GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 246 DEL 22/10/2003


MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 

DIRETTIVA 4 aprile 2003 
Indirizzo  e  coordinamento  tecnico  in  materia  di  operazioni  di
verificazione periodica degli strumenti di misura.
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e
50,   che   conferisce   funzioni  e  compiti  degli  uffici  metrici
provinciali  alle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura;
  Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 1
dispone  che  il suddetto conferimento comprende anche le funzioni di
organizzazione  e  le  attivita' connesse e strumentali all'esercizio
delle funzioni e dei compiti conferiti;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999,
concernente  l'individuazione  dei  beni e delle risorse degli uffici
metrici   provinciali  da  trasferire  alle  camere  di  commercio  a
decorrere dal 1° gennaio 2000;
  Visto,  in particolare l'art. 5, comma 2, del precitato decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, che attribuisce
le  funzioni  e  le risorse dell'Ufficio metrico provinciale di Aosta
alla  regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del
Capo  provvisorio  dello  Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere
dal 1° gennaio 2000;
  Visto  il  decreto  legislativo  5 settembre 2000, n. 256, che reca
norme   di   attuazione   dello   statuto   speciale   della  regione
Friuli-Venezia  Giulia  concernenti  il  trasferimento alle camere di
commercio  delle  funzioni  e  dei  compiti  degli uffici provinciali
metrici;
  Visto  il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale  della regione Trentino-Alto
Adige  concernenti,  tra  l'altro,  il  trasferimento  alle camere di
commercio  delle  funzioni  e  dei  compiti  degli uffici provinciali
metrici;
  Visto  il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme
di   attuazione   dello  statuto  speciale  della  Regione  siciliana
concernenti  il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
  Vista  la  legge  regionale  20  maggio  2002, n. 7, concernente il
riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la
Camera  valdostana  delle  imprese  e  delle  professioni  -  Chambre
valdôtaine des entreprises et des activites liberales;
  Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto  il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato
con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  regolamento  sul  servizio  metrico  approvato con regio
decreto  31  gennaio  1909,  n.  242,  e  successive modificazioni ed
integrazioni;
  Vista  la legge 25 marzo 1997, n. 77, ed, in particolare, l'art. 3,
comma 4;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28 marzo  2000,  n.  182, recante
modifiche   ed  integrazione  della  disciplina  della  verificazione
periodica di strumenti metrici;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  dicembre  2001,  inerente  le
condizioni  e  le  modalita'  di  accreditamento  dei  laboratori per
l'esecuzione della verificazione periodica;
  Vista la norma armonizzata di riferimento UNI CEI EN 45501 relativa
a strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
  Vista  la  raccomandazione  dell'Organizzazione  internazionale  di
metrologia legale (OIML) di Parigi n. R 117, in quanto applicabile ai
distributori di carburante per autotrazione;
  Sentito il Comitato centrale metrico in data 18 luglio 2002;
  Acquisita l'intesa con l'Unione italiana delle camere di commercio,
di cui alla nota n. 8864 del 6 novembre 2002;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  47,  comma  2, del decreto
legislativo  n.  112  del 1998 sono conservate allo Stato le funzioni
amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa
comunitaria,  di  norme  tecniche uniformi e standard di qualita' per
prodotti e servizi;
  Considerata  la  necessita'  di definire, sulla base delle suddette
norme  e  raccomandazioni,  le  procedure  tecniche da seguire per le
operazioni  di  verificazione  periodica,  al  fine di uniformarle su
tutto  il  territorio  nazionale,  relativamente  agli  strumenti per
pesare a funzionamento non automatico e ai distributori di carburante
per  autotrazione,  in  ragione  del  loro utilizzo nelle transazioni
commerciali;
                              E m a n a
                       la seguente direttiva:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.   La   presente   direttiva   si   applica  alle  operazioni  di
verificazione periodica dei seguenti strumenti di misura:
    a) strumenti per pesare a funzionamento non automatico;
    b) complessi di misurazione di carburante per autotrazione presso
distributori stradali.
  2.  Le  procedure  tecniche  per  la  verificazione periodica degli
strumenti di misura sono riportate negli allegati I, II.
                               Art. 2.
                       Campioni di riferimento
  1.  Tutti  i  campioni  di  riferimento  devono  essere  tarati con
riferibilita'  ai  campioni nazionali o internazionali, da laboratori
di  taratura  accreditati  da  organismi  aderenti  al  EA  (European
Cooperation for Accreditation) e devono essere inseriti in un sistema
pianificato di controllo periodico con cadenza almeno quinquennale.
  La  presente  direttiva sara' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 4 aprile 2003
                                                 Il Ministro: Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2003
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 3 Attivita' produttive, foglio n. 391
                                                           Allegato I
                                                    (art. 1, comma 2)
      Procedura per la verificazione periodica degli strumenti
              per pesare a funzionamento non automatico
    1.  I  campioni  di lavoro possono essere tarati dal soggetto che
svolge la verificazione periodica con la riferibilita' ai campioni di
riferimento  di  cui  all'art.  2, aventi i requisiti richiesti dalla
norma  di  riferimento,  purche' disponga di sistemi di trasferimento
(comparatori   di  massa)  e  di  procedure  idonee  con  particolare
attenzione  alla  stima  delle  incertezze  di  misura  connesse alle
operazioni  di  taratura.  In  particolare,  l'incertezza  estesa  di
taratura  non  deve  essere superiore ad 1/3 della tolleranza ammessa
sui  campioni di lavoro, nella verifica del rispetto delle tolleranze
ammesse  per  la classe di precisione degli strumenti considerata. In
sede di prova di strumenti la cui portata massima e' maggiore di 1 t,
in  luogo  dei  pesi o delle masse campione puo' essere utilizzato un
qualsiasi   altro   carico  non  variabile  a  condizione  che  siano
utilizzati  almeno  pesi  o masse campione corrispondenti al maggiore
dei  seguenti valori: 1 t oppure 50% della portata massima. In, luogo
del  50%  della  portata  massima,  la porzione dei pesi o masse puo'
essere ridotta a:
      a) 35%  della  portata massima se l'errore di ripetibilita' non
supera 0,3 e (e=divisione di verifica);
      b) 20%  della  portata massima se l'errore di ripetibilita' non
supera  0,2  e  (e=divisione  di verifica). L'errore di ripetibilita'
deve  essere  determinato con un carico prossimo al 50% della portata
massima, collocato tre volte sul ricettore del carico.
    2. La verificazione periodica prevede:
      a) un  controllo  visivo,  al  fine  di verificare l'integrita'
delle  marcature  e/o  etichette  adesive attestanti la verificazione
prima   o   CE,   dell'esistenza  sullo  strumento  delle  iscrizioni
regolamentari,  dei  sigilli  o  di altri elementi di protezione. Nel
caso  di  sigilli  elettronici  con contatore di eventi si accerta la
corrispondenza  tra  l'indicazione  di  detto  contatore  e il numero
riscontrato,  secondo  i  casi in occasione dell'ultima verificazione
periodica,   della   verificazione  prima  o  CE  oppure  dell'ultima
rilegalizzazione;
      b) l'effettuazione  di  prove  metrologiche  per  verificare il
funzionamento  ed  il  rispetto  degli  errori massimi tollerati. Gli
errori massimi tollerati sono quelli previsti dal decreto legislativo
29 dicembre  1992,  n. 517, per gli strumenti in servizio e sono pari
al  doppio  degli errori ammessi in verificazione CE. Negli strumenti
ad  indicazione  digitale  la  valutazione per gli errori deve essere
effettuata  come  prescritto dalla norma armonizzata UNI CEI EN 45501
al punto A.4.4.3.
    3. Prove metrologiche e loro svolgimento:
      a) prova  di accuratezza del dispositivo di zero qualora questo
non  sia  elettronico.  E'  effettuata mettendo lo strumento a zero e
determinando,   in   seguito,  il  carico  aggiuntivo  per  il  quale
l'indicatore passa da zero ad una divisione superiore allo zero;
      b) prova   della   ripetibilita'   su  due  livelli  di  carico
(approssimativamente  in  corrispondenza  di 1/2 max e di max) con la
ripetizione  di  n.  3  pesate  per livello per gli strumenti con max
minore  o  uguale  a  1000  kg.  Per  gli strumenti con max > 1000 kg
effettuare  la  prova  di  ripetibilita' ad un solo livello di carico
(approssimativamente in corrispondenza di 1/2 max) con la ripetizione
di n. 3 pesate;
      c) prova   di   decentramento.   E'   effettuata   secondo   le
prescrizioni della norma armonizzata UNI CEI EN 45501, punto A.4.7.;
      d)   prove   atte  alla  determinazione  degli  errori  massimi
tollerati  fino  a  max  senza  tara, con almeno 5 distinti valori di
carico  con  carico  ascendente e 5 con carico discendente; i carichi
dovranno  avere valori prossimi alle portate max e min e ad altri tre
valori  intermedi.  Per  gli strumenti con max > 1 t se si impiega il
metodo  di  "sostituzione  con  zavorra" non si effettua la prova con
carico discendente;
      e) prova  di accuratezza del dispositivo di tara qualora questo
non sia di tipo elettronico. La prova e' effettuata come descritto al
presente  comma  3,  lettera a), dopo aver azionato il dispositivo di
tara;
      f) prove  di mobilita' o di sensibilita' approssimativamente in
corrispondenza di min., 1/2 max e max.
                                                          Allegato II
                                                    (art. 1, comma 2)
      Procedure per la verificazione periodica dei complessi di
             misurazione di carburante per autotrazione
                    presso distributori stradali
    1.  I  campioni  di lavoro possono essere tarati dal soggetto che
svolge la verificazione periodica con la riferibilita' ai campioni di
riferimento  di  cui  all'art.  2, aventi i requisiti richiesti dalla
normativa  vigente,  purche'  disponga di procedure idonee alla stima
delle  incertezze  di misura connesse alle operazioni di taratura. La
capacita' delle misure utilizzate deve essere adeguata a contenere il
volume erogato dal complesso di misura alla portata massima effettiva
nelle condizioni di utilizzo in un tempo non inferiore a 30 secondi.
    2. La verificazione periodica prevede:
      a) un  controllo  visivo,  al  fine  di verificare l'integrita'
delle  marcature  e/o  etichette  adesive attestanti la verificazione
prima, dell'esistenza sullo strumento delle iscrizioni regolamentari,
dei  sigilli  o  di altri elementi di protezione. Nel caso di sigilli
elettronici  con contatore di eventi si accerta la corrispondenza tra
l'indicazione  di  detto contatore e il numero riscontrato, secondo i
casi   in   occasione   dell'ultima  verificazione  periodica,  della
verificazione prima, o CEE oppure dell'ultima rilegalizzazione;
      b) l'effettuazione  di  prove  metrologiche  per  verificare il
funzionamento ed il rispetto degli errori massimi tollerati.
    3.  Prove metrologiche e loro svolgimento. Le prove sui complessi
di  misura  stradali  per carburanti debbono essere effettuate con il
liquido che lo strumento e' destinato a misurare:
      a) prova  di  tenuta  del circuito idraulico. Attivata la pompa
del complesso, mediante l'estrazione dalla propria sede del rubinetto
di erogazione, che va tenuto rigorosamente chiuso, si osserva, per un
periodo di circa 30 secondi, che l'indicatore parziale dei volumi non
segnali  un  passaggio  di  liquido  superiore  al doppio del massimo
errore permesso per la minima quantita' misurabile;
      b) verifica  del  raggiungimento della portata massima. Dopo la
messa  in  pressione  del  circuito  idraulico  con  l'apertura  e la
successiva  lenta  chiusura  del  rubinetto  a  pistola,  azzerare la
testata,  aprire  completamente  il circuito idraulico ed erogare per
almeno    30s,    poi    arrestare   il   flusso   intervenendo   sul
microinterruttore.   La  portata  in  litri/minuto  non  deve  essere
inferiore  al  60% della portata massima riportata in targa. Nel caso
di  un  impianto con piu' pistole alimentate tramite una stessa pompa
sommersa,  la  portata  deve  essere  verificata  su un erogatore per
volta;
      c) accuratezza  di misura alla portata massima, media e minima.
Mettere  in pressione il circuito del complesso, azzerare la testata,
effettuare  tre  distinte  misurazioni  con erogazioni corrispondenti
alla portata massima, media e minima del complesso. Si accerta che in
ciascuna  misurazione  che  l'errore  non superi quello ammesso dalle
norme vigenti;
      d) prova del contatore totalizzatore di volume. Dopo aver letto
il  valore  iniziale sul totalizzatore, erogare un certa quantita' di
prodotto,  superiore  alla  minima  quantita'  misurabile.  Il valore
finale letto sul totalizzatore non deve differire dal valore indicato
dall'unita'  di visualizzazione del complesso di misura per piu' di 1
(uno)  litro  e  comunque la differenza non visualizzata, nel caso di
totalizzatori  elettronici ed elettromeccanici deve essere conservata
nel buffer di memoria e conteggiata nell'erogazione successiva. Se il
totalizzatore e' meccanico, questo valore non deve differire per piu'
di 0,1 litri. L'errore ammesso dipende comunque dalla risoluzione del
totalizzatore;
      e) prova  di  funzionalita'  del programma di autocontrollo nei
complessi  di  misura  muniti  di  testata  elettronica.  Si effettua
mediante l'azionamento degli appositi tasti per le simulazioni;
      f) prove  addizionali  sui  complessi  di misura alimentati con
pompe  sommerse. Nei complessi di questo tipo, in aggiunta alle prove
evidenziate ai punti precedenti, si deve verificare che:
        1.   sia   presente   un   dispositivo  atto  a  bloccare  il
funzionamento  della  pompa  nel  caso che il livello del liquido nel
serbatoio interrato abbia raggiunto un valore minimo, al di sotto del
quale si rende dubbia la possibilita' di un regolare rifornimento;
        2.  sia presente, nelle tubazioni di adduzione dalla pompa al
misuratore,  un  manometro  per  il  controllo  della  pressione  del
carburante;
        3.  il  corretto  funzionamento  della valvola rivelatrice di
fughe, in accordo con quanto previsto nei provvedimenti di ammissione
a verificazione metrica degli specifici strumenti;
      g) complessi  di  misura  associati  a  dispositivi elettronici
ausiliari. Prove supplementari:
        1.  disponibilita' ricevuta. Controllare che, ove sia assente
la  stampante  di  ricevuta  del  terminale di' predeterminazione del
piazzale  (terminale  self  service),  ovvero  si verifichi un guasto
rilevabile della stessa stampante, ovvero sia rilevata la mancanza di
carta, si determini:
          1.1,   che   sia  inibita  la  prenotazione  di  una  nuova
erogazione; oppure
          1.2,    che    sia    chiaramente   segnalata   all'utente,
l'indisponibilita' della ricevuta;
        2. verifica della corrispondenza dei dati:
          2.1,  erogazione con carta elettronica. Dopo aver abilitato
all'erogazione,  effettuare  un'erogazione  e  quindi  verificare  la
corrispondenza  tra  i dati visualizzati dal complesso di misura e lo
scontrino di ricevuta;
          2.2,  erogazione  pre-pagata con banconote incompleta o non
iniziata.   Dopo   aver   abilitato   all'erogazione   per  l'importo
corrispondente alla/e banconota/e accreditata/e, avviare l'erogazione
quindi  interromperla chiudendo e riponendo la pistola. Verificare la
congruenza  dei dati dello scontrino di resto con quelli visualizzati
dal complesso di misura;
        3.   cambio   prezzo   unitario.  Con  erogazione  in  corso,
programmare  un nuovo prezzo unitario per il prodotto in erogazione e
verificare  che l'importo dell'erogazione considerata sia determinato
dal prezzo unitario originario;
        4.  regolatore  di  durata  delle  erogazioni  prepagate.  Si
verifica  la  presenza  di  un  tempo  di  attesa  entro il quale, se
l'utente  non provvede a rifornirsi, l'erogazione si conclude in modo
automatico;
        5.  simulazione  condizione  di  basso livello cisterna nelle
erogazioni  prepagate.  Simulando il segnale di basso livello sistema
verificare che il complesso di misura si porti in stato di blocco. Se
il   segnale   di   basso   livello  cisterna  si  manifesta  durante
un'erogazione  in  corso  la  stessa  deve  essere portata a termine,
mentre  quelle  successive  devono  essere  inibite. La condizione di
blocco sopra descritta va riferita o all'intero complesso di misura o
al  lato  di  rifornimento  o  al prodotto interessato dal segnale di
basso  livello intervenuto, secondo quanto previsto nel provvedimento
di ammissione a verificazione metrica.


fp03-gr03