GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 242 DEL 17/10/2003


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2003 
Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni
ed  agli  enti  locali  per  l'esercizio delle funzioni conferite dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana
e sanita' veterinaria.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

    Vista  la  legge  15 marzo  1997,  n. 59, e successive modifiche,
recante  "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle  regioni  ed  agli  enti  locali  per  la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
    Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
26 maggio  2000,  recante  "Individuazione  dei  beni e delle risorse
finanziarie,  umane,  strumentali  e organizzative da trasferire alle
regioni  per  l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di
salute umana e sanita' veterinaria";
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
13 novembre  2000,  recante  "Criteri di riparto e riparto dei beni e
delle  risorse  finanziarie,  umane,  strumentali  e organizzative da
trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative
in materia di salute umana e sanita' veterinaria";
    Visti  i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
22 dicembre   2000   di   trasferimento   dei   beni,  delle  risorse
finanziarie,  umane,  strumentali  e  organizzative da trasferire per
l'esercizio  delle  funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112
del 1998, a ciascuna regione e ai propri enti locali;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
8 gennaio  2002,  recante "Rideterminazione delle risorse finanziarie
da  trasferire  alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle
funzioni  conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di salute umana e sanita' veterinaria";
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29 novembre 2002, recante delega al Ministro per la funzione pubblica
per  il  coordinamento  delle  attivita'  inerenti all'attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    Considerato  che gli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992
ineriscono   a  spese  obbligatorie  per  le  quali  si  e'  ritenuto
necessario  procedere alla rideterminazione delle risorse finanziarie
individuate  con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 maggio  2000,  sulla  base  dei  dati  relativi  alle pratiche per
indennizzi di cui alla citata legge n. 210 del 1992;
    Considerato  che non ancora sono stati acquisiti i dati necessari
alla determinazione del costo della funzione "a regime";
    Considerati i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti
in  sede  tecnica  tra Governo, regioni ed enti locali in merito alla
rideterminazione  delle  risorse in materia di salute umana e sanita'
veterinaria;
    Sentita  l'Unione  italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
    Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
    Acquisito,  in  data  22 maggio  2003, il parere della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  unificata, ai sensi dell'art. 8 del
decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato,
citta' e autonomie locali;
    Acquisito,  in  data  2 luglio  2003, il parere della commissione
parlamentare   consultiva  in  ordine  all'attuazione  della  riforma
amministrativa,  istituita  ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni;
    Sentiti  il  Ministro  della  sanita', il Ministro della funzione
pubblica,   il   Ministro  per  gli  affari  regionali,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Ambito operativo
    1.  Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  26 maggio  2000, decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri 13 novembre 2000 e decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  22 dicembre  2000  citati  in  premessa, le
risorse  finanziarie  per  l'esercizio  delle  funzioni conferite dal
decreto  legislativo n. 112 del 1998 in materia di salute umana, sono
integrate e trasferite ai sensi del successivo art. 2.
                               Art. 2.
    Rideterminazione e rendicontazione delle risorse finanziarie
    1.  L'onere  presunto, relativo alle risorse da corrispondere per
le  rate  di  indennizzo  riguardati  le  domande presentate entro il
21 febbraio  2001,  agli  aventi  diritto agli indennizzi di cui alla
legge  n. 210 del 1992, unitamente alle risorse di cui al decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, e' stimato in
Euro 263.629.976 (pari a L. 510.458.814.182).
    2. Al fine di procedere al trasferimento delle ulteriori risorse,
stimate  necessarie  per  l'esercizio  della funzione trasferita, gli
enti  titolari delle funzioni di cui alla legge n. 210 del 1992, sono
tenuti   a   predisporre   apposita   rendicontazione   al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  secondo  i  criteri e le modalita'
indicate all'art. 5.
    3.  Sulla  base della rendicontazione di cui al precedente comma,
il  Ministero  dell'economia e delle finanze procede, d'intesa con le
regioni,   alla   rideterminazione   delle  risorse  finanziarie  per
l'esercizio  della  funzione di salute umana a regime. Con successivo
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri sara' definita
l'entita' delle risorse spettanti a ciascuna regione o ente locale.
                               Art. 3.
                             Contenzioso
    1.  Restano  a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 4,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000,
gli  oneri  a  qualsiasi  titolo derivanti dal contenzioso riferito a
qualsiasi   ricorso   giurisdizionale   concernenti   le  istanze  di
indennizzo  trasmesse  sino  al  21 febbraio  2001 al Ministero della
sanita', dalle aziende sanitarie locali.
                               Art. 4.
                      Disposizioni transitorie
    1.  Restano  a  carico  dello Stato gli oneri finanziari relativi
agli  indennizzi  iscritti  a  ruolo sino al 21 febbraio 2001, al cui
pagamento  continuano  a  provvedere  i  Dipartimenti provinciali del
Tesoro.
    2.  Restano,  altresi',  nella  competenza dello Stato i benefici
previsti  dalla  legge  n.  210 del 1992, per gli indennizzi relativi
alle  domande  presentate entro il 21 febbraio 2001, ad esclusione di
quanto  previsto  dall'art.  2, comma 3, della legge n. 210 del 1992,
relativamente al caso di decesso.
    3. Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede con decreti
del Ministero dell'economia e delle finanze.
                               Art. 5.
                    Modalita' di rendicontazione
    1.  Gli enti titolari delle funzioni di cui alla legge n. 210 del
1992,  al fine della rendicontazione di cui all'art. 2, comma 1 delle
domande  di  indennizzo  precedenti  al  21 febbraio  2001,  dovranno
fornire  i  dati secondo le istruzioni fornite nella allegata tabella
1.
    2.  Al  fine  di disporre del quadro complessivo delle risorse da
trasferire  alle  regioni  per  gli  anni 2001 e seguenti, le regioni
forniranno altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze i dati
relativi  alle domande presentate dal 22 febbraio 2001 al 31 dicembre
2002,  secondo  le  allegate  tabelle  2,  4 e 5 e i dati relativi ai
vitalizi di cui alla tabella 3.
    3.  Le  regioni  devono presentare la rendicontazione debitamente
certificata  entro  sessanta  giorni dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
                               Art. 6.
           Regioni a statuto speciale e province autonome
    1.  Le  risorse  destinate alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano, saranno trasferite alle stesse
ai  sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nei limiti e con le modalita' previste dai rispettivi statuti.
      Roma, 24 luglio 2003
                                           p. Il Presidente: Mazzella
      

Allegato pag. 6
Allegato pag. 7


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