GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 252 DEL 29/10/2003


LEGGE 16 ottobre 2003, n. 291 
Disposizioni  in  materia  di  interventi  per  i beni e le attivita'
culturali,  lo sport, l'universita' e la ricerca e costituzione della
Societa'  per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo
- ARCUS S.p.a.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
(Interventi  nei  settori dei beni e delle attivita' culturali, dello
              sport, dell'universita' e della ricerca)

1.  E'  autorizzata  la  spesa di 53.229.000 euro per l'anno 2003, di
48.679.000  euro per l'anno 2004 e di 51.629.000 euro per l'anno 2005
per  gli  interventi  di  cui  alla  tabella A allegata alla presente
legge, per le finalita', con gli importi e in favore dei soggetti ivi
indicati.
2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1 si provvede,
quanto  a  euro  2.500.000  per  l'anno 2004, mediante corrispondente
riduzione   delle  proiezioni  per  l'anno  2004  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  e,  quanto  a  euro  53.229.000  per  l'anno  2003,  a euro
46.179.000  per  l'anno  2004  e  a  euro 51.629.000 per l'anno 2005,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2003-2005,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando:
a)  quanto  a  euro  1.850.000 per l'anno 2003 e a euro 1.600.000 per
ciascuno  degli  anni  2004  e  2005,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b)  quanto  a  euro  6.550.000  per l'anno 2003, a euro 5.800.000 per
l'anno  2004  e  a  euro  4.500.000 per l'anno 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
c)  quanto  a  euro  5.450.000  per l'anno 2003, a euro 4.250.000 per
l'anno  2004  e  a  euro  3.250.000 per l'anno 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d)  quanto  a  euro 32.779.000 per l'anno 2003, a euro 30.029.000 per
l'anno  2004  e  a  euro 37.779.000 per l'anno 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali;
e)  quanto  a  euro  5.850.000 per l'anno 2003 e a euro 3.750.000 per
ciascuno  degli  anni  2004  e  2005,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero dell'economia e delle finanze;
f)  quanto  a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 2.
(Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo
- ARCUS Spa)

1.  L'articolo  10  della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e' sostituito
dal seguente:
"Art.  10.  -  (Societa'  per  lo sviluppo dell'arte, della cultura e
dello  spettacolo  -  ARCUS  Spa).  -  1. Il Ministro per i beni e le
attivita'   culturali   e'   autorizzato   a   costituire,  con  atto
unilaterale,  una  societa'  per  azioni, denominata "Societa' per lo
sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa", di
seguito denominata "Societa'", con sede in Roma, avente ad oggetto la
promozione   e   il   sostegno   finanziario,   tecnico-economico   e
organizzativo  di  progetti e altre iniziative di investimento per la
realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali
e  di  altri  interventi  a  favore delle attivita' culturali e dello
spettacolo,  nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni
e degli enti locali.
2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Societa' sono
esenti da imposte e tasse.
3. Il capitale sociale e' di 8.000.000 di euro ed e' sottoscritto dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le
attivita' culturali esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per  quanto  riguarda i
profili  patrimoniali  e  finanziari.  Le azioni che costituiscono il
capitale  sociale  sottoscritto  dal  Ministero dell'economia e delle
finanze sono inalienabili. Al capitale sociale della Societa' possono
partecipare  altresi'  le  regioni,  gli enti locali e altri soggetti
pubblici  e  privati,  tramite acquisto di azioni di nuova emissione,
per  un  importo  non  superiore al 60 per cento del capitale sociale
sottoscritto dallo Stato.
4.  Per  le  funzioni  di  cui al comma 1, la Societa' puo' contrarre
mutui  a  valere  nell'ambito  delle  risorse da individuare ai sensi
dell'articolo  60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei
limiti  delle  quote gia' preordinate come limiti di impegno, secondo
le  modalita'  e  i  criteri  previsti dal regolamento richiamato dal
medesimo comma, che dovra' in ogni caso tenere conto degli interventi
di competenza della Societa' medesima.
5.  Per  la  conservazione  e  la  tutela del patrimonio urbanistico,
architettonico   e  artistico  barocco  delle  citta'  di  Gallipoli,
Galatina, Nardo', Copertino, Casarano e Maglie, la provincia di Lecce
delibera  le  proposte  di  intervento  in  accordo con le competenti
soprintendenze,  sentita  la  commissione  regionale  per i beni e le
attivita'  culturali  di cui all'articolo 154 del decreto legislativo
31  marzo  1998,  n.  112.  Sulla  base di tali proposte e nel limite
massimo   complessivo   di   7.740.000  euro,  la  Societa'  provvede
all'attivazione  degli interventi nell'ambito della propria attivita'
istituzionale e avvalendosi delle risorse di cui al comma 4.
6.  Il  consiglio  di  amministrazione  della Societa' e' composto da
sette  membri,  compreso  il  presidente,  nominati  con  decreto del
Ministro  per i beni e le attivita' culturali. Tre dei componenti del
consiglio  sono  nominati  su  proposta  del Ministro dell'economia e
delle  finanze.  Il  presidente  e'  nominato  sentite  le competenti
Commissioni  permanenti  della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
7.  Il  collegio  sindacale  della Societa', nominato con decreto del
Ministro  per  i  beni  e  le attivita' culturali, e' composto da tre
membri  effettivi  di  cui  uno  con  funzioni  di  presidente, e due
supplenti.  Il  presidente  e uno dei membri effettivi sono designati
dal Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dalla Societa'.
9.  All'onere  di cui al comma 3, pari a 8.000.000 di euro per l'anno
2003,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'economia  e delle finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
per i beni e le attivita' culturali.
10.   La  Corte  dei  conti  esercita  il  controllo  sulla  gestione
finanziaria  della  Societa' ai sensi dell'articolo 12 della legge 21
marzo 1958, n. 259.
11.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
                               Art. 3.
                         (Entrata in vigore)

1.  La  presente  legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 16 ottobre 2003

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

                              LAVORI PREPARATORI

          Senato della Repubblica (atto n. 2213):
              Presentato dal sen. Asciutti ed altri.
              Assegnato alla commissione 7ª (Istruzione pubblica), in
          sede   deliberante,  il  7 maggio  2003  con  pareri  delle
          commissioni  1ª,  5ª  e  Commissione  parlamentare  per  le
          questioni regionali.
              Esaminato   dalla  commissione  il  13  maggio  2003  e
          approvato il 14 maggio 2003.

          Camera dei deputati (atto n. 3992):
              Assegnato  alla  commissione  VII  (Cultura),  in  sede
          referente,  il  21 maggio 2003 con pareri delle commissioni
          I,  V,  VI  e  commissione  parlamentare  per  le questioni
          regionali.
              Esaminato  dalla  commissione, in sede referente, il 4,
          11, 17, 18, 24, 25 giugno 2003; 2, 3, 17 e 28 luglio 2003.
              Assegnato  nuovamente  alla  VII  commissione,  in sede
          legislativa, il 29 luglio 2003.
              Esaminato  dalla  VII commissione, in sede legislativa,
          il  29  luglio  2003  e  approvato  con modificazioni il 30
          luglio 2003.

          Senato della Repubblica (atto n. 2213-B):
              Assegnato alla commissione 7ª (Istruzione pubblica), in
          sede  deliberante,  il  31  luglio  2003  con  pareri delle
          commissioni 1ª e 5ª.
              Esaminato dalla commissione e approvato il 24 settembre
          2003.
                                                            
TABELLA A
                                             
(articolo 1, comma 1)


TABELLA pag. 7
TABELLA pag. 8
TABELLA pag. 9
TABELLA pag. 10
TABELLA pag. 11
TABELLA pag. 12


fp03-gr03