GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 210 DEL 10/9/2003


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 4 agosto 2003 
Operazioni di concambio di titoli di Stato tramite sistemi telematici
di negoziazione. (Decreto n. 73150).
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  38  della  legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive
modificazioni  nonche'  l'art.  43, primo comma, della legge 7 agosto
1982,  n.  526, in virtu' dei quali il Ministro dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  ad  effettuare  operazioni di indebitamento
tramite  l'emissione,  fra  l'altro,  di  certificati  di credito del
Tesoro e di buoni del Tesoro poliennali;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19 luglio  1993, n. 237, con cui si e' stabilito che il
Ministro  dell'economia  e delle finanze determina con propri decreti
ogni caratteristica e modalita' di emissione dei titoli pubblici, ed,
in  particolare,  il  comma  2,  ove  si prevede, fra l'altro, che il
Ministro  medesimo  puo'  procedere  ad  operazioni  di concambio tra
titoli emessi e da emettere;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche, ed in particolare l'art. 4, con il quale,
mentre si prevede che gli organi di governo esercitino le funzioni di
indirizzo  polititico-amministrativo,  definendo  gli  obiettivi ed i
programmi   da   attuare  ed  adottando  gli  atti  rientranti  nello
svolgimento   di  tali  funzioni,  si  riserva  invece  ai  dirigenti
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli
che  impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa;
  Ritenuta  la  necessita'  di  regolare,  con  un  provvedimento  di
carattere  generale, lo svolgimento delle operazioni di concambio tra
titoli  di Stato emessi e da emettere, quando tali operazioni vengano
effettuate  tramite sistemi telematici di negoziazione, stabilendo le
modalita' cui l'amministrazione dovra' attenersi in tale attivita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le   operazioni  di  concambio  tra  titoli  in  circolazione  sono
effettuate in relazione alle condizioni di mercato:
    a) per  garantire  l'efficienza del mercato secondario dei titoli
di Stato;
    b) per  rendere maggiormente uniforme il profilo delle scadenze e
per una efficiente gestione dei flussi di cassa.
  Le   modalita'   di   esecuzione  delle  suddette  operazioni  sono
disciplinate  dal  presente decreto e dal manuale operativo che sara'
approvato  con  decreto  del  Direttore  generale  del  tesoro (d'ora
innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come "il Direttore").
Le  operazioni  sono  effettuate  dal  "Direttore" o, per delega, dal
direttore  della  direzione del Dipartimento del tesoro competente in
materia di debito pubblico.
                               Art. 2.
  Le  operazioni  di  cui  all'art.  1  potranno interessare tutte le
tipologie   di   titoli   di   Stato;   le   operazioni  medesime  si
configureranno  come  emissioni  di ulteriori quote di titoli gia' in
circolazione,  che i sottoscrittori regoleranno tramite il versamento
di titoli in loro possesso ("titoli di scambio").
  Le  suddette emissioni verranno effettuate in osservanza del limite
annualmente  stabilito,  per  le  emissioni di titoli pubblici, nella
legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.
                               Art. 3.
  Le  operazioni  di  concambio  di cui all'art. 1 vengono effettuate
mediante  l'utilizzazione  di  un  sistema telematico di negoziazione
(d'ora  innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come "Sistema
concambio"),  gestito  da  societa autorizzate ai sensi dell'art. 66,
comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
  Possono  partecipare  alle  operazioni  di concambio unicamente gli
operatori  "Specialisti  in  titoli  di  Stato" di cui all'art. 3 del
regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219,
e successive modifiche ed integrazioni.
                               Art. 4.
  "Il  Direttore" comunica per iscritto alla societa' che gestisce il
"Sistema concambio" ed alla Banca d'Italia, con due giorni lavorativi
di  preavviso  rispetto alla data di svolgimento delle operazioni, la
tipologia  ed  il  quantitativo  massimo  dei titoli da emettere e la
tipologia  dei  "titoli di scambio", indicando la data di regolamento
ed  ogni  altro  elemento  che  si  rendesse  necessario per definire
l'operazione.  Il  giorno dell'operazione, il "Direttore" individua i
titoli oggetto del concambio tra quelli comunicati ai sensi del primo
periodo  e,  in  relazione  alla quotazione di mercato e tenuto conto
dell'andamento  delle  operazioni, determina il prezzo dei "titoli di
scambio"  cui  l'operatore dovra' fare riferimento per l'acquisto dei
titoli  in  emissione.  Tali informazioni verranno rese visibili agli
operatori   tramite   il   "Sistema  concambio".  In  relazione  alle
condizioni di mercato, "il Direttore" potra' procedere a sostituire i
titoli  in  emissione  o quelli "di scambio", scegliendoli tra quelli
indicati  ai  sensi  del primo periodo del presente articolo e di cui
non si e' esaurito il quantitativo massimo offerto.
  I  rapporti  tra  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e la
societa'  che  gestisce  il  "Sistema concambio" sono disciplinati da
specifici accordi.
  Per  le  operazioni  di  cui al presente decreto non e' prevista la
corresponsione di provvigioni di collocamento.
                               Art. 5.
  Le  offerte degli operatori, inviate al "Sistema concambio", devono
contenere l'indicazione del quantitativo dei titoli che gli operatori
stessi  intendono  sottoscrivere  ed  il  relativo  prezzo offerto. I
prezzi indicati dagli operatori dovranno recare non piu' di tre cifre
decimali; eventuali prezzi espressi con un maggior numero di decimali
verranno rifiutate dal "Sistema concambio".
  Ciascuna  offerta  non  deve  essere  inferiore  a  500.000 euro di
capitale nominale.
  L'importo  minimo sottoscrivibile, in eccesso a quello indicato nel
precedente   periodo  del  presente  articolo,  e'  di  500.000  euro
nominali.
  Eventuali  offerte di importo inferiore o non multiplo dell'importo
minimo sottoscrivibile verranno rifiutate dal "Sistema concambio"
  Ciascuna  offerta non deve essere superiore al quantitativo massimo
dei  titoli  in  emissione;  eventuali offerte di ammontare superiore
potranno essere accettate limitatamente al quantitativo medesimo.
  L'assegnazione   dei   titoli   emessi   e'  effettuata  al  prezzo
rispettivamente   indicato   da   ciascun   operatore   e   accettato
dall'amministrazione.
  L'assegnazione dei titoli emessi viene effettuata seguendo l'ordine
decrescente dei prezzi offerti di volta in volta dagli operatori fino
a  concorrenza  del quantitativo massimo in emissione; il "Direttore"
e'  autorizzato  ad  escludere le offerte formulate a prezzi ritenuti
non convenienti sulla base delle condizioni di mercato.
  Nel  caso  di  offerte  all'ultimo prezzo accettato che non possano
essere totalmente accolte, il sistema procedera' all'assegnazione dei
titoli  in  base  ad  un  criterio cronologico, dando precedenza alla
proposta modificata o inserita antecedentemente.
                               Art. 6.
  L'importo  nominale  dei  "titoli  di  scambio" che gli assegnatari
devono  presentare  ai  fini del regolamento dei titoli in emissione,
sara'  determinato  dalla  moltiplicazione  dell'importo nominale dei
titoli assegnati per il "rapporto di scambio".
  Il  "rapporto  di  scambio"  e'  pari al rapporto tra il prezzo dei
titoli  rispettivamente  assegnati  agli  operatori  e  il prezzo dei
"titoli di scambio".
  Qualora l'importo nominale dei "titoli di scambio", determinato con
le  modalita'  di  cui  al presente articolo, non risulti multiplo di
mille euro, verra' arrotondato per difetto.
                               Art. 7.
  Il  "Sistema concambio" fornira' alla direzione II del Dipartimento
del  tesoro tutti i dati riguardanti le operazioni di cui al presente
decreto;  i  predetti  dati verranno trasmessi alla Banca d'Italia ai
fini del regolamento dei titoli.
  Il  controvalore  dei "titoli di scambio", determinato ai sensi del
precedente articolo, verra' riconosciuto agli assegnatari, unitamente
ai  dietimi  d'interesse  lordi  maturati  sui  titoli stessi fino al
giorno  previsto per il regolamento. La Banca d'Italia provvedera' ad
inserire,  in  contropartita  con  gli  specialisti  assegnatari,  le
relative  partite  nella procedura giornaliera "Liquidazione titoli",
con  valuta  pari  al  giorno di regolamento. I conseguenti oneri per
rimborso   capitale  ed  interessi  faranno  carico  ai  capitoli  di
competenza  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del Ministero
dell'economia e delle finanze.
  Il  regolamento  dei  titoli  in  emissione  sara' effettuato dagli
operatori  assegnatari  il  giorno  previsto  per  il regolamento, al
rispettivo   prezzo   di  assegnazione  e  corrispondendo  i  dietimi
d'interesse lordi maturati sui titoli fino al giorno stesso. La Banca
d'Italia   provvedera'   ad   inserire,   in  contropartita  con  gli
specialisti   assegnatari,   le   relative  partite  nella  procedura
giornaliera  "Liquidazione  titoli",  con  valuta  pari  al giorno di
regolamento.
  Il  medesimo  giorno la Banca d'Italia provvedera' a versare presso
la  sezione  di  Roma  della  tesoreria  provinciale  dello Stato gli
importi predetti; la sezione rilascera' per detti versamenti separate
quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo
X,  capitolo  5100  (unita' previsionale di base 6.4.1) per l'importo
relativo   ai  titoli  sottoscritti,  ed  al  capitolo  3240  (unita'
previsionale  di  base  6.2.6) art. 3, per quello relativo ai dietimi
d'interesse dovuti dagli operatori.
                               Art. 8.
  La  Banca  d'Italia  trasmettera' alla Monte Titoli S.p.a. l'elenco
dei  titoli di Stato emessi ed acquistati dal Ministero dell'economia
e  delle  finanze  in conseguenza delle operazioni di cui al presente
decreto.
  L'emissione  e  l'estinzione  dei  predetti titoli di Stato saranno
avvalorate  da apposite scritturazioni nei conti accentrati presso la
citata societa'.
  La  Banca  d'Italia  curera'  ogni  adempimento  occorrente  per le
operazioni in questione.
                               Art. 9.
  Entro  trenta  giorni dalla data di regolamento delle operazioni di
concambio,  la Banca d'Italia comunichera' al Dipartimento del tesoro
-  direzione  seconda,  l'avvenuta  estinzione  dei  titoli  mediante
scritturazione   nei   conti   accentrati   e  comunichera'  altresi'
l'ammontare   residuo   del   capitale  dei  prestiti  oggetto  delle
operazioni medesime.
                              Art. 10.
  Con  apposito  decreto  del  Direttore generale del tesoro verranno
mensilmente  accertati  i quantitativi dei titoli emessi e dei titoli
annullati  a  seguito  delle operazioni di cui al presente decreto, i
relativi  prezzi  di  emissione  e  di  scambio,  nonche' il capitale
residuo circolante.
  Il   Dipartimento   del  tesoro  -  Direzione  II,  dara'  regolare
comunicazione al Ministro dei decreti di cui al presente articolo.
  Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale di bilancio
presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,   e   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 agosto 2003
                                                Il Ministro: Tremonti

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