GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 240 DEL 15/10/2003


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 

DECRETO 24 luglio 2003 
Organizzazione  del  servizio  nazionale di certificazione volontaria
del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto.
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante:  "Disposizioni per la difesa delle piante
coltivate  e  dei  prodotti agrari delle cause nemiche e sui relativi
servizi";
  Visto  il  regolamento  di  applicazione  della  predetta  legge n.
987/1931,  approvato  con  regio  decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e
modificato con regio decreto n. 2504 del 2 dicembre 1937;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, con il quale, in attuazione della delega di cui all'art. 1 della
legge  22 luglio  1975, n. 382, sono state trasferite alle regioni le
funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici
dello Stato nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione;
  Visto  in  particolare l'art. 74, primo comma, del sopra richiamato
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 616 con il quale sono
state  trasferite  alle  regioni  le  funzioni  e  gli  uffici  degli
osservatori  per  le  malattie  delle  piante, con esercizio di dette
funzioni nel rispetto degli standars tecnici definiti dallo Stato;
  Visto l'art. 71 del citato decreto, che ha conservato allo Stato le
funzioni amministrative relative all'organizzazione del commercio con
l'estero,  nonche'  quelle concernenti la disciplina, il controllo di
qualita'  e  la  certificazione  varietale  dei  prodotti  agricoli e
forestali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23 ottobre 1987, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre
1987,  con  il  quale si e' previsto che la produzione, ai fini della
commercializzazione  sul mercato nazionale ed estero del materiale di
moltiplicazione  delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonche'
delle   specie   erbacee  a  moltiplicazione  agamica,  possa  essere
sottoposta  a  certificazione  volontaria  per  l'acquisizione  di un
attestato di rispondenza genetica e di idoneita' sanitaria;
  Visto  il  decreto ministeriale 6 marzo 1989 ed eventuali modifiche
relativo  all'istituzione  del  comitato  tecnico-scientifico, di cui
all'art. 3 del decreto ministeriale 23 ottobre 1987;
  Visto  il  regolamento  istitutivo  del  servizio di certificazione
volontaria  del  materiale  di  propagazione  vegetale,  adottata con
decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991, ed
in particolare gli articoli 2 e 3;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  n.  91/683/CEE  del
19 dicembre   1991   concernente   le  misure  di  protezione  contro
l'introduzione  negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  14 aprile  1997  che recepisce le
direttive  della  Commissione  n.  93/48/CEE  del  23 giugno 1993, n.
93/64/CEE  del  5 luglio  1993  e  n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993
relative  a norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione  delle  piante  da  frutto  e  delle piante da frutto
destinate alla produzione di frutto;
  Vista  la  direttiva  del  Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri  di  organismi  nocivi  ai  vegetali  o ai prodotti vegetali e
successive modifiche;
  Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, espresso nella seduta del 14 febbraio 2002;
                              Decreta:
                               Art. 1.
       Organizzazione del Servizio nazionale di certificazione
  1. Il presente decreto disciplina:
    a) l'organizzazione  e  l'articolazione del Servizio nazionale di
certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale;
    b) la definizione e l'attuazione delle fasi della certificazione;
    c) la    definizione    delle    categorie   dei   materiali   di
certificazione;
    d) il riconoscimento di accessioni di cultivar, cloni e selezioni
da sottoporre a certificazione.
                               Art. 2.
    Articolazione del Servizio nazionale di certificazione (SNC)
  1.  E'  istituito  presso  il  Ministero delle politiche agricole e
forestali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, il Servizio
nazionale  di  certificazione  (SNC)  del  materiale  di propagazione
vegetale che rappresenta l'organismo a livello nazionale responsabile
per  le  prestazioni  concernenti  la  qualita'  e  che  effettua  il
coordinamento     delle     attivita'     tecnico-amministrative    e
tecnico-scientifiche  relative  alla  certificazione del materiale di
propagazione vegetale.
  2.   Il   SNC   e'   costituito   dal  Comitato  nazionale  per  la
certificazione  (CNC),  dalla Segreteria operativa (SO) e dai servizi
fitosanitari  delle  regioni e delle province autonome competenti per
territorio, di seguito denominati SFR.
                               Art. 3.
           Comitato nazionale per la certificazione (CNC)
  1.  Per  l'assolvimento  dei compiti di cui al comma 4 del presente
articolo viene costituito il Comitato nazionale per la certificazione
(CNC) composto da:
    due  rappresentanti  del  MiPAF,  di  cui  uno  con  funzioni  di
presidente;
    quattro  esperti  in  produzione  e  conservazione  del materiale
certificato, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
    tre   rappresentanti   regionali   designati   dalla   Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano;
    due     rappresentanti     designati     dalle     organizzazioni
interprofessionali  di  categoria di cui uno del settore vivaistico e
uno del settore frutticolo;
    un  rappresentante  proposto  dalle  organizzazioni professionali
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  2.  Il  CNC  si avvale per le funzioni di segreteria del competente
ufficio  della  Direzione  generale  per  la  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari  e  la  tutela  dei consumatori del Dipartimento della
qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del MiPAF.
  3.  Il  CNC  viene rinnovato ogni quattro anni ed i suoi componenti
possono  essere  riconfermati  per  non piu' di una volta. Esso viene
convocato   dal  presidente  o  su  proposta  della  maggioranza  dei
componenti.
  4. Al CNC in particolare sono attribuiti i seguenti compiti:
    a) la  proposta  di provvedimenti e di disciplinari di produzione
per la certificazione delle singole specie o gruppi di specie;
    b) la  proposta  al  Mi.P.A.F.  di  riconoscimento  dei centri di
conservazione  e  di  premoltiplicazione  sulla base dell'istruttoria
curata dal SFR competente per territorio;
    c) l'esecuzione,  su  incarico  del  Mi.P.A.F.,  delle  verifiche
ispettive  sull'idoneita' dei centri di conservazione e dei centri di
premoltiplicazione   nonche'  sulle  modalita'  di  esecuzione  delle
attivita' di controllo nel processo di certificazione;
    d) la  proposta  sulle  modalita'  di iscrizione di accessioni di
cultivar,   di   cloni  e  di  selezioni  certificabili  al  registro
nazionale;
    e) la  proposta  sulle modalita' di esecuzione delle attivita' di
controllo nel processo di certificazione;
    f) la  proposta  al  Mi.P.A.F. di riconoscimento dei materiali da
inserire nel registro nazionale di cui al successivo art. 14;
    g) il    parere    per    il   riconoscimento   degli   organismi
interprofessionali che richiedono di operare con il SNC;
    h) la  proposta  in  merito  alle  circolari  esplicative  e alla
modulistica    necessaria    per   l'attuazione   del   processo   di
certificazione;
    i) il  parere  sull'equivalenza degli schemi di certificazione di
altri Paesi dell'Unione europea e dei Paesi terzi;
    j) la proposta sui programmi di formazione e di aggiornamento del
personale che opera nell'ambito del SNC;
    k) la  predisposizione  di  una  relazione  annuale sul programma
nazionale di certificazione.
  5.  Il  CNC ha la facolta' di costituire gruppi di lavoro anche con
esperti  al  di  fuori  del  comitato  stesso per fornire il supporto
tecnico-scientifico alle attivita' di propria competenza.
  6.  Il  funzionamento  del  CNC  viene disciplinato con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali.
                               Art. 4.
                      Segreteria operativa (SO)
  1.  La  SO  e'  costituita  da  un  funzionario  del  MiPAF,  da un
componente  del  CNC  e  da  un  rappresentante  delle organizzazioni
interprofessionali di categoria.
  2. Alla SO sono attribuiti i seguenti compiti:
    a) il supporto alle attivita' del CNC;
    b) la pubblicizzazione dei provvedimenti;
    c) la predisposizione della modulistica necessaria all'attuazione
della certificazione;
    d) la  conservazione  e  l'aggiornamento  del  registro nazionale
delle  accessioni  di  cultivar,  dei cloni e delle selezioni ammesse
alla certificazione, di cui all'art. 14.
                               Art. 5.
Funzioni dei servizi fitosanitari regionali e delle province autonome
  1. Le regioni a statuto ordinario o speciale e le province autonome
di   Trento  e  Bolzano  provvedono  ad  esercitare  le  funzioni  di
certificazione  del  materiale  di  propagazione  vegetale  tramite i
propri   servizi   fitosanitari  istituiti  con  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 536;
  2. I SFR svolgono le seguenti funzioni:
    a) il riconoscimento dell'idoneita' dei centri di moltiplicazione
e dei vivai;
    b) le  attivita'  ispettive  e  di controllo su tutte le fasi del
processo di certificazione, secondo quanto stabilito dai disciplinari
di produzione per le singole specie o gruppi di specie;
    c) la certificazione dei materiali di moltiplicazione.
  3.  I  SFR si avvalgono del supporto scientifico degli istituti del
consiglio  per  la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di cui
al  decreto  legislativo  25 ottobre 1999, n. 454, e di altri enti ed
organismi riconosciuti idonei dal SNC.
  4.  I  controlli  e  la  vigilanza in tutte le fasi del processo di
certificazione   vengono   realizzati   da   ispettori   fitosanitari
appositamente addestrati ed aggiornati attraverso corsi di formazione
obbligatori.
  5.  I SFR forniscono al SNC ogni anno, al termine della campagna di
certificazione,   una   relazione   sull'attivita'   di  controllo  e
certificazione  ed i relativi dati statistici per specie, categoria e
stato sanitario del materiale certificato.
                               Art. 6.
                      Fasi della certificazione
  1.  La  certificazione  volontaria del materiale di moltiplicazione
vegetale si articola nelle seguenti fasi:
    a) conservazione per la premoltiplicazione;
    b) premoltiplicazione;
    c) moltiplicazione;
    d) vivaio.
                               Art. 7.
  Fase di conservazione per la premoltiplicazione e relativi centri
  1.  La  fase  di conservazione del materiale riconosciuto a livello
nazionale   si   svolge   presso   centri  di  conservazione  per  la
premoltiplicazione  pubblici.  Tale  fase  puo' avvenire anche presso
organismi   privati   riconosciuti   per  l'alta  professionalita'  e
specifiche  competenze  in  materia.  Sia  gli organismi pubblici che
quelli  privati  devono  essere  riconosciuti  idonei  dal  MiPAF, su
proposta  del CNC ed in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni
previste  dalla  normativa fitosanitaria vigente. Le attivita' svolte
presso i CCP sono coordinate a livello nazionale dal SNC.
  2.  Il  numero e la dislocazione dei centri di conservazione per la
premoltiplicazione   deve   essere   strettamente   funzionale   alla
necessita' di conservazione del materiale di "pre-base".
  3. Scopi di questa fase sono:
    a) la conservazione in ambiente protetto di piante madri;
    b) la   produzione,   in   ambiente  protetto,  di  materiale  di
propagazione  (marze, gemme, talee portinnesti e piante) di categoria
"pre-base".
  4.  La  conservazione  per la premoltiplicazione e' organizzata per
specie o gruppi di specie.
  5. I CCP che intendono ottenere il riconoscimento dal MiPAF, devono
essere dotati di idonee strutture per la conservazione in sanita' dei
materiali  e  devono  avere  un  responsabile  tecnico-scientifico in
possesso di specifiche competenze documentate.
  6.  Nel  caso  di  rinuncia da parte di un organismo riconosciuto a
svolgere le funzioni di CCP esso e' tenuto a consegnare le accessioni
in conservazione al SNC che provvedera' alla individuazione del o dei
CCP a cui affidarle.
  7. Nella prima applicazione del presente decreto, gli organismi che
intendono  svolgere o continuare a svolgere le funzioni di CCP, entro
sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  provvedimento,
devono avanzare richiesta di riconoscimento al MiPAF.
                               Art. 8.
            Fase di premoltiplicazione e relativi centri
  1. La fase si svolge presso centri di premoltiplicazione pubblici o
privati  riconosciuti  idonei  dal  MiPAF, su proposta del CNC, ed in
possesso   dei   requisiti  e  delle  autorizzazioni  previste  dalla
normativa fitosanitaria vigente.
  2.  Il  numero  e  la dislocazione dei centri di premoltiplicazione
(CP)   deve   essere   strettamente  funzionale  alla  necessita'  di
premoltiplicazione del materiale di "base".
  3. Scopi di questa fase sono:
    a) l'allevamento  in  ambiente protetto o in campo, a seconda dei
disciplinari di ciascuna specie, di piante categoria "base";
    b) la  produzione  in ambiente protetto o in campo, a seconda dei
disciplinari  tecnici  di  ciascuna  specie,  di  piante (innestate o
autoradicate) di categoria "base".
  4.  La  premoltiplicazione  e'  organizzata  per specie o gruppi di
specie.
  5.  I  centri  di  premoltiplicazione  che  intendono  ottenere  il
riconoscimento dal MiPAF devono essere dotati di idonee strutture per
la  premoltiplicazione  in  sanita'  dei  materiali e devono avere un
responsabile   tecnico   in   possesso   di   specifiche   competenze
documentate.
  6. Nella prima applicazione del presente decreto, gli organismi che
intendono  svolgere  o continuare a svolgere le funzioni di centro di
premoltiplicazione  (CP),  entro  sessanta giorni dalla pubblicazione
del  presente decreto, devono avanzare richiesta di riconoscimento al
MiPAF.
                               Art. 9.
                       Fase di moltiplicazione
  1. La fase della moltiplicazione si attua in campi di piante madri,
in  laboratori  di  micropropagazione e in vivai per la produzione di
materiale  di  categoria  "certificato",  sotto la responsabilita' di
vivaisti  singoli  o associati. I campi di piante madri, i laboratori
di   micropropagazione   ed   i   vivai,   riconosciuti  dai  servizi
fitosanitari  regionali o delle province autonome devono soddisfare i
requisiti  previsti  dai  disciplinari  di  produzione  delle singole
specie o gruppi di esse.
  2. Scopi della fase di cui al comma 1 sono:
    a) l'allevamento delle piante madri nel rispetto dei disciplinari
previsti per ciascuna specie;
    b) la  produzione,  nel  rispetto  dei  disciplinari  di ciascuna
specie, di materiale di propagazione (semi, marze, talee, portinnesti
e piante) di categoria "certificato".
  3. La moltiplicazione e' organizzata per specie o gruppi di specie.
  4.  I  centri  di  moltiplicazione  (CM)  che intendono ottenere il
riconoscimento dai SFR devono:
    a) disporre   di   un   responsabile  tecnico  interlocutore  nei
confronti  degli  organismi di controllo e certificazione in possesso
di specifiche competenze documentate;
    b) disporre  di campi e strutture atte a consentire le operazioni
di lavorazione e conservazione delle specifiche produzioni;
    c) disporre  di  attrezzature  meccaniche  per la lavorazione, la
conservazione  e  il  trasporto  da  utilizzare esclusivamente per le
attivita' della struttura.
  5.   Le  domande  per  ottenere  il  riconoscimento  di  centro  di
moltiplicazione   e   le   domande  per  ottenere  la  certificazione
genetico-sanitaria  del  materiale  vivaistico prodotto devono essere
presentate al SFR competente per territorio.
  6.  Le  aziende  vivaistiche  che  intendono  certificare  la  loro
produzione,  devono  farne richiesta al SFR competente per territorio
che,   dopo   aver   eseguito   i  controlli  previsti  nei  relativi
disciplinari    di   produzione,   rilascia   il   riconoscimento   e
l'autorizzazione alla certificazione genetica e sanitaria (cartellino
certificato).
                              Art. 10.
             Categorie del materiale di moltiplicazione
  1.  Il  materiale di moltiplicazione (sementi, talee, marze, gemme,
piante,  compresi i portinnesti, nonche' colture in vitro in tutte le
fasi) e' classificato nelle seguenti categorie:
    a) fonte  primaria: materiale di origine prodotto dal costitutore
e conservato dal medesimo o dagli aventi causa;
    b) pre-base:  materiale  prodotto  da piante ottenute dalla prima
moltiplicazione  della fonte primaria e mantenuto presso il centro di
conservazione  per la premoltiplicazione in numero minimo di 2 piante
madri;
    c) base:  materiale  prodotto  da  piante  ottenute  dalla  prima
moltiplicazione  del  materiale pre-base e mantenuto presso il centro
di  premoltiplicazione in un numero di piante madri variabili (minimo
2)  in  relazione  all'importanza  e alle tecniche di moltiplicazione
della specie e della cultivar considerata;
    d) certificato: materiale prodotto da piante ottenute dalla prima
moltiplicazione  del  materiale  base e mantenuto presso il centro di
moltiplicazione,  in  numero  di  piante madri variabili in relazione
all'importanza  e  alle  tecniche  di  moltiplicazione della specie e
della   cultivar   considerata,   da  utilizzare  per  le  produzioni
commerciali da certificare.
                              Art. 11.
          Stato sanitario dei materiali di moltiplicazione
  1.   Ai   fini   della   certificazione  sono  previsti  due  stati
fitosanitari:
    a) virus  esente  (v.f. = virus free): materiale esente da virus,
viroidi,  fitoplasmi  ed altri agenti infettivi sistemici noti per la
specie  considerata  al  momento  della promulgazione della specifica
normativa di certificazione;
    b) virus  controllato  (v.t. = virus tested): materiale esente da
virus,  viroidi,  fitoplasmi  ed  altri agenti infettivi specifici di
particolare  importanza economica, come specificamente indicato dalle
specifiche normative di certificazione delle singole specie.
  2.  Nel caso di piante innestate con materiale di diverso stato, il
prodotto   finale   e'  certificato  allo  stato  piu'  basso  (virus
controllato).
                              Art. 12.
             Certificazione delle produzioni vivaistiche
  1.  La  certificazione  delle  produzioni  vivaistiche si svolge in
vivaio  (in  vivo  e  in  vitro)  e puo' essere effettuata soltanto a
favore  delle persone fisiche o giuridiche, autorizzate all'esercizio
dell'attivita'  vivaistica  ai  sensi  della  normativa fitosanitaria
vigente, che dichiarino di utilizzare il materiale di moltiplicazione
riconosciuto  dal  SNC, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal
presente decreto e di protocolli tecnici delle singole specie.
  2.  Le  piante  certificate,  esenti dagli organismi indicati dalla
direttiva  2000/29/CE  e  conformi  a  quanto  previsto  dal  decreto
ministeriale  del  14 aprile  1997,  devono essere accompagnate da un
documento  ufficiale,  cosi' come previsto all'art. 15 che garantisce
che tutte le operazioni di controllo sono state effettuate secondo le
prescrizioni  del  presente  decreto e dei disciplinari di produzione
delle singole specie.
  3.  Le  persone fisiche o giuridiche sottoposte al controllo, cosi'
come  le  istituzioni,  gli organismi e gli incaricati dei controlli,
sono  tenute a mettere a disposizione dell'SNC qualsiasi informazione
utile  a  permettere  ogni  indagine  nel  quadro  dei  compiti  loro
affidati.
                              Art. 13.
Riconoscimento del materiale vegetale da sottoporre a certificazione
  1.  Per  il  riconoscimento  delle  accessioni  e' fatto obbligo al
costitutore:
    a) di  conservare  la  fonte  primaria in idonee strutture atte a
mantenere lo stato sanitario dichiarato dal costitutore;
    b) di presentare apposita domanda al SNC, corredata:
      1)  della documentazione atta a caratterizzare la cultivar o il
clone;
      2) della documentazione dello stato fitosanitario relativamente
agli  organismi  contemplati  dai  disciplinari  di  produzione delle
singole specie;
      3)   della   copia   autentica  del  brevetto  e  l'indicazione
dell'azienda   autorizzata  alla  moltiplicazione,  per  le  varieta'
brevettate,  o  di  una dichiarazione attestante che la cultivar puo'
essere liberamente moltipilcata;
    c) di    consegnare   al   centro   di   conservazione   per   la
premoltiplicazione   riconosciuto   dal  Mi.P.A.F.  il  materiale  di
propagazione   derivato   dalla  prima  moltiplicazione  della  fonte
primaria.
                              Art. 14.
Istituzione  del registro nazionale delle accessioni di cultivar, dei
                cloni e delle selezioni certificabili
  1. E' istituito presso il Mi.PAF, senza oneri a carico dello Stato,
il registro nazionale delle accessioni di cultivar, dei cloni e delle
selezioni riconosciute dal SNC.
  2.  Le accessioni di cultivar, i cloni e le selezioni certificabili
sono iscritte al registro nazionale con specifico provvedimento.
                              Art. 15.
                      Cartellino - Certificato
  1. Sui materiali di propagazione prodotti nel rispetto del presente
decreto  e  dei  disciplinari di produzione delle singole specie deve
essere   apposto  un  cartellino-certificato  di  colore  diverso  in
relazione  alla  fase  in cui sono stati prodotti. Il cartellino deve
riportare anche i dati richiesti per il passaporto delle piante e per
il documento di commercializzazione.
  2.  Gli  schemi  ed  i  colori  dei  cartellino-certificato saranno
proposti dal CNC e adottati con specifico provvedimento del MiPAF.
                              Art. 16.
                              O n e r i
  1.   Gli   oneri   finanziari   relativi  alla  partecipazione  dei
rappresentanti  delle  regioni  e province autonome e degli organismi
professionali ed interprofessionali alle attivita' previste dal CNC e
dalla  SO, di cui agli articoli 3 e 4, sono a carico delle rispettive
amministrazioni.
  2.  Gli  oneri  finanziari relativi alla partecipazione dei quattro
esperti  in  produzione e conservazione del materiale certificato del
CNC  sono a carico dei fondi del capitolo di bilancio 1443 (spese per
il  funzionamento di consigli, comitati, ecc.) per l'anno finanziario
in corso e degli esercizi futuri.
  3.  Gli  oneri  finanziari  per  la  conservazione  e produzione di
materiale  di  moltiplicazione  nei  CCP  e  CP  sono  a  carico  del
costitutore  o  dei  suoi aventi diritto per le accessioni soggette a
protezione  e  dei  vivaisti  richiedenti per le accessioni libere da
vincoli  di  moltiplicazione. Tali oneri sono introitati direttamente
dagli organismi che svolgono le funzioni di CCP e CP.
  4.  Gli  oneri finanziari per le attivita' ispettive e di controllo
svolte  dai  servizi  fitosanitari  sono  stabiliti  dalle  regioni e
province autonome sulla base di parametri indicati dal Mi.P.A.F., per
le   diverse   specie   nelle   differenti   fasi   del  processo  di
certificazione.  Tali  oneri,  a  carico dei richiedenti il materiale
certificato,  sono  introitati  direttamente dalle regioni e province
autonome     all'atto     dell'autorizzazione    all'emissione    del
cartellino-certificato nelle diverse fasi del processo produttivo.
                              Art. 17.
                      Disposizioni transitorie
  1.  In deroga a quanto stabilito dal presente decreto, sono ammessi
alla  certificazione  nazionale i materiali inseriti nei programmi di
certificazione  previsti  dalle  regioni  o  dalle  province autonome
all'atto dell'approvazione del presente decreto.
  2. Le norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione
certificato  delle  specie  gia'  regolamentate  con appositi decreti
ministeriali  restano  in  vigore  fino al momento della revisione da
operare in forza del presente decreto.
  3.  I  CCP  e CP operanti e riconosciuti dal Ministero all'atto del
presente  decreto  continuano  a  svolgere  le  loro funzioni sino al
momento del loro riconoscimento secondo quanto stabilito dal presente
decreto.  Nel  caso  di  mancata richiesta di riconoscimento o di non
accoglimento  della  stessa  i  CCP  e  CP  sono  tenuti  a mettere a
disposizione   del   SNC   le   accessioni  in  conservazione  ed  in
premoltiplicazione, libere da vincoli di moltiplicazione.
                              Art. 18.
                             Abrogazioni
  1.  Con  l'entrata  in  vigore  del presente decreto cessa di avere
efficacia  ogni  altra  disposizione in contrasto con le disposizioni
del presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 luglio 2003
                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive
registro n. 4
Attivita' produttive, foglio n. 38

fp03-gr03