
LEGGE 23 ottobre 2003, n. 287
Celebrazioni del VII centenario dell'Universita' degli studi di Roma
"La Sapienza".
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Finanziamento straordinario
1. Nella ricorrenza del VII centenario della sua fondazione, e'
concesso alla Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" un
contributo straordinario di 10.000.000 di euro per l'anno 2003.
Art. 2.
Destinazione del finanziamento
1. Il contributo di cui all'articolo 1 e' destinato a concorrere:
a) a iniziative riguardanti l'organizzazione, anche in
collaborazione con universita' od enti di ricerca italiani e
stranieri, di celebrazioni, congressi, seminari, convegni di studio
ed attivita' editoriali;
b) a iniziative riguardanti le relazioni con i maggiori centri
scientifici europei ed extraeuropei, la storia delle organizzazioni
studentesche, i rapporti tra universita' e societa' civile, aspetti
di particolare rilevanza scientifica e culturale nell'ambito di
specifiche discipline;
c) alla istituzione di borse di studio per studenti
dell'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" particolarmente
meritevoli;
d) al recupero, restauro e riordino del materiale storico,
artistico, archivistico, museografico, culturale dell'Universita'
degli studi di Roma "La Sapienza", al recupero, anche edilizio, di
sedi idonee per la collocazione di tali materiali e per la loro
eventuale esposizione al pubblico, nonche' alla prosecuzione delle
ricerche sulla storia dell'ateneo, anche mediante il riordino delle
fonti storiche, e alla pubblicazione dei risultati;
e) a iniziative artistiche, culturali, divulgative e didattiche,
anche mediante concerti, mostre e altre manifestazioni anche promosse
da organizzazioni studentesche, finalizzate alla valorizzazione del
ruolo culturale e sociale dell'Universita' degli studi di Roma "La
Sapienza";
f) alla realizzazione di interventi edilizi e impiantistici
destinati a migliorare qualitativamente e quantitativamente le
infrastrutture didattiche dell'Universita' degli studi di Roma "La
Sapienza". A tali iniziative sara' destinata una quota percentuale
del contributo straordinario di cui all'articolo 1 non inferiore al
50 per cento.
Art. 3.
Comitato promotore
1. E' istituito un comitato promotore presieduto dal rettore
dell'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" e composto
altresi' dal presidente della regione Lazio, dal presidente della
provincia di Roma, dal sindaco di Roma, o da loro delegati, nonche'
da ulteriori otto componenti, di cui quattro nominati dal senato
accademico e quattro dal consiglio di amministrazione
dell'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza". Almeno due degli
otto membri nominati dagli organi accademici devono essere studenti.
2. Nel rispetto delle destinazioni previste dall'articolo 2, il
comitato promotore propone le iniziative da finanziare interamente o
parzialmente mediante il contributo di cui all'art. 1 e ne coordina
l'attuazione.
3. Al termine delle celebrazioni il comitato promotore redige e
approva una relazione conclusiva sulle iniziative svolte e
sull'utilizzazione del contributo di cui all'articolo 1 e ne invia
copia al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della
Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Il comitato promotore puo' costituire un comitato d'onore che
formula indirizzi generali per le iniziative celebrative del VII
centenario della fondazione dell'Universita' degli studi di Roma "La
Sapienza".
5. Le celebrazioni sono poste sotto l'alto patronato del Presidente
della Repubblica.
Art. 4.
Disposizioni finanziarie
1. Il contributo di cui all'articolo 1 e' iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere
trasferito al bilancio autonomo dell'Universita' degli studi di Roma
"La Sapienza".
2. Alla liquidazione e al pagamento delle spese provvede
l'Universita' degli studi di Roma "La Sapienza" secondo le norme del
proprio regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', anche
mediante procedure semplificate all'uopo adottate dal consiglio di
amministrazione, fermo restando il controllo del collegio dei sindaci
dell'ateneo.
3. Le somme non impegnate per le finalita' di cui all'articolo 2
entro il 31 dicembre 2003 sono versate in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del
bilancio dello Stato.
Art. 5.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
10.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1918):
Presentato dal Presidente del Consiglio del Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca (Moratti) il 10 gennaio
2003.
Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica,
beni culturali), in sede deliberante, il 21 gennaio 2003
con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 7ª commissione il 4 febbraio 2003; il
25 marzo 2003; il 9 aprile 2003 ed approvato il 16 aprile
2003.
Camera dei deputati (atto n. 3923):
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e
istruzione), in sede referente, il 29 aprile 2003 con
pareri delle commissioni I, V, e VIII.
Esaminato dalla commissione, in sede referente, il 13,
14 e 28 maggio 2003.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede
legislativa, il 1° luglio 2003 con il parere delle
commissioni I, V, VIII.
Esaminato dalla VII commissione in sede legislativa, il
3 luglio 2003 e approvato il 24 settembre 2003.
fp03-gr03