GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 238 DEL 13/10/2003


UNIVERSITA' DI VENEZIA 

DECRETO RETTORALE 1 ottobre 2003 
Modificazioni allo statuto.
                             IL RETTORE

  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10 e 11;
  Visto  lo  statuto, emanato con decreto direttoriale del 9 dicembre
1991,  n.  24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  3  del  12 febbraio  1992,  come modificato dal decreto rettorale
26 ottobre  1994, n. 303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  260  del  7 novembre  1994,  dal  decreto  rettorale
14 giugno  2000,  n.  65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 160 dell'11 luglio 2000, dal decreto rettorale 5 giugno
2001,  n. 644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n.  145  del 25 giugno 2001 e dal decreto rettorale 10 dicembre 2002,
n.  1555, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4
del 7 gennaio 2003, ed in particolare l'art. 18, comma 1, l'art. 19 e
l'art. 20, comma 1 dello stesso;
  Vista  la  delibera  del  senato accademico integrato del 25 luglio
2003,   con   la   quale  tale  organo,  sentiti  la  facolta'  ed  i
dipartimenti,  nonche', per quanto di sua pertinenza, il senato degli
studenti,  ha approvato le seguenti modifiche dello statuto di cui al
decreto   rettorale  10 dicembre  2002,  n.  1555,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003:
      comma 1 dell'art. 1 "Natura giuridica, finalita' istituzionali,
criteri  di  svolgimento dell'attivita" trasformando la denominazione
dell'ateneo in "Universita' IUAV di Venezia".
      Il  testo  di  ciascun  articolo  dello  statuto ove compare la
precedente denominazione viene conseguentemente adeguato;
      comma   3,  lettera  f)  dell'art.  6  "Il  senato  accademico"
sostituendo  le  parole  "in  numero  pari  ad un terzo dei presidi e
comunque non inferiore a uno" con le parole "in numero corrispondente
a  quello  dei  presidi di facolta', assicurando la rappresentanza di
ciascuna  facolta"  ed  eliminando  al paragrafo successivo le parole
"una  rappresentanza  degli  studenti  iscritti  presso l'Universita'
IUAV";
      art. 13-bis "Il collegio dei revisori dei conti" sostituendo al
comma  2  le parole "un presidente, due membri effettivi e due membri
supplenti  designati  dal  consiglio  di  amministrazione tra esperti
amministrativo-contabili su proposta del rettore e da questi nominati
con proprio decreto." con le parole "tre revisori effettivi, iscritti
nel  registro  dei  revisori contabili e due supplenti, designati dal
consiglio di amministrazione tra esperti amministrativo-contabili, su
proposta  del rettore e da questi nominati con proprio decreto. Tra i
revisori  effettivi  uno  e'  nominato  tra i dirigenti del Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca  e  uno  in
rappresentanza   del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze"  e
introducendo  il  seguente  comma  3:  "Il  collegio  e' regolarmente
costituito  con  la  presenza di tre componenti effettivi o supplenti
che siano.";
  Vista  la  nota del dirigente generale del servizio per l'autonomia
universitaria   e   gli   studenti   -  Ufficio  I  -  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca 25 settembre 2003,
prot.  n.  2820,  assunta  al protocollo di IUAV in data 26 settembre
2003,  prot.  n.  16511,  con  la  quale si comunica che non si hanno
osservazioni  da  formulare  in  merito  alle  modifiche allo statuto
dell'Ateneo  di cui alla delibera del senato accademico integrato del
25 luglio 2003;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Sono emanate, ai sensi dell'art. 19, comma 1, dello statuto, le
modifiche   allo   statuto   emanato  con  decreto  direttoriale  del
9 dicembre  1991,  n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  3  del 12 febbraio 1992, come modificato dal decreto
rettorale   26 ottobre   1994,  n.  303,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1994, dal decreto
rettorale  14 giugno 2000, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 160 dell'11 luglio 2000 e dal decreto rettorale
5 giugno  2001,  n.  644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  145  del  25 giugno  2001  e  dal  decreto rettorale
10 dicembre  2002,  n.  1555,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2003.
  2.  Le modifiche entrano in vigore, ai sensi dell'art. 20, comma 1,
secondo capoverso, dello statuto dalla data del presente decreto.
  3.  Entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore del
nuovo  testo  dello  statuto, secondo quanto disposto dallo stesso, i
regolamenti di Ateneo saranno adeguati alla nuova denominazione.
  4.  Il  presente  decreto rettorale e' trasmesso al Ministero della
giustizia  -  Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la prevista
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana,
nonche' per conoscenza al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e  della  ricerca  -  Servizio  per  l'autonomia  universitaria e gli
studenti  - Ufficio I, nonche' per conoscenza agli organi e strutture
dell'Ateneo e al servizio comunicazione per la pubblicazione nel Web.
    Venezia, 1° ottobre 2003
                                                    Il rettore: Folin
                                                             Allegato
              STATUTO DELL'UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA
                               Indice
Titolo 1 - PRINCIPI GENERALI
    Articolo 1 (Natura giuridica, finalita' istituzionali, criteri di
svolgimento delle attivita);
    Articolo 2 (Ordinamento della didattica);
    Articolo  3  (Capacita'  giuridica  ed  esercizio  dell'autonomia
funzionale);
Titolo 2 - ORGANI DI GOVERNO
    Articolo    4    (Individuazione    degli   organi   di   governo
dell'Universita' IUAV);
    Articolo 5 (Il rettore);
    Articolo 6 (Il senato accademico);
    Articolo 7 (Il consiglio di amministrazione);
    Articolo 8 (Il senato degli studenti);
Titolo 3 - STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA
    Articolo  9  (Individuazione  delle  strutture  didattiche  e  di
ricerca dell'Universita' IUAV);
    Articolo 10 (La facolta);
    Articolo 11 (Il dipartimento);
Titolo 3-BIS - CONTRATTI PER LA DIDATTICA
    Articolo 11-bis (Contratti di insegnamento);
    Articolo 11-ter (Contratti di collaborazione didattica);
Titolo 4 - STRUTTURE TECNICHE E AMMINISTRATIVE
    Articolo 12 (Individuazione e criteri ordinamento delle strutture
tecniche e amministrative dell'Universita' IUAV);
    Articolo  12-bis  (Il  sistema  bibliotecario  e  documentale  di
ateneo);
Titolo 4-bis - AMMINISTRAZIONE
    Articolo 12-ter (Il direttore amministrativo);
    Articolo 12-quater (La dirigenza);
Titolo 5 - ORGANI DI GARANZIA
    Articolo 13 (Il consiglio di garanzia);
Titolo 5-bis - ORGANI DI CONSULENZA E CONTROLLO
    Articolo 13-bis (Il collegio dei revisori dei conti);
Titolo 5-ter - VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA'
    Articolo 13-ter (Il nucleo di valutazione di Ateneo);
Titolo 6 - AUTONOMIA REGOLAMENTARE
    Articolo 14 (Regolamenti di organizzazione);
    Articolo 15 (Regolamenti degli ordinamenti didattici);
    Articolo  16  (Regolamento  di  Ateneo  per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita);
    Articolo 17 (Individuazione degli organi e delle strutture dotati
di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile);
Titolo 7 - NORME FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE
    Articolo 18 (Modifiche dello statuto);
    Articolo 19 (Emanazione dello statuto e delle modifiche di esso);
    Articolo 20 (Entrata in vigore dello statuto e delle modifiche di
esso);
    Articolo  21  (Inizio  dell'anno  accademico  e di decorrenza dei
mandati);
    Articolo 21-bis (Attivita' didattica del rettore);
    Articolo   22   (Validita'   delle   deliberazioni  degli  organi
collegiali);
    Articolo 22-bis (Assistenti di ruolo e professori incaricati);
    Articolo 23 (Pubblicita' delle deliberazioni);
    Articolo 24 (Incompatibilita' ed assenze);
    Articolo 25 (Tempo pieno);
    Articolo 25-bis (Poteri d'ordinanza);
    Articolo   26   (Norma   transitoria   sulla  composizione  e  il
funzionamento di organi);
    Articolo 27 (Norma abrogativa).
    Tabella A

                              Titolo 1
                          PRINCIPI GENERALI
                               Art. 1.
              Natura giuridica, finalita' istituzionali
                criteri di svolgimento dell'attivita'
    1.   L'"Universita'  IUAV  di  Venezia",  di  seguito  denominata
"Universita'  IUAV",  istituzione dotata di personalita giuridica che
non  persegue  scopi  di  lucro,  e'  sede  primaria  di istruzione e
formazione  universitaria  e  di  ricerca scientifica, con il fine di
promuovere  il  progresso  delle discipline dell'architettura e delle
arti,  del  disegno  industriale,  della  pianificazione urbanistica,
territoriale  e  ambientale,  della  storia e della conservazione del
patrimonio  architettonico,  della  citta' e dell'ambiente costruito.
Nell'ambito  delle proprie finalita', l'Universita' IUAV ha autonomia
didattica,  scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e
contabile.
    2.  L'Universita'  IUAV  svolge  la propria attivita' didattica e
organizza  le  relative  strutture  nel  rispetto  della  liberta' di
insegnamento  dei  docenti  e  dei  principi  generali  fissati dalla
disciplina  vigente  in materia di ordinamenti didattici universitari
ed  opera  nel  rispetto  della liberta' di ricerca dei docenti e dei
ricercatori,   nonche'  dell'autonomia  di  ricerca  delle  strutture
scientifiche, assicurando a quanti operano nel suo ambito l'effettivo
esercizio  di  tali  liberta' nello svolgimento delle prestazioni cui
ciascuno e' tenuto a norma di legge e di statuto.
    3. L'Universita' IUAV garantisce a tutti coloro che vi operano la
partecipazione  ai  propri  organi,  sulla  base delle attribuzioni e
delle  competenze  di ciascuno di questi, in rapporto alle rispettive
prerogative  e  responsabilita',  secondo  quanto  stabilito da norme
generali del vigente ordinamento universitario e dallo statuto.
    4.   L'Universita'   IUAV   garantisce   il  diritto  alla  piena
informazione  circa tutte le proprie decisioni ed attivita', fornendo
allo scopo adeguati servizi.
    5.   Con   riferimento  alle  tematiche  attinenti  alle  proprie
finalita'  istituzionali, l'Universita' IUAV favorisce ogni occasione
di  confronto  e di discussione, aperta anche a contributi esterni, a
scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale.
    6.   L'organizzazione  dell'Universita'  IUAV  e'  improntata  ai
principi   di   sussidiarieta'  e  di  decentramento  e  riflette  la
distinzione  tra attivita' di indirizzo e di controllo e attivita' di
gestione.
    7.  Alle  attivita'  di  indirizzo  e di controllo provvedono gli
organi  di  governo dell'Universita' IUAV di cui al successivo titolo
2; alle attivita' di gestione provvedono il direttore amministrativo,
i  dirigenti  e gli altri soggetti preposti alle strutture tecniche e
amministrative  dell'Universita' IUAV, di cui al successivo titolo 4,
i quali rispondono dei relativi risultati.
    8.  La  gestione finanziaria dell'Universita' IUAV corrisponde ai
principi  di annualita', integralita', pubblicita', universalita', di
riferimento  pluriennale,  di  individuazione  dei responsabili della
spesa.
    9.  L'Universita'  IUAV  valuta  le  condizioni  di  efficacia ed
efficienza  delle attivita' didattiche e di ricerca e delle attivita'
gestionali  prestate  dalle  proprie strutture e organizza a tal fine
adeguati servizi di monitoraggio e di documentazione.
                               Art. 2.
                     Ordinamento della didattica
    1.  L'Universita' IUAV provvede a tutti i livelli di istruzione e
di formazione nei settori di propria pertinenza, come individuati nel
precedente  art. 1, comma 1, nell'osservanza dei principi generali in
materia   di   ordinamenti  didattici  universitari,  secondo  quanto
specificato al successivo titolo 3.
                               Art. 3.
     Capacita' giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale
    1.  Nel  rispetto  dei  principi  generali  regolanti  la propria
autonomia funzionale, l'Universita' IUAV, ferma restando l'esclusione
di qualunque scopo di lucro, ha piena capacita' di diritto pubblico e
privato,   che   esplica   nei  modi  e  secondo  le  forme  previsti
dall'ordinamento  vigente.  L'Universita'  IUAV,  in  particolare, e'
legittimata  a  porre  in  essere ogni atto negoziale, anche a titolo
oneroso,    idoneo   al   perseguimento   delle   proprie   finalita'
istituzionali, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad
organismi  associativi  e  consortili,  nonche'  di costituzione e di
partecipazione  a  fondazioni e a societa' di capitali, sia in Italia
che  all'estero,  secondo  quanto  stabilito  dallo  statuto circa la
competenza degli organi all'adozione delle relative deliberazioni, in
ordine ai criteri di valutazione dei rischi economici e finanziari ad
essi connessi, nonche' dei margini di ammissibilita' di tali rischi e
in ordine alle procedure per la validita' di dette deliberazioni.
    2.  L'Universita'  IUAV,  nell'esercizio  della propria autonomia
funzionale,  secondo  quanto  previsto  al  comma 1, puo' promuovere,
organizzare  e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici
e  privati,  operanti  a  scala  locale, nazionale, sovranazionale ed
internazionale,  attivita'  di  comune interesse nei settori relativi
alle   proprie   finalita'   istituzionali,   nonche'  svolgere,  con
riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi.
    3.  L'Universita'  IUAV  provvede,  in particolare, a norma della
legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6, e secondo quanto previsto dai
precedenti  commi  1 e 2, anche in collaborazione con altri soggetti,
pubblici   e   privati,   operanti   a   livello  locale,  nazionale,
sovranazionale  ed  internazionale,  alla  realizzazione,  gestione e
fornitura   di   servizi   integrativi,   culturali,  ricreativi,  di
assistenza,   di  orientamento,  di  formazione  e  di  aggiornamento
professionale  nell'interesse  di  tutte  le  componenti  operanti al
proprio   interno,   nonche'   di  utenze  esterne,  fatte  salve  le
attribuzioni  e  le  competenze  di  altre  istituzioni  pubbliche al
riguardo.
    4.  L'Universita'  IUAV  provvede, altresi', ai sensi del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, art. 21, ad
istituire  servizi  sociali  di  interesse  dei propri dipendenti e a
favorire  le  attivita'  culturali  ricreative,  sportive  e di tempo
libero   di   essi  con  apporto  di  adeguate  risorse  strutturali,
finanziarie e di personale.
                              Titolo 2
                          ORGANI DI GOVERNO
                               Art. 4.
    Individuazione degli organi di governo dell'Universita' IUAV
    1.  Sono  organi di governo dell'Universita' IUAV: il rettore, il
senato  accademico, il consiglio di amministrazione e il senato degli
studenti.
                               Art. 5.
                             Il rettore
    1.  Il  rettore rappresenta l'Universita' IUAV ad ogni effetto di
legge.
    Spetta al rettore:
      a) convocare  e  presiedere il senato accademico e il consiglio
di  amministrazione  e  provvedere  alla  esecusione  delle  relative
deliberazioni;
      b) vigilare su tutte le strutture ed i servizi dell'Universita'
IUAV,   con   particolare   riferimento   all'adozione   di   criteri
organizzativi  che  assicurino l'individuazione delle responsabilita'
dirigenziali e l'efficienza della gestione;
      c) curare  l'osservanza  di tutte le norme generali concernenti
l'ordinamento   universitario,   ivi   comprese  quelle  sullo  stato
giuridico del personale docente e non docente;
      d) dare  esecuzione,  con  proprio  decreto, alle deliberazioni
degli organi di governo dell'Universita' IUAV;
      e) stipulare   i  contratti  e  le  convenzioni  di  Ateneo  ed
esternare ogni altro atto negoziale;
      f) presentare  al  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di seguito denominato Ministro le relazioni periodiche
ed i piani previsti per legge;
      g) predisporre   annualmente   una   relazione   sull'attivita'
dell'Ateneo,  tenuto conto anche del rapporto curato dal consiglio di
garanzia  secondo  quanto  previsto  al  successivo art. 13, comma 1,
lettera d);
      h) provvedere, in via provvisoria, con proprio decreto, in casi
straordinari  di  necessita'  e  di  urgenza,  anche  in  materie  di
attribuzione di altri organi dell'Universita' IUAV a norma di legge o
di statuto, salvo ratifica, entro sessanta giorni dall'emanazione del
relativo atto, da parte dell'organo competente;
      i) esercitare   tutte   le  altre  attribuzioni  che  gli  sono
demandate  da  norme generali del vigente ordinamento universitario e
dallo statuto.
    2.  Il  rettore nomina un pro rettore, scelto tra i professori di
ruolo  di  prima fascia, che lo supplisce in tutte le funzioni da lui
esercitate nei casi di assenza o di impedimento.
    Il  rettore  puo' delegare le funzioni di cui al comma 1, lettere
b),  c)  ed  e)  ad  altri professori di ruolo di prima fascia; puo',
altresi',  con  riferimento  ad  attivita' di propria pertinenza, dar
mandato per il relativo svolgimento a docenti dell'Universita' IUAV.
    3.  Il  rettore  e'  eletto  tra  i  professori di ruolo di prima
fascia, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
    L'elettorato attivo e' costituito:
      a) da tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia;
      b) dai ricercatori;
      c) dal personale tecnico ed amministrativo;
      d) dai  rappresentanti degli studenti negli organi di governo e
negli organi delle strutture didattiche dell'Universita' IUAV.
    Il  voto  espresso  dalla  componente  di  cui al presente comma,
lettera  c),  e'  pesato, rispetto a quello dei professori di ruolo e
dei  ricercatori, secondo criteri fissati dal regolamento generale di
Ateneo, di cui al successivo art. 14, comma 2.
    In  ogni  caso,  i voti equivalenti esprimibili da parte di tutti
gli aventi diritto della componente di cui alla precedente lettera c)
non devono superare il trenta per cento dei voti esprimibili da parte
dei professori di ruolo e dei ricercatori aventi diritto.
    Il  rettore  e'  eletto  a maggioranza assoluta dei votanti nelle
prime tre votazioni.
    In  caso  di  mancata  elezione  si  procede  con  il sistema del
ballottaggio  tra  i  due candidati che nell'ultima votazione abbiano
riportato il maggior numero di voti.
    E' eletto chi riporta il maggior numero di voti.
    In caso di parita' e' eletto il candidato piu' anziano nel ruolo.
    Il rettore e' nominato con decreto del Ministro.
                               Art. 6.
                        Il senato accademico
    1.  Il senato accademico esercita tutti i poteri di indirizzo, di
programmazione,  coordinamento  e  controllo sull'esercizio attuativo
dell'autonomia  funzionale dell'Universita' IUAV, nonche' sovrintende
alla  gestione  dello  stesso  ove  specifiche attribuzioni non siano
riservate  espressamente  ad  altri  organi  a  norma  di  legge o di
statuto.
    Spetta in particolare al senato accademico:
      a) coordinare  le  attivita'  delle  strutture  didattiche e di
ricerca;
      b) determinare  i criteri per la ripartizione e l'utilizzazione
delle  risorse di personale e finanziarie tra le strutture didattiche
e  di  ricerca e le strutture tecniche e amministrative, inoltrando a
tal  fine  motivate  proposte  al consiglio di amministrazione per le
deliberazioni  di  competenza di tale organo, sentiti le facolta' e i
dipartimenti  nonche'  il  senato degli studenti di cui al successivo
art. 8 per quanto di pertinenza di esso;
      c) ripartire,  sulla  base  dei  criteri di cui alla precedente
lettera  b) e nell'ambito delle compatibilita' di bilancio le risorse
finanziarie  tra le facolta', e su proposta delle medesime i posti di
ruolo del personale docente e ricercatore;
      d) deliberare  il  regolamento  generale  di  Ateneo  di cui al
successivo  art.  14,  comma  2,  e le relative modifiche, sentiti il
consiglio  di  amministrazione, le facolta' e i dipartimenti, nonche'
il senato degli studenti per quanto di pertinenza di esso;
      e) esprimere parere obbligatorio sul regolamento degli studenti
di cui al successivo art. 14, comma 3;
      f) deliberare  il  regolamento  didattico  di  Ateneo di cui al
successivo  art.  15, comma 2, su proposta delle strutture didattiche
indicate al successivo art. 10, sentito il senato degli studenti;
      g) approvare  le  richieste  in ordine all'istituzione di nuove
facolta',  di  nuovi corsi e scuole ai sensi della vigente disciplina
in materia di ordinamenti didattici universitari, sentiti le facolta'
e il senato degli studenti;
      h) determinare  i  criteri  e  le  modalita' applicative per la
valutazione   dell'efficacia   e   dell'efficienza   delle  attivita'
didattiche  e  di ricerca, sentiti, rispettivamente, le facolta' ed i
dipartimenti;
      i) definire   i   criteri   di  principio  per  la  valutazione
dell'efficacia e dell'efficienza delle attivita' gestionali;
      l) approvare  le  relazioni  periodiche ed i piani previsti per
legge da inoltrare al Ministro;
      m) approvare  gli  accordi  quadro  in ordine alle attivita' di
collaborazione  con  soggetti  esterni  di  cui al precedente art. 3,
commi 2 e 3;
      n) deliberare  l'istituzione  di  eventuali organi con funzioni
consultive  e  con  durata  temporanea  o  permanente,  fissandone le
relative competenze;
      o) esprimere  parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo per
l'amministrazione,  la finanza e la contabilita' di cui al successivo
art. 16 e sulle modifiche dello stesso, sul bilancio, sui contratti e
sulle  convenzioni  e su ogni questione di attribuzione del consiglio
di  amministrazione  che  importi valutazione nel merito di attivita'
didattiche e di ricerca, nonche' sui provvedimenti disciplinari;
      p) esercitare   tutte   le  altre  attribuzioni  che  gli  sono
demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario.
    2.  Il  senato  accademico  e'  convocato  dal  rettore,  che  lo
presiede,  in via ordinaria almeno ogni tre mesi, di cui una volta un
mese  prima  dell'inizio  di  ogni  anno accademico per approvare gli
indirizzi  generali  del  piano annuale di attivita' dell'Universita'
IUAV  e  per  fornire  i necessari pareri conseguenti al consiglio di
amministrazione  e,  in  via  straordinaria,  quando  occorra, ovvero
quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.
    Le  procedure  per  il  funzionamento  del senato accademico sono
fissate  dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art.
14, comma 2.
    3. Il senato accademico e' composto da:
      a) il rettore;
      b) il pro rettore;
      c) i presidi di facolta';
      d) i direttori dei dipartimenti;
      e) due  docenti  nominati  dal  rettore  tra  i suoi delegati o
mandatari di cui al precedente art. 5, comma 2;
      f) una  rappresentanza  degli  studenti iscritti all'Ateneo, in
numero  corrispondente  a quello dei presidi di facolta', assicurando
la rappresentanza di ciascuna facolta'.
    Partecipano, inoltre, al senato accademico, a titolo consultivo e
senza  che la presenza concorra alla formazione del numero legale, il
direttore   amministrativo   con   funzione   di  segretario  ed  una
rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.
    La  rappresentanza  degli  studenti e' designata dal senato degli
studenti nel proprio ambito.
    I  criteri  di  individuazione della rappresentanza del personale
tecnico  e  amministrativo e le relative procedure di elettorato sono
fissati  dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art.
14, comma 2.
    Il senato accademico dura in carica tre anni.
    I  membri  di esso presenti a titolo consultivo in rappresentanza
degli  studenti  iscritti  presso  l'Universita' IUAV e del personale
tecnico  e amministrativo possono essere rispettivamente confermati e
rieletti.
    I  membri  del  senato  accademico  sono nominati con decreto del
rettore.
                               Art. 7.
                   Il consiglio di amministrazione
    1.  Il  consiglio  di  amministrazione  sovrintende alla gestione
amministrativa,  finanziaria, economico-patrimoniale dell'Universita'
IUAV,  nonche'  del personale tecnico e amministrativo, fatti salvi i
poteri  di  gestione  delle  strutture  didattiche,  di  ricerca e di
servizio   alle  quali  il  presente  statuto  attribuisce  autonomia
finanziaria e di spesa a norma del successivo art. 17.
    Il  consiglio  di  amministrazione  rende  esecutivi, nell'ambito
delle   compatibilita'   di  bilancio,  gli  indirizzi  programmatici
definiti dal senato accademico.
    Per  tutte  le questioni che comportino valutazione nel merito di
attivita'  didattiche  e  di ricerca, il consiglio di amministrazione
deve  sentire  il senato accademico, nonche' il senato degli studenti
per quanto di pertinenza di esso.
    Spetta, inoltre, al consiglio di amministrazione:
      a) deliberare  il  regolamento di Ateneo per l'amministrazione,
la  finanza  e  la  contabilita'  di  cui al successivo art. 16, e le
relative  modifiche,  sentito  il  senato accademico, le facolta' e i
dipartimenti,  secondo  quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n.
168, art. 7, comma 9;
      b) deliberare,  sentito  il  senato  accademico, il bilancio di
previsione ed approvare il rendiconto consuntivo;
      c) esercitare  la  vigilanza sulla conservazione del patrimonio
immobiliare e mobiliare dell'Universita' IUAV;
      d) destinare  le risorse e sovrintendere al funzionamento delle
strutture tecniche e amministrative dell'Universita' IUAV;
      e) approvare,  sentito  il  senato accademico, i contratti e le
convenzioni  e  deliberare in merito ad ogni altro atto negoziale che
comporti  impegno  di  spesa,  fatti  salvi  i  poteri  espressamente
riservati  al senato accademico ai sensi del precedente art. 6, comma
1,  lettera  m), e agli organi ed alle strutture di cui al successivo
art. 17;
      f) modificare  l'organico  di Ateneo entro le linee determinate
dal senato accademico;
      g) attribuire    e    revocare    l'incarico    di    direttore
amministrativo, su proposta del rettore;
      h) attribuire  e  revocare le funzioni dirigenziali su proposta
del direttore amministrativo;
      i) esercitare   tutte   le  altre  attribuzioni  che  gli  sono
demandate da norme generali del vigente ordinaento universitario, dal
presente statuto o da norme negoziali.
    Le   procedure  per  la  convocazione  ed  il  funzionamento  del
consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di
Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.
    2. Il consiglio di amministrazione e' composto da:
      a) il rettore;
      b) il pro rettore;
      c) il direttore amministrativo con funzioni di segretario;
      d) due  esperti  designati  dal  senato  accademico, sentite le
facolta';
      e) un esperto designato dal senato degli studenti;
      f) uno studente designato dal senato degli studenti nel proprio
ambito.
    Gli  esperti  di cui alla precedenti lettere d) ed e) sono scelti
secondo  criteri  di  professionalita'  e  competenza tra persone che
abbiano   maturato   un'esperienza   complessiva   almeno   triennale
attraverso  l'esercizio  di  attivita' di amministrazione, direzione,
controllo  o  consulenza,  ovvero svolto funzioni dirigenziali presso
organismi  pubblici o privati, anche sovranazionali o internazionali.
Essi   non   possono   essere   docenti   o   dipendenti  o  studenti
dell'Universita' IUAV, ne' avere con questo contratti in corso o liti
pendenti.
    Partecipano,  inoltre,  al consiglio di amministrazione, a titolo
consultivo  e  senza  che  la  presenza  concorra alla formazione del
numero  legale,  rappresentanti  di  soggetti  pubblici e privati che
abbiano  contribuito  e  si impegnino a contribuire per il periodo di
durata  in  carica  del consiglio stesso al bilancio dell'Universita'
IUAV  con  erogazione  di  fondi  non finalizzati allo svolgimento di
specifiche  attivita'  didattiche  o  di  ricerca, da individuare con
deliberazione del senato accademico.
    I   criteri   di   individuazione  degli  esperti  indicati  alle
precedenti  lettere d) ed e) sono fissati dal regolamento generale di
Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.
    Il  consiglio  di  amministrazione  dura  in carica tre anni ed i
membri  di esso indicati alle precedenti lettere d), e) ed f) possono
essere confermati.
    I  membri  del  consiglio  di  amministrazione  sono nominati con
decreto del rettore.
                               Art. 8.
                      Il senato degli studenti
    1.  Il  senato  degli  studenti  esercita  funzioni  di carattere
propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture
di  cui al precedente titolo 2 e al successivo titolo 3 relativamente
alla tutela degli interessi degli iscritti presso l'Universita' IUAV.
    Spetta, in particolare, al senato degli studenti:
      a) deliberare   il   regolamento   degli  studenti  di  cui  al
successivo art. 14, comma 3, sentito il senato accademico, nonche' le
relative modifiche;
      b) esprimere   parere   obbligatorio   su   questioni  comunque
attinenti  all'attuazione  dei  principi  della vigente disciplina in
materia  di  ordinamenti  didattici  universitari  e del diritto allo
studio,    alla   organizzazione   dei   servizi   didattici,   anche
complementari, e di ogni altro servizio fornito dall'Universita' IUAV
nell'interesse della componente studentesca;
      c) eleggere,   nel   proprio   ambito,   il   presidente  e  il
responsabile   amministrativo,  le  rappresentanze  negli  organi  di
governo   e   nelle   strutture  didattiche,  comprese  quelle  nella
commissione  didattica paritetica di cui al successivo art. 10, comma
2.
    Sulle  questioni  indicate  alla precedente lettera b), il senato
degli  studenti  puo'  avanzare  proposte  agli organi competenti per
l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica.
    Il  senato degli studenti adotta, altresi', le regole generali da
applicare presso l'Universita' IUAV per le attivita' formative di cui
alla legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6, comma 1, lettera c), che
sono  approvate,  per  quanto  di  rispettiva  competenza, dal senato
accademico  e  dal consiglio di amministrazione, e delibera in ordine
alla  programmazione  attuativa,  all'organizzazione ed alla gestione
delle stesse.
    2.  Il  senato  degli studenti si compone di trenta membri eletti
tra   gli   iscritti  ai  corsi  di  laurea  e  ai  corsi  di  laurea
specialistica  presso  l'Universita'  IUAV di cui almeno tre per ogni
facolta'.
    I  criteri  di  ripartizione  dei  membri  da  eleggere in misura
proporzionale  al  numero degli iscritti presso ciascuna facolta', le
modalita'  di  elezione  di essi, nonche' quelle di convocazione e di
funzionamento   del   senato   degli   studenti  sono  stabiliti  dal
regolamento degli studenti di cui al successivo art. 14, comma 3.
    Il  presidente ed il responsabile amministrativo, nonche' tutti i
rappresentanti  degli studenti in altri organi dell'Universita' IUAV,
sono nominati con decreto del rettore.
    Il senato degli studenti dura in carica due anni.
                              Titolo 3
                  STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA
                               Art. 9.
              Individuazione delle strutture didattiche
                 e di ricerca dell'Universita' IUAV
    1.  Per l'organizzazione e la gestione delle attivita' didattiche
e  di  ricerca  l'Universita'  IUAV  e'  articolata  in facolta' e in
dipartimenti.
    2.   L'attivita'   didattica  dell'Universita'  IUAV  si  esplica
attraverso  i  corsi e le scuole previsti dalla vigente disciplina in
materia di ordinamenti didattici universitari.
    3.  L'elenco  delle  facolta',  dei  corsi,  delle  scuole  e dei
dipartimenti  gia'  istituiti  presso l'Universita' IUAV e' contenuto
nell'allegata  tabella A,  le  cui modifiche non rientrano tra quelle
contemplate al successivo art. 18.
    4. Nell'osservanza di quanto previsto dalla vigente disciplina in
materia  di  sviluppo  e programmazione del sistema universitario, in
attuazione  della  legge  9 maggio  1989,  n.  168,  art. 2, comma 1,
lettera  a),  le  modalita'  per la richiesta di istituzione di nuove
strutture  didattiche sono fissate dal regolamento generale di Ateneo
di cui al successivo art. 14, comma 2.
    5. Le modalita' per la istituzione di nuovi dipartimenti e per la
disattivazione   di   dipartimenti   esistenti   sono  contenute  nel
regolamento  generale  di Ateneo, di cui al successivo art. 14, comma
2.
    6. Per attivita' di ricerca di rilevante impegno finanziario, che
si   esplichino  sulla  base  di  progetti  almeno  triennali  e  che
coinvolgano  le  attivita' di piu' dipartimenti, il senato accademico
puo'  deliberare  la  istituzione  di  centri  interdipartimentali di
ricerca.
    Le  risorse  di  personale e finanziarie per lo svolgimento delle
attivita' relative devono essere garantite dai dipartimenti che hanno
promosso la costituzione di detti centri.
    Le   modalita'   per   l'istituzione,   l'organizzazione   e   il
funzionamento degli stessi sono contenute nel regolamento generale di
Ateneo, di cui al successivo art. 14, comma 2.
                              Art. 10.
                             La facolta'
    1.  La  facolta'  e' la struttura didattica di appartenenza per i
docenti e i ricercatori.
    Spetta alla facolta':
      a) procedere   alla   chiamata  dei  professori  di  ruolo,  da
esercitare  sulla  base  del  principio  del  consiglio  ristretto  a
categorie  non  inferiori a quelle dei chiamandi, sentiti i direttori
dei  corsi  di  studio di cui al successivo comma 6 e i dipartimenti,
limitatamente alle discipline di cui ciascuno di essi si compone;
      b) indirizzare  e coordinare le attivita' didattiche di propria
competenza;
      c) programmare   e  destinare  le  risorse  didattiche  di  sua
pertinenza  nell'ambito  delle  deliberazioni assunte al riguardo dal
senato  accademico  e  dal  consiglio  di amministrazione a norma dei
precedenti articoli 6, comma 1, lettera b), e 7, comma 1, lettera d);
      d) determinare  la  distribuzione  del  compiti  e  del  carico
didattico  dei  professori  di  ruolo e dei ricercatori, nel rispetto
della  liberta'  di insegnamento dei singoli, nonche' autorizzare gli
stessi  alla  fruizione  di periodi di esclusiva attivita' di ricerca
presso organismi scientifici, in Italia ed all'estero;
      e) avanzare  proposte  ed  esprimere  parere obbligatorio sulle
modifiche del presente statuto, di cui al successivo art. 18;
      f) avanzare  proposte  ed  esprimere  parere obbligatorio circa
quanto previsto ai precedenti articoli 6, comma 1, lettere b), c), d)
ed e) e 7, comma 1, lettera a).
    Per  le  deliberazioni relative alle precedenti lettere b), c) ed
f)  la facolta' deve obbligatoriamente acquisire il parere del senato
degli studenti a norma del precedente art. 8, comma 1.
    2.  Sono  organi  della  facolta':  il  preside,  il consiglio di
facolta'  e  la  commissione  didattica paritetica di cui all'art. 6,
comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
    3.  Il  preside rappresenta la facolta', ne convoca e presiede il
consiglio,   vigila   sull'organizzazione   e  sulla  gestione  delle
attivita' didattiche che fanno capo ad essa.
    Il preside designa un vice preside, il quale lo supplisce in caso
di  impedimento o di assenza e puo' essere coadiuvato da un consiglio
di  presidenza  composto  dai direttori dei corsi di studio di cui al
successivo  comma  6  e  il  cui  funzionamento  e'  disciplinato dal
regolamento di facolta' di cui al successivo art. 14, comma 4.
    Il   preside  viene  eletto  dal  consiglio  di  facolta'  tra  i
professori  di  ruolo  di  prima  fascia, e' nominato con decreto del
rettore, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
    Il  preside  e'  eletto  a maggioranza assoluta dei votanti nelle
prime  tre  votazioni;  in  caso  di  mancata elezione si procede col
sistema  di ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il
maggior  numero  di  voti; risulta eletto il candidato che riporti il
maggior numero di voti.
    In caso di parita' e' eletto il candidato piu' anziano nel ruolo.
    4.  Il consiglio di facolta' delibera sulle materie di competenza
della facolta' come individuate al precedente comma 1.
    Esso e' convocato dal preside in via ordinaria ogni due mesi e in
via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta
almeno un terzo dei suoi membri.
    Le  procedure per il funzionamento del consiglio di facolta' sono
fissate  dal  regolamento  di  facolta' di cui al successivo art. 14,
comma 4.
    Il consiglio di facolta' e' composto:
      a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta';
      b) dai ricercatori della facolta',
      c) dai professori a contratto;
      d) da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facolta'.
    I   professori  fuori  ruolo  e  i  professori  a  contratto  non
concorrono alla formazione del numero legale.
    I professori a contratto non partecipano al consiglio di facolta'
convocato  per  l'elezione del preside e per deliberare nelle materie
di  cui alle lettere a) e d) del precedente comma 1 e in tutti i casi
che li riguardino.
    Partecipano,   inoltre,   al  consiglio  di  facolta',  a  titolo
consultivo  e  senza  che  la  presenza  concorra alla formazione del
numero  legale, ove non appartengano gia' alla facolta', i professori
supplenti.
    La   rappresentanza   indicata  alla  precedente  lettera  d)  e'
designata  dal  senato  degli  studenti nel proprio ambito, secondo i
criteri  fissati  dal regolamento degli studenti di cui al successivo
art.  14,  comma  3,  e,  comunque in numero almeno pari a quello dei
corsi di laurea attivati presso la facolta'.
    5. La commissione didattica paritetica di cui al precedente comma
2  e'  composta  da  un  minimo  di  tre ad un massimo di sei docenti
designati  dal  consiglio  della facolta' e da un minimo di tre ad un
massimo  di  sei  studenti  individuati  dal senato degli studenti ai
sensi  del  precedente art. 8, comma 1, lettera c). La commissione e'
nominata  con  decreto  del rettore e il mandato dei docenti coincide
con  il mandato del preside, quello degli studenti coincide, ai sensi
del  comma  2  del  predetto  art.  8,  con  quello  del senato degli
studenti.
    6.  La  facolta'  e'  la  struttura didattica organizzata secondo
quanto  previsto dal rispettivo regolamento di cui al successivo art.
14, comma 4, fatti salvi i principi posti al precedente art. 1, comma
2  e  3 di esso. Con riguardo alla lettera b) del precedente comma 1,
il  regolamento  su indicato deve prevedere di affidare ciascun corso
di  studio  che  si  svolge  presso la facolta' ad un direttore a cui
spettano  compiti  di  istruzione e coordinamento inerenti i predetti
corsi.  Il  direttore puo' essere coadiuvato da una giunta eletta dal
consiglio  di  facolta'.  Il  direttore e' designato dal consiglio di
facolta',  su  proposta  del  preside,  e  nominato  con  decreto del
rettore.
                              Art. 11.
                           Il dipartimento
    1. Il dipartimento promuove, coordina e organizza le attivita' di
ricerca  dell'Universita'  IUAV,  nel rispetto dell'autonomia di ogni
singolo  docente  o  ricercatore, e del diritto di questi di accedere
direttamente  ai  finanziamenti  per  la ricerca, ove non partecipi a
programmi di ricerca comuni.
    Il   dipartimento,   per  quanto  di  propria  competenza,  cura,
altresi', l'attuazione delle attivita' conseguenti a convenzioni ed a
contratti stipulati dall'Universita' IUAV, nonche' ad ogni altro atto
negoziale che impegni lo stesso nei confronti di terzi.
    Ogni  dipartimento  concorre,  sulla  base  delle indicazioni dei
consigli  di  facolta',  allo svolgimento delle attivita' didattiche,
anche  in collaborazione con altri dipartimenti dell'Universita' IUAV
o di universita' diverse.
    A  ciascun  dipartimento  afferiscono  i  professori  di ruolo, i
ricercatori  ed  il personale tecnico e amministrativo dei settori di
attivita di rispettivo interesse e delle attivita' connesse.
    Ai  singoli professori e ricercatori e' garantita la possibilita'
di  opzione  fra  piu'  dipartimenti; le modalita' per l'esercizio di
tale  opzione sono previste nel regolamento generale di Ateneo di cui
al successivo art. 14, comma 2.
    2.  Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la
giunta.
    3.  Il  direttore  rappresenta  il  dipartimento,  ne presiede il
consiglio  e  la  giunta,  cura, in attuazione delle deliberazioni di
detti  organi,  l'organizzazione  e  la  gestione  dell'attivita'  di
competenza di esso, vigila, nell'ambito dello stesso, sull'osservanza
delle norme generali del vigente ordinamento universitario, di quelle
poste  dal  presente  statuto  e dai regolamenti di cui ai successivi
articoli 14,  15 e 16, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli
in base a tali norme.
    Il  direttore designa un vice direttore, che lo supplisce in caso
di  impedimento  o  di  assenza,  ed  e'  coadiuvato da un segretario
amministrativo  per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo
e contabile.
    Il  direttore  e'  eletto  dal  consiglio  di  dipartimento tra i
professori  di  ruolo  di  prima  fascia, e' nominato con decreto del
rettore, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
    Le   modalita'   di  elezione  del  direttore  sono  fissate  dal
regolamento del rispettivo dipartimento di cui al successivo art. 14,
comma 4.
    4.  Il  consiglio  di  dipartimento  delibera  sulle  materie  di
competenza del dipartimento, come individuate al precedente comma 1.
    Esso puo' delegare parte dei suoi poteri alla giunta.
    E'  convocato  dal  direttore in via ordinaria ogni due mesi e in
via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta
almeno un terzo dei suoi membri.
    Le  procedure  per il funzionamento del consiglio di dipartimento
sono  fissate  dal  regolamento  di dipartimento di cui al successivo
art. 14, comma 4.
    Il  consiglio  di  dipartimento e' composto da tutti i docenti di
ruolo  e  fuori  ruolo  e  da  tutti  i  ricercatori e i professori a
contratto  aderenti  allo  stesso,  nonche' da una rappresentanza del
personale  tecnico  e amministrativo e degli iscritti ai dottorati di
ricerca per cui gli stessi sono abilitati.
    I   professori  fuori  ruolo  e  i  professori  a  contratto  non
concorrono alla formazione del numero legale.
    I   professori  a  contratto  non  partecipano  al  consiglio  di
dipartimento convocato per l'elezione del direttore.
    Partecipano,  inoltre,  al  consiglio  di  dipartimento, a titolo
consultivo  e  senza  che  la  presenza  concorra alla formazione del
numero  legale,  ove  non  appartengano  gia'  ad  esso, i professori
supplenti.
    I  criteri  di  individuazione  delle rappresentanze presenti nel
consiglio  e  le  relative  procedure  di elettorato sono fissate dai
regolamenti di cui al successivo art. 14, comma 2.
    5.  La  giunta  e' l'organo di gestione che coadiuva il direttore
del dipartimento.
    Il mandato di essa coincide con quello dello stesso.
    La composizione della giunta e le norme relative al funzionamento
di  essa  sono  fissate  dal  regolamento  del dipartimento di cui al
successivo art. 14, comma 4.
                            Titolo 3-bis
                     CONTRATTI PER LA DIDAITICA
                            Art. 11-bis.
                      Contratti di insegnamento
    1.  L'Universita'  IUAV,  per  rispondere  a  comprovate esigenze
didattiche,  puo'  attribuire, su proposta delle facolta', ad esperti
esterni   di  adeguata  qualificazione  scientifica  o  professionale
incarichi   di   insegnamento   per  la  copertura  di  corsi,  anche
integrativi, gia' attivati o da attivare.
    2.  I  corsi  previsti  al  precedente  comma  sono  affidati con
contratto  di  diritto  privato a termine, che non configura in alcun
modo  rapporti  di lavoro subordinato, e sono sostenuti con fondi del
bilancio d'Ateneo anche provenienti da terzi.
                            Art. 11-ter.
                Contratti di collaborazione didattica
    1.  In caso di comprovate esigenze didattiche le facolta' possono
proporre   l'attivazione   di   incarichi   di   collaborazione   per
l'espletamento  di  attivita'  integrative o strumentali, qualora non
sia  possibile  sopperire  alle  attivita' in questione con personale
interno.
    2.  Le collaborazioni previste al precedente comma sono assegnate
attraverso  concorso  e  regolate  da  contratto di diritto privato a
termine,  di  opera  o  di  opere,  che  non  configura in alcun modo
rapporti di lavoro subordinato.
    3.  I  dipartimenti  per  le attivita' di cui al comma 1, possono
conferire  borse  di studio di durata almeno annuale finalizzati alla
formazione di giovani laureati.
    4. Le procedure per l'assegnazione dei contratti e delle borse di
studio   sono   definite   con   deliberazione   del   consiglio   di
amministrazione sentito il senato accademico.
    5.  I contratti e le borse di studio di cui ai precedenti commi 2
e 3 sono sostenuti con fondi del bilancio di Ateneo anche provenienti
da terzi.
                              Titolo 4
                 STRUTTURE TECNICHE E AMMINISTRATIVE
                              Art. 12.
              Individuazione e criteri di funzionamento
          delle strutture tecniche e amministrative di IUAV
    1.  Le strutture tecniche e amministrative dell'Universita' IUAV,
in  conformita' con i criteri indicati al precedente art. 1, commi 6,
7  e  8,  sono organizzate per divisioni e aree, che si articolano in
servizi.  Il relativo organigramma, nonche' le modalita' attuative di
questo,  sono  definite  dal regolamento generale di Ateneo di cui al
successivo art. 14, comma 2.
    I  responsabili  delle  divisioni  e  delle  aree  riferiscono al
rettore, nonche' al direttore amministrativo per quanto di rispettiva
attribuzione.
    2.   Allo   scopo   di   fornire   adeguato  supporto  tecnico  e
amministrativo  agli  organi di governo e alle strutture didattiche e
di  ricerca,  come  individuati  ai  precedenti  titoli  2  e  3, per
questioni  gestionali  di  particolare  complessita'  e  di interesse
generale,  il  consiglio  di  amministrazione, su proposta del senato
accademico   o  del  direttore  amministrativo,  puo'  deliberare  la
costituzione  di  centri  di  servizio  speciali,  da sottoporre alle
dirette  dipendenze  del  rettore  o  del  direttore  amministrativo,
definendone le relative funzioni, le modalita' operative e la durata.
    L'attivazione   di   detti   centri,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie  disponibili nel bilancio dell'Universita' IUAV, non deve
comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
                            Art. 12-bis.
            Sistema bibliotecario e documentale di Ateneo
    1.  La  biblioteca  centrale  d'Ateneo e tutte le altre strutture
bibliotecarie  e  documentali  dell'Universita' IUAV costituiscono il
sistema   bibliotecario   e  documentale  d'Ateneo  che  persegue  le
finalita'   di   promuovere   e  sviluppare,  in  forme  integrate  e
coordinate, le attivita' di acquisizione, trattamento, conservazione,
produzione    e    diffusione   dell'informazione   bibliografica   e
documentale,  di  supporto  alle  attivita'  didattiche  e di ricerca
svolte presso l'Universita' IUAV.
    2.   Le   modalita'   organizzative   e  funzionali  del  sistema
bibliotecario  e  documentale  d'Ateneo  sono  stabilite  da apposito
regolamento,  parte  integrante del regolamento generale d'Ateneo, di
cui al successivo art. 14, comma 2.
                            Titolo 4-bis
                           AMMINISTRAZIONE
                            Art. 12-ter.
                     Il direttore amministrativo
    1.  L'incarico  di  direttore  amministrativo  e'  attribuito dal
consiglio   di  amministrazione,  su  proposta  del  rettore,  ad  un
dirigente,  dotato  di  professionalita'  adeguata  alle  funzioni da
svolgere,    dell'Universita'    IUAV,   o   di   altra   istituzione
universitaria,  ovvero di altra pubblica amministrazione previo nulla
osta  da  parte  di  questa,  l'incarico  ha  durata  triennale ed e'
rinnovabile.
    2.   Se   entro  un  congruo  termine,  da  stimare  in  rapporto
all'esigenza  di  corrispondere ai principi di cui al precedente art.
1, commi 6, 7 e 8, a partire dal momento in cui occorra provvedere al
conferimento  dell'incarico  indicato  al  precedente  comma  1,  non
risulti  possibile  seguire i criteri ivi previsti, l'incarico stesso
e'  attribuito  a  persona  che  abbia  svolto attivita' in organismi
pubblici  o  privati,  anche  sovranazionali  o  internazionali,  con
esperienza  almeno  quinquennale  in  funzioni dirigenziali; nel caso
l'incarico  e'  conferito con contratto di diritto privato, ha durata
triennale ed e' rinnovabile una sola volta.
    3.   La  revoca  dell'incarico  di  direttore  amministrativo  e'
disposta  con  atto  motivato  del  consiglio  di amministrazione, su
proposta del rettore, previa contestazione all'interessato, per gravi
irregolarita'   o   inefficienza  nello  svolgimento  delle  funzioni
connesse all'incarico stesso.
    4. Il direttore amministrativo:
      a) determina  i criteri generali di organizzazione degli uffici
in   conformita'   con   le  direttive  impartite  dal  consiglio  di
amministrazione e pone in essere gli atti di gestione del personale;
      b) formula   proposte   al   rettore,   anche   ai  fini  della
elaborazione  di  programmi,  di  direttive,  di schemi di competenza
degli organi di governo dell'Universita' IUAV;
      c) cura   l'attuazione  dei  programmi  definiti  dagli  organi
sopraindicati;
      d) e' responsabile del funzionamento della amministrazione e ne
risponde nei confronti di tali organi;
      e) sovrintende   all'attivita'   delle   strutture  tecniche  e
amministrative;
      f) opera,  sulla  base  di specifiche deleghe, conferitegli dal
consiglio  di  amministrazione,  per l'assunzione di impegni, nonche'
per l'indizione e l'aggiudicazione di gare;
      g) verifica e coordina l'attivita' dei dirigenti.
                           Art. 12-quater.
                            La dirigenza
    1.  Ai  dirigenti  competono  la  gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa,   la  gestione  del  personale  e  l'esercizio  della
funzione  di  controllo  di esso, l'adozione, se delegata, degli atti
che impegnano l'Ateneo verso l'esterno.
    2.  I  dirigenti  sono  responsabili dei risultati dell'attivita'
svolta  dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione
dei  programmi  e  dei  progetti  loro  affidati  in  relazione  agli
obiettivi  prefissati,  dei rendimenti e dei risultati della gestione
finanziaria,   tecnica   e   amministrativa,   incluse  le  decisioni
organizzative e di gestione del personale.
    3.   Le   attribuzioni  della  dirigenza  amministrativa  non  si
estendono alla gestione della didattica e della ricerca.
    4. Le funzioni di dirigente sono attribuite a tempo determinato e
con  possibilita'  di  rinnovo  dal  consiglio di amministrazione, su
proposta  del  direttore  amministrativo,  a  dipendenti  di ruolo in
possesso  di  specifica  qualificazione;  per  obiettive  esigenze di
servizio dette funzioni possono essere attribuite a dipendenti non in
possesso  di  qualifica  dirigenziale  nel rispetto dei criteri posti
dalla vigente disciplina legislativa al riguardo.
    5. Nell'impossibilita' di provvedere con personale dell'Ateneo ai
sensi  del  precedente comma 4, la funzione di dirigente puo', in via
eccezionale,   qualora  la  disciplina  contrattuale  in  materia  lo
consenta,  esser  ricoperta  mediante contratto di diritto privato di
durata non superiore a tre anni rinnovabile una sola volta.
    Le funzioni di cui al presente comma possono essere attribuite ad
esperti   di   adeguata   qualificazione,  con  esperienza  acquisita
nell'esercizio    di    funzioni    dirigenziali    nelle   pubbliche
amministrazioni  o  in  organismi  privati  di  analoga complessita',
conseguendo riconosciuti e apprezzabili risultati.
    6.   La  revoca  delle  funzioni  dirigenziali  e'  disposta  dal
consiglio  di amministrazione con atto motivato, previa contestazione
all'interessato.
    7.  L'accesso  alla  qualifica  di dirigente avviene per concorso
indetto  dall'Universita' IUAV, ovvero per corso-concorso organizzato
anche  tra piu' Atenei sulla base di appositi accordi, per il tramite
di  scuole  di  alta  formazione  riconosciute  dal  Ministero per la
funzione pubblica.
    8.   I   requisiti  per  l'accesso  alla  qualifica  indicata  al
precedente  comma,  i procedimenti di selezione, nonche' le modalita'
di  composizione  delle  commissioni  giudicatrici  sono  fissate dal
regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2.
                              Titolo 5
                         ORGANI DI GARANZIA
                              Art. 13.
                      Il consiglio di garanzia
    1.  Il  consiglio  di  garanzia raccoglie ed istruisce le istanze
proposte  da  tutte  le componenti dell'Universita' IUAV in ordine al
rispetto  delle  finalita'  istituzionali  dello stesso e delle norme
poste  dallo statuto e dai regolamenti di cui al successivo titolo 6,
nonche' sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Ateneo.
    E' di specifica competenza del consiglio di garanzia:
      a) intervenire  per  la  tutela di chiunque si ritenga leso nei
propri  diritti  o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi
imputabili  a  provvedimenti,  atti,  comportamenti anche omissivi di
organi e uffici o singoli, appartengano questi al personale docente o
tecnico   e   amministrativo,  convocando  i  diretti  interessati  e
segnalando  disfunzioni  ai competenti organi ai fini degli opportuni
provvedimenti; il consiglio deve sempre fornire una motivata risposta
a coloro che gli si rivolgono;
      b) formulare  proposte  al  senato accademico e al consiglio di
amministrazione,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,  circa  il
miglior  funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Ateneo, con
particolare   riguardo  a  quelli  relativi  alla  valutazione  delle
attivita'  didattiche,  di  ricerca  e gestionali svolte in relazione
alle finalita' istituzionali dell'Universita' IUAV;
      c) promuovere ogni iniziativa utile per la piena attuazione dei
principi  di  pari  opportunita' previsti dalla vigente disciplina al
riguardo;
      d) inviare  annualmente  al  senato accademico, al consiglio di
amministrazione   e   al   senato   degli   studenti   una  relazione
sull'attivita'  svolta;  tale relazione viene iscritta all'ordine del
giorno  di  un'apposita riunione congiunta del senato accademico, del
consiglio di amministrazione e del senato degli studenti.
    2.  Il consiglio di garanzia per espletare le proprie funzioni si
avvale   degli   strumenti   ed  adotta,  nell'ambito  delle  proprie
attribuzioni, tutte le iniziative che ritiene opportune.
    Il  presidente  del  consiglio  di  garanzia,  o un suo delegato,
partecipa  a titolo consultivo alle sedute del senato accademico, del
consiglio  di  amministrazione  e  al  senato accademico integrato ai
sensi del successivo art. 18.
    Il consiglio di garanzia, o il suo presidente, puo' richiedere al
rettore  di  convocare  in  via  straordinaria  gli organi di governo
qualora lo ritenga opportuno.
    3. Il consiglio di garanzia e' composto da:
      a) un  rappresentante  dei professori di ruolo di prima fascia,
un  rappresentante  dei  professori  di  ruolo di seconda fascia e un
rappresentante dei ricercatori;
      b) tre rappresentanti degli studenti;
      c) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo.
    I  criteri  di  individuazione  delle  rappresentanze di cui alle
lettere  a)  e  c) e le relative procedure di elettorato sono fissate
dal  regolamento  generale  di  Ateneo  di cui al successivo art. 14,
comma 2.
    I criteri di individuazione della rappresentanza degli studenti e
le  relative  procedure  di  elettorato  sono fissate dal regolamento
degli studenti di cui al successivo art. 14, comma 3.
    Il  consiglio di garanzia stabilisce con propria deliberazione il
regolamento   interno,   le   modalita'   e   i   tempi  del  proprio
funzionamento,  le norme e le procedure per l'elezione del presidente
da parte dei suoi membri nell'ambito del consiglio stesso.
    4.  Il  consiglio  di garanzia e' convocato dal presidente in via
ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra,
ovvero quando ne facciano motivata richiesta un terzo dei suoi membri
o almeno il settanta per cento di una delle sue componenti.
                            Titolo 5-bis
                 ORGANI DI CONSULENZA E DI CONTROLLO
                            Art. 13-bis.
                 Il collegio dei revisori dei conti
    1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di
consulenza  e  di  controllo interno sulla regolarita' della gestione
amministrativa  dell'Universita'  IUAV;  i  compiti e le modalita' di
funzionamento del collegio sono fissate dal regolamento di Ateneo per
l'amministrazione,  la finanza e la contabilita' di cui al successivo
art. 16.
    2.  Il  collegio  e' composto da tre revisori effettivi, iscritti
nel  registro  dei  revisori contabili e due supplenti, designati dal
consiglio di amministrazione tra esperti amministrativo-contabili, su
proposta  del rettore e da questi nominati con proprio decreto. Tra i
revisori  effettivi  uno  e'  nominato  tra i dirigenti del Ministero
dell'istruzione   dell'universita'   e   della   ricerca   e  uno  in
rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
    3.  Il collegio e' regolarmente costituito con la presenza di tre
componenti effettivi o supplenti che siano.
    4.  Il  collegio  dura  in carica tre anni finanziari; il mandato
conferito ai suoi componenti e' rinnovabile.
                            Titolo 5-ter
                     VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA'
                            Art. 13-ter.
                 Il nucleo di valutazione di Ateneo
    1.  L'Universita' IUAV adotta, ai sensi della vigente disciplina,
un  sistema  di  valutazione  interna  delle  attivita' di formazione
(didattiche  e  di  orientamento)  e  di ricerca, degli interventi di
sostegno  al  diritto  allo  studio  e della gestione amministrativa,
verificandone,  anche  mediante  analisi  comparativa dei costi e dei
rendimenti,  la produttivita', nonche' l'efficacia e l'efficienza dei
relativi  servizi,  l'imparzialita'  e  il buon andamento dell'azione
amministrativa.
    2.  Le funzioni di cui al precedente comma sono svolte dal nucleo
di valutazione di Ateneo.
    Il  nucleo  determina  le  metodologie  per  la valutazione delle
attivita'  didattiche,  di  ricerca,  di  diritto  allo  studio  e di
gestione amministrativa che si svolgono presso dell'Universita' IUAV,
nonche'  i  relativi  parametri di riferimento, curandone l'opportuno
adeguamento con cadenza almeno annuale.
    Il  nucleo  trasmette  i  risultati  della propria attivita' agli
organi di governo e di gestione dell'Ateneo.
    L'Universita'   IUAV  assicura  al  nucleo  autonomia  operativa,
diritto   di   accesso   ai   dati   e  alle  informazioni  necessari
all'espletamento  di  dette  funzioni,  nonche'  la  pubblicita' e la
diffusione degli atti prodotti, nel rispetto della normativa a tutela
della riservatezza.
    Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le
opinioni  degli  studenti  frequentanti  sulle attivita' didattiche e
trasmette  un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno,
al  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al
Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema universitario,
unitamente alle informazioni e ai dati che a detto Comitato il nucleo
e' tenuto a comunicare a norma di legge.
    3. Il nucleo e' costituito da cinque componenti di cui almeno due
scelti  tra  studiosi  ed  esperti, anche in campo non accademico, di
comprovata  competenza  e professionalita' in materia di procedure di
valutazione e di controlli di gestione.
    4.  l  componenti  il  nucleo  di  cui  al  precedente comma sono
nominati  con  delibera  del consiglio di amministrazione su proposta
del rettore d'intesa con il direttore amministrativo.
    Il  consiglio designa altresi' tra detti componenti il presidente
del nucleo.
    5.  Il  nucleo nella composizione di cui al precedente comma 3 e'
costituito  con  decreto  del  rettore  e dura in carica tre anni. Il
mandato conferito ai suoi componenti e' rinnovabile.
    6.  L'Universita'  IUAV  assicura al nucleo il supporto tecnico e
amministrativo   secondo   le   procedure  previste  a  riguardo  dal
regolamento generale di Ateneo.
                              Titolo 6
                       AUTONOMIA REGOLAMENTARE
                              Art. 14.
                    Regolamenti di organizzazione
    1.  L'organizzazione  dell'Universita'  IUAV  e' disciplinata, in
subordine alle norme generali del vigente ordinamento universitario e
a quelle poste dallo statuto:
      a) dal regolamento generale di Ateneo;
      b) dal regolamento degli studenti;
      c) dai  regolamenti  delle strutture didattiche e di ricerca di
cui al precedente titolo 3.
    2.  Il  regolamento  generale  di  Ateneo  fissa  tutte  le norme
relative  all'organizzazione  e alle procedure di funzionamento degli
organi  di  governo  di  cui  al  precedente  titolo 2, ai criteri di
organizzazione  delle  strutture  didattiche  e  di ricerca di cui al
precedente  titolo 3, nonche' l'organigramma e le modalita' attuative
delle strutture tecniche e amministrative di cui al precedente titolo
4.
    Esso  fissa,  altresi,  le  procedure di elezione degli organi di
ogni  ordine  e grado dell'Universita' IUAV e delle rappresentanze in
essi presenti, salvo quanto previsto al successivo comma 3.
    Il  regolamento  generale  di  Ateneo  e'  deliberato  dal senato
accademico,  a  norma  del precedente art. 6, comma 1, lettera c), ed
emanato  dal  rettore  con  proprio decreto, espletate le procedure e
decorsi  i  termini  di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6,
commi 6, 9, 10 e 11.
    3.  Il  regolamento degli studenti fissa i criteri e le modalita'
di  elezione,  convocazione  e funzionamento relativi al senato degli
studenti  di  cui  al precedente art. 8, nonche' quelli relativi alla
partecipazione  delle  rappresentanze studentesche negli altri organi
di  ogni  ordine e grado dell'Universita' IUAV, nei quali per legge o
per statuto sia prevista la presenza di detta rappresentanza.
    Esso  e'  deliberato  dal  senato  degli  studenti,  a  norma del
precedente art. 8, comma 1, lettera a), sentito il senato accademico,
ed e' emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure
e  trascorsi  i  termini  indicati al precedente comma 2 del presente
articolo.
    4.  I  regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca di cui
al precedente titolo 3 disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e
delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste
al  riguardo  dal regolamento generale di Ateneo di cui al precedente
comma  2,  l'organizzazione  e  le  procedure  di funzionamento delle
strutture alle quali si riferiscono.
    Essi  sono  deliberati  dai  consigli di dette strutture, secondo
quanto  stabilito  ai  precedenti  articoli 10  e  11  ed emanati con
decreto  del rettore, previo controllo da parte del senato accademico
nella forma della richiesta motivata di riesame.
                              Art. 15.
               Regolamenti degli ordinamenti didattici
    1.  L'ordinamento  degli studi dei corsi e delle scuole istituiti
presso  l'Universita'  IUAV  ai sensi della vigente legislazione sono
disciplinati,  secondo  quanto  previsto  dagli  articoli 11 e 12 del
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, rispettivamente:
      a) dal regolamento didattico di Ateneo;
      b) dai regolamenti didattici dei corsi di studio.
    2.  Il  regolamento  didattico di Ateneo e' deliberato dal senato
accademico, a norma del precedente art. 6, comma 1, lettera e), ed e'
emanato con decreto del rettore con le modalita' previste dalla legge
19 novembre 1990, n. 341, art. 11, comma 1.
    3.  I  regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati,
in  conformita'  con  i  principi  posti dal regolamento didattico di
Ateneo  di  cui  al  precedente  comma  2,  dal senato accademico, su
proposta  delle competenti strutture didattiche in cui detti corsi si
svolgono,  previo  parere  delle  commissioni  paritetiche  di cui al
precedente art. 10, comma 2, sentito il senato degli studenti.
                              Art. 16.
            Regolamento di Ateneo per l'amministrazione,
                    la finanza e la contabilita'
    1.   L'esercizio  dell'autonomia  amministrativa,  finanziaria  e
contabile  da  parte  degli  organi  di  governo  e  delle  strutture
dell'Universita'  IUAV,  cui  a  norma  del  successivo  art. 17 sono
demandate  le relative attribuzioni e competenze, e' disciplinato dal
regolamento   di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'.
    Esso e' emanato con decreto del rettore dell'Universita' IUAV, su
deliberazione   del  consiglio  di  amministrazione,  secondo  quanto
stabilito dal precedente art. 7, comma 1, lettera a), nell'osservanza
di quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 7, commi 8
e 9.
    2.  Il  regolamento  di  Ateneo di cui al precedente comma 1 puo'
derogare  alle  norme del vigente ordinamento contabile dello Stato e
degli enti pubblici, rispettandone comunque i relativi principi.
                              Art. 17.
        Individuazione degli organi e delle strutture dotati
         di autonomia amministrativa finanziaria e contabile
    1.  Nei  limiti  e  con  le  modalita'  di esercizio previsti dal
regolamento   di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'  di  cui  al  precedente art. 16 e' attribuita autonomia
amministrativa, finanziaria e di spesa:
      a) alle facolta';
      b) ai dipartimenti;
      c) ai   centri   interdipartimentali   di  ricerca  di  cui  al
precedente  art.  9,  comma  6,  alle divisioni e alle aree di cui al
precedente  art.  12, comma 1, nonche' ai centri di servizio speciale
di  cui  allo stesso articolo, comma 2, previa delibera del consiglio
di amministrazione, sentito il senato accademico.
                              Titolo 7
               NORME FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE
                              Art. 18.
                       Modifiche dello statuto
    1.  Le  modifiche  dello  statuto  sono  deliberate a maggioranza
assoluta   dei   componenti  del  senato  accademico,  integrato  dal
direttore   amministrativo   e  da  due  membri  per  ciascuna  delle
rappresentanze  di  cui  al  precedente  art.  6,  comma  3,  secondo
capoverso, designate al loro interno dalle rappresentanze stesse, con
le procedure di cui all'art. 6, commi 9, 10 e 11 della legge 9 maggio
1989,  n.  168,  sentiti  le  facolta' e i dipartimenti, nonche', per
quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti.
    Le  facolta'  ed  i  dipartimenti,  nonche',  per  quanto  di sua
pertinenza,  il  senato  degli  studenti possono sottoporre al senato
accademico proposte di modifica del presente statuto.
                              Art. 19.
         Emanazione dello statuto e delle modifiche di esso
    1.  Lo  statuto,  nonche' le relative modifiche, sono emanati con
decreto  del  rettore  dell'Universita'  IUAV  ai  sensi  della legge
9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9 e 10.
                              Art. 20.
      Entrata in vigore dello statuto e delle modifiche di esso
    1. Lo statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto
del  rettore  emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art.
16, comma 2.
    Le   modifiche  allo  stesso  entrano  in  vigore  alla  data  di
emanazione del relativo decreto del rettore di cui al precedente art.
19, comma 1.
    2.  Entro  e  non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore
delle  modifiche  dello  statuto,  ai  sensi  di  quanto  previsto al
precedente  comma  1,  gli  organi di governo dell'Universita' IUAV e
quelli  delle  strutture didattiche e di ricerca di cui ai precedenti
titoli  2  e 3, nonche' il consiglio di amministrazione deliberano le
modifiche   dei  regolamenti  di  rispettiva  competenza  di  cui  al
precedente  titolo  6 al fine del necessario adeguamento dei relativi
dispositivi alle modifiche statutarie stesse.
    3.  Per  consentire  la successione ordinata dei mandati nei vari
organi, il mandato del rettore comincia il 1° novembre 1991 e termina
il 31 ottobre 1994.
                              Art. 21.
       Inizio dell'anno accademico e di decorrenza dei mandati
    1.  L'anno  accademico  ha  inizio  il  1°  novembre e termina il
31 ottobre dell'anno successivo.
    2.  Tutti  i  mandati relativi agli organi di governo ed a quelli
delle strutture didattiche e di ricerca di cui ai precedenti titoli 2
e  3,  nonche'  al  consiglio  di  garanzia  di cui al titolo 5 hanno
decorrenza  con  l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in
cui  i  mandati stessi risultano conferiti a norma delle disposizioni
poste al riguardo dallo statuto.
                            Art. 21-bis.
                   Attivita' didattica del rettore
    1.  Il  rettore e il pro-rettore possono avvalersi della facolta'
di  essere esonerati dall'attivita' didattica e d'insegnamento per il
periodo del loro mandato.
                              Art. 22.
        Validita' delle deliberazioni degli organi collegiali
    1.  L'adunanza  degli  organi  collegiali  e'  valida  quando sia
presente   la   maggioranza  assoluta,  dei  componenti  aventi  voto
deliberativo,  salvo  deroghe  che possono esser previste al riguardo
dal  regolamento  generale  di  Ateneo  di cui al precedente art. 14,
comma 2.
    2.  Le  deliberazioni  sono  prese  a  maggioranza  assoluta  dei
presenti,  tranne  che  sia altrimenti disposto a norma di legge o di
statuto.
    3.  Gli  assenti  aventi  diritto a voto deliberativo che abbiano
prodotto  giustificazione scritta tempestivamente non concorrono alla
determinazione del numero legale.
                            Art. 22-bis.
             Assistenti di ruolo e professori incaricati
    1.  Gli  assistenti  di  ruolo  ad  esaurimento  ed  i professori
incaricati  stabilizzati  di  cui alla vigente disciplina sullo stato
giuridico  della  docenza,  hanno, finche' dette categorie di docenza
sussisteranno,  a  tutti  gli effetti le prerogative, rispettivamente
dei  ricercatori  confermati  e  dei  professori  di ruolo di seconda
fascia.
                              Art. 23.
                   Pubblicita' delle deliberazioni
    1.  E'  garantito  a chiunque ne abbia interesse per la tutela di
situazioni   giuridicamente   rilevanti  il  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi relativi all'attivita' dell'Universita' IUAV
a  norma  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 23 e seguenti,
secondo le modalita' da questa sancite.
                              Art. 24.
                     Incompatibilita' ed assenze
    1.  Nessuno puo' assumere piu' di un mandato negli organi di ogni
ordine  e grado, salvo ne sia membro di diritto a norma di legge o di
statuto, fatte salve le eccezioni previste dallo statuto stesso.
    2.  Chiunque non partecipi per piu' di tre volte consecutive alle
adunanze  degli organi di cui e' membro, per elezione o nomina, senza
giustificazione decade dal mandato rivestito.
                              Art. 25.
                             Tempo pieno
    1.  Per  l'espletamento  delle cariche e dei mandati in tutti gli
organi  di  ogni  ordine  e  grado  debbono  rispettarsi  le  vigenti
disposizioni di legge in materia di osservanza del tempo pieno.
                            Art. 25-bis.
                         Poteri d'ordinanza
    1.   I  presidi  di  facolta'  ed  i  direttori  di  dipartimento
provvedono,   nell'ambito   delle  rispettive  attribuzioni,  in  via
provvisoria,  in  casi  straordinari  di necessita' e di urgenza, con
proprio decreto, anche in materia di competenza di altri organi delle
relative  strutture  didattiche  e  scientifiche a norma del presente
statuto,   salvo  ratifica,  entro  sessanta  giorni  dall'emanazione
dell'atto in questione, dell'organo competente.
                              Art. 26.
                          Norma abrogativa
    1.  In  attuazione dell'art. 33, ultimo comma della Costituzione,
fatti  salvi  i principi stabiliti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168,
nonche'  quelli che si desumono dalla legislazione vigente in materia
di  ordinamenti  didattici  universitari,  di diritto allo studio, di
stato  giuridico  e  di  trattamento  economico  del  personale,  con
l'entrata  in  vigore  dello  statuto, sono abrogate, con riferimento
alla     disciplina    dell'esercizio    dell'autonomia    funzionale
dell'Universita'  IUAV, tutte le disposizioni incompatibili con detti
principi, nonche' con le norme da esso poste.

                                                            Tabella A
                  ELENCO DELLE FACOLTA' E DEI CORSI
            DI STUDIO ISTITUITI PRESSO L'UNIVERSITA' IUAV

                      Facolta' di architettura
    Corsi di laurea:
      Scienze dell'architettura;
      Produzione dell'edilizia.
    Corsi di laurea specialistica:
      Architettura;
      Storia dell'architettura.
              Facolta' di pianificazione del territorio
    Corsi di laurea:
      Scienze della pianificazione urbanistica e territoriale;
      Sistemi informativi territoriali.
    Corsi di laurea specialistica:
      Pianificazione della citta' e del territorio;
      Pianificazione e politiche per l'ambiente.
                      Facolta' di design e arti
    Corsi di laurea:
      Arti visive e dello spettacolo;
      Disegno industriale.
    Corsi di laurea specialistica:
      Progettazione e produzione delle arti visive;
      Scienze e tecniche del teatro;
      Comunicazioni visive e multimediali;
      Disegno industriale del prodotto.
                  ELENCO DEI DIPARTIMENTI ISTITUITI
                      PRESSO L'UNIVERSITA' IUAV
    dipartimento di Costruzione dell'architettura;
    dipartimento di Pianificazione;
    dipartimento di Progettazione architettonica;
    dipartimento di Storia dell'architettura;
    dipartimento di Urbanistica;
    dipartimento  di  Teorie  e  pratiche  delle  arti  e del disegno
industriale.
    I corsi di studio sotto elencati, in atto attivati ai sensi degli
ordinamenti  didattici  previgenti il decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509, saranno disattivati alla conclusione dei relativi cicli
di  studio da parte degli studenti attualmente iscritti agli stessi e
che   non   abbiano   esercitato  l'opzione  prevista  dalla  vigente
legislazione   in   favore  dei  corsi  di  studio  istituiti  presso
l'Universita'  IUAV ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2000 e
del decreto ministeriale 28 novembre 2000.
                      Facolta' di architettura
    Corsi di laurea:
      architettura;
      storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali.
    Corsi di diploma:
      edilizia.
              Facolta' di pianificazione del territorio
    Corsi di laurea:
      pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale.
    Corsi di diploma:
      Sistemi informativi territoriali.
                      Facolta' di design e arti
    Corsi di diploma:
      disegno industriale.

fp03-gr03