GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 246 DEL 22/10/2003


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 30 luglio 2003, n. 283 
Regolamento  concernente  la Sezione speciale del Fondo interbancario
di  garanzia di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385.
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visti  gli  articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, che
hanno  istituito  presso  il  Fondo  interbancario di garanzia di cui
all'articolo 36  della  legge  2 giugno  1961,  n.  454,  una Sezione
speciale per la prestazione di fideiussioni in favore degli operatori
agricoli  il cui piano di sviluppo, predisposto ai sensi della citata
legge n. 153 del 1975, e' stato approvato, e che non sono in grado di
prestare  sufficienti garanzie o di offrire, comunque, garanzie reali
per la contrazione dei mutui con gli istituti di credito;
  Vista la delibera del Comitato direttivo della Sezione speciale del
Fondo interbancario di garanzia del 12 luglio 1994;
  Visto  l'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre
1993,  n.  385,  secondo  il  quale il Ministro dell'economia e delle
finanze,  sentito  il  Ministro delle politiche agricole e forestali,
individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina
i  criteri  e  i limiti degli interventi del Fondo, nonche' l'entita'
delle  contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto
all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia;
  Sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali;
  Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata  con  nota  prot. n. ACG/14 POCOE/52005 del 9 luglio 2003,
nella  quale  si  espongono  i motivi per cui si ritiene di non poter
condividere  il  citato parere del Consiglio di Stato con riferimento
agli articoli 2, 3 e 9 del regolamento;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Sono  assistibili dalla fideiussione della Sezione le operazioni
di  credito  agrario  di  cui all'articolo 43 del decreto legislativo
1° settembre  1993,  n. 385, di durata non inferiore a mesi diciotto,
aventi  per  oggetto  la  concessione,  da  parte  delle  banche,  di
finanziamenti destinati alle attivita' agricole e zootecniche nonche'
a quelle ad esse connesse o collaterali.
                               Art. 2.
  1. La  fideiussione e' stipulata tra la Sezione e la banca mutuante
e  garantisce  i finanziamenti di cui all'articolo 1 nei soli casi in
cui i soggetti che hanno richiesto il finanziamento non sono in grado
di prestare sufficienti garanzie.
                               Art. 3.
  1. La  fideiussione  puo'  essere  concessa  entro  il  limite  del
sessanta  per  cento  del  finanziamento  erogato  e fino all'importo
massimo di euro unmilionecinquecentomila.
  2. Ferme restando le limitazioni di cui al comma 1, la fideiussione
della   Sezione  deve  essere  concessa  nei  limiti  previsti  dalla
normativa  dell'Unione  europea.  La  medesima  fideiussione  non  e'
cumulabile, per la stessa quota di finanziamento garantita, con altri
analoghi  benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle regioni o
comunque erogati da enti od organismi pubblici.
                               Art. 4.
  1. Le  banche  che  effettuano  operazioni  per  le  quali e' stata
richiesta  la fideiussione della Sezione speciale devono versare alla
Sezione  stessa le contribuzioni di cui all'articolo 45, comma 2, del
decreto  legislativo  n.  385 del 1993 nella misura dello 0,25% della
sola  quota  dell'importo  della  fideiussione. L'onere suddetto e' a
carico del beneficiario del finanziamento.
  2. Per  i  finanziamenti  che  fruiscono  della  fideiussione della
Sezione,  le  banche  sono  tenute  a  versare, a proprio carico, una
contribuzione pari al 4% dell'importo erogato.
  3. Le misure delle contribuzioni possono essere variate con decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  su  richiesta  della
Sezione, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.
  4. Entro  trenta giorni dal termine di ciascun trimestre, le banche
sono  tenute  a trasmettere alla Sezione gli elenchi delle operazioni
stipulate  nel  trimestre  di  riferimento e garantite ai sensi della
normativa  di  cui  all'articolo 1, secondo le modalita' ed i termini
stabiliti dalla Sezione stessa.
  5. L'ammontare   complessivo   delle  contribuzioni  relative  alle
operazioni  stipulate  entro  ciascun trimestre per le quali e' stata
richiesta la fideiussione della Sezione speciale deve essere versato,
entro  trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento, su uno
dei  conti  correnti indicati dalla Sezione, con valuta ultimo giorno
del  trimestre  stesso.  Per  i versamenti tardivi, sono dovuti dalle
banche   interessi   di   mora  dall'ultimo  giorno  utile  a  quello
dell'effettivo accredito nella misura del tasso legale.
                               Art. 5.
  1. Gli operatori che inoltrano domanda alla Sezione speciale per la
concessione   della   fideiussione   devono   allegare,   a  pena  di
inammissibilita',   la  comunicazione  della  banca  interessata  che
segnala l'insufficienza delle garanzie offerte dal richiedente.
  2.  Le banche, contemporaneamente alla comunicazione agli operatori
interessati,   inoltrano   direttamente  alla  Sezione  speciale  una
circostanziata  relazione  a  firma  del  funzionario  che  ha curato
l'istruttoria e che e' responsabile anche ai sensi dell'articolo 137,
comma  2,  del decreto legislativo n. 385 del 1993. In tale relazione
sono precisati:
    a) l'ammontare del finanziamento, compresi i relativi interessi;
    b) le  garanzie offerte ed il relativo valore di stima attribuito
dalla Banca;
    c) gli  elementi  tecnico-economici che giustificano la richiesta
della garanzia fideiussoria;
    d) copia  del  provvedimento  di  approvazione della richiesta di
investimento   o   di  concessione  dell'agevolazione  pubblica,  ove
previsti.
  3. Nel  caso  di  finanziamenti  erogati  in favore di soggetti con
obbligo  di  bilancio,  occorre  trasmettere  gli  ultimi tre bilanci
dell'organismo,   corredati   delle   relazioni   del   Consiglio  di
amministrazione e del Collegio sindacale.
  4. Se   i   finanziamenti   sono   di   importo  superiore  a  euro
duecentocinquantamila,  i  bilanci  di  cui  al comma 3 devono essere
stati  sottoposti  a  revisione  e  certificazione  da  parte  di una
societa'  iscritta  nell'albo  di  cui  all'articolo 161  del decreto
legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58,  ovvero  nel registro di cui
all'articolo 6  del  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 88. In
caso  di  importo  inferiore,  il comitato direttivo della Sezione si
riserva  di richiedere una certificazione analoga o comunque idonea a
documentare  la congruita' dei dati espressi dal bilancio della ditta
richiedente.
                               Art. 6.
  1. La Sezione speciale puo' richiedere alle banche interessate, per
una   sola  volta  ed  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
relazione,  ulteriori  notizie,  dati o documentazione riguardanti le
menzionate  richieste  di  intervento.  Tali  notizie potranno essere
acquisite  anche  mediante  richiesta  diretta  al  beneficiario  del
finanziamento.
  2. La Sezione speciale, entro sessanta giorni dalla ricezione della
relazione  di  cui  all'articolo 5,  ovvero entro trenta giorni dalla
ricezione dell'ulteriore documentazione integrativa richiesta, assume
le  determinazioni  finali  con deliberazione del comitato direttivo,
dandone notizia all'interessato ed alla banca.
  3. Le  banche  devono  informare  senza indugio la Sezione speciale
delle  eventuali  modifiche  sopravvenute  a  fronte dei dati e delle
informazioni  in  precedenza segnalati, con particolare riguardo alle
variazioni  apportate  con  i  contratti  definitivi  di  mutuo o per
effetto  di  atti  di  pagamento  a  saldo  sulla  base dei risultati
intervenuti  in  sede  di  accertamento  di avvenuta esecuzione delle
opere  ovvero a seguito di acquisti ammessi precisando, in ogni caso,
l'importo definitivo dell'operazione.
  4. La   Sezione   speciale,   ricevute   le  predette  informazioni
modificative  della  relazione  originaria, assume entro i successivi
sessanta   giorni   le   relative   determinazioni   anche   al  fine
dell'eventuale riduzione della fideiussione richiesta.
                               Art. 7.
  1. Alle   scadenze  del  30 giugno  e  del  31 dicembre  le  banche
comunicano   alla  Sezione  speciale  gli  estremi  delle  operazioni
stipulate  durante  il  decorso semestre con la garanzia fideiussoria
della  Sezione  medesima,  trasmettendo, inoltre, copia dei contratti
stipulati.
                               Art. 8.
  1. Per  le  operazioni  garantite dalla Sezione speciale, le banche
mutuanti  devono  dare comunicazione alla Sezione stessa di eventuali
inadempimenti  entro  quattro  mesi  dalla  scadenza della prima rata
insoluta,  trasmettendo  analitica  e  documentata relazione circa la
possibilita'  per  l'impresa di superare lo stato di difficolta' e di
provvedere al pagamento del debito maturato.
  2. La  Sezione  speciale, ricevuta la comunicazione di cui al comma
1, corredata del relativo parere della banca, in considerazione delle
possibilita'  di  riequilibrio  dell'impresa, stabilisce con delibera
del  proprio  comitato direttivo se provvedere al rimborso della rata
scaduta  mantenendo  in  essere  il  mutuo, ovvero se il contratto di
mutuo  debba  considerarsi  risolto e si debba agire in via esecutiva
per il recupero dell'intero credito residuo.
  3. Le  banche  mutuanti  sono tenute ad iniziare l'azione esecutiva
entro  quattro  mesi  dalla  scadenza  della  seconda rata semestrale
consecutiva  o  entro due mesi dalla seconda rata annuale consecutiva
non corrisposta, senza preventiva delibera del comitato della Sezione
speciale,  dandone  notizia  alla  Sezione stessa entro trenta giorni
dall'inizio della procedura.
  4. L'inosservanza  delle disposizioni di cui al comma 3 comporta la
decadenza della fideiussione della Sezione.
  5. Tuttavia,  la  banca  puo'  chiedere  alla  Sezione speciale con
motivata   e   documentata   istanza   l'autorizzazione   al   rinvio
dell'attivazione   dell'esecuzione.   Entro   novanta   giorni  dalla
richiesta  la  Sezione delibera in merito, dandone comunicazione alla
banca.
  6. Per  i  crediti  assistiti  da garanzia ipotecaria, rimane salvo
quanto  stabilito  dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo
n. 385 del 1993.
                               Art. 9.
  1. L'intervento  della Sezione speciale per il pagamento delle rate
e  del capitale residuo avviene, con le modalita' di cui all'articolo
11,  su  richiesta  della  banca  mutuante  una  volta adottate dalla
Sezione le determinazioni di cui all'articolo 8.
  2. Il  pagamento  del capitale residuo, nell'ipotesi di risoluzione
del  contratto  di mutuo, avviene dietro presentazione da parte della
banca   della   documentazione  relativa  all'avvio  delle  procedure
esecutive per il recupero dell'intero credito vantato.
  3. La  Sezione speciale, in caso di procedure concorsuali e' tenuta
a  rimborsare  quanto  dovuto in forza della fideiussione prestata ad
esibizione,  rispettivamente, di copia della sentenza dichiarativa di
fallimento o di copia del provvedimento dell'autorita' competente che
ordina la liquidazione coatta amministrativa, nonche' dell'istanza di
insinuazione nello stato passivo della procedura anzidetta.
  4. Nel  caso  di  esecuzione  ad  istanza di terzi, la liquidazione
della  fideiussione  avviene  a seguito della esibizione dell'atto di
intervento per il recupero dell'intero credito vantato.
  5. La  richiesta di intervento deve essere inoltrata dalla banca, a
pena di decadenza, entro un anno dalla data rispettivamente:
    a) di avvio delle procedure esecutive;
    b) della  dichiarazione  di fallimento o di messa in liquidazione
coatta amministrativa della ditta affidata;
    c) di  intervento da parte della Banca nelle procedure avviate da
terzi.
  6. Se  nel  corso  dell'escussione  delle garanzie contrattualmente
acquisite  ed  all'inizio  della  quale  e'  gia'  stata liquidata la
fideiussione  da  parte  della  Sezione speciale, l'organismo escusso
viene  sottoposto  a  procedura  esecutiva  concorsuale,  la banca e'
tenuta ad intervenire, in nome e per conto della Sezione speciale, in
detta nuova procedura per l'intero credito precedentemente liquidato,
senza  tenere  conto  pertanto del pagamento effettuato dalla Sezione
stessa.
                              Art. 10.
  1. La  fideiussione  copre,  entro  il  limite massimo dell'importo
definitivamente  rilasciato  e ferma restando la percentuale di mutuo
garantito, la perdita delle somme garantite per capitale ed interessi
contrattuali  e  relativi  interessi  di mora calcolati in misura non
superiore al tasso legale.
  2. Il    predetto    limite    della    fideiussione,   nel   corso
dell'ammortamento  del mutuo, si riduce progressivamente in relazione
al  rimborso del capitale, in modo da mantenere costante l'originario
rapporto fra somma garantita ed importo erogato.
  3. In  virtu'  di  tale  garanzia  la Sezione speciale e' tenuta al
pagamento   della   somma   garantita   a   fronte  della  prescritta
documentazione  ed  a  condizione che siano state rispettate le norme
del  codice  civile  e  del  presente regolamento che disciplinano la
fideiussione della Sezione medesima.
                              Art. 11.
  1. I pagamenti delle somme, la cui liquidazione e' stata deliberata
dal comitato direttivo della Sezione speciale, sono effettuati previa
emissione,  a  debito del conto presso la tesoreria centrale o presso
le  banche incaricate del servizio di cassa, di appositi ordinativi a
firma del presidente del comitato o del suo sostituto.
                              Art. 12.
  1. Se  la  banca  mutuante  in sede di recupero del proprio credito
ravvisa   ulteriori   cespiti  aggredibili,  diversi  dalle  garanzie
contrattualmente   acquisite,   al  fine  del  recupero  delle  somme
liquidate dalla Sezione speciale a titolo di fideiussione, deve darne
comunicazione alla Sezione stessa.
  2. Se  la  Sezione  speciale,  con  delibera  del  proprio comitato
direttivo, ritiene di promuovere eventuali atti o azioni di recupero,
da'  mandato alla banca mutuante, la quale e' tenuta a provvedervi in
nome, per conto ed a spese della Sezione speciale.
  3. Le  somme  recuperate in seguito a tali azioni sono versate alla
Sezione speciale a reintegro totale o parziale delle somme erogate.
  4. La Sezione rimborsa alle banche le spese sostenute e documentate
nello  svolgimento  di  tali  azioni  ulteriori  anche  nel  caso  di
infruttuoso esperimento delle procedure di recupero.
                              Art. 13.
  1. Nei  contratti  di  mutuo deve essere inserita apposita clausola
con  la  quale il mutuatario prende atto che la Sezione speciale puo'
dare  mandato  alla banca mutuante di agire nei suoi confronti per il
recupero  delle  somme  erogate  a titolo di garanzia fideiussoria ai
sensi  dell'articolo  2740  del codice civile e per ogni altro titolo
esistente.
                              Art. 14.
  1. La   Sezione  deve  accantonare,  a  fronte  delle  fideiussioni
prestate,  quote  percentuali  delle  disponibilita'  finanziarie non
inferiori  a  quelle  che sono indicate dal Ministero dell'economia e
delle finanze.
                              Art. 15.
  1. La  soluzione  delle eventuali liti tra la Sezione speciale e le
banche  in  merito  al  mancato  rilascio  od  alla  mancata o minore
liquidazione  della fideiussione e' affidata ad un collegio arbitrale
composto da un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e
delle  finanze, da un rappresentante designato dalla Sezione speciale
e   da  un  rappresentante  designato  dalla  banca  interessata.  Il
Presidente  e'  nominato dai rappresentanti anzidetti ovvero, in caso
di  mancato  accordo,  dal  Presidente del tribunale. Si osservano in
proposito le norme del codice di procedura civile.
                              Art. 16.
  1. La   Sezione   emana  le  istruzioni  applicative  del  presente
regolamento, che comunica al Ministero dell'economia e delle finanze.
                              Art. 17.
  1. Le  fideiussioni  rilasciate  prima  dell'entrata  in vigore del
presente  regolamento  continuano  ad essere disciplinate dalle norme
regolamentari  allegate  al  decreto ministeriale 5 agosto 1986, fino
alla estinzione delle operazioni alle quali ineriscono.
  2. La  Sezione  garantisce le operazioni previste da leggi non piu'
operative nel caso in cui le stesse sono rifinanziate.
  Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 30 luglio 2003
                                                Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2003
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
6 Economia e finanze, foglio n. 118


fp03-gr03