
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIRETTIVA 1 agosto 2003
Modalita' per la presentazione di progetti sperimentali di
volontariato di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), della legge
11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato
istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991,
n. 266.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
E m a n a
la seguente direttiva:
Con la presente direttiva il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali intende definire i requisiti, le modalita' di partecipazione
e le priorita' per il finanziamento di progetti sperimentali
elaborati per l'anno 2003 da organizzazioni di volontariato iscritte
nei registri regionali di volontariato di cui all'art. 6 della legge
11 agosto 1991, n. 266. Tali progetti dovranno intervenire nei
settori del disagio sociale, secondo le priorita' indicate nella
presente direttiva con il coinvolgimento degli enti locali per
favorire l'introduzione e la diffusione di metodologie di intervento
particolarmente avanzate.
1. Indicazioni relative ai costi.
I progetti presentati saranno esaminati e valutati secondo i
criteri contenuti nella presente direttiva.
Per il finanziamento dei progetti sperimentali che verranno
dichiarati ammissibili verra' utilizzato apposito stanziamento di
bilancio che per l'anno in corso ammonta a euro 3.500.000,00.
Il costo complessivo del progetto per cui si richiede il
finanziamento non potra' superare l'ammontare complessivo di
euro 125.000.
Ogni organizzazione di volontariato che presenti un progetto, ai
sensi della presente direttiva, deve concorrere, in misura non
inferiore al 20% del costo complessivo del progetto, alla copertura
dei costi previsti per la realizzazione del progetto stesso,
specificando dettagliatamente le fonti da cui derivano le risorse
stesse (ad esempio: quote associative, donazioni, introiti legati
all'attivita' svolta dall'organizzazione proponente, quote di
ammortamento delle strutture, dei servizi, delle attrezzature, del
personale impegnato nella realizzazione del progetto). Tale
specificazione costituisce un requisito essenziale ai fini
dell'ammissibilita' del progetto al finanziamento, a conferma della
concreta capacita' dell'organizzazione di sostenere l'impegno
economico connesso alla realizzazione del progetto proposto.
I compensi previsti per le risorse umane, necessarie alla
realizzazione del progetto, non devono superare il 40% dell'ammontare
complessivo del costo del progetto (personale retribuito, formatori,
consulenti, rimborso spese per il personale volontario e non
volontario). Il costo previsto per le spese di progettazione non deve
superare il 4% del costo complessivo del progetto. Rimane escluso
dalle spese elencate il costo per la certificazione esterna di cui al
successivo punto 9.
Nel caso in cui il progetto sia co-finanziato da enti pubblici e/o
da soggetti privati, alla domanda dovra' essere allegata una
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti le
modalita' di partecipazione al progetto e l'impegno finanziario
assunto dal soggetto che eroga il co-finanziamento.
I progetti potranno essere finanziati in forma parziale rispetto al
finanziamento richiesto dall'organizzazione proponente.
2. Soggetti destinatari del finanziamento.
Possono richiedere il finanziamento per la realizzazione dei
progetti indicati in premessa singole organizzazioni di volontariato,
ovvero piu' organizzazioni di volontariato congiuntamente, a
condizione che l'organizzazione proponente e/o eventuali consociate
siano legalmente costituite alla data del 1° gennaio 2002 e
regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui
all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle leggi e delibere
regionali e provinciali attuative della legge quadro, alla data della
pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge n.
266/1991, non saranno presi in considerazione:
a) progetti attinenti la materia della cooperazione
internazionale allo sviluppo, che ricadono nella disciplina della
legge n. 49/1987;
b) progetti attinenti la materia della protezione civile.
3. Aree di intervento dei progetti.
La commissione di valutazione, di cui al seguente punto 6, dara'
priorita' ai progetti che riguardano:
1) aspetti innovativi sulla partecipazione ed integrazione
sociale delle persone con disabilita';
2) contrasto di forme e modalita' rivolte alla prevenzione del
disagio minorile e giovanile;
3) promozione di forme di volontariato che prevedano il
coinvolgimento dei giovani, sviluppando in tal modo esperienze
educative, di partecipazione sociale e di integrazione giovanile;
4) contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati
(anziani, minori, soggetti con scarso livello di reddito, famiglie
monoparentali, persone senza fissa dimora, nomadi, detenuti ed ex
detenuti, malati, alcolisti, ecc.) e/o creazione/sviluppo di servizi
territoriali in grado di contribuire a sostenere i fabbisogni
espressi dalle categorie suddette.
I progetti dovranno, inoltre, possedere una o piu' delle seguenti
caratteristiche:
1) innovativita', sia per il contesto territoriale di riferimento
sia per la tipologia di intervento, e realizzazione di attivita'
caratterizzate da una spiccata valenza sociale;
2) promozione di collaborazione con enti locali, enti pubblici,
soggetti privati, imprese e sindacati;
3) creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti
fra soggetti del volontariato e del terzo settore;
4) promozione di interventi pilota, sperimentali, finalizzati a
mettere a punto modelli di intervento che possano essere trasferiti
e/o utilizzati in altri contesti territoriali.
Gli elementi indicati nei punti precedenti dovranno essere
adeguatamente argomentati nell'ambito della descrizione del progetto.
4. Termini e modalita' di presentazione dei progetti.
Le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui al
punto 2 dovranno inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente
direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (fara'
fede il timbro postale di invio), la richiesta di finanziamento
redatta, in carta semplice.
Le richieste di finanziamento sono composte da una domanda di
finanziamento (allegato 1), da un elaborato progettuale (allegato 2)
e da un piano economico (allegato 3).
La documentazione dovra' essere inviata a: "Osservatorio nazionale
per il volontariato - Servizio volontariato - Direzione generale per
il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili -
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le
politiche sociali e previdenziali - via Fornovo n. 8, palazzina A -
00192 Roma", e recare sulla busta la dizione "Progetto sperimentale
direttiva 2003".
La domanda puo' essere, altresi', presentata a mano, entro le ore
12 del trentesimo giorno, presso il Servizio volontariato al medesimo
indirizzo.
Alla richiesta, da presentarsi anche in formato elettronico
(floppy-disk o cd-rom), dovranno essere allegati:
a) progetto, in formato cartaceo ed elettronico (su floppy-disk o
cd-rom), di cui si chiede il finanziamento redatto su formulario
predisposto in allegato (allegato 2), comprensivo del piano economico
(allegato 3);
b) copia dell'atto costitutivo dell'associazione;
c) copia dello statuto dell'associazione (redatto conformemente a
quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n.
266);
d) copia dell'atto di iscrizione al registro generale del
volontariato nella regione e/o provincia ove ha sede l'associazione,
oppure dichiarazione a cura del rappresentante legale da cui risulti
l'avvenuta iscrizione nel registro generale del volontariato nella
regione e/o provincia ove ha sede l'associazione;
e) dichiarazione del rappresentante legale dell'associazione
dalla quale risulti che lo stesso progetto non ha gia' ottenuto
finanziamenti con fondi pubblici e/o privati;
f) attestazione di eventuali collaborazioni con altre
associazioni di volontariato o con enti pubblici e/o soggetti
privati;
g) dichiarazione del rappresentante legale dell'associazione di
volontariato nella quale viene indicata la parte del progetto
finanziata da altre associazioni di volontariato, da cooperative
sociali, IPAB, fondazioni, enti locali ed altro;
h) dichiarazione del rappresentante legale nella quale vengono
indicati i soggetti che compongono il gruppo informale, nonche' le
finalita' del gruppo medesimo, il ruolo e/o funzione svolti nella
realizzazione del progetto;
i) curriculum dell'associazione di volontariato e degli eventuali
partner non istituzionali.
5. Motivi di inammissibilita'.
Non verranno prese in considerazione le domande:
a) non redatte e compilate correttamente secondo gli allegati
della presente direttiva;
b) spedite oltre il termine dei trenta giorni o consegnate a mano
oltre le ore 12 del trentesimo giorno;
c) prive della copia dell'iscrizione ai registri regionali o
provinciali o della dichiarazione a cura del legale rappresentante da
cui risulti l'avvenuta iscrizione nel registro generale del
volontariato nella regione o provincia ove ha sede l'associazione
alla data della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana;
d) prive della copia dello statuto dell'associazione di
volontariato;
e) prive dell'atto costitutivo dell'associazione di volontariato;
f) da parte di associazioni costituite dopo il 1° gennaio 2002;
g) delle associazioni che non hanno presentato le relazioni
finali per progetti finanziati dall'Osservatorio;
h) prive della firma del legale rappresentante sulla domanda di
finanziamento;
i) prive del piano economico;
j) prive della firma del legale rappresentante sul piano
economico;
k) il cui piano economico e' incompleto o non e' stato compilato
secondo quanto previsto dalla direttiva;
l) relative a progetto attinente materia di protezione civile;
m) relative a progetto attinente materia di cooperazione
internazionale allo sviluppo che ricade nella legge n. 49/1987;
n) con un costo del progetto superiore a euro 125.000,00;
o) che prevedano spese per le risorse umane (personale
retribuito, consulenti, formatori, rimborso spese personale
volontario) superiori al 40% dell'ammontare complessivo;
p) che prevedano spese per la progettazione che superi il 4%
dell'ammontare complessivo;
q) prive della eventuale dichiarazione che attesti il
co-finanziamento da parte di enti pubblici e/o da soggetti privati;
r) che prevedano una richiesta di finanziamento finalizzata
all'acquisto ed alla ristrutturazione di immobili;
s) che prevedano oneri relativi ad attivita' promozionali
dell'organizzazione proponente non direttamente connesse al progetto
per cui si chiede il finanziamento;
t) che prevedano oneri relativi a seminari e convegni non
collegati col progetto;
u) che prevedano spese per l'ordinario funzionamento, la gestione
dell'organizzazione, per le attrezzature o ogni altro tipo di spesa
non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto;
v) prive della dichiarazione a firma del rappresentante legale da
dove risulti che il progetto non ha gia' beneficiato di altri
finanziamenti, pubblici e/o privati;
w) prive della attestazione di eventuali collaborazioni con altre
organizzazioni di volontariato o con enti pubblici e/o soggetti
privati;
x) prive della dichiarazione del rappresentante legale nella
quale vengono indicati i soggetti che compongono il gruppo informale,
nonche' le finalita' del gruppo medesimo, il ruolo e/o funzione
svolti nella realizzazione del progetto;
y) prive del curriculum dell'organizzazione di volontariato e
degli eventuali partner non istituzionali.
6. Commissione di valutazione.
La valutazione dei progetti ai fini della ammissibilita' al
finanziamento verra' compiuta da una commissione nominata con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito
l'Osservatorio nazionale per il volontariato.
La commissione sara' composta da quattro membri dell'Osservatorio,
da due esperti, scelti fra persone di particolare e comprovata
esperienza maturata nell'ambito della valutazione all'interno del
mondo del volontariato e del terzo settore e/o fra docenti
universitari in materie afferenti alle politiche sociali, da un
componente del servizio volontariato della Direzione generale per il
volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili;
tutti con diritto di voto.
I progetti verranno valutati secondo i criteri contenuti nella
presente direttiva (allegato 4), ad insindacabile giudizio della
commissione.
La commissione provvedera' alla stesura della graduatoria finale
che verra' approvata dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.
La graduatoria verra' pubblicata sul sito internet del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali (www.welfare.gov.it). Tale
pubblicazione esplica gli effetti della piena conoscenza nei
confronti di tutti gli istanti circa l'esito dei progetti. Verra'
comunque data comunicazione alle organizzazioni di volontariato i cui
progetti siano stati ammessi al finanziamento.
7. Progetti ammessi al finanziamento.
Alle organizzazioni di volontariato il cui progetto sia stato
dichiarato ammissibile al finanziamento sara' richiesta la stipula di
una convenzione dalla quale risulti l'impegno a realizzare il
progetto nei tempi e nei modi previsti dalla presente direttiva, con
l'indicazione della data di inizio del progetto e della sua durata.
Suddetta convenzione, in triplice copia, verra' inviata dal servizio
volontariato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
insieme alla comunicazione di ammissione al finanziamento.
Le organizzazioni di volontariato ammesse al finanziamento
dovranno, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione da parte del Ministero, inviare a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno la seguente documentazione
(fara' fede il timbro postale di invio):
composizione attuale dell'organo rappresentativo;
convenzione firmata dal rappresentante legale dell'organizzazione
di volontariato (in triplice copia);
certificato penale e certificato relativo a eventuali carichi
pendenti del rappresentante legale dell'organizzazione che presenta
la domanda; ovvero dichiarazione sostitutiva in cui il legale
rappresentante affermi di non aver riportato condanne penali e di non
essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in
corso;
bilancio consuntivo 2002;
bilancio preventivo 2003 in caso sia previsto dallo statuto;
codice fiscale dell'organizzazione;
estremi del conto corrente bancario (codice CAB e ABI) o di altra
forma per l'accreditamento della somma concessa.
La documentazione dovra' essere inviata a: "Osservatorio nazionale
per il volontariato - Servizio volontariato - Direzione generale per
il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili -
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le
politiche sociali e previdenziali - via Fornovo n. 8, palazzina A -
00192 Roma", e recare sulla busta la dizione "Progetto sperimentale
ammesso direttiva 2003". La domanda puo' essere, altresi', presentata
a mano, entro le ore 12 del sessantesimo giorno, presso il servizio
volontariato al medesimo indirizzo.
Il mancato invio o l'invio anche parziale della documentazione
richiesta entro il termine comportera' la decadenza dal diritto al
finanziamento. In entrambi i casi citati, subentrera' nel diritto al
finanziamento il progetto immediatamente successivo nella graduatoria
di quelli dichiarati ammissibili dalla commissione di valutazione.
8. Monitoraggio in itinere.
Il servizio volontariato del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali potra' sottoporre i progetti ammessi al finanziamento a
verifiche nel corso della realizzazione, nonche' ad una valutazione
finale circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel
progetto.
Le organizzazioni di volontariato ammesse al finanziamento sono
tenute ad inviare, a partire dalla data di inizio del progetto
stesso, una relazione, con cadenza semestrale, sullo stato di
avanzamento del progetto accompagnata da un prospetto riepilogativo
delle spese sostenute nel semestre di riferimento.
In caso di accertamento di motivi che inducano a ritenere non
realizzabile la prosecuzione del progetto, ovvero di un uso dei fondi
erogati non conforme alle finalita' della presente direttiva,
l'ufficio competente potra', in qualsiasi momento, disporre
l'interruzione del finanziamento e chiedere la restituzione delle
somme gia' versate.
9. Modalita' di erogazione del finanziamento e certificazione
esterna.
Il finanziamento verra' ripartito ed erogato in due fasi:
una quota pari al 70% dell'importo complessivo finanziato verra'
versata a seguito della verifica della documentazione di cui al
punto 7, e comunque successivamente alla registrazione dei competenti
organi di controllo delle convenzioni tra il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e l'associazione beneficiaria;
una quota pari al restante 30% verra' versata al termine della
realizzazione del progetto e a seguito della presentazione, da parte
dell'organizzazione beneficiaria, di una dettagliata relazione finale
illustrativa dei risultati conseguiti e delle spese sostenute per
l'intero progetto corredate delle relative fatture e/o giustificativi
di spesa in copia conforme all'originale. Le associazioni
beneficiarie dovranno produrre, in sede di rendicontazione finale,
una relazione effettuata da un certificatore esterno, iscritto
all'albo dei revisori dei conti da almeno tre anni, che attesti la
conformita' (o meno) dei giustificativi prodotti alle regole di
rendicontazione previste per i progetti e le iniziative. Il costo
della suddetta relazione e' ammissibile ai fini del costo totale del
progetto.
10. Fideiussione.
Le associazioni beneficiarie dei finanziamenti dovranno stipulare
apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) a garanzia
dell'anticipo percepito (pari al 70% del finanziamento ministeriale
al progetto). La fideiussione, che costituisce costo imputabile al
progetto, deve essere presentata prima della stipula della
convenzione col Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
costituisce condizione necessaria al fine della stipula della
convenzione stessa.
La suddetta fideiussione dovra' contenere la clausola della
rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la
clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte
dell'amministrazione che rilevi a carico della associazione
inadempienze nella realizzazione del progetto o dell'iniziativa o
rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente dai
giustificativi prodotti.
La fideiussione o la polizza dovranno contenere l'esplicita
dichiarazione che esse rimangono valide fino all'ultimazione di tutte
le prestazioni contenute nel progetto e, comunque, fino al rilascio
di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'amministrazione.
11. Mancata realizzazione del progetto.
In caso di mancata realizzazione dell'intero progetto,
l'associazione dovra' provvedere alla restituzione del contributo o
degli acconti di contributo percepiti.
In caso di mancata realizzazione di parte del progetto,
l'associazione dovra' provvedere alla restituzione della somma degli
acconti corrispondente alla parte del progetto approvato la cui
utilizzazione non e' documentata.
Roma, 1° agosto 2003
Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 363
Allegati
Allegato pag. 7
Allegato pag. 8
Allegato pag. 9
Allegato pag. 10
Allegato pag. 11
Allegato pag. 12
Allegato pag. 13
Allegato pag. 14
Allegato pag. 15
Allegato pag. 16
Allegato pag. 17
Allegato pag. 18
Allegato pag. 19
Allegato pag. 20
Allegato pag. 21
Allegato pag. 22
Allegato pag. 23
Allegato pag. 24
Allegato pag. 25
Allegato pag. 26
Allegato pag. 27
Allegato pag. 28
Allegato pag. 29
fp03-gr03