
LEGGE 16 ottobre 2003, n. 291
Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita'
culturali, lo sport, l'universita' e la ricerca e costituzione della
Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo
- ARCUS S.p.a.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Interventi nei settori dei beni e delle attivita' culturali, dello
sport, dell'universita' e della ricerca)
1. E' autorizzata la spesa di 53.229.000 euro per l'anno 2003, di
48.679.000 euro per l'anno 2004 e di 51.629.000 euro per l'anno 2005
per gli interventi di cui alla tabella A allegata alla presente
legge, per le finalita', con gli importi e in favore dei soggetti ivi
indicati.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede,
quanto a euro 2.500.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per l'anno 2004 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, e, quanto a euro 53.229.000 per l'anno 2003, a euro
46.179.000 per l'anno 2004 e a euro 51.629.000 per l'anno 2005,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a euro 1.850.000 per l'anno 2003 e a euro 1.600.000 per
ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) quanto a euro 6.550.000 per l'anno 2003, a euro 5.800.000 per
l'anno 2004 e a euro 4.500.000 per l'anno 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
c) quanto a euro 5.450.000 per l'anno 2003, a euro 4.250.000 per
l'anno 2004 e a euro 3.250.000 per l'anno 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) quanto a euro 32.779.000 per l'anno 2003, a euro 30.029.000 per
l'anno 2004 e a euro 37.779.000 per l'anno 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali;
e) quanto a euro 5.850.000 per l'anno 2003 e a euro 3.750.000 per
ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e delle finanze;
f) quanto a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
(Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo
- ARCUS Spa)
1. L'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 10. - (Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e
dello spettacolo - ARCUS Spa). - 1. Il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e' autorizzato a costituire, con atto
unilaterale, una societa' per azioni, denominata "Societa' per lo
sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa", di
seguito denominata "Societa'", con sede in Roma, avente ad oggetto la
promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e
organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la
realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali
e di altri interventi a favore delle attivita' culturali e dello
spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni
e degli enti locali.
2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Societa' sono
esenti da imposte e tasse.
3. Il capitale sociale e' di 8.000.000 di euro ed e' sottoscritto dal
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le
attivita' culturali esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i
profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che costituiscono il
capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle
finanze sono inalienabili. Al capitale sociale della Societa' possono
partecipare altresi' le regioni, gli enti locali e altri soggetti
pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione,
per un importo non superiore al 60 per cento del capitale sociale
sottoscritto dallo Stato.
4. Per le funzioni di cui al comma 1, la Societa' puo' contrarre
mutui a valere nell'ambito delle risorse da individuare ai sensi
dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei
limiti delle quote gia' preordinate come limiti di impegno, secondo
le modalita' e i criteri previsti dal regolamento richiamato dal
medesimo comma, che dovra' in ogni caso tenere conto degli interventi
di competenza della Societa' medesima.
5. Per la conservazione e la tutela del patrimonio urbanistico,
architettonico e artistico barocco delle citta' di Gallipoli,
Galatina, Nardo', Copertino, Casarano e Maglie, la provincia di Lecce
delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti
soprintendenze, sentita la commissione regionale per i beni e le
attivita' culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte e nel limite
massimo complessivo di 7.740.000 euro, la Societa' provvede
all'attivazione degli interventi nell'ambito della propria attivita'
istituzionale e avvalendosi delle risorse di cui al comma 4.
6. Il consiglio di amministrazione della Societa' e' composto da
sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali. Tre dei componenti del
consiglio sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze. Il presidente e' nominato sentite le competenti
Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
7. Il collegio sindacale della Societa', nominato con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali, e' composto da tre
membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, e due
supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati
dal Ministro dell'economia e delle finanze.
8. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali presenta ogni anno
al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dalla Societa'.
9. All'onere di cui al comma 3, pari a 8.000.000 di euro per l'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
per i beni e le attivita' culturali.
10. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione
finanziaria della Societa' ai sensi dell'articolo 12 della legge 21
marzo 1958, n. 259.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2213):
Presentato dal sen. Asciutti ed altri.
Assegnato alla commissione 7ª (Istruzione pubblica), in
sede deliberante, il 7 maggio 2003 con pareri delle
commissioni 1ª, 5ª e Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla commissione il 13 maggio 2003 e
approvato il 14 maggio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 3992):
Assegnato alla commissione VII (Cultura), in sede
referente, il 21 maggio 2003 con pareri delle commissioni
I, V, VI e commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 4,
11, 17, 18, 24, 25 giugno 2003; 2, 3, 17 e 28 luglio 2003.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede
legislativa, il 29 luglio 2003.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa,
il 29 luglio 2003 e approvato con modificazioni il 30
luglio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2213-B):
Assegnato alla commissione 7ª (Istruzione pubblica), in
sede deliberante, il 31 luglio 2003 con pareri delle
commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla commissione e approvato il 24 settembre
2003.
TABELLA A
(articolo 1, comma 1)
TABELLA pag. 7
TABELLA pag. 8
TABELLA pag. 9
TABELLA pag. 10
TABELLA pag. 11
TABELLA pag. 12
fp03-gr03