LEGGE 15 ottobre 2003, n. 289
Modifiche all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennita' di
maternita' per le libere professioniste.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 70 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "del reddito percepito e denunciato ai
fini fiscali" sono sostituite dalle seguenti: "del solo reddito
professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da
lavoro autonomo", e le parole: "della domanda" sono sostituite dalle
seguenti: "dell'evento";
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. L'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere superiore a
cinque volte l'importo minimo derivante dall'applicazione del comma
3, ferma restando la potesta' di ogni singola cassa di stabilire, con
delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo
massimo piu' elevato, tenuto conto delle capacita' reddituali e
contributive della categoria professionale e della compatibilita' con
gli equilibri finanziari dell'ente".
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2631):
Presentato dall'on. Mantini l'11 aprile 2002.
Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e
privato), in sede referente, il 6 maggio 2002 con pa
Senato della Repubblica (atto n. 2303):
Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro, previdenza
sociale), in sede referente, il 17 giugno 2003 con pareri
delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e Commissione parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente,
il 26 giugno 2003 e il 24 luglio 2003.
Nuovamente assegnato alla 11ª commissione (Lavoro,
previdenza sociale), in sede deliberante, il 7 agosto 2003
con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e Commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 11ª commissione, in sede deliberante,
il 23 settembre 2003 e approvato il 30 settembre 2003 in un
testo unificato con atti n. 2661 (on. Siniscalchi), n. 2671
(on. Costa), n. 2681 (on. Valentini) n. 2845 (on.
Gazzarra).