
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 24 luglio 2003
Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria
del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante: "Disposizioni per la difesa delle piante
coltivate e dei prodotti agrari delle cause nemiche e sui relativi
servizi";
Visto il regolamento di applicazione della predetta legge n.
987/1931, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e
modificato con regio decreto n. 2504 del 2 dicembre 1937;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, con il quale, in attuazione della delega di cui all'art. 1 della
legge 22 luglio 1975, n. 382, sono state trasferite alle regioni le
funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici
dello Stato nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione;
Visto in particolare l'art. 74, primo comma, del sopra richiamato
decreto del Presidente della Repubblica n. 616 con il quale sono
state trasferite alle regioni le funzioni e gli uffici degli
osservatori per le malattie delle piante, con esercizio di dette
funzioni nel rispetto degli standars tecnici definiti dallo Stato;
Visto l'art. 71 del citato decreto, che ha conservato allo Stato le
funzioni amministrative relative all'organizzazione del commercio con
l'estero, nonche' quelle concernenti la disciplina, il controllo di
qualita' e la certificazione varietale dei prodotti agricoli e
forestali;
Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1987, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre
1987, con il quale si e' previsto che la produzione, ai fini della
commercializzazione sul mercato nazionale ed estero del materiale di
moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonche'
delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, possa essere
sottoposta a certificazione volontaria per l'acquisizione di un
attestato di rispondenza genetica e di idoneita' sanitaria;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1989 ed eventuali modifiche
relativo all'istituzione del comitato tecnico-scientifico, di cui
all'art. 3 del decreto ministeriale 23 ottobre 1987;
Visto il regolamento istitutivo del servizio di certificazione
volontaria del materiale di propagazione vegetale, adottata con
decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 1991, ed
in particolare gli articoli 2 e 3;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del
19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro
l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997 che recepisce le
direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n.
93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993
relative a norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di
moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto
destinate alla produzione di frutto;
Vista la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
successive modifiche;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, espresso nella seduta del 14 febbraio 2002;
Decreta:
Art. 1.
Organizzazione del Servizio nazionale di certificazione
1. Il presente decreto disciplina:
a) l'organizzazione e l'articolazione del Servizio nazionale di
certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale;
b) la definizione e l'attuazione delle fasi della certificazione;
c) la definizione delle categorie dei materiali di
certificazione;
d) il riconoscimento di accessioni di cultivar, cloni e selezioni
da sottoporre a certificazione.
Art. 2.
Articolazione del Servizio nazionale di certificazione (SNC)
1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, il Servizio
nazionale di certificazione (SNC) del materiale di propagazione
vegetale che rappresenta l'organismo a livello nazionale responsabile
per le prestazioni concernenti la qualita' e che effettua il
coordinamento delle attivita' tecnico-amministrative e
tecnico-scientifiche relative alla certificazione del materiale di
propagazione vegetale.
2. Il SNC e' costituito dal Comitato nazionale per la
certificazione (CNC), dalla Segreteria operativa (SO) e dai servizi
fitosanitari delle regioni e delle province autonome competenti per
territorio, di seguito denominati SFR.
Art. 3.
Comitato nazionale per la certificazione (CNC)
1. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 4 del presente
articolo viene costituito il Comitato nazionale per la certificazione
(CNC) composto da:
due rappresentanti del MiPAF, di cui uno con funzioni di
presidente;
quattro esperti in produzione e conservazione del materiale
certificato, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
tre rappresentanti regionali designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano;
due rappresentanti designati dalle organizzazioni
interprofessionali di categoria di cui uno del settore vivaistico e
uno del settore frutticolo;
un rappresentante proposto dalle organizzazioni professionali
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Il CNC si avvale per le funzioni di segreteria del competente
ufficio della Direzione generale per la qualita' dei prodotti
agroalimentari e la tutela dei consumatori del Dipartimento della
qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del MiPAF.
3. Il CNC viene rinnovato ogni quattro anni ed i suoi componenti
possono essere riconfermati per non piu' di una volta. Esso viene
convocato dal presidente o su proposta della maggioranza dei
componenti.
4. Al CNC in particolare sono attribuiti i seguenti compiti:
a) la proposta di provvedimenti e di disciplinari di produzione
per la certificazione delle singole specie o gruppi di specie;
b) la proposta al Mi.P.A.F. di riconoscimento dei centri di
conservazione e di premoltiplicazione sulla base dell'istruttoria
curata dal SFR competente per territorio;
c) l'esecuzione, su incarico del Mi.P.A.F., delle verifiche
ispettive sull'idoneita' dei centri di conservazione e dei centri di
premoltiplicazione nonche' sulle modalita' di esecuzione delle
attivita' di controllo nel processo di certificazione;
d) la proposta sulle modalita' di iscrizione di accessioni di
cultivar, di cloni e di selezioni certificabili al registro
nazionale;
e) la proposta sulle modalita' di esecuzione delle attivita' di
controllo nel processo di certificazione;
f) la proposta al Mi.P.A.F. di riconoscimento dei materiali da
inserire nel registro nazionale di cui al successivo art. 14;
g) il parere per il riconoscimento degli organismi
interprofessionali che richiedono di operare con il SNC;
h) la proposta in merito alle circolari esplicative e alla
modulistica necessaria per l'attuazione del processo di
certificazione;
i) il parere sull'equivalenza degli schemi di certificazione di
altri Paesi dell'Unione europea e dei Paesi terzi;
j) la proposta sui programmi di formazione e di aggiornamento del
personale che opera nell'ambito del SNC;
k) la predisposizione di una relazione annuale sul programma
nazionale di certificazione.
5. Il CNC ha la facolta' di costituire gruppi di lavoro anche con
esperti al di fuori del comitato stesso per fornire il supporto
tecnico-scientifico alle attivita' di propria competenza.
6. Il funzionamento del CNC viene disciplinato con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali.
Art. 4.
Segreteria operativa (SO)
1. La SO e' costituita da un funzionario del MiPAF, da un
componente del CNC e da un rappresentante delle organizzazioni
interprofessionali di categoria.
2. Alla SO sono attribuiti i seguenti compiti:
a) il supporto alle attivita' del CNC;
b) la pubblicizzazione dei provvedimenti;
c) la predisposizione della modulistica necessaria all'attuazione
della certificazione;
d) la conservazione e l'aggiornamento del registro nazionale
delle accessioni di cultivar, dei cloni e delle selezioni ammesse
alla certificazione, di cui all'art. 14.
Art. 5.
Funzioni dei servizi fitosanitari regionali e delle province autonome
1. Le regioni a statuto ordinario o speciale e le province autonome
di Trento e Bolzano provvedono ad esercitare le funzioni di
certificazione del materiale di propagazione vegetale tramite i
propri servizi fitosanitari istituiti con decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 536;
2. I SFR svolgono le seguenti funzioni:
a) il riconoscimento dell'idoneita' dei centri di moltiplicazione
e dei vivai;
b) le attivita' ispettive e di controllo su tutte le fasi del
processo di certificazione, secondo quanto stabilito dai disciplinari
di produzione per le singole specie o gruppi di specie;
c) la certificazione dei materiali di moltiplicazione.
3. I SFR si avvalgono del supporto scientifico degli istituti del
consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura di cui
al decreto legislativo 25 ottobre 1999, n. 454, e di altri enti ed
organismi riconosciuti idonei dal SNC.
4. I controlli e la vigilanza in tutte le fasi del processo di
certificazione vengono realizzati da ispettori fitosanitari
appositamente addestrati ed aggiornati attraverso corsi di formazione
obbligatori.
5. I SFR forniscono al SNC ogni anno, al termine della campagna di
certificazione, una relazione sull'attivita' di controllo e
certificazione ed i relativi dati statistici per specie, categoria e
stato sanitario del materiale certificato.
Art. 6.
Fasi della certificazione
1. La certificazione volontaria del materiale di moltiplicazione
vegetale si articola nelle seguenti fasi:
a) conservazione per la premoltiplicazione;
b) premoltiplicazione;
c) moltiplicazione;
d) vivaio.
Art. 7.
Fase di conservazione per la premoltiplicazione e relativi centri
1. La fase di conservazione del materiale riconosciuto a livello
nazionale si svolge presso centri di conservazione per la
premoltiplicazione pubblici. Tale fase puo' avvenire anche presso
organismi privati riconosciuti per l'alta professionalita' e
specifiche competenze in materia. Sia gli organismi pubblici che
quelli privati devono essere riconosciuti idonei dal MiPAF, su
proposta del CNC ed in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni
previste dalla normativa fitosanitaria vigente. Le attivita' svolte
presso i CCP sono coordinate a livello nazionale dal SNC.
2. Il numero e la dislocazione dei centri di conservazione per la
premoltiplicazione deve essere strettamente funzionale alla
necessita' di conservazione del materiale di "pre-base".
3. Scopi di questa fase sono:
a) la conservazione in ambiente protetto di piante madri;
b) la produzione, in ambiente protetto, di materiale di
propagazione (marze, gemme, talee portinnesti e piante) di categoria
"pre-base".
4. La conservazione per la premoltiplicazione e' organizzata per
specie o gruppi di specie.
5. I CCP che intendono ottenere il riconoscimento dal MiPAF, devono
essere dotati di idonee strutture per la conservazione in sanita' dei
materiali e devono avere un responsabile tecnico-scientifico in
possesso di specifiche competenze documentate.
6. Nel caso di rinuncia da parte di un organismo riconosciuto a
svolgere le funzioni di CCP esso e' tenuto a consegnare le accessioni
in conservazione al SNC che provvedera' alla individuazione del o dei
CCP a cui affidarle.
7. Nella prima applicazione del presente decreto, gli organismi che
intendono svolgere o continuare a svolgere le funzioni di CCP, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento,
devono avanzare richiesta di riconoscimento al MiPAF.
Art. 8.
Fase di premoltiplicazione e relativi centri
1. La fase si svolge presso centri di premoltiplicazione pubblici o
privati riconosciuti idonei dal MiPAF, su proposta del CNC, ed in
possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla
normativa fitosanitaria vigente.
2. Il numero e la dislocazione dei centri di premoltiplicazione
(CP) deve essere strettamente funzionale alla necessita' di
premoltiplicazione del materiale di "base".
3. Scopi di questa fase sono:
a) l'allevamento in ambiente protetto o in campo, a seconda dei
disciplinari di ciascuna specie, di piante categoria "base";
b) la produzione in ambiente protetto o in campo, a seconda dei
disciplinari tecnici di ciascuna specie, di piante (innestate o
autoradicate) di categoria "base".
4. La premoltiplicazione e' organizzata per specie o gruppi di
specie.
5. I centri di premoltiplicazione che intendono ottenere il
riconoscimento dal MiPAF devono essere dotati di idonee strutture per
la premoltiplicazione in sanita' dei materiali e devono avere un
responsabile tecnico in possesso di specifiche competenze
documentate.
6. Nella prima applicazione del presente decreto, gli organismi che
intendono svolgere o continuare a svolgere le funzioni di centro di
premoltiplicazione (CP), entro sessanta giorni dalla pubblicazione
del presente decreto, devono avanzare richiesta di riconoscimento al
MiPAF.
Art. 9.
Fase di moltiplicazione
1. La fase della moltiplicazione si attua in campi di piante madri,
in laboratori di micropropagazione e in vivai per la produzione di
materiale di categoria "certificato", sotto la responsabilita' di
vivaisti singoli o associati. I campi di piante madri, i laboratori
di micropropagazione ed i vivai, riconosciuti dai servizi
fitosanitari regionali o delle province autonome devono soddisfare i
requisiti previsti dai disciplinari di produzione delle singole
specie o gruppi di esse.
2. Scopi della fase di cui al comma 1 sono:
a) l'allevamento delle piante madri nel rispetto dei disciplinari
previsti per ciascuna specie;
b) la produzione, nel rispetto dei disciplinari di ciascuna
specie, di materiale di propagazione (semi, marze, talee, portinnesti
e piante) di categoria "certificato".
3. La moltiplicazione e' organizzata per specie o gruppi di specie.
4. I centri di moltiplicazione (CM) che intendono ottenere il
riconoscimento dai SFR devono:
a) disporre di un responsabile tecnico interlocutore nei
confronti degli organismi di controllo e certificazione in possesso
di specifiche competenze documentate;
b) disporre di campi e strutture atte a consentire le operazioni
di lavorazione e conservazione delle specifiche produzioni;
c) disporre di attrezzature meccaniche per la lavorazione, la
conservazione e il trasporto da utilizzare esclusivamente per le
attivita' della struttura.
5. Le domande per ottenere il riconoscimento di centro di
moltiplicazione e le domande per ottenere la certificazione
genetico-sanitaria del materiale vivaistico prodotto devono essere
presentate al SFR competente per territorio.
6. Le aziende vivaistiche che intendono certificare la loro
produzione, devono farne richiesta al SFR competente per territorio
che, dopo aver eseguito i controlli previsti nei relativi
disciplinari di produzione, rilascia il riconoscimento e
l'autorizzazione alla certificazione genetica e sanitaria (cartellino
certificato).
Art. 10.
Categorie del materiale di moltiplicazione
1. Il materiale di moltiplicazione (sementi, talee, marze, gemme,
piante, compresi i portinnesti, nonche' colture in vitro in tutte le
fasi) e' classificato nelle seguenti categorie:
a) fonte primaria: materiale di origine prodotto dal costitutore
e conservato dal medesimo o dagli aventi causa;
b) pre-base: materiale prodotto da piante ottenute dalla prima
moltiplicazione della fonte primaria e mantenuto presso il centro di
conservazione per la premoltiplicazione in numero minimo di 2 piante
madri;
c) base: materiale prodotto da piante ottenute dalla prima
moltiplicazione del materiale pre-base e mantenuto presso il centro
di premoltiplicazione in un numero di piante madri variabili (minimo
2) in relazione all'importanza e alle tecniche di moltiplicazione
della specie e della cultivar considerata;
d) certificato: materiale prodotto da piante ottenute dalla prima
moltiplicazione del materiale base e mantenuto presso il centro di
moltiplicazione, in numero di piante madri variabili in relazione
all'importanza e alle tecniche di moltiplicazione della specie e
della cultivar considerata, da utilizzare per le produzioni
commerciali da certificare.
Art. 11.
Stato sanitario dei materiali di moltiplicazione
1. Ai fini della certificazione sono previsti due stati
fitosanitari:
a) virus esente (v.f. = virus free): materiale esente da virus,
viroidi, fitoplasmi ed altri agenti infettivi sistemici noti per la
specie considerata al momento della promulgazione della specifica
normativa di certificazione;
b) virus controllato (v.t. = virus tested): materiale esente da
virus, viroidi, fitoplasmi ed altri agenti infettivi specifici di
particolare importanza economica, come specificamente indicato dalle
specifiche normative di certificazione delle singole specie.
2. Nel caso di piante innestate con materiale di diverso stato, il
prodotto finale e' certificato allo stato piu' basso (virus
controllato).
Art. 12.
Certificazione delle produzioni vivaistiche
1. La certificazione delle produzioni vivaistiche si svolge in
vivaio (in vivo e in vitro) e puo' essere effettuata soltanto a
favore delle persone fisiche o giuridiche, autorizzate all'esercizio
dell'attivita' vivaistica ai sensi della normativa fitosanitaria
vigente, che dichiarino di utilizzare il materiale di moltiplicazione
riconosciuto dal SNC, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal
presente decreto e di protocolli tecnici delle singole specie.
2. Le piante certificate, esenti dagli organismi indicati dalla
direttiva 2000/29/CE e conformi a quanto previsto dal decreto
ministeriale del 14 aprile 1997, devono essere accompagnate da un
documento ufficiale, cosi' come previsto all'art. 15 che garantisce
che tutte le operazioni di controllo sono state effettuate secondo le
prescrizioni del presente decreto e dei disciplinari di produzione
delle singole specie.
3. Le persone fisiche o giuridiche sottoposte al controllo, cosi'
come le istituzioni, gli organismi e gli incaricati dei controlli,
sono tenute a mettere a disposizione dell'SNC qualsiasi informazione
utile a permettere ogni indagine nel quadro dei compiti loro
affidati.
Art. 13.
Riconoscimento del materiale vegetale da sottoporre a certificazione
1. Per il riconoscimento delle accessioni e' fatto obbligo al
costitutore:
a) di conservare la fonte primaria in idonee strutture atte a
mantenere lo stato sanitario dichiarato dal costitutore;
b) di presentare apposita domanda al SNC, corredata:
1) della documentazione atta a caratterizzare la cultivar o il
clone;
2) della documentazione dello stato fitosanitario relativamente
agli organismi contemplati dai disciplinari di produzione delle
singole specie;
3) della copia autentica del brevetto e l'indicazione
dell'azienda autorizzata alla moltiplicazione, per le varieta'
brevettate, o di una dichiarazione attestante che la cultivar puo'
essere liberamente moltipilcata;
c) di consegnare al centro di conservazione per la
premoltiplicazione riconosciuto dal Mi.P.A.F. il materiale di
propagazione derivato dalla prima moltiplicazione della fonte
primaria.
Art. 14.
Istituzione del registro nazionale delle accessioni di cultivar, dei
cloni e delle selezioni certificabili
1. E' istituito presso il Mi.PAF, senza oneri a carico dello Stato,
il registro nazionale delle accessioni di cultivar, dei cloni e delle
selezioni riconosciute dal SNC.
2. Le accessioni di cultivar, i cloni e le selezioni certificabili
sono iscritte al registro nazionale con specifico provvedimento.
Art. 15.
Cartellino - Certificato
1. Sui materiali di propagazione prodotti nel rispetto del presente
decreto e dei disciplinari di produzione delle singole specie deve
essere apposto un cartellino-certificato di colore diverso in
relazione alla fase in cui sono stati prodotti. Il cartellino deve
riportare anche i dati richiesti per il passaporto delle piante e per
il documento di commercializzazione.
2. Gli schemi ed i colori dei cartellino-certificato saranno
proposti dal CNC e adottati con specifico provvedimento del MiPAF.
Art. 16.
O n e r i
1. Gli oneri finanziari relativi alla partecipazione dei
rappresentanti delle regioni e province autonome e degli organismi
professionali ed interprofessionali alle attivita' previste dal CNC e
dalla SO, di cui agli articoli 3 e 4, sono a carico delle rispettive
amministrazioni.
2. Gli oneri finanziari relativi alla partecipazione dei quattro
esperti in produzione e conservazione del materiale certificato del
CNC sono a carico dei fondi del capitolo di bilancio 1443 (spese per
il funzionamento di consigli, comitati, ecc.) per l'anno finanziario
in corso e degli esercizi futuri.
3. Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di
materiale di moltiplicazione nei CCP e CP sono a carico del
costitutore o dei suoi aventi diritto per le accessioni soggette a
protezione e dei vivaisti richiedenti per le accessioni libere da
vincoli di moltiplicazione. Tali oneri sono introitati direttamente
dagli organismi che svolgono le funzioni di CCP e CP.
4. Gli oneri finanziari per le attivita' ispettive e di controllo
svolte dai servizi fitosanitari sono stabiliti dalle regioni e
province autonome sulla base di parametri indicati dal Mi.P.A.F., per
le diverse specie nelle differenti fasi del processo di
certificazione. Tali oneri, a carico dei richiedenti il materiale
certificato, sono introitati direttamente dalle regioni e province
autonome all'atto dell'autorizzazione all'emissione del
cartellino-certificato nelle diverse fasi del processo produttivo.
Art. 17.
Disposizioni transitorie
1. In deroga a quanto stabilito dal presente decreto, sono ammessi
alla certificazione nazionale i materiali inseriti nei programmi di
certificazione previsti dalle regioni o dalle province autonome
all'atto dell'approvazione del presente decreto.
2. Le norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione
certificato delle specie gia' regolamentate con appositi decreti
ministeriali restano in vigore fino al momento della revisione da
operare in forza del presente decreto.
3. I CCP e CP operanti e riconosciuti dal Ministero all'atto del
presente decreto continuano a svolgere le loro funzioni sino al
momento del loro riconoscimento secondo quanto stabilito dal presente
decreto. Nel caso di mancata richiesta di riconoscimento o di non
accoglimento della stessa i CCP e CP sono tenuti a mettere a
disposizione del SNC le accessioni in conservazione ed in
premoltiplicazione, libere da vincoli di moltiplicazione.
Art. 18.
Abrogazioni
1. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa di avere
efficacia ogni altra disposizione in contrasto con le disposizioni
del presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 luglio 2003
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive
registro n. 4
Attivita' produttive, foglio n. 38
fp03-gr03