GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 250 DEL 27/10/2003


LEGGE 23 ottobre 2003, n. 287 
Celebrazioni  del VII centenario dell'Universita' degli studi di Roma
"La Sapienza".
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                     Finanziamento straordinario

  1.  Nella  ricorrenza  del  VII centenario della sua fondazione, e'
concesso  alla  Universita'  degli  studi  di  Roma  "La Sapienza" un
contributo straordinario di 10.000.000 di euro per l'anno 2003.
                               Art. 2.
                   Destinazione del finanziamento

  1. Il contributo di cui all'articolo 1 e' destinato a concorrere:
    a) a    iniziative   riguardanti   l'organizzazione,   anche   in
collaborazione   con  universita'  od  enti  di  ricerca  italiani  e
stranieri,  di  celebrazioni, congressi, seminari, convegni di studio
ed attivita' editoriali;
    b) a  iniziative  riguardanti  le relazioni con i maggiori centri
scientifici  europei  ed extraeuropei, la storia delle organizzazioni
studentesche,  i  rapporti tra universita' e societa' civile, aspetti
di  particolare  rilevanza  scientifica  e  culturale  nell'ambito di
specifiche discipline;
    c) alla   istituzione   di   borse   di   studio   per   studenti
dell'Universita'  degli  studi  di Roma "La Sapienza" particolarmente
meritevoli;
    d) al  recupero,  restauro  e  riordino  del  materiale  storico,
artistico,  archivistico,  museografico,  culturale  dell'Universita'
degli  studi  di  Roma "La Sapienza", al recupero, anche edilizio, di
sedi  idonee  per  la  collocazione  di  tali materiali e per la loro
eventuale  esposizione  al  pubblico, nonche' alla prosecuzione delle
ricerche  sulla  storia dell'ateneo, anche mediante il riordino delle
fonti storiche, e alla pubblicazione dei risultati;
    e) a  iniziative artistiche, culturali, divulgative e didattiche,
anche mediante concerti, mostre e altre manifestazioni anche promosse
da  organizzazioni  studentesche, finalizzate alla valorizzazione del
ruolo  culturale  e  sociale dell'Universita' degli studi di Roma "La
Sapienza";
    f) alla  realizzazione  di  interventi  edilizi  e  impiantistici
destinati   a  migliorare  qualitativamente  e  quantitativamente  le
infrastrutture  didattiche  dell'Universita'  degli studi di Roma "La
Sapienza".  A  tali  iniziative sara' destinata una quota percentuale
del  contributo  straordinario di cui all'articolo 1 non inferiore al
50 per cento.
                               Art. 3.
                         Comitato promotore

  1.  E'  istituito  un  comitato  promotore  presieduto  dal rettore
dell'Universita'  degli  studi  di  Roma  "La  Sapienza"  e  composto
altresi'  dal  presidente  della  regione Lazio, dal presidente della
provincia  di  Roma, dal sindaco di Roma, o da loro delegati, nonche'
da  ulteriori  otto  componenti,  di  cui quattro nominati dal senato
accademico    e    quattro    dal    consiglio   di   amministrazione
dell'Universita'  degli studi di Roma "La Sapienza". Almeno due degli
otto membri nominati dagli organi accademici devono essere studenti.
  2.  Nel  rispetto  delle  destinazioni previste dall'articolo 2, il
comitato  promotore propone le iniziative da finanziare interamente o
parzialmente  mediante  il contributo di cui all'art. 1 e ne coordina
l'attuazione.
  3.  Al  termine  delle  celebrazioni il comitato promotore redige e
approva   una   relazione   conclusiva   sulle  iniziative  svolte  e
sull'utilizzazione  del  contributo  di cui all'articolo 1 e ne invia
copia  al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della
Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri.
  4.  Il  comitato  promotore puo' costituire un comitato d'onore che
formula  indirizzi  generali  per  le  iniziative celebrative del VII
centenario  della fondazione dell'Universita' degli studi di Roma "La
Sapienza".
  5. Le celebrazioni sono poste sotto l'alto patronato del Presidente
della Repubblica.
                               Art. 4.
                      Disposizioni finanziarie

  1.  Il  contributo di cui all'articolo 1 e' iscritto nello stato di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per essere
trasferito  al bilancio autonomo dell'Universita' degli studi di Roma
"La Sapienza".
  2.   Alla   liquidazione   e  al  pagamento  delle  spese  provvede
l'Universita'  degli studi di Roma "La Sapienza" secondo le norme del
proprio regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', anche
mediante  procedure  semplificate  all'uopo adottate dal consiglio di
amministrazione, fermo restando il controllo del collegio dei sindaci
dell'ateneo.
  3.  Le  somme  non impegnate per le finalita' di cui all'articolo 2
entro   il   31   dicembre  2003  sono  versate  in  apposita  unita'
previsionale  di  base  dello  stato  di  previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato.
                               Art. 5.
                        Copertura finanziaria

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
10.000.000   di   euro   per   l'anno   2003,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 6.
                          Entrata in vigore

  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 23 ottobre 2003

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli

                              LAVORI PREPARATORI

          Senato della Repubblica (atto n. 1918):
              Presentato  dal  Presidente  del Consiglio del Ministri
          (Berlusconi)     e     dal     Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca (Moratti) il 10 gennaio
          2003.
              Assegnato  alla  7ª  commissione  (Istruzione pubblica,
          beni  culturali),  in  sede deliberante, il 21 gennaio 2003
          con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
              Esaminato  dalla  7ª commissione il 4 febbraio 2003; il
          25  marzo  2003; il 9 aprile 2003 ed approvato il 16 aprile
          2003.

          Camera dei deputati (atto n. 3923):
              Assegnato  alla  VII  commissione  (Cultura,  scienza e
          istruzione),  in  sede  referente,  il  29 aprile  2003 con
          pareri delle commissioni I, V, e VIII.
              Esaminato  dalla commissione, in sede referente, il 13,
          14 e 28 maggio 2003.
              Assegnato  nuovamente  alla  VII  commissione,  in sede
          legislativa,   il   1° luglio  2003  con  il  parere  delle
          commissioni I, V, VIII.
              Esaminato dalla VII commissione in sede legislativa, il
          3 luglio 2003 e approvato il 24 settembre 2003.

fp03-gr03