
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 settembre 2003
Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai
fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari.
IL CAPO DELLA DIREZIONE V
del Dipartimento del tesoro
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in
materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al
quale "il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, effettua annualmente la classificazione delle
operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura,
dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle
garanzie";
Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997,
22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 settembre
2001 e 16 settembre 2002, recanti la classificazione delle operazioni
creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei
tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;
Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso
effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate
dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del
decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n. 5 dell'8 gennaio 2003) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei
confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2003);
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono
individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti
categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto
corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto
di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati
all'acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di carte di
credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui,
prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, altri
finanziamenti a breve e medio/lungo termine.
Art. 2.
1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito
delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati
avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1,
anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonche' alle
garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2003
Il capo della direzione: Maresca
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