
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 29 settembre 2003, n. 41
Trasmissione per via telematica degli ordini di prelevamento dei
fondi dai conti correnti aperti presso la tesoreria centrale.
Ai titolari di conto corrente presso la
Tesoreria centrale dello Stato
Agli uffici centrali di bilancio presso
i Ministeri
All'ufficio di ragioneria presso la
Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato
Alle ragionerie provinciali dello Stato
Alla Banca d'Italia
Premessa.
A partire dal prossimo 1° novembre 2003, nell'ambito del programma
di informatizzazione della tesoreria statale, gli ordini di
prelevamento dei fondi dai conti correnti aperti presso la tesoreria
centrale dello Stato saranno trasmessi alla Banca d'Italia per via
telematica. Per la dematerializzazione dei titoli in questione, gia'
prevista dall'art. 16, comma 11, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 367/1994, il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 6 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 158 del 10 luglio 2003, ha dettato le regole e le
modalita' attuative.
In base alla nuova procedura gli ordini di prelevamento fondi
debbono obbligatoriamente riportare una serie di informazioni che,
qualora assenti, impediranno il buon fine dell'operazione. Alcune di
queste informazioni sono gia' a disposizione di questa
Amministrazione e verranno pertanto inserite d'ufficio; altre,
analiticamente riportate negli allegati A e B alla presente
circolare, dovranno essere necessariamente comunicate nelle richieste
di prelevamento inviate dai titolari dei conti allo scrivente per
l'emissione dei relativi ordini.
La presente circolare ha quindi lo scopo di portare a conoscenza
dei titolari di conti correnti le esigenze informative di questa
Amministrazione per l'emissione degli ordini di prelevamento e di
fornire le istruzioni necessarie affinche' questa nuova procedura sia
applicata in modo univoco e appropriato. In particolare,
nell'allegato A sono riportati gli elementi informativi di carattere
generale (codice conto, importo, causale del pagamento, modalita' di
estinzione), che si ritroveranno in tutti gli ordini di prelevamento.
Gli allegati B riportano, invece, le differenti informazioni da
inserire a seconda della prescelta modalita' di estinzione del titolo
di spesa.
Le indicazioni contenute nella presente circolare riguardano
unicamente il funzionamento dei conti correnti aperti presso la
tesoreria centrale dello Stato e sono pertanto rivolte ai titolari
degli stessi e agli altri uffici in indirizzo. Le stesse non
interessano invece il funzionamento delle contabilita' speciali.
Informazioni di carattere generale: provenienza/destinazione flussi
(allegato A).
L'indicatore della provenienza fondi e' riferito all'origine dei
fondi che si prelevano, come indicato nell'allegato A. La
valorizzazione dell'indicatore, in caso di provenienza non univoca
dei fondi, deve essere effettuata secondo il criterio della
prevalenza.
Qualora si tratti di fondi provenienti dal settore statale gli
elementi da indicare sono rinvenibili nella documentazione fornita
dalla Banca d'Italia (attualmente quietanze mod. 80T ed estratti
conto mod. 56T), che attesta gli accrediti sul conto corrente: codice
della contabilita' speciale e sezione di tesoreria presso la quale la
contabilita' speciale e' aperta, in caso di fondi provenienti da
contabilita' speciali; capitolo di bilancio e codice
dell'amministrazione che ha emesso il titolo, qualora si tratti di
trasferimenti dal bilancio dello Stato. Per questi ultimi
trasferimenti con l'allegato A1 si fornisce la tavola di raccordo tra
il codice dell'amministrazione (rinvenibile sulla quietanza) e il
codice di ragioneria-stato di previsione-appendice da inserire nella
richiesta di prelevamento.
La descrizione della causale del pagamento deve essere
necessariamente sintetica e, nello stesso tempo, permettere al
beneficiario del pagamento di individuare la motivazione dello
stesso.
Per quanto riguarda la documentazione fornita dalla Banca d'Italia
si rappresenta che gli estratti conto mensili continueranno ad essere
inviati dalla Tesoreria centrale dello Stato direttamente ai titolari
dei conti correnti, mentre, in sostituzione del modello 80T (oggetto
di un prossimo processo di dematerializzazione), sulla base di
accordi con la stessa Banca d'Italia, verra' messa giornalmente a
disposizione la documentazione dimostrativa dei singoli movimenti
intervenuti.
Codificazione dei pagamenti.
Un discorso piu' specifico va fatto per quanto riguarda
l'indicazione del codice gestionale, del CUP (Codice unico di
progetto) e del CPV (Common procurement vocabulary). Si tratta di
codificazioni recentemente istituite, che stanno progressivamente
entrando in vigore.
Per quanto riguarda il codice gestionale, in sede di prima
applicazione, solamente le amministrazioni centrali dello Stato sono
tenute ad indicarlo nelle proprie richieste di prelevamento fondi dai
conti correnti di tesoreria centrale, utilizzando i codici forniti
con la circolare n. 46, emanata dal Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato in data 20 dicembre 2002.
Le altre amministrazioni pubbliche, invece, in attesa che siano
predisposte le relative codificazioni, non dovranno indicare alcun
codice. Nel momento in cui saranno ufficialmente definite le relative
codifiche, lo scrivente diramera' le necessarie istruzioni.
Per quanto concerne il CUP e il CPV, i titolari dei conti sono al
momento esonerati dall'indicarli nelle richieste di prelevamento.
Modalita' di pagamento.
Nei diversi allegati B sono riportati gli elementi informativi
essenziali per permettere il pagamento al beneficiario del titolo con
il necessario grado di sicurezza e di certezza che le varie forme di
pagamento richiedono, con l'avvertenza che le schede allegate sono
finalizzate a tradurre operativamente le nuove esigenze informative e
a semplificare, conseguentemente, le richieste di prelevamento.
Per una migliore comprensione, su alcune delle modalita' di
estinzione dei titoli si ritiene opportuno fornire le seguenti
ulteriori indicazioni:
1) l'estinzione del titolo in contanti presso la Banca d'Italia,
ovvero con vaglia cambiario o con bonifico domiciliato
(accreditamento ad istituti di credito o uffici postali per il
pagamento in contanti al beneficiario) riguarda, al momento,
pressoche' esclusivamente i prelevamenti dal conto corrente n. 20353,
per la riproposizione di pagamenti effettuati tramite mandato
informatico non andati a buon fine. Gli elementi da fornire per la
compilazione dell'ordine di prelevamento sono quelli indicati negli
allegati B1, B1/1, B1/2, B1/3;
2) la modalita' di pagamento tramite accredito su c/c bancario o
su c/c postale si avvale di una procedura unificata, essendo
Bancoposta ormai assimilato a un istituto bancario. Si segnala
pertanto l'esigenza di comunicare, per i pagamenti con accredito su
c/c bancario e su c/c postale, il codice IBAN, come indicato
nell'allegato B2;
3) le modalita' di pagamento "rimborsi alla Banca d'Italia" e
"recupero anticipazioni di tesoreria" riguardano operazioni di
regolarizzazione di pagamenti precedentemente effettuati dalla
tesoreria statale, le cui procedure sono rimaste sostanzialmente
immutate e vengono curate direttamente dallo scrivente.
Pagamenti all'estero delle amministrazioni statali.
Ai pagamenti da eseguire in euro nell'ambito dei Paesi aderenti
all'Unione monetaria europea si applicano le procedure di cui al
decreto ministeriale 12 novembre 2002 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 15 novembre 2002). E' pertanto necessario che le
relative richieste di prelevamento fondi contengano tutti gli
elementi di cui all'allegato B5, ponendo particolare attenzione a
quelli di seguito indicati:
1) causale valutaria, secondo le codifiche indicate nell'elenco
allegato al predetto decreto 12 novembre 2002 (l'allegato e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2002, n. 286);
2) codice BIC (Bank identifier code) identificativo della banca;
3) codice IBAN (International bank adress number) che individua
le coordinate bancarie del conto corrente indicato dal creditore;
4) indirizzo del creditore, qualora lo stesso non abbia indicato
un conto corrente per l'accredito e il titolo sia pertanto reso
estinguibile mediante assegno bancario.
Per i pagamenti del Ministero degli affari esteri e delle altre
amministrazioni statali da eseguire in euro o in valuta nei Paesi non
aderenti all'Unione monetaria europea si applicano le procedure di
cui ai decreti 6 agosto 2003 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.
197 del 26 agosto 2003). Le richieste di prelevamento fondi dovranno
di conseguenza indicare gli elementi riportati nell'allegato B5 ed
essere corredate della documentazione prevista nei decreti sopra
citati.
Aspetti operativi.
Per quanto riguarda la tempistica e le modalita' di invio delle
richieste di prelevamento fondi da parte dei titolari dei conti
correnti aperti presso la tesoreria centrale, si forniscono le
seguenti indicazioni di carattere operativo, necessarie per
assicurare la dovuta tempestivita' e correntezza nell'attivita' di
emissione degli ordini di prelevamento fondi:
a) modalita' di trasmissione allo scrivente delle richieste di
prelevamento fondi: le richieste vanno indirizzate al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento RGS, I.Ge.P.A. - Ufficio
XII, via XX Settembre, 97 - 00187 Roma; per maggiore celerita'
possono essere inviate:
a mezzo fax, al numero 06/47613897, ovvero ai numeri
06/47613114 e 06/47614654; in questo caso si raccomanda di non
trasmettere le predette richieste anche per posta ordinaria e, a tal
fine, si declina ogni responsabilita' per le duplicazioni che
dovessero generarsi in caso di inosservanza;
con consegna a mano direttamente all'archivio dell'Ufficio XII
dell'I.Ge.P.A., situato al terzo piano, scala B, stanza 3234, del
palazzo di via XX Settembre, 97;
b) termini per la trasmissione delle richieste:
le richieste di trasferimento fondi ad un altro conto della
tesoreria statale o a capitoli di entrata del bilancio dello Stato,
da effettuare a scadenze prestabilite e vincolate, devono pervenire
allo scrivente entro il terzo giorno lavorativo precedente tali
scadenze; rimangono valide le indicazioni di cui alla circolare n.
20/E del 5 marzo 2001 dell'Agenzia delle entrate, per quanto riguarda
il versamento delle ritenute operate dagli enti pubblici di cui alla
tabella B della legge n. 720/1984;
le richieste di prelevamento da estinguersi con bonifico
bancario o postale devono pervenire allo scrivente almeno il quinto
giorno lavorativo precedente la scadenza;
le richieste di prelevamento da estinguersi in contanti o con
bonifico bancario o postale urgente devono pervenire allo scrivente
almeno il terzo giorno lavorativo precedente la scadenza;
in prossimita' della chiusura dell'esercizio, per permettere
l'estinzione entro il 31 dicembre degli ordini emessi, le richieste
di prelevamento dei fondi dovranno pervenire all'I.Ge.P.A., entro e
non oltre il quinto giorno lavorativo precedente la predetta data. In
casi eccezionali, deroghe a tale termine potranno essere
opportunamente valutate dallo scrivente.
Con l'occasione si ricorda che, ai fini della programmazione dei
flussi che incidono sulla formazione del fabbisogno del settore
statale (prelevamenti per somme da accreditare su conti correnti
bancari e postali o per pagamenti in contanti a soggetti diversi
dalle pubbliche amministrazioni), i titolari dei conti correnti di
tesoreria centrale devono continuare a inviare allo scrivente gli
elementi per la previsione mensile e per il fabbisogno settimanale
con le seguenti modalita':
la previsione mensile deve pervenire allo scrivente entro il
terz'ultimo giorno lavorativo del mese precedente quello di
riferimento;
le richieste di prelevamento per il fabbisogno settimanale devono
pervenire allo scrivente entro le ore tredici del venerdi'
precedente, fermo restando il rispetto dei termini indicati nel
precedente punto b), per cui, ad esempio, la richiesta di un bonifico
urgente da estinguersi il lunedi' dovra' pervenire almeno il
mercoledi' precedente.
In considerazione delle innovazioni introdotte, per facilitare il
compito ai titolari dei conti correnti, e' stato predisposto un
fac-simile di richiesta di prelevamento fondi (allegato C), nel quale
sono riepilogate le informazioni da comunicare allo scrivente per
l'emissione del relativo ordine. L'utilizzo di tale modello,
compilato in modo completo e leggibile, consentira' allo scrivente di
emettere in modo esatto e celere il relativo ordine di prelevamento.
Il fac-simile di richiesta di prelevamento, di cui all'allegato C
alla presente circolare, sostituisce quelli precedentemente diramati
con:
la circolare n. 36 del 17 giugno 1999 (allegato 3), relativamente
alla riproposizione dei pagamenti tramite mandato informatico non
andati a buon fine;
la circolare n. 7 del 6 febbraio 2001, per quanto riguarda il
versamento delle ritenute operate dagli enti pubblici di cui alla
tabella B della legge n. 720/1984, titolari di conto corrente presso
la tesoreria centrale;
la nota 19 aprile 2001, n. 3112/D, per quanto riguarda i
prelevamenti da parte delle regioni a statuto ordinario e a statuto
speciale e delle province autonome delle risorse depositate sui conti
correnti di tesoreria centrale "Risorse CE e COF. Nazionali"; resta
inteso che le richieste in questione debbono comunque continuare a
essere corredate delle attestazioni previste nella nota suddetta e,
per le sole regioni a statuto speciale e province autonome, della
dichiarazione del tesoriere.
Riproposizione dei pagamenti disposti con mandato informatico, non
andati a buon fine (prelevamenti dal conto corrente n. 20353).
Un discorso specifico deve essere effettuato per i prelevamenti a
valere sulle disponibilita' del conto corrente n. 20353 (denominato
Dipartimento ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A), sul quale
affluiscono le risorse relative ai pagamenti, effettuati con mandato
informatico, non andati a buon fine (vedi art. 544-bis delle
istruzioni generali sui servizi del Tesoro).
Al riguardo, nel ribadire le istruzioni impartite con la circolare
n. 36 del 17 giugno 1999, si richiamano gli uffici competenti nel
porre particolare attenzione nella compilazione dell'allegato C, che
deve contenere i seguenti elementi, necessari per l'emissione
dell'ordine di prelevamento fondi: l'importo da prelevare, i dati che
permettono l'esatta individuazione del beneficiario e le modalita' di
pagamento, come specificati negli allegati B alla presente circolare.
In particolare, per il codice individuale del beneficiario e del
quietanzante (riportati negli allegati B1 e B1/1) si deve far
riferimento al codice fiscale. La causale dovra' contenere gli
elementi che consentono di identificare il titolo non andato a buon
fine (amministrazione emittente, esercizio finanziario, numero del
mandato, capitolo sul quale e' stato emesso). Potranno invece essere
omessi i dati relativi al conto corrente di tesoreria e alla
provenienza dei fondi, in quanto non pertinenti alle operazioni in
questione.
La richiesta dovra' pervenire all'I.Ge.P.A, esclusivamente via fax
(al numero 06/47614749) e dovra' continuare ad essere accompagnata
dalla dichiarazione che la causa impeditiva del pagamento e' stata
rimossa e che l'amministrazione competente non ha nel frattempo
provveduto alla ripetizione dello stesso, come previsto dalla citata
circolare n. 36.
Conclusioni.
La nuova procedura relativa alla gestione degli ordini di
prelevamento fondi costituisce un'importante opportunita' nell'opera
di razionalizzazione e semplificazione della gestione del servizio di
tesoreria. Le eventuali difficolta' che dovessero incontrarsi nella
fase iniziale di sperimentazione delle innovazioni introdotte
rappresentano aspetti di carattere fisiologico, che potranno essere
superati con la collaborazione di tutti i soggetti interessati. Le
amministrazioni e gli enti titolari di conti correnti aperti presso
la Tesoreria centrale dello Stato sono pertanto invitati a porre in
essere tutte le iniziative che possono agevolare l'introduzione e la
verifica della nuova procedura. La scrivente amministrazione resta
comunque a disposizione per ogni necessario chiarimento che potra'
essere richiesto ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
silvana.caudai tesoro.it - michele.codella@tesoro.it
Roma, 29 settembre 2003
Il ragioniere generale dello Stato: Grilli
Allegati
Allegato pag. 55
Allegato pag. 56
Allegato pag. 57
Allegato pag. 58
Allegato pag. 59
Allegato pag. 60
Allegato pag. 61
fp03-gr03