MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIRETTIVA 4 aprile 2003
Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di
verificazione periodica degli strumenti di misura.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e
50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici metrici
provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 1
dispone che il suddetto conferimento comprende anche le funzioni di
organizzazione e le attivita' connesse e strumentali all'esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999,
concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici
metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio a
decorrere dal 1° gennaio 2000;
Visto, in particolare l'art. 5, comma 2, del precitato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, che attribuisce
le funzioni e le risorse dell'Ufficio metrico provinciale di Aosta
alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del
Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere
dal 1° gennaio 2000;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca
norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di
commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali
metrici;
Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di
commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali
metrici;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana
concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il
riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la
Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre
valdôtaine des entreprises et des activites liberales;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato
con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio
decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, ed, in particolare, l'art. 3,
comma 4;
Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2000, n. 182, recante
modifiche ed integrazione della disciplina della verificazione
periodica di strumenti metrici;
Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 2001, inerente le
condizioni e le modalita' di accreditamento dei laboratori per
l'esecuzione della verificazione periodica;
Vista la norma armonizzata di riferimento UNI CEI EN 45501 relativa
a strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
Vista la raccomandazione dell'Organizzazione internazionale di
metrologia legale (OIML) di Parigi n. R 117, in quanto applicabile ai
distributori di carburante per autotrazione;
Sentito il Comitato centrale metrico in data 18 luglio 2002;
Acquisita l'intesa con l'Unione italiana delle camere di commercio,
di cui alla nota n. 8864 del 6 novembre 2002;
Considerato che, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto
legislativo n. 112 del 1998 sono conservate allo Stato le funzioni
amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa
comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualita' per
prodotti e servizi;
Considerata la necessita' di definire, sulla base delle suddette
norme e raccomandazioni, le procedure tecniche da seguire per le
operazioni di verificazione periodica, al fine di uniformarle su
tutto il territorio nazionale, relativamente agli strumenti per
pesare a funzionamento non automatico e ai distributori di carburante
per autotrazione, in ragione del loro utilizzo nelle transazioni
commerciali;
E m a n a
la seguente direttiva:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle operazioni di
verificazione periodica dei seguenti strumenti di misura:
a) strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
b) complessi di misurazione di carburante per autotrazione presso
distributori stradali.
2. Le procedure tecniche per la verificazione periodica degli
strumenti di misura sono riportate negli allegati I, II.
Art. 2.
Campioni di riferimento
1. Tutti i campioni di riferimento devono essere tarati con
riferibilita' ai campioni nazionali o internazionali, da laboratori
di taratura accreditati da organismi aderenti al EA (European
Cooperation for Accreditation) e devono essere inseriti in un sistema
pianificato di controllo periodico con cadenza almeno quinquennale.
La presente direttiva sara' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 4 aprile 2003
Il Ministro: Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 3 Attivita' produttive, foglio n. 391
Allegato I
(art. 1, comma 2)
Procedura per la verificazione periodica degli strumenti
per pesare a funzionamento non automatico
1. I campioni di lavoro possono essere tarati dal soggetto che
svolge la verificazione periodica con la riferibilita' ai campioni di
riferimento di cui all'art. 2, aventi i requisiti richiesti dalla
norma di riferimento, purche' disponga di sistemi di trasferimento
(comparatori di massa) e di procedure idonee con particolare
attenzione alla stima delle incertezze di misura connesse alle
operazioni di taratura. In particolare, l'incertezza estesa di
taratura non deve essere superiore ad 1/3 della tolleranza ammessa
sui campioni di lavoro, nella verifica del rispetto delle tolleranze
ammesse per la classe di precisione degli strumenti considerata. In
sede di prova di strumenti la cui portata massima e' maggiore di 1 t,
in luogo dei pesi o delle masse campione puo' essere utilizzato un
qualsiasi altro carico non variabile a condizione che siano
utilizzati almeno pesi o masse campione corrispondenti al maggiore
dei seguenti valori: 1 t oppure 50% della portata massima. In, luogo
del 50% della portata massima, la porzione dei pesi o masse puo'
essere ridotta a:
a) 35% della portata massima se l'errore di ripetibilita' non
supera 0,3 e (e=divisione di verifica);
b) 20% della portata massima se l'errore di ripetibilita' non
supera 0,2 e (e=divisione di verifica). L'errore di ripetibilita'
deve essere determinato con un carico prossimo al 50% della portata
massima, collocato tre volte sul ricettore del carico.
2. La verificazione periodica prevede:
a) un controllo visivo, al fine di verificare l'integrita'
delle marcature e/o etichette adesive attestanti la verificazione
prima o CE, dell'esistenza sullo strumento delle iscrizioni
regolamentari, dei sigilli o di altri elementi di protezione. Nel
caso di sigilli elettronici con contatore di eventi si accerta la
corrispondenza tra l'indicazione di detto contatore e il numero
riscontrato, secondo i casi in occasione dell'ultima verificazione
periodica, della verificazione prima o CE oppure dell'ultima
rilegalizzazione;
b) l'effettuazione di prove metrologiche per verificare il
funzionamento ed il rispetto degli errori massimi tollerati. Gli
errori massimi tollerati sono quelli previsti dal decreto legislativo
29 dicembre 1992, n. 517, per gli strumenti in servizio e sono pari
al doppio degli errori ammessi in verificazione CE. Negli strumenti
ad indicazione digitale la valutazione per gli errori deve essere
effettuata come prescritto dalla norma armonizzata UNI CEI EN 45501
al punto A.4.4.3.
3. Prove metrologiche e loro svolgimento:
a) prova di accuratezza del dispositivo di zero qualora questo
non sia elettronico. E' effettuata mettendo lo strumento a zero e
determinando, in seguito, il carico aggiuntivo per il quale
l'indicatore passa da zero ad una divisione superiore allo zero;
b) prova della ripetibilita' su due livelli di carico
(approssimativamente in corrispondenza di 1/2 max e di max) con la
ripetizione di n. 3 pesate per livello per gli strumenti con max
minore o uguale a 1000 kg. Per gli strumenti con max > 1000 kg
effettuare la prova di ripetibilita' ad un solo livello di carico
(approssimativamente in corrispondenza di 1/2 max) con la ripetizione
di n. 3 pesate;
c) prova di decentramento. E' effettuata secondo le
prescrizioni della norma armonizzata UNI CEI EN 45501, punto A.4.7.;
d) prove atte alla determinazione degli errori massimi
tollerati fino a max senza tara, con almeno 5 distinti valori di
carico con carico ascendente e 5 con carico discendente; i carichi
dovranno avere valori prossimi alle portate max e min e ad altri tre
valori intermedi. Per gli strumenti con max > 1 t se si impiega il
metodo di "sostituzione con zavorra" non si effettua la prova con
carico discendente;
e) prova di accuratezza del dispositivo di tara qualora questo
non sia di tipo elettronico. La prova e' effettuata come descritto al
presente comma 3, lettera a), dopo aver azionato il dispositivo di
tara;
f) prove di mobilita' o di sensibilita' approssimativamente in
corrispondenza di min., 1/2 max e max.
Allegato II
(art. 1, comma 2)
Procedure per la verificazione periodica dei complessi di
misurazione di carburante per autotrazione
presso distributori stradali
1. I campioni di lavoro possono essere tarati dal soggetto che
svolge la verificazione periodica con la riferibilita' ai campioni di
riferimento di cui all'art. 2, aventi i requisiti richiesti dalla
normativa vigente, purche' disponga di procedure idonee alla stima
delle incertezze di misura connesse alle operazioni di taratura. La
capacita' delle misure utilizzate deve essere adeguata a contenere il
volume erogato dal complesso di misura alla portata massima effettiva
nelle condizioni di utilizzo in un tempo non inferiore a 30 secondi.
2. La verificazione periodica prevede:
a) un controllo visivo, al fine di verificare l'integrita'
delle marcature e/o etichette adesive attestanti la verificazione
prima, dell'esistenza sullo strumento delle iscrizioni regolamentari,
dei sigilli o di altri elementi di protezione. Nel caso di sigilli
elettronici con contatore di eventi si accerta la corrispondenza tra
l'indicazione di detto contatore e il numero riscontrato, secondo i
casi in occasione dell'ultima verificazione periodica, della
verificazione prima, o CEE oppure dell'ultima rilegalizzazione;
b) l'effettuazione di prove metrologiche per verificare il
funzionamento ed il rispetto degli errori massimi tollerati.
3. Prove metrologiche e loro svolgimento. Le prove sui complessi
di misura stradali per carburanti debbono essere effettuate con il
liquido che lo strumento e' destinato a misurare:
a) prova di tenuta del circuito idraulico. Attivata la pompa
del complesso, mediante l'estrazione dalla propria sede del rubinetto
di erogazione, che va tenuto rigorosamente chiuso, si osserva, per un
periodo di circa 30 secondi, che l'indicatore parziale dei volumi non
segnali un passaggio di liquido superiore al doppio del massimo
errore permesso per la minima quantita' misurabile;
b) verifica del raggiungimento della portata massima. Dopo la
messa in pressione del circuito idraulico con l'apertura e la
successiva lenta chiusura del rubinetto a pistola, azzerare la
testata, aprire completamente il circuito idraulico ed erogare per
almeno 30s, poi arrestare il flusso intervenendo sul
microinterruttore. La portata in litri/minuto non deve essere
inferiore al 60% della portata massima riportata in targa. Nel caso
di un impianto con piu' pistole alimentate tramite una stessa pompa
sommersa, la portata deve essere verificata su un erogatore per
volta;
c) accuratezza di misura alla portata massima, media e minima.
Mettere in pressione il circuito del complesso, azzerare la testata,
effettuare tre distinte misurazioni con erogazioni corrispondenti
alla portata massima, media e minima del complesso. Si accerta che in
ciascuna misurazione che l'errore non superi quello ammesso dalle
norme vigenti;
d) prova del contatore totalizzatore di volume. Dopo aver letto
il valore iniziale sul totalizzatore, erogare un certa quantita' di
prodotto, superiore alla minima quantita' misurabile. Il valore
finale letto sul totalizzatore non deve differire dal valore indicato
dall'unita' di visualizzazione del complesso di misura per piu' di 1
(uno) litro e comunque la differenza non visualizzata, nel caso di
totalizzatori elettronici ed elettromeccanici deve essere conservata
nel buffer di memoria e conteggiata nell'erogazione successiva. Se il
totalizzatore e' meccanico, questo valore non deve differire per piu'
di 0,1 litri. L'errore ammesso dipende comunque dalla risoluzione del
totalizzatore;
e) prova di funzionalita' del programma di autocontrollo nei
complessi di misura muniti di testata elettronica. Si effettua
mediante l'azionamento degli appositi tasti per le simulazioni;
f) prove addizionali sui complessi di misura alimentati con
pompe sommerse. Nei complessi di questo tipo, in aggiunta alle prove
evidenziate ai punti precedenti, si deve verificare che:
1. sia presente un dispositivo atto a bloccare il
funzionamento della pompa nel caso che il livello del liquido nel
serbatoio interrato abbia raggiunto un valore minimo, al di sotto del
quale si rende dubbia la possibilita' di un regolare rifornimento;
2. sia presente, nelle tubazioni di adduzione dalla pompa al
misuratore, un manometro per il controllo della pressione del
carburante;
3. il corretto funzionamento della valvola rivelatrice di
fughe, in accordo con quanto previsto nei provvedimenti di ammissione
a verificazione metrica degli specifici strumenti;
g) complessi di misura associati a dispositivi elettronici
ausiliari. Prove supplementari:
1. disponibilita' ricevuta. Controllare che, ove sia assente
la stampante di ricevuta del terminale di' predeterminazione del
piazzale (terminale self service), ovvero si verifichi un guasto
rilevabile della stessa stampante, ovvero sia rilevata la mancanza di
carta, si determini:
1.1, che sia inibita la prenotazione di una nuova
erogazione; oppure
1.2, che sia chiaramente segnalata all'utente,
l'indisponibilita' della ricevuta;
2. verifica della corrispondenza dei dati:
2.1, erogazione con carta elettronica. Dopo aver abilitato
all'erogazione, effettuare un'erogazione e quindi verificare la
corrispondenza tra i dati visualizzati dal complesso di misura e lo
scontrino di ricevuta;
2.2, erogazione pre-pagata con banconote incompleta o non
iniziata. Dopo aver abilitato all'erogazione per l'importo
corrispondente alla/e banconota/e accreditata/e, avviare l'erogazione
quindi interromperla chiudendo e riponendo la pistola. Verificare la
congruenza dei dati dello scontrino di resto con quelli visualizzati
dal complesso di misura;
3. cambio prezzo unitario. Con erogazione in corso,
programmare un nuovo prezzo unitario per il prodotto in erogazione e
verificare che l'importo dell'erogazione considerata sia determinato
dal prezzo unitario originario;
4. regolatore di durata delle erogazioni prepagate. Si
verifica la presenza di un tempo di attesa entro il quale, se
l'utente non provvede a rifornirsi, l'erogazione si conclude in modo
automatico;
5. simulazione condizione di basso livello cisterna nelle
erogazioni prepagate. Simulando il segnale di basso livello sistema
verificare che il complesso di misura si porti in stato di blocco. Se
il segnale di basso livello cisterna si manifesta durante
un'erogazione in corso la stessa deve essere portata a termine,
mentre quelle successive devono essere inibite. La condizione di
blocco sopra descritta va riferita o all'intero complesso di misura o
al lato di rifornimento o al prodotto interessato dal segnale di
basso livello intervenuto, secondo quanto previsto nel provvedimento
di ammissione a verificazione metrica.