
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 2003
Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare, l'art.
7, comma 2, secondo il quale lo statuto dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
(Unioncamere) e' deliberato con il voto dei due terzi dei componenti
dell'Assemblea composta dai rappresentanti di tutte le camere di
commercio ed e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
Visto l'art. 38, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112;
Visto il proprio decreto in data 17 gennaio 2003, con il quale e'
stato approvato il nuovo statuto dell'Unione, deliberato
dall'Assemblea in data 11 luglio 2002;
Vista la deliberazione n. 5 del 26 giugno 2003, con la quale
l'Assemblea dell'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura ha apportato allo statuto
ulteriori modificazioni che riguardano:
1) interventi di adeguamento del testo a modifiche normative;
2) interventi sulla composizione e funzionalita' degli organi e
della struttura;
3) interventi sulle finalita' e gli scopi dell'Unioncamere;
4) interventi sulla gestione finanziaria;
Sulla proposta del Ministro delle attivita' produttive;
Decreta:
Articolo unico
E' approvato il nuovo testo dello statuto dell'Unione italiana
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
quale risulta a seguito delle modifiche apportate dall'Assemblea
dell'Unione con la deliberazione n. 5, adottata nella seduta del
26 giugno 2003.
Il nuovo testo di statuto, composto di 15 articoli, vistato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, viene allegato al presente
decreto.
Roma, 8 agosto 2003
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro
delle attivitą produttive
Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 11, foglio n. 51
Allegato
STATUTO UNIONCAMERE
Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1.
Natura giuridica, adesioni, sede
1. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, denominata Unioncamere, ha personalita'
giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1954, n. 709, ed esercita in regime d'autonomia funzionale
le attribuzioni previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
dalle altre leggi.
2. Fanno parte dell'Unioncamere le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e la Chambre della Valle
d'Aosta.
3. A norma dell'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,
possono essere ammesse in una sezione separata le camere di commercio
estere operanti in Italia e riconosciute dal Governo italiano.
4. L'Unioncamere ha sede legale in Roma e sede di rappresentanza
e di servizio a Bruxelles.
Art. 2.
S c o p i
1. L'Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle
camere di commercio - anche in quanto autonomie funzionali a norma
dell'art. 1, comma 4, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59 - e
delle loro forme associative e articolazioni funzionali. Cura i
rapporti del sistema con le istituzioni internazionali, nazionali e
regionali - anche tramite le unioni regionali - e con le categorie,
elabora indirizzi comuni, promuove e realizza iniziative coordinate,
sostiene l'attivita' del sistema camerale in tutte le sue
articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo a rete.
2. L'Unioncamere promuove, realizza e gestisce, direttamente o
per il tramite di proprie aziende speciali, nonche' mediante la
partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e
a societa' anche a prevalente capitale privato, servizi e attivita'
d'interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.
3. L'Unioncamere, in quanto rappresentativa delle camere di
commercio, sviluppa inoltre ogni iniziativa utile a favorire
l'internazionalizzazione dell'economia italiana e la presenza delle
imprese italiane sui mercati mondiali, anche valorizzando l'attivita'
delle camere di commercio italiane all'estero e promuovendo e
partecipando alle loro forme associative. L'Unioncamere assicura il
necessario coordinamento del sistema camerale italiano con i sistemi
di camere di commercio sia nell'Unione europea che nei Paesi terzi e
realizza iniziative rivolte alla diffusione della conoscenza
all'estero dei sistemi produttivi italiani.
4. L'Unioncamere promuove e coordina l'utilizzo da parte del
sistema camerale delle linee d'azione, dei programmi, dei piani e dei
fondi comunitari, anche d'intesa con le categorie economiche,
operando sia quale referente della Commissione o d'altri organismi
dell'Unione europea, che quale titolare degli interventi.
5. L'Unioncamere, inoltre:
a) costituisce commissioni, comitati e consulte, istituti,
centri specializzati, osservatori;
b) promuove e realizza studi, indagini e ricerche e collabora
anche ad attivita' di studio e ricerca condotte da enti ed organismi
nazionali, esteri e internazionali;
c) organizza congressi, convegni, conferenze e missioni a
carattere nazionale e internazionale, anche in favore delle camere di
commercio e delle categorie economiche;
d) contribuisce all'attivita' d'organismi ed enti aventi
finalita' d'interesse per le camere di commercio e le categorie;
e) esercita i compiti e le funzioni attribuiti da norme di
legge o da atti aventi valore di legge;
f) stipula, in rappresentanza del sistema camerale, con il
Governo e con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome
o con enti pubblici nazionali accordi di programma, intese,
convenzioni anche per il coordinamento delle iniziative del sistema
camerale;
g) assume ogni altra iniziativa per lo sviluppo del sistema
camerale.
6. L'Unioncamere e' legittimata ad assumere ogni iniziativa,
anche giudiziaria, per la tutela della denominazione e delle
prerogative delle camere di commercio in Italia, anche ai sensi
dell'art. 22, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonche'
ad intervenire nei procedimenti amministrativi riguardanti gli
organismi e le attivita' del sistema camerale, ai sensi dell'art. 9
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Titolo II
STRUTTURA DELL'UNIONCAMERE
Art. 3.
Organi
1. Sono organi dell'Unioncamere:
l'Assemblea;
il consiglio;
il comitato di presidenza;
il presidente;
il collegio dei revisori.
2. Il consiglio, il comitato di presidenza, il presidente e il
collegio dei revisori durano in carica tre anni dalla data di
elezione; la durata del collegio dei revisori e' disciplinata
dall'art. 2400 del codice civile. I consiglieri ai quali, durante il
periodo di carica, viene meno la qualifica di presidente di camera di
commercio, scadono a questa data e decadono dalla carica.
3. I compensi per i componenti degli organi sono determinati ai
sensi degli articoli 2389 e 2402 del codice civile. Il trattamento di
missione e' disciplinato dal consiglio.
Art. 4.
Assemblea
1. L'Assemblea dell'Unioncamere e' composta dai presidenti delle
camere di commercio e della Chambre della regione Valle d'Aosta che
vi fanno parte ai sensi dell'art. 1, secondo comma.
2. In caso d'assenza o impedimento del presidente di una camera
di commercio partecipa alle riunioni dell'Assemblea, con diritto
di voto, un componente del consiglio camerale a cio' espressamente
delegato.
3. Sono ammesse le deleghe ai rappresentanti d'altra camera; in
ogni caso, nessun delegato votante puo' rappresentare piu' di tre
camere, compresa la propria. L'Assemblea e' presieduta dal presidente
dell'Unioncamere o, in sua assenza, dal vice presidente con maggiore
anzianita' di carica o, in caso di parita', dal piu' anziano d'eta';
si riunisce di regola ogni semestre, o quando lo richiedano almeno un
terzo dei suoi componenti, ovvero lo deliberi il consiglio.
4. Spetta all'Assemblea:
a) definire su base triennale le strategie e le linee di
sviluppo del sistema camerale;
b) definire le linee generali programmatiche dell'attivita'
dell'Unioncamere;
c) approvare la relazione predisposta dal consiglio al termine
d'ogni esercizio sul programma annuale d'attivita';
d) approvare i bilanci di previsione e i conti consuntivi;
e) determinare la misura dell'aliquota annuale di contribuzione
delle camere di commercio;
f) deliberare sulle modifiche statutarie in conformita' a
quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, e con le modalita' di cui all'art. 11 del presente statuto;
g) eleggere il presidente dell'Unioncamere ed i membri del
consiglio di competenza assembleare;
h) eleggere i membri del collegio dei revisori, recependo le
designazioni di competenza del Ministro delle attivita' produttive e
del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 5.
Consiglio
1. Il consiglio dell'Unioncamere e' composto dal presidente
dell'Unioncamere, dal presidente di ciascuna unione regionale delle
camere di commercio o dal relativo delegato per il triennio di
carica, salvo revoca, e da dieci membri eletti dall'Assemblea al
proprio interno.
Del consiglio fa altresi' parte di diritto il precedente
presidente dell'Unioncamere.
2. Per la Chambre della Valle d'Aosta e' chiamato a far parte il
presidente o suo delegato.
3. Il consiglio e' presieduto dal presidente dell'Unioncamere, o
in caso di sua assenza, da un vice presidente espressamente delegato.
4. Il consiglio coopta nella prima seduta fino ad altri cinque
componenti, due dei quali, con voto a maggioranza di due terzi,
possono essere scelti anche fuori dell'ambito dei presidenti
camerali. Questi ultimi partecipano senza diritto di voto alle sedute
dell'Assemblea.
5. Spetta al consiglio:
a) proporre all'Assemblea le strategie e le linee di sviluppo
triennale del sistema camerale;
b) convocare l'assemblea e fissarne l'ordine del giorno;
c) predisporre il bilancio di previsione ed il conto
consuntivo;
d) approvare le variazioni di bilancio;
e) individuare i programmi, gli obiettivi e le priorita'
dell'attivita' dell'Unioncamere in base alle linee fissate
dall'Assemblea, anche con riferimento alla destinazione delle
risorse;
f) deliberare sulle materie di cui all'art. 2, comma 2 e sui
conseguenti atti di disposizione del patrimonio immobiliare e
mobiliare, nonche' approvare le norme sulla gestione finanziaria e
patrimoniale dell'Unioncamere con apposito regolamento di
amministrazione e contabilita';
g) assumere le determinazioni necessarie per l'amministrazione
e la gestione del fondo di perequazione di cui all'art. 18, comma 5,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed esprimere il parere previsto
dallo stesso art. 18, comma 3;
h) istituire la sezione separata di cui all'art. 1, comma 3
deliberando sulle norme generali per il suo funzionamento;
i) eleggere fino a cinque vice presidenti tra i propri membri;
l) nominare, su proposta del presidente, il segretario generale
e, su proposta di quest'ultimo, i vice segretari generali.
6. Il consiglio puo' delegare al comitato di presidenza o al
presidente specifiche determinazioni relative a quanto previsto dal
presente articolo, nel comma 5, alle lettere b), f), h).
Art. 6.
Comitato di presidenza
1. Il comitato di presidenza e' composto dal presidente, dai vice
presidenti, e da non piu' di sette membri eletti dal consiglio nel
proprio ambito. I componenti del comitato di presidenza sono
rieleggibili e restano in carica per non piu' di due mandati completi
consecutivi. A tal fine, non si tiene conto del periodo di mandato
parziale eventualmente ricoperto, purche' inferiore a dodici mesi.
2. Il comitato di presidenza:
a) individua i progetti per l'attuazione del programma e per il
raggiungimento degli obiettivi indicati dall'Assemblea e dal
consiglio, indicando strumenti e risorse da destinare all'attivita';
b) propone al consiglio l'integrazione e l'aggiornamento dei
programmi e le variazioni di bilancio;
c) provvede alla istituzione e alla regolamentazione del
funzionamento di commissioni e comitati anche consultivi e nomina
esperti e rappresentanti;
d) approva, secondo i criteri di cui al titolo I del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il
regolamento di organizzazione degli uffici che indica i principi
fondamentali di organizzazione e di composizione della pianta
organica, i procedimenti di selezione del personale e della
dirigenza, i criteri per l'individuazione delle funzioni dirigenziali
e le modalita' di preposizione ad esse, nonche' definisce i sistemi
operativi di gestione, valutazione e controllo delle attivita' e
delle prestazioni;
e) verifica la rispondenza dei risultati della gestione
amministrativa agli indirizzi generali impartiti, secondo le
procedure e con gli strumenti previsti dal regolamento di
organizzazione degli uffici;
f) nomina, su proposta del segretario generale, i dirigenti e i
quadri intermedi;
g) istituisce per esigenze organizzative e di funzionamento
uffici distaccati e delibera sui ricorsi o sulla costituzione in
giudizio e sulla risoluzione transattiva e stragiudiziale delle
vertenze.
3. Il comitato di presidenza impartisce le direttive per la
stipula del contratto collettivo del personale, a norma del decreto
legislativo n. 396/1997, tenuto conto delle specifiche esigenze
funzionali e organizzative dell'Ente, con riguardo alle qualifiche
non dirigenziali.
4. L'attivita' di valutazione strategica dell'azione
dell'Unioncamere e' esercitata dal comitato di presidenza con gli
strumenti e le modalita' contemplate dal regolamento previsto dal
precedente comma 2, lettera d).
5. Spetta al comitato di presidenza deliberare su tutte le
materie non attribuite alla competenza di altri organi e non
riservate all'ambito di autonomia della dirigenza e, in particolare,
decide sulla partecipazione dell'Unioncamere a manifestazioni o
iniziative non programmate che coinvolgano l'immagine dell'Ente o del
sistema camerale verso l'esterno.
6. Il comitato di presidenza puo' istituire un organismo
consultivo al quale partecipano i vertici delle associazioni
nazionali di categoria. Tale organismo si esprime su questioni che
gli vengono sottoposte dal presidente dell'Unioncamere, inerenti lo
sviluppo dei vari settori, nonche' su servizi che l'Unioncamere
realizza nell'interesse dell'economia.
7. Il comitato di presidenza puo' delegare al presidente
l'assunzione di specifiche determinazioni relative a quanto previsto
dal presente articolo, nel comma 2, alle lettere c) ed f) e nel comma
5.
Art. 7.
Presidente
1. Il presidente e' il rappresentante legale dell'Unioncamere.
Convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio e il comitato di
presidenza ed esercita il potere di proposta per i provvedimenti di
cui all'art. 4, comma 4, lettera b), nonche' quelli di cui all'art.
6, ultimo comma. Il presidente ha la rappresentanza politica e
istituzionale dell'Unioncamere, in particolare nei confronti delle
camere di commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi di
Governo, delle associazioni di categoria e degli enti e organi
comunitari e internazionali.
2. Adotta in caso d'urgenza, salvo ratifica nella prima riunione
successiva dell'organo competente, i provvedimenti di spettanza del
consiglio e del comitato di presidenza, previsti rispettivamente
dall'art. 5, comma 5, lettere b), d), f) - limitatamente agli atti di
disposizione del patrimonio immobiliare e mobiliare - dall'art. 6,
comma 2, lettere c), f) - con esclusione della istituzione di uffici
distaccati - e dal comma 5 dello stesso articolo.
3. In caso d'assenza o impedimento, il presidente e' sostituito
dal vice presidente espressamente delegato.
4. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, puo' delegare la
trattazione di materie di sua competenza a presidenti di camere di
commercio che, su invito del presidente, partecipano alle riunioni di
comitato di presidenza.
5. Il presidente rimane in carica fino alla fine del mandato,
anche quando ricorra la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 2.
Art. 8.
Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori e' composto da cinque membri
effettivi e due supplenti, dei quali un effettivo e un supplente sono
designati dal Ministro delle attivita' produttive e un effettivo dal
Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il presidente del collegio dei revisori e' nominato
dall'Assemblea.
3. Il collegio dei revisori esercita in via esclusiva il
controllo di regolarita' amministrativa e contabile verificando la
legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa,
vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto e accerta
la regolare tenuta della contabilita', controllando il servizio di
cassa e di economato dell'Unioncamere. A tal fine, i revisori hanno
diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente.
4. Il collegio dei revisori riferisce annualmente all'Assemblea
sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo.
5. I componenti del collegio dei revisori intervengono alle
sedute degli altri organi collegiali.
6. Si applicano, in quanto compatibili con la natura
dell'Unioncamere, gli articoli 2399, comma 1, 2400, 2401, 2402, 2403,
2404, 2407 del codice civile. I componenti designati dalle
amministrazioni statali e almeno uno dei revisori effettivi eletti
dall'Assemblea devono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei
revisori contabili.
Art. 9.
Segretario generale
1. Al segretario generale competono le funzioni di vertice
dell'amministrazione dell'Unioncamere e i poteri di coordinamento e
verifica e controllo dell'attivita' dei dirigenti.
2. Il segretario generale propone al comitato di presidenza i
provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3, adotta tutti gli altri atti
d'organizzazione riservati - dal decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 - all'ambito d'autonomia della dirigenza di vertice proponendo
al comitato di presidenza la ripartizione delle competenze tra la
dirigenza e disponendo sulle procedure per la gestione
dell'attivita', sui limiti di valore delle spese che i dirigenti
possono impegnare e sull'adozione delle misure inerenti la
costituzione e la gestione del rapporto di lavoro.
3. Il segretario generale, per un miglior coordinamento delle
attivita' del sistema camerale, puo' costituire un organismo
consultivo composto da segretari generali delle camere di commercio e
delle unioni regionali.
Art. 10.
Organizzazione dell'Unioncamere
1. Nell'ambito di quanto stabilito dal comitato di presidenza ai
sensi dell'art. 6, comma 2, alla dirigenza spetta la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di
spesa, d'organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonche' di
controllo. La dirigenza e' responsabile della gestione e dei relativi
risultati.
2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
previsto dal precedente art. 6 disciplina altresi' le modalita' di
informazione degli organi sull'andamento dell'attivita' e di
esercizio del controllo direzionale e operativo di gestione, nonche'
le modalita' per la valutazione delle prestazioni da parte del
segretario generale sui dirigenti e del comitato di presidenza sul
segretario generale.
3. Il rapporto di lavoro dei dirigenti dell'Unioncamere e'
disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei
dirigenti di imprese commerciali, dei servizi e del terziario e dai
contratti individuali.
Titolo III
PROCEDURE
Art. 11.
Convocazioni e deliberazioni
1. Le sedute degli organi collegiali sono valide con la
partecipazione di almeno la meta' piu' uno dei rispettivi componenti,
salvo quelle dell'Assemblea, che sono valide con la partecipazione di
almeno un terzo dei componenti.
2. Quando e' chiamata a deliberare sullo statuto, l'Assemblea e'
validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei
componenti e delibera validamente con il voto favorevole della
maggioranza dei componenti.
3. Le deleghe di cui all'art. 4 devono essere conferite per
iscritto e i documenti relativi sono conservati dall'Unioncamere. La
rappresentanza puo' essere conferita solo per singole assemblee.
4. Le deliberazioni di competenza degli organi collegiali sono
adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatta salva la
maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea per l'approvazione
delle modifiche statutarie.
5. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via fax,
recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quindici
giorni prima per le sedute dell'Assemblea e del consiglio e almeno
cinque giorni prima per le sedute del comitato di presidenza. Per
tali comunicazioni il domicilio dei destinatari e' la sede della
camera di commercio per i presidenti, quella dichiarata
all'Unioncamere per gli esterni.
Le convocazioni possono altresi' essere effettuate mediante
l'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata, a norma
dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica del
28 dicembre 2000, n. 445.
6. Il consiglio puo' essere convocato, per ragioni d'urgenza, con
avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.
7. Le votazioni avvengono in forma palese o per alzata di mano.
Per le deliberazioni concernenti persone, si adotta la votazione
segreta quando essa sia richiesta da almeno un decimo dei presenti.
8. Il presidente ha facolta' di invitare alle sedute degli organi
collegiali, senza diritto di voto, personalita' del mondo politico,
economico ed esperti, nonche' - per le riunioni del consiglio e per
specifici argomenti - i rappresentanti degli organismi nazionali del
sistema camerale.
9. Le riunioni degli organi collegiali, ad eccezione
dell'Assemblea, possono svolgersi per teleconferenza o
videoconferenza. Un apposito regolamento deliberato dal consiglio
disciplina le modalita' del collegamento, le formalita' richieste per
la verifica del numero legale, per l'adozione e verbalizzazione delle
deliberazioni. In particolare, il regolamento deve consentire che
tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro
consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale
nella trattazione degli argomenti affrontati.
Titolo IV
GESTIONE FINANZIARIA
Art. 12.
Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie dell'Unioncamere sono:
a) la dotazione finanziaria, rappresentata da un'aliquota
annualmente fissata dall'Assemblea a carico delle camere di commercio
e della Chambre della Valle d'Aosta sul totale delle loro entrate per
contributi, trasferimenti statali o regionali, imposte e diritti
camerali;
b) le entrate derivanti da servizi resi agli associati e a
terzi;
c) i finanziamenti per programmi e progetti provenienti dalla
Unione europea o da altri soggetti;
d) entrate patrimoniali e ogni altra entrata.
2. Presso l'Unioncamere e' costituito il fondo intercamerale
d'intervento. Il fondo contribuisce al finanziamento di progetti di
rilievo per il sistema camerale italiano e delle camere di commercio
italiane all'estero, gestito in base ad apposito regolamento
approvato dal consiglio.
3. Il fondo puo', altresi', operare nell'interesse delle camere
di commercio miste ammesse alla separata sezione di cui all'art. 1.
4. Presso l'Unioncamere e' istituito il fondo di perequazione ai
sensi dell'art. 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I
criteri generali di funzionamento del fondo sono definiti dal
consiglio.
Art. 13.
Controlli
1. La vigilanza sull'attivita' dell'Unioncamere spetta al
Ministro delle attivita' produttive nelle forme di cui all'art. 4,
comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. La gestione finanziaria dell'Unioncamere e' assoggettata al
controllo della Corte dei conti nella forme previste dall'art. 12
della legge 21 marzo 1958, n. 259, come disposto dall'art. 12, comma
19, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
3. L'Unioncamere comunica al Ministero delle attivita' produttive
i nomi dei consiglieri, degli eletti alle cariche di presidente e di
vice presidente e trasmette, per l'approvazione, il bilancio
preventivo, il conto consuntivo, il regolamento di amministrazione e
contabilita', il quale e' approvato di concerto con il Ministro
dell'economia, nonche' i provvedimenti riguardanti la dotazione
organica complessiva e l'istituzione d'aziende speciali.
4. Il controllo del Ministero e' di sola legittimita' e le
delibere di cui al comma 3 divengono esecutive se entro sessanta
giorni dalla data della loro ricezione, il Ministero delle attivita'
produttive non ne disponga con provvedimento motivato l'annullamento
per vizi di legittimita'. Tale termine puo' essere sospeso una sola
volta e per un periodo di pari durata.
Art. 14.
Scioglimento
1. In caso di scioglimento dell'Unioncamere, le attivita' e le
eventuali passivita' di liquidazione vanno a beneficio o a carico
delle camere, in proporzione dei versamenti da ciascuna di esse
dovuti durante l'ultimo triennio.
Art. 15.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione, per esteso nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 7, comma 2,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
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