GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 211 DELL' 11/9/2003


DECRETO-LEGGE 10 settembre 2003, n. 253 
Disposizioni    urgenti    per    incrementare    la    funzionalita'
dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  e  della protezione
civile.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di assicurare
l'immediato  reclutamento  del  personale  della Polizia di Stato per
esigenze  funzionali aventi carattere di priorita', fra cui quelle di
concreta   attuazione   dell'articolo   80,   comma  8,  della  legge
27 dicembre  2002,  n.  289, concernente gli interventi in materia di
immigrazione  e  asilo,  nonche'  di  incrementare  gli  organici del
Dipartimento della protezione civile;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 settembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con
il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
      Accelerazione delle procedure di assunzione di personale
                       della Polizia di Stato
  1.  Per  l'assunzione  di  mille  agenti  della  Polizia  di Stato,
prevista  dall'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, nei limiti di spesa ivi indicati, si provvede:
    a) per  550  unita',  utilizzando la graduatoria degli idonei del
concorso  per  allievo  agente,  indetto con bando in data 8 novembre
1996,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 298 del 20 dicembre
1996;
    b) per  le  rimanenti  450 unita', corrispondenti alla riserva di
posti  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  del decreto legislativo
8 maggio  2001,  n.  215, assumendo i primi 450 della graduatoria del
concorso  per  l'accesso  nella  carriera  iniziale  della Polizia di
Stato,  indetto  con  bando  in data 26 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  126  del  1° giugno 1999. Conseguentemente i
posti  del predetto concorso disponibili per la Polizia di Stato sono
aumentati  da  280 a 730. L'eventuale parte residua dei 730 posti non
coperta  dagli idonei della Polizia di Stato e' destinata agli idonei
non  utilmente  collocati  nelle  graduatorie  di merito del medesimo
concorso  relative  all'accesso  nelle  carriere iniziali delle Forze
armate  e  delle  altre  amministrazioni  di  cui all'articolo 18 del
predetto  decreto  legislativo  n.  215  del 2001, previa selezione e
secondo  le  modalita'  ed  i  criteri stabiliti con decreto del Capo
della  polizia-Direttore  generale della pubblica sicurezza, d'intesa
con il Capo di stato maggiore della difesa. Per i posti eventualmente
ancora   non   coperti,   si  provvede  mediante  concorso  riservato
esclusivamente  ai  volontari  in  ferma  prefissata o in ferma breve
delle  Forze  armate,  comunque  reclutati,  che  abbiano concluso il
periodo di ferma da non piu' di due anni.
  2.  Nei  limiti  delle  autorizzazioni ad assumere e della relativa
spesa  definite,  per la Polizia di Stato, dal decreto del Presidente
della  Repubblica 31 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  198  del  27 agosto 2003, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6,
della   legge  27 dicembre  2002,  n.  289,  l'Amministrazione  della
pubblica  sicurezza  puo' riammettere in servizio, in deroga a quanto
previsto  dall'articolo 132, quarto comma, del decreto del Presidente
della   Repubblica   10 gennaio   1957,   n.  3,  il  personale  gia'
appartenente  ai  ruoli  del  personale  dirigente  e direttivo della
Polizia  di  Stato,  trasferito,  ai  sensi dell'articolo 5, comma 3,
della  legge 31 marzo 2000, n. 78, ad altre amministrazioni pubbliche
di  cui  all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
                               Art. 2.
        Disposizioni in materia di personale del Dipartimento
                       della protezione civile
  1. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di
fronteggiare  le  molteplici  situazioni  di  emergenza  in  atto, la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'  autorizzata  a bandire
concorsi  pubblici  per  il  reclutamento  di  personale,  nel limite
massimo  di  180  unita',  da assegnare al predetto Dipartimento. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per la
funzione   pubblica,   sono   definiti  le  qualifiche,  i  requisiti
professionali specialistici e la quota di riserva dei posti in favore
del personale in servizio presso il Dipartimento stesso con contratto
a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo.
E' garantito in ogni caso un adeguato accesso dall'esterno.
  2. Per l'attuazione del presente articolo si applicano le procedure
di  autorizzazione  ad  assumere di cui all'articolo 39, comma 3-ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
                               Art. 3.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 10 settembre 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Martino, Ministro della difesa
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli

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