
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DECRETO 19 agosto 2003
Modalita' di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualita'
dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante
"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e
recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento
delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati
proveniente da fonti agricole", e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto, in particolare l'art. 3, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 152/1999, ai sensi del quale deve essere assicurata la
piu' ampia divulgazione dello stato di qualita' delle acque;
Visto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
24 luglio 2002 di trasferimento alle regioni degli uffici
compartimentali del Servizio idrografico e mareografico nazionale;
Ritenuto che le informazioni devono garantire la completezza, la
coerenza, l'omogeneita' e la comparabilita' dei dati in esse
presenti;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto e' finalizzato alla raccolta dei dati sullo
stato di qualita' dei corpi idrici.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
trasmettono all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici (APAT) i dati conoscitivi, le informazioni, le
relazioni e le relative cartografie secondo le modalita' e gli
standard informativi di cui in allegato al presente decreto e non
oltre le scadenze temporali previste per i singoli settori.
3. L'APAT elabora a livello nazionale, nell'ambito del Sistema
informativo nazionale ambientale, i dati e le informazioni di cui al
comma 1 e predispone relazioni di sintesi per ciascun settore.
Ulteriori elaborazioni sono effettuate sulla base di particolari
esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. L'APAT trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio i dati elaborati, le relazioni di sintesi e le
cartografie, elaborate su scala nazionale, per i singoli settori
tenuto conto delle scadenze temporali di cui all'allegato.
5. Al fine di assicurare la piu' ampia divulgazione sullo stato di
qualita' delle acque in territorio nazionale, l'APAT, in
collaborazione con il Ministero dell'ambiente e tutela del
territorio, pubblica i risultati delle elaborazioni dei dati
regionali.
6. Per le finalita' di cui al comma 1, entro tre mesi successivi
alle scadenze temporali di cui al comma 4, l'APAT comunica al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'elenco delle
regioni che non hanno ottemperato agli obblighi previsti nel presente
decreto.
7. L'APAT, in merito agli aspetti quali-quantitativi della risorsa
idrica, fornisce, altresi', le informazioni agli organismi comunitari
e internazionali mediante i questionari predisposti dagli stessi.
Art. 2.
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto e' istituito presso
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un comitato
composto da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, Ministero della salute, Agenzia per la protezione
dell'ambiente e dei servizi tecnici, autorita' di bacino, regioni,
province autonome di Trento e Bolzano e ARPA. Il comitato ha il
compito di formulare le proposte necessarie per ottimizzare
l'attuazione del presente decreto e per coordinare le attivita'
finalizzate alla raccolta dei dati che deve avvenire sulla base di
conoscenze sempre piu' estese e mediante metodi di controllo
individuati sulla base dei progressi scientifici e tecnologici e
delle sopravvenute esigenze comunitarie.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 agosto 2003
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro della salute
Sirchia
Allegato
I. Criteri generali
1. Riferimenti metodologici
2. Codici di identificazione
3. Individuazione cartografica e riferimenti geografici
4. Trasmissione dei dati e delle informazioni
5. Monitoraggio
6. Stato di qualita' chimico
7. Schema temporale della trasmissione delle informazioni
Schema Temporale delle trasmissioni
II.Caratteristiche dei bacini idrografici e analisi dell'impatto
esercitato dall'attivita' antropica
II.1 Rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici Scheda
n. 1 - Caratteristiche bacini idrografici
II.2 Identificazione dei corpi idrici di riferimento Scheda n. 2 -
Identificazione dei corpi idrici di riferimento per bacino
idrografico
II.3 Censimento dei corpi idrici Scheda n. 3 - Censimento dei corpi
idrici superficiali
Caratteristiche dei corpi idrici superficiali
Scheda n. 4 - Caratteristiche del corso d'acqua superficiale
Scheda n. 4.1 - Caratteristiche del tratto del corso d'acqua
superficiale
Scheda n. 5 - Caratteristiche delle acque lacustri
Scheda n. 6 - Caratteristiche delle acque costiere
Scheda n. 7 - Caratteristiche delle acque di transizione
Scheda n. 8 - Caratteristiche dei canali
----> Vedere immagini da pag. 9 a pag. 95 della G.U. <----
Scheda n. 8.1 - Caratteristiche del tratto del canale
Scheda n. 8-bis - Caratteristiche dei laghi artificiali
Caratteristiche dei corpi idrici sotterranei
Scheda n. 9 - Censimento delle acque sotterranee
Scheda n. 10 - Caratterizzazione delle acque sotterranee
III.Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano Scheda n. 11 - Aree di salvaguardia delle
acque per il consumo umano
IV.Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari Scheda n. 12 -
Individuazione delle zone vulnerabili
Scheda n. 13 - Individuazione dei corpi idrici presenti nella zona
Criteri per la caratterizzazione dei bacini idrografici e il
monitoraggio e la classificazione delle acque
----> Vedere immagini da pag. 96 a pag. 143 della G.U. <----
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