
UNIVERSITA' DI PERUGIA
DECRETO RETTORALE 7 agosto 2003
Modificazioni allo statuto.
IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, ed in particolare l'art.
6, commi 9 ed 11;
Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui e'
stato emanato lo statuto di questa Universita', pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 235, supplemento ordinario
n. 165;
Vista la delibera del senato accademico di questo Ateneo, seduta
del 17 aprile 2003 con cui e' stata approvata la modifica di statuto
relativamente all'art. 25 (Giunta di facolta);
Vista la nota prot. n. 2517 del 18 luglio 2003 del M.I.U.R. -
Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari
economici - Servizio per l'autonomia universitaria e studenti - Uff.
I, con la quale il Ministero ha comunicato di non avere osservazioni
da formulare in merito alla modifica dell'art. 25 dello statuto;
Decreta
di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989, la
modifica dell'art. 25 dello statuto dell'Universita' degli studi di
Perugia, nel testo di seguito riportato ed evidenziato in corsivo:
"Art. 25 (Giunta di facolta). - 1. La Giunta di facolta' svolge
funzioni istruttorie e preparatorie dei punti all'ordine del giorno
delle sedute del Consiglio di facolta' e coopera all'esecuzione delle
delibere adottate dal Consiglio.
2. La Giunta e' composta da membri di diritto e/o eletti dal
Consiglio di facolta' tra i suoi componenti nel numero e secondo le
modalita' stabilite dal regolamento interno e dura in carica fino
alla scadenza del mandato del Preside".
Perugia, 7 agosto 2003
p. Il rettore: Lacaita
fp03-gr03