
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 luglio 2003, n. 266
Regolamento concernente le modalita' di esercizio del controllo
relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della
denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del
decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 460.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante
"Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale", e in
particolare l'articolo 11, comma 3, il quale autorizza il Ministro
delle finanze a stabilire, con uno o piu' decreti, le modalita' di
esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti
formali per l'uso della denominazione di ONLUS, nonche' i casi di
decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal citato
decreto e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello
stesso;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998,
recante "Approvazione del modello di comunicazione delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000,
concernente l'attivazione delle Agenzie fiscali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001;
Visti gli articoli 48, comma 2, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e 6
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recanti, rispettivamente,
disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di conoscenza
degli atti e semplificazione;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo
2001, n. 329, recante norme per l'Agenzia per le organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale;
Sentita, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), del citato
decreto del Presidente del Consiglio n. 329 del 2001, l'Agenzia per
le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, la quale ha reso
il proprio parere, n. 145, in data 18 marzo 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 3-10556 del 5 luglio 2003;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Anagrafe unica delle ONLUS
1. L'iscrizione all'anagrafe unica delle Organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS) istituita ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, avviene a seguito di apposita comunicazione degli interessati
alle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito
territoriale si trova il domicilio fiscale dell'organizzazione,
previo controllo della esistenza dei requisiti, previsti
dall'articolo 10 del predetto decreto legislativo, ed ha effetto
costitutivo del diritto ad usufruire delle agevolazioni fiscali di
cui allo stesso decreto.
Art. 2.
Comunicazione
1. Al fine di consentire il controllo di cui all'articolo 1, alla
comunicazione, redatta secondo il modello approvato con decreto del
Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, e' allegata una dichiarazione
sostitutiva, resa dal legale rappresentante della ONLUS e
sottoscritta secondo le modalita' di cui all'articolo 21, comma 2,
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sono attestate le
attivita' svolte e il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. In luogo della
dichiarazione, puo' essere allegata copia dello statuto o dell'atto
costitutivo.
2. Il modello di comunicazione, corredato della dichiarazione
sostitutiva di cui al comma 1, e' spedito in plico senza busta
raccomandato con avviso di ricevimento o consegnato in duplice
esemplare alla direzione regionale competente che ne restituisce uno
timbrato e datato per ricevuta, completo degli estremi di
protocollazione.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' approvato il
modello per la presentazione della dichiarazione, ai sensi
dell'articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione costituisce
parte integrante del modello di comunicazione di cui al comma 1.
4. Nelle more della predisposizione del modello per la
presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 3 da
parte dell'Agenzia delle entrate, la dichiarazione sostitutiva e'
redatta su carta libera.
Art. 3.
Controllo formale
1. Senza pregiudizio per l'ulteriore azione accertatrice, la
competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, ricevuta
la comunicazione di cui all'articolo 2, procede all'iscrizione,
previa verifica della:
a) regolarita' della compilazione del modello di comunicazione;
b) sussistenza dei requisiti formali previsti dall'articolo 10
del decreto legislativo n. 460 del 1997;
c) allegazione della dichiarazione sostitutiva ovvero degli altri
documenti di cui all'articolo 2, comma 1.
2. All'esito del controllo, la direzione regionale iscrive il
soggetto interessato all'anagrafe unica delle ONLUS e gliene da'
notizia, ovvero comunica allo stesso la mancata iscrizione,
evidenziando i motivi in base ai quali e' formulato il diniego. Le
comunicazioni sono notificate all'ente interessato ai sensi
dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di quaranta giorni dal
ricevimento della comunicazione.
3. L'ufficio, nell'attivita' di verifica di cui al comma 1, puo'
invitare l'ente interessato, anche tramite l'invio di apposito
questionario, a fornire, entro trenta giorni, chiarimenti in ordine
alla rispondenza dei dati e delle attivita' ai presupposti di legge.
In tal caso, la direzione regionale procede secondo le modalita' di
cui al comma 2, nei venti giorni successivi alla scadenza del
predetto termine.
4. Qualora la direzione regionale non provveda all'invio delle
comunicazioni di cui al comma 2, nei termini previsti nei commi 2 e
3, l'interessato si intende iscritto all'anagrafe delle ONLUS.
Art. 4.
Effetti dell'iscrizione all'anagrafe
1. L'interessato usufruisce delle agevolazioni fiscali di cui al
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per effetto
dell'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS.
2. Gli effetti dell'iscrizione retroagiscono alla data di
effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1. Se
la comunicazione e' effettuata entro il termine di trenta giorni
previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, gli effetti retroagiscono alla data di
costituzione dell'organizzazione.
Art. 5.
Cancellazione dall'anagrafe
1. La Direzione regionale delle entrate, qualora, successivamente
all'avvenuta iscrizione a seguito del controllo di cui all'articolo
3, accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
provvede alla cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS con
provvedimento motivato dandone tempestiva comunicazione al soggetto
interessato, con le modalita' di cui all'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'ufficio
delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio
fiscale dell'ente interessato, ovvero, nell'ipotesi di intervenuto
cambiamento di domicilio fiscale, ai vari uffici presso i cui ambiti
territoriali l'ente abbia fissato il proprio domicilio fiscale, e
agli uffici nei quali siano stati compiuti atti oggetto delle
agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, per l'effettuazione dei controlli e l'eventuale applicazione
delle sanzioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, nonche' di quelle previste dalle singole
leggi d'imposta.
2. Gli uffici dell'Amministrazione tributaria che, nell'ambito
della propria attivita' istituzionale di controllo o verifica,
acquisiscono elementi dai quali risulti l'inosservanza, in concreto,
di uno o piu' requisiti di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, provvedono a darne tempestiva
comunicazione alla Direzione regionale delle entrate, al fine della
valutazione sulla necessita' o meno di procedere, previo parere
dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale,
alla cancellazione dall'anagrafe, con le modalita' di cui al comma 1.
3. Dal giorno della avvenuta cancellazione dall'anagrafe, la ONLUS
perde il diritto ai benefici fiscali stabiliti dal decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. La cancellazione conseguente all'accertamento della mancanza,
fin dal momento dell'iscrizione, anche solo di uno dei requisiti
formali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali
fruite. Qualora, invece, la cancellazione sia conseguente al venir
meno di uno o piu' requisiti, la ONLUS decade dalle agevolazioni
fiscali fruite successivamente alla data in cui gli stessi requisiti
sono venuti meno.
5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2001, n. 329, nel caso
in cui si riscontri il venir meno, successivamente all'iscrizione, di
uno o piu' requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, la Direzione regionale dell'Agenzia delle
entrate chiede preventivamente il parere all'Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale al fine di
provvedere alla cancellazione dall'anagrafe, con la conseguente
decadenza dalle agevolazioni.
Art. 6.
Disposizioni transitorie
1. I soggetti che godono del regime agevolato per effetto della
comunicazione, effettuata secondo il modello approvato con il decreto
del Ministro delle finanze 19 gennaio 1998, integrano tale
comunicazione attraverso la presentazione della dichiarazione
sostitutiva di cui all'articolo 2, ovvero della copia dello statuto o
dell'atto costitutivo, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento. Detta dichiarazione e' spedita in
plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento o consegnata
in duplice esemplare alla direzione regionale competente, che ne
restituisce uno timbrato e datato per ricevuta, completo degli
estremi di protocollazione.
2. La Direzione regionale delle entrate, entro quaranta giorni dal
ricevimento della documentazione, previo controllo della stessa,
provvede alla conferma, od alla cancellazione dell'iscrizione
dall'anagrafe delle ONLUS, ovvero alla richiesta di chiarimenti,
secondo le modalita' di cui all'articolo 3.
3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 omettano di
presentare la dichiarazione sostitutiva, la direzione regionale
richiede ai medesimi l'adempimento del suddetto obbligo, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
4. In caso di inottemperanza alla richiesta della direzione
regionale entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, la
direzione regionale notifica ai soggetti interessati un provvedimento
motivato di cancellazione comportante decadenza dalle agevolazioni
fiscali, adottato previo parere dell'Agenzia per le ONLUS ai sensi
dell'articolo 5, comma 5.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 18 luglio 2003
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 5 Economia e finanze, foglio n. 299
fp03-gr03