GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 210 DEL 10/9/2003


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 agosto 2003, n. 200 
Ripubblicazione  del  testo  della  legge  1° agosto  2003,  n.  200,
recante:  "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
24 giugno  2003,  n.  147,  recante proroga di termini e disposizioni
urgenti   ordinamentali",   corredato  delle  relative  note.  (Legge
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 178 del
2 agosto 2003).
Avvertenza:
    Si  procede  alla ripubblicazione del testo della legge 1° agosto
2003,  n.  200,  corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3,   del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi, sulla emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
    Restano  invariati  il valore e l'efficacia dell'atto legislativo
qui trascritto.
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto-legge  24 giugno  2003,  n. 147, recante proroga di
termini  e disposizioni urgenti ordinamentali, e' convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2.  Il termine di dodici mesi, di cui all'articolo 9 della legge 1°
agosto 2002, n. 166, pertinente alla delega al Governo ad adottare un
decreto  legislativo  inteso  ad  agevolare  il  finanziamento  delle
societa'   di  progetto  concessionarie  o  contraenti  generali,  e'
prorogato per altri dodici mesi.
  3.  All'articolo 9, comma 1, alinea, della legge 1° agosto 2002, n.
166,  dopo  le  parole:  "da  parte  delle  banche"  sono inserite le
seguenti: "ovvero di altri soggetti finanziatori".
  4. All'articolo 22, comma 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, le
parole:  "entro  il  13 agosto  2003" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 dicembre 2003".
  5.  All'articolo  42, comma 1, alinea, della legge 16 gennaio 2003,
n.  3,  le  parole:  "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"entro nove mesi".
  6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45.
  7.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'articolo unico della legge di conversione:
              - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 1° agosto
          2002,  n.  166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e
          trasporti), come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  9 (Delega al Governo in materia di finanziamento
          delle societa' di progetto). - 1. Il Governo e' delegato ad
          adottare  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge  sentite  le  competenti Commissioni
          parlamentari,  che si pronunciano entro trenta giorni dalla
          richiesta,  un  decreto  legislativo  inteso  ad agevolare,
          anche  con  opportune  deroghe  alle  previsioni del codice
          civile  in  materia,  il  finanziamento  delle  societa' di
          progetto  concessionarie  o  contraenti  generali, da parte
          delle   banche   ovvero  di  altri  soggetti  finanziatori,
          attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) la  societa' finanziata potra' cedere, alle banche
          che  erogano i finanziamenti, i propri crediti, ivi inclusi
          quelli verso il concedente o committente, senza il consenso
          del contraente ceduto;
                b) la   societa'  finanziata  potra'  costituire,  in
          favore  della  banca  che eroga i finanziamenti, privilegio
          generale  su  tutti  i  beni  ed  i  crediti della societa'
          stessa, anche a consistenza variabile;
                c) i  diritti  dei  terzi  contraenti  delle societa'
          finanziate dovranno essere salvaguardati con adeguata forma
          di  pubblicita', attraverso lo strumento del registro delle
          imprese;
                d) mantenimento  del  capitale  sociale  al  fine  di
          salvaguardare la capacita' di rimborso del finanziamento".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 22, comma 1, della
          legge    3 febbraio   2003,   n.   14   (Disposizioni   per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2002.), come modificato dalla legge qui pubblicata:
              "Art.  22  (Delega  al  Governo  per l'attuazione delle
          direttive 2001/107/CE e 2001/08/CE del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 21 gennaio 2002, in materia di organismi
          di  investimento  collettivo  in valori mobiliari). - 1. Il
          Governo,  su  proposta  del  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  e'  delegato  ad  adottare,  entro il 31 dicembre
          2003,   un   decreto   legislativo  recante  le  norme  per
          l'attuazione delle direttive 2001/1087/CE e 2001/108/CE del
          Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 21 gennaio 2002,
          che  modificano  la  direttiva  85/611/CEE  del  Consiglio,
          concernente    il    coordinamento    delle    disposizioni
          legislative,  regolamentari ed amministrative in materia di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari  (OICVM), al fine di regolamentare le societa' di
          gestione,  i  prospetti  semplificati e gli investimenti di
          OICVM".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 42, comma 1, della
          legge  16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in
          materia di pubblica amministrazione), come modificato dalla
          legge qui pubblicata:
              "Art.  42  (Delega per la trasformazione degli istituti
          di  ricovero e cura a carattere scientifico in fondazioni).
          -  1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, su proposta del
          Ministro  della  salute,  d'intesa  con  il Ministro per la
          funzione  pubblica  e con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  entro  nove mesi, dalla data di entrata in vigore
          della   presente  legge,  un  decreto  legislativo  recante
          riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura
          a  carattere  scientifico  di  diritto  pubblico, di cui al
          decreto  legislativo  30 giugno  1993, n. 269, e successive
          modificazioni,  sulla  base dei seguenti principi e criteri
          direttivi:
                a) prevedere   e  disciplinare,  nel  rispetto  delle
          attribuzioni  delle  regioni  e  delle province autonome di
          Trento   e   di  Bolzano,  le  modalita'  e  le  condizioni
          attraverso  le quali il Ministro della salute, d'intesa con
          la  regione  interessata, possa trasformare gli istituti di
          ricovero   e   cura  a  carattere  scientifico  di  diritto
          pubblico,  esistenti  alla  data di entrata in vigore della
          presente  legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte
          alla  partecipazione  di  soggetti  pubblici  e  privati  e
          sottoposte  alla vigilanza del Ministero della salute e del
          Ministero  dell'economia e delle finanze, ferma restando la
          natura pubblica degli istituti medesimi;
                b) prevedere  che  i  nuovi  enti adeguino la propria
          organizzazione  al principio di separazione tra le funzioni
          di  indirizzo  e  controllo,  da  un  lato,  e  gestione  e
          attuazione    dall'altro,    garantendo,   nell'organo   di
          indirizzo,  composto dal consiglio di amministrazione e dal
          presidente  eletto  dal  consiglio  di  amministrazione, la
          presenza    maggioritaria   di   membri   designati   dalle
          istituzioni  pubbliche,  Ministero  della salute, regioni e
          comuni,  con  rappresentanza paritetica del Ministero della
          salute  e  della  regione interessata, e assicurando che la
          scelta  di  tutti i componenti del consiglio sia effettuata
          sulla  base  di  idonei  requisiti  di  professionalita'  e
          onorabilita',  periodicamente  verificati;  dell'organo  di
          gestione  fanno  parte il direttore generale-amministratore
          delegato,  nominato  dal consiglio di amministrazione, e il
          direttore  scientifico responsabile della ricerca, nominato
          dal Ministero della salute, sentita la regione interessata;
                c) trasferire  ai nuovi enti, in assenza di oneri, il
          patrimonio,  i  rapporti  attivi  e  passivi e il personale
          degli  istituti  trasformati. Il personale gia' in servizio
          all'atto  della trasformazione puo' optare per un contratto
          di lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni caso,
          i diritti acquisiti;
                d) individuare,  nel  rispetto  della  programmazione
          regionale,  misure idonee di collegamento e sinergia con le
          altre  strutture  di  ricerca  e  di  assistenza sanitaria,
          pubbliche  e  private,  e  con  le  universita', al fine di
          elaborare e attuare programmi comuni di ricerca, assistenza
          e formazione:
                e) prevedere  strumenti che valorizzino e tutelino la
          proprieta'  dei  risultati  scientifici,  ivi  comprese  la
          costituzione  e  la  partecipazione  ad  organismi  ed enti
          privati,  anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore
          della  ricerca  biomedica  e  dell'industria, con modalita'
          atte a salvaguardare la natura no-profit delle fondazioni;
                f) prevedere  che  il Ministro della salute assegni a
          ciascuna  fondazione,  o  a  fondazioni  aggregate  a rete,
          diversi  e specifici progetti finalizzati di ricerca, anche
          fra quelli proposti dalla comunita' scientifica, sulla base
          dei  quali  aggregare scienziati e ricercatori considerando
          la  necessita'  di  garantire  la  qualita' della ricerca e
          valorizzando  le specificita' scientifiche gia' esistenti o
          nelle  singole  fondazioni  ovvero  nelle  singole  realta'
          locali;
                g)  disciplinare  le  modalita'  attraverso  le quali
          applicare  i  principi  di  cui  al  presente articolo agli
          istituti  di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico di
          diritto      privato,      salvaguardandone     l'autonomia
          giuridico-amministrativa;
                h) disciplinare  i  rapporti  di  collaborazione  con
          ricercatori  e  scienziati  su progetti specifici, anche di
          altri  enti  e strutture, caratterizzati da flessibilita' e
          temporaneita'  e  prevedere  modalita'  di  incentivazione,
          anche attraverso la collaborazione con gli enti di cui alla
          lettera e);
                i) disciplinare  le  modalita' attraverso le quali le
          fondazioni, nel rispetto degli scopi, dei programmi e degli
          indirizzi  deliberati  dal  consiglio  di  amministrazione,
          possono  concedere  ad  altri soggetti, pubblici e privati,
          compiti  di  gestione,  anche  di  assistenza sanitaria, in
          funzione  della migliore qualita' e maggiore efficienza del
          servizio reso;
                l)  prevedere  che le erogazioni liberali da parte di
          soggetti  privati  verso  i  nuovi  enti di diritto privato
          avvengano in regime di esenzione fiscale;
                m) regolamentare    i   criteri   generali   per   il
          riconoscimento  delle  nuove  fondazioni  e  le ipotesi e i
          procedimenti  per  la  revisione  e la eventuale revoca dei
          riconoscimenti   gia'   concessi,   sulla   base   di   una
          programmazione  nazionale  riferita  ad ambiti disciplinari
          specifici secondo criteri di qualita' ed eccellenza;
                n) prevedere,  in  caso di estinzione, la devoluzione
          del   patrimonio   in   favore   di   altri  enti  pubblici
          disciplinati   dal   presente   articolo   aventi  analoghe
          finalita';
                o) istituire,  senza  nuovi o maggiori oneri a carico
          del  bilancio  dello Stato, con contestuale soppressione di
          organi      collegiali     aventi     analoghe     funzioni
          tecnico-consultive  nel  settore  della  ricerca sanitaria,
          presso il Ministero della salute un organismo indipendente,
          con  il  compito  di  sovrintendere  alla ricerca biomedica
          pubblica   e   privata,   composto   da  esperti  altamente
          qualificati  in  ambiti  disciplinari  diversi, espressione
          della  comunita'  scientifica  nazionale e internazionale e
          delle  istituzioni  pubbliche  centrali  e  regionali,  con
          compiti di consulenza e di supporto tecnico;
                p) prevedere  che  gli  istituti di ricovero e cura a
          carattere  scientifico di diritto pubblico, non trasformati
          ai   sensi   della   lettera   a),   adeguino   la  propria
          organizzazione  e  il proprio funzionamento ai principi, in
          quanto  applicabili,  di  cui alle lettere d), e), h) e n),
          nonche'  al  principio  di  separazione fra funzioni di cui
          alla  lettera  b), garantendo che l'organo di indirizzo sia
          composto  da  soggetti  designati per la meta' dal Ministro
          della  salute  e  per  l'altra  meta'  dal presidente della
          regione, scelti sulla base di requisiti di professionalita'
          e   di   onorabilita',  periodicamente  verificati,  e  dal
          presidente   dell'istituto,  nominato  dal  Ministro  della
          salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un
          direttore    generale    nominato    dal    consiglio    di
          amministrazione,   assicurando   comunque  l'autonomia  del
          direttore  scientifico, nominato dal Ministro della salute,
          sentito il presidente della regione interessata".
              -  Il  decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45 (Disposizioni
          urgenti  relative all'UNIRE ed alle scommesse ippiche), non
          convertito  in  legge,  e'  stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 24 maggio 2003, n. 119.

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