GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 210 DEL 10/9/2003


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 18 luglio 2003 
Modalita'  di ammissione al Fondo ex art. 55 e disposizioni attuative
per l'anno 2003.
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  55  della  legge  28 dicembre  2001,  n. 448, che ha
istituito  a  decorrere dal 2002, presso il Ministero dell'economia e
delle   finanze,   il   Fondo   nazionale  per  la  realizzazione  di
infrastrutture  di  interesse locale, e visto in particolare il comma
3,  come  modificato  dall'art.  70, comma 4, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, il quale ha stabilito che le dispobilita', del predetto
Fondo  sono  ripartite  con decreto del Ministro dell'economa e delle
finanze, il cui schema e' trasmesso al Parlamento entro il 31 gennaio
di  ciascun  anno  per  l'acquisizione  del  parere  delle competenti
commissioni;
  Visto  il proprio decreto in data 4 febbraio 2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 73 dei 28 marzo 2003, con il quale sono state
dettate  le  norme attuative della disposizione richiamata per l'anno
2002;
  Visto   il  proprio  decreto  in  data  odierna  con  il  quale  le
disponibilita'  del  Fondo  relative  al  2003  sono ripartite tra le
iniziative di cui all'elenco allegato al decreto stesso;
  Ritenuto  di  dettare per il 2003 disposizioni attuative analoghe a
quelle  emanate per il 2002 con il decreto sopra citato e di definire
lo  schema  di  prospetto  informativo  da  allegare  alla domanda di
finanziamento,  al  fine  di acquisire informazioni il piu' possibile
uniformi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                     Ammissione a finanziamento
  Le  regioni  e gli enti locali competenti a richiedere l'ammissione
ai  contributi  del  Fondo  ex art. 55 della legge n. 448/2001 per le
iniziative  indicate  nell'elenco  allegato  al decreto di riparto in
data  odierna  presentano  apposita  domanda, sottoscritta dal legale
rappresentante,  al  Dipartimento  per  le  politiche  di  sviluppo e
coesione   del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  via  XX
Settembre,  97 - (cap. 00187) Roma, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente decreto.
  La  domanda  deve essere corredata da copia - debitamente compilata
in   ogni  sua  parte  -  del  prospetto  informativo  allegato,  che
costituisce parte integrante del presente decreto.
  In  caso  di inosservanza del termine di cui sopra il finanziamento
e' da intendersi automaticamente revocato.
                               Art. 2.
                             Erogazioni
  L'erogazione  del contributo, compatibilmente con le disponibilita'
di  cassa  ed eventuali vincoli di bilancio sopravvenuti, avverra' in
un'unica soluzione a favore dell'ente assegnatario e sara' effettuata
previa   comunicazione  da  parte  dell'ente  medesimo  dell'avvenuto
affidamento dei lavori.
                               Art. 3.
               Responsabilita' dell'ente assegnatario
  L'ente   assegnatario  e'  esclusivo  responsabile  della  corretta
attuazione  dell'intervento  ammesso  a finanziamento, anche sotto il
profilo  del  pieno  rispetto  della  normativa comunitaria oltre che
della normativa nazionale.
                               Art. 4.
                          Utilizzo economie
  Le economie conseguenti ai ribassi d'asta o comunque maturate nelle
varie  fasi  procedimentali  restano acquisite all'ente assegnatario,
che  le  utilizzera',  ricorrendone le condizioni, secondo la vigente
normativa in materia di lavori pubblici.
                               Art. 5.
                            Realizzazione
  Gli  interventi  finanziati  con  il  decreto  di riparto citato in
premessa  dovranno  essere  ultimati  entro  il 31 dicembre dell'anno
indicato,   al   rigo   B9   della  scheda  analitica  del  prospetto
informativo, quale "previsione ingresso in esercizio".
  Nei  novanta  giorni successivi all'ultimazione dei lavori, oggetto
di   contributo,   l'ente  assegnatario  provvedera'  ad  inviare  al
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,  Dipartimento  per  le
politiche  di  sviluppo  e  di  coesione,  comunicazione  formale  di
conclusione  dell'intervento finanziato con il menzionato decreto che
riporti:
    a) la data di ultimazione;
    b) un  quadro riepilogativo dei fondi a disposizione, delle spese
sostenute  e  delle  eventuali  economie,  con  specificazione  della
destinazione delle economie stesse;
    c) notizie sull'entrata in esercizio dell'opera realizzata.
                               Art. 6.
                               Revoche
  Nel  caso  che  non  venga  rispettato il termine indicato al primo
comma dell'art. 5, il contributo verra' revocato con proprio decreto.
  Analogo  provvedimento  verra' adottato nelle ipotesi in cui i dati
dichiarati   nella  richiesta  di  finanziamento  e/o  nel  prospetto
informativo risultino comunque inesatti ovvero qualora emergano gravi
irregolarita' nell'impiego del contributo assentito con il decreto di
riparto   piu'  volte  citato.  Le  disponibilita'  conseguenti  agli
eventuali  definanziamenti  automatici  di  cui  all'art.  1  ed alle
revoche  di  cui  sopra  saranno  riallocate nel programma di riparto
relativo all'anno 2004.
                               Art. 7.
                            Pubblicazione
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 luglio 2003
                                                Il Ministro: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2003
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
5 Economia e finanze, foglio n. 290
Allegato


Allegato pag. 27
Allegato pag. 28


fp03-gr03