
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2003
Rideterminazione delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni
ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di salute umana
e sanita' veterinaria.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche,
recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 maggio 2000, recante "Individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle
regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di
salute umana e sanita' veterinaria";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 novembre 2000, recante "Criteri di riparto e riparto dei beni e
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da
trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni amministrative
in materia di salute umana e sanita' veterinaria";
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 dicembre 2000 di trasferimento dei beni, delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire per
l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112
del 1998, a ciascuna regione e ai propri enti locali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 gennaio 2002, recante "Rideterminazione delle risorse finanziarie
da trasferire alle regioni e agli enti locali per l'esercizio delle
funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di salute umana e sanita' veterinaria";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29 novembre 2002, recante delega al Ministro per la funzione pubblica
per il coordinamento delle attivita' inerenti all'attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Considerato che gli indennizzi di cui alla legge n. 210 del 1992
ineriscono a spese obbligatorie per le quali si e' ritenuto
necessario procedere alla rideterminazione delle risorse finanziarie
individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 maggio 2000, sulla base dei dati relativi alle pratiche per
indennizzi di cui alla citata legge n. 210 del 1992;
Considerato che non ancora sono stati acquisiti i dati necessari
alla determinazione del costo della funzione "a regime";
Considerati i risultati dell'istruttoria, concordemente raggiunti
in sede tecnica tra Governo, regioni ed enti locali in merito alla
rideterminazione delle risorse in materia di salute umana e sanita'
veterinaria;
Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito, in data 22 maggio 2003, il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato,
citta' e autonomie locali;
Acquisito, in data 2 luglio 2003, il parere della commissione
parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma
amministrativa, istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni;
Sentiti il Ministro della sanita', il Ministro della funzione
pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro
dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno;
Decreta:
Art. 1.
Ambito operativo
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 e decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 citati in premessa, le
risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni conferite dal
decreto legislativo n. 112 del 1998 in materia di salute umana, sono
integrate e trasferite ai sensi del successivo art. 2.
Art. 2.
Rideterminazione e rendicontazione delle risorse finanziarie
1. L'onere presunto, relativo alle risorse da corrispondere per
le rate di indennizzo riguardati le domande presentate entro il
21 febbraio 2001, agli aventi diritto agli indennizzi di cui alla
legge n. 210 del 1992, unitamente alle risorse di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, e' stimato in
Euro 263.629.976 (pari a L. 510.458.814.182).
2. Al fine di procedere al trasferimento delle ulteriori risorse,
stimate necessarie per l'esercizio della funzione trasferita, gli
enti titolari delle funzioni di cui alla legge n. 210 del 1992, sono
tenuti a predisporre apposita rendicontazione al Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo i criteri e le modalita'
indicate all'art. 5.
3. Sulla base della rendicontazione di cui al precedente comma,
il Ministero dell'economia e delle finanze procede, d'intesa con le
regioni, alla rideterminazione delle risorse finanziarie per
l'esercizio della funzione di salute umana a regime. Con successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sara' definita
l'entita' delle risorse spettanti a ciascuna regione o ente locale.
Art. 3.
Contenzioso
1. Restano a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 4,
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000,
gli oneri a qualsiasi titolo derivanti dal contenzioso riferito a
qualsiasi ricorso giurisdizionale concernenti le istanze di
indennizzo trasmesse sino al 21 febbraio 2001 al Ministero della
sanita', dalle aziende sanitarie locali.
Art. 4.
Disposizioni transitorie
1. Restano a carico dello Stato gli oneri finanziari relativi
agli indennizzi iscritti a ruolo sino al 21 febbraio 2001, al cui
pagamento continuano a provvedere i Dipartimenti provinciali del
Tesoro.
2. Restano, altresi', nella competenza dello Stato i benefici
previsti dalla legge n. 210 del 1992, per gli indennizzi relativi
alle domande presentate entro il 21 febbraio 2001, ad esclusione di
quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 210 del 1992,
relativamente al caso di decesso.
3. Alle occorrenti variazioni di bilancio si provvede con decreti
del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 5.
Modalita' di rendicontazione
1. Gli enti titolari delle funzioni di cui alla legge n. 210 del
1992, al fine della rendicontazione di cui all'art. 2, comma 1 delle
domande di indennizzo precedenti al 21 febbraio 2001, dovranno
fornire i dati secondo le istruzioni fornite nella allegata tabella
1.
2. Al fine di disporre del quadro complessivo delle risorse da
trasferire alle regioni per gli anni 2001 e seguenti, le regioni
forniranno altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze i dati
relativi alle domande presentate dal 22 febbraio 2001 al 31 dicembre
2002, secondo le allegate tabelle 2, 4 e 5 e i dati relativi ai
vitalizi di cui alla tabella 3.
3. Le regioni devono presentare la rendicontazione debitamente
certificata entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 6.
Regioni a statuto speciale e province autonome
1. Le risorse destinate alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e Bolzano, saranno trasferite alle stesse
ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nei limiti e con le modalita' previste dai rispettivi statuti.
Roma, 24 luglio 2003
p. Il Presidente: Mazzella
Allegato pag. 6
Allegato pag. 7
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