GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 218 DEL 19/9/2003

SOMMARIO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 18 luglio 2003, n. 266 
Regolamento  concernente  le  modalita'  di  esercizio  del controllo
relativo  alla  sussistenza  dei  requisiti  formali  per l'uso della
denominazione  di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460.
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 dicembre  1997,  n. 460, recante
"Riordino  della  disciplina  tributaria degli enti non commerciali e
delle  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale",  e  in
particolare  l'articolo 11,  comma 3,  il quale autorizza il Ministro
delle  finanze  a  stabilire, con uno o piu' decreti, le modalita' di
esercizio  del  controllo  relativo  alla  sussistenza  dei requisiti
formali  per  l'uso  della  denominazione di ONLUS, nonche' i casi di
decadenza  totale  o  parziale dalle agevolazioni previste dal citato
decreto  e  ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello
stesso;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  19 gennaio 1998,
recante    "Approvazione   del   modello   di   comunicazione   delle
organizzazioni   non   lucrative   di   utilita'  sociale,  ai  sensi
dell'articolo 11  del  decreto  legislativo  4 dicembre 1997, n. 460"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  finanze 28 dicembre 2000,
concernente  l'attivazione  delle  Agenzie  fiscali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
  Visti  gli  articoli 48,  comma  2,  del  testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 6
della   legge  27 luglio  2000,  n.  212,  recanti,  rispettivamente,
disposizioni  in materia di dichiarazioni sostitutive e di conoscenza
degli atti e semplificazione;
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che   istituisce   il   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze
attribuendogli  le  funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, e delle finanze;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo
2001,  n.  329, recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale;
  Sentita,  ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), del citato
decreto  del  Presidente del Consiglio n. 329 del 2001, l'Agenzia per
le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, la quale ha reso
il proprio parere, n. 145, in data 18 marzo 2003;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2003;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
inviata  a  norma  del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 3-10556 del 5 luglio 2003;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

                     Anagrafe unica delle ONLUS

  1.   L'iscrizione   all'anagrafe  unica  delle  Organizzazioni  non
lucrative   di   utilita'   sociale   (ONLUS)   istituita   ai  sensi
dell'articolo 11,  comma  1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, avviene a seguito di apposita comunicazione degli interessati
alle  direzioni  regionali  dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito
territoriale  si  trova  il  domicilio  fiscale  dell'organizzazione,
previo    controllo   della   esistenza   dei   requisiti,   previsti
dall'articolo 10  del  predetto  decreto  legislativo,  ed ha effetto
costitutivo  del  diritto  ad usufruire delle agevolazioni fiscali di
cui allo stesso decreto.
                               Art. 2.

                            Comunicazione

  1.  Al  fine di consentire il controllo di cui all'articolo 1, alla
comunicazione,  redatta  secondo il modello approvato con decreto del
Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, e' allegata una dichiarazione
sostitutiva,   resa   dal   legale   rappresentante   della  ONLUS  e
sottoscritta  secondo  le  modalita' di cui all'articolo 21, comma 2,
del  testo  unico  delle  disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445, nella quale sono attestate le
attivita'  svolte  e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10
del  decreto  legislativo  4 dicembre  1997,  n.  460. In luogo della
dichiarazione,  puo'  essere allegata copia dello statuto o dell'atto
costitutivo.
  2.  Il  modello  di  comunicazione,  corredato  della dichiarazione
sostitutiva  di  cui  al  comma  1,  e'  spedito in plico senza busta
raccomandato  con  avviso  di  ricevimento  o  consegnato  in duplice
esemplare  alla direzione regionale competente che ne restituisce uno
timbrato   e   datato   per   ricevuta,  completo  degli  estremi  di
protocollazione.
  3.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
regolamento,  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  e' approvato il
modello   per   la   presentazione   della  dichiarazione,  ai  sensi
dell'articolo   48,   comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28 dicembre  2000, n. 445. Tale dichiarazione costituisce
parte integrante del modello di comunicazione di cui al comma 1.
  4.   Nelle   more   della   predisposizione   del  modello  per  la
presentazione  della  dichiarazione  sostitutiva di cui al comma 3 da
parte  dell'Agenzia  delle  entrate,  la dichiarazione sostitutiva e'
redatta su carta libera.
                               Art. 3.

                          Controllo formale

  1.  Senza  pregiudizio  per  l'ulteriore  azione  accertatrice,  la
competente  direzione  regionale dell'Agenzia delle entrate, ricevuta
la  comunicazione  di  cui  all'articolo  2,  procede all'iscrizione,
previa verifica della:
    a) regolarita' della compilazione del modello di comunicazione;
    b) sussistenza  dei  requisiti  formali previsti dall'articolo 10
del decreto legislativo n. 460 del 1997;
    c) allegazione della dichiarazione sostitutiva ovvero degli altri
documenti di cui all'articolo 2, comma 1.
  2.  All'esito  del  controllo,  la  direzione  regionale iscrive il
soggetto  interessato  all'anagrafe  unica  delle  ONLUS e gliene da'
notizia,   ovvero   comunica   allo  stesso  la  mancata  iscrizione,
evidenziando  i  motivi  in base ai quali e' formulato il diniego. Le
comunicazioni   sono   notificate   all'ente   interessato  ai  sensi
dell'articolo   60   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
29 settembre  1973,  n.  600, entro il termine di quaranta giorni dal
ricevimento della comunicazione.
  3.  L'ufficio,  nell'attivita'  di verifica di cui al comma 1, puo'
invitare  l'ente  interessato,  anche  tramite  l'invio  di  apposito
questionario,  a  fornire, entro trenta giorni, chiarimenti in ordine
alla  rispondenza dei dati e delle attivita' ai presupposti di legge.
In  tal  caso, la direzione regionale procede secondo le modalita' di
cui  al  comma  2,  nei  venti  giorni  successivi  alla scadenza del
predetto termine.
  4.  Qualora  la  direzione  regionale  non provveda all'invio delle
comunicazioni  di  cui al comma 2, nei termini previsti nei commi 2 e
3, l'interessato si intende iscritto all'anagrafe delle ONLUS.
                               Art. 4.

                Effetti dell'iscrizione all'anagrafe

  1.  L'interessato  usufruisce  delle agevolazioni fiscali di cui al
decreto   legislativo   4   dicembre   1997,   n.  460,  per  effetto
dell'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS.
  2.   Gli   effetti   dell'iscrizione  retroagiscono  alla  data  di
effettuazione  della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1. Se
la  comunicazione  e'  effettuata  entro  il termine di trenta giorni
previsto   dall'articolo   11,   comma 1,   del  decreto  legislativo
4 dicembre  1997,  n.  460,  gli  effetti  retroagiscono alla data di
costituzione dell'organizzazione.
                               Art. 5.

                     Cancellazione dall'anagrafe

  1.  La  Direzione regionale delle entrate, qualora, successivamente
all'avvenuta  iscrizione  a seguito del controllo di cui all'articolo
3,  accerti  la  mancanza  o  il  venir  meno  dei  requisiti  di cui
all'articolo 10  del  decreto  legislativo  4 dicembre  1997, n. 460,
provvede   alla   cancellazione   dall'anagrafe   delle   ONLUS   con
provvedimento  motivato  dandone tempestiva comunicazione al soggetto
interessato,  con le modalita' di cui all'articolo 60 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, all'ufficio
delle  entrate  nel  cui  ambito  territoriale  si trova il domicilio
fiscale  dell'ente  interessato,  ovvero, nell'ipotesi di intervenuto
cambiamento  di domicilio fiscale, ai vari uffici presso i cui ambiti
territoriali  l'ente  abbia  fissato  il proprio domicilio fiscale, e
agli  uffici  nei  quali  siano  stati  compiuti  atti  oggetto delle
agevolazioni  previste  dal  decreto  legislativo 4 dicembre 1997, n.
460,  per  l'effettuazione  dei  controlli e l'eventuale applicazione
delle  sanzioni  di  cui  all'articolo  28  del  decreto  legislativo
4 dicembre  1997,  n.  460,  nonche' di quelle previste dalle singole
leggi d'imposta.
  2.  Gli  uffici  dell'Amministrazione  tributaria  che, nell'ambito
della  propria  attivita'  istituzionale  di  controllo  o  verifica,
acquisiscono  elementi dai quali risulti l'inosservanza, in concreto,
di   uno  o  piu'  requisiti  di  cui  all'articolo  10  del  decreto
legislativo  4 dicembre  1997,  n. 460, provvedono a darne tempestiva
comunicazione  alla  Direzione regionale delle entrate, al fine della
valutazione  sulla  necessita'  o  meno  di  procedere, previo parere
dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale,
alla cancellazione dall'anagrafe, con le modalita' di cui al comma 1.
  3.  Dal giorno della avvenuta cancellazione dall'anagrafe, la ONLUS
perde   il   diritto   ai  benefici  fiscali  stabiliti  dal  decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
  4.  La  cancellazione  conseguente all'accertamento della mancanza,
fin  dal  momento  dell'iscrizione,  anche  solo di uno dei requisiti
formali  di  cui  all'articolo  10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997,  n.  460,  determina  la  decadenza  dalle agevolazioni fiscali
fruite.  Qualora,  invece,  la cancellazione sia conseguente al venir
meno  di  uno  o  piu'  requisiti, la ONLUS decade dalle agevolazioni
fiscali  fruite successivamente alla data in cui gli stessi requisiti
sono venuti meno.
  5.  Ai  sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, nel caso
in cui si riscontri il venir meno, successivamente all'iscrizione, di
uno  o  piu' requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre  1997,  n.  460, la Direzione regionale dell'Agenzia delle
entrate   chiede   preventivamente   il  parere  all'Agenzia  per  le
organizzazioni   non   lucrative  di  utilita'  sociale  al  fine  di
provvedere  alla  cancellazione  dall'anagrafe,  con  la  conseguente
decadenza dalle agevolazioni.
                               Art. 6.

                      Disposizioni transitorie

  1.  I  soggetti  che  godono del regime agevolato per effetto della
comunicazione, effettuata secondo il modello approvato con il decreto
del   Ministro   delle   finanze   19 gennaio  1998,  integrano  tale
comunicazione   attraverso   la   presentazione  della  dichiarazione
sostitutiva di cui all'articolo 2, ovvero della copia dello statuto o
dell'atto  costitutivo,  entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  regolamento. Detta dichiarazione e' spedita in
plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnata
in  duplice  esemplare  alla  direzione  regionale competente, che ne
restituisce  uno  timbrato  e  datato  per  ricevuta,  completo degli
estremi di protocollazione.
  2.  La Direzione regionale delle entrate, entro quaranta giorni dal
ricevimento  della  documentazione,  previo  controllo  della stessa,
provvede   alla   conferma,  od  alla  cancellazione  dell'iscrizione
dall'anagrafe  delle  ONLUS,  ovvero  alla  richiesta di chiarimenti,
secondo le modalita' di cui all'articolo 3.
  3.  Nel  caso  in  cui  i  soggetti  di  cui al comma 1 omettano di
presentare  la  dichiarazione  sostitutiva,  la  direzione  regionale
richiede  ai medesimi l'adempimento del suddetto obbligo, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
  4.  In  caso  di  inottemperanza  alla  richiesta  della  direzione
regionale  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  stessa, la
direzione regionale notifica ai soggetti interessati un provvedimento
motivato  di  cancellazione  comportante decadenza dalle agevolazioni
fiscali,  adottato  previo  parere dell'Agenzia per le ONLUS ai sensi
dell'articolo 5, comma 5.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Roma, 18 luglio 2003
                                                Il Ministro: Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2003
   Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 5 Economia e finanze, foglio n. 299

fp03-gr03