
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 luglio 2003
Modifiche al decreto ministeriale 15 ottobre 2002 recante
"Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e'
considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376".
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
VISTA la legge 29 novembre 1995, n. 522 recante "Ratifica ed
esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a
Strasburgo il 16 novembre 1989;
VISTA la legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante "Disciplina della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il
doping";
VISTO il decreto 31 ottobre 2001, n. 440 recante "Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione
per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della
salute nelle attivita' sportive"
VISTO il decreto ministeriale 15 ottobre 2002 recante "Approvazione
della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente
attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato
doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376".
VISTO l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il
doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle
classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di doping
vietati e suo documento esplicativo entrato in vigore il 1° gennaio
2003;
VISTO il decreto ministeriale 30 dicembre 2002 recante "Integrazione
della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente
attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato
doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376" che ha
sostituito la sezione V - Pratiche e metodi vietati dell'Allegato II
al decreto 15 ottobre 2002;
VISTA la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo
sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive
espressa in data 2 aprile 2003;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 14 dicembre 2000, n.
376, sono approvate le seguenti modifiche al decreto 15 ottobre 2002
recante "Approvazione della lista dei farmaci, sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche,
il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14
dicembre 2000, n. 376":
nell'allegato I "Criteri di predisposizione e di aggiornamento della
lista di classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e
farmacologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego e'
considerato vietato per doping" la sezione Criteri e' cosi'
integrata: "9. Per i soggetti in eta' pediatrica che svolgono
attivita' sportiva e' vietato l'impiego di farmaci, per i quali non
e' prevista nell'AIC l'autorizzazione per uso pediatrico";
nell'allegato II, la Sezione 1 - Classi di sostanze vietate, la
Sezione 2 - Classi di sostanze vietate e relativi principi attivi, la
Sezione 3 - Classi di sostanze vietate, principi attivi e relative
specialita' medicinali, la Sezione 4 - Elenco in ordine alfabetico
dei principi attivi e delle confezioni di specialita' medicinali
vietate sono integralmente sostituite dalle corrispondenti sezioni di
cui all'allegato al presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 luglio 2003
Il Ministro della salute
SIRCHIA
Il Ministro per i beni
e le Attivitą culturali
URBANI
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2003
Ufficio di controllo preventivo sugli atti dei Ministeri dei servizi
alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 282
----> Vedere Allegato da pag. 7 a pag. 61 del S.O. <----
----> Vedere Allegato da pag. 62 a pag. 129 del S.O. <----
fp03-gr03