MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 luglio 2003, n. 283
Regolamento concernente la Sezione speciale del Fondo interbancario
di garanzia di cui all'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, che
hanno istituito presso il Fondo interbancario di garanzia di cui
all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, una Sezione
speciale per la prestazione di fideiussioni in favore degli operatori
agricoli il cui piano di sviluppo, predisposto ai sensi della citata
legge n. 153 del 1975, e' stato approvato, e che non sono in grado di
prestare sufficienti garanzie o di offrire, comunque, garanzie reali
per la contrazione dei mutui con gli istituti di credito;
Vista la delibera del Comitato direttivo della Sezione speciale del
Fondo interbancario di garanzia del 12 luglio 1994;
Visto l'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, secondo il quale il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali,
individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina
i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonche' l'entita'
delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto
all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia;
Sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota prot. n. ACG/14 POCOE/52005 del 9 luglio 2003,
nella quale si espongono i motivi per cui si ritiene di non poter
condividere il citato parere del Consiglio di Stato con riferimento
agli articoli 2, 3 e 9 del regolamento;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Sono assistibili dalla fideiussione della Sezione le operazioni
di credito agrario di cui all'articolo 43 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, di durata non inferiore a mesi diciotto,
aventi per oggetto la concessione, da parte delle banche, di
finanziamenti destinati alle attivita' agricole e zootecniche nonche'
a quelle ad esse connesse o collaterali.
Art. 2.
1. La fideiussione e' stipulata tra la Sezione e la banca mutuante
e garantisce i finanziamenti di cui all'articolo 1 nei soli casi in
cui i soggetti che hanno richiesto il finanziamento non sono in grado
di prestare sufficienti garanzie.
Art. 3.
1. La fideiussione puo' essere concessa entro il limite del
sessanta per cento del finanziamento erogato e fino all'importo
massimo di euro unmilionecinquecentomila.
2. Ferme restando le limitazioni di cui al comma 1, la fideiussione
della Sezione deve essere concessa nei limiti previsti dalla
normativa dell'Unione europea. La medesima fideiussione non e'
cumulabile, per la stessa quota di finanziamento garantita, con altri
analoghi benefici previsti dalle leggi dello Stato o delle regioni o
comunque erogati da enti od organismi pubblici.
Art. 4.
1. Le banche che effettuano operazioni per le quali e' stata
richiesta la fideiussione della Sezione speciale devono versare alla
Sezione stessa le contribuzioni di cui all'articolo 45, comma 2, del
decreto legislativo n. 385 del 1993 nella misura dello 0,25% della
sola quota dell'importo della fideiussione. L'onere suddetto e' a
carico del beneficiario del finanziamento.
2. Per i finanziamenti che fruiscono della fideiussione della
Sezione, le banche sono tenute a versare, a proprio carico, una
contribuzione pari al 4% dell'importo erogato.
3. Le misure delle contribuzioni possono essere variate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze su richiesta della
Sezione, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.
4. Entro trenta giorni dal termine di ciascun trimestre, le banche
sono tenute a trasmettere alla Sezione gli elenchi delle operazioni
stipulate nel trimestre di riferimento e garantite ai sensi della
normativa di cui all'articolo 1, secondo le modalita' ed i termini
stabiliti dalla Sezione stessa.
5. L'ammontare complessivo delle contribuzioni relative alle
operazioni stipulate entro ciascun trimestre per le quali e' stata
richiesta la fideiussione della Sezione speciale deve essere versato,
entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento, su uno
dei conti correnti indicati dalla Sezione, con valuta ultimo giorno
del trimestre stesso. Per i versamenti tardivi, sono dovuti dalle
banche interessi di mora dall'ultimo giorno utile a quello
dell'effettivo accredito nella misura del tasso legale.
Art. 5.
1. Gli operatori che inoltrano domanda alla Sezione speciale per la
concessione della fideiussione devono allegare, a pena di
inammissibilita', la comunicazione della banca interessata che
segnala l'insufficienza delle garanzie offerte dal richiedente.
2. Le banche, contemporaneamente alla comunicazione agli operatori
interessati, inoltrano direttamente alla Sezione speciale una
circostanziata relazione a firma del funzionario che ha curato
l'istruttoria e che e' responsabile anche ai sensi dell'articolo 137,
comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993. In tale relazione
sono precisati:
a) l'ammontare del finanziamento, compresi i relativi interessi;
b) le garanzie offerte ed il relativo valore di stima attribuito
dalla Banca;
c) gli elementi tecnico-economici che giustificano la richiesta
della garanzia fideiussoria;
d) copia del provvedimento di approvazione della richiesta di
investimento o di concessione dell'agevolazione pubblica, ove
previsti.
3. Nel caso di finanziamenti erogati in favore di soggetti con
obbligo di bilancio, occorre trasmettere gli ultimi tre bilanci
dell'organismo, corredati delle relazioni del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale.
4. Se i finanziamenti sono di importo superiore a euro
duecentocinquantamila, i bilanci di cui al comma 3 devono essere
stati sottoposti a revisione e certificazione da parte di una
societa' iscritta nell'albo di cui all'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero nel registro di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. In
caso di importo inferiore, il comitato direttivo della Sezione si
riserva di richiedere una certificazione analoga o comunque idonea a
documentare la congruita' dei dati espressi dal bilancio della ditta
richiedente.
Art. 6.
1. La Sezione speciale puo' richiedere alle banche interessate, per
una sola volta ed entro trenta giorni dal ricevimento della
relazione, ulteriori notizie, dati o documentazione riguardanti le
menzionate richieste di intervento. Tali notizie potranno essere
acquisite anche mediante richiesta diretta al beneficiario del
finanziamento.
2. La Sezione speciale, entro sessanta giorni dalla ricezione della
relazione di cui all'articolo 5, ovvero entro trenta giorni dalla
ricezione dell'ulteriore documentazione integrativa richiesta, assume
le determinazioni finali con deliberazione del comitato direttivo,
dandone notizia all'interessato ed alla banca.
3. Le banche devono informare senza indugio la Sezione speciale
delle eventuali modifiche sopravvenute a fronte dei dati e delle
informazioni in precedenza segnalati, con particolare riguardo alle
variazioni apportate con i contratti definitivi di mutuo o per
effetto di atti di pagamento a saldo sulla base dei risultati
intervenuti in sede di accertamento di avvenuta esecuzione delle
opere ovvero a seguito di acquisti ammessi precisando, in ogni caso,
l'importo definitivo dell'operazione.
4. La Sezione speciale, ricevute le predette informazioni
modificative della relazione originaria, assume entro i successivi
sessanta giorni le relative determinazioni anche al fine
dell'eventuale riduzione della fideiussione richiesta.
Art. 7.
1. Alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre le banche
comunicano alla Sezione speciale gli estremi delle operazioni
stipulate durante il decorso semestre con la garanzia fideiussoria
della Sezione medesima, trasmettendo, inoltre, copia dei contratti
stipulati.
Art. 8.
1. Per le operazioni garantite dalla Sezione speciale, le banche
mutuanti devono dare comunicazione alla Sezione stessa di eventuali
inadempimenti entro quattro mesi dalla scadenza della prima rata
insoluta, trasmettendo analitica e documentata relazione circa la
possibilita' per l'impresa di superare lo stato di difficolta' e di
provvedere al pagamento del debito maturato.
2. La Sezione speciale, ricevuta la comunicazione di cui al comma
1, corredata del relativo parere della banca, in considerazione delle
possibilita' di riequilibrio dell'impresa, stabilisce con delibera
del proprio comitato direttivo se provvedere al rimborso della rata
scaduta mantenendo in essere il mutuo, ovvero se il contratto di
mutuo debba considerarsi risolto e si debba agire in via esecutiva
per il recupero dell'intero credito residuo.
3. Le banche mutuanti sono tenute ad iniziare l'azione esecutiva
entro quattro mesi dalla scadenza della seconda rata semestrale
consecutiva o entro due mesi dalla seconda rata annuale consecutiva
non corrisposta, senza preventiva delibera del comitato della Sezione
speciale, dandone notizia alla Sezione stessa entro trenta giorni
dall'inizio della procedura.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 comporta la
decadenza della fideiussione della Sezione.
5. Tuttavia, la banca puo' chiedere alla Sezione speciale con
motivata e documentata istanza l'autorizzazione al rinvio
dell'attivazione dell'esecuzione. Entro novanta giorni dalla
richiesta la Sezione delibera in merito, dandone comunicazione alla
banca.
6. Per i crediti assistiti da garanzia ipotecaria, rimane salvo
quanto stabilito dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo
n. 385 del 1993.
Art. 9.
1. L'intervento della Sezione speciale per il pagamento delle rate
e del capitale residuo avviene, con le modalita' di cui all'articolo
11, su richiesta della banca mutuante una volta adottate dalla
Sezione le determinazioni di cui all'articolo 8.
2. Il pagamento del capitale residuo, nell'ipotesi di risoluzione
del contratto di mutuo, avviene dietro presentazione da parte della
banca della documentazione relativa all'avvio delle procedure
esecutive per il recupero dell'intero credito vantato.
3. La Sezione speciale, in caso di procedure concorsuali e' tenuta
a rimborsare quanto dovuto in forza della fideiussione prestata ad
esibizione, rispettivamente, di copia della sentenza dichiarativa di
fallimento o di copia del provvedimento dell'autorita' competente che
ordina la liquidazione coatta amministrativa, nonche' dell'istanza di
insinuazione nello stato passivo della procedura anzidetta.
4. Nel caso di esecuzione ad istanza di terzi, la liquidazione
della fideiussione avviene a seguito della esibizione dell'atto di
intervento per il recupero dell'intero credito vantato.
5. La richiesta di intervento deve essere inoltrata dalla banca, a
pena di decadenza, entro un anno dalla data rispettivamente:
a) di avvio delle procedure esecutive;
b) della dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
coatta amministrativa della ditta affidata;
c) di intervento da parte della Banca nelle procedure avviate da
terzi.
6. Se nel corso dell'escussione delle garanzie contrattualmente
acquisite ed all'inizio della quale e' gia' stata liquidata la
fideiussione da parte della Sezione speciale, l'organismo escusso
viene sottoposto a procedura esecutiva concorsuale, la banca e'
tenuta ad intervenire, in nome e per conto della Sezione speciale, in
detta nuova procedura per l'intero credito precedentemente liquidato,
senza tenere conto pertanto del pagamento effettuato dalla Sezione
stessa.
Art. 10.
1. La fideiussione copre, entro il limite massimo dell'importo
definitivamente rilasciato e ferma restando la percentuale di mutuo
garantito, la perdita delle somme garantite per capitale ed interessi
contrattuali e relativi interessi di mora calcolati in misura non
superiore al tasso legale.
2. Il predetto limite della fideiussione, nel corso
dell'ammortamento del mutuo, si riduce progressivamente in relazione
al rimborso del capitale, in modo da mantenere costante l'originario
rapporto fra somma garantita ed importo erogato.
3. In virtu' di tale garanzia la Sezione speciale e' tenuta al
pagamento della somma garantita a fronte della prescritta
documentazione ed a condizione che siano state rispettate le norme
del codice civile e del presente regolamento che disciplinano la
fideiussione della Sezione medesima.
Art. 11.
1. I pagamenti delle somme, la cui liquidazione e' stata deliberata
dal comitato direttivo della Sezione speciale, sono effettuati previa
emissione, a debito del conto presso la tesoreria centrale o presso
le banche incaricate del servizio di cassa, di appositi ordinativi a
firma del presidente del comitato o del suo sostituto.
Art. 12.
1. Se la banca mutuante in sede di recupero del proprio credito
ravvisa ulteriori cespiti aggredibili, diversi dalle garanzie
contrattualmente acquisite, al fine del recupero delle somme
liquidate dalla Sezione speciale a titolo di fideiussione, deve darne
comunicazione alla Sezione stessa.
2. Se la Sezione speciale, con delibera del proprio comitato
direttivo, ritiene di promuovere eventuali atti o azioni di recupero,
da' mandato alla banca mutuante, la quale e' tenuta a provvedervi in
nome, per conto ed a spese della Sezione speciale.
3. Le somme recuperate in seguito a tali azioni sono versate alla
Sezione speciale a reintegro totale o parziale delle somme erogate.
4. La Sezione rimborsa alle banche le spese sostenute e documentate
nello svolgimento di tali azioni ulteriori anche nel caso di
infruttuoso esperimento delle procedure di recupero.
Art. 13.
1. Nei contratti di mutuo deve essere inserita apposita clausola
con la quale il mutuatario prende atto che la Sezione speciale puo'
dare mandato alla banca mutuante di agire nei suoi confronti per il
recupero delle somme erogate a titolo di garanzia fideiussoria ai
sensi dell'articolo 2740 del codice civile e per ogni altro titolo
esistente.
Art. 14.
1. La Sezione deve accantonare, a fronte delle fideiussioni
prestate, quote percentuali delle disponibilita' finanziarie non
inferiori a quelle che sono indicate dal Ministero dell'economia e
delle finanze.
Art. 15.
1. La soluzione delle eventuali liti tra la Sezione speciale e le
banche in merito al mancato rilascio od alla mancata o minore
liquidazione della fideiussione e' affidata ad un collegio arbitrale
composto da un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e
delle finanze, da un rappresentante designato dalla Sezione speciale
e da un rappresentante designato dalla banca interessata. Il
Presidente e' nominato dai rappresentanti anzidetti ovvero, in caso
di mancato accordo, dal Presidente del tribunale. Si osservano in
proposito le norme del codice di procedura civile.
Art. 16.
1. La Sezione emana le istruzioni applicative del presente
regolamento, che comunica al Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 17.
1. Le fideiussioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del
presente regolamento continuano ad essere disciplinate dalle norme
regolamentari allegate al decreto ministeriale 5 agosto 1986, fino
alla estinzione delle operazioni alle quali ineriscono.
2. La Sezione garantisce le operazioni previste da leggi non piu'
operative nel caso in cui le stesse sono rifinanziate.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 30 luglio 2003
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
6 Economia e finanze, foglio n. 118