
UNIVERSITA' DI PERUGIA
DECRETO RETTORALE 7 agosto 2003
Modificazioni allo statuto.
IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, ed in particolare l'art.
6, commi 9 ed 11;
Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui e'
stato emanato lo statuto di questa Universita', pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 1996, supplemento ordinario
n. 165;
Vista la delibera del senato accademico di questo Ateneo, seduta
del 29 maggio 2003 con cui e' stata approvata la modifica di statuto
relativamente all'art. 28, comma 4;
Vista la nota prot. n. 2622 del 23 luglio 2003 del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per
la programmazione, il coordinamento e gli affari economici - Servizio
per l'autonomia universitaria e studenti - Uff. I, con la quale il
Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in
merito alla modifica dell'art. 28, comma 4 dello statuto;
Decreta
di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989, la
modifica dell'art. 28, comma 4 dello statuto dell'Universita' degli
studi di Perugia, nel testo di seguito riportato ed evidenziato in
corsivo:
"Art. 28 (Composizione dei consigli di corso di studio). - 1. Il
consiglio di corso di laurea e' costituito:
a) da tutti i professori di ruolo e dai professori ufficiali a
contratto, dagli affidatari e dai supplenti nel corso;
b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori pari a 1/3 dei
membri di cui alla lettera a);
c) da una rappresentanza elettiva del personale che svolge le
funzioni di cui al comma 3 del precedente articolo in misura non
superiore al 3% dei docenti di cui alla lettera a);
d) da una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 18% del
totale dei membri di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
2. I docenti di cui alla precedente lettera a), qualora svolgano
insegnamenti ufficiali in piu' corsi di studio, fanno parte del
consiglio degli stessi.
3. La composizione dei consigli di corso di studio per le questioni
attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e dei
ricercatori sono disciplinate in conformita' del comma 2 dell'art.
23.
4. Il consiglio di corso di laurea elegge un presidente fra i
professori di ruolo di I fascia che dura in carica tre anni
accademici; per tutti gli altri corsi di studio il relativo consiglio
elegge il presidente tra i professori di ruolo della facolta'.
5. Ai consigli di corso di studio, diversi dai consigli di corso di
laurea, appartengono tutti i docenti del corso stesso previsti al
precedente comma 1, lettera a). Le rappresentanze di cui alle lettere
b) e c) dello stesso comma 1 sono elette, qualora le relative
componenti esistano, e superino le percentuali stabilite nello stesso
comma 1. Qualora le componenti fossero inferiori a dette percentuali,
le stesse fanno parte di diritto del corso di studio. La
rappresentanza elettiva degli studenti e' pari al 18% del totale dei
membri di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del comma 5.
6. Le modalita' per le elezioni delle rappresentanze nel consiglio
di corso di studio sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo.
7. Nel caso in cui non si possa procedere all'elezione del
presidente ai sensi del precedente comma 4, le funzioni del consiglio
di corso di studio sono esercitate dai consigli di facolta' che
procederanno con le modalita' che riterranno piu' opportune.
8. Nei corsi di laurea e negli altri corsi di studio di nuova
istituzione che non siano interamente attivati, e' costituito dalla
facolta' o dalle facolta' interessate, tramite specifici accordi, un
comitato coordinatore che assume le funzioni del consiglio di corso.
Nella fase transitoria di attuazione della riforma degli ordinamenti
didattici per i corsi in via di trasformazione puo' essere costituito
un unico consiglio di corso nella composizione piu' ampia,
comprendente i docenti e le rappresentanze necessarie di cui al comma
1, che esercita le competenze del vecchio e del nuovo ordinamento.
9. Le disposizioni del presente articolo valgono fino
all'istituzione delle classi dei corsi di laurea e alla attuazione
della conseguente normativa riguardante gli ordinamenti didattici
dell'Ateneo".
Perugia, 7 agosto 2003
p. Il rettore: Lacaita
fp03-gr03