GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 227 DEL 30/9/2003


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

DIRETTIVA 1 agosto 2003 
Modalita'   per   la   presentazione   di  progetti  sperimentali  di
volontariato  di  cui  all'art.  12, comma 1, lettera d), della legge
11 agosto  1991,  n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato
istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991,
n. 266.
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
  Con la presente direttiva il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  intende definire i requisiti, le modalita' di partecipazione
e   le  priorita'  per  il  finanziamento  di  progetti  sperimentali
elaborati  per l'anno 2003 da organizzazioni di volontariato iscritte
nei  registri regionali di volontariato di cui all'art. 6 della legge
11 agosto  1991,  n.  266.  Tali  progetti  dovranno  intervenire nei
settori  del  disagio  sociale,  secondo  le priorita' indicate nella
presente  direttiva  con  il  coinvolgimento  degli  enti  locali per
favorire  l'introduzione e la diffusione di metodologie di intervento
particolarmente avanzate.
1. Indicazioni relative ai costi.
  I  progetti  presentati  saranno  esaminati  e  valutati  secondo i
criteri contenuti nella presente direttiva.
  Per   il  finanziamento  dei  progetti  sperimentali  che  verranno
dichiarati  ammissibili  verra'  utilizzato  apposito stanziamento di
bilancio che per l'anno in corso ammonta a euro 3.500.000,00.
  Il   costo   complessivo  del  progetto  per  cui  si  richiede  il
finanziamento   non   potra'   superare  l'ammontare  complessivo  di
euro 125.000.
  Ogni  organizzazione  di  volontariato che presenti un progetto, ai
sensi  della  presente  direttiva,  deve  concorrere,  in  misura non
inferiore  al  20% del costo complessivo del progetto, alla copertura
dei   costi  previsti  per  la  realizzazione  del  progetto  stesso,
specificando  dettagliatamente  le  fonti  da cui derivano le risorse
stesse  (ad  esempio:  quote  associative, donazioni, introiti legati
all'attivita'   svolta   dall'organizzazione   proponente,  quote  di
ammortamento  delle  strutture,  dei servizi, delle attrezzature, del
personale   impegnato   nella   realizzazione   del  progetto).  Tale
specificazione   costituisce   un   requisito   essenziale   ai  fini
dell'ammissibilita'  del  progetto al finanziamento, a conferma della
concreta   capacita'   dell'organizzazione   di  sostenere  l'impegno
economico connesso alla realizzazione del progetto proposto.
  I   compensi   previsti  per  le  risorse  umane,  necessarie  alla
realizzazione del progetto, non devono superare il 40% dell'ammontare
complessivo  del costo del progetto (personale retribuito, formatori,
consulenti,   rimborso  spese  per  il  personale  volontario  e  non
volontario). Il costo previsto per le spese di progettazione non deve
superare  il  4%  del  costo complessivo del progetto. Rimane escluso
dalle spese elencate il costo per la certificazione esterna di cui al
successivo punto 9.
  Nel  caso in cui il progetto sia co-finanziato da enti pubblici e/o
da   soggetti  privati,  alla  domanda  dovra'  essere  allegata  una
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti le
modalita'  di  partecipazione  al  progetto  e  l'impegno finanziario
assunto dal soggetto che eroga il co-finanziamento.
  I progetti potranno essere finanziati in forma parziale rispetto al
finanziamento richiesto dall'organizzazione proponente.
2. Soggetti destinatari del finanziamento.
  Possono  richiedere  il  finanziamento  per  la  realizzazione  dei
progetti indicati in premessa singole organizzazioni di volontariato,
ovvero   piu'   organizzazioni   di  volontariato  congiuntamente,  a
condizione  che  l'organizzazione proponente e/o eventuali consociate
siano   legalmente   costituite  alla  data  del  1° gennaio  2002  e
regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui
all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle leggi e delibere
regionali e provinciali attuative della legge quadro, alla data della
pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
  In  attuazione  di  quanto  disposto  dall'art.  13  della legge n.
266/1991, non saranno presi in considerazione:
    a) progetti    attinenti    la    materia    della   cooperazione
internazionale  allo  sviluppo,  che  ricadono nella disciplina della
legge n. 49/1987;
    b) progetti attinenti la materia della protezione civile.
3. Aree di intervento dei progetti.
  La  commissione  di  valutazione, di cui al seguente punto 6, dara'
priorita' ai progetti che riguardano:
    1)   aspetti  innovativi  sulla  partecipazione  ed  integrazione
sociale delle persone con disabilita';
    2)  contrasto  di  forme e modalita' rivolte alla prevenzione del
disagio minorile e giovanile;
    3)   promozione   di  forme  di  volontariato  che  prevedano  il
coinvolgimento  dei  giovani,  sviluppando  in  tal  modo  esperienze
educative, di partecipazione sociale e di integrazione giovanile;
    4)  contrasto  di  forme  di  disagio  di  soggetti  svantaggiati
(anziani,  minori,  soggetti  con scarso livello di reddito, famiglie
monoparentali,  persone  senza  fissa  dimora, nomadi, detenuti ed ex
detenuti,  malati, alcolisti, ecc.) e/o creazione/sviluppo di servizi
territoriali  in  grado  di  contribuire  a  sostenere  i  fabbisogni
espressi dalle categorie suddette.
  I  progetti  dovranno, inoltre, possedere una o piu' delle seguenti
caratteristiche:
    1) innovativita', sia per il contesto territoriale di riferimento
sia  per  la  tipologia  di  intervento, e realizzazione di attivita'
caratterizzate da una spiccata valenza sociale;
    2)  promozione  di collaborazione con enti locali, enti pubblici,
soggetti privati, imprese e sindacati;
    3)  creazione  di  sinergie e costituzione di reti e collegamenti
fra soggetti del volontariato e del terzo settore;
    4)  promozione  di interventi pilota, sperimentali, finalizzati a
mettere  a  punto modelli di intervento che possano essere trasferiti
e/o utilizzati in altri contesti territoriali.
  Gli   elementi   indicati  nei  punti  precedenti  dovranno  essere
adeguatamente argomentati nell'ambito della descrizione del progetto.
4. Termini e modalita' di presentazione dei progetti.
  Le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui al
punto 2 dovranno inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della presente
direttiva  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (fara'
fede  il  timbro  postale  di  invio),  la richiesta di finanziamento
redatta, in carta semplice.
  Le  richieste  di  finanziamento  sono  composte  da una domanda di
finanziamento  (allegato 1), da un elaborato progettuale (allegato 2)
e da un piano economico (allegato 3).
  La  documentazione dovra' essere inviata a: "Osservatorio nazionale
per  il volontariato - Servizio volontariato - Direzione generale per
il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili -
Ministero  del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le
politiche  sociali  e previdenziali - via Fornovo n. 8, palazzina A -
00192  Roma",  e recare sulla busta la dizione "Progetto sperimentale
direttiva 2003".
  La  domanda  puo' essere, altresi', presentata a mano, entro le ore
12 del trentesimo giorno, presso il Servizio volontariato al medesimo
indirizzo.
  Alla   richiesta,  da  presentarsi  anche  in  formato  elettronico
(floppy-disk o cd-rom), dovranno essere allegati:
    a) progetto, in formato cartaceo ed elettronico (su floppy-disk o
cd-rom),  di  cui  si  chiede  il finanziamento redatto su formulario
predisposto in allegato (allegato 2), comprensivo del piano economico
(allegato 3);
    b) copia dell'atto costitutivo dell'associazione;
    c) copia dello statuto dell'associazione (redatto conformemente a
quanto  disposto dall'art. 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n.
266);
    d) copia   dell'atto  di  iscrizione  al  registro  generale  del
volontariato  nella regione e/o provincia ove ha sede l'associazione,
oppure  dichiarazione a cura del rappresentante legale da cui risulti
l'avvenuta  iscrizione  nel  registro generale del volontariato nella
regione e/o provincia ove ha sede l'associazione;
    e) dichiarazione   del  rappresentante  legale  dell'associazione
dalla  quale  risulti  che  lo  stesso  progetto non ha gia' ottenuto
finanziamenti con fondi pubblici e/o privati;
    f) attestazione    di    eventuali   collaborazioni   con   altre
associazioni  di  volontariato  o  con  enti  pubblici  e/o  soggetti
privati;
    g) dichiarazione  del  rappresentante legale dell'associazione di
volontariato  nella  quale  viene  indicata  la  parte  del  progetto
finanziata  da  altre  associazioni  di  volontariato, da cooperative
sociali, IPAB, fondazioni, enti locali ed altro;
    h) dichiarazione  del  rappresentante  legale nella quale vengono
indicati  i  soggetti  che compongono il gruppo informale, nonche' le
finalita'  del  gruppo  medesimo,  il ruolo e/o funzione svolti nella
realizzazione del progetto;
    i) curriculum dell'associazione di volontariato e degli eventuali
partner non istituzionali.
5. Motivi di inammissibilita'.
  Non verranno prese in considerazione le domande:
    a) non  redatte  e  compilate  correttamente secondo gli allegati
della presente direttiva;
    b) spedite oltre il termine dei trenta giorni o consegnate a mano
oltre le ore 12 del trentesimo giorno;
    c) prive  della  copia  dell'iscrizione  ai  registri regionali o
provinciali o della dichiarazione a cura del legale rappresentante da
cui   risulti   l'avvenuta   iscrizione  nel  registro  generale  del
volontariato  nella  regione  o  provincia ove ha sede l'associazione
alla data della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana;
    d) prive   della   copia   dello   statuto  dell'associazione  di
volontariato;
    e) prive dell'atto costitutivo dell'associazione di volontariato;
    f) da parte di associazioni costituite dopo il 1° gennaio 2002;
    g) delle  associazioni  che  non  hanno  presentato  le relazioni
finali per progetti finanziati dall'Osservatorio;
    h) prive  della  firma del legale rappresentante sulla domanda di
finanziamento;
    i) prive del piano economico;
    j) prive   della   firma  del  legale  rappresentante  sul  piano
economico;
    k) il  cui piano economico e' incompleto o non e' stato compilato
secondo quanto previsto dalla direttiva;
    l) relative a progetto attinente materia di protezione civile;
    m) relative   a   progetto   attinente  materia  di  cooperazione
internazionale allo sviluppo che ricade nella legge n. 49/1987;
    n) con un costo del progetto superiore a euro 125.000,00;
    o) che   prevedano   spese   per   le  risorse  umane  (personale
retribuito,   consulenti,   formatori,   rimborso   spese   personale
volontario) superiori al 40% dell'ammontare complessivo;
    p) che  prevedano  spese  per  la  progettazione che superi il 4%
dell'ammontare complessivo;
    q) prive   della   eventuale   dichiarazione   che   attesti   il
co-finanziamento da parte di enti pubblici e/o da soggetti privati;
    r) che  prevedano  una  richiesta  di  finanziamento  finalizzata
all'acquisto ed alla ristrutturazione di immobili;
    s) che   prevedano   oneri  relativi  ad  attivita'  promozionali
dell'organizzazione  proponente non direttamente connesse al progetto
per cui si chiede il finanziamento;
    t) che  prevedano  oneri  relativi  a  seminari  e  convegni  non
collegati col progetto;
    u) che prevedano spese per l'ordinario funzionamento, la gestione
dell'organizzazione,  per  le attrezzature o ogni altro tipo di spesa
non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto;
    v) prive della dichiarazione a firma del rappresentante legale da
dove  risulti  che  il  progetto  non  ha  gia'  beneficiato di altri
finanziamenti, pubblici e/o privati;
    w) prive della attestazione di eventuali collaborazioni con altre
organizzazioni  di  volontariato  o  con  enti  pubblici e/o soggetti
privati;
    x) prive  della  dichiarazione  del  rappresentante  legale nella
quale vengono indicati i soggetti che compongono il gruppo informale,
nonche'  le  finalita'  del  gruppo  medesimo,  il ruolo e/o funzione
svolti nella realizzazione del progetto;
    y) prive  del  curriculum  dell'organizzazione  di volontariato e
degli eventuali partner non istituzionali.
6. Commissione di valutazione.
  La  valutazione  dei  progetti  ai  fini  della  ammissibilita'  al
finanziamento verra' compiuta da una commissione nominata con decreto
del   Ministro   del   lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentito
l'Osservatorio nazionale per il volontariato.
  La  commissione sara' composta da quattro membri dell'Osservatorio,
da  due  esperti,  scelti  fra  persone  di  particolare e comprovata
esperienza  maturata  nell'ambito  della  valutazione all'interno del
mondo   del   volontariato  e  del  terzo  settore  e/o  fra  docenti
universitari  in  materie  afferenti  alle  politiche  sociali, da un
componente  del servizio volontariato della Direzione generale per il
volontariato,  l'associazionismo  sociale  e  le politiche giovanili;
tutti con diritto di voto.
  I  progetti  verranno  valutati  secondo  i criteri contenuti nella
presente  direttiva  (allegato  4),  ad  insindacabile giudizio della
commissione.
  La  commissione  provvedera'  alla stesura della graduatoria finale
che verra' approvata dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.
  La  graduatoria  verra'  pubblicata sul sito internet del Ministero
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  (www.welfare.gov.it). Tale
pubblicazione   esplica   gli  effetti  della  piena  conoscenza  nei
confronti  di  tutti  gli  istanti circa l'esito dei progetti. Verra'
comunque data comunicazione alle organizzazioni di volontariato i cui
progetti siano stati ammessi al finanziamento.
7. Progetti ammessi al finanziamento.
  Alle  organizzazioni  di  volontariato  il  cui  progetto sia stato
dichiarato ammissibile al finanziamento sara' richiesta la stipula di
una  convenzione  dalla  quale  risulti  l'impegno  a  realizzare  il
progetto  nei tempi e nei modi previsti dalla presente direttiva, con
l'indicazione  della  data di inizio del progetto e della sua durata.
Suddetta  convenzione, in triplice copia, verra' inviata dal servizio
volontariato  del  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali
insieme alla comunicazione di ammissione al finanziamento.
  Le   organizzazioni   di   volontariato  ammesse  al  finanziamento
dovranno, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento
della   comunicazione   da  parte  del  Ministero,  inviare  a  mezzo
raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno  la  seguente documentazione
(fara' fede il timbro postale di invio):
    composizione attuale dell'organo rappresentativo;
    convenzione firmata dal rappresentante legale dell'organizzazione
di volontariato (in triplice copia);
    certificato  penale  e  certificato  relativo a eventuali carichi
pendenti  del  rappresentante legale dell'organizzazione che presenta
la  domanda;  ovvero  dichiarazione  sostitutiva  in  cui  il  legale
rappresentante affermi di non aver riportato condanne penali e di non
essere  a  conoscenza  di  essere sottoposto a procedimenti penali in
corso;
    bilancio consuntivo 2002;
    bilancio preventivo 2003 in caso sia previsto dallo statuto;
    codice fiscale dell'organizzazione;
    estremi del conto corrente bancario (codice CAB e ABI) o di altra
forma per l'accreditamento della somma concessa.
  La  documentazione dovra' essere inviata a: "Osservatorio nazionale
per  il volontariato - Servizio volontariato - Direzione generale per
il volontariato, l'associazionismo sociale e le politiche giovanili -
Ministero  del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le
politiche  sociali  e previdenziali - via Fornovo n. 8, palazzina A -
00192  Roma",  e recare sulla busta la dizione "Progetto sperimentale
ammesso direttiva 2003". La domanda puo' essere, altresi', presentata
a  mano,  entro le ore 12 del sessantesimo giorno, presso il servizio
volontariato al medesimo indirizzo.
  Il  mancato  invio  o  l'invio  anche parziale della documentazione
richiesta  entro  il  termine comportera' la decadenza dal diritto al
finanziamento.  In entrambi i casi citati, subentrera' nel diritto al
finanziamento il progetto immediatamente successivo nella graduatoria
di quelli dichiarati ammissibili dalla commissione di valutazione.
8. Monitoraggio in itinere.
  Il servizio volontariato del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  potra'  sottoporre  i  progetti  ammessi  al finanziamento a
verifiche  nel  corso della realizzazione, nonche' ad una valutazione
finale   circa  il  raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati  nel
progetto.
  Le  organizzazioni  di  volontariato  ammesse al finanziamento sono
tenute  ad  inviare,  a  partire  dalla  data  di inizio del progetto
stesso,  una  relazione,  con  cadenza  semestrale,  sullo  stato  di
avanzamento  del  progetto accompagnata da un prospetto riepilogativo
delle spese sostenute nel semestre di riferimento.
  In  caso  di  accertamento  di  motivi  che inducano a ritenere non
realizzabile la prosecuzione del progetto, ovvero di un uso dei fondi
erogati   non  conforme  alle  finalita'  della  presente  direttiva,
l'ufficio   competente   potra',   in   qualsiasi  momento,  disporre
l'interruzione  del  finanziamento  e  chiedere la restituzione delle
somme gia' versate.
9. Modalita'   di   erogazione  del  finanziamento  e  certificazione
esterna.
  Il finanziamento verra' ripartito ed erogato in due fasi:
    una  quota pari al 70% dell'importo complessivo finanziato verra'
versata  a  seguito  della  verifica  della  documentazione di cui al
punto 7, e comunque successivamente alla registrazione dei competenti
organi  di  controllo delle convenzioni tra il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e l'associazione beneficiaria;
    una  quota  pari  al restante 30% verra' versata al termine della
realizzazione  del progetto e a seguito della presentazione, da parte
dell'organizzazione beneficiaria, di una dettagliata relazione finale
illustrativa  dei  risultati  conseguiti  e delle spese sostenute per
l'intero progetto corredate delle relative fatture e/o giustificativi
di   spesa   in   copia   conforme   all'originale.  Le  associazioni
beneficiarie  dovranno  produrre,  in sede di rendicontazione finale,
una  relazione  effettuata  da  un  certificatore  esterno,  iscritto
all'albo  dei  revisori  dei conti da almeno tre anni, che attesti la
conformita'  (o  meno)  dei  giustificativi  prodotti  alle regole di
rendicontazione  previste  per  i  progetti e le iniziative. Il costo
della  suddetta relazione e' ammissibile ai fini del costo totale del
progetto.
10. Fideiussione.
  Le  associazioni  beneficiarie dei finanziamenti dovranno stipulare
apposita   fideiussione   (bancaria   o   assicurativa)   a  garanzia
dell'anticipo  percepito  (pari al 70% del finanziamento ministeriale
al  progetto).  La  fideiussione, che costituisce costo imputabile al
progetto,   deve   essere   presentata   prima  della  stipula  della
convenzione  col  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali e
costituisce   condizione  necessaria  al  fine  della  stipula  della
convenzione stessa.
  La   suddetta  fideiussione  dovra'  contenere  la  clausola  della
rinuncia  alla  preventiva  escussione  del  debitore principale e la
clausola   del  pagamento  a  semplice  richiesta  scritta  da  parte
dell'amministrazione   che   rilevi   a   carico  della  associazione
inadempienze  nella  realizzazione  del  progetto o dell'iniziativa o
rilevi  che  alcune  spese  non  sono  giustificate correttamente dai
giustificativi prodotti.
  La   fideiussione  o  la  polizza  dovranno  contenere  l'esplicita
dichiarazione che esse rimangono valide fino all'ultimazione di tutte
le  prestazioni  contenute nel progetto e, comunque, fino al rilascio
di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'amministrazione.
11. Mancata realizzazione del progetto.
  In    caso   di   mancata   realizzazione   dell'intero   progetto,
l'associazione  dovra'  provvedere alla restituzione del contributo o
degli acconti di contributo percepiti.
  In   caso   di   mancata   realizzazione  di  parte  del  progetto,
l'associazione  dovra' provvedere alla restituzione della somma degli
acconti  corrispondente  alla  parte  del  progetto  approvato la cui
utilizzazione non e' documentata.
    Roma, 1° agosto 2003
                                                  Il Ministro: Maroni
Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2003
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 363
                                                           


Allegati

Allegato pag. 7
Allegato pag. 8
Allegato pag. 9
Allegato pag. 10
Allegato pag. 11
Allegato pag. 12
Allegato pag. 13
Allegato pag. 14
Allegato pag. 15
Allegato pag. 16
Allegato pag. 17
Allegato pag. 18
Allegato pag. 19
Allegato pag. 20
Allegato pag. 21
Allegato pag. 22
Allegato pag. 23
Allegato pag. 24
Allegato pag. 25
Allegato pag. 26
Allegato pag. 27
Allegato pag. 28
Allegato pag. 29

           

fp03-gr03