GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 222 DEL 24/9/2003


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 

DECRETO 21 luglio 2003 
Costituzione  di un albo di esperti in materia di ricerca sul sistema
agricolo.
                        IL DIRETTORE GENERALE
          per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale

  Visto  il  decreto  legislativo  n.  300  del  30 luglio  1999  che
istituisce,  tra  l'altro,  il  Ministero  delle politiche agricole e
forestali;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 giugno 1998, n. 204, riguardante
"Disposizioni   per   il   coordinamento,   la  programmazione  e  la
valutazione   della   politica   nazionale   relativa   alla  ricerca
scientifica e tecnologica";
  Visto  il  decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, riguardante:
"Riordino  della  disciplina  e  snellimento  delle  procedure per il
sostegno  della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle   tecnologie,   per   la   mobilita'  dei  ricercatori"  ed  in
particolare,  l'art.  7,  comma 1, che stabilisce, per la valutazione
degli  aspetti  tecnico-scientifici  dei  progetti  e  dei  programmi
presentati  nell'ambito delle procedure valutative e negoziali, ci si
debba  avvalere  di  esperti  iscritti  in  apposito  elenco,  previo
accertamento   dei   requisiti   di   qualificazione  scientifica  ed
esperienza professionale nella ricerca;
  Visto  il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e successive
modifiche  ed integrazioni, concernente "Riorganizzazione del settore
della  ricerca  in  agricoltura"  redatto  a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  307/2002  dell'8 luglio  2002
istitutivo   del   Comitato   di   esperti  di  alta  qualificazione,
ricostituito con decreto ministeriale n. 95/2003;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n. 43701 del 24 novembre 2000 che
definisce  i criteri e le procedure per la gestione della ricerca per
il   sistema   agricolo   e   le   modalita'   per   la   valutazione
tecnico-scientifica delle proposte di ricerca;
  Sentito  il  parere del Comitato di esperti di alta qualificazione,
di cui al verbale 2 del 7 aprile 2003;
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  353  del  16 luglio  2003  e
considerata  l'opportunita'  di  rivedere  i contenuti del decreto n.
43701/2000   sopraccitato  in  relazione  alle  modifiche  che  hanno
riguardato  gli  organi  preposti  alla  valutazione (istituzione del
Comitato   ricerca   con  decreto  ministeriale  n.  307/2002  e  sua
ricostituzione  con  decreto  ministeriale n. 95/2003), alle quali si
aggiunge  l'esperienza maturata in oltre due anni di applicazione del
decreto;
  Valutata l'opportunita', da parte di questo Ministero, di procedere
alla  costituzione di un albo degli esperti in materia di ricerca sul
sistema  agricolo,  da istituire in base a criteri e procedure atti a
garantire la selezione pubblica degli idonei;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                  Finalita' dell'Albo degli esperti
  L'Albo  degli esperti in materia di ricerca sul sistema agricolo e'
istituito  presso  il Ministero delle politiche agricole e forestali,
al  fine  di  disporre  di  specifiche professionalita' in materia di
ricerca  e  di  valorizzazione dell'innovazione per la valutazione ex
ante, in itinere ed ex post dei progetti di ricerca.
                               Art. 2.
                      Aree tematiche dell'Albo
  Per  le  finalita'  di  cui  all'art.  1,  e' indetta una selezione
pubblica  per esperti in materia di ricerca sul sistema agricolo, per
la  formazione  di  un  albo,  da  attivare  presso questo Ministero,
articolato nelle seguenti aree tematiche:
    1. biotecnologie avanzate (vegetali, animali, dei microrganismi);
    2. produzioni vegetali;
    3. produzioni animali;
    4.  trasformazione  e  valorizzazione  dei  prodotti  agricoli ed
agroalimentari;
    5.   agricoltura   sostenibile   e   problematiche  ambientali  e
territoriali connesse al settore agro-forestale;
    6. meccanica, ingegneria ed idraulica agraria;
    7. economia, politica e sociologia agraria;
    8.  tecnologie  dell'informazione e comunicazione (ICT) applicate
al sistema agricolo;
    9. studio e gestione delle risorse forestali.
                               Art. 3.
                   Requisiti per l'ammissibilita'
  Possono  partecipare  alla selezione i soggetti appartenenti ad una
delle seguenti categorie:
    professori universitari di ruolo;
    dirigenti  di  ricerca o primi ricercatori degli enti pubblici di
ricerca,  di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 dicembre 1993, n. 593, e successive modifiche ed integrazioni;
    ricercatori di ruolo;
    altri   soggetti   in   possesso  di  alta  qualificazione  e  di
documentata  esperienza  tecnico-scientifica, almeno decennale, nella
valutazione  e  gestione  della  ricerca,  con  riferimento alle aree
tematiche di cui all'art. 2.
                               Art. 4.
                        Criteri di selezione
  La  selezione  degli  esperti  e'  effettuata  dal  Ministero delle
politiche  agricole  e forestali, che si avvale del Comitato ricerca,
sulla  base  di  una  valutazione  atta  ad  accertare  la  specifica
competenza    tecnico-scientifica   del   richiedente,   nonche'   la
qualificata  esperienza  di  valutazione  e  gestione della ricerca e
sperimentazione,  con riferimento alle aree tematiche di cui all'art.
2.
                               Art. 5.
                     Presentazione delle domande
  1.  Ciascun  candidato  puo'  presentare  domanda per l'inserimento
nell'albo  degli esperti indicando non piu' di tre aree tematiche, di
cui  all'art.  2,  tra loro affini. Le domande devono pervenire entro
sessanta  giorni,  a  partire  da  quello  successivo  alla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, compilando l'apposito modello
allegato  (allegato  1),  disponibile sul sito Internet del Ministero
www.politicheagricole.it, alla voce "albo esperti ricerca".
  2.  Le  domande,  una  per ciascuna area tematica per cui si chiede
l'inserimento,  debitamente  compilate  e sottoscritte, devono essere
inviate  a  mezzo  raccomandata  con ricevuta di ritorno a: Ministero
delle  politiche  agricole  e forestali, Direzione generale politiche
strutturali   e   sviluppo   rurale   -   Ufficio   IV,   ricerca   e
sperimentazione, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.
  3.  Le  domande  devono essere corredate di curriculum, predisposto
secondo  l'allegato  modello  (allegato 1),  e di ogni altro elemento
idoneo  all'accertamento  sia dei requisiti di cui al precedente art.
3,  sia  della competenza di cui al precedente art. 4. Per i soggetti
che  svolgono lavoro subordinato, deve essere allegata, ove prevista,
l'autorizzazione   dell'ente  d'appartenenza,  in  base  al  disposto
dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  4.  Le  domande,  previa  verifica  della regolarita' formale, sono
valutate  dal  Ministero delle politiche agricole e forestali, che si
avvale del Comitato ricerca.
  5.  La selezione deve concludersi nei sessanta giorni successivi al
termine  fissato per la scadenza della presentazione delle domande di
cui al precedente comma 1.
  6.  Al  termine  della selezione, con specifico decreto, si procede
all'inserimento  degli  idonei  nell'albo  degli  esperti  di  cui al
precedente  art.  2.  Il risultato della selezione e' tempestivamente
comunicato  ai  partecipanti  a  cura  del  Ministero che, in caso di
diniego  dell'inserimento,  fara' conoscere, a richiesta, la relativa
motivazione.
                               Art. 6.
                       Aggiornamento dell'albo
  Con specifico provvedimento il Ministero provvede all'aggiornamento
periodico dell'albo, per una, alcune o tutte le aree tematiche di cui
all'art. 2 del presente decreto, in funzione delle necessita'.
                               Art. 7.
                        Compiti degli esperti
  1.   Gli  esperti  inseriti  nell'albo  sono  tenuti  a  dichiarare
l'assenza  di  coinvolgimento  e/o  interesse diretto o indiretto nei
progetti  per  i  quali sono chiamati alla valutazione, compilando un
modello che verra' all'uopo fornito dal Ministero.
  2.  Gli esperti, in base ai compiti loro affidati di volta in volta
dal  Ministero,  sono  tenuti  a  svolgere la valutazione ex-ante dei
progetti  da  finanziare  e  la  valutazione,  il  monitoraggio  e la
verifica  in  itinere  ed  ex-post  di  quelli  in atto. I criteri di
massima  per  la  valutazione  sono  quelli  gia' indicati nel citato
decreto  ministeriale 43701 del 24 novembre 2000, come modificato con
decreto ministeriale, che potranno essere integrati da altri elementi
specifici che questa amministrazione riterra' utili e/o necessari.
  3.  Altri  aspetti  attinenti i compiti degli esperti e la gestione
dell'Albo  sono definiti successivamente all'attivazione del presente
decreto, attraverso appositi provvedimenti del Ministero.
                               Art. 8.
                Oneri per la valutazione dei progetti
  Gli  oneri  relativi  alla  valutazione  effettuata  dagli  esperti
gravano,  nella  misura  massima dell'uno per cento del finanziamento
complessivo  ai  sensi del decreto-legge n. 212 del 25 settembre 2002
convertito  nella  legge 268 del 22 novembre 2002 (Gazzetta Ufficiale
n.  276  del  25 novembre  2002),  su  ciascun  progetto  di  ricerca
finanziato dal Ministero.
                               Art. 9.
      Inserimento nell'Albo dei componenti del comitato ricerca
  I   componenti   del   Comitato  ricerca  sono  inseriti  d'ufficio
nell'albo, a loro richiesta in non piu' di tre aree tematiche da essi
indicate.

    Roma, 21 luglio 2003
                                        Il direttore generale: Serino
                                                          

Allegato 1

Allegato pag. 41
Allegato pag. 42
Allegato pag. 43
Allegato pag. 44
Allegato pag. 45


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