GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 216 DEL 17/9/2003


MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

DECRETO 14 luglio 2003 
Bando  straordinario  della legge n. 488/1992, destinato ai programmi
di  investimento  da  realizzare nelle aree depresse dei comuni delle
isole minori.
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992, n. 488 in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  "l'accordo  di programma quadro sviluppo locale" concernente
un programma integrato per lo sviluppo locale delle isole minori;
  Visto  il  decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo
unico  delle  direttive  emanate  ai  sensi  della  predetta legge n.
488/92;
  Visto  in particolare il punto 5, C5) del predetto testo unico, che
prevede  la  possibilita' di formare ulteriori graduatorie sulla base
di   specifici   obiettivi   fissati   con   decreto   del   Ministro
dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato,  sentita  la
Conferenza Stato-Regioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  9 maggio  2001  con il quale, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, e' stata assegnata alle iniziative da realizzare nelle
aree  depresse  delle  isole  minori la somma complessiva di lire 100
miliardi,  pari  a  Euro  51.645.690,  da  ripartire  tra i territori
interessati  secondo le misure fissate dalla delibera del CIPE n. 136
del 21 dicembre 2000;
  Considerato  che  il  medesimo decreto 9 maggio 2001 attribuisce al
Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, sentito
il  Comitato  di  coordinamento del DUPIM, la definizione dei criteri
per la concessione delle agevolazioni;
  Visto  il  proprio  decreto  del 21 novembre 2002 con il quale sono
stati fissati i suddetti criteri;
  Considerato  che  il  Comitato nazionale di coordinamento del DUPIM
nella  riunione  del 30 maggio 2003 ha richiesto la parziale modifica
di  detti  criteri  introducendo,  in  particolare,  il riparto delle
risorse disponibili tra i comuni interessati;
  Ritenuto   necessario,  al  fine  di  dare  attuazione  alle  dette
richieste  ed,  al contempo, di esporre in modo organico i richiamati
criteri, annullare e sostituire il citato decreto 21 novembre 2002;
  Sentito  il Comitato nazionale di coordinamento del DUPIM che si e'
espresso favorevolmente con nota dell'8 luglio 2003:
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  presente  decreto  annulla  e  sostituisce  il  decreto del
Ministro delle attivita' produttive 21 novembre 2002 richiamato nelle
premesse.
                               Art. 2.
  1.  Le  agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto  sono concesse
attraverso  un  bando straordinario, secondo le modalita' e i criteri
previsti  per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui
all'art.  1, comma 2, della legge n. 488/1992, destinato ai programmi
di  investimento  da  realizzare nelle aree depresse dei comuni delle
isole minori di cui all'elenco allegato al presente decreto.
  2. Le risorse disponibili, pari a complessivi 51.645.690 euro, sono
ripartite  tra  le regioni interessate, secondo le misure fissate dal
CIPE  con  delibera  n.  136  del 21 dicembre 2000, e, nell'ambito di
ciascuna  regione,  tra  i  relativi comuni come riportato nel citato
allegato.
  3. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi da realizzare nei
settori  dell'industria,  dei  servizi,  del  turismo e del commercio
tenuto conto che:
    a) i  settori  industriali  ammissibili  sono  quelli di cui alle
sezioni C - "Estrazione di minerali", D - "Attivita' manifatturiere",
E  -  "Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua",
limitatamente  alle  classi 40.10 e 40.30, ed F - "Costruzioni" della
classificazione delle attivita' economiche ISTAT '91, con i limiti, i
criteri e le condizioni fissati dalla legge n. 488/1992 e fatti salvi
i  divieti  e  le  limitazioni  derivanti  dalle  vigenti  specifiche
normative dell'Unione europea;
    b) le  attivita'  dei  servizi  ammissibili sono quelle riportate
nell'elenco  di  cui  all'allegato  2  della  circolare del Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n.
900315;
    c) per  il  settore  del  turismo  le  attivita' ammissibili sono
quelle di cui al punto 2.2 lettera b) del testo unico delle direttive
approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 3 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni;
al  riguardo,  le  ulteriori  attivita'  ammissibili  indicate  dalle
regioni sono quelle riportate nell'ultimo decreto di approvazione del
Ministero  delle  attivita'  produttive,  relative al bando ordinario
della  legge  488/1992  per  il  settore  "turismo", pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  prima  del  termine
iniziale di presentazione delle domande di cui al presente decreto;
    d) per  il  settore  del  commercio  i programmi ammissibili sono
quelli  di  cui  al punto 2.2 lettera c) del citato testo unico delle
direttive e successive modifiche e integrazioni.
  4. Il Ministero delle attivita' produttive provvede alla formazione
di  una  graduatoria per ciascuno dei settori di cui al comma 3 e per
ciascuna  delle  regioni  di  cui  al  comma 2, con l'inserimento dei
programmi  ritenuti ammissibili a seguito dell'istruttoria effettuata
dalle banche concessionarie.
  5.  Ai  fini  della formazione delle graduatorie di cui al comma 4,
ciascun  comune  indica, con riferimento al proprio territorio, se il
bando  si  applica  a tutti e tre, a due o ad uno solo dei settori di
cui  al  comma  3.  Le  risorse  attribuite  a  ciascun  comune  sono
conseguentemente  ripartite  tra  i  predetti  singoli  settori  come
indicato nella seguente tabella:


Settori indicati dai comuni       Riparto delle risorse
                               Industria   Turismo   Commercio
             -                     -          -          -
Industria-turismo-commercio       40%        50%        10%
Industria-turismo                 44%        56%         -
Industria-commercio               80%         -         20%
Turismo-commercio                  -         83%        17%
Industria                        100%         -          -
Turismo                            -        100%         -
Commercio                          -          -        100%

  6.  Le indicazioni dei comuni di cui al comma 5 devono pervenire al
Ministero    delle    attivita'   produttive,   dandone   contestuale
comunicazione al Comitato nazionale di coordinamento del DUPIM, entro
il  ventesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  presente  decreto. Per i
comuni per i quali dette indicazioni non pervengano entro il predetto
termine,  il bando si applica a tutti e tre i settori di cui al comma
3.
  7. Qualora, con riferimento al singolo comune, il bando si applichi
a  tutti  e  tre i predetti settori, ai soli fini dell'utilizzo delle
risorse assegnate al comune medesimo, non si procede alla concessione
delle agevolazioni per le iniziative da agevolare parzialmente per le
quali,  in  base  alla  posizione  in  graduatoria  ed  alle  risorse
corrispondentemente   disponibili,   l'importo   delle   agevolazioni
concedibili  risulti  inferiore  al  70%  di  quello spettante per la
dimensione dell'impresa e l'ubicazione dell'unita' produttiva, tenuto
conto della tipologia del programma di investimenti.
  8.  Nell'ambito  della  graduatoria  regionale  riferita  a ciascun
settore,  le  risorse  finanziarie  relative  al  singolo comune sono
assegnate alle iniziative del comune medesimo secondo la posizione in
graduatoria; le risorse del comune eventualmente non utilizzate, sono
assegnate   alle  iniziative  della  graduatoria  medesima  agevolate
parzialmente  o  non agevolate secondo la posizione in graduatoria ed
indipendentemente  dal  comune  ove  essa  e' ubicata. Nell'ambito di
ciascuna  regione,  le risorse finanziarie relative a ciascun settore
eventualmente  non  utilizzate,  sono assegnate agli altri settori in
proporzione  al  fabbisogno  derivante dalle corrispondenti richieste
non soddisfatte.
  9. Le risorse finanziarie relative a ciascuna regione eventualmente
non  utilizzate,  sono attribuite alle altre regioni in proporzione a
ciascun fabbisogno regionale derivante dalle corrispondenti richieste
non  soddisfatte;  nell'ambito  di  ciascuna regione le dette risorse
sono assegnate alle graduatorie settoriali in proporzione ai relativi
fabbisogni non coperti.
                               Art. 3.
  1.  Sono  ammissibili  alle  agevolazioni  i  programmi  presentati
esclusivamente  dalle  piccole e medie imprese. Per la determinazione
della  dimensione di impresa si applicano i criteri di cui ai decreti
del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato del
18 settembre  1997 e del 27 ottobre 1997; per i soggetti del "settore
turismo" e del "settore commercio", si applicano i limiti fissati per
le imprese fornitrici di servizi di cui al detto decreto ministeriale
del 27 ottobre 1997.
                               Art. 4.
  1.  Le  tipologie dei programmi ammissibili sono quelle individuate
dal  citato  testo  unico  delle direttive in relazione ai settori di
attivita' di cui all'art. 2.
  2.  Non  sono  ammissibili  alle  agevolazioni  i  programmi  i cui
investimenti complessivi siano inferiori a 100.000 euro o superiori a
2 milioni di euro.
                               Art. 5.
  1. Ai fini della formazione delle graduatorie per ciascun programma
sono individuati i seguenti indicatori:
    1.  valore  del capitale proprio investito nel programma rispetto
all'investimento complessivo;
    2.   numero   di   occupati   attivati   dal  programma  rispetto
all'investimento complessivo.
  2. Con riferimento agli indicatori di cui al comma 1:
    a) le modalita' di calcolo dell'indicatore di cui al punto 1 sono
quelle   definite   al   punto  6.2  della  circolare  del  Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n.
900315;
    b) le modalita' di calcolo dell'indicatore di cui al punto 2 sono
quelle   definite   al   punto  6.3  della  circolare  del  Ministero
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 14 luglio 2000, n.
900315.
  3. Il valore degli indicatori di cui al comma 1 e' incrementato del
5%  qualora  l'impresa  abbia  gia'  aderito o intenda aderire, entro
l'esercizio "a regime" del programma da agevolare, ad uno dei sistemi
internazionali  riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o
EMAS.
  4.  Il valore degli indicatori di cui al comma 1 e' incrementato di
un  ulteriore  5%  per  i  programmi  gia'  inseriti  nei  PIST e non
agevolati;  l'attestazione formale di spettanza di tale maggiorazione
e' rilasciata dalla regione o dal soggetto locale competente.
  5.  Il valore degli indicatori di cui al comma 1 e' incrementato di
un  ulteriore  10%  qualora,  al  momento  della  presentazione della
domanda,  l'impresa non abbia piu' di nove dipendenti ed il programma
per  il  quale vengono richieste le agevolazioni preveda investimenti
non superiori a 200.000 euro.
                               Art. 6.
  1.  Ai  fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni
di  cui  al presente decreto si applicano le modalita' e le procedure
definite dalle disposizioni attuative della legge n. 488/1992.
                               Art. 7.
  1.  Per  quanto  non  previsto dal presente decreto si applicano le
disposizioni  di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527,
e   successive  modifiche  ed  integrazioni,  al  testo  unico  delle
direttive   approvato   con  decreto  ministeriale  3 luglio  2000  e
successive  modifiche  e  integrazioni  e  alle relative circolari di
attuazione.
  2. Gli oneri relativi alle attivita' di istruttoria e di erogazione
effettuate  dalle banche concessionarie, nonche' quelli relativi agli
accertamenti  di  spesa,  gravano  sulle  disponibilita'  assegnate a
ciascuna regione.
                               Art. 8.
  1.  I  termini di presentazione delle domande per la partecipazione
al  bando  di  cui  al  precedente  art.  2,  comma  1 sono fissati a
decorrere  dal  giorno  della  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica  italiana  della  circolare  del  Ministero  delle
attivita'  produttive  che recepisce le indicazioni dei comuni di cui
al  precedente  art.  2,  comma  5  e  fino  al centoventesimo giorno
successivo.
  2.  Per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1
e  per  tutti  gli  altri  adempimenti  connessi  alla concessione ed
erogazione  delle  agevolazioni  si  utilizzano  la modulistica e gli
schemi  di  dichiarazione  adottati per la concessione e l'erogazione
delle  agevolazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  della legge n.
488/1992,  secondo  le  indicazioni  e  le  precisazioni  fornite con
circolare del Ministero delle attivita' produttive. Per i programmi i
cui  investimenti  complessivi  siano  inferiori  al limite di cui al
precedente  art.  5,  comma  5,  tenuto  conto  dell'ammontare  degli
investimenti  stessi,  non  e' richiesto il versamento della cauzione
ovvero  la sottoscrizione della fideiussione bancaria o della polizza
assicurativa di cui all'art. 5, comma 4-bis, del decreto del Ministro
dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato  n.  527/95  e
successive modifiche e integrazioni.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 14 luglio 2003
                                                 Il Ministro: Marzano

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2003
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 4 Ministero attivita' produttive, foglio n. 52
                                                             

Allegato
      


        ELENCO DELLE AREE DEPRESSE DEI COMUNI DELLE ISOLE MINORI
                E CORRISPONDENTI RISORSE DISPONIBILI

Allegato pag. 36         


fp03-gr03