
COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI
ORDINANZA 30 settembre 2003
Nomina del Consigliere giuridico del Centro di direzione e
coordinamento. (Ordinanza n. 12/2003)
IL COMMISSARIO DELEGATO
per la sicurezza dei materiali nucleari
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato d'emergenza in
relazione alle attivita' di smaltimento del rifiuti radioattivi
dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e
Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 59
del 12 marzo 2003;
Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del
Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;
Vista l'ordinanza del Commissario delegato n. 1 del 21 marzo 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 77 del 2 aprile 2003, con cui veniva costituita
l'organizzazione della struttura di supporto alle attivita' del
commissario delegato composta da So.G.I.N. S.p.a. e dal Centro di
direzione e coordinamento, come riportato nello schema "A" allegato
alla predetta ordinanza;
Vista l'ordinanza del Commissario delegato n. 10 del 29 settembre
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie generale - n. 187 del 13 agosto 2003;
Considerato che l'esperienza di questi mesi ha confermato la
necessita', all'interno del citato Centro di direzione e
coordinamento, della prevista figura del "consigliere giuridico" in
considerazione delle problematiche giuridiche dipendenti dalla
dichiarazione dello stato d'emergenza per le attivita' di smaltimento
dei materiali radioattivi;
Dispone:
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 3267/2003, la
nomina del "consigliere giuridico" del Centro di direzione e
coordinamento nella persona dell'avv. Carlo Salimei.
2. Restano invariati gli altri componenti della struttura di cui
all'allegato "A" della citata ordinanza commissariale n. 1/2003, come
integrata dall'ordinanza commissariale n. 10/2003 e dalla presente
ordinanza.
3. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero
dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla
Commissione tecnico-scientifica presso la Presidenza del Consiglio
del Ministri, nonche' all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
4. L'immediata efficacia della presente ordinanza e la
pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 30 settembre 2003
Il Commissario delegato: Jean
fp03-gr03