GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 240 DEL 15/10/2003


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 2003 
Approvazione  del  nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare, l'art.
7,  comma  2,  secondo il quale lo statuto dell'Unione italiana delle
camere   di   commercio,   industria,   artigianato   ed  agricoltura
(Unioncamere)  e' deliberato con il voto dei due terzi dei componenti
dell'Assemblea  composta  dai  rappresentanti  di  tutte le camere di
commercio  ed  e'  approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
  Visto  l'art.  38,  comma  1,  lettera  a)  del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  proprio decreto in data 17 gennaio 2003, con il quale e'
stato    approvato   il   nuovo   statuto   dell'Unione,   deliberato
dall'Assemblea in data 11 luglio 2002;
  Vista  la  deliberazione  n.  5  del  26 giugno  2003, con la quale
l'Assemblea   dell'Unione   italiana   delle   camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  ha  apportato  allo  statuto
ulteriori modificazioni che riguardano:
    1) interventi di adeguamento del testo a modifiche normative;
    2)  interventi  sulla composizione e funzionalita' degli organi e
della struttura;
    3) interventi sulle finalita' e gli scopi dell'Unioncamere;
    4) interventi sulla gestione finanziaria;
  Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  E'  approvato  il  nuovo  testo  dello statuto dell'Unione italiana
delle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato e agricoltura,
quale  risulta  a  seguito  delle  modifiche apportate dall'Assemblea
dell'Unione  con  la  deliberazione  n.  5, adottata nella seduta del
26 giugno 2003.
  Il  nuovo  testo  di  statuto, composto di 15 articoli, vistato dal
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, viene allegato al presente
decreto.

    Roma, 8 agosto 2003

                                                Il Presidente
                                          del Consiglio dei Ministri
                                                     Letta
      Il Ministro
delle attivitą produttive
       Marzano

Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 11, foglio n. 51
                                                             Allegato

                         STATUTO UNIONCAMERE
                              Titolo I
                           NORME GENERALI

                               Art. 1.
                  Natura giuridica, adesioni, sede
    1.  L'Unione  italiana  delle  camere  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura,  denominata Unioncamere, ha personalita'
giuridica  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
30 giugno  1954, n. 709, ed esercita in regime d'autonomia funzionale
le  attribuzioni  previste  dalla  legge  29 dicembre 1993, n. 580, e
dalle altre leggi.
    2.   Fanno   parte   dell'Unioncamere  le  camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  e  la  Chambre  della  Valle
d'Aosta.
    3.  A  norma  dell'art.  22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
possono essere ammesse in una sezione separata le camere di commercio
estere operanti in Italia e riconosciute dal Governo italiano.
    4.  L'Unioncamere ha sede legale in Roma e sede di rappresentanza
e di servizio a Bruxelles.
                               Art. 2.
                              S c o p i
    1.  L'Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle
camere  di  commercio  - anche in quanto autonomie funzionali a norma
dell'art. 1, comma 4, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59 - e
delle  loro  forme  associative  e  articolazioni  funzionali. Cura i
rapporti  del  sistema con le istituzioni internazionali, nazionali e
regionali  -  anche tramite le unioni regionali - e con le categorie,
elabora  indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate,
sostiene   l'attivita'   del   sistema   camerale  in  tutte  le  sue
articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo a rete.
    2.  L'Unioncamere  promuove,  realizza e gestisce, direttamente o
per  il  tramite  di  proprie  aziende  speciali, nonche' mediante la
partecipazione  ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e
a  societa'  anche a prevalente capitale privato, servizi e attivita'
d'interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.
    3.  L'Unioncamere,  in  quanto  rappresentativa  delle  camere di
commercio,   sviluppa   inoltre  ogni  iniziativa  utile  a  favorire
l'internazionalizzazione  dell'economia  italiana e la presenza delle
imprese italiane sui mercati mondiali, anche valorizzando l'attivita'
delle  camere  di  commercio  italiane  all'estero  e  promuovendo  e
partecipando  alle  loro forme associative. L'Unioncamere assicura il
necessario  coordinamento del sistema camerale italiano con i sistemi
di  camere di commercio sia nell'Unione europea che nei Paesi terzi e
realizza   iniziative   rivolte   alla  diffusione  della  conoscenza
all'estero dei sistemi produttivi italiani.
    4.  L'Unioncamere  promuove  e  coordina  l'utilizzo da parte del
sistema camerale delle linee d'azione, dei programmi, dei piani e dei
fondi   comunitari,  anche  d'intesa  con  le  categorie  economiche,
operando  sia  quale  referente della Commissione o d'altri organismi
dell'Unione europea, che quale titolare degli interventi.
    5. L'Unioncamere, inoltre:
      a) costituisce  commissioni,  comitati  e  consulte,  istituti,
centri specializzati, osservatori;
      b) promuove  e  realizza studi, indagini e ricerche e collabora
anche  ad attivita' di studio e ricerca condotte da enti ed organismi
nazionali, esteri e internazionali;
      c) organizza  congressi,  convegni,  conferenze  e  missioni  a
carattere nazionale e internazionale, anche in favore delle camere di
commercio e delle categorie economiche;
      d) contribuisce   all'attivita'   d'organismi  ed  enti  aventi
finalita' d'interesse per le camere di commercio e le categorie;
      e) esercita  i  compiti  e  le  funzioni attribuiti da norme di
legge o da atti aventi valore di legge;
      f) stipula,  in  rappresentanza  del  sistema  camerale, con il
Governo e con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome
o   con   enti  pubblici  nazionali  accordi  di  programma,  intese,
convenzioni  anche  per il coordinamento delle iniziative del sistema
camerale;
      g) assume  ogni  altra  iniziativa  per lo sviluppo del sistema
camerale.
    6.  L'Unioncamere  e'  legittimata  ad  assumere ogni iniziativa,
anche   giudiziaria,  per  la  tutela  della  denominazione  e  delle
prerogative  delle  camere  di  commercio  in  Italia, anche ai sensi
dell'art.  22, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonche'
ad   intervenire  nei  procedimenti  amministrativi  riguardanti  gli
organismi  e  le attivita' del sistema camerale, ai sensi dell'art. 9
della legge 7 agosto 1990, n. 241.

                              Titolo II
                     STRUTTURA DELL'UNIONCAMERE
                               Art. 3.
                               Organi
    1. Sono organi dell'Unioncamere:
      l'Assemblea;
      il consiglio;
      il comitato di presidenza;
      il presidente;
      il collegio dei revisori.
    2.  Il  consiglio,  il comitato di presidenza, il presidente e il
collegio  dei  revisori  durano  in  carica  tre  anni  dalla data di
elezione;  la  durata  del  collegio  dei  revisori  e'  disciplinata
dall'art.  2400 del codice civile. I consiglieri ai quali, durante il
periodo di carica, viene meno la qualifica di presidente di camera di
commercio, scadono a questa data e decadono dalla carica.
    3.  I  compensi per i componenti degli organi sono determinati ai
sensi degli articoli 2389 e 2402 del codice civile. Il trattamento di
missione e' disciplinato dal consiglio.
                               Art. 4.
                              Assemblea
    1.  L'Assemblea dell'Unioncamere e' composta dai presidenti delle
camere  di  commercio e della Chambre della regione Valle d'Aosta che
vi fanno parte ai sensi dell'art. 1, secondo comma.
    2.  In  caso d'assenza o impedimento del presidente di una camera
di  commercio  partecipa  alle  riunioni  dell'Assemblea, con diritto
di voto,  un  componente  del consiglio camerale a cio' espressamente
delegato.
    3.  Sono  ammesse le deleghe ai rappresentanti d'altra camera; in
ogni  caso,  nessun  delegato  votante puo' rappresentare piu' di tre
camere, compresa la propria. L'Assemblea e' presieduta dal presidente
dell'Unioncamere  o, in sua assenza, dal vice presidente con maggiore
anzianita'  di carica o, in caso di parita', dal piu' anziano d'eta';
si riunisce di regola ogni semestre, o quando lo richiedano almeno un
terzo dei suoi componenti, ovvero lo deliberi il consiglio.
    4. Spetta all'Assemblea:
      a) definire  su  base  triennale  le  strategie  e  le linee di
sviluppo del sistema camerale;
      b) definire  le  linee  generali  programmatiche dell'attivita'
dell'Unioncamere;
      c) approvare  la relazione predisposta dal consiglio al termine
d'ogni esercizio sul programma annuale d'attivita';
      d) approvare i bilanci di previsione e i conti consuntivi;
      e) determinare la misura dell'aliquota annuale di contribuzione
delle camere di commercio;
      f) deliberare  sulle  modifiche  statutarie  in  conformita'  a
quanto  previsto  dall'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, e con le modalita' di cui all'art. 11 del presente statuto;
      g) eleggere  il  presidente  dell'Unioncamere  ed  i membri del
consiglio di competenza assembleare;
      h) eleggere  i  membri  del collegio dei revisori, recependo le
designazioni  di competenza del Ministro delle attivita' produttive e
del Ministro dell'economia e delle finanze.
                               Art. 5.
                              Consiglio
    1.  Il  consiglio  dell'Unioncamere  e'  composto  dal presidente
dell'Unioncamere,  dal  presidente di ciascuna unione regionale delle
camere  di  commercio  o  dal  relativo  delegato  per il triennio di
carica,  salvo  revoca,  e  da  dieci membri eletti dall'Assemblea al
proprio interno.
    Del   consiglio  fa  altresi'  parte  di  diritto  il  precedente
presidente dell'Unioncamere.
    2.  Per la Chambre della Valle d'Aosta e' chiamato a far parte il
presidente o suo delegato.
    3.  Il consiglio e' presieduto dal presidente dell'Unioncamere, o
in caso di sua assenza, da un vice presidente espressamente delegato.
    4.  Il  consiglio  coopta nella prima seduta fino ad altri cinque
componenti,  due  dei  quali,  con  voto  a maggioranza di due terzi,
possono   essere   scelti  anche  fuori  dell'ambito  dei  presidenti
camerali. Questi ultimi partecipano senza diritto di voto alle sedute
dell'Assemblea.
    5. Spetta al consiglio:
      a) proporre  all'Assemblea  le strategie e le linee di sviluppo
triennale del sistema camerale;
      b) convocare l'assemblea e fissarne l'ordine del giorno;
      c) predisporre   il   bilancio   di   previsione  ed  il  conto
consuntivo;
      d) approvare le variazioni di bilancio;
      e) individuare  i  programmi,  gli  obiettivi  e  le  priorita'
dell'attivita'   dell'Unioncamere   in   base   alle   linee  fissate
dall'Assemblea,   anche   con  riferimento  alla  destinazione  delle
risorse;
      f) deliberare  sulle  materie  di cui all'art. 2, comma 2 e sui
conseguenti   atti  di  disposizione  del  patrimonio  immobiliare  e
mobiliare,  nonche'  approvare  le norme sulla gestione finanziaria e
patrimoniale    dell'Unioncamere    con   apposito   regolamento   di
amministrazione e contabilita';
      g) assumere  le determinazioni necessarie per l'amministrazione
e  la gestione del fondo di perequazione di cui all'art. 18, comma 5,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed esprimere il parere previsto
dallo stesso art. 18, comma 3;
      h) istituire  la  sezione  separata  di cui all'art. 1, comma 3
deliberando sulle norme generali per il suo funzionamento;
      i) eleggere fino a cinque vice presidenti tra i propri membri;
      l) nominare, su proposta del presidente, il segretario generale
e, su proposta di quest'ultimo, i vice segretari generali.
    6.  Il  consiglio  puo'  delegare  al comitato di presidenza o al
presidente  specifiche  determinazioni relative a quanto previsto dal
presente articolo, nel comma 5, alle lettere b), f), h).
                               Art. 6.
                       Comitato di presidenza
    1. Il comitato di presidenza e' composto dal presidente, dai vice
presidenti,  e  da  non piu' di sette membri eletti dal consiglio nel
proprio   ambito.  I  componenti  del  comitato  di  presidenza  sono
rieleggibili e restano in carica per non piu' di due mandati completi
consecutivi.  A  tal  fine, non si tiene conto del periodo di mandato
parziale eventualmente ricoperto, purche' inferiore a dodici mesi.
    2. Il comitato di presidenza:
      a) individua i progetti per l'attuazione del programma e per il
raggiungimento   degli   obiettivi   indicati  dall'Assemblea  e  dal
consiglio, indicando strumenti e risorse da destinare all'attivita';
      b) propone  al  consiglio  l'integrazione e l'aggiornamento dei
programmi e le variazioni di bilancio;
      c) provvede   alla  istituzione  e  alla  regolamentazione  del
funzionamento  di  commissioni  e  comitati anche consultivi e nomina
esperti e rappresentanti;
      d) approva,  secondo  i  criteri di cui al titolo I del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n.  165, e successive modificazioni, il
regolamento  di  organizzazione  degli  uffici  che indica i principi
fondamentali   di  organizzazione  e  di  composizione  della  pianta
organica,   i   procedimenti  di  selezione  del  personale  e  della
dirigenza, i criteri per l'individuazione delle funzioni dirigenziali
e  le  modalita' di preposizione ad esse, nonche' definisce i sistemi
operativi  di  gestione,  valutazione  e  controllo delle attivita' e
delle prestazioni;
      e) verifica   la   rispondenza  dei  risultati  della  gestione
amministrativa   agli   indirizzi   generali  impartiti,  secondo  le
procedure   e   con   gli   strumenti  previsti  dal  regolamento  di
organizzazione degli uffici;
      f) nomina, su proposta del segretario generale, i dirigenti e i
quadri intermedi;
      g) istituisce  per  esigenze  organizzative  e di funzionamento
uffici  distaccati  e  delibera  sui  ricorsi o sulla costituzione in
giudizio  e  sulla  risoluzione  transattiva  e  stragiudiziale delle
vertenze.
    3.  Il  comitato  di  presidenza  impartisce  le direttive per la
stipula  del  contratto collettivo del personale, a norma del decreto
legislativo  n.  396/1997,  tenuto  conto  delle  specifiche esigenze
funzionali  e  organizzative  dell'Ente, con riguardo alle qualifiche
non dirigenziali.
    4.    L'attivita'    di    valutazione   strategica   dell'azione
dell'Unioncamere  e'  esercitata  dal  comitato di presidenza con gli
strumenti  e  le  modalita'  contemplate dal regolamento previsto dal
precedente comma 2, lettera d).
    5.  Spetta  al  comitato  di  presidenza  deliberare  su tutte le
materie  non  attribuite  alla  competenza  di  altri  organi  e  non
riservate  all'ambito di autonomia della dirigenza e, in particolare,
decide  sulla  partecipazione  dell'Unioncamere  a  manifestazioni  o
iniziative non programmate che coinvolgano l'immagine dell'Ente o del
sistema camerale verso l'esterno.
    6.   Il  comitato  di  presidenza  puo'  istituire  un  organismo
consultivo   al   quale  partecipano  i  vertici  delle  associazioni
nazionali  di  categoria.  Tale organismo si esprime su questioni che
gli  vengono  sottoposte dal presidente dell'Unioncamere, inerenti lo
sviluppo  dei  vari  settori,  nonche'  su  servizi che l'Unioncamere
realizza nell'interesse dell'economia.
    7.   Il  comitato  di  presidenza  puo'  delegare  al  presidente
l'assunzione  di specifiche determinazioni relative a quanto previsto
dal presente articolo, nel comma 2, alle lettere c) ed f) e nel comma
5.
                               Art. 7.
                             Presidente
    1.  Il  presidente  e' il rappresentante legale dell'Unioncamere.
Convoca  e  presiede  l'Assemblea,  il  consiglio  e  il  comitato di
presidenza  ed  esercita il potere di proposta per i provvedimenti di
cui  all'art.  4, comma 4, lettera b), nonche' quelli di cui all'art.
6,  ultimo  comma.  Il  presidente  ha  la  rappresentanza politica e
istituzionale  dell'Unioncamere,  in  particolare nei confronti delle
camere  di  commercio,  delle  istituzioni pubbliche, degli organi di
Governo,  delle  associazioni  di  categoria  e  degli  enti e organi
comunitari e internazionali.
    2.  Adotta in caso d'urgenza, salvo ratifica nella prima riunione
successiva  dell'organo  competente, i provvedimenti di spettanza del
consiglio  e  del  comitato  di  presidenza, previsti rispettivamente
dall'art. 5, comma 5, lettere b), d), f) - limitatamente agli atti di
disposizione  del  patrimonio  immobiliare e mobiliare - dall'art. 6,
comma  2, lettere c), f) - con esclusione della istituzione di uffici
distaccati - e dal comma 5 dello stesso articolo.
    3.  In  caso d'assenza o impedimento, il presidente e' sostituito
dal vice presidente espressamente delegato.
    4.  Il  presidente,  ove  lo  ritenga opportuno, puo' delegare la
trattazione  di  materie  di sua competenza a presidenti di camere di
commercio che, su invito del presidente, partecipano alle riunioni di
comitato di presidenza.
    5.  Il  presidente  rimane  in carica fino alla fine del mandato,
anche quando ricorra la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 2.
                               Art. 8.
                        Collegio dei revisori
    1.  Il  collegio  dei  revisori  e'  composto  da  cinque  membri
effettivi e due supplenti, dei quali un effettivo e un supplente sono
designati  dal Ministro delle attivita' produttive e un effettivo dal
Ministro dell'economia e delle finanze.
    2.   Il   presidente   del  collegio  dei  revisori  e'  nominato
dall'Assemblea.
    3.  Il  collegio  dei  revisori  esercita  in  via  esclusiva  il
controllo  di  regolarita'  amministrativa e contabile verificando la
legittimita',  regolarita'  e correttezza dell'azione amministrativa,
vigila  sull'osservanza  della legge e del presente statuto e accerta
la  regolare  tenuta  della contabilita', controllando il servizio di
cassa  e  di economato dell'Unioncamere. A tal fine, i revisori hanno
diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente.
    4.  Il  collegio dei revisori riferisce annualmente all'Assemblea
sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.
    5.  I  componenti  del  collegio  dei  revisori intervengono alle
sedute degli altri organi collegiali.
    6.   Si   applicano,   in   quanto   compatibili  con  la  natura
dell'Unioncamere, gli articoli 2399, comma 1, 2400, 2401, 2402, 2403,
2404,   2407   del   codice  civile.  I  componenti  designati  dalle
amministrazioni  statali  e  almeno uno dei revisori effettivi eletti
dall'Assemblea  devono  essere  scelti  tra gli iscritti all'albo dei
revisori contabili.
                               Art. 9.
                         Segretario generale
    1.  Al  segretario  generale  competono  le  funzioni  di vertice
dell'amministrazione  dell'Unioncamere  e i poteri di coordinamento e
verifica e controllo dell'attivita' dei dirigenti.
    2.  Il  segretario  generale  propone al comitato di presidenza i
provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3, adotta tutti gli altri atti
d'organizzazione  riservati  - dal decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 - all'ambito d'autonomia della dirigenza di vertice proponendo
al  comitato  di  presidenza  la ripartizione delle competenze tra la
dirigenza    e   disponendo   sulle   procedure   per   la   gestione
dell'attivita',  sui  limiti  di  valore  delle spese che i dirigenti
possono   impegnare   e   sull'adozione   delle  misure  inerenti  la
costituzione e la gestione del rapporto di lavoro.
    3.  Il  segretario  generale,  per un miglior coordinamento delle
attivita'   del   sistema  camerale,  puo'  costituire  un  organismo
consultivo composto da segretari generali delle camere di commercio e
delle unioni regionali.
                              Art. 10.
                   Organizzazione dell'Unioncamere
    1.  Nell'ambito di quanto stabilito dal comitato di presidenza ai
sensi  dell'art.  6,  comma  2,  alla  dirigenza  spetta  la gestione
finanziaria,  tecnica  e  amministrativa, mediante autonomi poteri di
spesa, d'organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonche' di
controllo. La dirigenza e' responsabile della gestione e dei relativi
risultati.
    2.  Il  regolamento  di organizzazione degli uffici e dei servizi
previsto  dal  precedente  art. 6 disciplina altresi' le modalita' di
informazione   degli   organi   sull'andamento  dell'attivita'  e  di
esercizio  del controllo direzionale e operativo di gestione, nonche'
le  modalita'  per  la  valutazione  delle  prestazioni  da parte del
segretario  generale  sui  dirigenti e del comitato di presidenza sul
segretario generale.
    3.  Il  rapporto  di  lavoro  dei  dirigenti  dell'Unioncamere e'
disciplinato   dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  dei
dirigenti  di  imprese commerciali, dei servizi e del terziario e dai
contratti individuali.

                             Titolo III
                              PROCEDURE
                              Art. 11.
                    Convocazioni e deliberazioni
    1.   Le  sedute  degli  organi  collegiali  sono  valide  con  la
partecipazione di almeno la meta' piu' uno dei rispettivi componenti,
salvo quelle dell'Assemblea, che sono valide con la partecipazione di
almeno un terzo dei componenti.
    2.  Quando e' chiamata a deliberare sullo statuto, l'Assemblea e'
validamente  costituita  con  la  presenza  di  almeno  due terzi dei
componenti  e  delibera  validamente  con  il  voto  favorevole della
maggioranza dei componenti.
    3.  Le  deleghe  di  cui  all'art.  4 devono essere conferite per
iscritto  e i documenti relativi sono conservati dall'Unioncamere. La
rappresentanza puo' essere conferita solo per singole assemblee.
    4.  Le  deliberazioni  di competenza degli organi collegiali sono
adottate   a  maggioranza  assoluta  dei  presenti,  fatta  salva  la
maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea per l'approvazione
delle modifiche statutarie.
    5.  Le  convocazioni  avvengono  mediante  avviso, anche via fax,
recante  gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quindici
giorni  prima  per  le sedute dell'Assemblea e del consiglio e almeno
cinque  giorni  prima  per  le sedute del comitato di presidenza. Per
tali  comunicazioni  il  domicilio  dei  destinatari e' la sede della
camera   di   commercio   per   i   presidenti,   quella   dichiarata
all'Unioncamere per gli esterni.
    Le  convocazioni  possono  altresi'  essere  effettuate  mediante
l'utilizzo  di  caselle  di  posta  elettronica  certificata, a norma
dell'art.   14  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
28 dicembre 2000, n. 445.
    6. Il consiglio puo' essere convocato, per ragioni d'urgenza, con
avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.
    7.  Le  votazioni avvengono in forma palese o per alzata di mano.
Per  le  deliberazioni  concernenti  persone,  si adotta la votazione
segreta quando essa sia richiesta da almeno un decimo dei presenti.
    8. Il presidente ha facolta' di invitare alle sedute degli organi
collegiali,  senza  diritto di voto, personalita' del mondo politico,
economico  ed  esperti, nonche' - per le riunioni del consiglio e per
specifici  argomenti - i rappresentanti degli organismi nazionali del
sistema camerale.
    9.   Le   riunioni   degli   organi   collegiali,   ad  eccezione
dell'Assemblea,    possono    svolgersi    per    teleconferenza    o
videoconferenza.  Un  apposito  regolamento  deliberato dal consiglio
disciplina le modalita' del collegamento, le formalita' richieste per
la verifica del numero legale, per l'adozione e verbalizzazione delle
deliberazioni.  In  particolare,  il  regolamento deve consentire che
tutti   i   partecipanti  possano  essere  identificati  e  sia  loro
consentito  di  seguire  la  discussione e intervenire in tempo reale
nella trattazione degli argomenti affrontati.

                              Titolo IV
                        GESTIONE FINANZIARIA
                              Art. 12.
                         Risorse finanziarie
    1. Le risorse finanziarie dell'Unioncamere sono:
      a) la   dotazione  finanziaria,  rappresentata  da  un'aliquota
annualmente fissata dall'Assemblea a carico delle camere di commercio
e della Chambre della Valle d'Aosta sul totale delle loro entrate per
contributi,  trasferimenti  statali  o  regionali,  imposte e diritti
camerali;
      b) le  entrate  derivanti  da  servizi  resi agli associati e a
terzi;
      c) i  finanziamenti  per programmi e progetti provenienti dalla
Unione europea o da altri soggetti;
      d) entrate patrimoniali e ogni altra entrata.
    2.  Presso  l'Unioncamere  e'  costituito  il fondo intercamerale
d'intervento.  Il  fondo contribuisce al finanziamento di progetti di
rilievo  per il sistema camerale italiano e delle camere di commercio
italiane   all'estero,   gestito  in  base  ad  apposito  regolamento
approvato dal consiglio.
    3.  Il  fondo puo', altresi', operare nell'interesse delle camere
di commercio miste ammesse alla separata sezione di cui all'art. 1.
    4.  Presso l'Unioncamere e' istituito il fondo di perequazione ai
sensi  dell'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I
criteri  generali  di  funzionamento  del  fondo  sono  definiti  dal
consiglio.
                              Art. 13.
                              Controlli
    1.   La   vigilanza  sull'attivita'  dell'Unioncamere  spetta  al
Ministro  delle  attivita'  produttive nelle forme di cui all'art. 4,
comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
    2.  La  gestione  finanziaria dell'Unioncamere e' assoggettata al
controllo  della  Corte  dei  conti nella forme previste dall'art. 12
della  legge 21 marzo 1958, n. 259, come disposto dall'art. 12, comma
19,   del  decreto-legge  18 gennaio  1993,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
    3. L'Unioncamere comunica al Ministero delle attivita' produttive
i  nomi dei consiglieri, degli eletti alle cariche di presidente e di
vice   presidente   e  trasmette,  per  l'approvazione,  il  bilancio
preventivo,  il conto consuntivo, il regolamento di amministrazione e
contabilita',  il  quale  e'  approvato  di  concerto con il Ministro
dell'economia,  nonche'  i  provvedimenti  riguardanti  la  dotazione
organica complessiva e l'istituzione d'aziende speciali.
    4.  Il  controllo  del  Ministero  e'  di  sola legittimita' e le
delibere  di  cui  al  comma  3 divengono esecutive se entro sessanta
giorni  dalla data della loro ricezione, il Ministero delle attivita'
produttive  non ne disponga con provvedimento motivato l'annullamento
per  vizi  di legittimita'. Tale termine puo' essere sospeso una sola
volta e per un periodo di pari durata.
                              Art. 14.
                            Scioglimento
    1.  In  caso  di scioglimento dell'Unioncamere, le attivita' e le
eventuali  passivita'  di  liquidazione  vanno a beneficio o a carico
delle  camere,  in  proporzione  dei  versamenti  da ciascuna di esse
dovuti durante l'ultimo triennio.
                              Art. 15.
                  Disposizioni transitorie e finali
    1.  Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione,  per  esteso  nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 7, comma 2,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

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