GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 226 DEL 29/9/2003


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 18 settembre 2003 
Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai
fini  della  rilevazione  dei  tassi effettivi globali medi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari.
                      IL CAPO DELLA DIREZIONE V
                     del Dipartimento del tesoro
  Vista  la  legge  7  marzo  1996,  n.  108, recante disposizioni in
materia  di  usura  e,  in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al
quale  "il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano  dei  cambi,  effettua  annualmente la classificazione delle
operazioni   per  categorie  omogenee,  tenuto  conto  della  natura,
dell'oggetto,   dell'importo,   della  durata,  dei  rischi  e  delle
garanzie";
  Visti  i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997,
22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre
2001 e 16 settembre 2002, recanti la classificazione delle operazioni
creditizie  per  categorie  omogenee,  ai  fini della rilevazione dei
tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;
  Avute   presenti  le  "istruzioni  per  la  rilevazione  del  tasso
effettivo  globale  medio  ai  sensi  della legge sull'usura" emanate
dalla  Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari  iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del
decreto  legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n.  5  dell'8 gennaio  2003)  e  dall'Ufficio  italiano dei cambi nei
confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di  cui  all'art.  106  del  medesimo decreto legislativo (pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003);
  Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  della  rilevazione  dei  tassi effettivi globali medi
praticati   dalle   banche   e  dagli  intermediari  finanziari  sono
individuate,  tenuto  conto  della natura e dell'oggetto, le seguenti
categorie  omogenee  di  operazioni:  aperture  di  credito  in conto
corrente,  finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto
di  portafoglio  commerciale,  crediti personali, crediti finalizzati
all'acquisto  rateale,  credito  revolving e con utilizzo di carte di
credito,  operazioni  di  factoring,  operazioni  di  leasing, mutui,
prestiti   contro   cessione   del   quinto  dello  stipendio,  altri
finanziamenti a breve e medio/lungo termine.
                               Art. 2.
  1.  La  Banca  d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito
delle  rispettive  competenze,  procedono  alla  rilevazione dei dati
avendo  riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1,
anche  all'importo  e  alla  durata  del  finanziamento, nonche' alle
garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 settembre 2003
                                     Il capo della direzione: Maresca

fp03-gr03