestione  ordinaria  devono  essere verificate con
cadenza  trimestrale  e  comunque  non  oltre i 100 cicli di utilizzo
dell'impianto,  ove  lo  stesso  abbia  un elevato ritmo di utilizzo,
mediante   l'impiego   di   bioindicatori  adeguati  al  processo  di
sterilizzazione  usato.  Il  numero  di  bioindicatori  dovra' essere
almeno   1   ogni   200   litri  di  volume  utile  di  camera  della
sterilizzazione,   con  un  minimo  di  tre.      Tali  bioindicatori
dovranno  essere  conformi  alle  norme  CEN  serie  866.  I suddetti
controlli   devono   essere   effettuati   sotto   il  controllo  del
responsabile  sanitario e nel caso di impianti esterni alla struttura
sanitaria   sotto   il   controllo   del   responsabile  tecnico.  La
documentazione   relativa   alla   registrazione   dei  parametri  di
funzionamento  dell'impianto deve essere conservata per almeno cinque
anni ed esibita su richiesta delle competenti autorita'.


fp03-gr03