GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 215 DEL 16/9/2003


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2003, n. 261 
Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista  la  legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3, recante le
modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
  Vista  la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante disposizioni per il
riordino  della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio di
esperienze e di interazione tra pubblico e privato;
  Vista  la  legge  31 luglio  2002,  n. 179, recante disposizioni in
materia ambientale;
  Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell'organizzazione  del Governo e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, nonche' di enti pubblici;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
207,   recante  l'approvazione  dello  statuto  dell'Agenzia  per  la
protezione   dell'ambiente   e   per   i  servizi  tecnici,  a  norma
dell'articolo  8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  il  decreto  legislativo  6 dicembre  2002,  n.  287,  ed in
particolare gli articoli 3, 4 e 5;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 maggio 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio,  di  concerto  con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
   Articolazione delle strutture di livello dirigenziale generale
  1. Il  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, in
seguito   denominato:   "Ministero",  esercita  le  funzioni  di  cui
all'articolo  35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come
modificato  dall'articolo  3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002,
n.  287.  Il  Ministero,  per  l'espletamento  dei  compiti  ad  esso
demandati, si articola in sei direzioni generali.
  2. Le  direzioni  assumono  rispettivamente la denominazione di: a)
Direzione  per  la  protezione  della  natura;  b)  Direzione  per la
qualita'  della  vita;  c)  Direzione  per la ricerca ambientale e lo
sviluppo;  d)  Direzione per la salvaguardia ambientale; e) Direzione
per  la  difesa  del  suolo;  f)  Direzione per i servizi interni del
Ministero.
  3. Per  le  specifiche  esigenze  di  consulenza, studio e ricerca,
nelle materie di competenza del Ministero, sono previsti, nell'ambito
degli  uffici  di  diretta  collaborazione del Ministro, due posti di
funzioni  di  livello  dirigenziale  generale,  per  l'esercizio  dei
relativi compiti.
                               Art. 2.
          Direzione generale per la protezione della natura
  1. La Direzione svolge le seguenti funzioni:
    a) individuazione,  conservazione  e  valorizzazione  delle  aree
naturali protette;
    b) predisposizione   della   Carta   della   natura,   ai   sensi
dell'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
    c) individuazione   delle   linee  fondamentali  di  assetto  del
territorio,  di intesa, per le parti competenza, con la direzione per
la  difesa del suolo, al fine della tutela degli ecosistemi terrestri
e marini;
    d) conoscenza  e  monitoraggio  dello  stato della biodiversita',
terrestre  e marina, con la definizione di linee guida di indirizzo e
la  predisposizione del piano nazionale per la biodiversita', nonche'
istruttorie  relative  alla  istituzione dei parchi nazionali e delle
riserve naturali dello Stato;
    e) adempimenti  relativi  all'immissione deliberata nell'ambiente
degli organismi geneticamente modificati;
    f) iniziative  volte  alla  salvaguardia  delle specie di flora e
fauna terrestri e marine;
    g) attuazione   e   gestione   della  Convenzione  sul  commercio
internazionale  di  specie di fauna e di flora selvatiche in pericolo
di  estinzione  (CITES),  firmata  a  Washington  il  3 marzo  1973 e
ratificata  con  legge  19 dicembre  1975,  n.  874,  e  dei relativi
regolamenti comunitari;
    h) monitoraggio dello stato dell'ambiente marino;
    i) promozione  della sicurezza in mare con riferimento al rischio
di incidenti marini;
    l) pianificazione  e  coordinamento  degli  interventi in caso di
inquinamento marino;
    m) autorizzazioni agli scarichi in mare da nave o da piattaforma;
    n) difesa e gestione integrata della fascia costiera marina;
    o) predisposizione  della  relazione al Parlamento sullo stato di
attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sul funzionamento e
i risultati della gestione dei parchi nazionali;
    p) divulgazione  della  conoscenza  del  patrimonio  naturale  ed
ambientale   della   relativa   tutela  e  possibilita'  di  sviluppo
compatibile, presso gli operatori e i cittadini.
                               Art. 3.
            Direzione generale per la qualita' della vita
  1. La  Direzione  generale  per  la  qualita'  della vita svolge le
seguenti funzioni:
    a) definizione  degli  obiettivi  di  qualita'  dei corpi idrici,
superficiali  e  sotterranei, relativamente alla quantita' e qualita'
delle  acque,  alla  qualita'  dei  sedimenti e del biota, al fine di
mantenere  la capacita' naturale di autodepurazione dei corpi idrici,
di  sostenere comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate,
nonche'  di  consentire  gli  usi  legittimi  delle  risorse idriche,
contribuendo  alla  qualita'  della  vita  e alla tutela della salute
umana;
    b) individuazione delle misure volte alla prevenzione e riduzione
dell'inquinamento  dei  corpi  idrici,  dovuto  a  fonti  puntuali  e
diffuse,  prevedendo  particolari interventi per l'eliminazione delle
sostanze  pericolose,  nonche' definizione delle misure necessarie al
loro risanamento;
    c) definizione, indirizzo e coordinamento delle misure volte alla
salvaguardia  e  al  risanamento  di  aree che necessitano interventi
specifici  per  la  presenza  di  valori  naturalistici, di peculiari
caratteristiche   geomorfologiche   ovvero  di  aree  che  presentano
pressioni  antropiche,  con  particolare  riferimento  alla laguna di
Venezia   e  al  suo  bacino  scolante,  alle  aree  sensibili,  zone
vulnerabili e alle aree di salvaguardia;
    d) definizione,  in collaborazione con la Direzione per la difesa
del  suolo,  delle  direttive per il censimento delle risorse idriche
per  la  disciplina  dell'economia  idrica, nonche' individuazione di
metodologie   generali   per   la   programmazione   della  razionale
utilizzazione  delle  risorse idriche e linee di programmazione degli
usi  plurimi delle risorse idriche, anche attraverso la definizione e
l'aggiornamento  dei  criteri  e  metodi  per  il  conseguimento  del
risparmio  idrico e il riutilizzo delle acque reflue, con particolare
riferimento all'uso irriguo;
    e) definizione  dei  criteri  per la gestione del servizio idrico
integrato,  nonche'  promozione  del  completamento  dei  sistemi  di
approvvigionamento   idrico,   di  distribuzione,  di  fognatura,  di
collettamento,  di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue, in
attuazione   degli   adempimenti   comunitari  e  delle  disposizioni
legislative;
    f) concessioni  di grandi derivazioni di acqua che interessino il
territorio di piu' regioni e piu' bacini idrografici in assenza della
determinazione   del   bilancio   idrico   e  concessioni  di  grandi
derivazioni per uso idroelettrico;
    g) definizione  dei  criteri  generali e delle metodologie per la
gestione integrata dei rifiuti;
    h) individuazione  di  misure  volte alla prevenzione e riduzione
della  produzione  e  della pericolosita' dei rifiuti e dei rischi di
inquinamento;
    i) promozione   e   sviluppo   della   raccolta  differenziata  e
individuazione  delle  iniziative  e  delle  azioni economiche atte a
favorire  il  riciclaggio  ed  il  recupero  dei  rifiuti,  nonche' a
promuovere  il  recupero  di  energia  e  il  mercato  dei  materiali
recuperati  dai  rifiuti  e  il  loro impiego da parte della pubblica
amministrazione;
    l) individuazione  dei  flussi omogenei di produzione dei rifiuti
con   piu'   elevato  impatto  ambientale,  che  presentano  maggiori
difficolta' di smaltimento o particolari possibilita' di recupero sia
per  le  sostanze  impiegate  nei  prodotti base sia per la quantita'
complessiva  dei  rifiuti medesimi e indirizzo e coordinamento per la
loro gestione;
    m) definizione   dei   criteri   per  l'individuazione  dei  siti
inquinati,  per la messa in sicurezza, per la caratterizzazione e per
la  bonifica  e  il  ripristino  ambientale  dei  siti  medesimi  con
particolare   riferimento   a   suolo,   sottosuolo,   falda,   acque
superficiali  e  sedimenti,  aggiornamento e attuazione del Programma
nazionale  di  bonifica  e  formazione del piano straordinario per la
bonifica  e  il  recupero ambientale di aree industriali prioritarie,
ivi comprese quelle ex estrattive minerarie;
    n) indirizzo,   coordinamento   e   controllo   degli  interventi
sviluppati  per  superare  situazioni  di  emergenza nelle materie di
competenza;
    o) supporto alle attivita' del Comitato per la vigilanza sull'uso
delle  risorse  idriche, garantendo la funzionalita' della Segreteria
tecnica  e dell'Osservatorio di cui agli articoli 21 e 22 della legge
5 gennaio 1994, n. 36.
                               Art. 4.
     Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo
  1. La  Direzione  generale  per  la  ricerca  ambientale e sviluppo
svolge le seguenti funzioni:
    a) promozione  dei  programmi  e  dei  progetti  per  lo sviluppo
sostenibile;
    b) supporto   al  Ministro  per  la  partecipazione  ai  comitati
interministeriali di programmazione economica;
    c) contabilita', fiscalita' ambientale e meccanismi tariffari;
    d) promozione  della  ricerca  di iniziative per l'occupazione in
campo  ambientale, nonche' di accordi volontari con imprese singole o
associate per gli obiettivi dello sviluppo sostenibile;
    e) informazione  e  rapporti  con  i  cittadini  e le istituzioni
pubbliche e private in materia di tutela ambientale;
    f) promozione della ricerca in campo ambientale;
    g) redazione   della   relazione   al   Parlamento   sullo  stato
dell'ambiente   e   attivita'  di  rapporto  (reporting)  in  materia
ambientale;
    h) educazione e formazione ambientale;
    i) gestione   della   biblioteca   centrale   di   documentazione
ambientale   e   promozione   di  tutte  le  iniziative  nazionali  e
internazionali  per  l'acquisizione  di  dati,  testi  e documenti di
interesse ambientale;
    l) coordinamento    operativo    della    partecipazione    della
rappresentanza   del   Ministero   nei  comitati  di  gestione  delle
convenzioni, dei protocolli, delle direttive, dei regolamenti e degli
accordi  in  materia ambientale, nell'ambito del Programma ambientale
delle  Nazioni-Unite (UNEP), della Commissione economica per l'Europa
(ECE-ONU),  dell'Organizzazione  per  la  cooperazione  e lo sviluppo
economico  (OCSE)  e  dell'Unione  europea, d'intesa con le Direzioni
generali competenti per materia;
    m) coordinamento   della   partecipazione  delle  amministrazioni
pubbliche  e  delle  imprese  italiane  ai meccanismi finanziari e di
cooperazione internazionale in campo ambientale;
    n) rapporti   con   le   altre  Direzioni  con  riferimento  alla
protezione internazionale dell'ambiente;
    o) supporto    alle    attivita'   del   Ministero   nelle   sedi
internazionali  della  Convenzione  sui  cambiamenti  climatici,  del
protocollo  di  Kyoto  e del protocollo di Montreal per la protezione
dell'ozono  stratosferico,  nonche' attuazione dei relativi impegni e
programmi.
                               Art. 5.
          Direzione generale per la salvaguardia ambientale
  1. La  Direzione  generale per la salvaguardia ambientale svolge le
seguenti funzioni:
    a) adempimenti tecnici e amministrativi relativi all'espletamento
delle procedure per la valutazione dell'impatto ambientale e supporto
alle attivita' delle relative commissioni;
    b) attivita'     di    studio,    ricerca    e    sperimentazione
tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale e trasformazione
dell'ambiente;
    c) supporto  tecnico  e  amministrativo  per  la concertazione di
piani  e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni
a  carattere  nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto
ambientale;
    d) attivita'  relative  all'ecolabel-ecoaudit,  di cui alla legge
25 gennaio  1994,  n.  70,  al  sistema comunitario di ecogestione ed
audit  (EMAS),  di  cui  al  regolamento CE n. 761/2001, nonche' alla
promozione di tecnologie pulite e sistemi di gestione ambientale, ivi
compresa la promozione del marchio nazionale;
    e) valutazione,  autorizzazione  e monitoraggio delle attivita' a
rischio di incidente rilevante;
    f) coordinamento della valutazione integrata degli inquinamenti;
    g) valutazione  del rischio ambientale dei prodotti fitosanitari,
delle   sostanze   chimiche   pericolose   e   dei  biocidi,  nonche'
dell'introduzione di organismi geneticamente modificati;
    h) prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico;
    i) prevenzione e protezione inquinamento acustico;
    l) prevenzione    e   protezione   dall'inquinamento   da   campi
elettromagnetici;
    m) prevenzione e protezione da radiazioni ionizzanti;
    n) fissazione   dei   limiti   massimi  di  accettabilita'  della
concentrazione  e  dei  limiti  massimi  di  esposizione  relativi ad
inquinamenti  atmosferici  di  natura  chimica,  fisica  e biologica,
nonche' dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro.
                               Art. 6.
             Direzione generale per la difesa del suolo
  1. La Direzione generale per la difesa del suolo svolge le seguenti
funzioni:
    a) programmazione,  finanziamento e controllo degli interventi in
materia di difesa del suolo;
    b) previsione, prevenzione e difesa del suolo da frane, alluvioni
e altri fenomeni di dissesto idrogeologico;
    c) indirizzo  e  coordinamento, dell'attivita' dei rappresentanti
del  Ministero  nei comitati tecnici nei bacini di rilievo nazionale,
regionale e interregionale;
    d) identificazione,  d'intesa  con la direzione per la protezione
della  natura,  delle  linee fondamentali dell'assetto del territorio
nazionale  con  riferimento  ai  valori  naturali e ambientali e alla
difesa   del   suolo,   nonche'  con  riguardo  al  relativo  impatto
dell'articolazione  territoriale  delle  reti infrastrutturali, delle
opere di competenza statale e delle trasformazioni territoriali;
    e) determinazione  di  criteri,  metodi  e  standard di raccolta,
elaborazione  e  consultazione  dei dati, definizione di modalita' di
coordinamento  e  di  collaborazione tra i soggetti pubblici operanti
nel  settore,  nonche' indirizzi volti all'accertamento e allo studio
degli  elementi  dell'ambiente  fisico  delle  condizioni generali di
rischio;  valutazioni  degli  effetti  conseguenti all'esecuzione dei
piani,  dei  programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel
settore della difesa del suolo;
    f) compiti  in  materia di cave e torbiere in relazione alla loro
compatibilita' ambientale;
    g) coordinamento dei sistemi cartografici;
    h) esercizio   dei   poteri   sostitutivi   in  caso  di  mancata
istituzione,  da  parte  delle  regioni, delle autorita' di bacino di
rilievo  interregionale  di cui all'articolo 15, comma 4, della legge
18 maggio  1989,  n.  183, nonche' dei poteri sostitutivi di cui agli
articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4, della stessa legge.
                               Art. 7.
       Direzione generale per i servizi interni del Ministero
  1. La  direzione  per  i  servizi  interni cura gli affari generali
della  medesima  e,  per  la  parte attribuita in gestione unificata,
anche  per  le  altre  direzioni,  in  collaborazione  con gli uffici
dirigenziali  competenti  istituiti presso le stesse. In particolare,
svolge le seguenti funzioni di competenza del Ministero:
    a) assunzioni,   carriera,   posizioni  di  stato  e  trattamento
economico del personale;
    b) redazione   del   bilancio  e  sua  gestione  relativamente  a
variazioni  ed  assestamenti,  redazione  delle proposte per la legge
finanziaria, attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi
di controllo;
    c) profili comuni inerenti al rapporto di lavoro e formazione del
personale;
    d) coordinamento   funzionale   e   supporto   nell'attivita'  di
valutazione  dei  carichi di lavoro, di organizzazione degli uffici e
di semplificazione delle procedure;
    e) attivita'    di   contrattazione   sindacale,   gestione   del
contenzioso relativo ai rapporti di lavoro;
    f) gestione della posizione di stato e del trattamento economico,
compresa  la  liquidazione  delle  relative  missioni, dei componenti
degli   organi   collegiali  di  consulenza  tecnico-scientifica  del
Ministero;
    g) gestione dei beni patrimoniali, economato e cassa;
    h) cerimoniale e onorificenze;
    i) supporto  tecnico-organizzativo all'attivita' del responsabile
dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro;
    l) gestione  e  sviluppo  dell'informatizzazione,  ivi  inclusi i
rapporti   con   l'Autorita'   per   l'informatica  per  la  pubblica
amministrazione;
    m) monitoraggio,  controllo  ed  elaborazione dei dati statistici
relativi  all'attivita'  amministrativa,  tecnica  ed  economica  del
Ministero.
                               Art. 8.
              Organismi di supporto tecnico-scientifico
  1. Nell'ambito   del   Ministero   operano,   oltre  gli  organismi
espressamente  elencati dal decreto interministeriale 24 aprile 2002,
attuativo dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448:
    a) l'Ufficio  per  la  comunicazione  e  per  le relazioni con il
pubblico, ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 giugno 2000, n. 150;
    b) l'Ufficio  del responsabile della mobilita' aziendale previsto
dal  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  27 marzo 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, n. 179;
    c) la  Commissione  speciale di valutazione di impatto ambientale
di  cui  all'articolo  19  del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190;
    d) il  Comitato  di esperti di cui all'articolo 6, comma 4, della
legge 31 luglio 2002, n. 179.
  2. Per  lo svolgimento delle sue funzioni il Ministro si avvale, in
particolare:
    a) del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente;
    b) del Corpo forestale dello Stato;
    c) del Reparto ambientale marino delle Capitanerie di Porto;
    d) degli  appositi  reparti  del  Corpo della guardia di finanza,
nonche'  dei  reparti delle Forze di Polizia, d'intesa con i Ministri
competenti.
                               Art. 9.
                         Dotazione organica
  1. I   posti   di   funzione   dirigenziale   del   Ministero  sono
rideterminati secondo l'allegata tabella A.
  2. Le  dotazioni  organiche  del  personale  non  dirigenziale  del
Ministero sono rideterminate secondo l'allegata tabella B.
  3. A seguito della riduzione di n. 3 posti di funzioni dirigenziali
generali,  ferma  restando  l'invarianza  della  spesa,  la dotazione
organica   dei   posti  di  funzioni  dirigenziali  non  generali  e'
incrementata  di  n. 6 posti, da individuarsi anche nell'ambito degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro.
  4. Le  dotazioni organiche di cui alle tabelle allegate al presente
regolamento  possono  essere  modificate,  ai  sensi  della normativa
vigente,   anche   in  relazione  ai  correlati  sviluppi  di  natura
contrattuale.
                              Art. 10.
             Verifica dell'organizzazione del Ministero
  1. Ogni  due  anni  l'organizzazione  del Ministero e' sottoposta a
verifica,  ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
30 luglio  1999,  n.  300,  al  fine di accertarne la funzionalita' e
l'efficienza.  Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione,
si  provvede  entro  un  anno  dalla  entrata  in vigore del presente
regolamento.
                              Art. 11.
                     Norme finali e abrogazioni
  1. Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente regolamento e'
abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n.
178.
  2. L'attuazione  del  presente  regolamento non comporta aggravi di
spesa.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 17 giugno 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2003
  Ufficio  di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 338
                                                    

        Tabella A
        (art. 9, comma 1)                                            
                   POSTI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE


Posti di funzione dirigenziale di livello generale            8
Posti di funzione dirigenziale di livello non generale       62

                                

                                                            Tabella B
                                                    (art. 9, comma 2)
            TABELLA DELLA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA
                   DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE


Area A                           52
B1                               73
B2                              161
B3                              152
                                ---
         Totale area B          386

C1                              232
C2                              171
C3                               87
                                ---
         Totale area C          490
                                ---
                Totale          928

fp03-gr03