
UNIVERSITA' DI VENEZIA
DECRETO RETTORALE 1 ottobre 2003
Modificazioni allo statuto.
IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10 e 11;
Visto lo statuto, emanato con decreto direttoriale del 9 dicembre
1991, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 3 del 12 febbraio 1992, come modificato dal decreto rettorale
26 ottobre 1994, n. 303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 260 del 7 novembre 1994, dal decreto rettorale
14 giugno 2000, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 160 dell'11 luglio 2000, dal decreto rettorale 5 giugno
2001, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 145 del 25 giugno 2001 e dal decreto rettorale 10 dicembre 2002,
n. 1555, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4
del 7 gennaio 2003, ed in particolare l'art. 18, comma 1, l'art. 19 e
l'art. 20, comma 1 dello stesso;
Vista la delibera del senato accademico integrato del 25 luglio
2003, con la quale tale organo, sentiti la facolta' ed i
dipartimenti, nonche', per quanto di sua pertinenza, il senato degli
studenti, ha approvato le seguenti modifiche dello statuto di cui al
decreto rettorale 10 dicembre 2002, n. 1555, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003:
comma 1 dell'art. 1 "Natura giuridica, finalita' istituzionali,
criteri di svolgimento dell'attivita" trasformando la denominazione
dell'ateneo in "Universita' IUAV di Venezia".
Il testo di ciascun articolo dello statuto ove compare la
precedente denominazione viene conseguentemente adeguato;
comma 3, lettera f) dell'art. 6 "Il senato accademico"
sostituendo le parole "in numero pari ad un terzo dei presidi e
comunque non inferiore a uno" con le parole "in numero corrispondente
a quello dei presidi di facolta', assicurando la rappresentanza di
ciascuna facolta" ed eliminando al paragrafo successivo le parole
"una rappresentanza degli studenti iscritti presso l'Universita'
IUAV";
art. 13-bis "Il collegio dei revisori dei conti" sostituendo al
comma 2 le parole "un presidente, due membri effettivi e due membri
supplenti designati dal consiglio di amministrazione tra esperti
amministrativo-contabili su proposta del rettore e da questi nominati
con proprio decreto." con le parole "tre revisori effettivi, iscritti
nel registro dei revisori contabili e due supplenti, designati dal
consiglio di amministrazione tra esperti amministrativo-contabili, su
proposta del rettore e da questi nominati con proprio decreto. Tra i
revisori effettivi uno e' nominato tra i dirigenti del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e uno in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze" e
introducendo il seguente comma 3: "Il collegio e' regolarmente
costituito con la presenza di tre componenti effettivi o supplenti
che siano.";
Vista la nota del dirigente generale del servizio per l'autonomia
universitaria e gli studenti - Ufficio I - del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 settembre 2003,
prot. n. 2820, assunta al protocollo di IUAV in data 26 settembre
2003, prot. n. 16511, con la quale si comunica che non si hanno
osservazioni da formulare in merito alle modifiche allo statuto
dell'Ateneo di cui alla delibera del senato accademico integrato del
25 luglio 2003;
Decreta:
Articolo unico
1. Sono emanate, ai sensi dell'art. 19, comma 1, dello statuto, le
modifiche allo statuto emanato con decreto direttoriale del
9 dicembre 1991, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 3 del 12 febbraio 1992, come modificato dal decreto
rettorale 26 ottobre 1994, n. 303, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1994, dal decreto
rettorale 14 giugno 2000, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 160 dell'11 luglio 2000 e dal decreto rettorale
5 giugno 2001, n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 145 del 25 giugno 2001 e dal decreto rettorale
10 dicembre 2002, n. 1555, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003.
2. Le modifiche entrano in vigore, ai sensi dell'art. 20, comma 1,
secondo capoverso, dello statuto dalla data del presente decreto.
3. Entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore del
nuovo testo dello statuto, secondo quanto disposto dallo stesso, i
regolamenti di Ateneo saranno adeguati alla nuova denominazione.
4. Il presente decreto rettorale e' trasmesso al Ministero della
giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la prevista
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
nonche' per conoscenza al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria e gli
studenti - Ufficio I, nonche' per conoscenza agli organi e strutture
dell'Ateneo e al servizio comunicazione per la pubblicazione nel Web.
Venezia, 1° ottobre 2003
Il rettore: Folin
Allegato
STATUTO DELL'UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA
Indice
Titolo 1 - PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 (Natura giuridica, finalita' istituzionali, criteri di
svolgimento delle attivita);
Articolo 2 (Ordinamento della didattica);
Articolo 3 (Capacita' giuridica ed esercizio dell'autonomia
funzionale);
Titolo 2 - ORGANI DI GOVERNO
Articolo 4 (Individuazione degli organi di governo
dell'Universita' IUAV);
Articolo 5 (Il rettore);
Articolo 6 (Il senato accademico);
Articolo 7 (Il consiglio di amministrazione);
Articolo 8 (Il senato degli studenti);
Titolo 3 - STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA
Articolo 9 (Individuazione delle strutture didattiche e di
ricerca dell'Universita' IUAV);
Articolo 10 (La facolta);
Articolo 11 (Il dipartimento);
Titolo 3-BIS - CONTRATTI PER LA DIDATTICA
Articolo 11-bis (Contratti di insegnamento);
Articolo 11-ter (Contratti di collaborazione didattica);
Titolo 4 - STRUTTURE TECNICHE E AMMINISTRATIVE
Articolo 12 (Individuazione e criteri ordinamento delle strutture
tecniche e amministrative dell'Universita' IUAV);
Articolo 12-bis (Il sistema bibliotecario e documentale di
ateneo);
Titolo 4-bis - AMMINISTRAZIONE
Articolo 12-ter (Il direttore amministrativo);
Articolo 12-quater (La dirigenza);
Titolo 5 - ORGANI DI GARANZIA
Articolo 13 (Il consiglio di garanzia);
Titolo 5-bis - ORGANI DI CONSULENZA E CONTROLLO
Articolo 13-bis (Il collegio dei revisori dei conti);
Titolo 5-ter - VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA'
Articolo 13-ter (Il nucleo di valutazione di Ateneo);
Titolo 6 - AUTONOMIA REGOLAMENTARE
Articolo 14 (Regolamenti di organizzazione);
Articolo 15 (Regolamenti degli ordinamenti didattici);
Articolo 16 (Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita);
Articolo 17 (Individuazione degli organi e delle strutture dotati
di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile);
Titolo 7 - NORME FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE
Articolo 18 (Modifiche dello statuto);
Articolo 19 (Emanazione dello statuto e delle modifiche di esso);
Articolo 20 (Entrata in vigore dello statuto e delle modifiche di
esso);
Articolo 21 (Inizio dell'anno accademico e di decorrenza dei
mandati);
Articolo 21-bis (Attivita' didattica del rettore);
Articolo 22 (Validita' delle deliberazioni degli organi
collegiali);
Articolo 22-bis (Assistenti di ruolo e professori incaricati);
Articolo 23 (Pubblicita' delle deliberazioni);
Articolo 24 (Incompatibilita' ed assenze);
Articolo 25 (Tempo pieno);
Articolo 25-bis (Poteri d'ordinanza);
Articolo 26 (Norma transitoria sulla composizione e il
funzionamento di organi);
Articolo 27 (Norma abrogativa).
Tabella A
Titolo 1
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Natura giuridica, finalita' istituzionali
criteri di svolgimento dell'attivita'
1. L'"Universita' IUAV di Venezia", di seguito denominata
"Universita' IUAV", istituzione dotata di personalita giuridica che
non persegue scopi di lucro, e' sede primaria di istruzione e
formazione universitaria e di ricerca scientifica, con il fine di
promuovere il progresso delle discipline dell'architettura e delle
arti, del disegno industriale, della pianificazione urbanistica,
territoriale e ambientale, della storia e della conservazione del
patrimonio architettonico, della citta' e dell'ambiente costruito.
Nell'ambito delle proprie finalita', l'Universita' IUAV ha autonomia
didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e
contabile.
2. L'Universita' IUAV svolge la propria attivita' didattica e
organizza le relative strutture nel rispetto della liberta' di
insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati dalla
disciplina vigente in materia di ordinamenti didattici universitari
ed opera nel rispetto della liberta' di ricerca dei docenti e dei
ricercatori, nonche' dell'autonomia di ricerca delle strutture
scientifiche, assicurando a quanti operano nel suo ambito l'effettivo
esercizio di tali liberta' nello svolgimento delle prestazioni cui
ciascuno e' tenuto a norma di legge e di statuto.
3. L'Universita' IUAV garantisce a tutti coloro che vi operano la
partecipazione ai propri organi, sulla base delle attribuzioni e
delle competenze di ciascuno di questi, in rapporto alle rispettive
prerogative e responsabilita', secondo quanto stabilito da norme
generali del vigente ordinamento universitario e dallo statuto.
4. L'Universita' IUAV garantisce il diritto alla piena
informazione circa tutte le proprie decisioni ed attivita', fornendo
allo scopo adeguati servizi.
5. Con riferimento alle tematiche attinenti alle proprie
finalita' istituzionali, l'Universita' IUAV favorisce ogni occasione
di confronto e di discussione, aperta anche a contributi esterni, a
scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale.
6. L'organizzazione dell'Universita' IUAV e' improntata ai
principi di sussidiarieta' e di decentramento e riflette la
distinzione tra attivita' di indirizzo e di controllo e attivita' di
gestione.
7. Alle attivita' di indirizzo e di controllo provvedono gli
organi di governo dell'Universita' IUAV di cui al successivo titolo
2; alle attivita' di gestione provvedono il direttore amministrativo,
i dirigenti e gli altri soggetti preposti alle strutture tecniche e
amministrative dell'Universita' IUAV, di cui al successivo titolo 4,
i quali rispondono dei relativi risultati.
8. La gestione finanziaria dell'Universita' IUAV corrisponde ai
principi di annualita', integralita', pubblicita', universalita', di
riferimento pluriennale, di individuazione dei responsabili della
spesa.
9. L'Universita' IUAV valuta le condizioni di efficacia ed
efficienza delle attivita' didattiche e di ricerca e delle attivita'
gestionali prestate dalle proprie strutture e organizza a tal fine
adeguati servizi di monitoraggio e di documentazione.
Art. 2.
Ordinamento della didattica
1. L'Universita' IUAV provvede a tutti i livelli di istruzione e
di formazione nei settori di propria pertinenza, come individuati nel
precedente art. 1, comma 1, nell'osservanza dei principi generali in
materia di ordinamenti didattici universitari, secondo quanto
specificato al successivo titolo 3.
Art. 3.
Capacita' giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale
1. Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria
autonomia funzionale, l'Universita' IUAV, ferma restando l'esclusione
di qualunque scopo di lucro, ha piena capacita' di diritto pubblico e
privato, che esplica nei modi e secondo le forme previsti
dall'ordinamento vigente. L'Universita' IUAV, in particolare, e'
legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo
oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalita'
istituzionali, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad
organismi associativi e consortili, nonche' di costituzione e di
partecipazione a fondazioni e a societa' di capitali, sia in Italia
che all'estero, secondo quanto stabilito dallo statuto circa la
competenza degli organi all'adozione delle relative deliberazioni, in
ordine ai criteri di valutazione dei rischi economici e finanziari ad
essi connessi, nonche' dei margini di ammissibilita' di tali rischi e
in ordine alle procedure per la validita' di dette deliberazioni.
2. L'Universita' IUAV, nell'esercizio della propria autonomia
funzionale, secondo quanto previsto al comma 1, puo' promuovere,
organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici
e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed
internazionale, attivita' di comune interesse nei settori relativi
alle proprie finalita' istituzionali, nonche' svolgere, con
riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi.
3. L'Universita' IUAV provvede, in particolare, a norma della
legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6, e secondo quanto previsto dai
precedenti commi 1 e 2, anche in collaborazione con altri soggetti,
pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale,
sovranazionale ed internazionale, alla realizzazione, gestione e
fornitura di servizi integrativi, culturali, ricreativi, di
assistenza, di orientamento, di formazione e di aggiornamento
professionale nell'interesse di tutte le componenti operanti al
proprio interno, nonche' di utenze esterne, fatte salve le
attribuzioni e le competenze di altre istituzioni pubbliche al
riguardo.
4. L'Universita' IUAV provvede, altresi', ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, art. 21, ad
istituire servizi sociali di interesse dei propri dipendenti e a
favorire le attivita' culturali ricreative, sportive e di tempo
libero di essi con apporto di adeguate risorse strutturali,
finanziarie e di personale.
Titolo 2
ORGANI DI GOVERNO
Art. 4.
Individuazione degli organi di governo dell'Universita' IUAV
1. Sono organi di governo dell'Universita' IUAV: il rettore, il
senato accademico, il consiglio di amministrazione e il senato degli
studenti.
Art. 5.
Il rettore
1. Il rettore rappresenta l'Universita' IUAV ad ogni effetto di
legge.
Spetta al rettore:
a) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio
di amministrazione e provvedere alla esecusione delle relative
deliberazioni;
b) vigilare su tutte le strutture ed i servizi dell'Universita'
IUAV, con particolare riferimento all'adozione di criteri
organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilita'
dirigenziali e l'efficienza della gestione;
c) curare l'osservanza di tutte le norme generali concernenti
l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato
giuridico del personale docente e non docente;
d) dare esecuzione, con proprio decreto, alle deliberazioni
degli organi di governo dell'Universita' IUAV;
e) stipulare i contratti e le convenzioni di Ateneo ed
esternare ogni altro atto negoziale;
f) presentare al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di seguito denominato Ministro le relazioni periodiche
ed i piani previsti per legge;
g) predisporre annualmente una relazione sull'attivita'
dell'Ateneo, tenuto conto anche del rapporto curato dal consiglio di
garanzia secondo quanto previsto al successivo art. 13, comma 1,
lettera d);
h) provvedere, in via provvisoria, con proprio decreto, in casi
straordinari di necessita' e di urgenza, anche in materie di
attribuzione di altri organi dell'Universita' IUAV a norma di legge o
di statuto, salvo ratifica, entro sessanta giorni dall'emanazione del
relativo atto, da parte dell'organo competente;
i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono
demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario e
dallo statuto.
2. Il rettore nomina un pro rettore, scelto tra i professori di
ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le funzioni da lui
esercitate nei casi di assenza o di impedimento.
Il rettore puo' delegare le funzioni di cui al comma 1, lettere
b), c) ed e) ad altri professori di ruolo di prima fascia; puo',
altresi', con riferimento ad attivita' di propria pertinenza, dar
mandato per il relativo svolgimento a docenti dell'Universita' IUAV.
3. Il rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima
fascia, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
L'elettorato attivo e' costituito:
a) da tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia;
b) dai ricercatori;
c) dal personale tecnico ed amministrativo;
d) dai rappresentanti degli studenti negli organi di governo e
negli organi delle strutture didattiche dell'Universita' IUAV.
Il voto espresso dalla componente di cui al presente comma,
lettera c), e' pesato, rispetto a quello dei professori di ruolo e
dei ricercatori, secondo criteri fissati dal regolamento generale di
Ateneo, di cui al successivo art. 14, comma 2.
In ogni caso, i voti equivalenti esprimibili da parte di tutti
gli aventi diritto della componente di cui alla precedente lettera c)
non devono superare il trenta per cento dei voti esprimibili da parte
dei professori di ruolo e dei ricercatori aventi diritto.
Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle
prime tre votazioni.
In caso di mancata elezione si procede con il sistema del
ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano
riportato il maggior numero di voti.
E' eletto chi riporta il maggior numero di voti.
In caso di parita' e' eletto il candidato piu' anziano nel ruolo.
Il rettore e' nominato con decreto del Ministro.
Art. 6.
Il senato accademico
1. Il senato accademico esercita tutti i poteri di indirizzo, di
programmazione, coordinamento e controllo sull'esercizio attuativo
dell'autonomia funzionale dell'Universita' IUAV, nonche' sovrintende
alla gestione dello stesso ove specifiche attribuzioni non siano
riservate espressamente ad altri organi a norma di legge o di
statuto.
Spetta in particolare al senato accademico:
a) coordinare le attivita' delle strutture didattiche e di
ricerca;
b) determinare i criteri per la ripartizione e l'utilizzazione
delle risorse di personale e finanziarie tra le strutture didattiche
e di ricerca e le strutture tecniche e amministrative, inoltrando a
tal fine motivate proposte al consiglio di amministrazione per le
deliberazioni di competenza di tale organo, sentiti le facolta' e i
dipartimenti nonche' il senato degli studenti di cui al successivo
art. 8 per quanto di pertinenza di esso;
c) ripartire, sulla base dei criteri di cui alla precedente
lettera b) e nell'ambito delle compatibilita' di bilancio le risorse
finanziarie tra le facolta', e su proposta delle medesime i posti di
ruolo del personale docente e ricercatore;
d) deliberare il regolamento generale di Ateneo di cui al
successivo art. 14, comma 2, e le relative modifiche, sentiti il
consiglio di amministrazione, le facolta' e i dipartimenti, nonche'
il senato degli studenti per quanto di pertinenza di esso;
e) esprimere parere obbligatorio sul regolamento degli studenti
di cui al successivo art. 14, comma 3;
f) deliberare il regolamento didattico di Ateneo di cui al
successivo art. 15, comma 2, su proposta delle strutture didattiche
indicate al successivo art. 10, sentito il senato degli studenti;
g) approvare le richieste in ordine all'istituzione di nuove
facolta', di nuovi corsi e scuole ai sensi della vigente disciplina
in materia di ordinamenti didattici universitari, sentiti le facolta'
e il senato degli studenti;
h) determinare i criteri e le modalita' applicative per la
valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attivita'
didattiche e di ricerca, sentiti, rispettivamente, le facolta' ed i
dipartimenti;
i) definire i criteri di principio per la valutazione
dell'efficacia e dell'efficienza delle attivita' gestionali;
l) approvare le relazioni periodiche ed i piani previsti per
legge da inoltrare al Ministro;
m) approvare gli accordi quadro in ordine alle attivita' di
collaborazione con soggetti esterni di cui al precedente art. 3,
commi 2 e 3;
n) deliberare l'istituzione di eventuali organi con funzioni
consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le
relative competenze;
o) esprimere parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di cui al successivo
art. 16 e sulle modifiche dello stesso, sul bilancio, sui contratti e
sulle convenzioni e su ogni questione di attribuzione del consiglio
di amministrazione che importi valutazione nel merito di attivita'
didattiche e di ricerca, nonche' sui provvedimenti disciplinari;
p) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono
demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario.
2. Il senato accademico e' convocato dal rettore, che lo
presiede, in via ordinaria almeno ogni tre mesi, di cui una volta un
mese prima dell'inizio di ogni anno accademico per approvare gli
indirizzi generali del piano annuale di attivita' dell'Universita'
IUAV e per fornire i necessari pareri conseguenti al consiglio di
amministrazione e, in via straordinaria, quando occorra, ovvero
quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono
fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art.
14, comma 2.
3. Il senato accademico e' composto da:
a) il rettore;
b) il pro rettore;
c) i presidi di facolta';
d) i direttori dei dipartimenti;
e) due docenti nominati dal rettore tra i suoi delegati o
mandatari di cui al precedente art. 5, comma 2;
f) una rappresentanza degli studenti iscritti all'Ateneo, in
numero corrispondente a quello dei presidi di facolta', assicurando
la rappresentanza di ciascuna facolta'.
Partecipano, inoltre, al senato accademico, a titolo consultivo e
senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, il
direttore amministrativo con funzione di segretario ed una
rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.
La rappresentanza degli studenti e' designata dal senato degli
studenti nel proprio ambito.
I criteri di individuazione della rappresentanza del personale
tecnico e amministrativo e le relative procedure di elettorato sono
fissati dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art.
14, comma 2.
Il senato accademico dura in carica tre anni.
I membri di esso presenti a titolo consultivo in rappresentanza
degli studenti iscritti presso l'Universita' IUAV e del personale
tecnico e amministrativo possono essere rispettivamente confermati e
rieletti.
I membri del senato accademico sono nominati con decreto del
rettore.
Art. 7.
Il consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione
amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Universita'
IUAV, nonche' del personale tecnico e amministrativo, fatti salvi i
poteri di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di
servizio alle quali il presente statuto attribuisce autonomia
finanziaria e di spesa a norma del successivo art. 17.
Il consiglio di amministrazione rende esecutivi, nell'ambito
delle compatibilita' di bilancio, gli indirizzi programmatici
definiti dal senato accademico.
Per tutte le questioni che comportino valutazione nel merito di
attivita' didattiche e di ricerca, il consiglio di amministrazione
deve sentire il senato accademico, nonche' il senato degli studenti
per quanto di pertinenza di esso.
Spetta, inoltre, al consiglio di amministrazione:
a) deliberare il regolamento di Ateneo per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita' di cui al successivo art. 16, e le
relative modifiche, sentito il senato accademico, le facolta' e i
dipartimenti, secondo quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n.
168, art. 7, comma 9;
b) deliberare, sentito il senato accademico, il bilancio di
previsione ed approvare il rendiconto consuntivo;
c) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio
immobiliare e mobiliare dell'Universita' IUAV;
d) destinare le risorse e sovrintendere al funzionamento delle
strutture tecniche e amministrative dell'Universita' IUAV;
e) approvare, sentito il senato accademico, i contratti e le
convenzioni e deliberare in merito ad ogni altro atto negoziale che
comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente
riservati al senato accademico ai sensi del precedente art. 6, comma
1, lettera m), e agli organi ed alle strutture di cui al successivo
art. 17;
f) modificare l'organico di Ateneo entro le linee determinate
dal senato accademico;
g) attribuire e revocare l'incarico di direttore
amministrativo, su proposta del rettore;
h) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali su proposta
del direttore amministrativo;
i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono
demandate da norme generali del vigente ordinaento universitario, dal
presente statuto o da norme negoziali.
Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del
consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di
Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.
2. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il rettore;
b) il pro rettore;
c) il direttore amministrativo con funzioni di segretario;
d) due esperti designati dal senato accademico, sentite le
facolta';
e) un esperto designato dal senato degli studenti;
f) uno studente designato dal senato degli studenti nel proprio
ambito.
Gli esperti di cui alla precedenti lettere d) ed e) sono scelti
secondo criteri di professionalita' e competenza tra persone che
abbiano maturato un'esperienza complessiva almeno triennale
attraverso l'esercizio di attivita' di amministrazione, direzione,
controllo o consulenza, ovvero svolto funzioni dirigenziali presso
organismi pubblici o privati, anche sovranazionali o internazionali.
Essi non possono essere docenti o dipendenti o studenti
dell'Universita' IUAV, ne' avere con questo contratti in corso o liti
pendenti.
Partecipano, inoltre, al consiglio di amministrazione, a titolo
consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del
numero legale, rappresentanti di soggetti pubblici e privati che
abbiano contribuito e si impegnino a contribuire per il periodo di
durata in carica del consiglio stesso al bilancio dell'Universita'
IUAV con erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di
specifiche attivita' didattiche o di ricerca, da individuare con
deliberazione del senato accademico.
I criteri di individuazione degli esperti indicati alle
precedenti lettere d) ed e) sono fissati dal regolamento generale di
Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.
Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i
membri di esso indicati alle precedenti lettere d), e) ed f) possono
essere confermati.
I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con
decreto del rettore.
Art. 8.
Il senato degli studenti
1. Il senato degli studenti esercita funzioni di carattere
propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture
di cui al precedente titolo 2 e al successivo titolo 3 relativamente
alla tutela degli interessi degli iscritti presso l'Universita' IUAV.
Spetta, in particolare, al senato degli studenti:
a) deliberare il regolamento degli studenti di cui al
successivo art. 14, comma 3, sentito il senato accademico, nonche' le
relative modifiche;
b) esprimere parere obbligatorio su questioni comunque
attinenti all'attuazione dei principi della vigente disciplina in
materia di ordinamenti didattici universitari e del diritto allo
studio, alla organizzazione dei servizi didattici, anche
complementari, e di ogni altro servizio fornito dall'Universita' IUAV
nell'interesse della componente studentesca;
c) eleggere, nel proprio ambito, il presidente e il
responsabile amministrativo, le rappresentanze negli organi di
governo e nelle strutture didattiche, comprese quelle nella
commissione didattica paritetica di cui al successivo art. 10, comma
2.
Sulle questioni indicate alla precedente lettera b), il senato
degli studenti puo' avanzare proposte agli organi competenti per
l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica.
Il senato degli studenti adotta, altresi', le regole generali da
applicare presso l'Universita' IUAV per le attivita' formative di cui
alla legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6, comma 1, lettera c), che
sono approvate, per quanto di rispettiva competenza, dal senato
accademico e dal consiglio di amministrazione, e delibera in ordine
alla programmazione attuativa, all'organizzazione ed alla gestione
delle stesse.
2. Il senato degli studenti si compone di trenta membri eletti
tra gli iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea
specialistica presso l'Universita' IUAV di cui almeno tre per ogni
facolta'.
I criteri di ripartizione dei membri da eleggere in misura
proporzionale al numero degli iscritti presso ciascuna facolta', le
modalita' di elezione di essi, nonche' quelle di convocazione e di
funzionamento del senato degli studenti sono stabiliti dal
regolamento degli studenti di cui al successivo art. 14, comma 3.
Il presidente ed il responsabile amministrativo, nonche' tutti i
rappresentanti degli studenti in altri organi dell'Universita' IUAV,
sono nominati con decreto del rettore.
Il senato degli studenti dura in carica due anni.
Titolo 3
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA
Art. 9.
Individuazione delle strutture didattiche
e di ricerca dell'Universita' IUAV
1. Per l'organizzazione e la gestione delle attivita' didattiche
e di ricerca l'Universita' IUAV e' articolata in facolta' e in
dipartimenti.
2. L'attivita' didattica dell'Universita' IUAV si esplica
attraverso i corsi e le scuole previsti dalla vigente disciplina in
materia di ordinamenti didattici universitari.
3. L'elenco delle facolta', dei corsi, delle scuole e dei
dipartimenti gia' istituiti presso l'Universita' IUAV e' contenuto
nell'allegata tabella A, le cui modifiche non rientrano tra quelle
contemplate al successivo art. 18.
4. Nell'osservanza di quanto previsto dalla vigente disciplina in
materia di sviluppo e programmazione del sistema universitario, in
attuazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 2, comma 1,
lettera a), le modalita' per la richiesta di istituzione di nuove
strutture didattiche sono fissate dal regolamento generale di Ateneo
di cui al successivo art. 14, comma 2.
5. Le modalita' per la istituzione di nuovi dipartimenti e per la
disattivazione di dipartimenti esistenti sono contenute nel
regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 14, comma
2.
6. Per attivita' di ricerca di rilevante impegno finanziario, che
si esplichino sulla base di progetti almeno triennali e che
coinvolgano le attivita' di piu' dipartimenti, il senato accademico
puo' deliberare la istituzione di centri interdipartimentali di
ricerca.
Le risorse di personale e finanziarie per lo svolgimento delle
attivita' relative devono essere garantite dai dipartimenti che hanno
promosso la costituzione di detti centri.
Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il
funzionamento degli stessi sono contenute nel regolamento generale di
Ateneo, di cui al successivo art. 14, comma 2.
Art. 10.
La facolta'
1. La facolta' e' la struttura didattica di appartenenza per i
docenti e i ricercatori.
Spetta alla facolta':
a) procedere alla chiamata dei professori di ruolo, da
esercitare sulla base del principio del consiglio ristretto a
categorie non inferiori a quelle dei chiamandi, sentiti i direttori
dei corsi di studio di cui al successivo comma 6 e i dipartimenti,
limitatamente alle discipline di cui ciascuno di essi si compone;
b) indirizzare e coordinare le attivita' didattiche di propria
competenza;
c) programmare e destinare le risorse didattiche di sua
pertinenza nell'ambito delle deliberazioni assunte al riguardo dal
senato accademico e dal consiglio di amministrazione a norma dei
precedenti articoli 6, comma 1, lettera b), e 7, comma 1, lettera d);
d) determinare la distribuzione del compiti e del carico
didattico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nel rispetto
della liberta' di insegnamento dei singoli, nonche' autorizzare gli
stessi alla fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca
presso organismi scientifici, in Italia ed all'estero;
e) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle
modifiche del presente statuto, di cui al successivo art. 18;
f) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio circa
quanto previsto ai precedenti articoli 6, comma 1, lettere b), c), d)
ed e) e 7, comma 1, lettera a).
Per le deliberazioni relative alle precedenti lettere b), c) ed
f) la facolta' deve obbligatoriamente acquisire il parere del senato
degli studenti a norma del precedente art. 8, comma 1.
2. Sono organi della facolta': il preside, il consiglio di
facolta' e la commissione didattica paritetica di cui all'art. 6,
comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
3. Il preside rappresenta la facolta', ne convoca e presiede il
consiglio, vigila sull'organizzazione e sulla gestione delle
attivita' didattiche che fanno capo ad essa.
Il preside designa un vice preside, il quale lo supplisce in caso
di impedimento o di assenza e puo' essere coadiuvato da un consiglio
di presidenza composto dai direttori dei corsi di studio di cui al
successivo comma 6 e il cui funzionamento e' disciplinato dal
regolamento di facolta' di cui al successivo art. 14, comma 4.
Il preside viene eletto dal consiglio di facolta' tra i
professori di ruolo di prima fascia, e' nominato con decreto del
rettore, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
Il preside e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle
prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procede col
sistema di ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il
maggior numero di voti; risulta eletto il candidato che riporti il
maggior numero di voti.
In caso di parita' e' eletto il candidato piu' anziano nel ruolo.
4. Il consiglio di facolta' delibera sulle materie di competenza
della facolta' come individuate al precedente comma 1.
Esso e' convocato dal preside in via ordinaria ogni due mesi e in
via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta
almeno un terzo dei suoi membri.
Le procedure per il funzionamento del consiglio di facolta' sono
fissate dal regolamento di facolta' di cui al successivo art. 14,
comma 4.
Il consiglio di facolta' e' composto:
a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta';
b) dai ricercatori della facolta',
c) dai professori a contratto;
d) da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facolta'.
I professori fuori ruolo e i professori a contratto non
concorrono alla formazione del numero legale.
I professori a contratto non partecipano al consiglio di facolta'
convocato per l'elezione del preside e per deliberare nelle materie
di cui alle lettere a) e d) del precedente comma 1 e in tutti i casi
che li riguardino.
Partecipano, inoltre, al consiglio di facolta', a titolo
consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del
numero legale, ove non appartengano gia' alla facolta', i professori
supplenti.
La rappresentanza indicata alla precedente lettera d) e'
designata dal senato degli studenti nel proprio ambito, secondo i
criteri fissati dal regolamento degli studenti di cui al successivo
art. 14, comma 3, e, comunque in numero almeno pari a quello dei
corsi di laurea attivati presso la facolta'.
5. La commissione didattica paritetica di cui al precedente comma
2 e' composta da un minimo di tre ad un massimo di sei docenti
designati dal consiglio della facolta' e da un minimo di tre ad un
massimo di sei studenti individuati dal senato degli studenti ai
sensi del precedente art. 8, comma 1, lettera c). La commissione e'
nominata con decreto del rettore e il mandato dei docenti coincide
con il mandato del preside, quello degli studenti coincide, ai sensi
del comma 2 del predetto art. 8, con quello del senato degli
studenti.
6. La facolta' e' la struttura didattica organizzata secondo
quanto previsto dal rispettivo regolamento di cui al successivo art.
14, comma 4, fatti salvi i principi posti al precedente art. 1, comma
2 e 3 di esso. Con riguardo alla lettera b) del precedente comma 1,
il regolamento su indicato deve prevedere di affidare ciascun corso
di studio che si svolge presso la facolta' ad un direttore a cui
spettano compiti di istruzione e coordinamento inerenti i predetti
corsi. Il direttore puo' essere coadiuvato da una giunta eletta dal
consiglio di facolta'. Il direttore e' designato dal consiglio di
facolta', su proposta del preside, e nominato con decreto del
rettore.
Art. 11.
Il dipartimento
1. Il dipartimento promuove, coordina e organizza le attivita' di
ricerca dell'Universita' IUAV, nel rispetto dell'autonomia di ogni
singolo docente o ricercatore, e del diritto di questi di accedere
direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a
programmi di ricerca comuni.
Il dipartimento, per quanto di propria competenza, cura,
altresi', l'attuazione delle attivita' conseguenti a convenzioni ed a
contratti stipulati dall'Universita' IUAV, nonche' ad ogni altro atto
negoziale che impegni lo stesso nei confronti di terzi.
Ogni dipartimento concorre, sulla base delle indicazioni dei
consigli di facolta', allo svolgimento delle attivita' didattiche,
anche in collaborazione con altri dipartimenti dell'Universita' IUAV
o di universita' diverse.
A ciascun dipartimento afferiscono i professori di ruolo, i
ricercatori ed il personale tecnico e amministrativo dei settori di
attivita di rispettivo interesse e delle attivita' connesse.
Ai singoli professori e ricercatori e' garantita la possibilita'
di opzione fra piu' dipartimenti; le modalita' per l'esercizio di
tale opzione sono previste nel regolamento generale di Ateneo di cui
al successivo art. 14, comma 2.
2. Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la
giunta.
3. Il direttore rappresenta il dipartimento, ne presiede il
consiglio e la giunta, cura, in attuazione delle deliberazioni di
detti organi, l'organizzazione e la gestione dell'attivita' di
competenza di esso, vigila, nell'ambito dello stesso, sull'osservanza
delle norme generali del vigente ordinamento universitario, di quelle
poste dal presente statuto e dai regolamenti di cui ai successivi
articoli 14, 15 e 16, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli
in base a tali norme.
Il direttore designa un vice direttore, che lo supplisce in caso
di impedimento o di assenza, ed e' coadiuvato da un segretario
amministrativo per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo
e contabile.
Il direttore e' eletto dal consiglio di dipartimento tra i
professori di ruolo di prima fascia, e' nominato con decreto del
rettore, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
Le modalita' di elezione del direttore sono fissate dal
regolamento del rispettivo dipartimento di cui al successivo art. 14,
comma 4.
4. Il consiglio di dipartimento delibera sulle materie di
competenza del dipartimento, come individuate al precedente comma 1.
Esso puo' delegare parte dei suoi poteri alla giunta.
E' convocato dal direttore in via ordinaria ogni due mesi e in
via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta
almeno un terzo dei suoi membri.
Le procedure per il funzionamento del consiglio di dipartimento
sono fissate dal regolamento di dipartimento di cui al successivo
art. 14, comma 4.
Il consiglio di dipartimento e' composto da tutti i docenti di
ruolo e fuori ruolo e da tutti i ricercatori e i professori a
contratto aderenti allo stesso, nonche' da una rappresentanza del
personale tecnico e amministrativo e degli iscritti ai dottorati di
ricerca per cui gli stessi sono abilitati.
I professori fuori ruolo e i professori a contratto non
concorrono alla formazione del numero legale.
I professori a contratto non partecipano al consiglio di
dipartimento convocato per l'elezione del direttore.
Partecipano, inoltre, al consiglio di dipartimento, a titolo
consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del
numero legale, ove non appartengano gia' ad esso, i professori
supplenti.
I criteri di individuazione delle rappresentanze presenti nel
consiglio e le relative procedure di elettorato sono fissate dai
regolamenti di cui al successivo art. 14, comma 2.
5. La giunta e' l'organo di gestione che coadiuva il direttore
del dipartimento.
Il mandato di essa coincide con quello dello stesso.
La composizione della giunta e le norme relative al funzionamento
di essa sono fissate dal regolamento del dipartimento di cui al
successivo art. 14, comma 4.
Titolo 3-bis
CONTRATTI PER LA DIDAITICA
Art. 11-bis.
Contratti di insegnamento
1. L'Universita' IUAV, per rispondere a comprovate esigenze
didattiche, puo' attribuire, su proposta delle facolta', ad esperti
esterni di adeguata qualificazione scientifica o professionale
incarichi di insegnamento per la copertura di corsi, anche
integrativi, gia' attivati o da attivare.
2. I corsi previsti al precedente comma sono affidati con
contratto di diritto privato a termine, che non configura in alcun
modo rapporti di lavoro subordinato, e sono sostenuti con fondi del
bilancio d'Ateneo anche provenienti da terzi.
Art. 11-ter.
Contratti di collaborazione didattica
1. In caso di comprovate esigenze didattiche le facolta' possono
proporre l'attivazione di incarichi di collaborazione per
l'espletamento di attivita' integrative o strumentali, qualora non
sia possibile sopperire alle attivita' in questione con personale
interno.
2. Le collaborazioni previste al precedente comma sono assegnate
attraverso concorso e regolate da contratto di diritto privato a
termine, di opera o di opere, che non configura in alcun modo
rapporti di lavoro subordinato.
3. I dipartimenti per le attivita' di cui al comma 1, possono
conferire borse di studio di durata almeno annuale finalizzati alla
formazione di giovani laureati.
4. Le procedure per l'assegnazione dei contratti e delle borse di
studio sono definite con deliberazione del consiglio di
amministrazione sentito il senato accademico.
5. I contratti e le borse di studio di cui ai precedenti commi 2
e 3 sono sostenuti con fondi del bilancio di Ateneo anche provenienti
da terzi.
Titolo 4
STRUTTURE TECNICHE E AMMINISTRATIVE
Art. 12.
Individuazione e criteri di funzionamento
delle strutture tecniche e amministrative di IUAV
1. Le strutture tecniche e amministrative dell'Universita' IUAV,
in conformita' con i criteri indicati al precedente art. 1, commi 6,
7 e 8, sono organizzate per divisioni e aree, che si articolano in
servizi. Il relativo organigramma, nonche' le modalita' attuative di
questo, sono definite dal regolamento generale di Ateneo di cui al
successivo art. 14, comma 2.
I responsabili delle divisioni e delle aree riferiscono al
rettore, nonche' al direttore amministrativo per quanto di rispettiva
attribuzione.
2. Allo scopo di fornire adeguato supporto tecnico e
amministrativo agli organi di governo e alle strutture didattiche e
di ricerca, come individuati ai precedenti titoli 2 e 3, per
questioni gestionali di particolare complessita' e di interesse
generale, il consiglio di amministrazione, su proposta del senato
accademico o del direttore amministrativo, puo' deliberare la
costituzione di centri di servizio speciali, da sottoporre alle
dirette dipendenze del rettore o del direttore amministrativo,
definendone le relative funzioni, le modalita' operative e la durata.
L'attivazione di detti centri, nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili nel bilancio dell'Universita' IUAV, non deve
comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 12-bis.
Sistema bibliotecario e documentale di Ateneo
1. La biblioteca centrale d'Ateneo e tutte le altre strutture
bibliotecarie e documentali dell'Universita' IUAV costituiscono il
sistema bibliotecario e documentale d'Ateneo che persegue le
finalita' di promuovere e sviluppare, in forme integrate e
coordinate, le attivita' di acquisizione, trattamento, conservazione,
produzione e diffusione dell'informazione bibliografica e
documentale, di supporto alle attivita' didattiche e di ricerca
svolte presso l'Universita' IUAV.
2. Le modalita' organizzative e funzionali del sistema
bibliotecario e documentale d'Ateneo sono stabilite da apposito
regolamento, parte integrante del regolamento generale d'Ateneo, di
cui al successivo art. 14, comma 2.
Titolo 4-bis
AMMINISTRAZIONE
Art. 12-ter.
Il direttore amministrativo
1. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal
consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un
dirigente, dotato di professionalita' adeguata alle funzioni da
svolgere, dell'Universita' IUAV, o di altra istituzione
universitaria, ovvero di altra pubblica amministrazione previo nulla
osta da parte di questa, l'incarico ha durata triennale ed e'
rinnovabile.
2. Se entro un congruo termine, da stimare in rapporto
all'esigenza di corrispondere ai principi di cui al precedente art.
1, commi 6, 7 e 8, a partire dal momento in cui occorra provvedere al
conferimento dell'incarico indicato al precedente comma 1, non
risulti possibile seguire i criteri ivi previsti, l'incarico stesso
e' attribuito a persona che abbia svolto attivita' in organismi
pubblici o privati, anche sovranazionali o internazionali, con
esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali; nel caso
l'incarico e' conferito con contratto di diritto privato, ha durata
triennale ed e' rinnovabile una sola volta.
3. La revoca dell'incarico di direttore amministrativo e'
disposta con atto motivato del consiglio di amministrazione, su
proposta del rettore, previa contestazione all'interessato, per gravi
irregolarita' o inefficienza nello svolgimento delle funzioni
connesse all'incarico stesso.
4. Il direttore amministrativo:
a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici
in conformita' con le direttive impartite dal consiglio di
amministrazione e pone in essere gli atti di gestione del personale;
b) formula proposte al rettore, anche ai fini della
elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di competenza
degli organi di governo dell'Universita' IUAV;
c) cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi
sopraindicati;
d) e' responsabile del funzionamento della amministrazione e ne
risponde nei confronti di tali organi;
e) sovrintende all'attivita' delle strutture tecniche e
amministrative;
f) opera, sulla base di specifiche deleghe, conferitegli dal
consiglio di amministrazione, per l'assunzione di impegni, nonche'
per l'indizione e l'aggiudicazione di gare;
g) verifica e coordina l'attivita' dei dirigenti.
Art. 12-quater.
La dirigenza
1. Ai dirigenti competono la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa, la gestione del personale e l'esercizio della
funzione di controllo di esso, l'adozione, se delegata, degli atti
che impegnano l'Ateneo verso l'esterno.
2. I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attivita'
svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione
dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli
obiettivi prefissati, dei rendimenti e dei risultati della gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni
organizzative e di gestione del personale.
3. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si
estendono alla gestione della didattica e della ricerca.
4. Le funzioni di dirigente sono attribuite a tempo determinato e
con possibilita' di rinnovo dal consiglio di amministrazione, su
proposta del direttore amministrativo, a dipendenti di ruolo in
possesso di specifica qualificazione; per obiettive esigenze di
servizio dette funzioni possono essere attribuite a dipendenti non in
possesso di qualifica dirigenziale nel rispetto dei criteri posti
dalla vigente disciplina legislativa al riguardo.
5. Nell'impossibilita' di provvedere con personale dell'Ateneo ai
sensi del precedente comma 4, la funzione di dirigente puo', in via
eccezionale, qualora la disciplina contrattuale in materia lo
consenta, esser ricoperta mediante contratto di diritto privato di
durata non superiore a tre anni rinnovabile una sola volta.
Le funzioni di cui al presente comma possono essere attribuite ad
esperti di adeguata qualificazione, con esperienza acquisita
nell'esercizio di funzioni dirigenziali nelle pubbliche
amministrazioni o in organismi privati di analoga complessita',
conseguendo riconosciuti e apprezzabili risultati.
6. La revoca delle funzioni dirigenziali e' disposta dal
consiglio di amministrazione con atto motivato, previa contestazione
all'interessato.
7. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso
indetto dall'Universita' IUAV, ovvero per corso-concorso organizzato
anche tra piu' Atenei sulla base di appositi accordi, per il tramite
di scuole di alta formazione riconosciute dal Ministero per la
funzione pubblica.
8. I requisiti per l'accesso alla qualifica indicata al
precedente comma, i procedimenti di selezione, nonche' le modalita'
di composizione delle commissioni giudicatrici sono fissate dal
regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.
Titolo 5
ORGANI DI GARANZIA
Art. 13.
Il consiglio di garanzia
1. Il consiglio di garanzia raccoglie ed istruisce le istanze
proposte da tutte le componenti dell'Universita' IUAV in ordine al
rispetto delle finalita' istituzionali dello stesso e delle norme
poste dallo statuto e dai regolamenti di cui al successivo titolo 6,
nonche' sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Ateneo.
E' di specifica competenza del consiglio di garanzia:
a) intervenire per la tutela di chiunque si ritenga leso nei
propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi
imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di
organi e uffici o singoli, appartengano questi al personale docente o
tecnico e amministrativo, convocando i diretti interessati e
segnalando disfunzioni ai competenti organi ai fini degli opportuni
provvedimenti; il consiglio deve sempre fornire una motivata risposta
a coloro che gli si rivolgono;
b) formulare proposte al senato accademico e al consiglio di
amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, circa il
miglior funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Ateneo, con
particolare riguardo a quelli relativi alla valutazione delle
attivita' didattiche, di ricerca e gestionali svolte in relazione
alle finalita' istituzionali dell'Universita' IUAV;
c) promuovere ogni iniziativa utile per la piena attuazione dei
principi di pari opportunita' previsti dalla vigente disciplina al
riguardo;
d) inviare annualmente al senato accademico, al consiglio di
amministrazione e al senato degli studenti una relazione
sull'attivita' svolta; tale relazione viene iscritta all'ordine del
giorno di un'apposita riunione congiunta del senato accademico, del
consiglio di amministrazione e del senato degli studenti.
2. Il consiglio di garanzia per espletare le proprie funzioni si
avvale degli strumenti ed adotta, nell'ambito delle proprie
attribuzioni, tutte le iniziative che ritiene opportune.
Il presidente del consiglio di garanzia, o un suo delegato,
partecipa a titolo consultivo alle sedute del senato accademico, del
consiglio di amministrazione e al senato accademico integrato ai
sensi del successivo art. 18.
Il consiglio di garanzia, o il suo presidente, puo' richiedere al
rettore di convocare in via straordinaria gli organi di governo
qualora lo ritenga opportuno.
3. Il consiglio di garanzia e' composto da:
a) un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia,
un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia e un
rappresentante dei ricercatori;
b) tre rappresentanti degli studenti;
c) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo.
I criteri di individuazione delle rappresentanze di cui alle
lettere a) e c) e le relative procedure di elettorato sono fissate
dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14,
comma 2.
I criteri di individuazione della rappresentanza degli studenti e
le relative procedure di elettorato sono fissate dal regolamento
degli studenti di cui al successivo art. 14, comma 3.
Il consiglio di garanzia stabilisce con propria deliberazione il
regolamento interno, le modalita' e i tempi del proprio
funzionamento, le norme e le procedure per l'elezione del presidente
da parte dei suoi membri nell'ambito del consiglio stesso.
4. Il consiglio di garanzia e' convocato dal presidente in via
ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra,
ovvero quando ne facciano motivata richiesta un terzo dei suoi membri
o almeno il settanta per cento di una delle sue componenti.
Titolo 5-bis
ORGANI DI CONSULENZA E DI CONTROLLO
Art. 13-bis.
Il collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di
consulenza e di controllo interno sulla regolarita' della gestione
amministrativa dell'Universita' IUAV; i compiti e le modalita' di
funzionamento del collegio sono fissate dal regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di cui al successivo
art. 16.
2. Il collegio e' composto da tre revisori effettivi, iscritti
nel registro dei revisori contabili e due supplenti, designati dal
consiglio di amministrazione tra esperti amministrativo-contabili, su
proposta del rettore e da questi nominati con proprio decreto. Tra i
revisori effettivi uno e' nominato tra i dirigenti del Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e uno in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Il collegio e' regolarmente costituito con la presenza di tre
componenti effettivi o supplenti che siano.
4. Il collegio dura in carica tre anni finanziari; il mandato
conferito ai suoi componenti e' rinnovabile.
Titolo 5-ter
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA'
Art. 13-ter.
Il nucleo di valutazione di Ateneo
1. L'Universita' IUAV adotta, ai sensi della vigente disciplina,
un sistema di valutazione interna delle attivita' di formazione
(didattiche e di orientamento) e di ricerca, degli interventi di
sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa,
verificandone, anche mediante analisi comparativa dei costi e dei
rendimenti, la produttivita', nonche' l'efficacia e l'efficienza dei
relativi servizi, l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione
amministrativa.
2. Le funzioni di cui al precedente comma sono svolte dal nucleo
di valutazione di Ateneo.
Il nucleo determina le metodologie per la valutazione delle
attivita' didattiche, di ricerca, di diritto allo studio e di
gestione amministrativa che si svolgono presso dell'Universita' IUAV,
nonche' i relativi parametri di riferimento, curandone l'opportuno
adeguamento con cadenza almeno annuale.
Il nucleo trasmette i risultati della propria attivita' agli
organi di governo e di gestione dell'Ateneo.
L'Universita' IUAV assicura al nucleo autonomia operativa,
diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari
all'espletamento di dette funzioni, nonche' la pubblicita' e la
diffusione degli atti prodotti, nel rispetto della normativa a tutela
della riservatezza.
Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le
opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche e
trasmette un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno,
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario,
unitamente alle informazioni e ai dati che a detto Comitato il nucleo
e' tenuto a comunicare a norma di legge.
3. Il nucleo e' costituito da cinque componenti di cui almeno due
scelti tra studiosi ed esperti, anche in campo non accademico, di
comprovata competenza e professionalita' in materia di procedure di
valutazione e di controlli di gestione.
4. l componenti il nucleo di cui al precedente comma sono
nominati con delibera del consiglio di amministrazione su proposta
del rettore d'intesa con il direttore amministrativo.
Il consiglio designa altresi' tra detti componenti il presidente
del nucleo.
5. Il nucleo nella composizione di cui al precedente comma 3 e'
costituito con decreto del rettore e dura in carica tre anni. Il
mandato conferito ai suoi componenti e' rinnovabile.
6. L'Universita' IUAV assicura al nucleo il supporto tecnico e
amministrativo secondo le procedure previste a riguardo dal
regolamento generale di Ateneo.
Titolo 6
AUTONOMIA REGOLAMENTARE
Art. 14.
Regolamenti di organizzazione
1. L'organizzazione dell'Universita' IUAV e' disciplinata, in
subordine alle norme generali del vigente ordinamento universitario e
a quelle poste dallo statuto:
a) dal regolamento generale di Ateneo;
b) dal regolamento degli studenti;
c) dai regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca di
cui al precedente titolo 3.
2. Il regolamento generale di Ateneo fissa tutte le norme
relative all'organizzazione e alle procedure di funzionamento degli
organi di governo di cui al precedente titolo 2, ai criteri di
organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca di cui al
precedente titolo 3, nonche' l'organigramma e le modalita' attuative
delle strutture tecniche e amministrative di cui al precedente titolo
4.
Esso fissa, altresi, le procedure di elezione degli organi di
ogni ordine e grado dell'Universita' IUAV e delle rappresentanze in
essi presenti, salvo quanto previsto al successivo comma 3.
Il regolamento generale di Ateneo e' deliberato dal senato
accademico, a norma del precedente art. 6, comma 1, lettera c), ed
emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e
decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6,
commi 6, 9, 10 e 11.
3. Il regolamento degli studenti fissa i criteri e le modalita'
di elezione, convocazione e funzionamento relativi al senato degli
studenti di cui al precedente art. 8, nonche' quelli relativi alla
partecipazione delle rappresentanze studentesche negli altri organi
di ogni ordine e grado dell'Universita' IUAV, nei quali per legge o
per statuto sia prevista la presenza di detta rappresentanza.
Esso e' deliberato dal senato degli studenti, a norma del
precedente art. 8, comma 1, lettera a), sentito il senato accademico,
ed e' emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure
e trascorsi i termini indicati al precedente comma 2 del presente
articolo.
4. I regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca di cui
al precedente titolo 3 disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e
delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste
al riguardo dal regolamento generale di Ateneo di cui al precedente
comma 2, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle
strutture alle quali si riferiscono.
Essi sono deliberati dai consigli di dette strutture, secondo
quanto stabilito ai precedenti articoli 10 e 11 ed emanati con
decreto del rettore, previo controllo da parte del senato accademico
nella forma della richiesta motivata di riesame.
Art. 15.
Regolamenti degli ordinamenti didattici
1. L'ordinamento degli studi dei corsi e delle scuole istituiti
presso l'Universita' IUAV ai sensi della vigente legislazione sono
disciplinati, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, rispettivamente:
a) dal regolamento didattico di Ateneo;
b) dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
2. Il regolamento didattico di Ateneo e' deliberato dal senato
accademico, a norma del precedente art. 6, comma 1, lettera e), ed e'
emanato con decreto del rettore con le modalita' previste dalla legge
19 novembre 1990, n. 341, art. 11, comma 1.
3. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati,
in conformita' con i principi posti dal regolamento didattico di
Ateneo di cui al precedente comma 2, dal senato accademico, su
proposta delle competenti strutture didattiche in cui detti corsi si
svolgono, previo parere delle commissioni paritetiche di cui al
precedente art. 10, comma 2, sentito il senato degli studenti.
Art. 16.
Regolamento di Ateneo per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita'
1. L'esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e
contabile da parte degli organi di governo e delle strutture
dell'Universita' IUAV, cui a norma del successivo art. 17 sono
demandate le relative attribuzioni e competenze, e' disciplinato dal
regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'.
Esso e' emanato con decreto del rettore dell'Universita' IUAV, su
deliberazione del consiglio di amministrazione, secondo quanto
stabilito dal precedente art. 7, comma 1, lettera a), nell'osservanza
di quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 7, commi 8
e 9.
2. Il regolamento di Ateneo di cui al precedente comma 1 puo'
derogare alle norme del vigente ordinamento contabile dello Stato e
degli enti pubblici, rispettandone comunque i relativi principi.
Art. 17.
Individuazione degli organi e delle strutture dotati
di autonomia amministrativa finanziaria e contabile
1. Nei limiti e con le modalita' di esercizio previsti dal
regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita' di cui al precedente art. 16 e' attribuita autonomia
amministrativa, finanziaria e di spesa:
a) alle facolta';
b) ai dipartimenti;
c) ai centri interdipartimentali di ricerca di cui al
precedente art. 9, comma 6, alle divisioni e alle aree di cui al
precedente art. 12, comma 1, nonche' ai centri di servizio speciale
di cui allo stesso articolo, comma 2, previa delibera del consiglio
di amministrazione, sentito il senato accademico.
Titolo 7
NORME FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE
Art. 18.
Modifiche dello statuto
1. Le modifiche dello statuto sono deliberate a maggioranza
assoluta dei componenti del senato accademico, integrato dal
direttore amministrativo e da due membri per ciascuna delle
rappresentanze di cui al precedente art. 6, comma 3, secondo
capoverso, designate al loro interno dalle rappresentanze stesse, con
le procedure di cui all'art. 6, commi 9, 10 e 11 della legge 9 maggio
1989, n. 168, sentiti le facolta' e i dipartimenti, nonche', per
quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti.
Le facolta' ed i dipartimenti, nonche', per quanto di sua
pertinenza, il senato degli studenti possono sottoporre al senato
accademico proposte di modifica del presente statuto.
Art. 19.
Emanazione dello statuto e delle modifiche di esso
1. Lo statuto, nonche' le relative modifiche, sono emanati con
decreto del rettore dell'Universita' IUAV ai sensi della legge
9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9 e 10.
Art. 20.
Entrata in vigore dello statuto e delle modifiche di esso
1. Lo statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto
del rettore emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art.
16, comma 2.
Le modifiche allo stesso entrano in vigore alla data di
emanazione del relativo decreto del rettore di cui al precedente art.
19, comma 1.
2. Entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore
delle modifiche dello statuto, ai sensi di quanto previsto al
precedente comma 1, gli organi di governo dell'Universita' IUAV e
quelli delle strutture didattiche e di ricerca di cui ai precedenti
titoli 2 e 3, nonche' il consiglio di amministrazione deliberano le
modifiche dei regolamenti di rispettiva competenza di cui al
precedente titolo 6 al fine del necessario adeguamento dei relativi
dispositivi alle modifiche statutarie stesse.
3. Per consentire la successione ordinata dei mandati nei vari
organi, il mandato del rettore comincia il 1° novembre 1991 e termina
il 31 ottobre 1994.
Art. 21.
Inizio dell'anno accademico e di decorrenza dei mandati
1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il
31 ottobre dell'anno successivo.
2. Tutti i mandati relativi agli organi di governo ed a quelli
delle strutture didattiche e di ricerca di cui ai precedenti titoli 2
e 3, nonche' al consiglio di garanzia di cui al titolo 5 hanno
decorrenza con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in
cui i mandati stessi risultano conferiti a norma delle disposizioni
poste al riguardo dallo statuto.
Art. 21-bis.
Attivita' didattica del rettore
1. Il rettore e il pro-rettore possono avvalersi della facolta'
di essere esonerati dall'attivita' didattica e d'insegnamento per il
periodo del loro mandato.
Art. 22.
Validita' delle deliberazioni degli organi collegiali
1. L'adunanza degli organi collegiali e' valida quando sia
presente la maggioranza assoluta, dei componenti aventi voto
deliberativo, salvo deroghe che possono esser previste al riguardo
dal regolamento generale di Ateneo di cui al precedente art. 14,
comma 2.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
presenti, tranne che sia altrimenti disposto a norma di legge o di
statuto.
3. Gli assenti aventi diritto a voto deliberativo che abbiano
prodotto giustificazione scritta tempestivamente non concorrono alla
determinazione del numero legale.
Art. 22-bis.
Assistenti di ruolo e professori incaricati
1. Gli assistenti di ruolo ad esaurimento ed i professori
incaricati stabilizzati di cui alla vigente disciplina sullo stato
giuridico della docenza, hanno, finche' dette categorie di docenza
sussisteranno, a tutti gli effetti le prerogative, rispettivamente
dei ricercatori confermati e dei professori di ruolo di seconda
fascia.
Art. 23.
Pubblicita' delle deliberazioni
1. E' garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai
documenti amministrativi relativi all'attivita' dell'Universita' IUAV
a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 23 e seguenti,
secondo le modalita' da questa sancite.
Art. 24.
Incompatibilita' ed assenze
1. Nessuno puo' assumere piu' di un mandato negli organi di ogni
ordine e grado, salvo ne sia membro di diritto a norma di legge o di
statuto, fatte salve le eccezioni previste dallo statuto stesso.
2. Chiunque non partecipi per piu' di tre volte consecutive alle
adunanze degli organi di cui e' membro, per elezione o nomina, senza
giustificazione decade dal mandato rivestito.
Art. 25.
Tempo pieno
1. Per l'espletamento delle cariche e dei mandati in tutti gli
organi di ogni ordine e grado debbono rispettarsi le vigenti
disposizioni di legge in materia di osservanza del tempo pieno.
Art. 25-bis.
Poteri d'ordinanza
1. I presidi di facolta' ed i direttori di dipartimento
provvedono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in via
provvisoria, in casi straordinari di necessita' e di urgenza, con
proprio decreto, anche in materia di competenza di altri organi delle
relative strutture didattiche e scientifiche a norma del presente
statuto, salvo ratifica, entro sessanta giorni dall'emanazione
dell'atto in questione, dell'organo competente.
Art. 26.
Norma abrogativa
1. In attuazione dell'art. 33, ultimo comma della Costituzione,
fatti salvi i principi stabiliti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168,
nonche' quelli che si desumono dalla legislazione vigente in materia
di ordinamenti didattici universitari, di diritto allo studio, di
stato giuridico e di trattamento economico del personale, con
l'entrata in vigore dello statuto, sono abrogate, con riferimento
alla disciplina dell'esercizio dell'autonomia funzionale
dell'Universita' IUAV, tutte le disposizioni incompatibili con detti
principi, nonche' con le norme da esso poste.
Tabella A
ELENCO DELLE FACOLTA' E DEI CORSI
DI STUDIO ISTITUITI PRESSO L'UNIVERSITA' IUAV
Facolta' di architettura
Corsi di laurea:
Scienze dell'architettura;
Produzione dell'edilizia.
Corsi di laurea specialistica:
Architettura;
Storia dell'architettura.
Facolta' di pianificazione del territorio
Corsi di laurea:
Scienze della pianificazione urbanistica e territoriale;
Sistemi informativi territoriali.
Corsi di laurea specialistica:
Pianificazione della citta' e del territorio;
Pianificazione e politiche per l'ambiente.
Facolta' di design e arti
Corsi di laurea:
Arti visive e dello spettacolo;
Disegno industriale.
Corsi di laurea specialistica:
Progettazione e produzione delle arti visive;
Scienze e tecniche del teatro;
Comunicazioni visive e multimediali;
Disegno industriale del prodotto.
ELENCO DEI DIPARTIMENTI ISTITUITI
PRESSO L'UNIVERSITA' IUAV
dipartimento di Costruzione dell'architettura;
dipartimento di Pianificazione;
dipartimento di Progettazione architettonica;
dipartimento di Storia dell'architettura;
dipartimento di Urbanistica;
dipartimento di Teorie e pratiche delle arti e del disegno
industriale.
I corsi di studio sotto elencati, in atto attivati ai sensi degli
ordinamenti didattici previgenti il decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, saranno disattivati alla conclusione dei relativi cicli
di studio da parte degli studenti attualmente iscritti agli stessi e
che non abbiano esercitato l'opzione prevista dalla vigente
legislazione in favore dei corsi di studio istituiti presso
l'Universita' IUAV ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2000 e
del decreto ministeriale 28 novembre 2000.
Facolta' di architettura
Corsi di laurea:
architettura;
storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali.
Corsi di diploma:
edilizia.
Facolta' di pianificazione del territorio
Corsi di laurea:
pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale.
Corsi di diploma:
Sistemi informativi territoriali.
Facolta' di design e arti
Corsi di diploma:
disegno industriale.
fp03-gr03