GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 221 DEL 23/9/2003


MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 

DECRETO 25 giugno 2003 
Criteri  dei  parametri  per  l'utilizzo  dei  fondi residui a favore
dell'impiantistica sportiva.
           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visto  il  decreto-legge  3 gennaio  1987,  n.  2,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;
  Visto  il  decreto-legge  2 febbraio  1988,  n.  22, convertito con
modificazioni dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;
  Vista  la legge 7 agosto 1989, n. 289 recante rifinanziamento delle
leggi n. 65/1987 e n. 92/1988;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11 aprile  1991, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 168 del 19 luglio 1991, con il quale e' stato
approvato  il  piano  di  interventi  a  sostegno  dell'impiantistica
sportiva per l'anno 1989/1990;
  Visto  l'art. 8, comma 2, del citato decreto-legge 2 febbraio 1988,
n.  22 nel testo modificato dalla legge di conversione 21 marzo 1988,
n.  92,  che  prevede  la  revoca  dei  benefici concessi nei casi di
inosservanza delle prescrizioni di legge;
  Visti  i  decreti ministeriali in data 10 febbraio 2003 con i quali
si  e'  provveduto  alla revoca dei benefici nei confronti degli enti
inadempienti;
  Ritenuto   di  procedere  al  reimpiego  dei  fondi  ai  sensi  del
richiamato  art.  8,  comma 2,  del  decreto-legge  2 febbraio  1988,
convertito in legge 21 marzo 1988, n. 92;
  Visto  l'art.  157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in
base  al  quale  la  competenza alla predisposizione dei programmi e'
stata  trasferita  alle  regioni  ed e' stata riservata allo Stato la
determinazione dei criteri relativi agli interventi;
  Ritenuto di provvedere alla determinazione dei predetti criteri;
  Sentito il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);
    Sentita la conferenza unificata nella seduta del 19 giugno 2003.
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Destinatari degli interventi
  Possono  accedere agli interventi previsti dal presente decreto, in
presenza dei prescritti requisiti, i comuni (singoli o associati), le
comunita'  montane e le province di cui all'art. 2, comma 1, lett. b)
della legge 6 marzo 1987, n. 65 e successive modificazioni.
  Restano  esclusi  gli  enti  destinatari degli interventi di cui al
decreto  ministeriale  11 aprile  1991,  nei  confronti dei quali sia
stata disposta la revoca dei benefici concessi.
                               Art. 2.
                               Criteri
  Ai  fini  del  reimpiego  dei  fondi resisi disponibili per effetto
delle  revoche  dei mutui concessi con decreto ministeriale 11 aprile
1991,  ai  sensi  della  legge  6 marzo 1987, n.65, art. 1, lett b) e
successive  modificazioni,  i  programmi  regionali  degli interventi
dovranno uniformarsi ai criteri appresso indicati:
    a) Criteri di carattere generale.
    L'ammissione ai finanziamenti assisititi dai benefici di legge e'
subordinata  alla  accertata  rispondenza  degli  impianti alle reali
esigenze sportive del territorio, da valutare anche in relazione alla
densita'  della  popolazione, al bacino di utenza dell'impianto, alla
sua  polifunzionalita', intesa come possibilita' di utilizzazione per
sport diversi ed alla sua gestibilita'.
    b) Criteri di priorita'.
    Nell'ambito  dei  criteri di cui alla precedente lettera a) ed in
relazione   alle  specifiche  iniziative  oggetto  di  finanziamento,
costituiscono ragioni di priorita' degli interventi:
      1) la messa a norma degli impianti esistenti;
      2) il completamento degli impianti;
      3) il recupero o la riattivazione degli impianti;
      4)  la  realizzazione di nuovi impianti in localita' carenti di
strutture sportive.
                               Art. 3.
                        Contribuzione statale
  La  contribuzione  statale  e'  determinata  nella  misura e con le
modalita'  di  cui all'art. 1, comma 3, della legge 7 agosto 1989, n.
289.
                               Art. 4.
              Modalita' di presentazione delle istanze
  Le  modalita'  ed  i termini di presentazione delle istanze e della
relativa documentazione, i criteri di formazione delle graduatorie, i
limiti  della  spesa  ammissibile,  le  modalita' di utilizzazione di
eventuali disponibilita' residue sono stabiliti dai competenti organi
regionali  e  comunicati  al  Ministero  dei  beni  e delle attivita'
culturali  entro  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  Entro  i  successivi  centottanta  giorni le regioni trasmettono al
Ministero  i  programmi  regionali  degli  interventi  ai  fini delle
conseguenti determinazioni in ordine alla stipula dei mutui.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo.
    Roma, 25 giugno 2003
                                Il Sottosegretario di Stato: Pescante

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2003
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 300

fp03-gr03