GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 235 DEL 9/10/2003



D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.  Agg. G.U. 15/03/2005
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato
del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30. 
 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O. 
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le 
seguenti istruzioni: 
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 22 gennaio 2004, n. 9; 
Circ. 16 marzo 2004, n. 51; Msg. 6 ottobre 2004, n. 31319; Msg. 19 gennaio 2005, 
n. 1968; Circ. 1 febbraio 2005, n. 18; Circ. 8 febbraio 2005, n. 22; Circ. 8 
febbraio 2005, n. 23; 
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 24 novembre 2003, n. 
37/2003; Circ. 8 gennaio 2004, n. 1/2004; Circ. 15 gennaio 2004, n. 3/2004; Nota 
18 febbraio 2004, n. 5/25640/CONS/04; Circ. 24 giugno 2004, n. 25/2004; Circ. 21 
luglio 2004, n. 31; Nota 12 luglio 2004, n. 15/6095/14010407; Nota 14 luglio 
2004, n. 848/2004; Circ. 21 luglio 2004, n. 30/2004; Circ. 21 luglio 2004, n. 
31/2004; Circ. 2 agosto 2004, n. 32/2004; Circ. 14 ottobre 2004, n. 40/2004; 
Circ. 23 ottobre 2004, n. 41/2004; Nota 15 dicembre 2004; Circ. 2 febbraio 2005, 
n. 4/2005; 
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Nota 12 dicembre 
2003, n. 1658. 
 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
Visti gli articoli da 1 a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella 
riunione del 6 giugno 2003; 
Sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei 
datori e prestatori di lavoro; 
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003; 
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del 
Senato della Repubblica; 
Sentito il Ministro per le pari opportunità; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 
31 luglio 2003; 
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 
con i Ministri per la funzione pubblica, dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze; 
Emana il seguente decreto legislativo: 
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TITOLO I 
Disposizioni generali. 
1. Finalità e campo di applicazione. 
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione 
ai princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n. 30, 
si collocano nell'àmbito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione 
e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare, nel rispetto 
delle disposizioni relative alla libertà e dignità del lavoratore di cui alla 
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla 
parità tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e 
successive modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunità tra i sessi di 
cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed 
integrazioni, i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità 
del lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a 
orario modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei 
lavoratori. 
2. Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e 
per il loro personale. 
3. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale 
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative 
norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte 
seconda, della Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomie 
più ampie rispetto a quelle già attribuite. 
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2. Definizioni. 
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto 
legislativo si intende per: 
a) "somministrazione di lavoro": la fornitura professionale di manodopera, a 
tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20; 
b) "intermediazione": l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, 
anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di 
lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula 
dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca 
dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni 
conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di 
intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed 
erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; 
c) "ricerca e selezione del personale": l'attività di consulenza di direzione 
finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione 
committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o 
più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico 
incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo 
dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze 
della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della 
candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca 
delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; 
valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti 
selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; 
progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento 
lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e 
valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati; 
d) "supporto alla ricollocazione professionale": l'attività effettuata su 
specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base 
ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di 
prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la 
preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, 
l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento 
nella nuova attività; 
e) "autorizzazione": provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, 
pubblici e privati, di seguito denominati "agenzie per il lavoro", allo 
svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d); 
f) "accreditamento": provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un 
operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli 
àmbiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, 
nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro 
con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta; 
g) "borsa continua del lavoro": sistema aperto di incontro domanda-offerta di 
lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la 
maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale 
cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti 
autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in 
maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente; 
h) "enti bilaterali": organismi costituiti a iniziativa di una o più 
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del 
lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; 
l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la 
programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di 
attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone 
pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più 
svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e 
l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di 
regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e 
la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla 
legge o dai contratti collettivi di riferimento; 
i) "libretto formativo del cittadino": libretto personale del lavoratore 
definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto 
tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la 
Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono 
registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la 
formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la 
formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da 
soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non 
formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di 
apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate; 
j) "lavoratore": qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro; 
k) "lavoratore svantaggiato": qualsiasi persona appartenente a una categoria che 
abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi 
dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 
2002 della Commissione relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del 
trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi 
dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381; 
l) "divisioni operative": soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di 
contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati 
economico-gestionali specifici in relazione a ogni attività; 
m) "associazioni di datori e prestatori di lavoro": organizzazioni datoriali e 
sindacali comparativamente più rappresentative. 
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TITOLO II 
Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro. 
3. Finalità. 
1. Le disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare un 
sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed 
efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacità di inserimento 
professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima 
occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del 
lavoro. 
2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e 
organizzazione del mercato del lavoro regionale e fermo restando il mantenimento 
da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto 
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed 
integrazioni, per realizzare l'obiettivo di cui al comma 1: 
a) viene identificato un unico regime di autorizzazione per i soggetti che 
svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e 
selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale; 
b) vengono stabiliti i princìpi generali per la definizione dei regimi di 
accreditamento regionali degli operatori pubblici o privati che forniscono 
servizi al lavoro nell'àmbito dei sistemi territoriali di riferimento anche a 
supporto delle attività di cui alla lettera a); 
c) vengono identificate le forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori, 
pubblici o privati, al fine di un migliore funzionamento del mercato del lavoro; 

d) vengono stabiliti i princìpi e criteri direttivi per la realizzazione di una 
borsa continua del lavoro; 
e) vengono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la nuova 
regolamentazione del mercato del lavoro e viene introdotto un nuovo regime 
sanzionatorio. 
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Capo I - Regime autorizzatorio e accreditamenti 
4. Agenzie per il lavoro. 
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un 
apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle 
attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del 
personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è 
articolato in cinque sezioni: 
a) agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le 
attività di cui all'articolo 20; 
b) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a 
svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all'articolo 20, 
comma 3, lettere da a) a h); 
c) agenzie di intermediazione; 
d) agenzie di ricerca e selezione del personale; 
e) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale (1/a). 
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia entro sessanta 
giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti 
giuridici e finanziari di cui all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria 
all'esercizio delle attività per le quali viene fatta richiesta di 
autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel 
predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i 
novanta giorni successivi rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato 
subordinatamente alla verifica del corretto andamento della attività svolta 
(1/b). 
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la 
domanda di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende 
accettata. 
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle 
regioni e alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura 
delle filiali o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre 
l'obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa 
richieste. 
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare 
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di 
autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto 
andamento della attività svolta cui è subordinato il rilascio della 
autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della 
autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle 
modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro (1/c). 
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta 
automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c), 
d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 
1, lettera c), comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia alle sezioni 
di cui alle lettere d) ed e) del predetto albo. 
7. L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di 
transazione commerciale. 
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(1/a) Per la determinazione dei requisiti delle Agenzie per il lavoro vedi il 
D.M. 5 maggio 2004. 
(1/b) Vedi, anche, l'art. 11, D.M. 23 dicembre 2003. 
(1/c) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 
dicembre 2003. 
 



5. Requisiti giuridici e finanziari. 
1. I requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono: 
a) la costituzione della agenzia nella forma di società di capitali ovvero 
cooperativa o consorzio di cooperative, italiana o di altro Stato membro della 
Unione europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) è ammessa anche la 
forma della società di persone; 
b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro 
Stato membro della Unione europea; 
c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate 
competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze 
nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto 
precisato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto da 
adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni 
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, 
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
legislativo (1/d); 
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di 
rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non 
definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 
1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il 
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, 
per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti 
non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore 
nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette 
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi 
in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di 
sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 
dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 
settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni; 
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale 
esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di 
contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati 
economico-gestionali specifici; 
f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui al 
successivo articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, 
nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un 
efficace funzionamento del mercato del lavoro; 
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto del 
lavoratore alla diffusione dei propri dati nell'àmbito da essi stessi indicato. 
2. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti di 
cui al comma l, è richiesta: 
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la 
disponibilità di 600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve 
indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma coo- perativa; 
b) la garanzia che l'attività interessi un àmbito distribuito sull'intero 
territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni; 
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti 
contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di 
un deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di credito avente sede 
o dipendenza nei territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione 
europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della 
cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da 
intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o 
esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al 
netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e 
comunque non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle 
garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi 
analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato 
membro della Unione europea (1/e); 
d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del 
reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto 
collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile; 
e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati 
al comma 1 e nel presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di 
essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo 
sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 
1992, n. 59, e successive modificazioni; 
f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 
1, lettera a), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo (1/f). 
3. Per l'esercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettere da a) ad 
h) del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è 
richiesta: 
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la 
disponibilità di 350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve 
indivisibili nel caso in cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa; 
b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti 
contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di 
un deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di credito avente sede 
o dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione 
europea; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della 
cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da 
intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto 
legislativo l° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o 
esclusiva attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5 per cento del fatturato, al 
netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e 
comunque non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle 
garanzie di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi 
analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato 
membro della Unione europea (1/g); 
c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione e l'integrazione del 
reddito di cui all'articolo 12, il regolare versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal contratto 
collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro applicabile; 
d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati 
al comma 1 e nel presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di 
essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo 
sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 
1992, n. 59. 
4. Per l'esercizio della attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui 
al comma 1, è richiesta: 
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 50.000 euro; 
b) la garanzia che l'attività interessi un àmbito distribuito sull'intero 
territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni; 
c) l'indicazione della attività di intermediazione di cui all'articolo 4, comma 
1, lettera c), come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo. 
5. Per l'esercizio della attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai 
requisiti di cui al comma 1, è richiesta: 
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro; 
b) l'indicazione della ricerca e selezione del personale come oggetto sociale, 
anche se non esclusivo. 
6. Per l'esercizio della attività di supporto alla ricollocazione professionale, 
oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta: 
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a 25.000 euro; 
b) l'indicazione della attività di supporto alla ricollocazione professionale 
come oggetto sociale, anche se non esclusivo. 
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(1/d) Per la determinazione dei requisiti delle Agenzie per il lavoro vedi il 
D.M. 5 maggio 2004. 
(1/e) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
(1/f) Lettera così corretta con Comunicato 28 ottobre 2003. 
(1/g) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
 



6. Regimi particolari di autorizzazione. 
1. Sono autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le 
università pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie che hanno 
come oggetto l'alta formazione con specifico riferimento alle problematiche del 
mercato del lavoro, a condizione che svolgano la predetta attività senza 
finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione alla borsa 
continua nazionale del lavoro, nonché l'invio di ogni informazione relativa al 
funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo 
articolo 17. 
2. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, 
secondo le procedure di cui al comma 6, i comuni singoli o associati nelle forme 
delle unioni di comuni e delle comunità montane, le camere di commercio e gli 
istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione 
che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che siano rispettati 
i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del comma 1, dell'articolo 5, 
nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del 
lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17 (1/h). 
3. Sono altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione 
le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente 
più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di 
lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza 
nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività 
imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali a 
condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), 
g) di cui all'articolo 5, comma 1. 
4. L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione 
all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto 
giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'àmbito del Consiglio 
nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di 
attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei 
requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1. 

5. È in ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare 
individualmente o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli 
articoli 4 e 5, anche attraverso ramificazioni a livello territoriale, 
l'attività di intermediazione. 
6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 
1, lettere b), c), d), può essere concessa dalle regioni e dalle province 
autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e previo accertamento 
della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per 
il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b). 
7. La regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione 
provvisoria all'esercizio delle attività di cui al comma 6, provvedendo 
contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione regionale 
nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del 
soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia 
l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del 
corretto andamento della attività svolta. 
8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 sono disciplinate dalle 
regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e dei princìpi 
fondamentali desumibili in materia dal presente decreto. In attesa delle 
normative regionali, i soggetti autorizzati ai sensi della disciplina previgente 
allo svolgimento della attività di intermediazione, nonché i soggetti di cui al 
comma 3, che non intendono richiedere l'autorizzazione a livello nazionale 
possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa comunicazione al 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'àmbito regionale, le 
attività oggetto di autorizzazione con esclusivo riferimento ad una singola 
regione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla 
iscrizione dei predetti soggetti, in via provvisoria e previa verifica che 
l'attività si sia svolta nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella 
sezione regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1 (1/i). 
8-bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in ogni 
caso svolgere l'attività di intermediazione nella forma del consorzio. I 
soggetti autorizzati da un singola regione, ai sensi dei commi 6, 7 e 8, non 
possono operare a favore di imprese con sede legale in altre regioni (1/l). 
------------------------ 
(1/h) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
(1/i) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
(1/l) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
 



7. Accreditamenti. 
1. Le regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative, istituiscono appositi elenchi per 
l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio 
territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo 
3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e 
dei seguenti princìpi e criteri: 
a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell'àmbito di una rete di 
operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda 
espressa dal territorio; 
b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale nell'affidamento di 
funzioni relative all'accertamento dello stato di disoccupazione e al 
monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro; 
c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini dell'ottimizzazione delle 
risorse; 
d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di 
cui all'articolo 15, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni 
informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro; 
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di 
formazione. 
2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 
disciplinano altresì: 
a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati, 
autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o 
accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni di incontro tra 
domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di lunga durata, 
promozione dell'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno 
alla mobilità geografica del lavoro; 
b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nell'elenco regionale in termini 
di capacità gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione 
economica, esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento; 
c) le procedure per l'accreditamento; 
d) le modalità di misurazione dell'efficienza e della efficacia dei servizi 
erogati; 
e) le modalità di tenuta dell'elenco e di verifica del mantenimento dei 
requisiti. 
------------------------ 
 



Capo II - Tutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimento ai 
lavoratori svantaggiati 
8. Àmbito di diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di 
lavoro. 
1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e 
successive modificazioni ed integrazioni, le agenzie per il lavoro e gli altri 
operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati assicurano ai lavoratori 
il diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri 
dati devono essere comunicati, e garantiscono l'àmbito di diffusione dei dati 
medesimi indicato dai lavoratori stessi, anche ai fini del pieno soddisfacimento 
del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione. 
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
legislativo, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
nonché, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 
675, il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di 
trattamento dei dati personali di cui al presente decreto, disciplinando, fra 
gli altri, i seguenti elementi: 
a) le informazioni che possono essere comunicate e diffuse tra gli operatori che 
agiscono nell'àmbito del sistema dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro; 
b) le modalità attraverso le quali deve essere data al lavoratore la possibilità 
di esprimere le preferenze relative alla comunicazione e alla diffusione dei 
dati di cui al comma 1; 
c) le ulteriori prescrizioni al fine di dare attuazione alle disposizioni 
contenute nell'articolo 10. 
3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi in 
possesso dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento alla presenza in 
capo al lavoratore di particolari benefìci contributivi e fiscali, gli elementi 
contenuti nella scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 
19 dicembre 2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse. 
------------------------ 
 



9. Comunicazioni a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di 
informazione. 
1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri 
mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attività di 
ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione 
o somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici 
o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda e offerta di 
lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito 
riferimento ai soggetti in questione, o entità ad essi collegate perché facenti 
parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in 
quanto potenziali datori di lavoro. 
2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzanti 
qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la corrispondenza epistolare ed 
elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la ricerca di personale, le 
agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o 
accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione o di 
accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia 
interesse, la corretta e completa identificazione del soggetto stesso. 
3. Se le comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante annunci 
pubblicati su quotidiani e periodici o mediante reti di comunicazione 
elettronica, e non recano un facsimile di domanda comprensivo dell'informativa 
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicano 
il sito della rete di comunicazioni attraverso il quale il medesimo facsimile è 
conoscibile in modo agevole. 
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10. Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori. 
1. È fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e 
privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque 
trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro 
consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o 
politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato 
matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza, 
all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo 
linguistico, allo stato di salute nonché ad eventuali controversie con i 
precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che 
incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che 
costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento 
dell'attività lavorativa. È altresì fatto divieto di trattare dati personali dei 
lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini 
professionali e al loro inserimento lavorativo. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso impedire ai 
soggetti di cui al medesimo comma 1 di fornire specifici servizi o azioni mirate 
per assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca di una 
occupazione (1/ll). 
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(1/ll) Per l'applicazione del divieto di cui al presente articolo vedi l'art. 6, 
D.M. 13 ottobre 2004. 
 



11. Divieto di oneri in capo ai lavoratori. 
1. È fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o comunque 
di percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore. 
2. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei 
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o 
territoriale possono stabilire che la disposizione di cui al comma 1 non trova 
applicazione per specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati 
o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati. 
------------------------ 
 



12. Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito. 
1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare 
ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione 
corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per 
l'esercizio di attività di somministrazione. Le risorse sono destinate per 
interventi a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato 
intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e 
riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego e a 
prevedere specifiche misure di carattere previdenziale. 
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresì tenuti a 
versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della 
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo 
indeterminato. Le risorse sono destinate a: 
a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei 
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori; 
b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione 
di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del 
lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti; 
c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di 
lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni; 
d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione 
professionale. 
3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro di 
politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale delle imprese di 
somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei 
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative nel 
predetto àmbito. 
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale 
appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il 
contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro: 
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del 
codice civile; 
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del 
codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze 
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, 
comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruità, 
rispetto alle finalità istituzionali previste ai commi l e 2, dei criteri di 
gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare 
riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei 
fondi. 
6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, 
n. 196 (1/m). 
7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla 
disciplina di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196. 
8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, 
il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle 
relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo 
pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative 
sono versati ai fondi di cui al comma 4. 
9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, sentite le 
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale può ridurre i contributi di cui ai commi 1 e 
2 in relazione alla loro congruità con le finalità dei relativi fondi. 
------------------------ 
(1/m) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
 



13. Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato. 
1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro 
dei lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle 
agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito: 
a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai 
sensi del comma 2 dell'articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale 
di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi 
idonei e il coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e 
professionalità, e a fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle 
agenzie autorizzate alla somministrazione, con contratto di durata non inferiore 
a sei mesi; 
b) determinare altresì, per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di 
contratti di durata non inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del 
lavoratore, detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal 
lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di 
disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio la cui 
corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e 
detraendo dai contributi dovuti per l'attività lavorativa l'ammontare dei 
contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità di 
disoccupazione ordinaria o speciale. 
2. Il lavoratore destinatario delle attività di cui al comma 1 decade dai 
trattamenti di mobilità, qualora l'iscrizione nelle relative liste sia 
finalizzata esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o speciale, 
o da altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di 
disoccupazione o inoccupazione, quando: 
a) rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento nel 
mercato del lavoro ovvero rifiuti di essere avviato a un corso di formazione 
professionale autorizzato dalla regione o non lo frequenti regolarmente, fatti 
salvi i casi di impossibilità derivante da forza maggiore; 
b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non 
inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza; 
c) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede 
I.N.P.S. del lavoro prestato ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del 
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 
20 maggio 1988, n. 160. 
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività lavorative 
o di formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e 
alle qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 
80 minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni di 
cui al comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati. 
4. Nei casi di cui al comma 2, i responsabili della attività formativa ovvero le 
agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e al 
servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione 
dalle liste di mobilità, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti 
decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione, 
l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del trattamento medesimo, 
dandone comunicazione agli interessati. 
5. Avverso gli atti di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni alle 
direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in 
via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del 
ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al competente servizio per 
l'impiego ed all'I.N.P.S. 
6. Fino alla data di entrata in vigore di norme regionali che disciplinino la 
materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in presenza di una 
convenzione tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, 
anche attraverso le associazioni di rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie 
tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i 
comuni, le province o le regioni stesse. 
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento 
ad appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in 
convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo 
accreditamento ai sensi dell'articolo 7. 
8. Nella ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione 
di lavoro si assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il 
funzionamento della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e gli 
enti locali possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei 
limiti delle proprie disponibilità finanziarie. 
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14. Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati. 
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e 
dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 
12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del 
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 
6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei 
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative 
a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela 
delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 
novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa 
legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da 
parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto 
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed 
integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle 
cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti. 
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti: 
a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate; 
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro 
in cooperativa; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui 
all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente 
conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori 
svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa; 
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle 
commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità 
con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati 
dalle cooperative sociali; 
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle 
cooperative sociali; 
f) l'eventuale costituzione, anche nell'àmbito dell'agenzia sociale di cui 
all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a 
supporto delle attività previste dalla convenzione; 
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da 
realizzare con lo strumento della convenzione. 
3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in 
virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino 
particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo 
ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, 
comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini 
della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge 
cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna 
impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso 
per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di percentuali 
massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti 
percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 
35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in 
cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro. 
4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata 
all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini 
della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai 
sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 
------------------------ 
 



Capo III - Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico 
15. Princìpi e criteri generali. 
1. A garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 
4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione 
stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema 
aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una 
rete di nodi regionali. Tale sistema è alimentato da tutte le informazioni utili 
a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici 
e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle 
imprese. 
2. La borsa continua nazionale del lavoro è liberamente accessibile da parte dei 
lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto 
della rete. I lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove 
candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun 
intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente 
dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati. 
3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo 
di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base 
alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo 8 e a quelle rese 
dalle imprese riguardo l'àmbito temporale e territoriale prescelto. 
4. Gli àmbiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del 
lavoro sono: 
a) un livello nazionale finalizzato: 
1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di 
scambio; 
2) alla interoperabilità dei sistemi regionali; 
3) alla definizione dell'insieme delle informazioni che permettano la massima 
efficacia e trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di 
lavoro; 
b) un livello regionale che, nel quadro delle competenze proprie delle regioni 
di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro: 
1) realizza l'integrazione dei sistemi pubblici e privati presenti sul 
territorio; 
2) definisce e realizza il modello di servizi al lavoro; 
3) coopera alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione. 
5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni 
caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena 
operatività della borsa continua nazionale del lavoro in àmbito nazionale e 
comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende 
disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle province 
autonome che ne facciano richiesta nell'àmbito dell'esercizio delle loro 
competenze (1/mm). 
------------------------ 
(1/mm) Vedi, anche, il D.M. 13 ottobre 2004. 
 



16. Standard tecnici e flussi informativi di scambio. 
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare 
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
legislativo, stabilisce, di concerto con il Ministro della innovazione e della 
tecnologia, e d'intesa con le regioni e le province autonome, gli standard 
tecnici e i flussi informativi di scambio tra i sistemi, nonché le sedi tecniche 
finalizzate ad assicurare il raccordo e il coordinamento del sistema a livello 
nazionale. 
2. La definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi di scambio tra 
i sistemi avviene nel rispetto delle competenze definite nell'Accordo 
Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002 e delle disposizioni di cui 
all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
------------------------ 
 



17. Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del lavoro. 
1. Le basi informative costituite nell'àmbito della borsa continua nazionale del 
lavoro, nonché le registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro 
ai servizi competenti e la registrazione delle attività poste in essere da 
questi nei confronti degli utenti per come riportate nella scheda 
anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una base statistica 
omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi 
del presente decreto legislativo e poste in essere dal Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, le regioni e le province per i rispettivi àmbiti 
territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche sono effettuate in 
forma anonima. 
2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi 
informative in questione, nonché di quelle in essere presso gli Enti 
previdenziali in tema di contribuzioni percepite e prestazioni erogate, tiene 
conto delle esigenze conoscitive generali, incluse quelle di ordine statistico 
complessivo rappresentate nell'àmbito del SISTAN e da parte dell'ISTAT, nonché 
di quesiti specifici di valutazione di singole politiche ed interventi formulati 
ai sensi e con le modalità dei commi successivi del presente articolo. 
3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 7 del 
decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli articoli 2 e 6 del 
decreto legislativo n. 297 del 2002, così come la definizione di tutti i flussi 
informativi che rientrano nell'àmbito della borsa continua nazionale del lavoro, 
ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle esigenze 
definite nei commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla 
attuazione del presente decreto, le necessarie direttive agli Enti 
previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle indicazioni di una Commissione di 
esperti in politiche del lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio e 
valutazione delle politiche occupazionali, da costituire presso lo stesso 
Ministero ed in cui siano presenti rappresentanti delle regioni e delle 
province, degli Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero 
dell'economia e delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali. 
4. La medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con rappresentanti delle 
parti sociali, è inoltre incaricata di definire, entro sei mesi dalla attuazione 
del presente decreto, una serie di indicatori di monitoraggio finanziario, 
fisico e procedurale dei diversi interventi di cui alla presente legge. Detti 
indicatori, previo esame ed approvazione della Conferenza unificata, 
costituiranno linee guida per le attività di monitoraggio e valutazione condotte 
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle regioni e dalle 
province per i rispettivi àmbiti territoriali di riferimento e in particolare 
per il contenuto del Rapporto annuale di cui al comma 6. 
5. In attesa dell'entrata a regime della borsa continua nazionale del lavoro il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con la 
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, uno o più modelli di rilevazione da somministrare alle agenzie 
autorizzate o accreditate, nonché agli enti di cui all'articolo 6. La mancata 
risposta al questionario di cui al comma precedente è valutata ai fini del 
ritiro dell'autorizzazione o accreditamento. 
6. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee 
guida definite con le modalità di cui al comma 4 nonché della formulazione di 
specifici quesiti di valutazione di singole politiche ed interventi formulati 
annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti dall'implementazione di 
obblighi e programmi comunitari, il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, avvalendosi di proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL, 
predispone un Rapporto annuale, al Parlamento e alla Conferenza unificata, che 
presenti una rendicontazione dettagliata e complessiva delle politiche 
esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei servizi di cui al presente 
decreto legislativo, sulla base di schemi statistico-contabili oggettivi e 
internazionalmente comparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi di 
supporto alla valutazione delle singole politiche che lo stesso Ministero, le 
regioni, le province o altri attori responsabili della conduzione, del disegno o 
del coordinamento delle singole politiche intendano esperire. 
7. Le attività di monitoraggio devono consentire di valutare l'efficacia delle 
politiche attive per il lavoro, nonché delle misure contenute nel presente 
decreto, anche nella prospettiva delle pari opportunità e, in particolare, della 
integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati. 
8. Con specifico riferimento ai contratti di apprendistato, è istituita presso 
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, una Commissione di sorveglianza con 
compiti di valutazione in itinere della riforma. Detta Commissione è composta da 
rappresentanti ed esperti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali, nel cui àmbito si individua il Presidente, dal Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalle regioni e province 
autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La Commissione, che 
si riunisce almeno tre volte all'anno, definisce in via preventiva indicatori di 
risultato e di impatto e formula linee guida per la valutazione, predisponendo 
quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di cui al comma 6 
dovrà farsi carico e può commissionare valutazioni puntuali su singoli aspetti 
della riforma. Sulla base degli studi valutativi commissionati nonché delle 
informazioni contenute nel Rapporto annuale di cui al comma precedente, la 
Commissione potrà annualmente formulare pareri e valutazioni. In ogni caso, 
trascorsi tre anni dalla approvazione del presente decreto, la Commissione 
predisporrà una propria Relazione che, sempre sulla base degli studi e delle 
evidenze prima richiamate, evidenzi le realizzazioni e i problemi esistenti, 
evidenziando altresì le possibili modifiche alle politiche in oggetto. Le 
risorse per gli studi in questione derivano dal bilancio del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali - Ufficio centrale orientamento e formazione 
professionale dei lavoratori. 
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Capo IV - Regime sanzionatorio 
18. Sanzioni (1/n). 
1. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, 
lettere a) e b), è punito con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni 
lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi è sfruttamento dei 
minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino 
al sestuplo. L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, 
comma 1, lettera c), è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e 
dell'ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non vi è scopo di lucro, la pena è 
dell'ammenda da euro 500 a euro 2500. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è 
dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. 
L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, 
lettere d) ed e), è punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750. Se non vi è 
scopo di lucro, la pena è dell'ammenda da euro 250 a euro 1250. Nel caso di 
condanna, è disposta, in ogni caso, la confisca del mezzo di trasporto 
eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività di cui al presente comma 
(1/o). 
2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di 
prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 
4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui 
all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi 
previsti, si applica la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore 
occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la 
pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al 
sestuplo (1/p). 
3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo 20, commi 3, 4 
e 5, e articolo 21, commi 1 e 2, nonché, per il solo somministratore, la 
violazione del disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21, è punita con 
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250 (1/q). 
4. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi esiga o comunque 
percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro 
oggetto di somministrazione è punito con la pena alternativa dell'arresto non 
superiore ad un anno o dell'ammenda da € 2.500 a € 6.000. In aggiunta alla 
sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo (1/r). 
5. In caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le disposizioni 
di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché nei casi più 
gravi, l'autorità competente procede alla sospensione della autorizzazione di 
cui all'articolo 4. In ipotesi di recidiva viene revocata l'autorizzazione. 
5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, 
e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, 
l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di 
euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è 
sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda 
è aumentata fino al sestuplo (1/s). 
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio decreto, 
criteri interpretativi certi per la definizione delle varie forme di contenzioso 
in atto riferite al pregresso regime in materia di intermediazione e 
interposizione nei rapporti di lavoro. 
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(1/n) Rubrica così sostituita dall'art. 4, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
(1/o) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
(1/p) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
(1/q) Comma così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
(1/r) Comma così rettificato con Comunicato 28 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 28 
ottobre 2003, n. 251). 
(1/s) Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
 



19. Sanzioni amministrative. 
1. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano 
pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 sono 
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro. 
2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto 
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 6, comma 
1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato. 
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 7, del 
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 
6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, di cui 
all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come 
sostituito dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto legislativo n. 297 del 
2002, e di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949, n. 264, 
così come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 
del 2002, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro 
per ogni lavoratore interessato. 
4. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4, del decreto 
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 6, comma 
1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni lavoratore interessato. 
5. Nel caso di omessa comunicazione contestuale, omessa comunicazione di 
cessazione e omessa comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro comprese 
le pubbliche amministrazioni sono ammessi al pagamento della sanzione minima 
ridotta della metà qualora l'adempimento della comunicazione venga effettuato 
spontaneamente entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data di inizio 
dell'omissione. 
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TITOLO III 
Somministrazione di lavoro appalto di servizi, distacco. 
Capo I - Somministrazione di lavoro 
20. Condizioni di liceità. 
1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni 
soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, 
di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle 
disposizioni di cui agli articoli 4 e 5. 
2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria 
attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo 
dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del 
somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa 
presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato 
motivo di risoluzione del contratto di lavoro. 
3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a 
tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è 
ammessa: 
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la 
progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi 
informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati; 
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria; 
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto 
e movimentazione di macchinari e merci; 
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché 
servizi di economato; 
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, 
programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del 
personale, ricerca e selezione del personale; 
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione 
commerciale; 
g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative 
imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 
del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi 
strutturali; 
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o 
smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con 
specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali 
richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa 
per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa; 
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali 
o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative. 
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di 
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se 
riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in 
misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della 
somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi 
nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi 
in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 
settembre 2001, n. 368. 
5. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato: 
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive 
nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti 
collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, 
che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce 
il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia 
operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto 
al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti 
alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; 
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi 
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e 
successive modifiche. 
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21. Forma del contratto di somministrazione. 
1. Il contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e 
contiene i seguenti elementi: 
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; 
b) il numero dei lavoratori da somministrare; 
c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o 
sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 20; 
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute 
del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate; 
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione; 
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento; 
g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni 
lavorative; 
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento 
diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei 
contributi previdenziali; 
i) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore 
gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in 
favore dei prestatori di lavoro; 
j) assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i 
trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; 
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del 
somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del 
trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto 
salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. 
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le 
indicazioni contenute nei contratti collettivi. 
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata 
prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore, devono essere 
comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore 
all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio 
presso l'utilizzatore. 
4. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione è nullo e i 
lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze 
dell'utilizzatore (1/t). 
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(1/t) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
 



22. Disciplina dei rapporti di lavoro. 
1. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra 
somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale 
dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali. 
2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra 
somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al 
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni 
caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Il 
termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere 
prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la 
durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore. 
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato a 
tempo indeterminato, nel medesimo è stabilita la misura della indennità mensile 
di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al 
lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di 
assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo 
applicabile al somministratore e comunque non è inferiore alla misura prevista, 
ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in caso di 
assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale anche presso il 
somministratore. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni 
istituto di legge o di contratto collettivo (1/u). 
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, non 
trovano applicazione anche nel caso di fine dei lavori connessi alla 
somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso trovano applicazione 
l'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le tutele del lavoratore di 
cui all'articolo 12. 
5. In caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro non è 
computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di 
normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle 
relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. 
6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui 
all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000, non si 
applicano in caso di somministrazione (1/uu). 
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(1/u) Per la determinazione dell'indennità di cui al presente comma vedi il D.M. 
10 marzo 2004. 
(1/uu) La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 50 (Gazz. 
Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente comma. 
 



23. Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime 
della solidarietà. 
1. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento 
economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di 
pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Restano in ogni 
caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai 
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196. 
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento ai 
contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati 
nell'àmbito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione 
professionale erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con 
Regioni, Province ed enti locali ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 13. 
3. L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere 
ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali. 
4. I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e 
criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche 
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati 
tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori 
dipendenti dal somministratore hanno altresì diritto a fruire di tutti i servizi 
sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore addetti 
alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato 
alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una 
determinata anzianità di servizio. 
5. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la 
salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra 
all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività 
lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni 
recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive 
modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere 
che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta 
indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è 
adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o 
comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore 
conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 
626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresì, 
nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti 
nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli 
obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. 
6. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a 
mansioni non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve 
darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al 
lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, 
l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti 
al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del 
danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori. 
7. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al 
somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che 
formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 
maggio 1970, n. 300. 
8. In caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato è nulla ogni 
clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore 
di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione. 
9. La disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nel caso in cui al 
lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal 
contratto collettivo applicabile al somministratore. 
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24. Diritti sindacali e garanzie collettive. 
1. Ferme restando le disposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa, ai 
lavoratori delle società o imprese di somministrazione e degli appaltatori si 
applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e 
successive modificazioni. 
2. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per 
tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività 
sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle 
imprese utilizzatrici. 
3. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso somministratore e che 
operano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione 
secondo la normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla 
contrattazione collettiva. 
4. L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle 
rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di 
categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale: 
a) il numero e i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della 
stipula del contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di 
urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le 
predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi; 
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di 
lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei 
contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il 
numero e la qualifica dei lavoratori interessati. 
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25. Norme previdenziali. 
1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, 
previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del 
somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della 
legge 9 marzo 1989, n. 88, è inquadrato nel settore terziario. Sulla indennità 
di disponibilità di cui all'articolo 22, comma 3, i contributi sono versati per 
il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia 
di minimale contributivo. 
2. Il somministratore non è tenuto al versamento della aliquota contributiva di 
cui all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. 
3. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie 
professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono determinati in relazione al tipo 
e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati 
in relazione al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la attività svolta 
dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte 
dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o 
medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione 
effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa 
utilizzatrice la stessa non sia già assicurata. 
4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici 
trovano applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e 
assistenziali previsti dai relativi settori. 
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26. Responsabilità civile. 
1. Nel caso di somministrazione di lavoro l'utilizzatore risponde nei confronti 
dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio 
delle sue mansioni. 
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27. Somministrazione irregolare. 
1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle 
condizioni di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), 
il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 
414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne 
ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle 
dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione. 
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal 
somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono 
a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal 
debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. 
Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione 
del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto 
luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente 
utilizzato la prestazione. 
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, 
che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato 
esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento, 
all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può 
essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte 
tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore. 
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28. Somministrazione fraudolenta. 
1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione 
di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme 
inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, 
somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per 
ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione. 
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Capo II - Appalto e distacco 
29. Appalto. 
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il 
contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del 
codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la 
organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche 
risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in 
contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei 
lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del 
medesimo appaltatore, del rischio d'impresa. 
2. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro 
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi il committente 
imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro 
il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai 
lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti (1/v). 
3. L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro 
di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di 
lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento 
d'azienda o di parte d'azienda. 
3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto 
disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso 
giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato 
anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione 
di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si 
applica il disposto dell'articolo 27, comma 2 (1/w). 
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le disposizioni di 
cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il committente sia una persona 
fisica che non esercita attività di impresa o professionale (1/x). 
------------------------ 
(1/v) Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
(1/w) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
(1/x) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
 



30. Distacco. 
1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per 
soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a 
disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività 
lavorativa. 
2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento 
economico e normativo a favore del lavoratore. 
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il 
consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una 
unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, 
il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, 
organizzative, produttive o sostitutive. 
4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del 
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 
19 luglio 1993, n. 236. 
4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, 
il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma 
dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al 
soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di 
lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto 
dell'articolo 27, comma 2 (1/y). 
------------------------ 
(1/y) Comma aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
 



TITOLO IV 
Disposizioni in materia di gruppi di impresa e trasferimento d'azienda. 
31. Gruppi di impresa. 
1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice 
civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo 
svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, 
n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate. 
2. I consorzi di società cooperative, costituiti ai sensi dell'articolo 27 del 
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, 
possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 
1979, n. 12, per conto delle società consorziate o delegarne l'esecuzione a una 
società consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il tramite dei 
consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi, così come 
previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (1/z). 
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della 
individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e 
legislative in capo alle singole società datrici di lavoro. 
------------------------ 
(1/z) Comma così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
 



32. Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile. 
1. (2). 
2. (2/a). 
------------------------ 
(2) Sostituisce il quinto comma dell'articolo 2112 del Codice Civile. 
(2/a) Il presente comma, modificato dall'art. 9 D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 
aggiunge un comma all'articolo 2112 del Codice Civile. 
 



TITOLO V 
Tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile. 
Capo I - Lavoro intermittente 
33. Definizione e tipologie. 
1. Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un 
lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare 
la prestazione lavorativa nei limiti di cui all'articolo 34. 
2. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo 
determinato. 
------------------------ 
 



34. Casi di ricorso al lavoro intermittente. 
1. Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento 
di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze 
individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e 
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o 
territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del 
mese o dell'anno ai sensi dell'articolo 37 (3). 
2. In via sperimentale il contratto di lavoro intermittente può essere altresì 
concluso anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con 
meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano 
stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di 
collocamento. 
3. È vietato il ricorso al lavoro intermittente: 
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; 
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive 
nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti 
collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, 
che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce 
il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali 
sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con 
diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori 
adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente; 
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi 
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e 
successive modificazioni. 
------------------------ 
(3) Comma così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
 



35. Forma e comunicazioni. 
1. Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini 
della prova dei seguenti elementi: 
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste 
dall'articolo 34 che consentono la stipulazione del contratto; 
b) luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal 
lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso 
non può essere inferiore a un giorno lavorativo; 
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la 
prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista, nei 
limiti di cui al successivo articolo 36; 
d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato 
a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di 
rilevazione della prestazione; 
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di 
disponibilità; 
f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo 
di attività dedotta in contratto. 
2. Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le 
indicazioni contenute nei contratti collettivi ove previste. 
3. Fatte salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di 
lavoro è altresì tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze 
sindacali aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di 
lavoro intermittente. 
------------------------ 
 



36. Indennità di disponibilità. 
1. Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura della indennità 
mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore 
per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al 
datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di detta indennità è 
stabilita dai contratti collettivi e comunque non è inferiore alla misura 
prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori 
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (3/a). 
2. Sulla indennità di disponibilità di cui al comma 1 i contributi sono versati 
per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in 
materia di minimale contributivo. 
3. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge 
o di contratto collettivo. 
4. In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile 
rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il 
datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Nel periodo di 
temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di 
disponibilità. 
5. Ove il lavoratore non provveda all'adempimento di cui al comma che precede, 
perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici 
giorni, salva diversa previsione del contratto individuale. 
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi in 
cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del 
datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla 
chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della 
quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo 
all'ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno nella 
misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro. 

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la misura della 
retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai 
sensi dell'articolo 33 possono versare la differenza contributiva per i periodi 
in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella 
convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di disponibilità fino a 
concorrenza della medesima misura (3/b). 
------------------------ 
(3/a) Per la determinazione dell'indennità di cui al presente comma vedi il D.M. 
10 marzo 2004. 
(3/b) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 
dicembre 2004. 
 



37. Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell'arco della settimana, 
del mese o dell'anno. 
1. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine 
settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e 
pasquali l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36 è corrisposta al 
prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di 
lavoro. 
2. Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti 
collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. 
------------------------ 
 



38. Principio di non discriminazione. 
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti 
dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i 
periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno 
favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte. 
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore 
intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa 
effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della 
retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e 
dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, 
maternità, congedi parentali. 
3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a 
rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di alcun diritto 
riconosciuto ai lavoratori subordinati nè matura alcun trattamento economico e 
normativo, salvo l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36. 
------------------------ 
 



39. Computo del lavoratore intermittente. 
1. Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, 
ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di 
lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre. 
------------------------ 
 



40. Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva. 
1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e 
dell'articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo 
nazionale dei casi di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei 
datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo. 
In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con 
proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo 
interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni 
espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui è ammissibile il 
ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all'articolo 
34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2 (3/c). 
------------------------ 
(3/c) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.M. 23 
ottobre 2004. 
 



Capo II - Lavoro ripartito 
41. Definizione e vincolo di solidarietà. 
1. Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante 
il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica 
obbligazione lavorativa. 
2. Fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una 
diversa intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e 
direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa 
nei limiti di cui al presente capo. 
3. Fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsioni dei contratti 
o accordi collettivi, i lavoratori hanno la facoltà di determinare 
discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di 
modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, nel 
qual caso il rischio della impossibilità della prestazione per fatti attinenti a 
uno dei coobbligati è posta in capo all'altro obbligato. 
4. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o 
entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo 
previo consenso del datore di lavoro. 
5. Salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno 
dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo 
contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del 
datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere 
l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il 
contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro 
subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile. 
6. Salvo diversa intesa tra le parti, l'impedimento di entrambi i lavoratori 
coobbligati è disciplinato ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile. 
------------------------ 
 



42. Forma e comunicazioni. 
1. Il contratto di lavoro ripartito è stipulato in forma scritta ai fini della 
prova dei seguenti elementi: 
a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, 
settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei 
lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la 
possibilità per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in 
qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione 
consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro; 
b) il luogo di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo spettante a 
ciascun lavoratore; 
c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo 
di attività dedotta in contratto. 
2. Ai fini della possibilità di certificare le assenze, i lavoratori sono tenuti 
a informare preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale, 
in merito all'orario di lavoro di ciascuno dei soggetti coobbligati. 
------------------------ 
 



43. Disciplina applicabile. 
1. La regolamentazione del lavoro ripartito è demandata alla contrattazione 
collettiva nel rispetto delle previsioni contenute nel presente capo. 
2. In assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto stabilito nel 
presente capo, trova applicazione, nel caso di prestazioni rese a favore di un 
datore di lavoro, la normativa generale del lavoro subordinato in quanto 
compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito. 
------------------------ 
 



44. Principio di non discriminazione. 
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti 
dalla legislazione vigente, il lavoratore coobbligato non deve ricevere, per i 
periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno 
favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte 
(3/d). 
2. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori coobbligati è 
riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente 
eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione 
globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti 
per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, congedi parentali. 
3. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha diritto di partecipare alle riunioni 
assembleari di cui all'articolo 20, legge 20 maggio 1970, n. 300, entro il 
previsto limite complessivo di dieci ore annue, il cui trattamento economico 
verrà ripartito fra i coobbligati proporzionalmente alla prestazione lavorativa 
effettivamente eseguita. 
------------------------ 
(3/d) Comma così corretto con Comunicato 28 ottobre 2003. 
 



45. Disposizioni previdenziali. 
1. Ai fini delle prestazioni della assicurazione generale e obbligatoria per la 
invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, della indennità di malattia e di ogni 
altra prestazione previdenziale e assistenziale e delle relative contribuzioni 
connesse alla durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale della 
prestazione lavorativa i lavoratori contitolari del contratto di lavoro 
ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle 
prestazioni e dei contributi andrà tuttavia effettuato non preventivamente ma 
mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell'effettivo svolgimento 
della prestazione lavorativa. 
------------------------ 
 



Capo III - Lavoro a tempo parziale 
46. Norme di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e 
successive modifiche e integrazioni. 
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, così come modificato dal 
decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
a) (4); 
b) (5); 
c) (6); 
d) (7); 
e) (8); 
f) (9); 
g) all'articolo 3, il comma 4, ultimo periodo, è soppresso; 
h) (10); 
i) all'articolo 3, il comma 6 è abrogato; 
j) (11); 
k) (12); 
l) (13); 
m) (14); 
n) i commi 11, 12, 13 e 15 dell'articolo 3 sono soppressi; 
o) (15); 
p) il comma 2 dell'articolo 6 è soppresso; 
q) l'articolo 7 è soppresso; 
r) (16); 
s) (17); 
t) (18). 
------------------------ 
(4) Sostituisce la lettera a) del comma 2 dell'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, 
n. 61. 
(5) Sostituisce il comma 3 dell'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61. 
(6) Sostituisce il comma 4 dell'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61. 
(7) Sostituisce il comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61. 
(8) Sostituisce il comma 2 dell'art. 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61. 
(9) Sostituisce il comma 3 dell'art. 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61. 
(10) Sostituisce il comma 5 dell'art. 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61. 
(11) Sostituisce il comma 7 dell'art. 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61. 
(12) Sostituisce il comma 8 dell'art. 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61. 
(13) Sostituisce il comma 9 dell'art. 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61. 
(14) Sostituisce il comma 10 dell'art. 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61. 
(15) Sostituisce l'art. 5, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61. 
(16) Sostituisce il comma 2 dell'art. 8, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61. 
(17) Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter all'art. 8, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61. 
(18) Aggiunge l'art. 12-bis al D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61. 
 



TITOLO VI 
Apprendistato e contratto di inserimento. 
Capo I - Apprendistato 
47. Definizione, tipologie e limiti quantitativi. 
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di 
istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le 
seguenti tipologie: 
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di 
istruzione e formazione; 
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una 
qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento 
tecnico-professionale; 
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di 
alta formazione. 
2. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con 
contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze 
specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il 
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o 
specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere 
apprendisti in numero non superiore a tre. La presente norma non si applica alle 
imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui 
all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 
3. In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del 
presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia. 
------------------------ 
 



48. Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e 
formazione. 
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di 
apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i 
giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni. 
2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di 
istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato 
al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è 
determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di 
studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio 
delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti 
privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti ai 
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. 
3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di 
istruzione e formazione è disciplinato in base ai seguenti princìpi: 
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione 
lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della 
qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla 
base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale; 
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo; 

c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al 
termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 
2118 del codice civile; 
d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in 
assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. 
4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per 
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle 
regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e 
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e princìpi direttivi: 
a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, 
n. 53; 
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, 
congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto 
stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della 
legge 28 marzo 2003, n. 53; 
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, 
territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno 
degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale 
nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti; 
d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso 
di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai 
fini contrattuali; 
e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; 
f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate. 
------------------------ 
 



49. Apprendistato professionalizzante. 
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di 
apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione 
attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, 
trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto 
anni e i ventinove anni. 
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi 
della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato 
professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di 
età. 
3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale 
stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del 
contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può 
comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei. 
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai 
seguenti princìpi: 
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto 
del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica 
che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli 
esiti della formazione aziendale od extra-aziendale; 
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo; 

c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al 
termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 
2118 del codice civile; 
d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'àmbito del 
diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato 
professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3; 

e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in 
assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. 
5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato 
professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e 
Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei 
seguenti criteri e princìpi direttivi: 
a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla 
azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di 
base e tecnico-professionali; 
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, 
territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro 
comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno 
degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della 
formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla 
capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni; 
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso 
di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai 
fini contrattuali; 
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; 
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate. 
------------------------ 
 



50. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta 
formazione. 
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di 
apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, 
per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, 
nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della 
legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i 
ventinove anni. 
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi 
della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato di cui al comma 
1 può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 
3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata 
dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta 
formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla 
formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e 
dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative. 
------------------------ 
 



51. Crediti formativi. 
1. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di 
apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di 
istruzione e di istruzione e formazione professionale. 
2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero 
dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le 
regioni e le province autonome definisce le modalità di riconoscimento dei 
crediti di cui al comma che precede, nel rispetto delle competenze delle regioni 
e province autonome e di quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza unificata 
Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel D.M. 31 maggio 2001 
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. 
------------------------ 
 



52. Repertorio delle professioni. 
1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali è istituito 
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle 
professioni predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il 
Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei 
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni. 
------------------------ 
 



53. Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali. 
1. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del 
lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria 
spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai 
lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni 
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. 

2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i 
lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei 
limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di 
particolari normative e istituti. 
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, restano 
fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sarà 
tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le 
modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In caso di inadempimento nella 
erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di 
lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli 
articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a 
versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con 
riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato 
raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 
100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di 
qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione (19). 
4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 
19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni. 
------------------------ 
(19) Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
 



Capo II - Contratto di inserimento 
54. Definizione e campo di applicazione. 
1. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, 
mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali 
del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il 
reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone: 
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni; 
b) disoccupati di lunga durata da ventinove fino a trentadue anni; 
c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di 
lavoro; 
d) lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non 
abbiano lavorato per almeno due anni; 
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di 
occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e 
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il 
tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile; 
f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave 
handicap fisico, mentale o psichico. 
2. I contratti di inserimento possono essere stipulati da: 
a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi; 
b) gruppi di imprese; 
c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive; 
d) fondazioni; 
e) enti di ricerca, pubblici e privati; 
f) organizzazioni e associazioni di categoria. 
3. Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di cui al 
comma 2 devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei 
lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto 
mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, 
quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di 
lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del 
periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a 
tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della 
presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i 
quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato 
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando, nei diciotto 
mesi precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo 
contratto di inserimento. 
5. Restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di cui 
all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di 
reinserimento dei lavoratori disoccupati. 
------------------------ 
 



55. Progetto individuale di inserimento. 
1. Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento è la definizione, 
con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, 
finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del 
lavoratore stesso al contesto lavorativo. 
2. I contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei 
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze 
sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e 
successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie 
determinano, anche all'interno degli enti bilaterali, le modalità di definizione 
dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento alla 
realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi 
interprofessionali per la formazione continua, in funzione dell'adeguamento 
delle capacità professionali del lavoratore, nonché le modalità di definizione e 
sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti 
ad agevolare il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1. 
3. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma 2, la 
determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di lavoro delle 
modalità di definizione dei piani individuali di inserimento, il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate 
dei datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere 
l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi 
successivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via 
provvisoria e con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute 
nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e 
delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, le 
modalità di definizione dei piani individuali di inserimento di cui al comma 2. 
4. La formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto di 
lavoro dovrà essere registrata nel libretto formativo. 
5. In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di 
inserimento di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che 
siano tali da impedire la realizzazione della finalità di cui all'articolo 54, 
comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la 
contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di 
inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore 
al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100 per cento. La 
maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione 
prevista in caso di omessa contribuzione (20). 
------------------------ 
(20) Comma così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
 



56. Forma. 
1. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve 
essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento di cui 
all'articolo 55. 
2. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende 
assunto a tempo indeterminato. 
------------------------ 
 



57. Durata. 
1. Il contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può 
essere superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori di cui 
all'articolo 54, comma 1, lettera f), la durata massima può essere estesa fino a 
trentasei mesi. 
2. Nel computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli eventuali 
periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, 
nonché dei periodi di astensione per maternità. 
3. Il contratto di inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali 
proroghe del contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata indicato 
al comma 1. 
------------------------ 
 



58. Disciplina del rapporto di lavoro. 
1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali 
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale e dei contratti collettivi aziendali 
stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della 
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle 
rappresentanze sindacali unitarie, ai contratti di inserimento si applicano, per 
quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 
2001, n. 368. 
2. I contratti collettivi di cui al comma 1 possono stabilire le percentuali 
massime dei lavoratori assunti con contratto di inserimento. 
------------------------ 
 



59. Incentivi economici e normativi. 
1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del 
lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria 
spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai 
lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni 
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto 
di inserimento oggetto del contratto. 
2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori 
assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti 
numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di 
particolari normative e istituti. 
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli 
incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di 
formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori 
di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f), nel rispetto del 
regolamento (CE) n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002 della Commissione, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 13 dicembre 2002 (21). 
------------------------ 
(21) Comma così modificato dall'art. 13, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
 



59-bis Disciplina transitoria dei contratti di formazione e lavoro. 
1. Ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre 2003 e fino al 
31 ottobre 2004, sulla base di progetti autorizzati entro il 23 ottobre 2003, si 
applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del presente 
decreto legislativo, ad eccezione dei benefìci economici previsti in materia di 
contratti di formazione e lavoro, per i quali si applica la disciplina di cui al 
comma 2. 
2. Per poter accedere ai benefìci economici previsti dalla disciplina vigente 
prima della data del 24 ottobre 2003 in materia di contratti di formazione e 
lavoro, nel limite massimo complessivo di 16.000 lavoratori, i datori di lavoro, 
che abbiano stipulato i contratti di cui al comma 1, devono presentare, entro 
trenta giorni dalla stipula, domanda all'lNPS contenente l'indicazione del 
numero dei contratti stipulati. Alla domanda va allegata copia delle rispettive 
autorizzazioni. 
3. L'I.N.P.S. ammette, entro il 30 novembre 2004 e nel limite numerico di cui al 
comma 2, l'accesso ai benefìci economici di cui allo stesso comma 2, secondo il 
criterio della priorità della data della stipula del contratto di formazione e 
lavoro. L'accesso ai benefìci è comunque concesso in via prioritaria ai 
contratti di formazione e lavoro stipulati nell'àmbito di contratti d'area o 
patti territoriali (22). 
------------------------ 
(22) Articolo aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. Vedi, anche, 
quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 14. 
 



60. Tirocini estivi di orientamento. 
1. Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante le 
vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente iscritto 
a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine 
e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico. 
2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e 
si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e scolastico e 
l'inizio di quello successivo. Tale durata è quella massima in caso di pluralità 
di tirocini. 
3. Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono superare 
l'importo massimo mensile di 600 euro. 
4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti limiti 
percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo 
di orientamento. 
5. Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si applicano le 
disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e al D.M. 25 
marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (22/a). 
------------------------ 
(22/a) La Corte costituzionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 50 (Gazz. 
Uff. 2 febbraio 2005, n. 5 - Prima Serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, 
l'illegittimità del presente articolo. 
 



TITOLO VII 
Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. 
Capo I - Lavoro a progetto e lavoro occasionale 
61. Definizione e campo di applicazione. 
1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, 
i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente 
personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del 
codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti 
specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e 
gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto 
del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal 
tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa. 
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, 
intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta 
giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il 
compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 
mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel 
presente capo. 
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni 
intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi 
albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente 
decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione 
coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in 
favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle 
federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti 
di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e 
disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì 
esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di 
amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e 
commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia. 
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione 
di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per 
il collaboratore a progetto. 
------------------------ 
 



62. Forma. 
1. Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve 
contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: 
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di 
lavoro; 
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata 
nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; 
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le 
modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; 
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla 
esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non 
possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione 
dell'obbligazione lavorativa; 
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore 
a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4. 
------------------------ 
 



63. Corrispettivo. 
1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato 
alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi 
normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di 
esecuzione del rapporto. 
------------------------ 
 



64. Obbligo di riservatezza. 
1. Salvo diverso accordo tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere 
la sua attività a favore di più committenti. 
2. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i 
committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai 
programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in 
pregiudizio della attività dei committenti medesimi. 
------------------------ 
 



65. Invenzioni del collaboratore a progetto. 
1. Il lavoratore a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della 
invenzione fatta nello svolgimento del rapporto. 
2. I diritti e gli obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, 
compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 
633, e successive modificazioni. 
------------------------ 
 



66. Altri diritti del collaboratore a progetto. 
1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non 
comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza 
erogazione del corrispettivo. 
2. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e 
infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del 
contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere 
dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto 
della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero 
superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. 
3. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 
centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. 

4. Oltre alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e 
successive modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui 
all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive 
modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente 
capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto 
legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la 
prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le 
norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le 
norme di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 
del D.M. 12 gennaio 2001 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001. 
------------------------ 
 



67. Estinzione del contratto e preavviso. 
1. I contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della 
realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne 
costituisce l'oggetto. 
2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa 
ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite 
dalle parti nel contratto di lavoro individuale. 
------------------------ 
 



68. Rinunzie e transazioni. 
1. Nella riconduzione a un progetto, programma di lavoro o fase di esso dei 
contratti di cui all'articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di 
lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le 
parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo VIII 
secondo lo schema dell'articolo 2113 del codice civile (23). 
------------------------ 
(23) Articolo così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
 



69. Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e 
conversione del contratto. 
1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza 
l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso 
ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. 
2. Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi 
dell'articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, 
esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla 
tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. 
3. Ai fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato 
esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento, 
all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di 
esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e 
scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente. 
------------------------ 
 



Capo II - Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari 
soggetti 
70. Definizione e campo di applicazione. 
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di 
natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o 
comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di 
uscirne, nell'àmbito: 
a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la 
assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con 
handicap; 
b) dell'insegnamento privato supplementare; 
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di 
edifici e monumenti; 
d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o 
caritatevoli; 
e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo 
svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi 
naturali improvvisi, o di solidarietà. 
2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più 
beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, 
intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata 
complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in 
ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 5 mila euro 
sempre nel corso di un anno solare (24). 
------------------------ 
(24) Comma così modificato dall'art. 16, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
 



71. Prestatori di lavoro accessorio. 
1. Possono svolgere attività di lavoro accessorio: 
a) disoccupati da oltre un anno; 
b) casalinghe, studenti e pensionati; 
c) disabili e soggetti in comunità di recupero; 
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi 
successivi alla perdita del lavoro. 
2. I soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere prestazioni di lavoro 
accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle 
province, nell'àmbito territoriale di riferimento, o ai soggetti accreditati di 
cui all'articolo 7. A seguito della loro comunicazione i soggetti interessati 
allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, 
una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione. 
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72. Disciplina del lavoro accessorio. 
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano 
presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di 
lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni e 
periodicamente aggiornato. 
2. Tale valore nominale è stabilito tenendo conto della media delle retribuzioni 
rilevate per le attività lavorative affini a quelle di cui all'articolo 70, 
comma 1, nonché del costo di gestione del servizio. 
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso il 
concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione dei buoni 
ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Tale compenso 
è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di 
disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. 
4. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che 
presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale; effettua 
il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla 
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 
335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini 
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del 
valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto, di cui 
al comma 1, a titolo di rimborso spese. 
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, 
individua le aree metropolitane e il concessionario del servizio attraverso cui 
avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni di lavoro accessorio 
e regolamenta criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al 
comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali (25). 
------------------------ 
(25) Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. Vedi, 
anche, quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 17. 
 



73. Coordinamento informativo a fini previdenziali. 
1. Al fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento 
delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate 
contributive, conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio 
disciplinate dalla presente legge, anche al fine di formulare proposte per 
adeguamenti normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui 
all'articolo che precede, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
2. Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con INPS e 
INAIL, una relazione sull'andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio e 
ne riferisce al Parlamento. 
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74. Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro. 
1. Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un 
rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e 
affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve 
periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza 
corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei 
lavori. 
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TITOLO VIII 
Procedure di certificazione. 
Capo I - Certificazione dei contratti di lavoro 
75. Finalità. 
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti 
di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione del contratto secondo la 
procedura volontaria stabilita nel presente Titolo (26). 
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(26) Articolo così sostituito dall'art. 18, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
 



76. Organi di certificazione. 
1. Sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le 
commissioni di certificazione istituite presso: 
a) gli enti bilaterali costituiti nell'àmbito territoriale di riferimento ovvero 
a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita 
nell'àmbito di organismi bilaterali a competenza nazionale; 
b) le Direzioni provinciali del lavoro e le province, secondo quanto stabilito 
da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro 
sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto (27); 
c) le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie, 
registrate nell'albo di cui al comma 2, esclusivamente nell'àmbito di rapporti 
di collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto del lavoro di 
ruolo ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 382. 
2. Per essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le università 
sono tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, 
della università e della ricerca. Per ottenere la registrazione le università 
sono tenute a inviare, all'atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed 
elaborati contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei 
contratti di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali (28). 
3. Le commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere 
convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria 
di certificazione. 
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(27) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 21 
luglio 2004. 
(28) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 14 giugno 
2004. 
 



77. Competenza. 
1. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della 
procedura di certificazione presso le commissioni di cui all'articolo 76, comma 
1, lettera b), le parti stesse devono rivolgersi alla commissione nella cui 
circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto 
il lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio 
della procedura di certificazione alle commissioni istituite a iniziativa degli 
enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle 
rispettive associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro. 
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78. Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche. 
1. La procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a 
una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro. 
2. Le procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione 
delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di 
buone pratiche di cui al comma 4, nonché dei seguenti princìpi: 
a) l'inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale 
del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei 
confronti delle quali l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti. 
Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di 
certificazione; 
b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta 
giorni dal ricevimento della istanza; 
c) l'atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e 
l'autorità cui è possibile ricorrere; 
d) l'atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, 
civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti 
richiedono la certificazione. 
3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione, 
devono essere conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo di 
almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto 
certificato può essere richiesta dal servizio competente di cui all'articolo 
4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle 
altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è 
destinato a produrre effetti. 
4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici 
di buone pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili in sede di 
certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai 
trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le 
indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da associazioni 
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale. 
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono altresì 
definiti appositi moduli e formulari per la certificazione del contratto o del 
relativo programma negoziale, che tengano conto degli orientamenti 
giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del contratto di 
lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diverse tipologie di 
lavoro. 
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79. Efficacia giuridica della certificazione. 
Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del 
contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia 
stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali 
esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari. 
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80. Rimedi esperibili nei confronti della certificazione. 
1. Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera 
giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre 
ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di 
procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra 
il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso 
la medesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno 
impugnare l'atto di certificazione anche per vizi del consenso. 
2. L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della qualificazione ha effetto 
fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale. L'accertamento 
giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello 
effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza 
accerta che ha avuto inizio la difformità stessa. 
3. Il comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del 
rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla commissione 
di certificazione potrà essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli 
articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile. 
4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi 
dei precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla 
commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per 
espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di 
procedura civile. 
5. Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha 
sede la commissione che ha certificato il contratto, può essere presentato 
ricorso contro l'atto certificatorio per violazione del procedimento o per 
eccesso di potere (28/a). 
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(28/a) Vedi, anche, l'art. 21, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
 



81. Attività di consulenza e assistenza alle parti. 
1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche funzioni di 
consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla 
stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale sia in 
relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in sede di 
attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla 
disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro. 
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Capo II - Altre ipotesi di certificazione 
82. Rinunzie e transazioni. 
1. Le sedi di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), del 
presente decreto legislativo sono competenti altresì a certificare le rinunzie e 
transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà 
abdicativa o transattiva delle parti stesse. 
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83. Deposito del regolamento interno delle cooperative. 
1. La procedura di certificazione di cui al capo I è estesa all'atto di deposito 
del regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia dei rapporti 
di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci 
lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e 
successive modificazioni. La procedura di certificazione attiene al contenuto 
del regolamento depositato. 
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la procedura di certificazione deve essere 
espletata da specifiche commissioni istituite nella sede di certificazione di 
cui all'articolo 76, comma 1, lettera b). Tali commissioni sono presiedute da un 
presidente indicato dalla provincia e sono costituite, in maniera paritetica, da 
rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del 
movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, 
comparativamente più rappresentative. 
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84. Interposizione illecita e appalto genuino. 
1. Le procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere 
utilizzate, sia in sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del 
codice civile sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, 
anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e 
appalto ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto 
legislativo (29). 
2. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone 
pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto 
genuino, che tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione 
dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da parte 
dell'appaltatore. Tali codici e indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le 
indicazioni contenute negli accordi interconfederali o di categoria stipulati da 
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale. 
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(29) Vedi, anche, l'art. 9, D.M. 21 luglio 2004. 
 



TITOLO IX 
Disposizioni transitorie e finali. 
85. Abrogazioni. 
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono 
abrogati: 
a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264; 
b) l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3 e l'articolo 11, lettera l), della legge 
19 gennaio 1955, n. 25 (30); 
c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369; 
d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; 
e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo 
limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del decreto-legge 
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 
1996, n. 608; 
f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196; 
g) l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72; 
h) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 
442; 
i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il 
presente decreto. 
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le 
parole da: "Il datore di lavoro" fino a: "dello stesso" sono soppresse. 
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(30) Lettera così sostituita dall'art. 19, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
 



86. Norme transitorie e finali. 
1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della 
disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase 
di esso, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre 
un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Termini 
diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005, di efficacia delle 
collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina 
vigente potranno essere stabiliti nell'àmbito di accordi sindacali di 
transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede 
aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più 
rappresentativi sul piano nazionale (31). 
2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto 
collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza una 
effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha 
diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge 
e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione 
corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto 
collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore 
analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti 
utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la 
prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente 
decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare 
disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto 
espressamente previsto nell'ordinamento. 
3. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di 
cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le clausole dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, 
comma 2, lettera a), della medesima legge e vigenti alla data di entrata in 
vigore del presente decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse 
intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazione per via 
contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che consentono la 
somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei contratti collettivi 
nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 
giugno 1997, n. 196, vigenti alla data di entrata in vigore del presente 
decreto, mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti 
stipulanti o recesso unilaterale. 
4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 
196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codice civile si intendono 
riferiti alla disciplina della somministrazione prevista dal presente decreto. 
5. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 28 
gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3 della legge 30 giugno 2000, 
n. 186, i riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla legge 24 giugno 1997, n. 
196, si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione di cui al 
presente decreto. 
6. Per le società di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del 
personale, ricollocamento professionale già autorizzate ai sensi della normativa 
previgente opera una disciplina transitoria e di raccordo definita con apposito 
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni 
dalla entrata in vigore del presente decreto. In attesa della disciplina 
transitoria restano in vigore le norme di legge e regolamento vigenti alla data 
di entrata in vigore del presente decreto legislativo (32). 
7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis del decreto 
legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito a tutte le imprese di 
somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. 
8. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni sindacali 
maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per 
esaminare i profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in vigore del 
presente decreto legislativo entro sei mesi anche ai fini della eventuale 
predisposizione di provvedimenti legislativi in materia. 
9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 
27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni cui la disciplina della somministrazione trova applicazione solo 
per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. La 
vigente disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, fatto salvo 
quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei 
confronti della pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative di cui 
all'articolo 19 si applicano anche nei confronti della pubblica amministrazione. 

10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) (33); 
b) (34). 
10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i 
datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, 
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come sostituito 
dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il 
giorno antecedente alla data di instaurazione dei rapporti. Il presente comma si 
applica a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 
dell'articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto 
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (35). 

10-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 10-bis è punita con la 
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 19, comma 3 (36). 
11. L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 
2002, n. 297, della disciplina dei compiti della commissione regionale per 
l'impiego di cui all'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si 
intende riferita alle regioni a statuto speciale per le quali non sia 
effettivamente avvenuto il trasferimento delle funzioni in materia di lavoro ai 
sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. 
12. Le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di cui al Titolo 
III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno carattere sperimentale. 
Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali procede, sulla base delle informazioni raccolte ai sensi 
dell'articolo 17, a una verifica con le organizzazioni sindacali, dei datori e 
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale degli effetti delle disposizioni in esso contenute e ne riferisce al 
Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza. 

13. Entro i cinque giorni successivi alla entrata in vigore del presente 
decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le 
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale al fine di verificare la possibilità di 
affidare a uno o più accordi interconfederali la gestione della messa a regime 
del presente decreto, anche con riferimento al regime transitorio e alla 
attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva. 
14. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del 
presente decreto, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini 
della adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, 
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle 
misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera 
i-quater della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario 
alla adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di 
spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante 
corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del 
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, 
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con 
modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
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(31) Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
(32) Vedi, anche, il D.M. 23 dicembre 2003. 
(33) Sostituisce la lettera b) del comma 8 dell'art. 3, D.Lgs. 14 agosto 1996, 
n. 494. 
(34) La presente lettera modificata dall'art. 20, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 
aggiunge le lettere b-bis) e b-ter) al comma 8 dell'art. 3, D.Lgs. 14 agosto 
1996, n. 494. 
(35) Comma aggiunto dall'art. 20, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
(36) Comma aggiunto dall'art. 20, D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
 



Agg. G.U. 15/03/2005
 

fp05-gr05